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Anatomia di un Accordo -parte prima
PROGETTO “8.000” ANATOMIA DI UN ACCORDO Parte Prima Guida all’Accordo Quadro 29 luglio 2011 A cura dell’Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale Attuariale LIBERO / Sinfub Edizione chiusa in tipografia il 31 agosto 2011 ISO 10007 INDICE GENERALE AVVERTENZE Capitolo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Introduzione Pensione di ANZIANITA’ Pensione di ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO” Donne Pensione di VECCHIAIA Uomini Pensione di VECCHIAIA Donne Casi Particolari Capitolo 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 PENSIONI PARTE “A” dell’Accordo 29 luglio 2011 Personale che entro il 31 dicembre 2011 raggiunge i requisiti per percepire la pensione Personale che entro il 31 dicembre 2011 matura il diritto alla pensione Personale che da 1/1/2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matura il diritto alla pensione, ed ha diritto a percepirla entro il 1° gennaio 2014 Personale che entro il 31 dicembre 2013 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla dopo il 1° gennaio 2014 Personale che dal 1° gennaio 2014 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla entro il 1° luglio 2015 Incentivi Aggiuntivi Capitolo 3 PARTE “B” dell’Accordo 29 luglio 2011 3.1 Personale che maturerà il diritto alla pensione post 31 dicembre 2013 ed avrà diritto di percepirla entro il 1° gennaio 2018 3.2 Incentivi Aggiuntivi Capitolo 4 DATI COMUNI Parte “A” e Parte “B” dell’Accordo 29 luglio 2011 4.1 Fondo SANITARIO INTEGRATIVO – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE Capitolo 5 INDENNITA’ DI PREAVVISO 5.1 Determinazione 5.2 Tassazione Capitolo 6 Fondo di SOLIDARIETA’ 6.1 Tassazione – Contribuzione Previdenziale 6.2 Varie Capitolo 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PRESTAZIONE DEFINITA Opzioni per chi matura il diritto a RISCUOTERE la pensione (“Finestra”) Opzioni per chi matura i REQUISITI PENSIONISTICI (NON alla “Finestra) Opzioni per chi ACCEDE al FONDO di SOLIDARIETA’ Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Vecchi Iscritti Tassazione dei RISCATTI per coloro che ACCEDONO al FONDO di SOLIDARIETA’ AVVERTENZE La presente Guida costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura dell’ Accordo sottoscritto il 29 luglio 2011. NORMATIVA PENSIONISTICA La Guida è stata redatta tenendo conto dei recenti interventi legislativi D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011 D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 NON ancora convertito in Legge in merito ai quali sono ovviamente possibili ulteriori modifiche od interpretazioni, vedi ad esempio: il non univoco criterio di applicazione delle Finestre per le donne che maturano i requisiti per la pensione di ANZIANITA’ con il sistema CONTRIBUTIVO (pag. 1.3); l’ulteriore maggiorazione introdotta con il D.L. 138/2011 che allunga i requisiti pensionistici per la pensione di VECCHIAIA delle Donne (pag. 1.5); la SPERANZA di VITA prevista dalla L. 111/2011 che può essere solo stimata per il periodo successivo alla 1^ maggiorazione (pag. 1.5) etc. etc. Non si è tenuto conto, invece, della ventilata modifica relativa ai periodi di contribuzione figurativi quali il servizio militare ed il riscatto del periodo di laurea da utilizzare per il computo delle pensioni di ANZIANITA’, stante l’assenza di un testo ufficiale. Sarà nostra cura aggiornare la Guida in presenza di sostanziali modifiche. PENSIONI CAPITOLO 1 - INDICE 1.1 Introduzione 1.2 Pensione di ANZIANITA’ 1.3 Pensione di ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO” Donne 1.4 Pensione di VECCHIAIA Uomini 1.5 Pensione di VECCHIAIA Donne PENSIONI - Introduzione 1.1 Prima di iniziare ad analizzare i contenuti dell’Accordo 29 luglio 2011 - “Progetto 8.000” è necessario fare chiarezza su due concetti: Requisiti per aver “DIRITTO alla PENSIONE” e Requisiti per aver “DIRITTO a RISCUOTERE la PENSIONE” Requisiti per aver DIRITTO alla PENSIONE E’ il momento in cui si matura (raggiunge) la possibilità di chiedere la pensione, ma non quello di riscuoterla (o di incassarla, percepirla che dir si voglia). Requisiti per aver DIRITTO a RISCUOTERE la PENSIONE – c.d. FINESTRA E’ il momento a partire dal quale si può materialmente riscuotere (od incassare, percepire che dir si voglia) la pensione, ed è sempre successivo al conseguimento dei “Requisiti per aver diritto alla pensione” (vedi sopra). Le pensioni, poi, si dividono in PENSIONI di ANZIANITA’ il cui diritto si può raggiungere con due criteri ed un’eccezione/deroga “QUOTE” oppure “40 ANNI di CONTRIBUZIONE” “CONTRIBUTIVO – Donne” Eccezione PENSIONI di VECCHIAIA il cui diritto si consegue con almeno 20 anni contributi e raggiungendo un’età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI ATTENZIONE L’unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)…” - Messaggio INPS n. 36298 del 3 novembre 2005 Per il raggiungimento della "quota", fermo il minimo di età anagrafica ed i 35 anni di contribuzione, sono valide anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Le frazioni si determinano in modo diverso per l’età anagrafica e per l’anzianità contributiva. Età: composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365; Anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale." PENSIONE DI ANZIANITA’ 1.2 Requisiti per aver diritto alla pensione di ANZIANITA’ I requisiti si possono conseguire con il criterio dei “40 ANNI” o con quello delle “QUOTE” più un’eccezione / deroga. RequisIti per aver diritto a riscuotere la pensione di ANZIANITA’ I lavoratori, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenerne la liquidazione rispettando le c.d. FINESTRE di ACCESSO. “40 ANNI” Indipendentemente dall’età anagrafica il lavoratore può accedere alla pensione se è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. PERIODO MATURAZIONE 40 ANNI FINESTRA Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 12 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 13 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 14 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 1° gennaio 2014 15 mesi dalla maturazione dei requisiti “QUOTE” I lavoratori dipendenti iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi hanno diritto alla pensione di anzianità SOLO una volta raggiunta una quota che si determinata sommando ETA’ ANAGRAFICA MINIMA e almeno 35 ANNI di ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA FINESTRA Dal 1° gennaio 2011 Al 31 dicembre 2012 60 anni 96 12 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 1° gennaio 2013 Al 31 dicembre 2015 61 anni e 3 mesi 97 e 3 mesi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 1° gennaio 2016 61 anni e 7 mesi 97 e 7 mesi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti PERIODO MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO” DONNE 1.3 Esiste un’eccezione alle regole generali stabilite per raggiungere i requisiti previsti per aver diritto alla pensione di Anzianità. Fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente alle LAVORATRICI DIPENDENTI aventi un’anzianità contributiva di almeno 35 ANNI e un’ età anagrafica di almeno 57 ANNI è consentita la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo del SISTEMA CONTRIBUTIVO. (L. n° 243 del 23 agosto 2004, art. 1, comma 9) Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (57 anni) dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi - “finestra”. (L. n° 122 del 30 luglio 2010, art. 2, lett. a) INTERESSATI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA MINIMA ETA’ ANAGRAFICA MINIMA DONNE 35 anni 57 anni METODO di CALCOLO Sistema CONTRIBUTIVO FINESTRA 12 mesi PENSIONE DI VECCHIAIA UOMINI 1.4 Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA Lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali) DATA MATURAZIONE UOMINI Fino al 31 dicembre 2012 65 anni Dal 1° gennaio 2013 65 anni e 3 mesi Dal 1° gennaio 2016 65 anni e 7 mesi Requisiti per aver diritto a riscuotere la pensione di VECCHIAIA Dal 1° gennaio 2008, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, NON si ha diritto alla sua liquidazione immediata, ma bisogna attendere le c.d. FINESTRE di ACCESSO. DECORRENZA Dal 1° GENNAIO 2011 DECORRENZA PENSIONE 12 MESI SUCCESSIVI ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI Esempio: lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 10 aprile 2011 potrà riscuotere la pensione dal 1° maggio 2012. PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE 1.5 Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA Lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali) ANNO ETA’ BASE Maggiorazione L. 111/2011 1° incremento Maggiorazione L. 111/2011 2° incremento Maggiorazione L. 111/2011 3° incremento ETA’ ANAGRAFICA Ante Manovra AGOSTO 2011 ULTERIORE MAGGIORAZIONE D.Legge 138 del 13 agosto 2011 2011 60 anni Nessuna 60 anni Nessuna 2012 60 anni Nessuna 60 anni Nessuna 2013 60 anni 3 mesi 60 anni e 3 mesi Nessuna 2014 60 anni 3 mesi 60 anni e 3 mesi Nessuna 2015 60 anni 3 mesi 60 anni e 3 mesi Nessuna 2016 60 anni 3 mesi 4 mesi STIMA 60 anni e 7 mesi 1 mese 2017 60 anni 3 mesi 4 mesi STIMA 60 anni e 7 mesi 2 mesi 2018 60 anni 3 mesi 4 mesi STIMA 60 anni e 7 mesi 3 mesi 2019 60 anni 3 mesi 4 mesi STIMA 60 anni e 11 mesi 4 mesi 4 mesi STIMA Requisiti per aver diritto a riscuotere la pensione di VECCHIAIA Da 1/1/2008, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per aver diritto alla pensione di vecchiaia, bisognerà attendere le c.d. FINESTRE di ACCESSO prima di poterla riscuotere: da 1/1/2011 bisogna aspettare 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. NOTA 1 - La legge n° 111 del 15 luglio 2011 ha anticipato e modificato l’entrata in vigore del criterio legato alla SPERANZA di VITA: il 1° incremento avrà decorrenza 1° gennaio 2013 e sarà di 3 mesi Il 2° incremento avrà decorrenza 1° gennaio 2016 ed è STIMATO in ulteriori 4 mesi (il dato certo sarà fornito dall’Istat entro il 30 giugno 2014) Il 3° incremento avrà decorrenza 1° gennaio 2019 ed è STIMATO in ulteriori 4 mesi (il dato certo sarà fornito dall’Istat entro il 30 giugno 2017) e così di seguito di 3 anni in 3 anni NOTA 2 - Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha introdotto un ulteriore incremento che va ad aggiungersi a quelli precedenti: a) - 1 mese con decorrenza 1° gennaio 2016 b) - ulteriori 2 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2017 c) - ulteriori 3 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2018 d) – ulteriori 4 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2019 e) - ulteriori 5 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2020 f) - ulteriori 6 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2021 g) - ulteriori 6 mesi ogni anno fino al 2027 i) - ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1 / 1 / 2028 PENSIONE CASI PARTICOLARI 1.6 LAVORATORI NON VEDENTI e LAVORATORI INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL’80% Per costoro il diritto alla Pensione di VECCHIAIA si consegue raggiungendo l’età anagrafica di • DONNE 55 anni • UOMINI 60 anni LAVORI USURANTI REQUISITI SOGGETTIVI - I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria i lavoratori NOTTURNI per tali intendendosi • lavoratori a turni che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino (almeno 78 giorni all’anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009) • lavoratori che svolgono la propria attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi pari ad un intero anno lavorativo REQUSISITI OGGETTIVI - Per averne diritto i lavoratori NOTTURNI devono aver svolto • per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per quanto riguarda le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 •Per almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa. BENEFICIO – I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella PERIODO ETA’ ANAGRAFICA QUOTA 2011 e 2012 57 anni 94 Da 1.1.2013 58 anni 94 PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE ENTRO IL 1° LUGLIO 2015 Parte “A” dell’Accordo 29 luglio 2011 CAPITOLO 2 - INDICE 2.1 Personale che entro il 31 dicembre 2011 raggiunge i requisiti per percepire la pensione 2.2 Personale che entro il 31 dicembre 2011 matura il diritto alla pensione 2.3 Personale che dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla entro il 1° gennaio 2014 2.4 Personale che entro il 31 dicembre 2013 matura il diritto alla pensione ed diritto a percepirla dopo il 1° gennaio 2014 2.5 Personale che dal 1° gennaio 2014 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla entro il 1° luglio 2015 2.6 Incentivi Aggiuntivi ha PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 RAGGIUNGE REQUISITI PER RISCUOTERE LA PENSIONE PARTE “A” dell’Accordo - 2.1 Interessati coloro che entro 31 dicembre 2011 abbiano già raggiunto i requisiti per aver diritto a RISCUOTERE la pensione (c.d. “finestra”) sia essa di anzianità, di vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con diritto al mantenimento in servizio Interessati coloro che entro 31 dicembre 2011 abbiano già raggiunto i requisiti per aver diritto a RISCUOTERE la pensione ( c.d. “finestra”) sia essa di anzianità, di vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con diritto al mantenimento in servizio. Tipo uscita volontaria Tipo uscita cessazione obbligatoria dal servizio, altrimenti detta “licenziamento” Incentivo 75% della “R.A.L.” Incentivo nessuno Retribuzione Annua Lorda Data Uscita 31 dicembre 2011 Data Uscita 30 dicembre 2011 Modalità Scadenza Modalità comunicazione aziendale Esclusioni LAVORATORI DISABILI sottoscrizione modulo allegato 3 invio domanda entro il 20 settembre 2011 Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L. 223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4) PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE MA NON QUELLO A RISCUOTERLA PARTE “A” dell’Accordo – 2.2 Interessati Tipo uscita coloro che entro 31 dicembre 2011 abbiano già raggiunto i requisiti per la pensione (sia essa di anzianità, di vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con diritto al mantenimento in servizio), ma NON il diritto a riscuoterla (c.d. “finestra”) volontaria Interessati coloro che entro 31 dicembre 2011 abbiano già raggiunto i requisiti per la pensione (sia essa di anzianità, di vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con diritto al mantenimento in servizio), ma NON il diritto a riscuoterla (c.d. “finestra”) Tipo uscita cessazione obbligatoria dal servizio, altrimenti detta “licenziamento” nessuno Incentivo Incentivo 75% della “R.A.L.” Retribuzione Annua Lorda Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (“finestra”) Modalità sottoscrizione modulo allegato 4 Scadenza invio domanda entro il 20 settembre 2011 Data Uscita 31 dicembre 2011 Modalità comunicazione aziendale Esclusioni LAVORATORI DISABILI Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L. 223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4) PERSONALE CHE DAL 1° GENNAIO 2012 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 MATURA IL DIRITTO ALLLA PENSIONE E CON DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO IL 1° GENNAIO 2014 PARTE “A” dell’Accordo – 2.3 Interessati coloro che dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matureranno il diritto alla pensione (sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio) e con diritto a RISCUOTERLA ENTRO il 1° gennaio 2014 Interessati coloro che dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matureranno il diritto alla pensione (sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio) e con diritto a RISCUOTERLA ENTRO il 1° gennaio 2014 Tipo uscita volontaria Tipo uscita cessazione obbligatoria dal servizio, altrimenti detta “licenziamento” Uscita Modalità il giorno successivo a quello in cui si matura il diritto alla pensione (NON alla “finestra”) comunicazione aziendale Esclusioni LAVORATORI DISABILI OPZIONE 1 - PENSIONAMENTO Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (“finestra”) Incentivo 75% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” OPZIONE 2 - Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’ Data Uscita dal 1° gennaio 2012 Incentivo 15% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” Modalità Scadenza sottoscrizione modulo allegato 5 invio domanda entro il 20 settembre 2011 Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L. 223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4) PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE E CON DIRITTO A RISCUOTERLA DOPO IL 1° GENNAIO 2014 PARTE “A” dell’Accordo – 2.4 Interessati coloro che entro il 31 dicembre 2013 matureranno il diritto alla pensione (sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio) e con diritto a RISCUOTERLA DOPO il 1° gennaio 2014 Interessati coloro che entro il 31 dicembre 2013 matureranno il diritto alla pensione (sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio) e con diritto a RISCUOTERLA DOPO il 1° gennaio 2014 Tipo uscita volontaria Tipo uscita cessazione obbligatoria dal servizio, altrimenti detta “licenziamento” Uscita il giorno successivo a quello in cui si matura il diritto alla pensione (NON alla “finestra”) Modalità comunicazione aziendale Esclusioni LAVORATORI DISABILI OPZIONE 1 - PENSIONAMENTO Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha diritto alla pensione (NON alla “finestra”) Incentivo 110% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” OPZIONE 2 - Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’ Data Uscita dal 1° gennaio 2012 Incentivo 15% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” Modalità Scadenza sottoscrizione modulo allegato 6 invio domanda entro il 20 settembre 2011 Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L. 223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4) PERSONALE CHE DAL 1° GENNAIO 2014 MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE E CON DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO IL 1° LUGLIO 2015 PARTE “A” dell’Accordo – 2.5 Interessati coloro che dal 1° gennaio 2014 matureranno il diritto alla pensione (NON alla “finestra”) sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio e con diritto a RISCUOTERLA (“finestra”) ENTRO il 1° luglio 2015 Interessati coloro che dal 1° gennaio 2014 matureranno il diritto alla pensione (NON alla “finestra”) sia essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel caso in cui sia previsto il diritto al mantenimento in servizio e con diritto a RISCUOTERLA (“finestra”) ENTRO il 1° luglio 2015 Tipo uscita volontaria Tipo uscita cessazione obbligatoria dal servizio, altrimenti detta "licenziamento", nel caso in cui non si raggiungano le 2.500 uscite previste per la fase “A” e le 500 previste dalla fase “B” dell’Accordo Quadro. A tal fine si tenga presente che il bacino potenziale della parte “A” (pagine 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della presente Guida) è di circa 2.445 persone, mentre il Personale rientrante nel presente pagina 2.5 è stimato in 555 risorse (che può anche optare - entro il 20/10/2011 – per la fase “B”). Modalità comunicazione aziendale Esclusioni LAVORATORI DISABILI Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’ Data Uscita dal 1° gennaio 2012 Incentivo 15% della “R.A.L.” Retribuzione Annua Lorda Modalità Scadenza sottoscrizione modulo allegato 7 invio domanda entro il 20 settembre 2011 PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE (“Finestra”) ENTRO IL 1° LUGLIO 2015 PARTE “A” dell’Accordo 2.6 INCENTIVI AGGIUNTIVI Per tutti coloro che al momento della RISOLUZIONE VOLONTARIA del rapporto di lavoro non abbiano ancora raggiunto l’anzianità contributiva con il massimo periodo previsto - 40 anni oppure il requisito pensionistico di “vecchiaia” l’incentivo all’esodo è aumentato nelle seguenti misure MENO DI 20 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 6,25% della R.A.L. DA 20 MESI A 40 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 18,75% della R.A.L. OLTRE 40 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 31,25% della R.A.L. La frazione di mese è considerata mese intero PERSONALE CHE MATURERA’ il DIRITTO alla PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013 ED AVRA’ il DIRITTO di RISCUOTERLA “Finestra” entro il 1° GENNAIO 2018 Parte “B” dell’Accordo 29 luglio 2011 CAPITOLO 3 - INDICE 3.1 Personale che maturerà il diritto alla pensione post 31 dicembre 2013 ed avrà il diritto di riscuoterla (“Finestra”) entro il 1° gennaio 2018 3.2 Incentivi Aggiuntivi PERSONALE CHE MATURERA’ IL DIRITTO ALLA PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013 ED AVRA’ DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO 1° GENNAIO 2018 Parte “B” dell’Accordo – 3.1 INTERESSATI Tutti coloro che matureranno il diritto alla pensione matureranno il diritto a riscuoterla DOPO 31 dicembre 2013 ENTRO 1° gennaio 2018 TIPO USCITA Volontaria con ACCESSO al FONDO di SOLIDARIETA’ INCENTIVO 15% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” in caso di adesione Volontaria DATA USCITA 30 giugno 2013 30 giugno 2012 31 dicembre 2012 E anticipabile a discrezione aziendale al oppure al In questi ultimi due casi il lavoratore sarà avvisato per iscritto con almeno 45 di preavviso rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro MODALITA’ sottoscrizione modulo allegato 8 SCADENZA invio della domanda entro il 20 ottobre 2011 PERSONALE CHE MATURERA’ IL DIRITTO ALLA PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013 ED AVRA’ IL DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO 1° GENNAIO 2018 Parte “B” dell’Accordo – 3.2 INCENTIVI AGGIUNTIVI Per tutti coloro che al momento della RISOLUZIONE VOLONTARIA del rapporto di lavoro non abbiano ancora raggiunto l’anzianità contributiva con il massimo periodo previsto - 40 anni oppure il requisito pensionistico di “vecchiaia” l’incentivo all’esodo è aumentato nelle seguenti misure MENO DI 20 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 6,25% della R.A.L. DA 20 MESI A 40 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 18,75% della R.A.L. OLTRE 40 MESI al raggiungimento del requisito dei 40 anni o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica 31,25% della R.A.L. La frazione di mese è considerata mese intero Personale Parte “A” e Parte “B” che accede al FONDO DI SOLIDARIETA’ DATI COMUNI CAPITOLO 4 - INDICE 4.1 Fondo Sanitario Integrativo – Previdenza Complementare – Condizioni Bancarie e Creditizie Personale Parte “A” e Parte “B” che accede al FONDO DI SOLIDARIETA’ 4.1 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO Mantenimento dell’iscrizione al Fondo fino al mese precedente a quello in cui l’iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O. o di altra forma pensionistica di base, con contribuzione a proprio carico e a carico dell’azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio. PREVIDENZA COMPLEMENTARE a CONTRIBUZIONE DEFINITA Agli iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita sarà riconosciuto un ulteriore incentivo liquidato in un’unica soluzione pari a contributo mensilmente versato dall’azienda al Fondo di Previdenza Complementare a cui il lavoratore è iscritto * moltiplicato per il numero di mesi in cui il lavoratore percepirà l’assegno di sostegno al reddito l’importo così determinato sarà attualizzato (“scontato”) al tasso ufficiale di riferimento vigente il 29 luglio 2011. * Il contributo sarà comprensivo, se spettante, anche del c.d. “ristoro” riveniente dall’accordo sul F.do Sanitario di Gruppo PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA Per gli iscritti a forme di previdenza complementare a prestazione definita il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è valido ai fini del calcolo del trattamento di previdenza complementare che sarà erogata al momento del pensionamento. Non è previsto alcun incentivo. CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE Mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO. INDENNITA’ DI PREAVVISO CAPITOLO 5 - INDICE 5.1 Determinazione 5.2 Tassazione Indennità di PREAVVISO Determinazione – 5.1 <<Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.>> (Legge n. 604 del 15 luglio 1966, art.3) <<La cessazione del rapporto di lavoro…può avvenire per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 71, comma 1, lettera c) <<Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72, comma 1) <<Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72, comma 3) <<In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 71, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72, comma 4) ANZIANITA’ INQUADRAMENTO 3^ e 2^ Area Professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) Non superiore a 5 anni Da 5 a 10 anni Da 10 a 15 anni Superiore a 15 3 mensilità 4 mensilità 5 mensilità 6 mensilità QUADRI DIRETTIVI Non superiore a 5 anni Da 5 a 10 anni Da 10 a 15 anni Superiore a 15 5 mensilità 6 mensilità 7 mensilità 8 mensilità DIRIGENTI Non superiore a 2 anni Oltre i 2 anni 5 mensilità ulteriore metà mensilità per ogni anno di anzianità successivo con un massimo di 7 mensilità (complessivamente non superiore a 12 mensilità) Indennità Sostitutiva del PREAVVISO Tassazione ed altro – 5.2 TASSAZIONE Con la corresponsione dell’INDENNITA’ di PREAVVISO, in luogo del periodo di preavviso, cessa immediatamente il rapporto di lavoro e da quel momento al lavoratore non saranno più riconosciuti eventuali nuovi emolumenti derivanti da disposizioni legislative o contrattuali che siano stati introdotti in epoca successiva a quella di accettazione dell’indennità sostitutiva e anteriormente al periodo di preavviso (Cassazione n. 13580 del 2.11.2001, n. 8256 del 29.7.1999) L’indennità sostitutiva del preavviso, avendo natura sostitutiva degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al lavoratore se fosse rimasto in servizio, rientra tra i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini IRPEF. (TUIR, art. 6 comma 2 <<I proventi conseguiti in sostituzione di redditi…e le indennità conseguenti… esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti>> cfr. anche Cassazione sentenza 6252 del 29 marzo 2004) L’indennità sostitutiva del preavviso sarà però assoggettata alla tassazione separata applicando la stessa aliquota utilizzata per calcolare l’Irpef sul Trattamento di Fine Rapporto. (TUIR art. 17, comma 1, lettera a <<L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: …altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso…nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro>> CONTRIBUZIONE INPS Al lavoratore per tutto il periodo di preavviso non prestato, e sostituito con la relativa indennità, devono essere riconosciuti i compensi ed i diritti che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio, ivi compresi i contributi previdenziali (cfr. elenco tassativo delle voci esenti da contribuzione di cui all’art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. N. 314). L’indennità sostitutiva del preavviso, pertanto, deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale (sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per la quota a carico del lavoratore). FONDO DI SOLIDARIETA’ per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito CAPITOLO 6 - INDICE 6.1 Tassazione – Contribuzione INPS 6.2 VARIE Fondo di SOLIDARIETA’ TASSAZIONE e CONTRIBUZIONE – 6.1 ENTE EROGANTE INPS ASSEGNO L’assegno è liquidato già al netto delle imposte TASSAZIONE Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA. PAGAMENTO 1° giorno del mese “banca aperta” FREQUENZA Mensile anticipata per 13 mensilità Dichiarazione dei REDDITI Il lavoratore mod. CUD. In imponibili non di presentare redditi. DETRAZIONI-DEDUZIONI In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all’ assegno di solidarietà il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l’assegno e soggetto a tassazione separata, non a tassazione ordinaria). Non si potrà, pertanto, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi o di risparmio energetico etc. etc. riceverà dall’Inps un assenza di altri redditi sussiste alcun obbligo la dichiarazione dei FAMILIARE A CARICO Se il lavoratore, oltre all’ “assegno di solidarietà”, non gode di ulteriori redditi superiori per il 2010 ad € 2.840,51, potrà essere dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell’assegno di solidarietà. ADDIZIONALI Poiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l’assegno di solidarietà NON è assogettato alle addizionali regionali e comunali. CONTRIBUZIONE Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di SOLIDARIETA’ il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione. La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall’ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative al VAP, al sistema incentivante, alle ore straordinarie). Fondo di SOLIDARIETA’ VARIE – 6.2 REVERSIBILITA’ L’assegno di solidarietà NON è reversibile a favore dei superstiti. Ai superstiti però spetterà la PENSIONE INDIRETTA il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE Al titolare dell’assegno di solidarietà NON spettano gli assegni per il nucleo familiare. RIVALUTAZIONE (perequazione) L’assegno di solidarietà NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione,come quella ad esempio prevista per le pensioni (“perequazione”). Vi è da dire, peraltro, che per il biennio 2012-2013 anche per le pensioni di importo mensile superiore ad € 2.380 lordi è stata sospesa totalmente la perequazione, mentre per le pensioni di importo mensile superiore ad € 1.428 la rivalutazione sarà limitata al 70%. (L. n° 111 del 15 luglio 2011) CUMULO TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA LAVORATORE DIPENDENTE LAVORATORE AUTONOMO NON in CONCORRENZA con EX DATORE DI LAVORO E’ cumulabile ma, nel caso in cui l’importo dell’assegno sommato alla nuova retribuzione superi l’ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l’assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi. E’ cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell’assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti. IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell’attività NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell’attività PREVIDENZA COMPLEMENTARE a Prestazione Definita CAPITOLO 7 - INDICE 7.1 Opzioni per chi matura il DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE (“Finestra”) 7.2 Opzioni per chi matura i REQUISITI PENSIONISTICI (Non alla “Finestra) 7.3 Opzioni per chi ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 7.4 Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 7.5 Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Vecchi Iscritti 7.6 Tassazione dei RISCATTI per COLORO che ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA Opzioni per chi MATURA IL DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE 7.1 Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a prestazione definita -con almeno 5 anni di partecipazione- e che hanno raggiunto il diritto a riscuotere la pensione (“Finestra”) possono farsi erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE con le seguenti opzioni RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale / reversibile / certa / etc. etc.) CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”) 100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS: per il 2011 l’importo dell’assegno è pari a 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti) 50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”) ATTESA l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali) PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA Opzioni per chi MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI 7.2 Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a prestazione definita -con almeno 5 anni di partecipazione- possono farsi erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE a partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici (senza attendere la “Finestra”) con le seguenti opzioni RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale / reversibile / certa / etc etc.) CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”) 100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS: per il 2011 l’importo dell’assegno è pari a 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti) 50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”) ATTESA l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali) PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA Opzioni per chi accede al Fondo di SOLIDARIETA’ 7.3 Coloro che accedono al FONDO di SOLIDARIETA’ e che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a prestazione definita -con almeno 5 anni di partecipazione- hanno le seguenti possibilità RISCATTO Dal punto di vista normativo la procedura per usufruire delle prestazioni erogate dal Fondo di SOLIDARIETA’ è equiparata a quella per la mobilità (L. 223/1991), motivo per il quale nel momento in cui il lavoratore accederà al Fondo di Solidarietà potrà farsi liquidare il Montante Maturato (“zainetto”) come di seguito indicato (Ag.Entrate Ris. n° 30 del 2 marzo 2004) TOTALE in questo caso la posizione sarà liquidata per il 50% con la causale “MOBILITA’ ” e per il rimanente 50% con la causale “CAUSE DIVERSE” PARZIALE in questo caso sarà liquidato il solo 50% della posizione imputabile alla causale “MOBILITA’” ed il rimanente 50% sarà mantenuto presso il Fondo Pensione fino alla maturazione del diritto alla pensione (NON alla “finestra”) PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A partire dal momento in cui matureranno i requisiti pensionistici -senza attendere la “finestra”- potranno farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale / reversibile / certa / etc. etc.) CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”) 100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS: per il 2011 l’importo l’assegno è di 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti) 50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”) ATTESA l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali) PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA TASSAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 7.4 PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti (“zainetti”) accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di RENDITA o sotto forma di CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta, c.d. “ritenuta secca”) nella seguente misura: RENDITA o CAPITALE 15 % questa aliquota si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti. Se l’iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anno d’iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d’iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi). Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l’aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, senza ulteriori obblighi per l’iscritto: •NON confluirà nel reddito complessivo •NON sarà soggetto alle addizionali regionali e comunali ANNI di PARTECIPAZIO NE RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE RITENUTA BASE RIDUZIONE APPLICATA da 1 a 15 15,00% 15,00% 0,00% 16 14,70% 15,00% 0,30 17 14,40% 15,00% 0,60 18 14,10% 15,00% 0,90 19 13,80% 15,00% 1,20 20 13,50% 15,00% 1,50 21 13,20% 15,00% 1,80 22 12,90% 15,00% 2,10 23 12,60% 15,00% 2,40 24 12,30% 15,00% 2,70 25 12,00% 15,00% 3,00 26 11,70% 15,00% 3,30 27 11,40% 15,00% 3,60 28 11,10% 15,00% 3,90 29 10,80% 15,00% 4,20 30 10,50% 15,00% 4,50 31 10,20% 15,00% 4,80 32 9,90% 15,00% 5,10 33 9,60% 15,00% 5,40 34 9,30% 15,00% 5,70 da 35 in poi 9,00% 15,00% 6,00 Per anno s’intende un periodo composta da 365 giorni che decorrono dal giorno d’iscrizione. PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA TASSAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE “VECCHI ISCRITTI” – 7.5 PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “Vecchi Iscritti ”, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del 100%. La tassazione a cui sarà assogettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto: LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA In questo caso TUTTO il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il meno vantaggioso regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR * LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA Con questa scelta l’iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007 Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006 - A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR * Montante Maturato dal 1° gennaio 2007 – A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un’aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell’assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto Maturato. * Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione. Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera a-bis) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 NON sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all’aliquota TFR. ** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti. PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA TASSAZIONE RISCATTO per coloro che accedono al FONDO di SOLIDARIETA’ – 7.6 Il personale che accede al Fondo di Solidarietà ha la facoltà di chiedere il RISCATTO del Montante Maturato (“zainetto”); per determinare la tassazione a cui assoggettarlo sarà necessario scomporre il Montante Maturato in funzione di due criteri: CAUSALE per la quale è richiesto il riscatto Mobilità Cause Diverse (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione) PERIODO durante il quale si è formato il Montante M1 - Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 M2 - Montante Maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006 M3 - Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 CAUSALE del RISCATTO MOBILITA’ CAUSE DIVERSE MISURA del RISCATTO TASSAZIONE M1 TASSAZIONE M2 TASSAZIONE M3 50% Tassazione Separata aliquota determinata stessi criteri TFR Tassazione Separata aliquota determinata stessi criteri TFR Ritenuta a titolo d’Imposta del 15% 50% Tassazione Separata aliquota determinata stessi criteri TFR TASSAZIONE ORDINARIA con aliquote progressive (con riduzione di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione al 15°, con una riduzione massima di 6 punti). Ritenuta a titolo d’Imposta del 23% Se non diversamente indicato, il Fondo procederà prioritariamente alla liquidazione del Riscatto parziale per MOBILITA’ e successivamente al Riscatto per CAUSE DIVERSE (Ag. Entrate Ris. n° .399/E del 22/10/2008).