piano di controllo della volpe - Città metropolitana di Bologna
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piano di controllo della volpe - Città metropolitana di Bologna
Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n. …….. del ……………… PROVINCIA DI BOLOGNA PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE SOMMARIO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Finalità di pubblico interesse perseguite .................................................................................. 1 Specie faunistica interessata ..................................................................................................... 1 Organizzazione territoriale del controllo.................................................................................. 1 Rete Natura 2000 ...................................................................................................................... 2 Mezzi e metodi selettivi adottati .............................................................................................. 2 Operatori incaricati di attuare il controllo ................................................................................ 3 Dimensioni numeriche del Piano di controllo .......................................................................... 4 Autorizzazione e sorveglianza sulle operazioni ....................................................................... 4 Circostanze, tempi e luoghi di rilascio ..................................................................................... 5 Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse .................................................. 5 Rendicontazione delle operazioni di controllo ......................................................................... 5 Durata del Piano di controllo.................................................................................................... 5 Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza.................................................. 5 1. Finalità di pubblico interesse perseguite Il presente piano viene adottato per prevenire e limitare i danni causati dalla volpe agli animali di bassa corte delle 17.469 aziende agricole bolognesi (censimento ISTAT anno 2000), in cui questa forma di allevamento integra il reddito agricolo e viene attuata custodendo gli animali nei pollai durante la notte e lasciandoli liberi durante il giorno nelle pertinenze delle abitazioni rurali: in questo modo viene prodotto un alimento di elevato valore qualitativo, utilizzando in gran parte le stesse risorse aziendali. Il piano di controllo vuole altresì tutelare la naturale riproduzione della fauna selvatica stanziale in taluni ambiti protetti e nelle zone di produzione (Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri privati di produzione di fauna selvatica, Aree di rispetto degli ATC) azzerando la produttività annua anche con interventi sulle tane per eliminare le cucciolate il cui sostentamento é la causa di una maggiore attività predatoria da parte degli adulti. 2. Specie faunistica interessata La specie interessata è la volpe (Vulpes vulpes), indicata quale specie cacciabile al punto b) del comma 1 dell’art. 18 della Legge 157/92. 3. Organizzazione territoriale del controllo Il territorio provinciale viene suddiviso in aree di intervento ciascuna delle quali è affidata ad un singolo Gruppo di Controllo Volpe (GCV), coordinato da un responsabile che, rapportandosi con la Polizia provinciale, eseguirà le operazioni di abbattimento delle volpi stabilite dal presente Piano. Ai fini del controllo le Aziende Venatorie vengono considerate aree di intervento il cui responsabile 1 sarà il Concessionario che provvederà a costituire il GCV con personale di sua scelta in possesso dei titoli richiesti. Gli ATC provvederanno annualmente a fornire al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna l’elenco dei GCV attivi. Ogni anno ciascun GCV effettuerà, nella propria area di intervento, il censimento della popolazione con conta delle tane occupate nonché, per ogni Istituto in cui si interviene, la conta degli animali tramite transetti notturni con faro, con metodologia standardizzata. I dati dovranno essere consegnati agli ATC che provvederanno, entro il 31 luglio di ogni anno, a fornirli, unitamente agli elenchi di cui sopra, al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna. Ogni AFV dovrà comunicare gli stessi dati richiesti agli ATC. L’omessa comunicazione di questi dati costituisce mancato assolvimento degli obblighi gestionali e sarà causa di non attivazione del piano, ai sensi del successivo punto 12, relativamente ai GCV o agli ATC o AFV inadempienti. 4. Rete Natura 2000 La valutazione d’incidenza del Piano faunistico-venatorio provinciale 2007-2012 segnala che gli interventi di controllo della Volpe in tana possono avere una incidenza negativa significativa a causa del disturbo di specie ornitiche in insediamento e nidificanti, in particolare quando vengono effettuati all’interno e ai margini di zone umide oppure in prossimità dei siti di nidificazione di rapaci rupicoli. Ogni intervento sulle tane nei siti Natura 2000 dell’elenco seguente dovrà essere autorizzato dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna della Provincia previa verifica dell’assenza di possibili impatti negativi sull’avifauna nidificante: L’utilizzo dei cani da seguita nei Siti é subordinato ai risultati di apposito studio d’incidenza. Codice Tipologia Nome IT4050011 SIC MEDIA VALLE DEL SILLARO IT4050012 SIC-ZPS CONTRAFFORTE PLIOCENICO IT4050013 SIC-ZPS MONTE VIGESE IT4050014 SIC MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO IT4050015 SIC LA MARTINA, MONTE GURLANO IT4050022 SIC-ZPS BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA IT4050023 SIC-ZPS BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN IT4050024 SIC-ZPS CASALE, MALALBERGO E BARICELLA IT4050025 ZPS BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE IT4050026 ZPS BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO IT4050027 SIC GESSI DI MONTE ROCCA, MONTE CAPRA E TIZZANO IT4050029 SIC-ZPS BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO IT4070011 SIC-ZPS VENA DEL GESSO ROMAGNOLA 5. Mezzi e metodi selettivi adottati I mezzi selettivi adottati sono i seguenti: − le trappole a cassetta; − il fucile a canna con anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con cartucce con munizione spezzata; − la carabina a canna con anima rigata nei calibri consentiti per la caccia (art.13 della legge 157/92) anche munita di cannocchiale di mira. 2 Ci si può avvalere altresì di sorgenti luminose artificiali e di dispositivi per illuminare i bersagli per il tiro notturno o di sistemi di mira a infrarossi o intensificazione della luce ambientale nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Allo scopo di ottimizzare il rapporto tra efficacia degli interventi e minimo disturbo possibile alle specie selvatiche non obiettivo, si adotteranno le modalità che seguono. • Trappole con esca alimentare, strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d’azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. Come esca é vietato l’uso di animali vivi o morti, nonché di carne. Le trappole dovranno essere controllate almeno quotidianamente o anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate e, in caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso. La volpe verrà invece abbattuta. L’uso della trappola dovrà essere privilegiato all’interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole vanno inoltre posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra. Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere i seguenti: 45,5 (larghezza) x 45 (altezza) x 110 (lunghezza). • Interventi con cani da tana nel periodo 1° febbraio - 30 giugno; (massimo due per ogni operazione di controllo, con l’eccezione della possibilità di utilizzo di quattro cani nel caso d’interventi in tane poste in fienili o depositi di balle di paglia o fieno); gli interventi sulle tane saranno effettuati da nuclei composti da un massimo di cinque coadiuvanti. • Operazioni con cani da seguita, abilitati e nel numero di 1 o 2, potranno essere effettuate nel periodo 1° agosto - 31 gennaio. I cani utilizzati, singolo o in coppia, dovranno aver superato una prova di lavoro su volpe certificata da un giudice ENCI. Al fine di ridurre al minimo il disturbo alle altre specie, negli ambiti protetti tali interventi saranno limitati al minimo indispensabile. • Operazioni di controllo alla cerca e all’aspetto, senza l’ausilio dei cani, anche con uso di pasture costituite da croccantini per l’alimentazione animale: potranno essere effettuate tutto l’anno anche nelle ore notturne e con l’ausilio di fari o di dispositivi di visione notturna. Le operazioni di controllo con l’utilizzo di cani, nel periodo di apertura della caccia alla fauna selvatica migratoria e stanziale, si effettueranno solamente nelle giornate di martedì e venerdì. A bordo dei veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia. Ai sensi del Codice della Strada é vietato l’utilizzo di fonti luminose per individuare la volpe da strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Non sono previste limitazioni di orario agli interventi di controllo. E’ severamente vietato l’uso di bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi. 6. Operatori incaricati di attuare il controllo In base al dettato dell’art. 19 della L.n.157/92 e dell’art. 16 della L.R. 8/94 il Piano di controllo della specie di fauna selvatica in argomento deve essere attuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale. Lo stesso potrà avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. Il personale del Corpo di Polizia provinciale potrà altresì avvalersi dei coadiuvanti agli interventi di controllo sulla volpe selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica iscritti all’apposito “Albo provinciale dei coadiuvanti per gli interventi di controllo alla Volpe”. Nel caso di operazioni di controllo che prevedano l’uso di cani da tana, potranno eventualmente essere impiegati, in sovra numero, anche gli stessi conduttori dei cani purché disarmati. Potranno inoltre essere ammessi in sovra numero, disarmati, ulteriori volontari per eventuali lavori di sterro. 3 I proprietari e conduttori dei fondi, gli operatori autorizzati selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e tutti gli operatori coadiuvanti armati e non, che collaboreranno, a qualsiasi titolo, alle operazioni di controllo, dovranno dimostrare di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa per tali attività. 7. Dimensioni numeriche del Piano di controllo Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle Aree di rispetto degli ATC e nei Rifugi, ambiti nei quali è prioritaria la tutela dai predatori della fauna selvatica autoctona riprodottasi naturalmente, non è previsto un tetto massimo annuale agli abbattimenti di volpe. Non è previsto inoltre un tetto massimo annuale agli abbattimenti nelle AFV nelle quali si preveda la sospensione delle immissioni di piccola selvaggina o, in alternativa,si preveda la realizzazione di immissioni finalizzate al raggiungimento di consistenze obiettivo per un termine temporale definito (massimo tre anni), prevedendo altresì la sospensione del prelievo venatorio della specie oggetto di ripopolamento, fino al raggiungimento delle consistenze-obiettivo previste e successiva impostazione di un modello di prelievo sostenibile, basato su un piano di abbattimento annuale. Nella restante parte del territorio provinciale gli interventi si effettueranno essenzialmente a tutela delle produzioni di bassa corte e in quelle località in cui più gravi risultino i danneggiamenti nonostante gli accorgimenti preventivi adottati dagli agricoltori (ricoveri notturni protetti, recinzioni elettriche, ecc.). Gli abbattimenti verranno realizzati in maniera puntuale nelle specifiche località dove si verificano gli interventi di predazione, nel periodo in cui si registrano i danni, solo per necessità documentate sulla base di segnalazioni e richieste dirette di intervento da parte di aziende agricole da inoltrare al corpo di Polizia Provinciale, anche per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia, una volta verificata l’adozione di misure preventive. Il tetto massimo di abbattimenti annui, con l’esclusione di quelli effettuati negli ambiti di cui al primo capoverso, sarà pari a 200 unità. Tale numero appare largamente cautelativo e ininfluente a determinare effetti a livello di popolazione della specie volpe che complessivamente nel territorio provinciale beneficia di una forte protezione dalla caccia garantita dalla elevata percentuale di territorio interdetto a qualsiasi titolo all’attività venatoria (circa 1/3 della superficie agro-forestale provinciale), caccia peraltro scarsamente praticata. Gli ATC metteranno a disposizione il materiale necessario per gli interventi di prevenzione, ogniqualvolta venga richiesto, nei limiti delle rispettive disponibilità. 8. Autorizzazione e sorveglianza sulle operazioni Sino al momento del funzionamento a regime del sistema telefonico automatico di autorizzazione e registrazione delle operazioni di controllo faunistico gli interventi di attuazione dei Piani di controllo saranno coordinati e autorizzati dal Corpo di Polizia provinciale, con apposito documento (foglio operativo periodico) sul quale sarà indicato il periodo di validità e l’ambito in cui intervenire nonché il nome e la qualifica degli addetti a cui sono affidate le operazioni di controllo della Volpe. Il responsabile del Gruppo Controllo della Volpe (GCV), almeno 24 ore prima dell’intervento, dovrà comunicare alla Polizia provinciale, al fine di effettuare gli eventuali controlli, a mezzo fax o a mezzo telefono: il numero e il nome dei partecipanti, la data, l’orario, il Comune e la località in cui si svolgeranno le operazioni. In caso di necessità la Polizia provinciale potrà autorizzare in una data area interventi realizzati anche con gruppi di coadiuvanti non appartenenti al GCV competente per territorio. 4 9. Circostanze, tempi e luoghi di rilascio Poiché le modalità del controllo si realizzano con l’abbattimento non è previsto il rilascio di animali catturati. 10. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse I coadiuvanti impegnati in operazioni di controllo dovranno compilare un modulo di abbattimento fornito dall’amministrazione provinciale con le seguenti informazioni: data e località dell’abbattimento, sesso dell’esemplare, classificazione in giovane/adulto, modalità di abbattimento adottate. A operazione conclusa, le volpi abbattute saranno messe a disposizione dei Servizi veterinari delle Aziende USL. I servizi sanitari competenti stabiliranno la destinazione dei capi abbattuti. I coadiuvanti preleveranno e consegneranno eventuali campioni biologici nei modi che verranno indicati. Su indicazione dei Servizi veterinari delle Aziende USL si procederà allo smaltimento delle carcasse mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o inumazione. In quest’ultimo caso l’interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 kg di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. 11. Rendicontazione delle operazioni di controllo Sino al momento del funzionamento a regime del sistema telefonico automatico di autorizzazione e registrazione delle operazioni di controllo faunistico i risultati numerici delle operazioni di controllo verranno forniti periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Corpo di Polizia provinciale all’Osservatorio faunistico provinciale presso il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna. Il Servizio elaborerà i dati ricevuti al fine di tenere costantemente monitorato l’andamento del Piano di controllo, ed entro il 31 gennaio di ogni anno predisporrà un rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell’annata precedente. Tale rendiconto verrà inviato anche all’ISPRA e al Corpo di Polizia provinciale, unitamente ai risultati delle azioni di monitoraggio. Il Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna provvederà, ad inviare periodiche relazioni sull’andamento del piano, al fine d’informare il Presidente della Provincia, gli Assessori competenti e il corpo di Polizia Provinciale. Il Dirigente comandante del Corpo di Polizia provinciale segnalerà agli Assessori competenti e al Servizio Tutela Sviluppo Fauna qualsiasi irregolarità verificatasi nell’attuazione del Piano di abbattimento per il controllo della Volpe. 12. Durata del Piano di controllo Il presente piano di controllo avrà validità dalla sua approvazione e fino alla data del 31 Dicembre 2014 e verrà attivato annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo al primo, con determinazione dirigenziale una volta verificato l’assolvimento degli obblighi gestionali previsti nel piano stesso. 13. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza Gli operatori, citati al precedente punto 6, incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell’esercizio del controllo faunistico. 5 Durante lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente Piano di Controllo gli operatori dovranno seguire le comuni norme di prudenza e buona pratica nell’utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti. Gli operatori dovranno inoltre indossare un giubbotto ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. Dovranno anche essere utilizzati guanti di gomma, anche del tipo usa e getta, per il maneggio delle carcasse degli animali abbattuti e sarà opportuno che l’operatore indossi scarpe o stivali con suola idonea e indumenti consoni all’ambiente frequentato. 6