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COSA E` LA PROTEZIONE CIVILE

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COSA E` LA PROTEZIONE CIVILE
Seminario
La sicurezza dei volontari della
Protezione Civile
tra urgenza ed emergenza
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Ing. Sandro Costantini
Marsciano, 27 ottobre 2012
Il Sistema nazionale delineato dalla
Legge 225/92
Le Strutture Operative Nazionali:
(art. 11 L. 225 /92)
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 Forze Armate
 Forze di Polizia (GdF)
 Corpo Forestale dello Stato
 Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica
 Croce Rossa Italiana
 Strutture del Serv. Sanitario Nazionale
 Organizzazioni di Volontariato
 Corpo Nazionale Soccorso Alpino
Amministrazioni Componenti
(art. 6 L. 225 /92)
 Ministeri
 Regioni
 Province
 Prefetture
 Comuni
 Comunità Montane
 Aziende private
 Ordini professionali
2
La Legge 225/1992
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Servizio Protezione Civile
PREVISIONE: Attività dirette alla determinazione delle cause dei
fenomeni calamitosi, alla individuazione dei rischi e alla
individuazione delle zone soggette a rischio.
PREVENZIONE: Attività volte ad evitare o ridurre al
minimo la possibilità che si verifichino danni a
seguito di un evento.
SOCCORSO: Tutti gli interventi diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza .
SUPERAMENTO EMERGENZA: Tutte le attività volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
3
Fonti normative
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T.U. : Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 e s.m.i.
Attuazione dell'Art. 1 della Legge N. 123/2007 in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'Art. 3, Comma 3 bis, del
D.Lgs N. 81/2008
Decreto del Capo Dipartimento PC 12 Gennaio 2012
Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le
Regioni e Province Autonome sulla definizione delle
modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza
sanitaria (G.U. n.82 del 6 aprile 2012)
D.Lgs n.81/2008
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Articolo 3 – comma 3 bis
Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana
e del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari
dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 sona
applicate tenendo conto delle particolari modalita di
svolgimento delle rispettive attivita, da individuarsi con
decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il
Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva
Permanente per la salute e sicurezza sui lavoro
approccio specifico e mirato alla sicurezza per le
attività di volontariato di protezione civile
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
Finalità
Coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari
della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i
quali e state istituito il Servizio nazionale della protezione civile,
ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamita naturali, da catastrofi o da altri eventi
calamitosi.
Individuazione dei principi basilari sui quali dovrà
svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di
volontariato e delle Amministrazioni che le coordinano
Decreto 11 aprile 2011
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Definizione di Organizzazione di Volontariato di PC
Ogni organismo liberamente costituito, senza
fini di lucro, compresi i gruppi comunali e
intercomunali di protezione civile, che svolge
o promuove, avvalendosi prevalentemente
delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attività di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o
in occasione di eventi di cui al/'art. 2 L.
24/02/1992 n. 225, nonché attività di
formazione e addestramento nelle stesse
materie
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Art.2 – Esigenze e contesto di applicazione
Le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro
contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli
interventi svolti dai volontari della protezione civile e dai
volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto
stesso .
L'attività delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile si svolge in
contesti caratterizzati necessariamente da:
URGENZA
EMERGENZA
IMPREVEDIBILITÀ
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Art.2 – Esigenze e contesto di applicazione
Le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro
contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli
interventi svolti dai volontari della protezione civile e dai
volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto
stesso .
L'attività delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile si svolge in
contesti caratterizzati necessariamente da:
URGENZA
EMERGENZA
IMPREVEDIBILITÀ
Decreto 11 aprile 2011
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Urgenza ed emergenza
La necessità di intervento immediato anche in assenza di
preliminare pianificazione
L’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a
carattere di immediatezza operativa
Imprevedibilità
L’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali
nei quali il volontario viene chiamato ad operare
tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di
valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli
articoli 28 e 29 del decreto legislativo n.81/2008
Decreto 11 aprile 2011
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CONSEGUENZA
necessità di derogare, prevalentemente per gli
aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti
riguardanti le scelte da operare in materia di
prevenzione e protezione, pur osservando ed
adottando sostanziali e concreti criteri operativi in
grado di garantire la tutela dei volontari e delle
persone comunque coinvolte
Decreto 11 aprile 2011
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Criteri operativi
L'organizzazione di volontariato, si deve, in ogni modo
preoccupare di adottare concreti criteri operativi idonei a
proteggere l'attività dei volontari e delle persone coinvolte
nell'attività di protezione civile
Criterio di PREVALENZA
Il legislatore introduce il criterio di prevalenza delle
esigenze connesse alle attività ed ai compiti di
protezione civile rispetto alle esigenze di tutela della
sicurezza e della salute degli operatori volontari delle
organizzazioni di protezione civile, le quali ultime,
quindi, non potranno mai arrecare intralcio o costituire
ostacolo agli interventi di protezione e soccorso in
occasione degli eventi specificati nell'art. 2 L. n.
225/1992
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
Obblighi delle Organizzazioni
FORMAZIONE – INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO
CONTROLLO SANITARIO
DOTAZIONE DI IDONEI DPI e ADDESTRAMENTO ALL’USO
Obblighi del Volontario
Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione,
sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed
esercitazione, in conformità con la formazione,
l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che
con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i
dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.
Decreto 11 aprile 2011
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INFORMAZIONE
L'informazione dovrà riguardare scenari di interventi
generali ed ipotetici, individuando per ciascuno di
essi i rischi particolari più frequenti e le misure e
procedure standard per lo svolgimento in sicurezza
dell'intervento.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
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FORMAZIONE
In ordine alla formazione, deve osservarsi come
quest'ultima sia meno legata alla trasmissione di
informazioni sulla specificità dei rischi di una
mansione o di un ambiente di lavoro.
Consiste, piuttosto, in un processo educativo,
che mira a far acquisire al volontario competenze e
conoscenze tali da consentirgli di comportarsi
stabilmente, costantemente, in maniera sicura
sui luogo in cui opera, riconoscendo i rischi espositivi
e gestendo autonomamente l'eliminazione o
riduzione degli stessi attraverso il corretto uso delle
attrezzature, dei mezzi, dei dispositivi e il rispetto
delle procedure di lavoro.
Decreto 11 aprile 2011
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ADDESTRAMENTO e DPI
Le organizzazioni devono dotare il volontario della
protezione civile di attrezzature e dispositivi di
protezione individuale idonei per lo specifico impiego
e impartirgli la formazione e l'addestramento
conformemente alle indicazioni specificate dal
fabbricante.
Inoltre , l'addestramento deve avvenire mostrando
concretamente ai volontari come si utilizzano
le macchine e le attrezzature di intervento,
esercitandoli nella pratica e concreta utilizzazione
delle stesse, così come nella pratica utilizzazione
degli strumenti, mezzi, dispositivi di protezione
individuale.
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
Chi è il “Datore di lavoro”?
Merita, innanzitutto, di essere osservato, per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato, che, non
sussistendo rapporto di lavoro fra I'ente ed il volontario,
non e evidentemente possibile utilizzare il c.d. criterio
formale per I'individuazione del soggetto investito degli
obblighi di sicurezza tipici del "datore di lavoro" .
.. L'art. 3, comma 3, del decreto, infatti, individua il
principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per
la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel
soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il
potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di
tutti gli atti necessari alla loro attivita.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
DATORE DI LAVORO
LEGALE RAPPRESENTANTE
Il legale rappresentante è, dunque, il soggetto che ha
il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di
sicurezza e salute sui lavoro specificati nell'art. 4
Allo stesso modo, se, nelle organizzazioni di volontariato, il
concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse
esercitato da persona diversa dal formale legale
rappresentante , questo soggetto si aggiungerà al legale
rappresentante quale obbligato all'osservanza delle
prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza
e salute dell'attività dei volontari siccome sancite
dall'art. 4.
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
SANZIONI
il Decreto non contiene alcuna norma che stabilisca
una sanzione penale per la violazione
di quanto disposto dall'art. 4
La violazione degli obblighi riportati nell'art. 4 non
costituisce autonoma figura di reato per cui il legale
rappresentante dell'organizzazione non risponde
penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali
obblighi.
Violazioni nelle norme di cautela
.. Ciò non significa che il legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato sia penalmente esente da
qualsiasi responsabilità per eventi infortunistici che
dovessero verificarsi a danno dei volontari
dell'organizzazione.
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
Art.3 – comma 1 - LE FIGURE DIRIGENZIALI
Per quanto riguarda lo specifico settore delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, e da ritenersi che,
nell'ambito delle loro particolari "caratteristiche strutturali,
organizzative e funzionali“, possano essere presenti soggetti
che, in virtù dei poteri di decisione in ordine
all'organizzazione dell'attività dell'ente, o di una sua
articolazione periferica o settoriale, e alla concreta
determinazione delle modalità operative di svolgimento della
stessa, oltre che in ragione di poteri di controllo sulla
prestazione dei volontari o di altro personle, possano essere
assimilati alla figura dirigenziale ex art. 2 lett. d) del T.U.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
PREPOSTO
COORDINATORE
La figura del preposto può essere rinvenuta all'interno
delle organizzazioni di volontariato della protezione
civile: si pensi, ad esempio, a tutti quei soggetti che
hanno la funzione di coordinare e sovrintendere
all'attività svolta da volontari organizzati in squadre
o gruppi o turni di attività .
I Coordinatori rivestono senza dubbio la tipica posizione di
garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e
vigilare l’attività dei volontari a loro affidati, anche per
quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle
attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle
procedure operative disposte dai responsabili.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
OBBLIGO PRINCIPALE DEL COORDINATORE:
IL CONTROLLO
La funzione di controllo implica la responsabilità del
preposto di intervenire per correggere ed impedire
eventuali comportamenti, da parte dei volontari,
difformi dalle regole di prudenza poste
dall'organizzazione, atteggiamenti imprudenti che
possano creare un rischio per il volontario, per gli
altri operatori per le persone oggetto di intervento di
protezione civile, uso improprio dei mezzi, delle
attrezzature dei presidi di sicurezza.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Risulta evidente, per come e configurata la valutazione del
rischio da parte del legislatore ai sensi del T.U., questo
adempimento di sicurezza, di fondamentale importanza nel
sistema di prevenzione e protezione aziendale, appare di
difficile, se non impossibile trasposizione nell’ambito delle
attività proprie del volontariato di protezione civile.
L'attività di queste organizzazioni, infatti, è caratterizzata
dall'estrema imprevedibilità e variabilità degli scenari
operativi, dall’indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti
in cui il volontario è chiamato ad operare, dall’urgenza degli
interventi.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tutto ciò rende particolarmente complessa, assai
problematica, se non addirittura impossibile, l'azione di
preventiva analisi e di successiva pianificazione e
programmazione in cui si sostanzia la valutazione dei rischi.
Art.2 - comma 1
Per tale motivo, l'art. 2, comma 1, del decreto sottolinea
espressamente che “le norme in materia di salute e
sicurezza sui luogo di lavoro contenute nel T.U. sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività e gli interventi" svolti dai volontari
della protezione civile e dai volontari delle altre
organizzazioni cui si applica il medesimo decreto.
Decreto 11 aprile 2011
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Servizio Protezione Civile
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI SCENARI OPERATIVI
La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e dei possibili
fattori di rischio espositivi può, quindi, limitarsi, per le
organizzazioni, alla disamina di scenari operativi, standardizzati
e tipizzati nell'ambito dei quali individuare non tutti i rischi
lavorativi presenti in quella particolare situazione, ma solo i più
probabili o più frequenti fattori di pericolo e di rischio per gli
operatori.
Una valutazione più approfondita ed attinente alla realtà può
pretendersi in ordine ai rischi connessi ad attrezzature,
macchine e strumenti utilizzati dai volontari nell'espletamento
della loro attività, in relazione ai quali si può effettivamente
compiere una analisi ed un giudizio basato sulla prevedibilità
delle situazioni rischiose.
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: SI o NO ??
Non è previsto alcun obbligo di calare I'adozione delle misure o
delle procedure di tutela dell'incolumità dei volontari nelle
particolari e concrete situazioni dei luoghi di intervento,
raramente conosciute e interamente conoscibili e, in buona
sostanza, di programmare le misure di sicurezza adeguandole
ai rischi specifici determinati da tali luoghi.
Ne consegue che:
Le Organizzazioni di volontariato possono evitare di
esplicitare formalmente, attraverso la redazione
dell'apposito documento, tutto l’iter procedurale di
valutazione del rischio, omettendo, quindi, di dare conto
delle scelte operate in materia di sicurezza sul lavoro
Decreto 11 aprile 2011
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: SI !!
In pratica, le organizzazioni di volontariato della protezione
civile devono procedere ad una valutazione dei rischi insiti
nell'attività degli operatori volontari, pur senza obbligo di
formalizzare tale valutazione in un documento e dovendo, pero,
determinare effettivi criteri operativi in base ai quali organizzare
e gestire in sicurezza l'attività dei propri volontari.
Le Organizzazioni di volontariato devono comunque
preoccuparsi di tutelare la sicurezza e la salute dei propri
aderenti volontari
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 1
Indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di
rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai
volontari
Allegato 2
Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
formazione, informazione ed addestramento dei volontari
Allegato 3
Indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti
medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario
dei volontari
Allegato 4
Intesa per la definizione delle attività di sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs 81/2008, compatibili
con le effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato, delle modalità' di svolgimento delle medesime,
nonché' delle forme organizzative per assicurare, con
oneri a carico della P.A., l'individuazione dei medici
competenti
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 1
SCENARI DI RISCHIO
Eventi atmosferici avversi
Alluvioni
Frane
Rischio sismico
Rischio vulcanico
Incendi boschivi e di interfaccia
Chimico-Nucleare-Industriale-Trasporti
Ambientale e igienico-sanitario
Scenariocaratterizzato dall'assenza di specifici rischi di
protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria,
attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di
informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla
popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici,
supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca
persone disperse/scomparse).
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 1
CONTESTI ASSIMILATI A SCENARI DI RISCHIO
Incidenti che richiedano soccorso tecnico urgente
Assistenza e soccorso in ambiente acquatico
Assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o
montano
Attività di difesa civile
Si tratta di contesti in cui è previsto l’impiego del
volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto
delle strutture operative e degli enti competenti in via
ordinaria
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
COMPITI (o MANSIONI) DEI VOLONTARI
in relazione agli scenari
Allegato 1
 assistenza alla popolazione
 assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili
 informazione alla popolazione
 logistica
 soccorso e assistenza sanitaria
 uso di attrezzature speciali
 conduzione di mezzi speciali
 predisposizione e somministrazione pasti
 prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e
di interfaccia
 supporto organizzativo e di segreteria
 presidio del territorio
 attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non
specialistico
 attività formative
 attività in materia di radio e telecomunicazioni
 attività subacquea
 attività cinofile
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 2
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Regioni
Provincie Autonome
Associazioni di rilevanza nazionale
Croce Rossa Italiana
CNSAS
nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità,
provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani
formativi, di informazione ed addestramento, tenendo
conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché
nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali,
organizzative e funzionali preordinate alle attività di
protezione civile
Le attività formative per il volontariato di protezione
civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle
tematiche della sicurezza
6 mesi per definire standard comuni
Decreto 12 gennaio 2012
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Servizio Protezione Civile
Allegato 2
Controlli
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di
idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e
negli elenchi, registri e albi territoriali previsti
dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di
volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità
stabilita per la verifica degli altri requisiti,
l'adempimento a quanto stabilito, ricorrendo anche
all'utilizzo di autocertificazioni.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e
Province Autonome integrano le rispettive disposizioni
al fine di stabilire che il mancato adempimento
comporta la sospensione dell'organizzazione
inadempiente dall'attività operativa.
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 3
CONTROLLI SANITARI
Finalità
I volontari sono sottoposti al controllo sanitario fine di
disporre di una ricognizione generale delle rispettive
condizioni di salute.
Si tratta di una misura generale di prevenzione e deve
integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadinovolontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario
nazionale e del presidio di medicina generale di base,
nonché nel quadro delle attività di educazione e
promozione alla salute
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 3
CONTROLLI SANITARI - Accertamenti
Visita Medica
Anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al
riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di
protezione civile e/o a patologie che possano
controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di
movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la
raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita
del volontario che possano costituire dei cofattori di
rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo,
tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro.
Vaccinazioni
Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali
Decreto 12 gennaio 2012
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Allegato 3
CONTROLLI SANITARI - Periodicità
Il controllo sanitario deve essere assicurato:
 cadenza almeno quinquennale per i volontari di età
inferiore ai 60 anni
cadenza almeno biennale, per i volontari di età
superiore ai 60 anni
L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su
base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi
di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con
riferimento alla totalità degli iscritti.
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
CONTROLLI SANITARI - Procedure
Allegato 3
L'effettuazione del controllo sanitario può essere
assicurata da medici abilitati all’esercizio della
professione:
 anche facenti parte della eventuale componente medica
dell'organizzazione
 comunque, appartenenti all'organizzazione
 mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono
munite
 mediante convenzioni con strutture del SSN pubbliche
o private accreditate
Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre
organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del
controllo sanitario può essere concentrato in occasione di
esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative
alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui
svolgimento sia autorizzata l'applicazione dei benefici
previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.194/2001
Decreto 12 gennaio 2012
Regione Umbria
Servizio Protezione Civile
Allegato 3
CONTROLLI SANITARI - Verifiche
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di
idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il
mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli
elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1
del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato
sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la
verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo
sanitario per i propri volontari secondo le scadenze
prefissate.
E' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni
Decreto 12 gennaio 2012
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Allegato 4
SORVEGLIANZA SANITARIA
Finalità
I volontari sono sottoposti a sorveglianza sanitaria al fine
di assicurare un presidio delle condizioni di salute e
sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle
particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività
e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei
volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è
stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile
Si tratta di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari
di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai
volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di
rischio
Decreto 12 gennaio 2012
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Allegato 4
SORVEGLIANZA SANITARIA
Soglie di esposizione agli agenti di rischio
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile
individuano i propri volontari che nell'ambito dell’attività
di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori
di rischio in misura superiore alle soglie previste, affinchè
siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di
protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno
fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30
continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze
dichiarate e previa autorizzazione nominativa. La
medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di
attività formative ed addestrative fino ad un massimo di
30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.
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