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COSA E` LA PROTEZIONE CIVILE
Seminario La sicurezza dei volontari della Protezione Civile tra urgenza ed emergenza Regione Umbria Servizio Protezione Civile Ing. Sandro Costantini Marsciano, 27 ottobre 2012 Il Sistema nazionale delineato dalla Legge 225/92 Le Strutture Operative Nazionali: (art. 11 L. 225 /92) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Forze Armate Forze di Polizia (GdF) Corpo Forestale dello Stato Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica Croce Rossa Italiana Strutture del Serv. Sanitario Nazionale Organizzazioni di Volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino Amministrazioni Componenti (art. 6 L. 225 /92) Ministeri Regioni Province Prefetture Comuni Comunità Montane Aziende private Ordini professionali 2 La Legge 225/1992 Regione Umbria Servizio Protezione Civile PREVISIONE: Attività dirette alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle zone soggette a rischio. PREVENZIONE: Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a seguito di un evento. SOCCORSO: Tutti gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza . SUPERAMENTO EMERGENZA: Tutte le attività volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita 3 Fonti normative Regione Umbria Servizio Protezione Civile T.U. : Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 e s.m.i. Attuazione dell'Art. 1 della Legge N. 123/2007 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'Art. 3, Comma 3 bis, del D.Lgs N. 81/2008 Decreto del Capo Dipartimento PC 12 Gennaio 2012 Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria (G.U. n.82 del 6 aprile 2012) D.Lgs n.81/2008 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Articolo 3 – comma 3 bis Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 sona applicate tenendo conto delle particolari modalita di svolgimento delle rispettive attivita, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sui lavoro approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Finalità Coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e state istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. Individuazione dei principi basilari sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni che le coordinano Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Definizione di Organizzazione di Volontariato di PC Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui al/'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Art.2 – Esigenze e contesto di applicazione Le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto stesso . L'attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile si svolge in contesti caratterizzati necessariamente da: URGENZA EMERGENZA IMPREVEDIBILITÀ Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Art.2 – Esigenze e contesto di applicazione Le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto stesso . L'attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile si svolge in contesti caratterizzati necessariamente da: URGENZA EMERGENZA IMPREVEDIBILITÀ Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Urgenza ed emergenza La necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione L’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa Imprevedibilità L’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n.81/2008 Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile CONSEGUENZA necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Criteri operativi L'organizzazione di volontariato, si deve, in ogni modo preoccupare di adottare concreti criteri operativi idonei a proteggere l'attività dei volontari e delle persone coinvolte nell'attività di protezione civile Criterio di PREVALENZA Il legislatore introduce il criterio di prevalenza delle esigenze connesse alle attività ed ai compiti di protezione civile rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute degli operatori volontari delle organizzazioni di protezione civile, le quali ultime, quindi, non potranno mai arrecare intralcio o costituire ostacolo agli interventi di protezione e soccorso in occasione degli eventi specificati nell'art. 2 L. n. 225/1992 Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Obblighi delle Organizzazioni FORMAZIONE – INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO CONTROLLO SANITARIO DOTAZIONE DI IDONEI DPI e ADDESTRAMENTO ALL’USO Obblighi del Volontario Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile INFORMAZIONE L'informazione dovrà riguardare scenari di interventi generali ed ipotetici, individuando per ciascuno di essi i rischi particolari più frequenti e le misure e procedure standard per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile FORMAZIONE In ordine alla formazione, deve osservarsi come quest'ultima sia meno legata alla trasmissione di informazioni sulla specificità dei rischi di una mansione o di un ambiente di lavoro. Consiste, piuttosto, in un processo educativo, che mira a far acquisire al volontario competenze e conoscenze tali da consentirgli di comportarsi stabilmente, costantemente, in maniera sicura sui luogo in cui opera, riconoscendo i rischi espositivi e gestendo autonomamente l'eliminazione o riduzione degli stessi attraverso il corretto uso delle attrezzature, dei mezzi, dei dispositivi e il rispetto delle procedure di lavoro. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile ADDESTRAMENTO e DPI Le organizzazioni devono dotare il volontario della protezione civile di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e impartirgli la formazione e l'addestramento conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Inoltre , l'addestramento deve avvenire mostrando concretamente ai volontari come si utilizzano le macchine e le attrezzature di intervento, esercitandoli nella pratica e concreta utilizzazione delle stesse, così come nella pratica utilizzazione degli strumenti, mezzi, dispositivi di protezione individuale. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Chi è il “Datore di lavoro”? Merita, innanzitutto, di essere osservato, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, che, non sussistendo rapporto di lavoro fra I'ente ed il volontario, non e evidentemente possibile utilizzare il c.d. criterio formale per I'individuazione del soggetto investito degli obblighi di sicurezza tipici del "datore di lavoro" . .. L'art. 3, comma 3, del decreto, infatti, individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attivita. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile DATORE DI LAVORO LEGALE RAPPRESENTANTE Il legale rappresentante è, dunque, il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sui lavoro specificati nell'art. 4 Allo stesso modo, se, nelle organizzazioni di volontariato, il concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse esercitato da persona diversa dal formale legale rappresentante , questo soggetto si aggiungerà al legale rappresentante quale obbligato all'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza e salute dell'attività dei volontari siccome sancite dall'art. 4. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile SANZIONI il Decreto non contiene alcuna norma che stabilisca una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4 La violazione degli obblighi riportati nell'art. 4 non costituisce autonoma figura di reato per cui il legale rappresentante dell'organizzazione non risponde penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. Violazioni nelle norme di cautela .. Ciò non significa che il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato sia penalmente esente da qualsiasi responsabilità per eventi infortunistici che dovessero verificarsi a danno dei volontari dell'organizzazione. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Art.3 – comma 1 - LE FIGURE DIRIGENZIALI Per quanto riguarda lo specifico settore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, e da ritenersi che, nell'ambito delle loro particolari "caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali“, possano essere presenti soggetti che, in virtù dei poteri di decisione in ordine all'organizzazione dell'attività dell'ente, o di una sua articolazione periferica o settoriale, e alla concreta determinazione delle modalità operative di svolgimento della stessa, oltre che in ragione di poteri di controllo sulla prestazione dei volontari o di altro personle, possano essere assimilati alla figura dirigenziale ex art. 2 lett. d) del T.U. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile PREPOSTO COORDINATORE La figura del preposto può essere rinvenuta all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile: si pensi, ad esempio, a tutti quei soggetti che hanno la funzione di coordinare e sovrintendere all'attività svolta da volontari organizzati in squadre o gruppi o turni di attività . I Coordinatori rivestono senza dubbio la tipica posizione di garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e vigilare l’attività dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure operative disposte dai responsabili. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile OBBLIGO PRINCIPALE DEL COORDINATORE: IL CONTROLLO La funzione di controllo implica la responsabilità del preposto di intervenire per correggere ed impedire eventuali comportamenti, da parte dei volontari, difformi dalle regole di prudenza poste dall'organizzazione, atteggiamenti imprudenti che possano creare un rischio per il volontario, per gli altri operatori per le persone oggetto di intervento di protezione civile, uso improprio dei mezzi, delle attrezzature dei presidi di sicurezza. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Risulta evidente, per come e configurata la valutazione del rischio da parte del legislatore ai sensi del T.U., questo adempimento di sicurezza, di fondamentale importanza nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, appare di difficile, se non impossibile trasposizione nell’ambito delle attività proprie del volontariato di protezione civile. L'attività di queste organizzazioni, infatti, è caratterizzata dall'estrema imprevedibilità e variabilità degli scenari operativi, dall’indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare, dall’urgenza degli interventi. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Tutto ciò rende particolarmente complessa, assai problematica, se non addirittura impossibile, l'azione di preventiva analisi e di successiva pianificazione e programmazione in cui si sostanzia la valutazione dei rischi. Art.2 - comma 1 Per tale motivo, l'art. 2, comma 1, del decreto sottolinea espressamente che “le norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavoro contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi" svolti dai volontari della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il medesimo decreto. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI SCENARI OPERATIVI La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e dei possibili fattori di rischio espositivi può, quindi, limitarsi, per le organizzazioni, alla disamina di scenari operativi, standardizzati e tipizzati nell'ambito dei quali individuare non tutti i rischi lavorativi presenti in quella particolare situazione, ma solo i più probabili o più frequenti fattori di pericolo e di rischio per gli operatori. Una valutazione più approfondita ed attinente alla realtà può pretendersi in ordine ai rischi connessi ad attrezzature, macchine e strumenti utilizzati dai volontari nell'espletamento della loro attività, in relazione ai quali si può effettivamente compiere una analisi ed un giudizio basato sulla prevedibilità delle situazioni rischiose. Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: SI o NO ?? Non è previsto alcun obbligo di calare I'adozione delle misure o delle procedure di tutela dell'incolumità dei volontari nelle particolari e concrete situazioni dei luoghi di intervento, raramente conosciute e interamente conoscibili e, in buona sostanza, di programmare le misure di sicurezza adeguandole ai rischi specifici determinati da tali luoghi. Ne consegue che: Le Organizzazioni di volontariato possono evitare di esplicitare formalmente, attraverso la redazione dell'apposito documento, tutto l’iter procedurale di valutazione del rischio, omettendo, quindi, di dare conto delle scelte operate in materia di sicurezza sul lavoro Decreto 11 aprile 2011 Regione Umbria Servizio Protezione Civile VALUTAZIONE DEL RISCHIO: SI !! In pratica, le organizzazioni di volontariato della protezione civile devono procedere ad una valutazione dei rischi insiti nell'attività degli operatori volontari, pur senza obbligo di formalizzare tale valutazione in un documento e dovendo, pero, determinare effettivi criteri operativi in base ai quali organizzare e gestire in sicurezza l'attività dei propri volontari. Le Organizzazioni di volontariato devono comunque preoccuparsi di tutelare la sicurezza e la salute dei propri aderenti volontari Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 1 Indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari Allegato 2 Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari Allegato 3 Indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari Allegato 4 Intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs 81/2008, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità' di svolgimento delle medesime, nonché' delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico della P.A., l'individuazione dei medici competenti Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 1 SCENARI DI RISCHIO Eventi atmosferici avversi Alluvioni Frane Rischio sismico Rischio vulcanico Incendi boschivi e di interfaccia Chimico-Nucleare-Industriale-Trasporti Ambientale e igienico-sanitario Scenariocaratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse). Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 1 CONTESTI ASSIMILATI A SCENARI DI RISCHIO Incidenti che richiedano soccorso tecnico urgente Assistenza e soccorso in ambiente acquatico Assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano Attività di difesa civile Si tratta di contesti in cui è previsto l’impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile COMPITI (o MANSIONI) DEI VOLONTARI in relazione agli scenari Allegato 1 assistenza alla popolazione assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili informazione alla popolazione logistica soccorso e assistenza sanitaria uso di attrezzature speciali conduzione di mezzi speciali predisposizione e somministrazione pasti prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia supporto organizzativo e di segreteria presidio del territorio attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico attività formative attività in materia di radio e telecomunicazioni attività subacquea attività cinofile Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 2 FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Regioni Provincie Autonome Associazioni di rilevanza nazionale Croce Rossa Italiana CNSAS nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza 6 mesi per definire standard comuni Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 2 Controlli Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito, ricorrendo anche all'utilizzo di autocertificazioni. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 3 CONTROLLI SANITARI Finalità I volontari sono sottoposti al controllo sanitario fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. Si tratta di una misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadinovolontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nonché nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 3 CONTROLLI SANITARI - Accertamenti Visita Medica Anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro. Vaccinazioni Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 3 CONTROLLI SANITARI - Periodicità Il controllo sanitario deve essere assicurato: cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti. Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile CONTROLLI SANITARI - Procedure Allegato 3 L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all’esercizio della professione: anche facenti parte della eventuale componente medica dell'organizzazione comunque, appartenenti all'organizzazione mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite mediante convenzioni con strutture del SSN pubbliche o private accreditate Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del controllo sanitario può essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.194/2001 Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 3 CONTROLLI SANITARI - Verifiche Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate. E' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 4 SORVEGLIANZA SANITARIA Finalità I volontari sono sottoposti a sorveglianza sanitaria al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile Si tratta di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio Decreto 12 gennaio 2012 Regione Umbria Servizio Protezione Civile Allegato 4 SORVEGLIANZA SANITARIA Soglie di esposizione agli agenti di rischio Le organizzazioni di volontariato di protezione civile individuano i propri volontari che nell'ambito dell’attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi. Regione Umbria Servizio Protezione Civile Ing. Sandro Costantini Regione Umbria Servizio Protezione Civile [email protected] [email protected]