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Slides - ODCEC di Vigevano
UNICO 2014 TERMINI NOVITÀ RAVVEDIMENTO PAG. 02 TERMINI DI PRESENTAZIONE Soggetti IRES Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (verifica coincidenza anno solare) Soggetti IRPEF Entro 30 settembre o nono mese successivo a chiusura periodo d’imposta (operazioni straordinarie). 1)Scioglimento senza liquidazione : 30 settembre 2)Perdita pluralità dei soci: 30 settembre 3)Per la liquidazione delle imprese individuali vedi risoluzione 31/E del 2009 4)Nel caso di decesso successivo al febbraio 2014 le scadenze sono prorogate di sei mesi PAG. 02 MODELLO DA UTILIZZARE Soggetti IRES Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2013: UNICO 2014 Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2013: UNICO 2013 Soggetti IRPEF In ogni caso: UNICO 2014 Se al termine di presentazione non sono ancora disponibili (o non è possibile l ’ invio telematico) i modelli nuovi si usano quelli dell ’ anno precedente (senza bisogno di integrarli successivamente) PAG. 03 VERSAMENTO IRES Approvazione entro 120 giorni Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta Approvazione entro 120 giorni Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta Irpef Entro il 16 di giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione Attenzione: trasformazione snc in srl febbraio 2014. presentazione entro novembre 2014 ma imposte entro 16 giugno 2014 PAG. 03 Il ravvedimento operoso Fattispecie Modalità Ravvedimento Sanzione ridotta Norma d.lgs. n. 472/97 Omesso versamento di un tributo Versamento tardivo giorni dalla scadenza entro 30 1/10 del minimo Art. 13, comma 1, lett. a) Omesso versamento di un acconto Versamento tardivo giorni dalla scadenza entro 30 1/10 del minimo Art. 13, comma 1, lett. a) Errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all ’ anno nel corso del quale è stata commessa la violazione 1/8 del minimo Art. 13, comma 1, lett. a) Errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo Regolarizzazione entro un anno dall ’ omissione o dall ’ errore (quando non è prevista una scadenza) 1/8 del minimo Art. 13, comma 1, lett. a) Omessa presentazione della dichiarazione Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10 del minimo Art. 13, comma 1, lett. a) PAG. 04 SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Novità Minusvalenze superiori a € 5milioni Possibilità di comunicare direttamente nella dichiarazione dei redditi: i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a € 5milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (obbligo contenuto nell'articolo 1, comma 4, del Dl 209/2002) RS142 -> accoglie i riferimenti alle minusvalenze di entità superiore a € 5milioni realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione PAG. 04 SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Novità Minusvalenze e differenze > € 50mila Possibilità di comunicare direttamente nella dichiarazione dei redditi: i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a € 50mila derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (obbligo contenuto nell'art. 5quinquies, comma 3, del Dl 203/2005). RS143 -> riferimenti minusvalenze e differenze negative, di cui all'art. 109, c. 3-bis, Tuir, di entità superiore a € 50mila realizzate nello stesso periodo d'imposta. PAG. 05 SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Novità Variazioni criteri di valutazione L'art. 110, comma 6, del Tuir, prevede che la società, nel caso di variazioni dei criteri di valutazione, deve provvedervi nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo, anziché essere assolto con una comunicazione agli uffici delle Entrate, viene rispettato barrando la casella del rigo RS144, che riguarda espressamente la comunicazione del mutamento, parziale o totale, dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. PAG. 05 SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Novità Abolizione del quadro EC Fino al periodo d'imposta 2012, era necessario indicare nel prospetto EC i dati relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali. A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti fiscali. In caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, l'art. 109, comma 4, lett. b), secondo periodo, del Tuir, concedeva la possibilità di operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico venisse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (il quadro EC), dal quale, appunto, risultassero le divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. Con l'approvazione di Unico Sc 2014, i dati residuali (cioè, le totalizzazioni), prima contenuti anche nel quadro EC, devono essere esclusivamente annotati nel quadro RF. PAG. 06 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI Novità Dichiarazione emendabile/non emendabile Nel modello Unico Sc 2014 risulta presente la possibilità di utilizzare la dichiarazione per la correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione. Inoltre, è possibile utilizzare il prospetto quando viene presentata una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati "a favore" commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa. Il prospetto, quindi, consente di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dalla società. PAG. 06 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI Novità Dichiarazione emendabile/non emendabile La riliquidazione ha effetto in riferimento: alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito; a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (ad esempio, perdite d'impresa riportabili). A ogni periodo d'imposta interessato corrisponde la compilazione di un riquadro. Esempio: PAG. 07 RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI Novità Soggetti che non adottano i principi Ias/Ifrs L’operazione di rivalutazione, che riguarda: i beni d'impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; il cui saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (legge di stabilità 2014), si esegue mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap; del 16% per i beni ammortizzabili; del 12% per i beni non ammortizzabili. Quadro RQ - Sezione XXI-A - Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni PAG. 07 RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI Novità Affrancamento valori rivalutazione La sottosezione (XXI-B) deve essere compilata dalle società che hanno affrancato ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. I beni devono ancora essere presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento. Le previsioni di cui all'art. 14 della L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del Tuir. Quadro RQ - Sezione XXI-B - Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni PAG. 08 RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI Novità Imposte dovute L'ammontare complessivo delle imposte dovute per la rivalutazione e per l’affrancamento deve necessariamente risultare esposto nella colonna 2 del rigo RQ77 contenuto nella sezione XXI-B. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. La prima rata deve essere indicata in colonna 1 e corrisposta entro il termine di versamento del saldo Ires, mentre le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. PAG. 08 RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI Novità Imposte corrisposte La sottosezione (XXI-C) è riservata all'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo risultante dalla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, nonché della riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali a seguito del riallineamento dei valori. L'affrancamento deve essere effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da corrispondere in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B. N.B.: l'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Quadro RQ - Sezione XXI-C – Affrancamento PAG. 09 EXIT TAX Novità Quadro TR Art. 166 (commi 2-quater e 2-quinquies) del Tuir -> per la società che trasferisce la residenza - ai fini delle imposte sui redditi - all'estero, si rende possibile la sospensione o la rateizzazione del versamento dell'imposta sui redditi relativa alla plusvalenza, determinata in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato con i quali l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza di riscossione dei crediti tributari. Nel nuovo quadro TR del modello Unico Sc è possibile optare per: la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente. La plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti il versamento rateale dell'imposta anche relativa a ciascun cespite, maggiorate degli interessi dovuti. PAG. 09 EXIT TAX Novità Esempio -> si supponga una plusvalenza da "exit tax" pari a € 10mila e un importo "sospendibile" pari sempre a € 10mila (quindi non rilevano altri componenti). Supponendo di non avere perdite che possano ridurre l'ammontare della plusvalenza, l'imposta sospendibile sarà pari, fino a capienza dell'imposta netta del quadro RN, a € 2.750. PAG. 10 EXIT TAX Novità Per quanto concerne la "rateizzazione", il rigo TR5 rileva: l'ammontare della plusvalenza rateizzata; l'imposta calcolata sulla stessa plusvalenza; la rata; Tenendo presente che l'importo "imposta rateizzata" deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN23. Quadro TR COMPENSAZIONI PAG. 11 La novità Art. 1, comma 574, della legge stabilità 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 Compensazione di importi pari o inferiori ad euro 15.000 Compensazione di importi superiori ad euro 15.000 La compensazione di tali importi è libera e può essere operata già dalla prima scadenza utile al 1 gennaio 2014, mediante modello F24 e presentazione dello stesso utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, ovvero mediante home e remote internet banking. Il superamento della soglia di compensazione di euro 15.000 non comporta, a differenza di quanto previsto in materia Iva, la preventiva presentazione di una dichiarazione annuale. Si ritiene, in attesa di opportuni chiarimenti, che il modello F24 relativo a tali compensazioni debba essere presentato unicamente utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline. PAG. 11 Risposte telefisco Entrata in vigore Le regole si applicano solo ai crediti maturati nel corso dell ’ annualità in corso al 31.12.2013. Gli eventuali crediti relativi alle annualità precedenti ed ancora in essere possono « essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013) Limite Il limite di 15.000 euro è riferibile alle «singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione». Vedi necessità di riferirsi ai codici tributo PAG. 12 Risposte Dre Piemonte Visto sulla propria dichiarazione E’ consentito al professionista di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione. Richiamo alla necessità di verificare prese di posizione dell’amministrazione centrale IL CONTROLLATO E’ ANCHE IL CONTROLLORE ? Polizza assicurativa Polizza già stipulata che fa riferimento ai “ visti di conformità ” in generale, senza specificare “solo ai fini IVA”, la stessa è da considerarsi valida anche per le imposte dirette. Attesa però di chiarimenti dalla Direzione Centrale. PAG. 12 I controlli Necessità di controllo solo meramente formale. Ma cosa significa ciò nel comparto delle imposte dirette? Se fosse così sarebbe l’utilità? quale PAG. 13 Gli studi associati Caso 1 Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito e utilizzato in comensazione per 9.000 ciascuno dai due soci. Caso 2 Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito e utilizzato per 16.000 da un socio e per 2.000 dall’altro socio Caso 3 Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito ai soci per 9.000 ciascuno e riattribuito allo studio associato per gli interi importi Caso 4 Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito per 16.000 ad un socio e per 2.000 ad un altro socio e riattribuiti per l’intero importo PERDITE SU CREDITI PAG. 14 VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI Presumibile valore di realizzo Valore nominale meno Fondo svalutazione crediti Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità; resi e rettifiche di fatturazione; sconti ed abbuoni; interessi non maturati; altre cause di non realizzo. PAG. 14 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio UTILIZZO DEL FONDO Fondo capiente Fondo non capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti PAG. 15 IL TUIR Art. 101 Art. 106 Deducibilità delle perdite Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti PAG. 15 IL MODELLO UNICO 2014 - SOCIETÀ DI CAPITALI Nel rigo RS64 va indicato: in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente; in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei "CREDITI" del modello UNICO 2013, quadro RS). Nel rigo RS65 vanno indicate: in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio; in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel rigo RS66 va indicata: in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero. PAG. 16 IL MODELLO UNICO 2014 - SOCIETÀ DI CAPITALI Nel rigo RS67 va indicato: in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio; in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. Nel rigo RS68 va indicato: in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio; in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR. Nel rigo RS69 va indicato: in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio; in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. PAG. 16 ESEMPIO Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2013 2013 Ammontare dei crediti Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR Valore fiscale della svalutazione Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 100.000,00 0 100.000,00 x 0,5% = 500,00 3.000,00 Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000,00 - 500,00) PAG. 17 ESEMPIO Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2013 2014 Ammontare dei crediti Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR Valore fiscale della svalutazione Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio 105.000,00 3.600,00 105.000,00 x 0,5% = 525,00 1.000,00 PAG. 17 ESEMPIO È necessario, pertanto, effettuare una variazione complessiva in diminuzione di euro 2.025,00 nell’apposto rigo del quadro RF del modello UNICO 2015 - Società di Capitali. PAG. 18 DERIVAZIONE – CIRCOLARE 26/E “in altri termini, qualora l’impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d’imposta di imputazione a conto economico”. Procedure concorsuali “ con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 101 del TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio”. “ evidente che la valutazione dell’entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati”. INTERESSI PASSIVI PAG. 19 Interessi passivi rilevanti Espliciti: - da contratto di mutuo; - da obbligazioni e simili; - da ogni rapporto con causa finanziaria. Impliciti: - da contratti di leasing. Il comma 7 articolo 102 TUIR afferma che anche tale quota è soggetta alle regole dell’articolo 96 TUIR. PAG. 19 ART. 96 E IMMOBILIARI INTERESSI DI FUNZIONAMENTO INTERESSI DI FINANZIAMENTO (acquisto/costruzione) Indeducibili (art. 90, co. 2, TUIR) Immobili destinati alla locazione Deducibili (art. 1, co. 36, L. 244/2007) Immobili diversi da quelli destinati alla locazione Deducibili nei limiti art. 96 PAG. 20 Interessi passivi espliciti in conto economico (classificabili in voce C17) Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria Rientrano nella definizione Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari Non rientrano nella definizione Noleggio cassette di sicurezza Commissioni passive su finanziamenti Commissioni passive su fideiussioni e garanzie Servizi pagamento utenze Commissioni per esecuzione bonifici Commissioni di factoring per anticipazione provvista Interessi passivi su titoli di debito Disaggi di emissione e premi di rimborso Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di raccolta Utili all’associato che apporta capitale Costi delle coperture in cambi di poste in valuta Costi per la custodia titoli Commissioni per fideiussioni non legate a finanziamenti Costi di assicurazione di beni in garanzia Spese per valutazione beni da concedere in garanzia Spese istruttoria per finanziamenti PAG. 20 Interessi passivi esclusi Interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110 lett. B) TUIR (capitalizzabili): relativi a finanziamenti contratti per acquisizione di beni strumentali, fino a ultimazione del bene; relativi a finanziamenti contratti per costruzione o ristrutturazione dei c.d. immobili merce. PAG. 21 ESEMPIO prima parte: interessi passivi 15.000 interessi attivi 1.000 interessi passivi riportati 3.500. Interessi passivi desumibili dal Conto economico compresi quelli impliciti nei contratti di leasing 15.000 3.500 Interessi attivi desumibili dal conto economico compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali per operazioni con la P. Amm.ne. Interessi passivi indeducibili pregressi (rigo RF121 UNICO 2013) 1.000 1.000 Minor valore tra l ’ ammontare indicato in colonna (1+2) e 3. 17.500 Eccedenza di interessi passivi netti da confrontare con ROL. (col. 1+ 2 – col. 3) PAG. 21 ESEMPIO seconda parte: eccedenza ROL anno precedente euro 6.400 ROL anno corrente 30.000 utilizzabile nel limite del 30% ovvero 9.000. . 15.000 3.500 1.000 1.000 6.400 30.000 17.500 15.400 2.100 Eccedenz a ROL UNICO 2013 ROL anno corrente Minor valore tra: • eccedenza ROL anno prec. e 30% ROL 2013; • e col. 5 RF118. Interessi passivi indeducibili riportabili: (17.500 – 15.400) = 2.100 LEASING PAG. 22 Contratti stipulati fino"REGIMI" Contratti stipulati fino IMPRESE Contratti stipulati dal I TRE PER LE al 28 aprile 2012 dal 29 aprile 2012 al 31 1° gennaio 2014 dicembre 2013 Solo il rispetto della La durata contrattuale è La durata contrattuale è condizione della durata ininfluente ai fini della ininfluente ai fini della minima del contratto di deducibilità deducibilità leasing comporta il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. PAG. 22 Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 IPOTESI La durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a La durata contrattuale è inferiore quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un a quella minima individuata disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza dall'articolo 102, comma 7, del di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti TUIR variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi PAG. 23 LA DURATA FISCALE PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2013 LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Beni mobili (diversi dalle autovetture) 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale Beni immobili 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente Autovetture 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR PAG. 23 Caso: Alfa è titolare di due contratti di leasing Contratto 1 Leasing immobiliare stipulato per la durata di 18 anni nel 2010. A conto economico sono imputati canoni per 100.000 di cui 12.300 di interessi impliciti. Il calcolo di cui all’art. 96 consente di ritenere deducibili gli stessi Effetti in unico Occorre considerare la ripresa in aumento conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni Contratto 2 Leasing immobiliare stipulato per la durata di 9 anni nel 2013. A conto economico sono imputati canoni per 200.000 di cui 24.600 di interessi impliciti. Il calcolo di cui all’art. 96 consente di ritenere deducibili gli stessi Effetti in unico Occorre considerare: la ripresa in aumento relativa alla differenza tra durata contrattuale e periodo di deducibilità la ripresa in aumento conseguente al cosiddetto scorporo dei terreni (si ipotizza pari a € 20.000) PAG. 24 In aumento rigo RF31: codice 35: l ’ ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR In diminuzione rigo RF55: codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta ACE PAG. 25 Colonna 1 conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili Colonna 2 riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci Colonna 3 acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende Colonna 4 differenza se pari o inferiore le successive colonne non vanno compilate Alcune riduzioni sono temporanee: se ad esempio nel 29013 è restituito un finanziamento a controllata viene meno la riduzione dell’incremento PAG. 25 Patrimonio netto: include l’utile o la perdita dell’esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’imposta che è influenzata a sua volta dall’agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l ’ utile o la perdita dell ’ esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell ’ effetto dell ’ agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio PAG. 26 Colonna 10 Indicare l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS113, colonna 11, del modello UNICO SC 2013; nella presente colonna va riportato anche l’eventuale importo indicato nel rigo RV67 Se nel 2012 o 2011 l’ace non è stata usufruita si deve considerare: è stata indicata in unico ma non usufruita: possibile riporto nel 2013; non è stata indicata in unico e non usufruita: il riporto pare negato. Ma nel calcolo del 2013 posso considerare anche gli incrementi del capitale investito degli anni precedenti PAG. 26 colonna 3 Indicare l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62); tale importo è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. PAG. 27 Società di persone : Il patrimonio rilevante è quello risultante dalla contabilità indipendente: dalla natura delle poste di patrimonio; dal momento di formazione tanto che la relazione afferma che “tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall’esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura”. Il patrimonio netto di riferimento include anche l’utile dell’esercizio anche se l’importo deve essere considerato al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci. PAG. 27 Società di persone vs società di capitali Società di persone 1.Regime di responsabilità illimitato (vedi però Sas) 2.Pignorabilità quota: è possibile? 3.Tassazione Irpef: aliquote progressive 4.Articolo 96 Tuir: limitazione solo per interessi non inerenti 5.Ace calcolata sul patrimonio netto Società di capitali 1.Regime di responsabilità limitato (attenzione a fideiussioni e garanzie varie) 2.Pignorabilità quota 3.Tassazione fissa e incremento aliquote dividendo (?) 4.Articolo 96 Tuir: piena applicazione 5.Ace solo per gli incrementi PAG. 28 Effetto di un conferimento di azienda Srl conferisce in srl Srl conferisce in snc 1.L ’ incremento del patrimonio 1.L ’ incremento del patrimonio netto non è rilevante ai fini Ace netto è interamente rilevante ai fini 2.Il maggior patrimonio netto è Ace però utilizzabile per innalzare il limite del pn a fine anno. SOCIETÀ DI COMODO PAG. 29 QUALI SONO LE SOCIETÀ DI COMODO ?? Circolare 7/E 2013 Va preliminarmente osservato come tale ultima disciplina sia stata concepita per contrastare le società che, indipendentemente dall ’ oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell’interesse dei soci senza 1 esercitare un’effettiva attività d’impresa [cfr. circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007]. La ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire il proliferare di società costituite esclusivamente con l’intento di conseguire finalità estranee alla causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo. Allo stesso modo, la disciplina in esame intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che – per diverse ragioni – non svolgono alcuna effettiva attività imprenditoriale. PAG. 29 Solo cause di disapplicazione da test di operatività CM 23/12: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo cod. 1 se in perdita triennale senza disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione CM 23/12 : efficacia delle cause solo per triennio PAG. 30 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione. 1 650.000 650.000 212.333 280.000 70.850 83.000 64.475 64.475 PAG. 30 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione. Vuole non applicare la normativa FORZATURA QUADRO RN: NON E’ ERRORE BLOCCANTE 1 COME AGISCE L’AF: ISCRIZIONE A RUOLO? PUO’ RICORRERE AL CONTENZIOSO? PAG. 31 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione. Vuole non applicare la normativa. Presenta istanza per disapplicazione. Riceve risposta negativa. 1 DEVE IMPUGNARE DINIEGO ? PAG. 31 Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2013 , in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo PAG. 32 PROVVEDIMENTO 11.6.2012 Società che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie riconducibili “ prevalentemente per valore economico” a: A) società che non presentano perdite triennio 2010/2012 B) società escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello C) società collegate estere black list Questa disapplicazione si applica solo se non sono detenute altre attività che non siano strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni PAG. 32 Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex Provv. 14.2.2008 e causa di disapplicazione soggettiva ex Provv. 11.6.2012 Poniamo che ALFA SRL detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni: 1)Beta, pari a 60. Beta è operativa ma in perdita. 2)Delta pari a 40. Delta è non operativa ma in utile. Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex Provvedimento 14.2.2008 (poiché Beta è operativa ancorché in perdita sistemica), mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la società Alfa non è di comodo poiché’ i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta. Ma la società Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo problema è necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provv. 11.6.2012, ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare nella causa di disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la società è di comodo per perdite ( a meno che non sussistano altre cause di disapplicazione) PAG. 33 Società che hanno conseguito margine lordo positivo > margine lordo = Classe A meno Classe B avendo nettizzato quest’ultima di : 1) Ammortamenti 2) Svalutazioni 3) Altri accantonamenti (compresi anche i canoni leasing PAG. 33 Società per le quali è positiva la somma algebrica tra risultato fiscale di esercizio e proventi non tassati in quanto esenti, esclusi, tassati alla fonte, o per effetto di norme agevolative Esempio: società Alfa , perdita fiscale € 100.000, Plusvalenza esente per cessione di partecipazione pex Pari a € 120.000 > - 100.000 + 120.000 = 20.000 PAG. 34 MAGGIORAZIONE IRES D.L. 138/11 Per le sole società di capitali, l’IRES sul reddito minimo è applicata al 38% (27,5% + 10,5%) - Circ. 3/13 Per le società di comodo di persone partecipate da società di capitali il 38% si applica solo sul reddito imputato per trasparenza Per le società di comodo consolidate, la consolidata applicherà autonomamente la maggiore aliquota del 10,5% imputando alla fiscal unit il proprio reddito per la tassazione di gruppo Per le società di comodo in trasparenza la partecipata liquida la maggiorazione e imputa alla partecipante il reddito, per la partecipante di comodo la maggiorazione non si applica sul reddito imputato per trasparenza PAG. 34 MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 trova applicazione sia nei confronti delle società non operative che di quelle in perdita sistematica la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta “di comodo” Reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, comma 3, L. 724 /94 Reddito “ ordinariamente” determinato se superiore al reddito minimo presunto PAG. 35 MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013 LIMITE 80% COMPENSAZIONE PERDITE si assume in prima istanza quello effettivamente imponibile (si suppone superiore a quello minimo) se il 20% derivante dalla compensazione è superiore al reddito minimo figurativo, la tassazione (e la maggiorazione) si applicano su questo dato se il 20% derivante dalla compensazione è inferiore al reddito minimo figurativo, si applicano sul reddito minimo PAG. 35 MAGGIORAZIONE IRES Esempio: - reddito effettivo 19.000, reddito minimo 12.000, perdite pregresse 20.000; - compensazione massima 19.000 X 80% = 15.200; -reddito teorico imponibile: (19.000 – 15.200) = 3.800 < 12.000 Imponibile effettivo: 12.000 Perdita utilizzata effettivamente 7.000 Perdita riportabile (20.000 – 7.000) = 13.000 dal reddito minimo (o effettivo, se superiore) sono deducibili le agevolazioni fiscali PAG. 36 reddito 70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 120.000: compensazione 70.000 x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile 14.000, ma dato che il reddito minimo e’ 30.000 (superiore a 14.000) questo e’ l’imponibile parziale. Si considera quindi una variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e’ pari a 30.000 – 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2.730 70.000 26.000 40.000 4.000 2.730 2.730 130 2.000 600 INDICAZIONE IN RS Perdite residue riportabili = 120.000 – 40.000 80.000 80.000 CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI PAG. 37 CIRCOLARE 31/E del 24.09.2013 I principi che sono finalizzati ad evitare che in capo al contribuente si verifichino fenomeni di doppia imposizione devono trovare applicazione non solo nell’ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili: Il componente di reddito che si rileva nell’esercizio nel quale si effettua la correzione è indeducibili (onere) o non tassabile (provento) In UNICO variazione in aumento/diminuzione E ’ necessario risalire al corretto periodo di imputazione del componente e riliquidare la relativa dichiarazione Le rettifiche operate vanno riepilogate in un apposito prospetto nel quadro RS di UNICO. PAG. 37 Modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori L’annualità è ancora emendabile ai sensi dell’articolo 2, co. 8-bis del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 ? NO Il contribuente riliquida la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive, fino all’annualità emendabile ex art. 2, comma 8-bis. Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita dichiarazione integrativa (in cui devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni) che rappresenta il momento in cui gli esiti di tale attività di autoliquidazione da parte del contribuente vengono resi noti all’Amministrazione Finanziaria PAG. 38 ESEMPIO: La società nel 2013 si accorge di aver commesso un errore contabile nell’anno 2011 non avendo imputato provvigioni passive per euro 12.600. La società rileva nel bilancio 2013 una sopravvenienza passiva fiscalmente non deducibile nella voce E21 “Oneri straordinari” di pari importo. 1) Riliquidazione della dichiarazione per il periodo 2011: deduzione componente passivo e quantificazione della maggiore imposta versata Reddito civilistico Correzione errore bilancio Reddito corretto Variazioni in aumento Reddito imponibile Ires (27,5%) Acconti versati Imposta a saldo Maggior versamento a saldo Anno d’imposta 2011 Dichiarazione presentata Riliquidazione 32.500 0 32.500 18.900 51.400 14.135 8.600 5.535 32.500 12.600 19.900 18.900 38.800 10.670 8.600 2.070 3.465 PAG. 38 2) Presenta una dichiarazione integrativa per l’annualità 2012 ancora emendabile ex art. 8 bis, co., 2, DPR 322/98 al fine di evidenziare il maggior credito d’imposta; Reddito imponibile Ires (27,5%) Eccedenza d’imposta riportata dalla precedente dichiarazione Acconti versati Imposta a credito Credito riportabile Anno d’imposta 2012 Dichiarazione presentata Dichiarazione integrativa 35.800 35.800 9.845 9.845 0 3.465 13.000 3.155 3.155 13.000 6.620 6.620 PAG. 39 2) riprende a tassazione il componente negativo legato alla sopravvenienza passiva evidenziata in bilancio nella voce E21 “Oneri straordinari”; 37 12.600 12.600 È stato creato un codice analogo da utilizzare in caso di rilevazione di componenti positivi codice 35 per i componenti positivi PAG. 39 Istruzioni quadro RS Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione (UNICO 2014) sia: – una dichiarazione integrativa a favore ed anche dai contribuenti che, per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi, detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria. Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa (UNICO 2014); – una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati “a favore” commessi in periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa (UNICO 2014). PERTANTO PAG. 40 Quadro RS nel caso prospettato non è possibile riepilogare le rettifiche pregresse nella dichiarazione integrativa di sintesi in quanto nel modello UNICO 2013 (che occorre utilizzare per l’integrativa a favore) non è presente alcun prospetto “Errori contabili” nel quadro RS; l’utilizzo del prospetto è rimandato agli errori che emergeranno in sede di redazione del bilancio 2014, ove la “sterilizzazione” degli effetti fiscali della correzione dell ’ errore contabile avverrà, con variazione in aumento, nel modello UNICO 2015, e l’integrativa a favore potrà essere inviata mediante il modello UNICO 2014; nel quadro RS vanno riepilogate le variazioni intervenute con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione integrativa; nel caso di specie (UNICO 2013) avrebbe eventualmente riguardato unicamente il p. i. 2011; PAG. 40 Il quadro RS In vista del controllo automatizzato è utile conservare un prospetto analogo al quadro RS nel quale determinare le variazioni intervenute nella dichiarazione 2011 01 01 2011 31 12 2011 RF RF RF RN RN RN RN RN RN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 59 61 1 6 6 8 8 9 1 1 1 2 2 4 1 2 1 19.900 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 10.670 10.670 SEGUE PAG. 41 Il quadro RS 01 01 2011 31 12 RN RN RN RX RX 2011 1 1 1 1 1 11 17 23 1 1 1 1 2 2 4 10.670 10.670 2.070 3.465 3.465 RIVALUTAZIONI PAG. 42 LA RIVALUTAZIONE 2013 - Considerazioni pratiche: ma la rivalutazione è conveniente? - Rivalutazione a necessaria valenza fiscale (Risposta Telefisco) - Il metodo di rivalutazione – scelta critica - Il saldo attivo di rivalutazione – natura e conseguenze nell’utilizzo PAG. 42 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Soggetti Contab. ORDINARIA IMPRESE Contab. SEMPLIFICATA Tempistica Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.12 Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.13 Beni rivalutabili IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali PARTECIPAZIONI di controllo e collegamento PAG. 43 IMPOSTA SOSTITUTIVA Beni ammortizzabili Beni NON ammortizzabili 16% 12% Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO Versamento in tre rate con le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi PAG. 43 EFFETTI FISCALI Valore riconosciuto dal 2016 Ammortamenti Plafond spese di manutenzione Valore riconosciuto dal 2017 Cessioni IMPOSTE DIFFERITE necessità di rilevare la fiscalità differita nel momento in cui si imputeranno ammortamenti nel conto economico non rilevanti in quel momento ai fini fiscali PAG. 44 RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO E MODELLO UNICO Costo storico: 200.000 Residuo al 31.12.13 40.000 Fondo al 31.12.2013: 160.000 Valore economico 100.000 Aliquota 10% Maggior valore 60.000 Valore bene: 260.000 Valore fondo: 160.000 PAG. 44 RIVALUTAZIONE E MODELLO UNICO Valore economico 100.000 Maggior valore 60.000 Imposta sostitutiva del 16% calcolata sul maggior valore PAG. 45 SALDO ATTIVO Costo storico: Fondo al 31.12.13: 200.000 Saldo attivo Lordo: 160.000 Debito vs/erario c/sostitutiva: Valore economico 100.000 Saldo attivo NETTO: 60.000 9.600 50.400 PAG. 45 AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO saldo attivo lordo x imposta sostitutiva 10% Costo storico: 200.000 Saldo attivo Lordo: Fondo al 31.12.2013: 160.000 Debito vs/erario c/sostitutiva: Valore economico 100.000 Saldo attivo NETTO: 60.000 6.000 50.400 PAG. 46 EFFETTI DELL’AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO La riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati Si applica la presunzione di cui all’art. 47. co. 1 del Tuir Se distribuisce riserva affrancata soggetto Ires: no tax sulla società – Si tax sul socio Se distribuisce riserva affrancata soggetto Irpef: no tax sulla società – No tax sul socio Se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni PAG. 46 LA RIVALUTAZIONE 2008 - Entra a regime nel 2013. Impatto su Unico 2014 - Non possibile affrancare ex L. 147/2013 il saldo attivo precedente - Effetto “tragico” per le immobiliari ai fini del test di operatività - Cosa fare se il valore è “insopportabile”? ALTRE VARIAZIONI PAG. 47 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE Immobile a destinazione abitativa non locato con rendita catastale di euro 1.000; la ripresa in aumento comporta la tassazione della rendita rivalutata del 5%; a rigo RF10 indicherò l’importo di euro 1.050 PAG. 47 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di euro 1.000, e canone di locazione annuale di euro 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di manutenzione per euro 2.000; le riprese in aumento comportano: a)la tassazione del canone di locazione, al netto della deduzione per costi di manutenzione (minore tra costi sostenuti e 15% del canone); a rigo RF10 indicherò l’importo di euro 4.250 b) la ripresa in aumento di tutte le spese di manutenzione e degli altri costi diretti sostenuti (euro 1.000); a rigo RF11 indicherò l’importo di euro 3.000 PAG. 48 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di euro 1.000, e canone di locazione annuale di euro 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di manutenzione per euro 2.000; le riprese in diminuzione comportano: a)la variazione per l’intero canone di locazione; a rigo RF39 indicherò l’importo di euro 5.000 PAG. 48 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI La parte non corrisposta entro il 13.1.2014 deve essere ripresa in aumento ATTENZIONE A - esistenza delibera attribuzione compensi (Cassazione sez. unite 21933/2008) - appostamento imposte anticipate PAG. 49 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE NOVITA’ 2013 Deducibilità IMU per fabbricati strumentali per destinazione e per natura nella misura del 30% dell’importo pagato e relativo all’anno di imposta 2013 ATTENZIONE A - solo ai fini IRES - importo effettivamente pagato (criterio di cassa ex art. 99 TUIR) - importo di competenza dell’esercizio 2013 - solo beni utilizzati direttamente ? - dal 2014 quota deducibile 20% PAG. 49 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE DEDUCIBILITA’ IMU Importo complessivamente pagato e relativo all’anno 2013 per IMU euro 30.000, di cui euro 10.000 per immobili strumentali Quota deducibile euro 3.000 (30% di 10.000) Ripresa in aumento per l’intero importo di euro 30.000 al rigo RF16 Ripresa in diminuzione per la quota deducibile di euro 3.000 al rigo RF55, codice 38 PAG. 50 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE SPESE MEZZI TRASPORTO INDEDUCIBILI NOVITA’ 2013 La quota deducibile è ridotta dal 40% al 20% (dal 90% al 70% per i mezzi concessi in uso ai dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta) ATTENZIONE A - computare i costi al netto dell’iva deducibile (confermata nella misura del 40% e interamente deducibile per i mezzi concessi in uso ai dipendenti) - ricalcolare la deduzione dei canoni di leasing in corso da annualità precedenti PAG. 50 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI La variazione in aumento è relativa alla quota parte dei costi connessi ai beni dell’impresa concessi in uso per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. ATTENZIONE A - esatto computo della quota da riprendere a tassazione (CM 24/E del 15.6.2012) - effettuazione della comunicazione di utilizzo dei beni - in presenza di società che ha optato per la trasparenza (art. 116 TUIR) la variazione in aumento deve essere attribuita ai soli soci che utilizzano direttamente i beni oggetto della stessa variazione PAG. 51 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI Alfa Srl ha optato per la trasparenza (art. 116 TUIR) e deve attribuire ai due soci Bianchi (quota 70%) e Rossi (quota 30%) il reddito dell’esercizio; il socio Bianchi utilizza in proprio un’abitazione civile della società, senza corrispondere alcun canone di locazione. La società ha sostenuto per tale immobile costi per euro 4.000 nell’esercizio. Il reddito da bilancio indicato al rigo RF4 è pari ad euro 10.000; la variazione in aumento relativa all’utilizzo dell’immobile da parte del socio Bianchi è pari costi sostenuti di euro 4.000, da indicare al rigo RF31, con il codice “34”. Il reddito totale ai fini Ires di cui al rigo RF63 è pari a euro 14.000. La ripartizione tra i soci deve prevedere: a)l’attribuzione del reddito, al netto della variazione in aumento per beni utilizzati direttamente, in ragione delle corrispondenti quote b)l’attribuzione al solo socio che utilizza direttamente i beni dei costi relativi indeducibili PAG. 51 QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI Reddito rigo RF63 euro Costi per utilizzo beni (rigo RF31) Socio Bianchi (70%) 14.000 euro di cui: 4.000 euro 11.000 cosi determinati: a) quota reddito al netto costi utilizzo beni euro 7.000 ((14.000 – 4.000) per 70%) b) imputazione diretta costi per utilizzo beni euro 4.000 Socio Rossi (30%) a) quota reddito al netto costi utilizzo beni euro 3.000 così determinati: euro 3.000 ((14.000 – 4.000) per 30%)