...

Slides - ODCEC di Vigevano

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

Slides - ODCEC di Vigevano
UNICO 2014
TERMINI NOVITÀ RAVVEDIMENTO
PAG. 02
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Soggetti
IRES
Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo di imposta (verifica coincidenza anno solare)
Soggetti
IRPEF
Entro 30 settembre o nono mese successivo a chiusura periodo
d’imposta (operazioni straordinarie).
1)Scioglimento senza liquidazione : 30 settembre
2)Perdita pluralità dei soci: 30 settembre
3)Per la liquidazione delle imprese individuali vedi risoluzione 31/E
del 2009
4)Nel caso di decesso successivo al febbraio 2014 le scadenze
sono prorogate di sei mesi
PAG. 02
MODELLO DA UTILIZZARE
Soggetti
IRES
Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2013: UNICO
2014
Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2013:
UNICO 2013
Soggetti
IRPEF
In ogni caso: UNICO 2014
Se al termine di presentazione non sono ancora disponibili (o non
è possibile l ’ invio telematico) i modelli nuovi si usano quelli
dell ’ anno precedente (senza bisogno di integrarli
successivamente)
PAG. 03
VERSAMENTO
IRES
Approvazione entro 120 giorni
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del
periodo d’imposta
Approvazione entro 120 giorni
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del
periodo d’imposta
Irpef
Entro il 16 di giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione
Attenzione: trasformazione snc in srl febbraio 2014.
presentazione entro novembre 2014 ma imposte entro 16
giugno 2014
PAG. 03
Il ravvedimento operoso
Fattispecie
Modalità Ravvedimento
Sanzione ridotta
Norma d.lgs.
n. 472/97
Omesso versamento di
un tributo
Versamento tardivo
giorni dalla scadenza
entro
30
1/10 del minimo
Art. 13, comma
1, lett. a)
Omesso versamento di
un acconto
Versamento tardivo
giorni dalla scadenza
entro
30
1/10 del minimo
Art. 13, comma
1, lett. a)
Errori e omissioni anche
se
incidenti
sulla
determinazione e sul
pagamento del tributo
Regolarizzazione entro il termine
di
presentazione
della
dichiarazione relativa all ’ anno
nel corso del quale è stata
commessa la violazione
1/8 del minimo
Art. 13, comma
1, lett. a)
Errori e omissioni anche
se
incidenti
sulla
determinazione e sul
pagamento del tributo
Regolarizzazione entro un anno
dall ’ omissione o dall ’ errore
(quando non è prevista una
scadenza)
1/8 del minimo
Art. 13, comma
1, lett. a)
Omessa
presentazione
della dichiarazione
Presentazione con ritardo non
superiore a 90 giorni
1/10 del minimo
Art. 13, comma
1, lett. a)
PAG. 04
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Novità
Minusvalenze superiori a € 5milioni
Possibilità di comunicare direttamente nella dichiarazione dei redditi:
i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a €
5milioni,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (obbligo contenuto nell'articolo
1, comma 4, del Dl 209/2002)
RS142 -> accoglie i riferimenti alle minusvalenze di entità superiore a € 5milioni
realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione
PAG. 04
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Novità
Minusvalenze e differenze > € 50mila
Possibilità di comunicare direttamente nella dichiarazione dei redditi:
i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare
superiore a € 50mila
derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più
operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (obbligo contenuto nell'art. 5quinquies, comma 3, del Dl 203/2005).
RS143 -> riferimenti minusvalenze e differenze negative, di cui all'art. 109, c. 3-bis, Tuir, di
entità superiore a € 50mila realizzate nello stesso periodo d'imposta.
PAG. 05
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Novità
Variazioni criteri di valutazione
L'art. 110, comma 6, del Tuir, prevede che la società, nel caso di variazioni dei criteri
di valutazione, deve provvedervi nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo,
anziché essere assolto con una comunicazione agli uffici delle Entrate, viene
rispettato barrando la casella del rigo RS144, che riguarda espressamente la
comunicazione del mutamento, parziale o totale, dei criteri di valutazione adottati nei
precedenti esercizi.
PAG. 05
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Novità
Abolizione del quadro EC
Fino al periodo d'imposta 2012, era necessario indicare nel prospetto EC i dati relativi al
riallineamento dei valori civili e fiscali.
A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, non è più
consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti fiscali.
In caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi
inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, l'art. 109, comma 4, lett.
b), secondo periodo, del Tuir, concedeva la possibilità di operare maggiori deduzioni, a condizione
che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico venisse indicata in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (il quadro EC), dal quale, appunto, risultassero
le divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. Con l'approvazione di Unico Sc 2014, i
dati residuali (cioè, le totalizzazioni), prima contenuti anche nel quadro EC, devono essere
esclusivamente annotati nel quadro RF.
PAG. 06
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
Novità
Dichiarazione emendabile/non emendabile
Nel modello Unico Sc 2014 risulta presente la possibilità di utilizzare la dichiarazione per la
correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi
nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma
8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a seguito
dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione.
Inoltre, è possibile utilizzare il prospetto quando viene presentata una dichiarazione
integrativa a sfavore nella quale confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili
considerati "a favore" commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della
dichiarazione integrativa.
Il prospetto, quindi, consente di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti
periodi d'imposta autonomamente effettuate dalla società.
PAG. 06
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
Novità
Dichiarazione emendabile/non emendabile
La riliquidazione ha effetto in riferimento:
 alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito;
 a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla
stessa si commisurano (ad esempio, perdite d'impresa riportabili).
A ogni periodo d'imposta interessato corrisponde la compilazione di un riquadro.
Esempio:
PAG. 07
RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Novità
Soggetti che non adottano i principi Ias/Ifrs
L’operazione di rivalutazione, che riguarda:
i beni d'impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2012
tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea;
il cui saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale
riserva (legge di stabilità 2014), si esegue mediante il versamento dell’imposta
sostitutiva dell'Ires e dell'Irap;
del 16% per i beni ammortizzabili;
del 12% per i beni non ammortizzabili.
Quadro RQ - Sezione XXI-A - Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni
PAG. 07
RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Novità
Affrancamento valori rivalutazione
La sottosezione (XXI-B) deve essere compilata dalle società che hanno affrancato ai fini fiscali i
maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
I beni devono ancora essere presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Le previsioni di cui all'art. 14 della L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base agli Ias/Ifrs anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti,
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del Tuir.
Quadro RQ - Sezione XXI-B - Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni
PAG. 08
RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Novità
Imposte dovute
L'ammontare complessivo delle imposte dovute per la rivalutazione e per
l’affrancamento deve necessariamente risultare esposto nella colonna 2 del rigo
RQ77 contenuto nella sezione XXI-B.
L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, senza
pagamento di interessi.
La prima rata deve essere indicata in colonna 1 e corrisposta entro il termine di
versamento del saldo Ires, mentre le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai
periodi d'imposta successivi.
PAG. 08
RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI
Novità
Imposte corrisposte
La sottosezione (XXI-C) è riservata all'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo
risultante dalla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, nonché della riserva
vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali a seguito del riallineamento dei valori.
L'affrancamento deve essere effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella
misura del 10%, da corrispondere in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di
interessi, con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B.
N.B.: l'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Quadro RQ - Sezione XXI-C – Affrancamento
PAG. 09
EXIT TAX
Novità
Quadro TR
Art. 166 (commi 2-quater e 2-quinquies) del Tuir -> per la società che trasferisce la
residenza - ai fini delle imposte sui redditi - all'estero, si rende possibile la sospensione o
la rateizzazione del versamento dell'imposta sui redditi relativa alla plusvalenza,
determinata in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso
aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato con
i quali l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza di riscossione dei crediti
tributari.
Nel nuovo quadro TR del modello Unico Sc è possibile optare per:
la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente
determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in
una stabile organizzazione residente. La plusvalenza è riferita a ciascun cespite o
componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei
maggiori valori trasferiti
il versamento rateale dell'imposta anche relativa a ciascun cespite, maggiorate degli
interessi dovuti.
PAG. 09
EXIT TAX
Novità
Esempio -> si supponga una plusvalenza da "exit tax" pari a € 10mila e un importo
"sospendibile" pari sempre a € 10mila (quindi non rilevano altri componenti).
Supponendo di non avere perdite che possano ridurre l'ammontare della plusvalenza,
l'imposta sospendibile sarà pari, fino a capienza dell'imposta netta del quadro RN, a €
2.750.
PAG. 10
EXIT TAX
Novità
Per quanto concerne la "rateizzazione", il rigo TR5 rileva:
 l'ammontare della plusvalenza rateizzata;
 l'imposta calcolata sulla stessa plusvalenza;
 la rata;
Tenendo presente che l'importo "imposta rateizzata" deve essere indicato nella colonna
1 del rigo RN23.
Quadro TR
COMPENSAZIONI
PAG. 11
La novità
Art. 1, comma 574, della legge stabilità 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014
Compensazione di importi pari o
inferiori ad euro 15.000
Compensazione di importi superiori ad euro
15.000
La compensazione di tali importi è
libera e può essere operata già
dalla prima scadenza
utile al 1 gennaio 2014, mediante
modello F24 e presentazione dello
stesso utilizzando i
canali
telematici
Entratel
o
Fisconline, ovvero mediante home e
remote internet banking.
Il superamento della soglia di compensazione
di euro 15.000 non comporta, a differenza
di quanto previsto in materia Iva, la
preventiva presentazione di una dichiarazione
annuale.
Si ritiene, in attesa di opportuni chiarimenti,
che il modello F24 relativo a tali
compensazioni debba essere presentato
unicamente utilizzando i canali telematici
Entratel o Fisconline.
PAG. 11
Risposte telefisco
Entrata in vigore
Le regole si applicano solo ai crediti maturati nel corso dell ’ annualità in corso al
31.12.2013. Gli eventuali crediti relativi alle annualità precedenti ed ancora in essere
possono « essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla
compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione
annuale 2014 (relativa al 2013)
Limite
Il limite di 15.000 euro è riferibile alle «singole tipologie di crediti emergenti dalla
dichiarazione». Vedi necessità di riferirsi ai codici tributo
PAG. 12
Risposte Dre Piemonte
Visto sulla propria dichiarazione
E’ consentito al professionista di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione.
Richiamo alla necessità di verificare prese di posizione dell’amministrazione centrale
IL CONTROLLATO E’ ANCHE IL CONTROLLORE ?
Polizza assicurativa
Polizza già stipulata che fa riferimento ai “ visti di conformità ” in generale, senza
specificare “solo ai fini IVA”, la stessa è da considerarsi valida anche per le imposte
dirette. Attesa però di chiarimenti dalla Direzione Centrale.
PAG. 12
I controlli
Necessità di controllo
solo meramente formale.
Ma cosa significa ciò nel
comparto delle imposte
dirette?
Se fosse così
sarebbe l’utilità?
quale
PAG. 13
Gli studi associati
Caso 1
Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito e utilizzato in comensazione per 9.000
ciascuno dai due soci.
Caso 2
Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito e utilizzato per 16.000 da un socio e per
2.000 dall’altro socio
Caso 3
Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito ai soci per 9.000 ciascuno e riattribuito
allo studio associato per gli interi importi
Caso 4
Credito in Unico Sp di 18.000 attribuito per 16.000 ad un socio e per 2.000 ad un
altro socio e riattribuiti per l’intero importo
PERDITE SU CREDITI
PAG. 14
VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI
Presumibile valore di realizzo
Valore nominale
meno
Fondo
svalutazione crediti
Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di:
perdite per inesigibilità;
resi e rettifiche di fatturazione;
sconti ed abbuoni;
interessi non maturati;
altre cause di non realizzo.
PAG. 14
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per
inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono
inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio
UTILIZZO DEL FONDO
Fondo capiente
Fondo non capiente
Utilizzo diretto del fondo
Utilizzo diretto del fondo
+
Perdita su crediti
PAG. 15
IL TUIR
Art. 101
Art. 106
Deducibilità delle
perdite
Svalutazione dei
crediti e
accantonamenti
per rischi su crediti
PAG. 15
IL MODELLO UNICO 2014 - SOCIETÀ DI CAPITALI
Nel rigo RS64 va indicato:
 in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli
accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente;
 in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei
"CREDITI" del modello UNICO 2013, quadro RS).
Nel rigo RS65 vanno indicate:
 in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio;
 in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento
al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel rigo RS66 va indicata:
 in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, nel
rigo va indicato zero.
PAG. 16
IL MODELLO UNICO 2014 - SOCIETÀ DI CAPITALI
Nel rigo RS67 va indicato:
 in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti
dell’esercizio;
 in colonna 2, quello fiscalmente dedotto.
Nel rigo RS68 va indicato:
 in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi
su crediti risultanti al termine dell’esercizio;
 in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
Nel rigo RS69 va indicato:
 in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio;
 in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del
comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su
crediti.
PAG. 16
ESEMPIO
Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2013
2013
Ammontare dei crediti
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR
Valore fiscale della svalutazione
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio
100.000,00
0
100.000,00 x 0,5% = 500,00
3.000,00
Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000,00 - 500,00)
PAG. 17
ESEMPIO
Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2013
2014
Ammontare dei crediti
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR
Valore fiscale della svalutazione
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio
105.000,00
3.600,00
105.000,00 x 0,5% = 525,00
1.000,00
PAG. 17
ESEMPIO
È necessario, pertanto, effettuare una variazione complessiva in
diminuzione di euro 2.025,00 nell’apposto rigo del quadro RF del
modello UNICO 2015 - Società di Capitali.
PAG. 18
DERIVAZIONE – CIRCOLARE 26/E
“in altri termini, qualora l’impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi
contabili di redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico
relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla
scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo
d’imposta di imputazione a conto economico”.
Procedure concorsuali “ con riferimento alla quantificazione della perdita
deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 101 del
TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile il principio generale di
derivazione da bilancio”.
“ evidente che la valutazione dell’entità della perdita non può consistere in un
processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e
documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi
contabili adottati”.
INTERESSI PASSIVI
PAG. 19
Interessi passivi rilevanti
Espliciti:
- da contratto di mutuo;
- da obbligazioni e simili;
- da ogni rapporto con causa finanziaria.
Impliciti:
- da contratti di leasing. Il comma 7 articolo 102 TUIR afferma che anche tale quota è
soggetta alle regole dell’articolo 96 TUIR.
PAG. 19
ART. 96 E IMMOBILIARI
INTERESSI DI FUNZIONAMENTO
INTERESSI DI
FINANZIAMENTO
(acquisto/costruzione)
Indeducibili
(art. 90, co. 2, TUIR)
Immobili destinati alla
locazione
Deducibili
(art. 1, co. 36, L.
244/2007)
Immobili diversi da
quelli destinati alla
locazione
Deducibili
nei limiti art. 96
PAG. 20
Interessi passivi espliciti in conto economico (classificabili in voce C17)
Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli
similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria
Rientrano nella definizione
Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari
Non rientrano nella definizione
Noleggio cassette di sicurezza
Commissioni passive su finanziamenti
Commissioni passive su fideiussioni e garanzie
Servizi pagamento utenze
Commissioni per esecuzione bonifici
Commissioni di factoring per anticipazione
provvista
Interessi passivi su titoli di debito
Disaggi di emissione e premi di rimborso
Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di
raccolta
Utili all’associato che apporta capitale
Costi delle coperture in cambi di poste in valuta
Costi per la custodia titoli
Commissioni per fideiussioni non legate a finanziamenti
Costi di assicurazione di beni in garanzia
Spese per valutazione beni da concedere in garanzia
Spese istruttoria per finanziamenti
PAG. 20
Interessi passivi esclusi
Interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110 lett. B) TUIR (capitalizzabili):
 relativi a finanziamenti contratti per acquisizione di beni strumentali, fino a ultimazione
del bene;
 relativi a finanziamenti contratti per costruzione o ristrutturazione dei c.d. immobili merce.
PAG. 21
ESEMPIO prima parte: interessi passivi 15.000 interessi attivi 1.000 interessi passivi riportati
3.500.
Interessi passivi desumibili dal
Conto economico compresi quelli
impliciti nei contratti di leasing
15.000
3.500
Interessi attivi desumibili dal
conto economico compresi quelli
impliciti di natura commerciale e
quelli virtuali per operazioni con
la P. Amm.ne.
Interessi passivi indeducibili pregressi
(rigo RF121 UNICO 2013)
1.000
1.000
Minor
valore
tra
l ’ ammontare indicato
in colonna (1+2) e 3.
17.500
Eccedenza
di
interessi
passivi
netti da confrontare
con ROL. (col. 1+ 2
– col. 3)
PAG. 21
ESEMPIO seconda parte: eccedenza ROL anno precedente euro 6.400 ROL anno corrente 30.000
utilizzabile nel limite del 30% ovvero 9.000.
.
15.000
3.500
1.000
1.000
6.400
30.000
17.500
15.400
2.100
Eccedenz
a
ROL
UNICO
2013
ROL
anno
corrente
Minor valore tra:
• eccedenza ROL anno
prec. e 30% ROL 2013;
• e col. 5 RF118.
Interessi passivi indeducibili riportabili:
(17.500 – 15.400) = 2.100
LEASING
PAG. 22
Contratti stipulati
fino"REGIMI"
Contratti stipulati
fino IMPRESE
Contratti stipulati dal
I TRE
PER LE
al 28 aprile 2012
dal 29 aprile 2012 al 31
1° gennaio 2014
dicembre 2013
Solo il rispetto della La durata contrattuale è La durata contrattuale è
condizione della durata ininfluente ai fini della ininfluente ai fini della
minima del contratto di deducibilità
deducibilità
leasing comporta il pieno
riconoscimento ai fini
fiscali
dei
canoni
imputati
a
conto
economico.
PAG. 22
Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013
IPOTESI
La durata contrattuale coincide
con quella minima individuata
dall'articolo 102, comma 7, del
TUIR
La
durata
contrattuale
è
superiore a quella minima
individuata
dall'articolo
102,
comma 7, del TUIR
I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a
conto economico
I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto
economico, secondo il principio della previa imputazione al conto
economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR
I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a
La durata contrattuale è inferiore quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un
a quella minima individuata disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza
dall'articolo 102, comma 7, del di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti
TUIR
variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei
redditi
PAG. 23
LA DURATA FISCALE PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2013
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Beni mobili
(diversi dalle autovetture) 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili
2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un
minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in
relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice
2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le
auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per
quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente
Autovetture
100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le
auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), del TUIR
PAG. 23
Caso:
Alfa è titolare di due contratti di leasing
Contratto 1
Leasing immobiliare stipulato per la durata di
18 anni nel 2010.
A conto economico sono imputati canoni per
100.000 di cui 12.300 di interessi impliciti.
Il calcolo di cui all’art. 96 consente di
ritenere deducibili gli stessi
Effetti in unico
Occorre considerare la ripresa in aumento
conseguente al cosiddetto scorporo dei
terreni
Contratto 2
Leasing immobiliare stipulato per la durata di
9 anni nel 2013.
A conto economico sono imputati canoni per
200.000 di cui 24.600 di interessi impliciti.
Il calcolo di cui all’art. 96 consente di
ritenere deducibili gli stessi
Effetti in unico
Occorre considerare:
la ripresa in aumento relativa alla differenza
tra durata contrattuale e periodo di
deducibilità
la ripresa in aumento conseguente al
cosiddetto scorporo dei terreni (si ipotizza
pari a € 20.000)
PAG. 24
In aumento rigo RF31:
codice 35: l ’ ammontare dei canoni di locazione finanziaria
indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR
In diminuzione rigo RF55:
codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile
ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto
economico nei precedenti periodi d’imposta
ACE
PAG. 25
Colonna
1
conferimenti
in denaro e utili
accantonati
a
riserva,
ad
esclusione di quelli
destinati a riserve
non disponibili
Colonna 2
riduzioni
del
patrimonio
netto
con
attribuzione ai soci
Colonna 3
acquisti
di
partecipazioni
in
società controllate
e agli acquisti di
aziende o di rami
di aziende
Colonna 4
differenza se
pari o inferiore
le successive
colonne non
vanno
compilate
Alcune riduzioni sono temporanee: se ad esempio nel 29013
è restituito un finanziamento a controllata viene meno la
riduzione dell’incremento
PAG. 25
Patrimonio netto:
include l’utile o la perdita dell’esercizio. In considerazione del fatto che
in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo
dell’imposta che è influenzata a sua volta dall’agevolazione ACE, si
ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba
includere nel patrimonio netto l ’ utile o la perdita dell ’ esercizio
determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto
dell ’ effetto dell ’ agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume
valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in
quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio
PAG. 26
Colonna 10
Indicare l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo
d’imposta indicato nel rigo RS113, colonna 11, del modello UNICO SC 2013;
nella presente colonna va riportato anche l’eventuale importo indicato nel rigo
RV67
Se nel 2012 o 2011 l’ace non è stata usufruita si deve considerare:
è stata indicata in unico ma non usufruita: possibile riporto nel 2013;
non è stata indicata in unico e non usufruita: il riporto pare negato. Ma
nel calcolo del 2013 posso considerare anche gli incrementi del capitale
investito degli anni precedenti
PAG. 26
colonna 3
Indicare l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato
possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato
assoggettato alla maggiorazione di cui all’articolo 2, comma 36-quinquies, del
decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62); tale importo è computato in
aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi
d’imposta successivi.
PAG. 27
Società di persone :
Il patrimonio rilevante è quello risultante dalla contabilità indipendente:
dalla natura delle poste di patrimonio;
dal momento di formazione tanto che la relazione afferma che “tutto il
patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il
rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di
capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall’esercizio
2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in
natura”.
Il patrimonio netto di riferimento include anche l’utile dell’esercizio
anche se l’importo deve essere considerato al netto di eventuali
prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore o dai soci.
PAG. 27
Società di persone vs società di capitali
Società di persone
1.Regime
di
responsabilità
illimitato (vedi però Sas)
2.Pignorabilità quota: è possibile?
3.Tassazione
Irpef:
aliquote
progressive
4.Articolo 96 Tuir: limitazione solo
per interessi non inerenti
5.Ace calcolata sul patrimonio
netto
Società di capitali
1.Regime di responsabilità limitato
(attenzione
a
fideiussioni
e
garanzie varie)
2.Pignorabilità quota
3.Tassazione fissa e incremento
aliquote dividendo (?)
4.Articolo
96
Tuir:
piena
applicazione
5.Ace solo per gli incrementi
PAG. 28
Effetto di un conferimento di azienda
Srl conferisce in srl
Srl conferisce in snc
1.L ’ incremento del patrimonio 1.L ’ incremento del patrimonio
netto non è rilevante ai fini Ace
netto è interamente rilevante ai fini
2.Il maggior patrimonio netto è Ace
però utilizzabile per innalzare il
limite del pn a fine anno.
SOCIETÀ DI COMODO
PAG. 29
QUALI SONO LE SOCIETÀ DI COMODO ??
Circolare 7/E 2013
Va preliminarmente osservato come tale ultima disciplina sia stata concepita per
contrastare le società che, indipendentemente dall ’ oggetto sociale adottato,
gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell’interesse dei soci senza
1
esercitare un’effettiva attività d’impresa
[cfr. circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007].
La ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire il proliferare di
società costituite esclusivamente con l’intento di conseguire finalità estranee alla
causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo. Allo stesso modo, la
disciplina in esame intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite
senza finalità elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè
di società che – per diverse ragioni – non svolgono alcuna effettiva attività
imprenditoriale.
PAG. 29
Solo cause di disapplicazione
da test di operatività
CM 23/12: efficacia delle cause di
esclusione: solo nel periodo di
comodo
cod. 1 se in perdita triennale senza disapplicazione,
cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione
CM 23/12 : efficacia delle cause solo per
triennio
PAG. 30
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o
disapplicazione.
1
650.000
650.000
212.333
280.000
70.850
83.000
64.475
64.475
PAG. 30
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o
disapplicazione. Vuole non applicare la normativa
FORZATURA QUADRO RN: NON E’ ERRORE BLOCCANTE
1
COME AGISCE L’AF: ISCRIZIONE A RUOLO?
PUO’ RICORRERE AL CONTENZIOSO?
PAG. 31
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di cause di esclusione e/o
disapplicazione. Vuole non applicare la normativa. Presenta istanza per disapplicazione. Riceve
risposta negativa.
1
DEVE IMPUGNARE DINIEGO ?
PAG. 31
Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto
se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2013 ,
in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo
PAG. 32
PROVVEDIMENTO 11.6.2012
Società che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie riconducibili “ prevalentemente per valore economico” a:
A) società che non presentano perdite triennio 2010/2012
B) società escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello
C) società collegate estere black list
Questa disapplicazione si applica solo se non sono detenute
altre attività che non siano strettamente funzionali
alla gestione delle partecipazioni
PAG. 32
Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex Provv. 14.2.2008
e causa di disapplicazione soggettiva ex Provv. 11.6.2012
Poniamo che ALFA SRL detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni:
1)Beta, pari a 60. Beta è operativa ma in perdita.
2)Delta pari a 40. Delta è non operativa ma in utile.
Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex
Provvedimento 14.2.2008 (poiché Beta è operativa ancorché in perdita sistemica),
mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la società Alfa non è di comodo
poiché’ i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta.
Ma la società Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo
problema è necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provv. 11.6.2012,
ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare nella causa di
disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la società è di comodo per perdite ( a meno
che non sussistano altre cause di disapplicazione)
PAG. 33
Società che hanno conseguito margine lordo
positivo > margine lordo = Classe A meno Classe B
avendo nettizzato quest’ultima di :
1) Ammortamenti
2) Svalutazioni
3) Altri accantonamenti (compresi anche i canoni
leasing
PAG. 33
Società per le quali è positiva la somma algebrica tra risultato fiscale di esercizio e proventi
non tassati in quanto esenti, esclusi, tassati alla fonte, o per effetto di norme agevolative
Esempio: società Alfa , perdita fiscale € 100.000,
Plusvalenza esente per cessione di partecipazione pex
Pari a € 120.000 > - 100.000 + 120.000 = 20.000
PAG. 34
MAGGIORAZIONE IRES D.L. 138/11
Per le sole società di capitali, l’IRES sul reddito minimo è applicata al 38% (27,5% + 10,5%) - Circ.
3/13
Per le società di comodo
di persone partecipate da
società di capitali il 38% si
applica solo sul reddito imputato
per trasparenza
Per le società di comodo consolidate,
la consolidata applicherà autonomamente
la maggiore aliquota del 10,5%
imputando alla fiscal unit il proprio
reddito per la tassazione di gruppo
Per le società di comodo in trasparenza la
partecipata liquida la maggiorazione e imputa alla
partecipante il reddito, per la partecipante di
comodo la maggiorazione non si applica sul reddito
imputato per trasparenza
PAG. 34
MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013
trova applicazione sia nei confronti delle società non operative che di quelle in perdita
sistematica
la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile
del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta “di comodo”
Reddito
minimo
presunto
determinato in base all’articolo 30,
comma 3, L. 724 /94
Reddito “ ordinariamente” determinato se
superiore al reddito minimo presunto
PAG. 35
MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013
LIMITE 80% COMPENSAZIONE PERDITE
si assume in prima istanza quello effettivamente imponibile (si suppone superiore a quello
minimo)
se il 20% derivante dalla
compensazione è superiore
al reddito minimo figurativo,
la
tassazione
(e
la
maggiorazione) si applicano
su questo dato
se il 20% derivante dalla
compensazione è inferiore al
reddito minimo figurativo, si
applicano
sul
reddito
minimo
PAG. 35
MAGGIORAZIONE IRES
Esempio:
- reddito effettivo 19.000, reddito minimo 12.000, perdite pregresse 20.000;
- compensazione massima 19.000 X 80% = 15.200;
-reddito teorico imponibile: (19.000 – 15.200) = 3.800 < 12.000
Imponibile effettivo: 12.000
Perdita utilizzata effettivamente 7.000
Perdita riportabile (20.000 – 7.000) = 13.000
dal reddito minimo (o effettivo, se superiore) sono deducibili le agevolazioni fiscali
PAG. 36
reddito 70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 120.000: compensazione
70.000 x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile 14.000, ma dato che il reddito minimo
e’ 30.000 (superiore a 14.000) questo e’ l’imponibile parziale. Si considera quindi una
variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e’ pari a
30.000 – 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2.730
70.000
26.000
40.000
4.000
2.730
2.730
130
2.000
600
INDICAZIONE IN RS
Perdite residue riportabili = 120.000 – 40.000
80.000
80.000
CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
PAG. 37
CIRCOLARE 31/E del 24.09.2013
I principi che sono finalizzati ad evitare che in capo al contribuente si
verifichino fenomeni di doppia imposizione devono trovare applicazione
non solo nell’ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma
anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato
precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili:
Il componente di reddito che si rileva nell’esercizio nel quale si
effettua la correzione è indeducibili (onere) o non tassabile
(provento)
In UNICO variazione in aumento/diminuzione
E ’ necessario risalire al corretto periodo di imputazione del
componente e riliquidare la relativa dichiarazione
Le rettifiche operate vanno riepilogate in un apposito
prospetto nel quadro RS di UNICO.
PAG. 37
Modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della
correzione di errori
L’annualità è ancora emendabile ai sensi dell’articolo 2, co. 8-bis del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 ?
NO
Il contribuente riliquida la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle
successive, fino all’annualità emendabile ex art. 2, comma 8-bis.
Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita
dichiarazione integrativa (in cui devono confluire le risultanze delle
precedenti riliquidazioni) che rappresenta il momento in cui gli esiti di
tale attività di autoliquidazione da parte del contribuente vengono resi
noti all’Amministrazione Finanziaria
PAG. 38
ESEMPIO: La società nel 2013 si accorge di aver commesso un errore contabile
nell’anno 2011 non avendo imputato provvigioni passive per euro 12.600. La società
rileva nel bilancio 2013 una sopravvenienza passiva fiscalmente non deducibile nella
voce E21 “Oneri straordinari” di pari importo.
1) Riliquidazione della dichiarazione per il periodo 2011: deduzione
componente passivo e quantificazione della maggiore imposta versata
Reddito civilistico
Correzione errore bilancio
Reddito corretto
Variazioni in aumento
Reddito imponibile
Ires (27,5%)
Acconti versati
Imposta a saldo
Maggior versamento a saldo
Anno d’imposta 2011
Dichiarazione presentata
Riliquidazione
32.500
0
32.500
18.900
51.400
14.135
8.600
5.535
32.500
12.600
19.900
18.900
38.800
10.670
8.600
2.070
3.465
PAG. 38
2) Presenta una dichiarazione integrativa per l’annualità 2012 ancora
emendabile ex art. 8 bis, co., 2, DPR 322/98 al fine di evidenziare il
maggior credito d’imposta;
Reddito imponibile
Ires (27,5%)
Eccedenza d’imposta riportata
dalla precedente dichiarazione
Acconti versati
Imposta a credito
Credito riportabile
Anno d’imposta 2012
Dichiarazione presentata
Dichiarazione integrativa
35.800
35.800
9.845
9.845
0
3.465
13.000
3.155
3.155
13.000
6.620
6.620
PAG. 39
2) riprende a tassazione il componente negativo legato alla
sopravvenienza passiva evidenziata in bilancio nella voce E21 “Oneri
straordinari”;
37
12.600
12.600
È stato creato un codice analogo da utilizzare in caso di
rilevazione di componenti positivi
codice 35 per i
componenti positivi
PAG. 39
Istruzioni quadro RS
Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione
(UNICO 2014) sia:
– una dichiarazione integrativa a favore ed anche dai contribuenti
che, per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi,
detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria. Tali periodi
devono essere precedenti a quello oggetto della presente
dichiarazione integrativa (UNICO 2014);
– una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia,
confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati “a
favore” commessi in periodi d’imposta precedenti a quello oggetto
della presente dichiarazione integrativa (UNICO 2014).
PERTANTO
PAG. 40
Quadro RS
nel caso prospettato non è possibile riepilogare le rettifiche
pregresse nella dichiarazione integrativa di sintesi in quanto nel
modello UNICO 2013 (che occorre utilizzare per l’integrativa a favore)
non è presente alcun prospetto “Errori contabili” nel quadro RS;
l’utilizzo del prospetto è rimandato agli errori che emergeranno in
sede di redazione del bilancio 2014, ove la “sterilizzazione” degli
effetti fiscali della correzione dell ’ errore contabile avverrà, con
variazione in aumento, nel modello UNICO 2015, e l’integrativa a
favore potrà essere inviata mediante il modello UNICO 2014;
nel quadro RS vanno riepilogate le variazioni intervenute con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello oggetto di
dichiarazione integrativa; nel caso di specie (UNICO 2013) avrebbe
eventualmente riguardato unicamente il p. i. 2011;
PAG. 40
Il quadro RS
In vista del controllo automatizzato è utile conservare un prospetto
analogo al quadro RS nel quale determinare le variazioni
intervenute nella dichiarazione 2011
01 01 2011
31 12 2011
RF
RF
RF
RN
RN
RN
RN
RN
RN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
59
61
1
6
6
8
8
9
1
1
1
2
2
4
1
2
1
19.900
38.800
38.800
38.800
38.800
38.800
38.800
10.670
10.670
SEGUE
PAG. 41
Il quadro RS
01 01
2011
31 12
RN
RN
RN
RX
RX
2011
1
1
1
1
1
11
17
23
1
1
1
1
2
2
4
10.670
10.670
2.070
3.465
3.465
RIVALUTAZIONI
PAG. 42
LA RIVALUTAZIONE 2013
- Considerazioni pratiche: ma la rivalutazione è conveniente?
- Rivalutazione a necessaria valenza fiscale (Risposta Telefisco)
- Il metodo di rivalutazione – scelta critica
- Il saldo attivo di rivalutazione – natura e conseguenze nell’utilizzo
PAG. 42
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Soggetti
Contab. ORDINARIA
IMPRESE
Contab. SEMPLIFICATA
Tempistica
Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.12
Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.13
Beni rivalutabili
IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali
PARTECIPAZIONI di controllo e collegamento
PAG. 43
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Beni ammortizzabili
Beni NON ammortizzabili
16%
12%
Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO
Versamento in tre rate con le stesse scadenze previste per le imposte
sui redditi
PAG. 43
EFFETTI FISCALI
Valore
riconosciuto
dal 2016
Ammortamenti
Plafond spese di
manutenzione
Valore
riconosciuto
dal 2017
Cessioni
IMPOSTE DIFFERITE
necessità di rilevare la fiscalità differita nel momento in cui si imputeranno
ammortamenti nel conto economico non rilevanti in quel momento ai fini
fiscali
PAG. 44
RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO
E MODELLO UNICO
Costo storico:
200.000
Residuo al 31.12.13 40.000
Fondo al 31.12.2013: 160.000
Valore economico
100.000
Aliquota 10%
Maggior valore
60.000
Valore bene: 260.000
Valore fondo: 160.000
PAG. 44
RIVALUTAZIONE E MODELLO UNICO
Valore economico
100.000
Maggior valore
60.000
Imposta sostitutiva del 16%
calcolata sul maggior valore
PAG. 45
SALDO ATTIVO
Costo storico:
Fondo al 31.12.13:
200.000
Saldo attivo Lordo:
160.000
Debito vs/erario c/sostitutiva:
Valore economico 100.000
Saldo attivo NETTO:
60.000
9.600
50.400
PAG. 45
AFFRANCAMENTO DEL SALDO
ATTIVO
saldo attivo lordo x imposta sostitutiva 10%
Costo storico:
200.000
Saldo attivo Lordo:
Fondo al 31.12.2013:
160.000
Debito vs/erario c/sostitutiva:
Valore economico 100.000
Saldo attivo NETTO:
60.000
6.000
50.400
PAG. 46
EFFETTI DELL’AFFRANCAMENTO DEL
SALDO ATTIVO
La riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati
Si applica la presunzione di cui all’art. 47. co. 1 del Tuir
Se distribuisce riserva affrancata soggetto Ires:
no tax sulla società – Si tax sul socio
Se distribuisce riserva affrancata soggetto Irpef:
no tax sulla società – No tax sul socio
Se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati
sui beni
PAG. 46
LA RIVALUTAZIONE 2008
- Entra a regime nel 2013. Impatto su Unico 2014
- Non possibile affrancare ex L. 147/2013 il saldo attivo precedente
- Effetto “tragico” per le immobiliari ai fini del test di operatività
- Cosa fare se il valore è “insopportabile”?
ALTRE VARIAZIONI
PAG. 47
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
Immobile a destinazione abitativa non locato con rendita catastale di euro 1.000; la
ripresa in aumento comporta la tassazione della rendita rivalutata del 5%; a rigo RF10
indicherò l’importo di euro 1.050
PAG. 47
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di euro 1.000, e canone di
locazione annuale di euro 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di
manutenzione per euro 2.000; le riprese in aumento comportano:
a)la tassazione del canone di locazione, al netto della deduzione per costi di
manutenzione (minore tra costi sostenuti e 15% del canone); a rigo RF10 indicherò
l’importo di euro 4.250
b) la ripresa in aumento di tutte le spese di manutenzione e degli altri costi diretti
sostenuti (euro 1.000); a rigo RF11 indicherò l’importo di euro 3.000
PAG. 48
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di euro 1.000, e canone di
locazione annuale di euro 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di
manutenzione per euro 2.000; le riprese in diminuzione comportano:
a)la variazione per l’intero canone di locazione; a rigo RF39 indicherò l’importo di euro
5.000
PAG. 48
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
COMPENSI AMMINISTRATORI
La parte non corrisposta entro il 13.1.2014 deve essere ripresa in aumento
ATTENZIONE A
- esistenza delibera attribuzione compensi (Cassazione sez. unite 21933/2008)
- appostamento imposte anticipate
PAG. 49
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE
NOVITA’ 2013
Deducibilità IMU per fabbricati strumentali per destinazione e per natura nella misura del
30% dell’importo pagato e relativo all’anno di imposta 2013
ATTENZIONE A
- solo ai fini IRES
- importo effettivamente pagato (criterio di cassa ex art. 99 TUIR)
- importo di competenza dell’esercizio 2013
- solo beni utilizzati direttamente ?
- dal 2014 quota deducibile 20%
PAG. 49
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE
DEDUCIBILITA’ IMU
Importo complessivamente pagato e relativo all’anno 2013 per IMU euro 30.000, di cui
euro 10.000 per immobili strumentali
Quota deducibile euro 3.000 (30% di 10.000)
Ripresa in aumento per l’intero importo di euro 30.000 al rigo RF16
Ripresa in diminuzione per la quota deducibile di euro 3.000 al rigo RF55, codice 38
PAG. 50
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
SPESE MEZZI TRASPORTO INDEDUCIBILI
NOVITA’ 2013
La quota deducibile è ridotta dal 40% al 20% (dal 90% al 70% per i mezzi concessi in uso
ai dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta)
ATTENZIONE A
- computare i costi al netto dell’iva deducibile (confermata nella misura del 40% e
interamente deducibile per i mezzi concessi in uso ai dipendenti)
- ricalcolare la deduzione dei canoni di leasing in corso da annualità precedenti
PAG. 50
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI
La variazione in aumento è relativa alla quota parte dei costi connessi ai beni
dell’impresa concessi in uso per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.
ATTENZIONE A
- esatto computo della quota da riprendere a tassazione (CM 24/E del 15.6.2012)
- effettuazione della comunicazione di utilizzo dei beni
- in presenza di società che ha optato per la trasparenza (art. 116 TUIR) la variazione in
aumento deve essere attribuita ai soli soci che utilizzano direttamente i beni oggetto della
stessa variazione
PAG. 51
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI
Alfa Srl ha optato per la trasparenza (art. 116 TUIR) e deve attribuire ai due soci Bianchi (quota 70%) e
Rossi (quota 30%) il reddito dell’esercizio; il socio Bianchi utilizza in proprio un’abitazione civile della
società, senza corrispondere alcun canone di locazione.
La società ha sostenuto per tale immobile costi per euro 4.000 nell’esercizio.
Il reddito da bilancio indicato al rigo RF4 è pari ad euro 10.000; la variazione in aumento relativa
all’utilizzo dell’immobile da parte del socio Bianchi è pari costi sostenuti di euro 4.000, da indicare al
rigo RF31, con il codice “34”.
Il reddito totale ai fini Ires di cui al rigo RF63 è pari a euro 14.000.
La ripartizione tra i soci deve prevedere:
a)l’attribuzione del reddito, al netto della variazione in aumento per beni utilizzati direttamente, in
ragione delle corrispondenti quote
b)l’attribuzione al solo socio che utilizza direttamente i beni dei costi relativi indeducibili
PAG. 51
QUADRO RF- REDDITO D’IMPRESA
ALTRE RIPRESE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
COSTI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN USO AI SOCI/FAMILIARI
Reddito rigo RF63
euro
Costi per utilizzo beni (rigo RF31)
Socio Bianchi (70%)
14.000
euro
di cui:
4.000
euro 11.000 cosi determinati:
a) quota reddito al netto costi utilizzo beni
euro 7.000 ((14.000 – 4.000) per 70%)
b) imputazione diretta costi per utilizzo beni
euro 4.000
Socio Rossi (30%)
a) quota reddito al netto costi utilizzo beni
euro 3.000 così determinati:
euro 3.000 ((14.000 – 4.000) per 30%)
Fly UP