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LA RAPPRESENTANZA - Scuola di Giurisprudenza
LA RAPPRESENTAN ZA • Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente. • 1388. Contratto concluso dal rappresentante. — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. • IN NOME DEL RAPPRESENTATO: contemplatio domini. • NELL’INTERESSE DEL RAPPRESENTATO • EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO • 1387. Fonti della rappresentanza. — 1. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (c. 481 , 320 , 357, 360, 424, 508, 528, 643, 1702, 24094) ovvero dall'interessato (c. 161 , 362 , 412 , 2266, 2295 n. 3, 2328 n. 9, 24632 , 25213 , 2603 n. 4, 2612 n. 4). RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA ATTO UNILATERALE RECETTIZIO 1392. Forma della procura. — 1. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (c. 1350 ss., 1399). • PROCURA GENERALE • PROCURA SPECIALE ESTINZIONE DELLA PROCURA – PROCURA APPARENTE • 1396. Modificazione ed estinzione della procura. — 1. Le modificazioni e la revoca della procura (c. 1116) devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (c. 2207, 22663). ECCESSO DI POTERE E RAPPRESENTANZA SENZA POTERE • Il contratto è privo di effetti nei confronti del rappresentato (differenza rispetto alla mancata conoscenza della revoca della procura) • Tuttavia… • 1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato (c. 1711, 18901 , 2032, 28222), con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (c. 1392). • 2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. • 1398. Rappresentanza senza potere. — 1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (c. 1338, 18902 , 28222 ; l. camb. 11; l. ass. 14). • Cass., sez. lav., 01-10-1997, n. 9594. • Configura un’ipotesi di eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza conferitigli con la procura la fattispecie di un funzionario di una società il quale, non rivestendo la qualità di amministratore della stessa, pur potendo procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, solo previo nulla osta di un competente organo della società deputato ad accertare e valutare che il contratto da stipulare non dia luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proceda alla stipula del contratto in questione senza munirsi del prescritto nulla osta. • 1394. Conflitto d'interessi. — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (c. 1395) può essere annullato (c. 1441 ss.) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. • 1395. Contratto con se stesso. — 1. È annullabile (c. 1441 ss.) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (c. 1394, 1735). • 2. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (c. 1471 n. 4). GIURISPRUDENZA • Art. 1395 cod. civ. • Cass., sez. I, 03-09-1999, n. 9270. • Quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare non opera la presunzione di conflitto di interessi che l’art. 1395 c.c. pone per il caso in cui il rappresentante è tale nei confronti di due diversi soggetti e regola i rapporti tra questi; in tal caso, infatti, il contenuto del contratto non solo è determinato, ma è anche obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non è neppure ipotizzabile un conflitto d’interessi rilevante ai sensi della citata disposizione. IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE • 1401. Riserva di nomina del contraente. — 1. Nel momento della conclusione del contratto (c. 1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1). • Art. 1398 cod. civ. • Cass., sez. III, 13-12-2004, n. 23199. • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 1992 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Torino Cavaglià Angela deduceva che il proprio padre Cavaglià Giovanni Battista con contratto in data 25.1.1992 aveva concesso in affitto a Nicola Vincenzo e Nicola Elio la cascina "Fausone" comprendente terreni di cui essa era proprietaria esclusiva o comproprietaria, dichiarando di agire in proprio e "per conto dei familiari proprietari e comproprietari, avendone giusto titolo", mentre nessun mandato gli era stato conferito. • Cass., sez. III, 29-09-2000, n. 12969. • Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al c.d. «interesse negativo», e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto • 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina. — 1. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso (1). • 2. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. • 1403. Forme e pubblicità. — 1. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (c. 1392) . • 2. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata. Effetti della nomina • La persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. • La nomina ha effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto come se questo fosse stato stipulato direttamente tra il nominato e l’altra parte. • Non è richiesto l’assenso dell’altro contraente ( a differenza della cessione del contratto) in quanto questi ha preventivamente accettato la clausola di riserva di nomina “per sé o per persona da nominare”. • 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1. Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari (c. 17621) .