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LA RAPPRESENTANZA - Scuola di Giurisprudenza

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LA RAPPRESENTANZA - Scuola di Giurisprudenza
LA
RAPPRESENTAN
ZA
• Un soggetto (RAPPRESENTANTE)
pone in essere, per un altro soggetto
(RAPPRESENTATO) un atto giuridico
che quest’ultimo non può o non
vuole porre in essere personalmente.
• 1388. Contratto concluso dal
rappresentante. — 1. Il contratto
concluso dal rappresentante in nome
e nell'interesse del rappresentato,
nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei
confronti del rappresentato.
• IN NOME DEL RAPPRESENTATO:
contemplatio domini.
• NELL’INTERESSE DEL
RAPPRESENTATO
• EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO
NEI CONFRONTI DEL
RAPPRESENTATO
• 1387. Fonti della rappresentanza. —
1. Il potere di rappresentanza è
conferito dalla legge (c. 481 , 320 ,
357, 360, 424, 508, 528, 643, 1702,
24094) ovvero dall'interessato (c.
161 , 362 , 412 , 2266, 2295 n. 3,
2328 n. 9, 24632 , 25213 , 2603 n.
4, 2612 n. 4).
RAPPRESENTANZA
VOLONTARIA. LA PROCURA
ATTO UNILATERALE RECETTIZIO
1392. Forma della procura. — 1. La
procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante
deve concludere (c. 1350 ss., 1399).
• PROCURA GENERALE
• PROCURA SPECIALE
ESTINZIONE DELLA PROCURA
– PROCURA APPARENTE
• 1396. Modificazione ed estinzione della
procura. — 1. Le modificazioni e la revoca
della procura (c. 1116) devono essere
portate a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della
conclusione del contratto (c. 2207,
22663).
ECCESSO DI POTERE E
RAPPRESENTANZA SENZA
POTERE
• Il contratto è privo di effetti nei
confronti del rappresentato
(differenza rispetto alla mancata
conoscenza della revoca della
procura)
• Tuttavia…
• 1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il
contratto può essere ratificato
dall'interessato (c. 1711, 18901 ,
2032, 28222), con l'osservanza delle
forme prescritte per la conclusione di
esso (c. 1392).
• 2. La ratifica ha effetto retroattivo,
ma sono salvi i diritti dei terzi.
• 1398. Rappresentanza senza potere. —
1. Colui che ha contrattato come
rappresentante senza averne i poteri o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli,
è responsabile del danno che il terzo
contraente ha sofferto per avere confidato
senza sua colpa nella validità del contratto
(c. 1338, 18902 , 28222 ; l. camb. 11; l.
ass. 14).
• Cass., sez. lav., 01-10-1997, n. 9594.
• Configura un’ipotesi di eccesso rispetto ai poteri
di rappresentanza conferitigli con la procura la
fattispecie di un funzionario di una società il
quale, non rivestendo la qualità di amministratore
della stessa, pur potendo procedere alla stipula di
contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230
e successive modificazioni, solo previo nulla osta
di un competente organo della società deputato
ad accertare e valutare che il contratto da
stipulare non dia luogo ad un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, proceda alla stipula del
contratto in questione senza munirsi del
prescritto nulla osta.
• 1394. Conflitto d'interessi. — 1. Il
contratto concluso dal
rappresentante in conflitto d'interessi
col rappresentato (c. 1395) può
essere annullato (c. 1441 ss.) su
domanda del rappresentato, se il
conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.
• 1395. Contratto con se stesso. — 1. È
annullabile (c. 1441 ss.) il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in
proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo
abbia autorizzato specificatamente ovvero
il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi (c. 1394, 1735).
• 2. L'impugnazione può essere proposta
soltanto dal rappresentato (c. 1471 n. 4).
GIURISPRUDENZA
• Art. 1395 cod. civ.
• Cass., sez. I, 03-09-1999, n. 9270.
• Quando il contratto concluso dal rappresentante
con se stesso è stato concluso in adempimento di
un contratto preliminare non opera la
presunzione di conflitto di interessi che l’art.
1395 c.c. pone per il caso in cui il rappresentante
è tale nei confronti di due diversi soggetti e
regola i rapporti tra questi; in tal caso, infatti, il
contenuto del contratto non solo è determinato,
ma è anche obbligato, con la conseguenza che in
relazione a tale contenuto non è neppure
ipotizzabile un conflitto d’interessi rilevante ai
sensi della citata disposizione.
IL CONTRATTO PER
PERSONA DA NOMINARE
• 1401. Riserva di nomina del
contraente. — 1. Nel momento
della conclusione del contratto (c.
1326) una parte può riservarsi la
facoltà di nominare successivamente
la persona che deve acquistare i
diritti e assumere gli obblighi
nascenti dal contratto stesso (1).
• Art. 1398 cod. civ.
• Cass., sez. III, 13-12-2004, n. 23199.
• SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1992 alla Sezione specializzata
agraria del Tribunale di Torino Cavaglià Angela
deduceva che il proprio padre Cavaglià Giovanni
Battista con contratto in data 25.1.1992 aveva
concesso in affitto a Nicola Vincenzo e Nicola Elio
la cascina "Fausone" comprendente terreni di cui
essa era proprietaria esclusiva o comproprietaria,
dichiarando di agire in proprio e "per conto dei
familiari proprietari e comproprietari, avendone
giusto titolo", mentre nessun mandato gli era
stato conferito.
• Cass., sez. III, 29-09-2000, n. 12969.
• Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal
contraente che abbia confidato senza colpa nella
esistenza della procura invocata dal falsus
procurator, si limita al c.d. «interesse negativo»,
e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite
strettamente dipendenti dalle trattative, nel
vantaggio conseguibile dal contraente in buona
fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si
estende perciò al lucro cessante ricavabile
dall’adempimento del contratto
• 1402. Termine e modalità della
dichiarazione di nomina. — 1. La
dichiarazione di nomina deve essere
comunicata all'altra parte nel termine di
tre giorni dalla stipulazione del contratto,
se le parti non hanno stabilito un termine
diverso (1).
• 2. La dichiarazione non ha effetto se non
è accompagnata dall'accettazione della
persona nominata o se non esiste una
procura anteriore al contratto.
• 1403. Forme e pubblicità. — 1. La
dichiarazione di nomina e la procura o
l'accettazione della persona nominata non hanno
effetto se non rivestono la stessa forma che le
parti hanno usata per il contratto, anche se non
prescritta dalla legge (c. 1392) .
• 2. Se per il contratto è richiesta a determinati
effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve
agli stessi effetti essere resa pubblica anche la
dichiarazione di nomina, con l'indicazione
dell'atto di procura o dell'accettazione della
persona nominata.
Effetti della nomina
• La persona nominata acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dal contratto
con effetto dal momento in cui questo fu
stipulato.
• La nomina ha effetto retroattivo al
momento della conclusione del contratto
come se questo fosse stato stipulato
direttamente tra il nominato e l’altra
parte.
• Non è richiesto l’assenso dell’altro
contraente ( a differenza della
cessione del contratto) in quanto
questi ha preventivamente accettato
la clausola di riserva di nomina “per
sé o per persona da nominare”.
• 1405. Effetti della mancata
dichiarazione di nomina. — 1. Se
la dichiarazione di nomina non è
fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il
contratto produce i suoi effetti fra i
contraenti originari (c. 17621) .
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