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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili NORME E PRINCIPI DEONTOLOGICI 1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Il Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: •è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 •è entrato in vigore il 1° maggio 2008 •ha avuto due aggiornamenti (1/11/2008 e 1/9/2010) 2 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: – art. 29, lett. c): il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione; – art. 49, comma 1: il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione; – art. 50, comma 6: il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria. 3 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Cosa rappresenta un codice deontologico? • codificazione della cultura, dei valori e degli ideali di una professione in un certo momento • potere (privilegio) di auto-regolamentazione di una professione • espressione del potere giudiziario domestico La professione come “custode dei suoi valori”, “legislatore” e “giudice” di sé stessa: ma deve renderne conto alla società. 4 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • La struttura del Codice deontologico: – Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-14) – Titolo II – Rapporti professionali (artt. 15-40) • • • • • • Capo 1 – Rapporti con i Colleghi Capo 2 – Rapporti con i Clienti Capo 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali di Categoria Capo 4 – Rapporti con i Collaboratori e Dipendenti Capo 5 – Rapporti con i Tirocinanti Capo 6 – Altri rapporti – Titolo III – Concorrenza (artt. 41-44) – Titolo IV – Disposizioni transitorie (art. 45) 5 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • I principi fondamentali della professione: – Integrità (art.6) : onesta materiale (non rubare, non accettare denaro non dovuto, adempiere alle proprie obbligazioni), onestà intellettuale (non mentire o ingannare); – Obiettività (art.7) : assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente; – Competenza (art.8 c. da 1 a 5) : conoscenza richiesta dalla natura della prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della collaborazione di altri professionisti; formazione professionale continua; – Diligenza e Qualità delle prestazioni (art.8 c. da 6 a 8) : seguire la prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata; 6 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • I principi fondamentali della professione: – Indipendenza (art.9): rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità; evitare situazioni che possano ledere l’indipendenza ; – Riservatezza (art.10): segreto professionale e generale riserbo di studio (approccio prudente: da considerarsi confidenziali tutte le informazioni che non sono in dominio pubblico; per taluni clienti, anche il fatto di essere il loro professionista può essere una informazione confidenziale); – Comportamento professionale (art.11): mantenere alta la propria reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita, lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto; – Responsabilità professionale (art.14): essere in grado di adempiere agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi; 7 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ART. 1 - DEFINIZIONI – “professionista” indica chi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti contabili; – “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005; – “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione all’Albo; – “Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”. 8 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 2 - CONTENUTO DEL CODICE – il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione; – il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa; – il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 9 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 5 - INTERESSE PUBBLICO – il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico; – soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente; – a causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine competente delle suddette violazioni. 10 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • Agire nell’interesse pubblico: – in senso soggettivo: aver riguardo ai legittimi interessi dei clienti e degli altri “stakeholder” (Stato, istituzioni finanziarie, lavoratori, investitori, comunità imprenditoriale e finanziaria, fornitori, e tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità della professione per favorire l’ordinato ed appropriato funzionamento del mercato); – in senso oggettivo: tutelare l’interesse pubblico sotteso alle funzioni professionali (di una informativa finanziaria corretta, della affidabilità della revisione, del funzionamento delle procedure concorsuali, del rispetto della legislazione fiscale, dell’efficienza delle imprese, e così per le altre funzioni professionali); – in termini di affidamento: la collettività fa affidamento sulla professione e ciò pone a carico della stessa una responsabilità di interesse pubblico a non tradire tali aspettative. 11 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 6 – INTEGRITA’ C.1 Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. C.3 Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. 12 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 8 - COMPETENZA E DILIGENZA – Comma 2: adeguata competenza; – Comma 4: comunicare collaborazione con altro Professionista; – Comma 8: dotarsi di adeguata organizzazione; – Comma 9: formazione. 13 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti (art. 12 comma 1 lett. r) e art. 29 comma 1 lett. m) Dlgs. 139/2005); – Acquisire nel triennio formativo 90 crediti formativi (con un minimo di 20 annui e 3 nelle materie aventi ad oggetto ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio); – mancato adempimento formativo: procedimento disciplinare e impossibilità di avere tirocinanti; – per i nuovi iscritti l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. 14 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • Rapporti con i Colleghi: Articolo 15 - correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca, puntualità, tempestività, sollecitudine, no espressioni sconvenienti o offensive, rispetto degli anziani, non ledere la reputazione dei colleghi senza motivo, non fare concorrenza sleale, anche all’interno di studi o quando questi si sciolgono (c. 5 e 6); - la mera segnalazione di un professionista/collega ad un cliente non da diritto ad alcun corrispettivo - art. 15, c. 7; - la cessione dello studio professionale da diritto ad un corrispettivo - art. 15, c. 8. 15 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 16 - SUBENTRO AD UN COLLEGA Prima di accettare l’incarico il professionista deve: – Accertarsi che il cliente abbia informato della sostituzione il collega; in difetto provvedervi; – Accertarsi che la sostituzione non sia dovuta al fatto che il cliente voglia violare la legge, il precedente collega non ha accettato pressioni, il cliente voglia evitare di pagarlo? – invitare il Cliente al pagamento del compenso dovuto al precedente collega; – obbligo del vecchio professionista di consegnare le carte al nuovo, previo consenso del cliente, e di agevolare un’efficace ed efficiente consegna; – se il cliente vieta la consegna di tutte le carte, divieto di accettare l’incarico. 16 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 20 A 24 - RAPPORTI CON I CLIENTI - diritto del cliente di scegliere e di sostituire in qualsiasi momento il professionista; - diritto del professionista di scegliere i Clienti, con obbligo di verifica preventiva sul cliente e sulla idoneità propria e dello studio (competenza, organizzazione, tempo) di svolgere la pratica; - mandato conferito per iscritto o con conferma scritta a mandato verbale (art. 21 c. 3); - divieto di esorbitare dall’incarico, divieto di conflitto di interesse e divieto di assumere cointeressenze negli affari del cliente che possano compromettere integrità o indipendenza; - obbligo di rinunciare all’incarico in caso di sopravvenuti elementi contrari ai principi del codice (conflitti di interesse, ingestibili pressioni del cliente o di terzi, difetto di competenza) e tempestiva informativa al cliente (art 23) ; - divieto di garanzie o impegni patrimoniali per il cliente e buona gestione dei suoi denari. 17 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLO 25 - COMPENSI PROFESSIONALI - compenso liberamente determinato, avuto riguardo all’importanza dell’incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente; [Tariffa professionale come riferimento] - divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente. 18 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 26 A 30 - RAPPORTI CON GLI ENTI DI CATEGORIA – dovere di partecipazione alle assemblee elettive; – esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in campagna elettorale secondo i principi del codice deontologico (Ordini locali, Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza); – doveri per i professionisti che ricoprono cariche elettive di agire nell’interesse della categoria, evitando di profittarne; – diritto di critica nelle forme ammesse dal codice deontologico. 19 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 31 A 33 - COLLABORATORI E DIPENDENTI – collaboratori: rispetto reciproco, divieto di avvalersi di abusivi, divieto di sottrazione sleale di collaboratori, lealtà verso i colleghi dai cui studi provengono i collaboratori; – dipendenti: rispetto del diritto del lavoro; – controllo della riservatezza. 20 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 35 A 37 – TIROCINANTI – dovere del professionista di accoglienza dei tirocinanti, di insegnamento della tecnica, prassi e deontologia professionale, di farli assistere come auditore alle pratiche, di dare loro il tempo di frequentare il biennio di laurea specialistica, di essere trasparente nella comunicazione, di consegnare una copia del Codice, di vigilanza sul dovere di riservatezza e segreto; – Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi 21 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ART. 36 Obblighi del tirocinante – Astenersi dl tentativo di acquisire clienti del dominus; – Dall’appropriarsi, senza esplicito consenso del dominus, di documenti, procedure e modulistica, anche in formato elettronico Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel Codice deontologico. 22 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 38 A 40 - ALTRI RAPPORTI – rapporti con i magistrati, funzionari pubblici, membri delle commissioni tributarie: rispetto sia della funzione sia della propria dignità professionale; vietato millantare o vantare credito in funzione di particolari rapporti con gli stessi; – rapporti con la stampa: cautela e riservatezza; – rapporti con altre professioni: rispetto e salvaguardia delle reciproche competenze. 23 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione • ARTICOLI DA 41 A 44 - CONCORRENZA – divieto di utilizzare cariche pubbliche per farsi pubblicità promettendo vantaggi; – divieto di favorire l’esercizio abusivo della professione; – divieto di intermediazione che pregiudichi indipendenza ed obiettività; – libertà di pubblicità con comunicazione dell’attività professionale, specializzazione, titoli, struttura della studio, compensi delle prestazioni, con i soli limiti del buon gusto e dell’immagine (reputazione) della professione, della veridicità, correttezza, trasparenza, del divieto di denigrazione o equivocità; – diritto di mantenere, con il loro consenso, i nomi dei precedenti membri dello studio; diritto di citare il network professionale di appartenenza; utilizzo del logo e del sigillo secondo le norme del CNDCEC. 24