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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
NORME E PRINCIPI DEONTOLOGICI
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Codice deontologico della Professione
Il Codice deontologico della Professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile:
•è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008
•è entrato in vigore il 1° maggio 2008
•ha avuto due aggiornamenti (1/11/2008 e 1/9/2010)
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Codice deontologico della Professione
• Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
– art. 29, lett. c): il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice
deontologico della professione;
– art. 49, comma 1: il procedimento disciplinare nei confronti
dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della
responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che
integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice
deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri
generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al
corretto esercizio della professione;
– art. 50, comma 6: il professionista è sottoposto a procedimento
disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale,
qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano
l’immagine e la dignità della categoria.
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Codice deontologico della Professione
Cosa rappresenta un codice deontologico?
• codificazione della cultura, dei valori e degli ideali di
una professione in un certo momento
• potere (privilegio) di auto-regolamentazione di una
professione
• espressione del potere giudiziario domestico
La professione come “custode dei suoi valori”,
“legislatore” e “giudice” di sé stessa: ma deve
renderne conto alla società.
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Il Codice deontologico della Professione
• La struttura del Codice deontologico:
– Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-14)
– Titolo II – Rapporti professionali (artt. 15-40)
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Capo 1 – Rapporti con i Colleghi
Capo 2 – Rapporti con i Clienti
Capo 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali di Categoria
Capo 4 – Rapporti con i Collaboratori e Dipendenti
Capo 5 – Rapporti con i Tirocinanti
Capo 6 – Altri rapporti
– Titolo III – Concorrenza (artt. 41-44)
– Titolo IV – Disposizioni transitorie (art. 45)
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Il Codice deontologico della Professione
• I principi fondamentali della professione:
– Integrità (art.6) : onesta materiale (non rubare, non accettare denaro
non dovuto, adempiere alle proprie obbligazioni), onestà intellettuale
(non mentire o ingannare);
– Obiettività (art.7) : assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o
indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente;
– Competenza (art.8 c. da 1 a 5) : conoscenza richiesta dalla natura della
prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non
accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della
collaborazione di altri professionisti; formazione professionale
continua;
– Diligenza e Qualità delle prestazioni (art.8 c. da 6 a 8) : seguire la
prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i
collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata;
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Il Codice deontologico della Professione
• I principi fondamentali della professione:
– Indipendenza (art.9): rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle
incompatibilità; evitare situazioni che possano ledere l’indipendenza ;
– Riservatezza (art.10): segreto professionale e generale riserbo di
studio (approccio prudente: da considerarsi confidenziali tutte le
informazioni che non sono in dominio pubblico; per taluni clienti,
anche il fatto di essere il loro professionista può essere una
informazione confidenziale);
– Comportamento professionale (art.11): mantenere alta la propria
reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita,
lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto;
– Responsabilità professionale (art.14): essere in grado di adempiere
agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi;
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Codice deontologico della Professione
• ART. 1 - DEFINIZIONI
– “professionista” indica chi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella
sezione B – Esperti contabili;
– “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di
commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;
– “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte,
il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di
“professionista” in virtù della sua iscrizione all’Albo;
– “Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il
destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un
soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i
soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 2 - CONTENUTO DEL CODICE
– il presente Codice contiene principi e regole che il
professionista deve osservare nell'esercizio della
professione;
– il comportamento del professionista, anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere consono al
decoro e alla dignità della stessa;
– il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del
presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla
responsabilità disciplinare.
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 5 - INTERESSE PUBBLICO
– il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire
nell’interesse pubblico;
– soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà
soddisfare le necessità del proprio cliente;
– a causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga
a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di
colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine
competente delle suddette violazioni.
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Il Codice deontologico della Professione
• Agire nell’interesse pubblico:
– in senso soggettivo: aver riguardo ai legittimi interessi dei clienti e
degli altri “stakeholder” (Stato, istituzioni finanziarie, lavoratori,
investitori, comunità imprenditoriale e finanziaria, fornitori, e tutti
coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità della
professione per favorire l’ordinato ed appropriato funzionamento del
mercato);
– in senso oggettivo: tutelare l’interesse pubblico sotteso alle funzioni
professionali (di una informativa finanziaria corretta, della affidabilità
della revisione, del funzionamento delle procedure concorsuali, del
rispetto della legislazione fiscale, dell’efficienza delle imprese, e così
per le altre funzioni professionali);
– in termini di affidamento: la collettività fa affidamento sulla
professione e ciò pone a carico della stessa una responsabilità di
interesse pubblico a non tradire tali aspettative.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 6 – INTEGRITA’
C.1 Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e
correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura
professionale, sia di natura personale, senza fare
discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia
politica, sesso o classe sociale.
C.3 Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute
e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei
confronti del cliente o di terzi in genere.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 8 - COMPETENZA E DILIGENZA
– Comma 2: adeguata competenza;
– Comma 4: comunicare collaborazione con altro Professionista;
– Comma 8: dotarsi di adeguata organizzazione;
– Comma 9: formazione.
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Il Codice deontologico della Professione
• FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
– obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti (art. 12 comma 1
lett. r) e art. 29 comma 1 lett. m) Dlgs. 139/2005);
– Acquisire nel triennio formativo 90 crediti formativi (con un
minimo di 20 annui e 3 nelle materie aventi ad oggetto
ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio);
– mancato adempimento formativo: procedimento disciplinare e
impossibilità di avere tirocinanti;
– per i nuovi iscritti l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio
dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
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Il Codice deontologico della Professione
• Rapporti con i Colleghi:
Articolo 15
- correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca,
puntualità, tempestività, sollecitudine, no espressioni sconvenienti o
offensive, rispetto degli anziani, non ledere la reputazione dei colleghi
senza motivo, non fare concorrenza sleale, anche all’interno di studi o
quando questi si sciolgono (c. 5 e 6);
- la mera segnalazione di un professionista/collega ad un cliente non da
diritto ad alcun corrispettivo - art. 15, c. 7;
- la cessione dello studio professionale da diritto ad un corrispettivo - art.
15, c. 8.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 16 - SUBENTRO AD UN COLLEGA
Prima di accettare l’incarico il professionista deve:
– Accertarsi che il cliente abbia informato della sostituzione il collega; in
difetto provvedervi;
– Accertarsi che la sostituzione non sia dovuta al fatto che il cliente
voglia violare la legge, il precedente collega non ha accettato
pressioni, il cliente voglia evitare di pagarlo?
– invitare il Cliente al pagamento del compenso dovuto al precedente
collega;
– obbligo del vecchio professionista di consegnare le carte al nuovo,
previo consenso del cliente, e di agevolare un’efficace ed efficiente
consegna;
– se il cliente vieta la consegna di tutte le carte, divieto di accettare
l’incarico.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLI DA 20 A 24 - RAPPORTI CON I CLIENTI
- diritto del cliente di scegliere e di sostituire in qualsiasi momento il
professionista;
- diritto del professionista di scegliere i Clienti, con obbligo di verifica preventiva
sul cliente e sulla idoneità propria e dello studio (competenza, organizzazione,
tempo) di svolgere la pratica;
- mandato conferito per iscritto o con conferma scritta a mandato verbale (art. 21
c. 3);
- divieto di esorbitare dall’incarico, divieto di conflitto di interesse e divieto di
assumere cointeressenze negli affari del cliente che possano compromettere
integrità o indipendenza;
- obbligo di rinunciare all’incarico in caso di sopravvenuti elementi contrari ai
principi del codice (conflitti di interesse, ingestibili pressioni del cliente o di terzi,
difetto di competenza) e tempestiva informativa al cliente (art 23) ;
- divieto di garanzie o impegni patrimoniali per il cliente e buona gestione dei suoi
denari.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLO 25 - COMPENSI PROFESSIONALI
-
compenso liberamente determinato, avuto riguardo all’importanza
dell’incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà
ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente;
[Tariffa professionale come riferimento]
-
divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente.
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• ARTICOLI DA 26 A 30 - RAPPORTI CON GLI ENTI DI
CATEGORIA
– dovere di partecipazione alle assemblee elettive;
– esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in campagna
elettorale secondo i principi del codice deontologico (Ordini locali,
Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza);
– doveri per i professionisti che ricoprono cariche elettive di agire
nell’interesse della categoria, evitando di profittarne;
– diritto di critica nelle forme ammesse dal codice deontologico.
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• ARTICOLI DA 31 A 33 - COLLABORATORI E DIPENDENTI
– collaboratori: rispetto reciproco, divieto di avvalersi di abusivi, divieto
di sottrazione sleale di collaboratori, lealtà verso i colleghi dai cui
studi provengono i collaboratori;
– dipendenti: rispetto del diritto del lavoro;
– controllo della riservatezza.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLI DA 35 A 37 – TIROCINANTI
– dovere del professionista di accoglienza dei tirocinanti, di
insegnamento della tecnica, prassi e deontologia professionale, di farli
assistere come auditore alle pratiche, di dare loro il tempo di
frequentare il biennio di laurea specialistica, di essere trasparente
nella comunicazione, di consegnare una copia del Codice, di vigilanza
sul dovere di riservatezza e segreto;
– Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo
compiti meramente esecutivi
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Il Codice deontologico della Professione
• ART. 36 Obblighi del tirocinante
– Astenersi dl tentativo di acquisire clienti del dominus;
– Dall’appropriarsi, senza esplicito consenso del dominus, di documenti,
procedure e modulistica, anche in formato elettronico
Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel Codice
deontologico.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLI DA 38 A 40 - ALTRI RAPPORTI
– rapporti con i magistrati, funzionari pubblici, membri delle
commissioni tributarie: rispetto sia della funzione sia della propria
dignità professionale; vietato millantare o vantare credito in funzione
di particolari rapporti con gli stessi;
– rapporti con la stampa: cautela e riservatezza;
– rapporti con altre professioni: rispetto e salvaguardia delle reciproche
competenze.
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Il Codice deontologico della Professione
• ARTICOLI DA 41 A 44 - CONCORRENZA
– divieto di utilizzare cariche pubbliche per farsi pubblicità promettendo
vantaggi;
– divieto di favorire l’esercizio abusivo della professione;
– divieto di intermediazione che pregiudichi indipendenza ed obiettività;
– libertà di pubblicità con comunicazione dell’attività professionale,
specializzazione, titoli, struttura della studio, compensi delle
prestazioni, con i soli limiti del buon gusto e dell’immagine
(reputazione) della professione, della veridicità, correttezza,
trasparenza, del divieto di denigrazione o equivocità;
– diritto di mantenere, con il loro consenso, i nomi dei precedenti
membri dello studio; diritto di citare il network professionale di
appartenenza; utilizzo del logo e del sigillo secondo le norme del
CNDCEC.
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