Diapositiva 1 - ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
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Diapositiva 1 - ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
Modena - 09 febbraio 2011 DEONTOLOGIA E TARIFFA PROFESSIONALE: STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Principali novità e applicazioni pratiche Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 1 Deontologia e Tariffa La deontologia quale elemento distintivo delle professioni. Gli aspetti principali del codice di deontologia professionale Il ruolo della tariffa: - Criterio per la determinazione dei compensi - Strumento per l'organizzazione del lavoro del professionista - Strumento a tutela del cliente Le novità del dm 169/2010; esempi e casi pratici di applicazione Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 2 Deontologia e professioni intellettuali 1 Ruolo delle professioni intellettuali: DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO Accettazione del controllo dello Stato in cambio della autorganizzazione recepita da provvedimenti normativi tendenti a rafforzare i privilegi della professione. TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA Interesse collettivo ad un corretto svolgimento della funzione professionale, stante le rilevanti esternalità RILEVANZA “SOCIALE DELLA PRESTAZIONE” Gli effetti di una prestazione professionale si riflettono non solo sul cliente che l’ha richiesta ma sull’intero contesto sociale. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 3 Deontologia e professioni intellettuali 2 ASIMMETRIE INFORMATIVE Servizi professionali cd “CREDENCE GOODS”: Il cliente evidenzia un bisogno al professionista, il quale dovrà identificare la prestazione più adatta a soddisfare l’esigenza manifestata. Fenomeno della “ADVERSE SELECTION” Danno per i consumatori: professionisti di bassa qualità che non avendo investito in formazione riescono a tenere livelli di prezzo più bassi Possibilità di “MORAL HAZARD” Danno per i consumatori: rendite di posizione, resa di prestazioni non necessarie, prestazioni rese non con la dovuta”intensità”. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 4 Deontologia: definizione DEONTOLOGIA = SCIENZA DEL DOVERE Deon-ontos – “ciò che occorre fare” Logos – “scienza” Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 5 Deontologia CORPO DI REGOLE CHE STANNO ALLA BASE DI UNA PROFESSIONE E DEL SUO ESERCIZIO RISPETTO DELLE LEGGI ETICA PRASSI E TECNICA PROFESSIONALE La deontologia rappresenta un complesso modello comportamentale, detta le regole dei COMPORTAMENTI che il professionista è tenuto ad osservare nei confronti di CLIENTI, COLLEGHI e ISTITUZIONI Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 6 Deontologia In linea di principio, le norme di deontologia professionale disciplinano: La formazione professionale Il comportamento nei confronti della clientela Il comportamento nei confronti dei colleghi Il comportamento nei confronti degli organi di governo della categoria Il comportamento nei confronti delle autorità Il D. LGS 139/2005 ART. 29 lett. c. dispone che: “Il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione” Il CNDCEC ha adottato il Codice deontologico della professione il 9 aprile 2008 e lo ha aggiornato il 1 settembre 2010. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 7 Il Codice di Deontologia Il codice deontologico è cosi strutturato: TITOLO I – DISPOZIZIONI GENERALI TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI capo 1 - Rapporti con i colleghi capo 2 - Rapporti con i clienti capo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti capo 5 - Rapporti con i tirocinanti capo 6 – Altri rapporti TITOLO III – CONCORRENZA TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 8 Il Codice di Deontologia Interesse pubblico: “dovere e responsabilità di agire nell’interesse pubblico, solo nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del cliente. (5.1,2) DOVERE DI INFORMARE IL CONGIGLIO TERRITORIALE se viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi. (5.3) Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni. Non lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.(7.1,3) Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione Non accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza (8.2) Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3) Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese. (8.8) Indipendenza. Rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità. (9.1) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 9 Il Codice di Deontologia Rapporti con i colleghi. Correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. (15.1) Astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi (15.5); Correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese (15.7) Subentro ad un collega. Prima di accettare l’incarico deve accertarsi che: Il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione (16.2 a) Che la sostituzione non sia dovuta al rifiuto del professionista di dare corso all’incarico in violazione di norme di legge ovvero al riconoscimento del compenso. (16.2.b) Che il cliente abbia pagato il compenso richiesto dal collega,salvo il caso di debita contestazione (16.2.c) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 10 Il Codice di Deontologia Nei rapporti con gli enti istituzionali di categoria: Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee istituzionali (26.1) Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (26.2) Il professionista che ricopre incarichi istituzionali: Opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria (28.1) Promuove iniziative di aggregazione volte a favorire la formazione, la specializzazione ed il miglioramento delle prestazioni, nonché l’evoluzione e lo sviluppo dell’identità e dell’appartenenza alla categoria. Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell’Ordine al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria. (28.2) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 11 Il Codice di Deontologia Nei rapporti con i clienti il professionista deve: Adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto (21.3) Usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso si è svolto. (22.1) Attenersi ai limiti dell’incarico conferito, salvo casi di urgente necessità (22.4) Non deve proseguire l’incarico se viene meno la libertà di giudizio ovvero vengono meno l’indipendenza e l’obiettività. (23.1) E’ fatto divieto di ritenere atti o documenti a causa del mancato pagamento(25.6) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 12 Il Codice di Deontologia CONCORRENZA Pubblicità informativa: Oggetto attività professionali, specializzazioni, titoli professionali e struttura dello studio. Messaggio pubblicitario ed i mezzi devono essere ispirati al buon gusto ed all’ immagine della professione; Le informazioni DEVONO ESSERE trasparenti, veritiere, corrette NON DEVONO ESSERE Equivoche, ingannevoli denigratorie Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 13 La Tariffa Professionale IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA. Il MANDATO LE NOVITA’ DELLA TARIFFA PROFESSIONALE L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE: COLLEGI SINDACALE E REVISONE CONTABILE LE PERIZIE E LE VALUTAZIONI LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 14 Art. 1 Contenuto della tariffa - definizioni La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 15 La Prestazione Intellettuale Artt. 2229-2238 codice civile Iscrizione in albi o collegi (2229) Personalità della prestazione (2232) Diritto al compenso (2233) Responsabilità (2236) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 16 Le Fonti Normative Artt. 2233 del codice civile prevede: In primo luogo l’accordo delle parti In subordine l’applicazione delle tariffe ove esistenti In ultima istanza il ricorso al giudice Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 17 Il Diritto Al Compenso Artt. 2233 2° comma dispone che In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA ed al DECORO DELLA PROFESSIONE. Natura RETRIBUTIVA del compenso del professionista. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 18 Il Diritto Al Compenso La norma parla di compenso e non di corrispettivo IMPORTANZA DELL’ OPERA rilievo sociale della prestazione intellettuale che genera esternalità positive ossia gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull’intera collettività DECORO DELLA PROFESSIONE cioè il prestigio sociale che riveste la professione intellettuale Il compenso perciò non si calcola solo in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dell’opera che sta al centro del rapporto sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 19 La Funzione Della Tariffa La tariffa come strumento per la determinazione dei compensi ma non solo: La tariffa come strumento per l’organizzazione del lavoro del professionista. La tariffa come “misura del valore” di un a prestazione e quindi come STRUMENTO DI GARANZIA per il cliente stesso. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 20 Strumento per l’organizzazione Avere ben interpretato quelle che sono le richieste del cliente. Avere ben chiaro che cosa possiamo offrire al cliente a fronte delle esigenze manifestate. Tradurre il tutto in una lettera d’incarico con il giusto dettaglio delle prestazioni necessarie. Limitazione dell’ambito della responsabilità per il professionista. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 21 La tariffa come strumento di garanzia Mercato caratterizzato dalle “Asimmetrie informative”: Il cliente non è in grado di valutare a priori di valutare la prestazione del professionista. Fenomeno cd “adverse selection” La tariffa esprime una “misura” del valore della prestazione. La tariffa non è stabilità dalla categoria professionale ma da un organismo vigilante (Ministero della Giustizia). Il cliente sapendo che la prestazione che va a richiedere può avere un costo che varia da un minimo ad un massimo può valutare con maggior consapevolezza la prestazione offerta Dietro l’esiguità del compenso, rispetto al minimo previsto, può nascondersi una prestazione di scarsa qualità Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 22 Il Conferimento Dell’incarico La forma scritta del mandato é NECESSARIA perché: Consente di regolamentare i rapporti con il cliente in maniera chiara e trasparente. Un oggetto dell’incarico preciso e definito consente al tempo stesso sia di chiarire le esigenze del cliente che di limitare la responsabilità del professionista nell’esecuzione del mandato. La forma scritta consente di dare “forza di legge”. La forma scritta consente di superare le previsioni tariffarie (anche ai fini di un eventuale verifica da parte degli organi tributari). Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 23 La Redazione Del Mandato Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale all’incarico per le quali solitamente: Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già comprese nell’incarico; si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive; di solito si forniscono “inconsciamente” perché non adeguatamente rilevate dal professionista. Pertanto è opportuno organizzare all’interno dello studio un adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 24 La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che: La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora è necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito); La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno richiesto. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 25 La Lettera D’incarico Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con esplicito richiamo a norme del Codice Civile, alle norme dal Codice deontologico, dalla Tariffa professionale e da tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (ad esempio anti riciclaggio). Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che il cliente. Qualunque sia la “lettera di incarico professionale”, non debbano mai mancare le clausole indispensabili riferibili a: oggetto dell’incarico; compenso; recesso; norme di rinvio. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 26 La Tariffa Professionale D.m. 2 settembre 2010 n.169 TITOLO I - NORME GENERALI (artt. 1-14) TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE (artt. 17-18) TITOLO III - INDENNITA’ (art. 19) TITOLO IV ONORARI CAPO I - NORME GENERALI (artt. 20-24) CAPO II - ONORARI GRADUALI (artt. 25-26) CAPO III - ONORARI SPECIFICI (artt. 27- 55) TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE (artt. 56 - 57) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 27 Il Contenuto Della Tariffa NON SONO COMPRESE NELLA TARIFFA prestazioni professionali pur comprese nell’ Ordinamento Professionale quali: Ausiliario del Giudice (perito, consulente tecnico) in questo caso occorre fare riferimento alla Legge 08/07/1980 nr. 319 e decreto Ministero Giustizia 30/05/2002 che ha adeguato gli importi; Curatore Fallimentare e Commissario nelle procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata, in questi casi il riferimento è dato dal Rd. 1603/1942 n. 267 adeguato con D.M. 28/07/1992 nr. 570; Revisore enti locali (D.M. 20/05/2005 nr. 128) Applicazione analogica ex art. 16 (prestazioni rese in materia di consulenza del lavoro d.m. 430/92; Custode giudiziario d.m. 80/2009, delegato alla vendita d.m. 313/99) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 28 La Classificazione Dei Compensi Al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta Spettano compensi per: RIMBORSI DI SPESE art.17 e art 18 INDENNITA’ art. 19 ONORARI che a loro volta si suddividono in: • Onorari Graduali • Onorari Specifici • Onorari preconcordati Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 29 La Determinazione Dei Compensi Rimborsi spese e indennità sono determinati in misura fissa, ad eccezione della maggiorazione del 30 per le spese accessorie di cui all’art 18 e l’indennità per la domiciliazione presso lo studio di cui all’art. 19 lett. d). Per la concreta determinazione degli onorari occorre in riferimento alla pratica concretamente svolta considerare: Natura Caratteristiche Durata Valore Risultato economico conseguito Vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 30 La Determinazione Dei Compensi Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 31 Il Valore Della Pratica I singoli articoli della tariffa individuano i parametri di riferimento per determinare il valore della pratica. Quando il valore della pratica è indeterminato o indeterminabile si assume come valore della pratica il valore massimo del terzo scaglione della tabella 1 art. 26 pari a € 154.937,07 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 32 Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni Art. 5 quando non sono espressamente previsti onorari minimi e massimi questi sono determinati applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati. Art. 6 maggiorazioni non cumulabili tra loro (fino a): + 100% per pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà + 50 % per prestazioni in condizioni di urgenza. Art. 7 riduzioni cumulabili tra loro (fino a): - 15% per esercizio della professione in comuni con meno di 200.000 abitanti - 30% per il professionista iscritto da meno di 5 anni. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 33 Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni - 2 IMPORTANZA, COMPLESSITÀ O DIFFICOLTÀ Queste condizioni devono comunque essere riconosciute e preconcordate con il cliente. Il riferimento al termine pratiche indica che questa maggiorazione è applicabile ai soli onorari specifici. URGENZA Oltre a quanto visto sopra, è necessario che sussista un rapporto di causalità tra urgenza e richieste del cliente ovvero con le obiettive condizioni ed esigenze della pratica. In questo caso il riferimento alle prestazioni anziché alle pratiche rende la maggiorazione applicabile anche agli onorari graduali. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 34 La Parcella La parcella (o avviso di parcella) è il documento amministrativo e fiscale mediante il quale il professionista evidenzia e richiede il pagamento dei compensi che gli sono dovuti dal cliente per l’attività svolta. Art. 8: è emessa normalmente alla conclusione della pratica. art. 9: può essere emessa anche anticipatamente nei seguenti casi: a) per la richiesta di uno o più acconti a norma dell’art. 2234 del C.C.; b) trimestralmente (alla fine del trimestre) nel caso di incarichi di durata indeterminata o comunque superiori ad un anno. Art. 10 termine di pagamento: tre mesi dall’emissione, decorsi i quali, in caso di mancata contestazione della congruità dei compensi addebitati, si applicano gli interessi di mora. NEI RAPPORTI CON IMPRESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 231/2002 IN TEMA DI RITARDATO PAGAMENTO Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 35 Pluralità Di Professionisti Art. 11 Collegio non obbligatorio su espressa richiesta del cliente o comunque da questo autorizzato: Gli onorari globali dovuti al collegio sono quelli dovuti ad un professionista in base alla tariffa, aumentati del 40% per ogni componente del collegio, salvo casi disciplinati diversamente nella tariffa. Art. 11 professionisti iscritti in albi diversi, anche appartenenti alla stessa associazione professionale: a ciascun professionista spetta il compenso determinato secondo la propria tariffa professionale Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 36 Incarichi: Particolarità Art. 12 incarichi ricevuti da più clienti tra loro connessi: onorari determinati secondo tariffa ridotti, nei confronti di ciascun cliente fino al 40%. Art. 13 incarichi che per qualsiasi ragione non possono essere portati a compimento: spettano gli onorari per le prestazioni rese fino al momento dell’interruzione. Art. 14 incarichi iniziati da altri professionisti: spettano comunque gli onorari per l’opera prestata anche per il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione della pratica stessa. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 37 Concorso Del Cliente O Di Terzi Art. 15 incarichi definiti con il concorso effettivo del cliente o di terzi: è prevista una riduzione dal 10 al 30 % degli onorari specifici quando la pratica sia definita con il concorso effettivo del cliente o di terzi; rimborsi di spese, indennità ed onorari spettano per intero Qualora invece il cliente abbia svolto la pratica direttamente ed il professionista si sia limitato ad assisterlo e consigliarlo nell’adempimento, per gli onorari specifici è prevista una riduzione dal 20% al 50%; anche in questo caso rimborsi di spese, indennità ed onorari spettano per intero Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 38 Applicazione Analogica Si ricorre all’applicazione analogica solo nel caso in cui, per prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale, non sono previsti espressamente onorari specifici. In tal caso occorre riferirsi a criteri con cui o la stessa tariffa o altre tariffe professionali disciplinano casi simili o materie analoghe. NON è consentita l’applicazione analogica per casi regolati espressamente dalla tariffa. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 39 Le Principali Novità Art. 17 – rimborso spese di studio. Art. 31 – specifica nelle relazioni di stima. Art. 32 – revisione legale – compenso orario. Art. 37 – funzioni di sindaco, determinazione puntuale del compenso Art. 40 – rinvio all’art. 45 consulenza contrattuale per l’elaborazione di patti parasociali. Art. 26 - previsione espressa di onorari graduali per gli adempimenti telematici non tributari: Art. 47 – nuova tabella 2 per assistenza tributaria Art. 54 – inserimento delle nuove fattispecie previste dal d.lgs 139. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 40 L’adeguamento dei compensi Maggiorazione dei compensi pari al 50% D.p.r. 645 del 1994 ha iniziato il suo iter nel giugno del 1991, i valori espressi da quella tariffa erano commisurati al livello dei prezzi dell’epoca Indice FOI Istat giugno 1991 - febbraio 2008 : 1,6216 Retribuzione annua lorda per un impiegato di 2° livello Ccnl studi professionali impiegato Nel giugno del 1991 : 19.381.520 lire (€ 10.000,72), Dicembre 2009: € 20.393,66 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 41 I Rimborsi Di Spese - Artt. 17 E 18 Per le SPESE GENERALI DI STUDIO compete (al professionista è dovuto) un compenso forfettario pari al 12,5% DEGLI ONORARI spettanti con il limite di 2.500,00 € per parcella. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO. Al Professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Trattandosi di compenso e non un di un rimborso delle spese anticipate, spetta per ciascun cliente e per ciascuna pratica svolta (ad esempio, qualora nel caso di una trasferta si svolgono più pratiche relative a diversi clienti il rimborso ex art 18 spetta per ogni cliente) Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 42 Le Spese Di Viaggio E Soggiorno Sono determinate in funzione del mezzo di trasporto utilizzato: Trasporto ferroviario in misura pari al costo del biglietto di prima classe; Trasporto aereo in misura pari al costo del biglietto di businness class per le tratte intercontinentali, al costo del biglietto di economy class per le tratte nazionali e continentali; Mezzo privato (auto/moto) in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI relative. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 43 Le Indennità - 1 Al professionista spettano le seguenti indennità: a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità: 1) professionista: € 77,48 per ora o frazione, € 619,76 giorno; 2) collaboratori e sostituti: € 27,17 per ora o frazione, € 209,16 giorno; b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 77,48; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 3,87 per ogni facciata; d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 23,24 a € 154,94 mensili. e) per il deposito presso lo studio di documenti,plichi, valori e simili: l’ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 44 Le Indennità - 2 Natura risarcitoria delle indennità: tenere indenne il professionista dalle spese sostenute per l’esercizio della professione, anche se non direttamente collegate allo svolgimento della pratica. L’indennità per assenza dallo studio tende a risarcire le diseconomie dovute all’assenza del professionista; L’indennità per la formazione del fascicolo e la rubricazione remunera i costi sostenuti per la presa incarico di una nuova posizione in archivio; L’indennità per la predisposizione di copie è dovuta per la remunerazione dei costi di segreteria ; L’indennità per la domiciliazione del cliente e per il deposito di documenti presso lo studio remunera il sostenimento dei costi del personale e le limitazioni dello spazio disponibile Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 45 Gli Onorari - 1 Gli onorari sono determinati in misura fissa o con riferimento a parametri (valori o altre entità numeriche) e si distinguono in: ONORARI SPECIFICI: sono determinati in funzione all’incarico nel suo complesso. ONORARI GRADUALI: sono determinati in riferimento alle singole prestazioni che sono svolte per l’adempimento dell’incarico Gli onorari graduali sono sempre cumulabili con gli onorari specifici, salvo espresso divieto delle norme tariffarie stesse. In caso di cumulo l’importo degli onorari graduali non può essere superiore a quelli previsti per il terzo scaglione della tabella 1 art. 26. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 46 Gli Onorari - 2 In alternativa gli onorari possono essere preconcordati con il cliente: In questo caso è opportuno che l’accordo risulti da un atto scritto. Deve essere specificato se spettano i rimborsi di spese e indennità. Opportuno comunque individuare dei parametri e le modalità tecniche di determinazione degli stessi da accertare poi a consuntivo. Se viene preconcordata la modalità di applicazione degli onorari a tempo, rilevano le ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica. Per professionisti e collaboratori devono essere determinati compensi differenziati in misura NON inferiore a quella dell’art. 19 lett. a) nr. 1 e 2. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 47 Gli Onorari - 3 La tariffa prevede espressamente onorari preconcordati per: Art. Art. Art. Art. 27 39 42 55 Amministrazione di aziende e funzione di rappresentante comune Arbitrati Assistenza societaria continuativa e generica Consulenza aziendale continuativa e generica Indirettamente la modalità di preconcordare gli onorari e suggerita per: Art. 32 Revisioni contabili Art. 33 Impianto e tenuta della contabilità Onorario per asseverazione Art. 23 maggiorazione del 10% degli onorari specifici per asseverazioni di atti, perizie e documenti su richiesta del cliente o prevista dalla legge. NON si applica alle relazioni di stima ex art 31 comma 2 lett. d). Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 48 Onorari Graduali Per assistenza e rappresentanza tributaria rinvio agli artt. 47 e 48 Art. 26 tabella 1 dove troviamo una serie di prestazioni relative a: I) Interventi personali; II) Prestazioni tecniche varie. Valore della pratica: Per prestazioni riferibili a contratti o valutazioni: il valore del contratto o del bene valutato Per prestazioni rese a imprese o società: il maggiore tra patrimonio netto e capitale sottoscritto Per prestazioni rese a privati: terzo scaglione della tabella 1 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 49 Le Disposizioni Transitorie Per le prestazioni in corso al 30 ottobre 2010: ONORARI SPECIFICI sono determinati in funzione della nuova tariffa (D.m. 2 settembre 2010 n. 169). ONORARI GRADUALI, RIMBORSI DI SPESE, INDENNITA’, sono determinati in base alla tariffa vigente al momento in cui si è verificato il presupposto di applicazione Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 50 Cumulabilità Degli Onorari Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 51 La Contabilità Ed I Servizi Amministrativi Art. 33 prevede onorari a tempo per organizzazione e impianto della contabilità, per tutti gli adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti dalla legge. Se non preconcordati, per la tenuta di contabilità spettano onorari determinanti alternativamente: Per la contabilità ordinaria: per numero di rilevazioni semplici /per importi; per numero di rilevazioni contabili per volume d’affari Per la contabilità semplificata per il numero di registrazioni. Sono previsti onorari per significative situazioni contabili periodiche e per rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 52 La Contabilità Ed I Servizi Amministrativi Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 53 La Redazione Dei Bilanci Art. 35 formazione del bilancio redatto a norma di legge accompagnato da una relazione tecnica illustrativa. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 54 Assistenza, Rappresentanza E Consulenza Tributaria Per assistenza tributaria s’intende: la predisposizione di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione. Per la rappresentanza tributaria s’intende: l'intervento professionale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie. Per la consulenza tributaria s’intende: la consulenza prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese anche in sede contenziosa. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 55 L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 1 Le attività di assistenza tributaria sono disciplinate dall’art 47. Gli onorari specifici sono individuati dalla tabella 2 in funzione della complessità dell’atto. Gli onorari graduali sono individuati dalla tabella 3 in funzione del valore della pratica Per la concreta determinazione degli onorari graduali si deve avere riguardo al concreto posizionamento all’interno degli scaglioni del valore della pratica, facendo quindi il ricorso ad un criterio proporzionalistico. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 56 L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 2 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 57 L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 3 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 58 Gli Incarichi Di Sindaco - 1 Art. 37 – prevede un criterio di determinazione PUNTUALE. Elementi per determinare il valore della pratica: Componenti positivi di reddito per gli onorari relativi alle verifiche periodiche; maggiore tra patrimonio netto e capitale sociale sottoscritto per gli onorari relativi alla relazione sul bilancio capitale sociale sottoscritto per la partecipazione a assemblee e cda. Per nuovi adempimenti o attività posti a carico del collegio sindacale da norme di legge entrate i vigore dopo l’approvazione della tariffa (2 settembre 2010) possibilità di maggiorazione degli onorari previsti fino al 100%. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 59 Gli Incarichi Di Sindaco - 2 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 60 Gli Incarichi Di Sindaco - 3 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 61 La Revisione Legale - 1 Art. 32 prevede compensi orari: Gli elementi che rilevano sono il costo orario dei professionisti che svolgono l’attività e l’ammontare annuo di ore previste per lo svolgimento dell’attività di revisione. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 62 La Revisione Legale - 2 Le disposizioni del D.Lgs 39/2010 Art. 10 comma 10: Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. Principio di revisione 300: “la pianificazione della revisione contabile del bilancio” Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 63 La Revisione Legale - 3 Qualifica professionale % di lavoro sul monte ore Retribuzione oraria Partner 5% Il doppio del manager Manager 15% Il doppio del revisore Revisore esperto 40% 2,5 volte la base Assistente revisore 40% Base Il compenso dell’assistente revisore oscilla dai 40 ai 60 €/ora Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 64 La Revisione Legale - 4 La Revisione Del Bilancio D’esercizio Società micro (dipendenti < 10 e totale attivo < Euro 500.000) Fino a 500.000,00 80 ore annue Fino a 1.000.000,00 100 Società piccole (dipendenti < 50 e totale attivo < Euro 4.400.000) Fino a 2.000.000,00 140 ore annue Fino a 3.000.000,00 150 Fino a 5.000.000,00 180 Fino a 10.00.000,00 220 Società medie (dipendenti < 250 e totale attivo < Euro 17.500.000) Fino a 20.000.000,00 300 ore annue Fino a 35.000.000,00 400 Società grandi (dipendenti > 250 e totale attivo > Euro 17.500.000) Valutazione caso per caso. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 65 La Revisione Legale - 5 Le Verifiche Trimestrali L'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta valutazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili comporta la necessità di effettuare e documentare n. 4 verifiche annuali pari ad almeno 32 ore. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 66 La Revisione Legale - 6 Le Verifiche Sul Revisore Le disposizioni del D.Lgs 39/2010 Art. 20 controllo di qualità Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Principio di revisione 230 “La documentazione del lavoro di revisione” Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 67 Le Perizie E Le Valutazioni - 1 L’ art. 31 distingue le perizie dalle valutazioni: entrambe le attività sono rese su richiesta e nell’esclusivo interesse del cliente. Le perizie possono essere utilizzate a sostegno delle proprie ragioni nei confronti di terzi privati o pubblici che siano Le valutazioni hanno solo rilievo informativo/conoscitivo per il cliente e pertanto non sono utilizzabili nei confronti dei terzi Valutazioni di singoli beni o diritti; Valutazioni di aziende, rami di azienda e patrimoni; Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate Relazioni di stima ex artt. 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501- sexies o relazioni richieste da altre disposizioni di legge. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 68 Le Perizie E Le Valutazioni - 2 Relazioni di stima 2501- sexies, occorre distinguere se il professionista: redige l’attestazione richiesta dal 4° comma 2501- bis; non redige l’attestazione, si applica una riduzione del 20% redige solo l’attestazione, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b) ridotto del 30% fino al 50% sull’ammontare del debito residuo contratto per l’acquisizione del controllo Per le relazioni di congruità del rapporto di cambio, si fa riferimento a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate. Riduzione dal 30% al 50% se si tratta di prestazioni rese nell’ambito di più ampie prestazioni. Riduzione dal 20% al 60% se stime basate su situazioni contabili determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 69 La difesa nel contenzioso tributario - 1 Maturano compensi individuati da: Art. 18 Rimborso spese di viaggio; Art. 19 Indennità; Art. 46 Onorari per: Assistenza Art. 47 Rappresentanza Art. 48 Consulenza Art. 49 oltre agli onorari graduali di cui all’art. 26 n. 1 lett b) e c) e nr. 2 lett. A) Art 17 rimborso spese di studio 12,50% Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 70 La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 3 I compensi per la consulenza tributaria sono applicabili nella quasi totalità dei casi, in quanto sono esclusi solamente se gli atti predisposti (ricorsi, memorie, costituzioni in giudizio, appelli, etc.) non richiedono particolare elaborazione. Le indennità per l'assenza dallo studio sono applicabili nella misura prevista al n. 1) della lettera a) dell'articolo 19 solo nel caso che la prestazione non possa essere svolta da altri che il difensore (per esempio, intervento all'udienza); altrimenti (per esempio, presentazione di atti) si rendono applicabili le indennità previste dal n. 2) della lettera a) dell'articolo 19, anche se la prestazione è stata svolta dal difensore tecnico. Le indennità per la predisposizione di copie di documenti di lavoro potranno essere incluse nella “nota delle spese” soltanto se la copia del documento è prevista come obbligo normativo (per esempio, copie degli atti per la controparte o per la Commissione), in quanto la sentenza non potrà condannare la parte soccombente al rimborso delle indennità per altre copie eventualmente richieste per suo uso. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 71 La difesa nel contenzioso tributario - 4 nel caso di soccombenza del cliente, la “nota delle spese” prodotta in giudizio non ha alcuna rilevanza agli effetti della quantificazione dei compensi dovuti dal cliente,in quanto la mancanza del conseguimento di un positivo risultato economico e di altri vantaggi non patrimoniali impongono la determinazione di compensi inferiori ai massimi. la quantificazione dei compensi formulata nella “nota delle spese” può essere legittimamente disattesa anche nel caso che la liquidazione dei compensi da parte della Commissione Tributaria avvenga in misura inferiore ai compensi massimi richiesti, ovvero nel caso che sia stata decisa la compensazione delle spese in applicazione di quanto disposto dall'articolo 92 del codice di procedura civile, ovvero nel caso che la sentenza comporti una vittoria parziale. In ogni caso, la “nota delle spese” non costituisce un addebito e, pertanto, non ha alcuna rilevanza fiscale. Essa costituisce certamente una nota tecnica per agevolare la liquidazione dell'ammontare delle spese e degli onorari della difesa, in quanto il giudice condanna la parte soccombente “al rimborso delle spese a favore dell'altra parte” (e non a favore del difensore dell'altra parte), art. 91 del c p c Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 72 La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 5 In caso di vittoria, il mancato deposito della “nota delle spese” nel fascicolo della controversia reca, quasi certamente, grave nocumento al cliente, in quanto è molto probabile che la Commissione in caso di vittoria, le liquidi in misura anche significativamente inferiore all'ammontare che poteva essere richiesto. E' quindi da raccomandare come particolarmente importante la sua produzione. La “nota delle spese” può essere depositata in qualsiasi momento: anche nel corso dell'intervento nell'udienza pubblica, (se richiesta). Pertanto si raccomanda la presentazione della “nota delle spese” all'ultima occasione utile, per poter ricomprendere tutti gli adempimenti, atti, interventi, ricerche e, in generale, qualsiasi opera svolta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto. Nella “nota delle spese”, per consentire un agevole controllo dell'esatta determinazione dei compensi, occorre sempre indicare il valore della pratica (ai fini della determinazione degli onorari di cui agli articoli 26, 47 comma 2, 48 e 49), il numero di ore impiegato per svolgere quelle specifiche prestazioni per cui è previsto un compenso commisurato al tempo impiegato (ai fini della determinazione delle indennità di cui all'articolo 19 lettera a) e degli onorari di cui agli articoli 48 e 26) ed il numero di facciate dei documenti per cui la legge prevede la predisposizione di copie (ai fini della determinazione delle indennità previste dall'articolo 19, lettera c)). Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 73 La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 6 in caso di vittoria, con condanna al rimborso delle spese: - non possano essere parcellati compensi inferiori a quelli determinati nella sentenza; - possano in ogni caso essere parcellati compensi superiori a quelli fissati nella sentenza, ma anche a quelli indicati nella “nota delle spese”, qualora siano stati preconcordati compensi superiori ai massimi tariffari; in caso di vittoria con compensazione delle spese: - possano essere parcellati compensi inferiori a quelli indicati nella “nota delle spese”; - debbano comunque essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che siano stati preconcordati compensi diversi; - possano essere parcellati compensi superiori a quelli indicati nella “nota delle spese”, qualora siano stati preconcordati compensi superiori ai massimi di tariffa; in caso di vittoria parziale: - debbano essere parcellati compensi inferiori a quelli indicati nella “nota delle spese”, a meno che non siano stati preconcordati compensi superiori; - debbano comunque essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che non siano stati preconcordati compensi diversi; in caso di soccombenza: - non possano essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che non siano stati preconcordati compensi superiori. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 74 La Consulenza Tributaria Art. 46 definisce la consulenza tributaria Art. 49 determina gli onorari per la consulenza tributaria tra l’ 1% ed il 5% del valore della pratica. Per le prestazioni di consulenza tributaria rese disgiuntamente a prestazioni di assistenza e/o rappresentanza si cumulano gli onorari graduali dell’art. 26 Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 75 La Consulenza Per Operazioni Societarie Art. 40 costituzione di enti sociali e variazione del capitale sociale onorari in funzione dell’importo complessivo di somme, beni e diritti apportati dai soci. Per i patti parasociali spettano onorari per la consulenza contrattuale di cui all’ art.45 Art. 41 Trasformazioni fusioni, scissioni e concentrazioni per la trasformazione spettano onorari determinati secondo i parametri del bilancio. Per fusioni scissioni e concentrazione spettano onorari determinati secondo scaglioni, in funzione dell’ammontare dell’attivo lordo per le società da scindere ovvero risultante dalle situazioni patrimoniali ex art. 2501 – quater in caso di fusione o concentrazioni. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 76 La Consulenza Contrattuale Art. 45 consulenza contrattuale: sono previsti onorari diversi per contratti relativi a d aziende ovvero per gli altri contratti nominati titolo terzo libro quarto del cc. Il valore della pratica è costituito dai corrispettivi pattuiti eventualmente aumentato della passività accollate dal cessionario In caso di prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale il valore e dato dal doppio dei corrispettivi pattuiti o stimati per il primo anno Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 77 Altre Consulenze Artt. 53 e 54 Gli onorari sono determinati in funzione del valore della pratica tra lo 0,5% ed il 2%: Art.53 Consulenza economico finanziaria tempo impiegato e specifiche prestazioni rese Art. 54 consulenze aziendali particolari tenuto conto della natura e dell’importanza dell’azienda nonché dei criteri elencati all’art.3. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 78 Assistenza Nelle Procedure Concorsuali Art. 44 rinvia alle disposizioni previste all’art. 43 in materia di componimenti amichevoli. Gli elementi che rilevano sono: Numero dei creditori Ammontare del passivo definitivamente accertato. Natura della procedura. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 79 Assistenza Nelle Procedure Concorsuali Le Nuove Attività Previste Dalla Riforma. Art. 67 comma 3 lett. d): piano di risanamento dell’esposizione debitoria; Art. 161: redazione di un piano attestato per l’ammissione al concordato preventivo; Art. 182 bis: Accordo di ristrutturazione dei debiti Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 80 Assistenza Nelle Procedure Concorsuali Piano Di Risanamento Dell’esposizione Debitoria Volontà dell’imprenditore; Atto unilaterale che non richiede il consenso dei creditori, né la pubblicazione nel R.I. Due momenti distinti: redazione e attestazione Redazione è dell’imprenditore ed è adottato con delibera dell’organo amministrativo che ne assume la piena responsabilità Solo per gli effetti di legge si richiede l’attestazione. Nella fase di redazione il ruolo del professionista è solo eventuale e l’incarico non potrà che avere natura consulenziale. Nella fase di attestazione l’intervento del professionista è invece necessario e fondamentale al fine della tutela dei terzi. Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 81 Assistenza Nelle Procedure Concorsuali Piano Di Risanamento Dell’esposizione Debitoria Per l’attività di consulenza all’imprenditore nella predisposizione del piano si applicherà quindi l’art. 53 relativo alla consulenza economico finanziaria. Per la fase di attestazione, stante la natura pubblicistica della funzione si applicherà l’art. 31 lettera d). Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 82 Assistenza Nelle Procedure Concorsuali Piano Attestato E Accordo Di Ristrutturazione In entrambi i casi si tratta di un attività di natura pubblicistica; Anche in questo caso occorre distinguere l’assistenza al debitore nella proposizione della domanda di concordato dall’attività di attestazione; Per l’assistenza al debitore nella proposizione del concordato si applicherà quindi l’art 44; Per l’attestazione si applicherà l’art 31 lettera d); Alcuni autori ritengono che l’attestazione debba essere preceduta da un attività personale dell’ attestatore di verifica sull’attendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, ritenendo quindi che si debba applicare l’art 32 sulle revisioni contabili. È comunque da escludere l’applicazione dell’art. 15 in tema di riduzione per definizione della pratica con il concorso di terzi Modena - 09 febbraio 2011 - Dott. Alessandro Lini Odcec - Pisa 83