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slide Palumbo - Giustizia Tributaria
La Mediazione tributaria e
la conciliazione:nuove
prospettive
Il punto di vista
dell’Agenzia delle Entrate
Civitanova Marche - Venerdì 17 ottobre 2014
1
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
Art.17-bis del D. Lgs. n. 546/92
Il reclamo e la Mediazione
inserito dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6
luglio
2011,n.98
convertito
con
L.111/2011 e modificato dalla legge di
stabilità per il 2014 (art. 1 L. 147/2013)
2
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
Le novità per la MEDIAZIONE TRIBUTARIA in vigore per
gli atti notificati dal 2 marzo 2014:
1) la presentazione del reclamo è condizione di
procedibilità e non di inammissibilità;
2) sospensione della riscossione nei 90gg del
procedimento;
3) sui contributi previdenziali e assistenziali oggetto di
mediazione non sono dovuti sanzioni e interessi;
4) si applica la sospensione feriale dei termini
3
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
Ord. n. 18/02/2013 della CTP di Perugia: la
questione di legittimità dell’art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992
viene rimessa alla Corte costituzionale per violazione
degli artt. 3, 24 (diritto di difesa) e 25 (distrazione dal
giudice naturale) della Cost.
 l’organo mediatore non è terzo;
 Impedisce l’accesso diretto alla giustizia tributaria in
quanto adempimento obbligatorio a pena di
inammissibilità
 Impedisce l’istanza di sospensione ex art. 47
d.lgs.546/92
 Introduce una disparità di trattamento perché si applica
solo ai tributi imposti dall’Agenzia e con il limite di valore
4
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
Le altre ordinanze di rimessione alla Corte
costituzionale:
R.O. 146/2013 dalla CTP di Campobasso
R.O. 147/2013 CTP di Campobasso
R.O 153/2013 CTP di Benevento
R.O. 270/2013 CTP di Ravenna
R.O. 271/2013 CTP di Ravenna
5
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
Sentenza 16 aprile 2014, n. 98
della Corte costituzionale
relativa all’art. 17-bis ante
modifica:
 è illegittimo nella parte in cui
prevedeva l’inammissibilità del ricorso
6
L’evoluzione normativa e l’intervento
della Corte costituzionale
In linea generale la MEDIAZIONE TRIBUTARIA è legittima
perché
1) soddisfa interessi generali e meritevoli di tutela
a) compone le questioni sostanziali prima e in modo meno
dispendioso per entrambe le parti
b) riduce i ricorsi pendenti e permette la decisione più rapida e
attenta di quelli pendenti
2) non rappresenta una duplicazione di altri strumenti deflattivi (es.
autotutela o adesione) perché è obbligatoria e basata su criteri di
valutazione fissati dalla legge
3) la mancanza di un organo terzo non viola la costituzione: si tratta
di una composizione pre-giurisdizionale fra le parti
4) la scelta di giudizi di competenza dell’Agenzia e di valore inferiore
a 20 mila euro, i più numerosi, è ragionevole sul piano della
deflazione
7
GLI OBIETTIVI DELLA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
ESTERNO
INTERNO
deflazionare
il contenzioso
migliorare
la qualità degli atti
TAX COMPLIANCE
8
GLI OBIETTIVI DELLA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Deflazionare il contenzioso tributario
 Attraverso il riesame in via amministrativa precontenzioso:
Esame delle eccezioni del contribuente prima
dell’instaurazione del contenzioso per verificare
preventivamente la possibilità di definire la lite
potenziale sulla base di un calcolo di probabilità
basato sui precedenti giurisprudenziali, senza
attendere una sentenza a cui fare acquiescenza
 per questo è importante allegare al
reclamo tutta la documentazione utile per il
riesame
9
GLI OBIETTIVI DELLA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Incrementare il tasso di legittimità e
qualità degli atti amministrativi
 Stimolare la riflessione critica all’interno dell’Ufficio
 Sviluppare all’interno delle strutture operative
dell’Agenzia l’attitudine a confrontarsi con i
parametri di legittimità e fondatezza dei giudici
tributari
 La mediazione come LINFONODO SENTINELLA
10
GLI OBIETTIVI DELLA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Tax compliance
 Il contribuente deve poter fare affidamento su una
risposta da parte dell’Agenzia in tempi rapidi, senza
dover sostenere i costi o attendere i tempi della
giustizia tributaria
 La DP è tenuta a rispondere alla richiesta di
annullamento avanzata dal contribuente con
l’istanza o a tentare la mediazione
11
GLI OBIETTIVI DELLA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Gli obiettivi perseguibili attraverso la
Mediazione tributaria rispecchiano la
mission dell’AGENZIA:
possono raggiungersi solo con la
collaborazione e la sinergia di tutte le
singole articolazioni che compongono
la Direzione Provinciale e degli Uffici di
coordinamento (DR e DC)
12
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’AGENZIA
Direzione Centrale Affari Legali e
Contenzioso
AREE DI
PRODUZIONE
Ufficio legale
Direzione Regionale
Ufficio legale Direzioni Provinciali
13
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Il rapporto fra l’Ufficio legale e le Aree di
produzione della DP
ISTANZA
AREE DI PRODUZIONE
14
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale
Art. 17-bis, comma 5, DLGS 546/92
L’istanza va presentata alla DP o alla DR, “le
quali provvedono attraverso apposite
strutture diverse ed autonome da quelle
che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”
Aree legali e Uffici contenzioso  Uffici
legali dal 1° aprile 2012 (delibera Comitato di
gestione n. 51
Amministrazione)
del
29/12/2011
in
modifica
art.
5
Reg.
15
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale: perché?
• L’Ufficio Legale è una struttura diversa dalle Aree “di
produzione”
• L’ Ufficio legale è la parte della DP funzionalmente
deputata a confrontarsi con le posizioni della controparte
e dei giudici tributari
• la Mediazione ha un contenuto decisorio che si ispira alle
decisioni rese dalle Commissioni tributarie, al fine di
perseguire la giusta imposizione  per questo il ruolo
di LINFONODO SENTINELLA è svolto principalmente
dalla mediazione e non da altri istituti deflattivi
16
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: cosa fa?
1) Attività AUTONOMA
Esaminare le istanze al fine di evitare l’instaurarsi
del processo ( obiettivo di budget regionale almeno il
98%)
1) Attività ETERONOMA:
 feed-back evidenziare gli aspetti “critici” delle
diverse Aree “di produzione”, anche suggerendo
comportamenti che permettano di rendere più
efficiente l’organizzazione del lavoro dell’Area legale
17
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: cosa fa?
Richiede un nuovo approccio gestionale
Valutazione obiettiva della legittimità e
fondatezza degli atti
Attitudine a misurarsi con sostenibilità della
pretesa,
incertezza
della
questione
controversa, principio di economicità
Comporta maggiori responsabilità
gestionali
 soccombenza aggravata in giudizio
18
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: come?
Tiene conto di CRITERI DI
VALUTAZIONE predeterminati per legge
per prevedere l’esito del giudizio:
Incertezza delle questioni controverse
Grado di sostenibilità della pretesa
Principio di economicità dell’azione
amministrativa
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I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: come?
esito
giudizio
Valore
economicità
cassazione
sostenibilità
prassi
sentenze
cctt
20
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: come?
INCERTEZZA DELLE QUESTIONI
CONTROVERSE
Assenza di un univoco orientamento su
questioni interpretative di diritto:
nei documenti di prassi
in mancanza, nella giurisprudenza, in
particolare, di legittimità
21
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: come?
GRADO DI SOSTENIBILITÀ
DELLA PRETESA
NUCLEO
Riguarda le questioni di fatto e si basa
sostanzialmente:
sul grado di sostenibilità in giudizio della
prova della pretesa tributaria
sulla fondatezza degli elementi addotti
dall’istante
22
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
L’Ufficio Legale della DP: come?
PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
È un criterio che accompagna i
precedenti e che tiene conto anche
del valore esiguo degli atti oggetto
di mediazione
23
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Strumenti
• I Protocolli di Intesa con gli Ordini
Professionali
• Gli Osservatori sull’andamento
Mediazione tributaria
della
• Il
Nucleo
di
ricognizione
giurisprudenza tributaria
della
24
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Strumenti
Art. 4 (Bozza Protocollo di Intesa)
Monitoraggio dell’andamento della mediazione tributaria
L’ Ufficio e l’Ordine si impegnano a realizzare un OSSERVATORIO
sull’andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri
periodici nell’ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla
soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che
siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell’Istituto.
Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione
di un NUCLEO misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti
all’Ordine e Funzionari dell’Ufficio, una costante ricognizione
della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle
cui circoscrizioni ha sede l’Ufficio, al fine della corretta e proficua
trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della
giusta imposizione
25
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Strumenti
IN ASSENZA DI PRASSI O CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
SU SPECIFICHE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE OCCORRE
RIFARSI AGLI ORIENTAMENTI PREVALENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI
MERITO
NUCLEO DI RICOGNIZIONE DELLA LOCALE GIURISPRUDENZA DI
MERITO
COSTITUITO A LIVELLO REGIONALE
-OGGETTO: GIURISPRUDENZA DELLA CTR RIGUARDANTE LE QC PIU’ DIFFUSE
NELLE ISTANZE DI RECLAMO/MEDIAZIONE
-SCOPO: SINTESI DI TALI ORIENTAMENTI IN RASSEGNE REDATTE AD USO
DEI FUNZIONARI DELL’AGENZIA E DEI RAPPRESENTANTI DEI CONTRIBUENTI
-COMPOSIZIONE: RAPPRESENTANTI DELLE DP E DELLA DR, CON
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI RAPPRESENTANTI DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI E DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE.
26
I RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Strumenti: il FEED-BACK e il coordinamento
1) Riunioni periodiche di coordinamento all’interno della DP e
fra DDPP e DR: il feed-back come strumento per risolvere
le situazioni di particolare conflittualità. Rilevazione delle
CRITICITA’ RICORRENTI riscontrate in mediazione per
contribuire al miglioramento dell’attività amministrativa
2) Approfondimento delle questioni di maggiore conflittualità
3) Note di coordinamento a livello locale o nazionale
27
Le questioni risolte grazie alla
mediazione: Regione - DR
La mediazione, che richiede agli Uffici una reazione in tempi rapidi
alle questioni sollevate dal contribuente, permette di affrontare e
risolvere i problemi tempestivamente:
1) Verifica corretta applicazione delle istruzioni di prassi: l’Ufficio
legale segnala anche alla DR eventuali comportamenti anomali
delle Aree di produzione (es. detrazioni per le ristrutturazioni
edilizie, IRAP)
1) Difforme tassazione fra le DDPP sui terreni agricoli con permesso a
costruirenota Ufficio Consulenza DR RIG/308/2013
28
Le questioni risolte grazie alla
mediazione: Nazione - DCALC
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a
credito maturate in annualità per le quali le
dichiarazioni risultano omesse: la circolare 21 del 25
giugno 2013 (e Direttiva n. 84/2012) consente le
lavorazioni già in fase di comunicazione di irregolarità
presso gli Uffici territoriali senza che il contribuente
debba attivarsi in sede di mediazione o contenzioso. La
circolare interviene dichiaratamente in veste deflattiva
dopo aver verificato la presenza di un numero rilevante
di posizioni in mediazione e contenzioso.
29
Le questioni risolte grazie alla
mediazione: Nazione - DCALC
Tasse sulle concessioni governative per l’impiego di
apparecchiature per il servizio radiomobile (telefonini) –
Direttiva n. 20/2013
IRAP: le istanze di rimborso sono gestite in mediazione
versamento dell’imposta nel termine “lungo”: errato computo
degli interessi allo 0,40% (circ. 27/2013)
Errata imputazione per competenza dei componenti di
reddito e possibilità di compensare in sede di mediazione
tributaria (Direttiva n. 11/2014)
30
Dalla mediazione alla
conciliazione
I risultati ottenuti suggeriscono di estendere le
logiche sperimentate con successo nella gestione del
procedimento di mediazione e le esperienze maturate
anche alle controversie di valore superiore a 20.000
euro, valutando sistematicamente la sussistenza dei
presupposti per esercitare l’autotutela ovvero tentare la
conciliazione giudiziale
 art. 48, c. 2, D. Lgs. n. 546/92 alla prima udienza “il
tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio
anche dalla commissione”
31
Dalla mediazione alla
conciliazione
secondo la Circolare 25 del 6/8/2014 “Prevenzione e
contrasto dell’evasione Anno 2014 Indirizzi operativi”
… gli uffici devono … ridurre il tasso di
conflittualità, attraverso una crescita nell’utilizzo
degli strumenti partecipativi del contribuente al
procedimento di accertamento e quelli deflattivi
del contenzioso1.
1Al
riguardo, si evidenzia la necessità di adottare atti di autotutela
non solo su richiesta del contribuente ma, ove ne sussistano i presupposti,
anche d’ufficio per assicurare adeguati canoni di buona amministrazione ed
evitare impropri utilizzi dello strumento della mediazione, con conseguenti
appesantimenti dell’attività degli uffici legali.
32
I numeri del Contenzioso
2013
% Acc.ti
impugna
ti
IVAN
INVICTO
Udienze
partecipate
Indice di
Mediazione
% Flussi in
CTP (2013
su 2012)
Umbria
4%
72,4%
87,2%
99,9%
48,8%
-33,7%
Marche
12,83%
65,9%
64,4%
98,9%
52,4%
-8,9%
64,6%
75,3%
94,8%
56,1
-22,07%
Nazione
Al 30
agosto
2014
IVAN
INVICTO
Udienze
partecipate
Indice di
Mediazione
Umbria
73,6%
78,4%
99,8%
57,3%
Marche
67,9%
61,4%
99,3%
49,9%
33
Fly UP