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Diapositiva 1 - Economia Aziendale
Reddito d’impresa Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista 1 FONTI DEL REDDITO D’IMPRESA ATTIVITA’ “INDIPENDENTI” Attività da cui derivano redditi agrari Attività da cui derivano redditi di lavoro autonomo Attività da cui derivano redditi d’impresa Attività da cui derivano redditi diversi ART. 55 T.U.I.R. 2 ART. 55 T.U.I.R. ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI REDDITO D’IMPRESA Attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c., a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa Attività di prestazione di servizi diverse da quelle di cui all’art. 2195 c.c., se organizzate in forma d’impresa Attività agricole di cui all’art. 32, lett. b) e c), del TUIR, eccedenti i limiti ivi previsti, anche se non organizzate in forma d’impresa Attività agricole di cui all’art. 32, lett. b) e c), del TUIR, esercitate da società di persone, di capitali ed enti commerciali, anche se non eccedono i limiti di cui all’art. 29 e anche se non organizzate in forma d’impresa Alcune specifiche attività di sfruttamento del suolo e sottosuolo 3 PROFESSIONALITA’ ED ABITUALITA’ Per le attività di cui all’art. 2195 c.c. e quelle agricole, è previsto che: ART. 55 CO. 1 -deve trattarsi di professione abituale, ancorchè non esclusiva -non rileva l’organizzazione in forma d’impresa Professionalità abituale E’ l’elemento qualificante che distingue l’attività d’impresa da altri tipi di reddito Si prescinde dalla presenza di un’organizzazione in forma d’impresa, desumibile dai seguenti elementi: Organizzazione -esistenza di collaboratori e di locali in cui esercitare l’attività -esistenza di un segno distintivo quale può essere la ditta 4 PROFESSIONALITA’ ED ABITUALITA’ ABITUALITA’ Continuità, sistematicità, e professionalità con cui viene svolta l’attività. Destinazione delle risorse e delle capacità lavorative ad un’attività che rappresenta l’occupazione ordinaria del soggetto. TEMPO DEDICATO ALL’ATTIVITA’ ELEMENTI NATURA E VOLUME MEZZI IMPIEGATI RISULTATO ECONOMICO 5 ABITUALITA’ R.M. 20.6.2002 N. 204/E L’abitualità può derivare anche dal compimento di un singolo affare, quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici. Nella fattispecie l’acquisto di un locale ed il realizzo di box destinati alla vendita, realizza il presupposto per la qualificazione del reddito d’impresa 6 ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ART. 55 CO. 2 LETT. A) Rientrano nell’ambito del reddito d’impresa le attività di prestazione di servizi: -diverse da quelle di cui all’art. 2195 c.c. -organizzate in forma d’impresa Si tratta di attività professionali che non possono essere definite attività d’impresa in senso stretto; la presenza di un’organizzazione in forma d’impresa fa presupporre però il carattere di attività commerciale. Rispetto all’attività professionale di lavoro autonomo, si richiede un livello organizzativo più elevato, tale da spostare il baricentro dall’attività di prestazione di servizi dalla persona del professionista all’organizzazione da questi creata (si veda CM 12.4.1983, n. 12, per i laboratori di analisi). 7 CATEGORIE SOGGETTIVE SOCIETA’ DI CAPITALI Per tali soggetti, i redditi da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa SOCIETA’ DI PERSONE L’applicazione delle norme sul reddito d’impresa si ricollega alla forma giuridica del soggetto, a prescindere dall’attività esercitata PERSONE FISICHE Il reddito d’impresa è una categoria reddituale; diventa importante l’effettiva attività esercitata 8 CATEGORIE SOGGETTIVE Società di fatto ALTRI SOGGETTI Devono svolgere effettiva attività commerciale Enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, diversi dalle società 9 ATTIVITA’ AGRICOLE ART. 32 CO. 2 T.U.I.R. Coltivazione del fondo e silvicoltura (lett. a) Allevamento di animali e attività dirette alla produzione di vegetali Manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli (lett. c) (lett. b) ART. 55 T.U.I.R. Persone fisiche: le attività di cui alle lett. b) e c) producono reddito d’impresa se superano i limiti ivi stabiliti, a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa Società commerciali (di persone e capitali): tutte le attività agricole producono reddito d’impresa, indipendentemente dal superamento dei limiti 10 ATTIVITA’ AGRICOLE- SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLEVAMENTO ANIMALI Mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno PRODUZIONE DI VEGETALI Superficie adibita alla produzione di vegetali eccede il doppio di quella del terreno si cui la produzione stessa insiste MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, ECC. Prodotti non ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo 11 PARTICOLARI ATTIVITA’ AGRARIE PRODUTTIVE DI REDDITO D’IMPRESA LEGGE 5.2.1992, N. 102 Attività di acquacoltura R.M. 7.2.1981, N. 9 Manutenzione di parchi e giardini FUNGHICOLTURA Producono reddito agrario solo se non superano i limiti di cui all’art. 32, co. 2, lett. b), del TUIR 12 REGOLE GENERALI ART. 83 TUIR Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme tributarie PRINCIPIO DELLA DIPENDENZA DEL REDDITO D’IMPRESA DAL BILANCIO La disciplina fiscale assume una rilevanza extracontabile e non influisce sulla formazione del bilancio civilistico 13 VARIAZIONI FISCALI VARIAZIONI IN AUMENTO PLUSVALENZE Quota imputata a fronte di rateizzazioni anche riferite ad esercizi precedenti Art. 86 IMMOBILI PATRIMONIO Costi riferiti all’immobile (ammortamenti, ecc.) Art. 90 COMPENSI AMMINISTRATORI Deliberati ma non pagati entro il 12 gennaio anno successivo Art. 95 AMMORTAMENTI Eccedenti la quota fiscalmente deducibile Artt. 102-103-164 MANUTENZIONI Eccedenti il 5% dei cespiti all’1.1. Art. 102 ACCANTONAMENTI Eccedenti la misura fiscalmente deducibile Artt. 105-106-107 14 VARIAZIONI FISCALI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PLUSVALENZE Ammontare della plusvalenza da rateizzare Art. 86 IMMOBILI PATRIMONIO Proventi Art. 90 PLUSVALENZE Applicazione della participation exemption Art. 87 AMMORTAMENTI Deduzioni extracontabili (fino al 2007) Artt. 109 MANUTENZIONI Recupero quote non dedotte in precedenti esercizi Art. 102 ACCANTONAMENTI Deduzioni extracontabili Art. 109 15 PERIODO D’IMPOSTA PERIODO D’IMPOSTA Periodo di tempo al quale corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma; coincide normalmente con l’anno solare In presenza di periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno, alcuni componenti negativi di reddito devono essere ragguagliati alla durata del periodo stesso (ammortamenti, accantonamenti rischi su crediti, ecc.) 16 IMPRESE MINORI ART. 66 T.U.I.R. Stabilisce una diversa modalità di determinazione del reddito per le imprese cd. “minori”, ossia in contabilità semplificata Imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi: ricavi non superiori a Euro 309.874,14 ART. 18 D.P.R. N. 600/73 Imprese che hanno per oggetto attività diverse da prestazioni di servizi: ricavi non superiori a Euro 516.456,90 Imprese “miste”: si fa riferimento all’attività prevalente se i ricavi sono annotati distintamente; altrimenti si presume prevalente quella diversa dalla prestazione di servizi 17 Concetto di inerenza: definizione normativa • Presupposto per la deducibilità dei componenti negativi è quello sancito dall’art. 109 co. 5: i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui riferiti ad attività o beni da cui derivino componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Tale regola generale vale ad esclusione di: – Interessi passivi; – Oneri fiscali e contributivi; – Oneri di utilità sociale. • NOTA BENE: poiché la norma fa riferimento a correlazione tra componenti negativi e attività/beni da cui derivano componenti positivi tassati, sono deducibili anche componenti negativi riferiti a attività / beni che in proiezione futura concorreranno a formare il reddito. 18 Concetto di inerenza: definizione normativa • L’inerenza va intesa come correlazione tra onere sostenuto ed attività produttiva di reddito imponibile • Il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell’impresa (come invece era prima del TUIR), ma all’attività stessa dell’impresa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (si vedano: R.M. 25.10.1980, n. 9/2113, C.M. 7.7.1983, n. 30, R.M. 28.10.1998, n. 158/E) • Corte di Cassazione (sentenze 17.5.2000, n. 10062, 16.3.2007, n. 6194 e 30.7.2007, n. 16824): i componenti negativi di reddito devono essere riferiti non tanto ai ricavi, quanto piuttosto “all’oggetto dell’impresa” 19 Questione deducibilità sanzioni • L’A.F. ritiene indeducibili le sanzioni in quanto oneri non inerenti l’attività d’impresa (ad esempio, la RM 20.6.2002, n. 89/E, ha precisato che sono indeducibili le sanzioni antitrust). In merito all’indeducibilità delle sanzioni, vi sono anche numerose pronunce giurisprudenziali, anche se non ne mancano di segno contrario, ossia che ammettono la deduzione. 20 Somme dovute per condono edilizio • Le somme dovute a titolo di oblazione a seguito di condono edilizio sono indeducibili dal reddito d’impresa, in quanto deve escludersi, in tale ipotesi, qualsiasi correlazione tra il costo ed il reddito d’impresa. Tali somme, infatti, trovano la loro causa “in attività compiuta in violazione di legge, estranea all’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa” (Cassazione 13.5.2003, n. 7317) 21 Oneri sottratti al giudizio di inerenza • Gli interessi passivi sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 109, co. 5, del TUIR • La giurisprudenza non sempre è stata univoca nell’escludere la necessità dell’inerenza per gli interessi passivi • Caso particolare: imprenditore individuale che concede in affitto l’unica azienda, con conseguente perdita della qualifica di imprenditore. In tal caso, la deducibilità è negata in quanto il canone derivante dall’affitto dell’azienda non è conseguito nell’esercizio d’impresa 22 Oneri sottratti al giudizio di inerenza • Art. 61 del TUIR (testo riformulato dalla riforma fiscale del 2004): prevede per i soggetti Irpef la necessità dell’inerenza per la deducibilità degli interessi passivi • Per i soggetti Ires, invece, la deduzione è regolamentata dall’art. 96 del TUIR 23 Oneri correlati a proventi esclusi o esenti • I costi connessi a proventi esclusi dalla formazione del reddito d’impresa (ad esempio, i dividendi e gli utili da partecipazione), sono integralmente deducibili. Deducibilità confermata dalla C.M. n. 26/E/2004 • I costi connessi a proventi esenti sono invece indeducibili. Rientrano in tale ambito quelli connessi alla cessione di partecipazioni esenti (spese notarili a carico del cedente, spese per perizie tecniche ed estimative sostenute dal cedente, provvigioni dovute ad eventuali intermediari, ecc.). Per le partecipazioni “pex”, l’indeducibilità è proporzionale alla quota esente della plusvalenza 24 Oneri correlati sia a proventi imponibili sia a proventi esenti • Le cd. “spese generali”, ossia quelle che si riferiscono indistintamente sia a proventi imponibili, sia a proventi esenti, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra: – Ammontare dei ricavi e proventi che concorrono alla formazione del reddito, o che non vi concorrono in quanto esclusi (es. dividendi) – Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi 25 Principio di competenza articolo 109 c. 1 • • La regola generale sancita dall’art. 109 prevede che, in assenza di disposizioni specifiche derogatorie (es. art. 99 oneri fiscali – per cassa), i componenti economici negativi e positivi concorrono alla formazione del reddito per competenza, purché ne sia certa l’esistenza e determinabile l’ammontare: in caso contrario vanno considerati al verificarsi di tali condizioni. Si vede subito, dal disposto del comma 1 dell’art. 109, come il criterio di competenza abbia una valenza non assoluta: la prima deroga è infatti contenuta nello stesso comma: non sono computabili componenti di competenza se: – Incerti nell’esistenza (an) – Non obiettivamente determinabili nell’ammontare (quantum) Quindi, struttura art. 109 c. 1 Componenti computati nell’esercizio di competenza certi purché obiettivamente determinabili 26 Differenza tra competenza fiscale e civilistica Articolo 109 TUIR Competenza dal punto di vista fiscale Ammessi in deduzione i componenti negativi solo se 2424 – bis c.c. certi e determinabili Competenza civilistica (per quanto riguarda accantonamento a fondi rischi e oneri) Imputazione dei costi anche se solo probabili 27 Determinazione esercizio di competenza salvo che sia diversa e successiva la data in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà Cessione beni mobili Spedizione / consegna Cessione beni immobili e aziende Stipulazione dell’atto salvo che sia diversa e successiva la data in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà Prestazioni di servizi a carattere unitario / inscindibile Data di ultimazione Prestazioni di servizi ripetuti / continuativi Corrispettivi concorrono nel periodo in cui maturano 28 Imputazione al Conto Economico • I commi 3 e 4 dell’art. 109 contengono disposizioni sul concorso alla formazione del reddito di impresa dei componenti positivi e negativi di reddito. Ricavi, altri proventi, rimanenze Imputazione per competenza indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Spese, altri componenti negativi Deducibili solo se sono imputati al conto economico Deducibilità di componenti negativi non imputati nei casi di: •imputazione nel conto economico di precedenti esercizi, la cui deducibilità è stata rinviata ai successivi esercizi •deducibilità prevista da disposizioni di legge • costi inerenti a ricavi tassabili non imputati e rilevati in sede di accertamento (necessario che i costi risultino da elementi certi e precisi) 29 I proventi immobiliari 30 IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7 D.L. 203/2005) Eliminazione deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione ART. 7 –D.L. 203/2005 Modifica l’art. 90 TUIR Deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria nei limiti del 15% del canone di locazione: • l’eventuale parte indeducibile eccedente resta 31 IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7 D.L. 203/2005) Spese di manutenzione ordinaria Sono quelle di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), del DPR 380/2001: interventi edilizi relativi alle “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” Disparità di trattamenti rispetto alle persone fisiche, per le quali rimane ferma la deduzione del 15% OSSERVAZIONI & CONFRONTO In assenza di spese, o spese inferiori al 15%, tassazione più elevata rispetto al passato In presenza di spese superiori al 15%, non recuperabilità delle stesse negli esercizi successivi 32 IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7) Art. 7, co. 1, lett. b) EFFICACIA ART. 7 Lo stesso meccanismo di deduzione delle spese di manutenzione si applica anche agli immobili locati da parte degli enti non commerciali non relativi all’impresa commerciale eventualmente esercitata Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005): per i soggetti “solari “ efficacia dal 2005 33 Le plusvalenze patrimoniali Beni materiali mobili ed immobili strumentali all’esercizio dell’impresa Plusvalenze Beni immateriali suscettibili di valutazione economica (brevetti, marchi, ecc.) Aziende e rami d’azienda Attività finanziarie immobilizzate NO Plusvalenze Beni di cui all’art. 85 co. 1 Costi patrimonializzati 34 RATEIZZAZIONE FISCALE DELLE PLUSVALENZE: CONDIZIONI DURATA POSSESSO BENI STRUMENTALI La durata del possesso richiesta per la rateizzazione è pari a 3 anni (365 x 3 = 1095 giorni dall’acquisto) DURATA POSSESSO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE È sufficiente che il bene compaia in tre bilanci consecutivi SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Il periodo di possesso è ridotto da 3 a 1 anno DECORRENZA PERIODO DI POSSESSO AUTOCONSUMO IMPRESE CESSATE • Beni mobili: data di consegna come da DDT o documento equipollente • Beni immobili ed aziende: data di stipulazione dell'atto notarile • Beni riscattati dal leasing: rileva anche il periodo di detenzione in leasing (R.M. 17.12.2007, n. 379/E) Nelle ipotesi di autoconsumo, assegnazioni ai soci, destinazioni a finalità estranee e rivalutazioni, la plusvalenza non è rateizzabile Le rate eventualmente in sospeso sono interamente acquisite a tassazione nell'ultimo esercizio disponibile 35 La valutazione delle rimanenze 36 RIMANENZE DI MAGAZZINO Definizione e classi “Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività di impresa”. • Merci: prodotti acquistati per la rivendita; • Semilavorati: parti finite d’acquisto o di produzione; • Prodotti in corso di lavorazione: materiali, parti ed assiemi in fase di avanzamento; • Materie prime; • Materie sussidiarie e di consumo: materiali usati indirettamente nella produzione. 37 RIMANENZE DI MAGAZZINO Iscrizione ad una certa data – passaggio di proprietà • Passaggio di proprietà: determina l’inclusione dei beni tra le rimanenze, in quanto è il momento in cui i rischi vengono trasferiti. • Il passaggio di proprietà si considera generalmente effettuato: – Beni mobili: data di spedizione / consegna; – Beni immobili: data di stipulazione. Passaggio di proprietà Inclusione tra le rimanenze Beni mobili: spedizione / consegna Beni immobili: stipula 38 RIMANENZE DI MAGAZZINO Iscrizione ad una certa data – merci in viaggio e giacenze presso terzi • Qualora la merce in viaggio sia già di proprietà dell’impresa, nonostante non abbia ancora fisicamente raggiunto il magazzino, va comunque inclusa nel magazzino (rilevanza clausole contrattuali); • Lo stesso dicasi per merci di proprietà fisicamente presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc. 39 RIMANENZE DI MAGAZZINO Quantità da valorizzare - Inventario • Prima di procedere alla valutazione, occorre effettuare la rilevazione delle quantità da valorizzare. 2 modi: Conta fisica alla data di chiusura Quantità da valorizzare, 2 sistemi di rilevazione Sistema affidabile di rilevazioni permanenti Auspicabile verifica almeno annuale dell’affidabilità 40 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 41 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti DISCIPLINA FISCALE • La normativa fiscale riguardante la determinazione e valutazione delle giacenze in esame è contenuta negli artt. 92 e 110 del D.P.R. n. 917/86. • L’art. 92 del TUIR dispone che le variazioni delle rimanenze dei prodotti finiti, dei prodotti in fase di produzione e dei semilavorati, come individuati dall’art. 85, TUIR, concorrano alla formazione del risultato economico d’esercizio. • Con l’art. 110 viene disposto che la valutazione delle giacenze deve avvenire al minore tra il valore normale e il costo specifico, salvo le deroghe previste dall’art. 92. 42 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ART. 9 TUIR Prezzo o corrispettivo mediamente praticato: • per i beni e servizi della stessa specie o similari; • in condizioni di libera concorrenza; • al medesimo stadio di commercializzazione; • nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per il valore normale si fa riferimento, ove esistenti, ai listini o alle tariffe di chi ha fornito le merci, ai listini ed alle mercuriali delle CCIAA, nonché agli usi. 43 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ART. 110 TUIR Nella valutazione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti si dovranno comprendere: • oneri diretti di acquisizione (fattura di acquisto) o di produzione • oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, spese doganali, commissioni di acquisto, spese di assicurazione, ecc.) Non sono comprese nel costo: • spese generali industriali ed amministrative (spese di ricevimento, di immagazzinaggio, ecc.); • interessi passivi • solo per la costruzione di immobili e per le imprese di costruzione 44 Rimanenze • L’art. 92 del TUIR riforma la suddetta disposizione, si aggancia alle previsioni di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 600/73 per il quale “l’inventario deve dare indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per valore”, e introduce il criterio dell’omogeneità per natura in ordine alla quale il raggruppamento deve essere effettuato per categorie merceologiche uniformi. • Questo criterio deve associarsi al concetto di omogeneità per valore; in dottrina si è discusso sul livello di identità di valore che devono presentare beni diversi per essere inclusi nella stessa categoria ovvero: – se si deve trattare di valore esattamente identico; – se si deve trattare di valore non sensibilmente divergente, ammettendo cioè un intervallo di scostamento. 45 RIMANENZE DI MAGAZZINO Criteri convenzionali di rotazione del magazzino LIFO A SCATTI COSTO MEDIO PONDERATO ART. 92, CO. 2, 3 E 4 FIFO VARIANTI DEL LIFO 46 RIMANENZE DI MAGAZZINO Lifo a scatti Principio Valutazione Si ipotizzano vendute per prime le quantità entrate per ultime Nel primo esercizio di formazione delle rimanenze, la valutazione avviene al costo medio ponderato, ottenuto dividendo il costo complessivo dei beni acquistati o prodotti in quell’esercizio per la loro quantità Costo complessivo acquisto anno “n” = 5.500 Quantità acquistate = 30.000 Quantità in giacenza = 2.000 Valore unitario medio = 5.500/30.000 = 0,19 Valore rimanenze anno “n” = 2.000 x 0,19 = 380 47 RIMANENZE DI MAGAZZINO Lifo a scatti Quantità invariate: si presume che le merci prelevate dal magazzino siano quelle acquistate o prodotte nell’esercizio, per cui la valutazione delle giacenze non varia Valutazione esercizi successivi Incremento: l’incremento è considerato un nuovo strato di giacenze e va valutato al costo unitario medio degli acquisti o delle produzioni dell’esercizio. In tal modo, le giacenze sono raggruppate in diversi strati di formazione per ogni esercizio, ciascuno valutato al costo medio ponderato Decremento: il decremento va imputato alle rimanenze dei periodi precedenti a partire dal più recente 48 RIMANENZE DI MAGAZZINO Costo medio ponderato Per movimento: il costo medio è calcolato subito dopo ogni singolo acquisto; le vendite vengono scaricate al costo medio calcolato dopo l’ultimo acquisto effettuato COSTO MEDIO PONDERATO Per periodo: alle quantità ed ai costi presenti nell’inventario all’inizio del periodo si aggiungono gli acquisti di un periodo, che può essere un mese, un trimestre, ecc. Dopo aver sommato gli acquisti, si determinano i nuovi costi medi ponderati e gli scarichi del periodo sono valorizzati a tale costo medio ponderato 49 RIMANENZE DI MAGAZZINO Fifo Per le diverse categorie di beni, le quantità meno recenti sono le prime ad essere vendute o utilizzate nel processo produttivo; restano in giacenza le quantità acquistate o prodotte successivamente. Questo metodo rispecchia i prezzo correnti e, in periodi di prezzi crescenti, comporta l’iscrizione: • nello S.P. di giacenze a prezzo correnti; • nel C.E. una sopravalutazione dell’utile, poiché ai ricavi correnti sono contrapposti costi inferiori a quelli attuali. 50 RIMANENZE DI MAGAZZINO Varianti del Lifo Si tratta del LIFO continuo, secondo cui: • le merci vengono scaricate valorizzando le quantità in uscita ai prezzi più recenti; • non si formano starti di giacenze come nel LIFO a scatti; • le partite di merci acquistate nel corso dell’anno mantengono la loro individualità ed il loro costo specifico di acquisto. 51 RIMANENZE DI MAGAZZINO Prodotti in corso di lavorazione Per tali prodotti, non è possibile l’adozione degli ordinari criteri di valutazione, poiché devono ancora subire ulteriori processi di trasformazione per ottenere lo status di prodotti finiti. L’art. 92, co. 6, prevede che tali prodotti siano valutati in relazione alle spese sostenute nell’esercizio, che sono costituite (art. 110): • dagli oneri diretti; • dagli oneri accessori di diretta imputazione. 52 RIMANENZE DI MAGAZZINO Prezzo al dettaglio – Retail Method • In base all’articolo 92 comma 8 del T.U.I.R., per le attività di commercio al minuto è consentita la valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio. • Come specificato dal principio contabile numero 13, non si tratta di un metodo di determinazione del costo. Viene inoltre specificato che, qualora venga utilizzato, per essere accettabile deve produrre “risultati similari” ai metodi sopra descritti. E’ applicabile ai casi di rimanenze non valutabili altrimenti, soggette ad un rapido rigiro ed aventi caratteristiche merceologiche diverse. •Nota bene: lo stesso articolo 92 comma 8 citato richiede che, qualora le rimanenze siano così valorizzate, in dichiarazione dei redditi o in apposito allegato devono essere illustrati i criteri e le modalità utilizzati. 53 RIMANENZE DI MAGAZZINO Mutamento dei criteri di valutazione Il contribuente può modificare i criteri di valutazione delle giacenze da un esercizio all’altro, purchè adotti un criterio tra quelli consentiti dalla norma fiscale. L’art. 110, co. 6, prevede che in tal caso il contribuente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate competente la variazione di criterio nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. L’efficacia di tale comunicazione decorre dallo stesso esercizio in cui il contribuente decide di adottare il nuovo criterio. 54 RIMANENZE DI MAGAZZINO Effetti delle valutazioni negli esercizi successivi ART. 92 CO. 7 Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo ART. 110 CO. 8 Eventuali rettifiche delle valutazioni operate dall’Ufficio in un esercizio hanno effetto anche per gli esercizi successivi. L’Ufficio ha obbligo di rettificare le valutazioni degli esercizi successivi. Ciò comporta il ricalcolo delle dichiarazioni successive Modificato dall’art. 1, co. 1, della Legge 8.8.1994, n. 503. Prima di tale modifica, la rettifica dell’Ufficio non influenzava gli esercizi successivi, in virtù del principio di autonomia di ciascun periodo d’imposta 55 A.2 – rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti VARIAZIONE DELLE GIACENZE IRES IRAP Soggetta ad imposizione La variazione fiscalmente Prodotti finiti rilevante viene calcolata Soggetta ad imposizione secondo l’art. 92 del TUIR Soggetta ad imposizione Prodotti in corso di La variazione fiscalmente trasformazione rilevante viene calcolata Soggetta ad imposizione secondo l’art. 92 del TUIR Soggetta ad imposizione La variazione fiscalmente Semilavorati rilevante viene calcolata secondo l’art. 92 del TUIR Soggetta ad imposizione 56 B.11 – rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci VARIAZIONE DELLE GIACENZE IRES Soggetta ad imposizione Materie prime La variazione fiscalmente rilevante viene calcolata secondo l’art. 92 TUIR Soggetta ad imposizione Materie sussidiarie La variazione fiscalmente rilevante viene calcolata secondo l’art. 92 TUIR Soggetta ad imposizione Materie di consumo La variazione fiscalmente rilevante viene calcolata secondo l’art. 92 TUIR Soggetta ad imposizione Merci La variazione fiscalmente rilevante viene calcolata secondo l’art. 92 TUIR IRAP Soggetta ad imposizione Soggetta ad imposizione Soggetta ad imposizione Soggetta ad imposizione 57 Lavori in corso su ordinazione 58 LAVORI IN CORSO SU ORD. Struttura art. 93 T.U.I.R. CO. 1 PRINCIPIO GENERALE CO. 2-3-4 VALUTAZIONE BASATA SUL CORRISPETTIVO PATTUITO CO. 5 CO. 6 CO. 7 VALUTAZIONE BASATA SUL COSTO (COMMESSA COMPLETATA) ADEMPIMENTI NEL MODELLO UNICO CORRISPETTIVI IN VALUTA ESTERA 59 LAVORI IN CORSO SU ORD. Ambito di applicazione art. 93 T.U.I.R. OGGETTO DURATA ESEMPI Esecuzione di opere, forniture e servizi di carattere unitario, ossia indivisibili in parti unitarie Ultrannuale, ossia oltre 12 mesi • la durata dell’opera; • altrimenti art. 92, co. 6, valutazione al costo sostenuto decorre dall’inizio effettivo Appalto, vendita su ordinazione, su commessa e qualsiasi altro contratto similare 60 Lavori in corso su ordinazione • I criteri di valutazione delle rimanenze sono differenti a seconda che la durata del contratto sia o meno inferiore a 12 mesi. • Ciò che rileva inizialmente è la data stabilita nel contratto stesso. Se poi i lavori considerati di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi) si protraggono oltre il termine previsto, non vi sono conseguenze se non nel caso in cui si vada oltre la chiusura dell’esercizio successivo. 61 Lavori in corso su ordinazione Esempio: • impresa con chiusura 31 dicembre; • commessa infrannuale con inizio lavori il 01.06.2009; • al 31 dicembre 2009 la commessa viene valutata con il metodo del costo (criterio della commessa completata). Se i lavori proseguono oltre il 31.05.2010 la commessa diventa ultrannuale, ma non vi sono conseguenze sui criteri di valutazione se non nel caso in cui al 31.12.2010 i lavori non sono ultimati. In tal caso si dovranno applicare i criteri di valutazione previsti per le commesse ultrannuali. 62 LAVORI IN CORSO SU ORD. Caratteristiche lavori ultrannuali RICAVI LAVORI IN CORSO Il ricavo derivante dall’esecuzione dell’opera è funzione del prezzo concordato con il committente e delle clausole contrattuali che possono portare ad una maggiorazione del prezzo (revisione prezzi, penalità, interessi di mora, ecc.). La rilevazione del ricavo va eseguita all’atto dell’accettazione dell’opera (collaudo) e i versamenti eseguiti durante l’esecuzione dell’opera, sulla base dei s.a.l. non rappresentano ricavi ma semplici anticipazioni Alla fine di ogni esercizio i lavori in corso di esecuzione, oppure già completati, ma non ancora accettati dal committente, costituiscono rimanenze finali, che possono essere valutate con due metodi: -corrispettivo pattuito o liquidato; -commessa completata. 63 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito (co. 2-3-4) CARATTERISTICHE PRINCIPALI Prevede la suddivisione dell’utile totale che scaturisce dall’operazione nei vari esercizi di svolgimento del lavoro in corso, in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo. In tal modo si evita la concentrazione dell’imponibile nell’ultimo esercizio. Costituisce una deroga all’art. 109, secondo cui le prestazioni di servizi concorrono a formare il reddito alla data di ultimazione della prestazione Alla fine di ciascun esercizio: 1) si stabilisce la percentuale del lavoro già effettuato rispetto al totale dell’opera 2) Si moltiplica questa percentuale per il ricavo pattuito 3) Si attribuisce il valore ottenuto del lavoro in corso (rimanenza finale) 64 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito (co. 2-3-4) Si consideri il seguente esempio: •Corrispettivo pattuito = 200.000 •Costo sostenuto esercizio “n” = 64.000 •Costo sostenuto esercizio “n+1” = 56.000 •Costo sostenuto esercizio “n+2” = 40.000 •COSTO TOTALE = 160.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n” = 64.000/160.000 x 200.000 = 80.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n+1” = (56.000+64.000)/160.000 x 200.000 = 150.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n+2” = (56.000+64.000+40.000)/160.000 x 200.000 = 200.000 In tal modo, l’utile totale di 40.000 è stato suddiviso come segue: •esercizio “n” = 80.000 – 64.000 = 16.000 •esercizio “n+1” = 150.000 – 80.000 – 56.000 = 14.000 •esercizio “n+2” = 200.000 – 150.000 – 40.000 = 10.000 65 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito (co. 2-3-4) Tale metodo presuppone: -attendibili previsioni del ricavo totale, tenendo conto che nelle commesse ultrannuali il prezzo può variare a seguito di diverse clausole contrattuali -attendibile stima dei costi totali, che deve tener conto degli eventuali imprevisti in corso di lavorazione -adeguata rilevazione dei costi sostenuti (tecniche di contabilità industriale) 66 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – maggiorazioni di prezzi ART. 93 CO. 2 Le maggiorazioni di prezzo richieste per legge o per disposizioni contrattuali, ma non ancora determinate in via definitiva, rilevano, nella valutazione delle rimanenze finali, in misura non inferiore al 50% Le maggiorazioni di prezzo definitivamente stabilite rilevano nella misura del 100% nella valutazione delle rimanenze (ad esempio, per eccessiva onerosità o difficoltà nell’esecuzione dell’opera o servizio). Le richieste di revisione prezzi, effettuate senza presupposti giuridici o contrattuali, non hanno alcuna rilevanza nella valutazione delle rimanenze. 67 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – corrispettivo liquidato ART. 93 CO. 2 I corrispettivi liquidati in base allo stato avanzamento lavori non costituiscono ricavi, bensì anticipi da clienti, fino al momento della loro definitiva accettazione dell’opera. La valutazione delle rimanenze finali non avviene sulla base dei corrispettivi pattuiti, bensì sulla base dei s.a.l., in quanto maggiormente rappresentativi. 68 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – rischio contrattuale Il valore delle rimanenze finali può essere ridotto di una percentuale a titolo di rischio contrattuale, non conoscibile all’atto della stipula del contratto. Tale percentuale, da applicare al valore delle rimanenze valutate come previsto dal co. 2, può essere: ART. 93 CO. 3 •del 2% in caso di contratti con chiunque stipulati; •del 4% quando si tratta di contratti che prevedono l’esecuzione di opere o servizi all’estero ed il committente è un soggetto non residente in Italia (entrambe le condizioni) Nota bene: per effetto del D.L. n. 223/06, tale riduzione forfettaria è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2006 69 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – liquidazioni definitive Se il committente liquida dei corrispettivi in via definitiva, queste costituiscono dei ricavi realizzati in quanto certi. In tal caso, alla fine dell’esercizio, in sede di valutazione delle rimanenze: •gli importi liquidati a titolo definitivo non devono essere considerati; ART. 93 CO. 4 •si considera solo la quota di corrispettivo non ancora liquidato; •Le variazioni, positive o negative, dovute a fatti nuovo sopravvenuti dopo la liquidazione a titolo definitivo, costituiscono sopravvenienze attive o passive, a seconda del loro segno. 70 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – liquidazioni definitive esempio •Corrispettivo pattuito = 10.000 •% completamento esercizio “n” = 40% •% completamento esercizio “n+1” = 35% •% completamento esercizio “n+2” = 25% •COSTO TOTALE = 8.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n” = 10.000 x 40% = 4.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n+1” = 10.000 x (40%+35%) = 7.500 •Valutazione rimanenze esercizio “n+2” = 10.000 x (40%+35%+25%) = 10.000 In tal modo, l’utile totale di 2.000 è stato suddiviso come segue: •esercizio “n” = 4.000 – (8.000x40%) = 800 •esercizio “n+1” = 7.500 – (4.000 + 8.000x35%) = 700 •esercizio “n+2” = 10.000 – (7.500 + 8.000x25%) = 500 (continua slide successiva) 71 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del corrispettivo pattuito – liquidazioni definitive esempio Si ipotizzi che nell’esercizio “n+1” avvenga una liquidazione definitiva di metà del corrispettivo. Nel bilancio al 31.12 dell’esercizio “n+1” si avrà: •Corrispettivo liquidato a titolo definitivo per 5.000 •Rimanenze valutate a 2.500, pari alla differenza tra percentuale di completamento risultante nell’esercizio “n+1” (7.500) e corrispettivo liquidato a titolo definitivo (5.000). 72 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del costo (commessa completata) – co. 5 CARATTERISTICHE PRINCIPALI Costituisce una deroga al criterio della percentuale di completamento. Tale valutazione implica una riduzione del risultato di esercizio ed un differimento dell’imponibile fiscale alla data di conclusione della prestazione. •deve accompagnarsi ad una valutazione civilistica CONDIZIONI •ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, con efficacia a partire dall’esercizio in cui è stata rilasciata •deve riguardare tutte le opere in corso FINANZIARIA 2007 Abrogazione co. 5 per le opere iniziate a decorrere dall’1.1.2007 73 LAVORI IN CORSO SU ORD. Metodo del costo (commessa completata) – esempio Si consideri il seguente esempio: •Corrispettivo pattuito = 200.000 •Costo sostenuto esercizio “n” = 64.000 •Costo sostenuto esercizio “n+1” = 56.000 •Costo sostenuto esercizio “n+2” = 40.000 •COSTO TOTALE = 160.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n” = 64.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n+1” = 64.000 + 56.000 = 120.000 •Valutazione rimanenze esercizio “n+2” = 64.000 + 56.000 + 40.000 = 160.000 In tal modo, l’utile totale di 40.000 è stato suddiviso come segue: •esercizio “n” = zero •esercizio “n+1” = zero •esercizio “n+2” = 40.000 74 A.3 – lavori in corso su ordinazione PRINCIPIO VOCE Lavori in corso su ordinazione RILEVANZA FISCALE CONTABILE NAZIONALE IRES IRAP n. 23 SI SI 75 Tipologie di contributi: classificazione a fini fiscali Tipo contributo Produce Momento tassazione Riferimento Di natura contrattuale Ricavo Certezza giuridica diritto al contributo Art. 85, co. 1, lett. g) In conto esercizio per legge Ricavo Certezza giuridica diritto al contributo Art. 85, co. 1, lett. h) In conto impianti Nessuno dei due Competenza R.M. 100/E 29.3.2002 Diversi dai precedenti Sopravvenienza Incasso o incasso e successivi 4 Art. 88, co. 3, lett. B) 76 Tipologia contributo Contributi in conto esercizio Contributi in conto impianti Disciplina civilistica Disciplina fiscale A5 del Conto economico Sempre ricavi - Principio di competenza articolo 2425 c.c. • A5 del Conto economico (+ risconti passivi) • riduzione costo del cespite Principio di competenza in base al criterio contabile adottato PC numero 16 • E20 del Conto economico Contributi in conto capitale e liberalità (eventuali risconti passivi) PC numero 16 • A5 del Conto economico Principio di cassa (nell’esercizio di incasso o nei 5 esercizi a partire da quello di incasso) Dottrina 77 Indennità risarcitorie • Vengono considerate, ai sensi dell’art. 85 lett. f), fattispecie produttive di ricavi o di plusvalenze nei seguenti casi: Ricavo, se riferite a beni produttivi di ricavi Indennità risarcitorie danno luogo a: Plusvalenza, se riferite a beni alla cessione di beni diversi da quelli di cui alle lettere precedenti dell’articolo in esame 78 Concorrenza alla formazione del reddito Indennità risarcitorie: Concorrono a formare il reddito Certe nell’esercizio in cui diventano: Obiettivamente determinabili Indipendentemente dalla data di effettivo incasso (principio di competenza) 79 Soci: tipi di versamenti a favore della società A titolo di finanziamento Versamenti a titolo di: A nessun titolo specifico A titolo di finanziamento con successiva rinuncia A fondo perduto o in conto capitale (no obbligo rimborso) Disciplina di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a) del TUIR: genera reddito di capitale Disciplina di cui all’articolo 46 del TUIR: le somme si presumono a titolo di mutuo se non risulta che il versamento avviene a titolo diverso (da bilanci / rendiconti) Operazione fiscalmente neutra, l’art. 88 la esclude dalle fattispecie produttive di sopravvenienze, indipendentemente dal fatto che sia o no proporzionale alle quote di partecipazione 80 LA NOZIONE DI COSTO Art. 110, co. 1, TUIR 81 Nozione di costo • Nel costo di acquisto: – Si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione – Si escludono gli interessi passivi (salvo quanto previsto per le immobilizzazioni) e le spese generali 82 Oneri accessori • Rientrano tra gli oneri accessori: – Tutti quei costi legati con il bene da un nesso di consequenzialità, ossia di causa ed effetto (spese di registrazione, legali, notarili, mediazioni, ecc.) – L’iva indetraibile oggettivamente (l’Iva indetraibile da pro-rata è considerata spesa generale – C.M. 9.5.2002, n. 38/E e R.M. 12.9.2002, n. 297/E) 83 Ammortamenti e manutenzioni 84 L’ammortamento Definizione del Piano di ammortamento civilistico: • Valore da ammortizzare • Residua possibilità di utilizzazione: vita utile • Criterio di ripartizione - Quote costanti - Quote crescenti - Quote decrescenti Generano fiscalità differita •Momento di rilevanza: •Dalla disponibilità del bene 85 85 Disciplina fiscale dell’ammortamento Le regole di ammortamento dell’art. 102 TUIR: • ammortamento a partire da entrata in funzione del bene; • misura massima data dai coefficienti (DM 31/12/88); • riduzione al 50% per il 1° anno (salvo per i beni entrati in funzione nel 2008 ai sensi della L. 244/2007); • ammortamento accelerato: proporzionalmente alla più intensa utilizzazione rispetto a quella normale del settore (abrogato dal 2008 dalla L. 244/2007); • ammortamento anticipato: fino al doppio di quello ordinario, per i primi 3 esercizi di entrata in funzione (abrogato dal 2008 dalla L. 244/2007) • ammortamento anticipato su beni usati: solo per il 1° anno di entrata in funzione (abrogato dal 2008 dalla L. 244/2007); • ammortamento ridotto: è ammesso senza limiti; • beni con costo fino a € 516,46: sono interamente deducibili; • deducibilità del costo non ancora ammortizzato in caso di eliminazione dei beni. 86 86 Disciplina fiscale dell’ammortamento Casi particolari: Le regole di ammortamento dell’art. 102 TUIR: Apparecchi terminali per servizio radiomobile pubblico: • Autotrasportatori: 100% di 1 telefono per ogni mezzo • Altri soggetti: 80% del costo La regola vale anche per le spese di gestione Società di leasing: • Le quote di ammortamento sono calcolate in base alla durata del contratto Affitto o usufrutto d’azienda: • Le quote sono dedotte dall’affittuario o dall’usufruttuario 87 87 Disciplina fiscale dell’ammortamento Casi particolari: • Autoveicoli, motocicli e ciclomotori: • limite del 40% (80% per agenti di commercio) su tetto massimo di: • 18.075,99 (25.822,84 per gli agenti di commercio) per autovetture • 4.131,66 per motoclicli • 2.065,83 per ciclomotori • limite del 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 88 88 Disciplina fiscale dell’ammortamento Ammortamento fiscale dei fabbricati e scorporo dei terreni: – Dal 2006 dal fabbricato deve essere scorporato il valore del terreno: scorporo pari al maggior valore fra quello iscritto in bilancio e il 20% elevato al 30% per i fabbricati industriali – Il fondo di ammortamento al 31.12.2005 va suddiviso fra f.do amm.to terreno e f.do amm.to fabbricato nella stessa proporzione in cui si è diviso il costo. 89 89 Manutenzioni e riparazioni Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, co. 6, del TUIR (manutenzioni ordinarie) nel limite del 5% dei beni al 1° gennaio • Particolarità: • Imprese di nuova costituzione: il riferimento sarà fatto ai beni al 31 dicembre • Autoveicoli: il limite di deducibilità sarà calcolato considerando il 40% (80% per agenti e rapp.) (nel rispetto dei valori massimi) 90 • le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, co. 6, del TUIR (manutenzioni ordinarie) nel limite del 5% dei beni al 1° gennaio Particolarità: • Imprese di nuova costituzione: il riferimento sarà fatto ai beni al 31 dicembre • Autoveicoli: il limite di deducibilità sarà calcolato considerando il 40% (80% per agenti e rapp.) (nel rispetto dei valori massimi) • Beni rivalutati: quest’anno rilevano i nuovi valori della rivalutazione 2005 91 Leasing Limitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir: Per i beni mobili: la durata prevista dal contratto non deve essere inferiore alla metà (2/3 dal 2008) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario; Per i beni immobili: la durata prevista dal contratto non deve essere inferiore a 8 (11 dal 2008) o a 15 (18 dal 2008) anni (per contratti stipulati successivamente al 2 marzo 1989). Art. 164 Tuir limiti deducibilità su mezzi di trasporto a motore. 92 Leasing Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR si dovrà determinare la quota parte deducibile nei canoni di leasing: Determinazione della quota dei canoni deducibile: 18.075,99 Prezzo pagato dalla società di leasing al fornitore X 100 = % deducibilità dei canoni 93 Cessione del contratto di leasing • In caso di cessione del contratto di leasing, l’art. 88, comma 5, del TUIR, prevede che il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. La quantificazione della sopravvenienza attiva avviene sottraendo gli eventuali canoni residui e il prezzo di riscatto (attualizzati alla data della cessione) dal valore normale del bene (R.M. 08.08.2007, N. 212/E - C.M. 3.5.1996, n. 108/E) 94 R.M. 8.8.2007 N. 212/E •Individua il trattamento fiscale in capo al cessionario del contratto di leasing, precisando che: – L’importo corrispondente alla sopravvenienza attiva realizzata dal cedente (valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati) costituisce un costo sospeso da aggiungere al valore del bene da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale all’atto del riscatto del bene (quindi ammortizzabile insieme al prezzo di riscatto) – L’eventuale eccedenza costituisce una spesa relativa a più esercizi ex art. 108 co. 3 del TUIR, deducibile quindi lungo la durata residua del contratto (per il cedente costituisce un componente positivo imponibile) L’eventuale mancato esercizio del riscatto da parte del cessionario del contratto determina la deducibilità integrale nell’esercizio del costo sopportato per l’acquisto del contratto 95 Noleggio di mezzi di trasporto Non si tiene conto della parte del costo eccedente: • € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan • € 774,69 per i motocicli • € 413,17 per i ciclomotori 96 Tremonti-ter Art. 5, co. 1-3, del Dl 78-2009 C.M. 27.10.2009, n. 44/E 97 Tremonti ter 1. Novità e differenze rispetto alle precedenti versioni TEMONTI TEMONTI BIS TEMONTI TER D.L. n. 357/1994 L. 383/2001 D.L. n. 78/2009 Novità oggettive Riferimento al codice 28 ATECO 2007 per l’individuazione dei beni agevolabili; Non è richiesta l’effettuazione di alcun disinvestimento per poter beneficiare dell’agevolazione Novità soggettive Esclusione dei lavoratori autonomi dalla possibilità di poter fruire dell’agevolazione 98 Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione Regola generale Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa indipendentemente: - dalla natura giuridica; - dalla dimensione; - dal settore produttivo di appartenenza Non è richiesto alcun requisito temporale di esistenza del soggetto alla data di entrata in vigore del DL 78 (1 luglio 2009), quindi possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti che si costituiscono dopo tale data. 99 Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione Soggetti ammessi alla fruizione dell’agevolazione C.M. n. 44/E/2009 Persone fisiche esercenti attività commerciale Enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i anche sottoforma di impresa familiare o azienda trust con o senza prevalente esercizio di attività coniugale commerciale S.n.c. e S.a.s. Società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale S.p.a. e S.a.p.a. Società consortili con a rilevanza sia interna che esterna S.r.l. Società di armamento Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 L. n. Società cooperative e di mutua assicurazione 244/2207) slide successiva Soggetti esercenti attività agricola che determinano Soggetti c.d. nuove iniziative produttive (art. 13 il reddito ex art. 56, co. 5 e 6 TUIR L. n. 388/2000) Le persone fisiche e le società semplici con Imprenditori agricoli che svolgono attività di riferimento all’attività agricola oltre i limiti di cui agriturismo e che si avvalgono del regime fofetario 100 all’art. 32 del TUIR (Reddito agrario) Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione Soggetti NON ammessi alla fruizione dell’agevolazione C.M. n. 44/E/2009 Persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola svolta nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR Le persone fisiche con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati Gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa 101 Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione Contribuenti minimi: 1) Superamento del plafond di € 15.000 sul triennio; Casi particolari 2) Fuoriuscita dal regime e conseguimento di una perdita fiscale Società non operative (di comodo) 1) Possibilità di fruire dell’agevolazione; 2) Irrilevanza degli investimenti agevolati ai fini della determinazione del reddito minimo 102 Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione – Casi particolari Contribuenti minimi (C.M. 44/E/2009 art. 1, co. 111 L. n. 244/2007) Ai fini della permanenza nel regime dei minimi, si ricorda che ai sensi del co. 111 dell’art. 1 della L. 244/2007, gli acquisti di beni strumentali, sommati a quelli dei 2 anni precedenti, non devono superare l’ammontare complessivo di € 15.000, pena la fuoriuscita dal regime. In caso di superamento del suddetto limite, la cessazione di efficacia del regime dei minimi, non comporta la revoca dell’agevolazione Tremonti-ter. L’eventuale perdita che si dovesse generare a seguito dell’agevolazione sarà utilizzabile con le regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d’imposta successivi), indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell’uscita dal regime stesso (ad esempio, regime di contabilità semplificato). 103 Tremonti ter 2. Aspetto soggettivo dell’agevolazione – Casi particolari Società non operative La disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724 non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25 del 4.5.2007). L’agevolazione in esame non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa. L’importo escluso da imposizione per effetto della Tremonti-ter dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative concorre alla formazione del reddito minimo presunto. 104 Tremonti ter 3. Aspetto oggettivo dell’agevolazione Regola generale Risultano agevolabili solo i macchinari e le apparecchiature elencati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 Sono esclusi dall’agevolazione tutti gli investimenti in beni diversi da quelli espressamente elencati, nonché quelli per l’acquisto di autovetture, beni immobili, ecc.; l’utilizzo del termine “investimenti” comporta che il bene è agevolato se possiede il requisito della strumentalità NO AGEVOLAZIONE PER I BENE MERCE è richiesto, al pari delle precedenti versioni dell’agevolazione, il requisito della “novità” del bene oggetto di investimento, con la conseguenza che non sono agevolabili gli acquisti di beni usati. 105 Tremonti ter 3. Aspetto oggettivo dell’agevolazione Individuazione dei beni Chiarimenti forniti dalla C.M. 44/E/2009 Valgono anche le indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” che riportano specifici esempi di inclusione o di esclusione dalle divisioni di cui si compone la tabella ATECO 2007 (disponibili sul sito www.istat.it) Esempio: Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca - fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione di legno, osso, pietra, gomma indurita, plastiche dure, per la lavorazione a freddo del vetro eccetera inclusi quelle che utilizzano raggi laser, onde ad ultrasuoni, arco a plasma, impulsi magnetici ecc etera - fabbricazione di portapezzi per macchine utensili - fabbricazione di teste a dividere e di altri accessori speciali per macchine utensili - fabbricazione di macchine fisse per inchiodare, graffare, incollare o assemblare diversamente legno, sughero, osso, gomma indurita o plastiche dure eccetera - fabbricazione di trapani fissi a rotazione o a rotazione-percussione, limatrici, rivettatrici eccetera - fabbricazione di presse per la fabbricazione di pannelli di particelle e simili Dalla classe 28.49 sono escluse: - fabbricazione di strumenti intercambiabili per macchine utensili (punte da trapano, punzoni, stampi, prese intermedie, frese, torni, lame di sega, lame per tagliatrici eccetera), cfr. 25.73 - fabbricazione di saldatori elettrici a mano e di pistole per saldare, cfr. 27.90 - fabbricazione di utensili portatili a motore, cfr. 28.24 - fabbricazione di macchine utilizzate in stabilimenti metallurgici e fonderie, cfr. 28.91 - fabbricazione di macchine per miniera e cava, cfr. 28.92 106 - riparazione e manutenzione di altre macchine utensili, cfr. 33.12 Tremonti ter 3. Aspetto oggettivo dell’agevolazione Individuazione dei beni Chiarimenti forniti dalla C.M. 44/E/2009 Parti e componenti indispensabili Parti e accessori Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione; Al di fuori della predetta ipotesi di investimento complessivo in nuovi macchinari e nuove apparecchiature, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di nuovi “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28 ai fini dell’agevolazione delle parti e degli accessori è necessario verificare se gli stessi rientrano o meno nel codice 107 28 ATECO 2007 Tremonti ter 4. Aspetto territoriale dell’agevolazione Il D.L. 78/2009 non prevede alcuna restrizione circa la provenienza del bene oggetto dell’investimento Per quanto concerne la destinazione dei beni oggetto dell’investimento l’articolo 5 del decreto, a differenza della Tremonti-bis, non prevede espressamente che l’investimento deve essere realizzato nel territorio dello Stato. Tuttavia, il co. 3-bis prevede la revoca dell’agevolazione “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo Pertanto, ai fini dell’agevolazione, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all’accordo sullo SEE, che comprende anche l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. ” 108 Tremonti ter 5. Modalità di acquisizione acquisto diretto; contratto di leasing no leasing operativo contratto di appalto; al fine di verificare il requisito della costruzioni in economia novità del bene, è necessario che il costo del bene usato utilizzato NON sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto 109 Tremonti ter 6. Determinazione del costo agevolazione L’agevolazione risulta essere pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisizione del bene agevolabile determinato secondo quanto disposto dall’art. 110 del TUIR: gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, posa in opera, ecc.); al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi. L’Iva indetraibile costituisce parte integrante del costo: N.B. sia per effetto di indetraibilità oggettiva (un esempio potevano essere le autovetture, ma non risultano essere agevolabili); sia laddove la mancata detrazione sia collegata alla presenza di un pro-rata di detrazione pari a zero, come precisato dalla R.M. n. 297/E/2002 110 Tremonti ter 6. Determinazione del costo agevolazione Acquisti in leasing il valore di riferimento per la determinazione dell’agevolazione è data dal costo sostenuto dal concedente (società di leasing) per l’acquisto del bene, ad esclusione del prezzo di riscatto. L’agevolazione spetta all’utilizzatore concedente (società di leasing). N.B. e non al Il riscatto di beni nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 NON rileva ai fini dell’applicazione della Tremonti-ter. Nel caso in cui per l’utilizzatore l’Iva sui canoni di locazione sia indetraibile (ex art. 19-bis1 DPR 633/1972) assume in ogni caso rilievo anche l’Iva pagata dal locatore sull’acquisto del bene (R.M. 17.10.2001, n. 90/E). 111 Tremonti ter 6. Determinazione del costo agevolazione Acquisto di un bene agevolato e successivo Lease back: l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si fruisce dell’agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back No revoca dell’agevolazione Leasing appalto: l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui la società di leasing realizzi in appalto un bene rientrante nella categoria 28 ATECO 2007. Assumono quale investimento dell’utilizzatore i corrispettivi che la società di leasing/concedente ha liquidato all’appaltatore in base ai SAL. Acquisti da parte di ENTI NON COMMERCIALI: l’agevolazione relativa a beni utilizzati promiscuamente: Attività istituzionale Attività commerciale va commisurata alla quota degli investimenti riferibili all’attività commerciale (rapporto sulla base della tipologia dei ricavi, se non si è nella condizione di una identificazione precisa). 112 Tremonti ter 6. Determinazione del costo agevolazione Beni realizzati in economia: sono agevolabili anche i beni rientranti nella divisione 28 realizzati in economia nel periodo intercorrente dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. COSTI DI PROGETTAZIONE COSTO DEL MATERIALE ACQUISTATO N.B. COSTI RILEVANTI COSTO DELLA MANODOPERA DIRETTA AMMORTAMENTO DEI BENI STRMENTALI IMPIEGATI COSTI INDISTRIALI IMPUTABILI ALL’OPERA: Stipendi dei tecnici; Energia elettrica Spese di manutenzione L’agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell’agevolazione (C.M. 17.10.2001, n. 113 90/E). Tremonti ter 6. Determinazione del costo agevolazione Beni realizzati mediante contratti di appalto: sono agevolabili anche i beni rientranti nella divisione 28 realizzati mediante contratti di appalto. N.B. I costi si considerano sostenuti dal committente: alla data di ultimazione della prestazione; alla data in cui l’opera, o porzione di essa, risulta essere verificata e accettata dal committente sulla base dei SAL liquidati in via definitiva 114 Tremonti ter 7. Momento di effettuazione degli investimenti Regola generale Risultano agevolabili gli investimenti fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto • quindi dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Secondo quanto disposto dall’art. 109 del TUIR e confermato dalla C.M. n. 44/E/2009 le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili: alla data di consegna o di spedizione; ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 115 Tremonti ter 7. Momento di effettuazione degli investimenti Acquisto diretto del bene data di consegna rinvenibile dal DDT o dalla fattura immediata; Leasing data di consegna del bene al locatario rinvenibile dal DDT; Beni realizzati in appalto ultimazione dell’opera; stati di avanzamento con liquidazione definitiva (quest’ultima ipotesi per gli appalti con consegne ripartite). Sarà, di conseguenza, interessato dall’agevolazione l’acquisto del bene che ha avuto consegna entro il 30 giugno e la fatturazione successiva al 1° luglio. Risulta irrilevante anche il pagamento della fattura, essendo invece 116 determinante la consegna. Tremonti ter 8. Fruizione dell’agevolazione Si deve operare una variazione diminuzione nel modello Unico in Regola generale i ’agev olazione è 117 im Tremonti ter 9. Decadenza Regola generale E’ prevista la decadenza dall’agevolazione nel caso il contribuente proceda alla “dismissione” del bene prima del decorso del 2° periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato effettuato l’acquisto Il periodo minimo di detenzione NON deve essere conteggiato sulla base dell’anno solare, • ma facendo riferimento ai periodi d’imposta 118 Tremonti ter 9. Decadenza In data 4.11.2009 Alfa S.r.l. procede all’acquisto di un bene rientrante nella categoria 28 ATECO 2007 per un corrispettivo pari ad € 150.000,00. Corretta determinazione del periodo minimo di detenzione del bene 04.11.2009 consegna del bene 31.12.2009 31.12.2010 PERIODO MINIMO DI DETENZIONE DEL BENE Errata determinazione del periodo minimo di detenzione del bene 04.11.2009 04.11.2010 1° anno 04.11.2011 2° anno 119 Tremonti ter 9. Decadenza Sono esempi di decadenza: la dismissione il conferimento la donazione l’assegnazione ai soci la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore la cessione a terzi del contrato di leasing Se effettuate prima del 2°periodo d’imposta successivo all’acquisto a risoluzione del contratto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore (ex art. 1526 del c.c.) 120 Tremonti ter 9. Decadenza Non comportano la decadenza: la cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing nel contesto di un’operazione di lease back; il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti (si veda R.M. 15.09.2003, n. 180/E); il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha fruito dell’agevolazione, purché ciò non comporti l’uscita del bene dal regime d’impresa; il trasferimento del bene per donazione e successione per causa di morte, nel caso in cui i donatari e gli eredi dell’azienda, successivamente alla donazione e alla successione NON procedano entro il termine minimo di sorveglianza alla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione (si veda R.M. 6.6.2003, n. 129/E). 121 Tremonti ter 9. Decadenza Regola generale per il recupero L’imponibile da recuperare a tassazione (variazione in aumento nel modello Unico) si quantifica in base al minore tra: il corrispettivo dei beni ceduti, ovvero il valore normale per quelli destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa o auto consumati; l’ammontare della detassazione originaria proporzionalmente riferibile al costo del bene ceduto. SE Corrispettivo di vendita SE Corrispettivo di vendita > Ammontare Agevolazione fruita < Ammontare Agevolazione fruita => Ammontare Agevolazione fruita => Corrispettivo di vendita 122 Tremonti ter 9. Decadenza Esempio: Un acquisto effettuato nel 2010 per € 100.000 In unico 2011 ha avuto una detassazione per € 50.000 Se la cessione avviene nel 2011 per € 60.000 Avrà un recupero a tassazione per € 50.000 (minore importo tra il corrispettivo e la detassazione) 123 Tremonti ter 9. Decadenza La circolare 44/E/2009 ha precisato che i soggetti in contabilità semplificata, nel caso di cessione di un bene agevolato Tremonti/ter effettuato nel periodo di osservazione, dovrà rendere imponibile al massimo l’importo che ha goduto di abbattimento perdite non riportabili 124 Tremonti ter 9. Decadenza – operazioni straordinarie L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che: (C.M. 3.5.1996, n. 108/E, R.M. 6.6.2003, n. 129/E, C.M. 18.1.2002, n. 4/E e CM 27.10.1009, n. 44): per le operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda), nessuna conseguenza si produce; in caso di cessione d’azienda (anche unica), l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’irrilevanza dell’operazione stessa, in quanto rientrante nell’ambito di un più ampio schema di riorganizzazione aziendale. 125 Tremonti ter 9. Decadenza – operzioni strordinarie SE Viene posta in essere un’operazione straordinaria che comporta il “trasferimento” del bene agevolato prima della decorrenza del biennio minimo di detenzione, la C.M. n. 44/E/2009 stabilisce che: è necessario che dagli atti relativi alla cessione o al conferimento risulti: 1. da un lato, la dichiarazione espressa del cedente/conferente che l’azienda o ramo d’azienda include investimenti oggetto dell’agevolazione, di cui andranno indicati: tipologia, momento di effettuazione, valore dell’investimento, ed ogni altra notizia utile. ??? 2. dall’altro, l’impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene nell’ambito del compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza dell’agevolazione. NON E’ PREVISTO DALLA NORMA E IL MANCATO RISPETTO, SECONDO LA C.M. 44/E/2009, COMPORTA EFFETTI NEGATIVI 126 Tremonti ter 9. Decadenza – operazioni straordinarie In caso di mancato assolvimento degli oneri sopra indicati, interverrà la revoca dell’agevolazione con produzione dei relativi effetti in capo al soggetto che, a seconda delle circostanze, si è reso inadempiente, in tal modo manifestando la volontà di non rispettare la “ratio” che ispira la disciplina agevolativa. “ Inadempimento del cessionario conferitario e cessione del bene durante il periodo di sorveglianza Secondo quanto indicato dalla C.M. n. 44/E/2009 risulta essere irrilevante che il beneficio sia stato usufruito da altro soggetto (nel caso specifico cedente/conferente), in quanto, il cessionario/conferitario, con l’assunzione del predetto impegno è consapevole che la revoca dell’agevolazione dipende da un proprio comportamento. Inadempimento del cessionario conferitario per mancata assunzione dell’impegno a non cedere il bene La revoca dell’agevolazione: • interviene immediatamente • e gli effetti si producono in capo al cedente conferente che ha fruito del beneficio 127 Tremonti ter 9. Decadenza – cessione a soggetti extra SEE Il co. 3bis dell’art. 5 D.L. 78/2009 stabilisce che la cessione a soggetti residenti in Pesi NON aderenti allo S.E.E. (Ue + Norvegia, Islanda e Liechtenstein), comporta la decadenza dall’agevolazione. La revoca opera se il bene esce dallo Spazio economico europeo entro il termine di cui all’articolo 43, co. 1, del DPR n. 600/1973, ossia entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato 04.11.2009 Data di acquisto del bene 31.12.2009 31.12.2014 PERIODO MINIMO DI DETENZIONE DEL BENE fino al 2014 128 Tremonti ter 10. Cumulabilità con altre agevolazioni L’art. 5 del decreto non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. L’agevolazione è cumulabile, in particolare, con: – il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, co. da 271 a 279, della L. 27.12.2006, n. 296, – nonché con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, co. da 280 a 284, della medesima legge n. 296 del 2006. NON è cumulabile con l’agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, co. 344 e 345, della L. 296/2006 129 PERDITE SU CREDITI Le perdite su crediti nazionali ed esteri sono DEDUCIBILI sole se risultano da elementi • Certi • Precisi La DEDUZIONE è consentita se inevitabile e oggettivamente conveniente (R.M. n. 9/557 del 9/04/1980) L’anno di competenza della deduzione deve coincidere con l’anno nel quale si ha la certezza dell’irrecuperabilità del credito 130 PERDITE SU CREDITI Procedure concorsuali In presenza di procedure concorsuali • Nazionali • Estere (equiparabili ex C.M. n. 39/E/2002) sussiste il requisito della certezza e della precisione della perdita. E’ possibile detrarre la perdita senza attendere il termine delle procedure, con esclusione dell’amministrazione controllata L’esercizio di dichiarazione delle procedure concorsuali determina il periodo di deducibilità fiscale – Civilisticamente si imputa all’esercizio con bilancio ancora da approvare 131 PERDITE SU CREDITI Importo deducibile In caso di svalutazione del credito o se è stato stanziato un fondo per rischi su crediti • la perdita deve essere iscritta al fondo fino alla completa utilizzazione • la parte eccedente costituisce componente negativo 132 Spese di rappresentanza 133 Spese di rappresentanza: definizioni definizione Sono costituite dalle spese sostenute per offrire al pubblico un’immagine positiva dell’azienda o dell’attività da essa esercitata (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) caratteristica Assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione dei destinatari (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) SPESE DI RAPPRESENTANZA Organizzazione colazioni di lavoro, brevi soggiorni per i clienti inerenti all’attività svolta (R.M. 17/9/1998 N. 148/E) esempi Spese per servizi di foresteria resi ai soci in occasione di assemblee, per inaugurazioni filiali e sedi, in occasione di anniversari dell’impresa, per l’iscrizione di rappresentanti dell’impresa presso circoli sportivi e simili… (Norma ADC Milano n. 127) 134 Spese di rappresentanza: deduzione ART. 1, CO. 33, LETT. P) L. 244/2007 REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2 TUIR) DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA SE: • CONGRUE • E INERENTI AUMENTO A € 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI: • Cessione di beni e non di servizi 135 Spese di rappresentanza CONGRUITA’ E INERENZA REQUISITI CHE DEVONO ESSERE INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI ASPETTI: - NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE - VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA - ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA 136 SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 108 - Tuir D.M. 19.11.2008 137 SPESE DI RAPPRESENTANZA Il D.M. 19.11.2008 conferma che nessuna modifica hanno subito le seguenti discipline di carattere speciale: 1) art. 2, co. 9, Legge 27.12.2002, n. 289: indeducibilità costi per acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari o farmacisti, con lo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali 2) Art. 90, co. 8, Legge 289/2002: costituisce spesa di pubblicità, fino all’importo di € 200.000, il costo sostenuto per la promozione dell’immagine o dei prodotti mediante una specifica attività del beneficiario. Il beneficiario deve essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ovvero fondazioni ed altre associazioni che svolgono attività nei settori giovanili 138 SPESE DI RAPPRESENTANZA STRUTTURA D.M. 19.11.2008 CO. 1 CO. 2 CO. 3 Definizione di spese di rappresentanza inerenti, purchè effettivamente sostenute e documentate Definisce la congruità delle spese di rappresentanza, ponendo un limite percentuale rapportato al volume dei ricavi Disciplina speciale per le imprese di nuova costituzione CO. 4 Omaggi di valore unitario non superiore a euro 50: deducibili senza limiti CO. 5 Disciplina alcune fattispecie di spese che non costituiscono spese di rappresentanza CO. 6 Disciplina la possibilità per l’A.F. di invitare i contribuenti a fornire indicazioni delle epse sostenute 139 SPESE DI RAPPRESENTANZA Ai sensi dell’art. 108, co. 2, 2° periodo, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, •le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, – effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni – il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo: – di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa – ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore 140 SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.M. 19.11.2008) Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza. 141 SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di rappresentanza – sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, – Sono integralmente deducibili le cessioni di beni di valore unitario non superiore a € 50 – sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo SCAGLIONI 142 SPESE DI RAPPRESENTANZA Scaglioni di deducibilità da calcolare sui ricavi e compensi caratteristici: a)all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni; b)allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino 50 milioni; c) allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. Lettera A1 + A5 dell’art. 2425 c.c. 143 SPESE DI RAPPRESENTANZA • Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione: – dal reddito dello stesso periodo – e di quello successivo – nei limiti di deducibilità calcolati per scaglioni di ricavi e compensi 144 SPESE DI RAPPRESENTANZA Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti: • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. • per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino: – le generalità dei soggetti ospitati, – la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione – la natura dei costi sostenuti. 145 Spese rappresentanza ed IVA L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è: – È detraibile quella relativa all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 – Indetraibile al 100% negli altri casi: art. 19-bis 1 – dpr 633/72. Pertanto: • Spese co. 1: iva indetraibile • Spese co. 5: iva detraibile 146 Spese rappresentanza ed IVA Pertanto il limite di 50 Euro previsti dalle imposte sui redditi sarà riferito ad un imponibile di acquisto non superiore a: – € 48,08 se l’IVA è al 4% – € 45,45 se l’IVA è al 10% – € 41,67 se l’IVA è al 20% Dovendo considerare anche la quota di IVA indeducibile 147 Distinzione pubblicità – rappresentanza Pareri comitato consultivo per applicazione norme antielusive PARTECIPAZIONE DELLA CLIENTELA A MEETING PARERI N. 11/2003 – 13/2004 – 19/2004 Per la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è necessario verificare: la connessione diretta o indiretta delle spese con i ricavi conseguiti. In assenza di dimostrazione di tale connessione, i costi sostenuti per vitto, alloggio e trasporto sono qualificabili come spese di rappresentanza, in quanto: - caratterizzati da “gratuità” - diretti a un gruppo definito di destinatari - volti ad accrescere l’immagine ed il prestigio aziendale più che a 148 148 promuovere la vendita dei prodotti aziendali Spese di pubblicità 149 SPESE DI PUBBLICITA’ Definizioni SPESE DI PUBBLICITA’ Spese sostenute per portare “a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda” (R.M. 17.9.1998, n. 148/E) CARATTERISTICHE Presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità. Deve quindi sussistere un corrispettivo o una specifica controprestazione da parte dei destinatari, consistente in un obbligo di “dare” o “facere” (R.M. 17.6.1992, n. 9) INERENZA Tale requisito “risiede nella ricorrenza di quel collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al loro precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Ne discende che, ove le spese di pubblicità, rispondano a tale requisito esse trovano titolo di deducibilità fiscale” (R.M. 25.10.1990, n. 9/2113) 150 SPESE DI PUBBLICITA’ Art. 108, co. 2 Aspetto fiscale DEDUZIONE A scelta dell’imprenditore Per intero nell’esercizio in cui sono sostenute In quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi Anche nell’ipotesi in cui civilisticamente devono essere imputate in più esercizi Anche nell’ipotesi in cui civilisticamente devono essere imputate per intero nell’esercizio di sostenimento 151 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Definizione R.M. 17.6.1992 N. 9/204 Le spese di sponsorizzazione sono accomunate alle spese di pubblicità in quanto relative ad un contratto in cui sussiste un rapporto sinallagmatico: • lo sponsor si obbliga ad una prestazione di denaro o in natura nei confronti dello sponsorizzato, il quale si impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque l’attività dello sponsor 152 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Finanziaria 2003 LEGGE N. 289/2002 Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili, riconosciute dalle federazioni o enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità (art. 108 co. 2) volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario fino ad un importo annuo di Euro 200.000 153 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Finanziaria 2003 C.M. 22.4.2003 N. 21/E La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite di € 200.000 - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei 4 anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. 154 Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti Art. 83 – co. 28/bis -28/quinques – d.l. 112/2008 c.m. 5.9.08, n. 53/E c.m. 3.3.2009, n. 6/E Disposizioni modificate: Art. 19/bis1 – dpr 633/72 Art. 109 e 54 dpr 917/86 155 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI I.V.A. ART. 83, CO. 28-BIS E TER – D:L: 112/2008 REDDITI ART. 83, CO. 28QUATER ART. 83, CO. 28QUINQUIES: modifiche efficaci dal 1° gennaio 2009 Modifica art. 19-bis1), lett. e), del DPR 633/72 in tema di indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande La modifica all’art. 19-bis1), lett. e), entra in vigore a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° settembre 2008 (vedi art. 6 DPR 633/72) Reddito d’impresa: Modifica art. 109, co. 5, TUIR, prevedendo la deduzione limitata al 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione, diverse da quelle di cui all’art. 95, co. 3, TUIR Reddito di lavoro autonomo: Modifica art. 54, co. 5, TUIR , prevedendo: • la deduzione del 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione • e comunque nei limiti del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta 156 I.V.A. Spese per alberghi e ristoranti SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Queste spese possono essere anche qualificate quali spese di rappresentanza: • In quel caso seguono le rogole specifiche Spese di rappresentanza • Iva indetraibile art. 19-bis1), lett. h), del DPR 633/72 (salvo quelle di costo unitario non superiore a € 25,82) • e deducibilità dal reddito d’impresa per scaglioni (d.m. 19.11.2008) Quando diventa spesa di rappresentanza • Impresa individuale: quando le prestazioni si riferiscono a più soggetti • S.N.C.: se le prestazioni superano il numero dei soci • S.A.S.: quando le prestazioni superano il numero dei soci accomandatari • Società di capitali: quando le prestazioni supero il numero dei componenti l’organo amministrativo157 I.V.A. Spese per alberghi e ristoranti Documentazione spese Quando non viene richiesta la fattura, l’IVA non detratta non può costituire un costo deducibile (c.m. 6/2009) SPESE ALBERGHI E RISTORANTI A fronte della piena detrazione (se inerente art. 19!!) è sancita la deducibilità ridotta al 75% dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo Per ottenere la detrazione piena dell’imposta afferente le prestazioni di alberghi e ristoranti , è necessario il rilascio della fattura, con conseguente appesantimento degli adempimenti amministrativi in capo agli esercenti. La prestazione fruita da soggetto diverso dal committente deve essere intestata ad entrambi (c.m. 53/2008): • La cointestazione è intesa che la fattura è intestata all’impresa/professionista e nel testo (o con elenco separato) devono essere riportati i nomi dei soggetti fruitori (c.m. 6/2009) 158 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI REDDITI Reddito d’impresa La modifica dell’art. 109, co. 5, del TUIR, rende necessaria l’emanazione del decreto relativo alla spese di rappresentanza, in quanto: - Spese alberghiere e di ristorazione non qualificabili come spese di rappresentanza: - deduzione 75% del costo - Spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza: deducibilità integrale previa riduzione al 75% del costo (CM 53/2008), ma nel rispetto del d.m. 19.11.2008 159 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Spese per personale dipendente e collaboratori Art. 95 – co. 3 Gestione rimborsi spese dipendenti e collaboratori Sono escluse dalla limitazione alla deducibilità al 75% i costi per prestazioni alberghiere e ristorante sostenute dai dipendenti e collaboratori per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale. Limite di spesa: • Trasferte nazionali: € 180,76 • Trasferte internazionali: € 258,23 Per ottenere la detrazione Iva è necessario che la fattura sia emessa direttamente all’impresa per la quale il dipendente /collaboratore sta sostenendo la spesa. Per una corretta qualificazione delle spese ai fini delle imposte sui redditi, è opportuno che sulla fattura (intestata all’azienda) sia indicato il nome del fruitore del servizio , così da poter dedurre il costo al 100% dal reddito d’impresa 160 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Precisazioni della c.m. 3.3.2009, n. 6: •Spese sostenute dagli amministratori in Co.Co.Co.: – stesse regole dei dipendenti •Soci di società di persone: – non si possono assimilare ai dipendenti; – quindi deducibilità limitata al 75% •Spese sostenute per trasferte dei dipendenti e assimilati nel territorio comunale: – escono dalle regole delle trasferte; – si applica la deduzione limitata al 75% •Servizio mensa: – È in servizio plurimo che esce dalle limitazioni del 75% 161 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI Precisazioni della c.m. 3.3.2009, n. 6: •Convenzione con pubblico esercizio per la fornitura di servizio mensa: – È un servizio complesso che non rientra nelle limitazioni (vedi anche c.m. 326/1997) •Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro: – È parificato alla mensa e quindi non si applica la limitazione •Regole per l’impresa che emette i buoni pasto: – Rappresenta l’oggetto della propria attività e quindi non soggiace alle limitazioni •Tour operator e agenzie viaggi: – Le limitazioni in si applicano “in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa” 162 Interessi passivi nei soggetti IRPEF & nei soggetti IRES 163 Soggetti IRPEF 164 DEDUZIONE LIMITATA INTERESSI PASSIVI (art. 61 – Tuir) Nel rigo RF11: • colonne 1 va indicato l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del TUIR • colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili, come ad esempio: – gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, co. 7, del TUIR – degli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, co. 11, del D.L. n. 331/1993 165 DEDUZIONE LIMITATA INTERESSI PASSIVI (art. 61 – Tuir) Interessi passivi deducibili Ricavi e proventi che concorrono o non concorrono (perché esclusi) a formare il reddito = Totale ricavi e proventi Proventi esclusi (art. 91 – Tuir): • Proventi di cespiti esenti • Proventi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva • Sovraprezzi di emissione di azioni o quote e gli interessi di conguaglio • Proventi quali plusvalenze, indennità per perdita di avviamento ed altri redditi quando, su richiesta del contribuente, sono tassati separatamente • Indennità per cessazione di rapporti di agenzia Proventi esenti: • Bot, Cct, ecc. 166 Soggetti IRES 167 GENERALITA’ NUOVO ART. 96 TUIR INTERESSI PASSIVI “NETTI” NON SUPERIORI AL 30% DEL ROL INTERESSI DEDUCIBILI PER INTERO INTERESSI PASSIVI “NETTI” SUPERIORI AL 30% DEL ROL • INTERESSI DEDUCIBILI FINO AL 30% DEL ROL • ECCEDENZA NON DEDUCIBILE NELL’ESERCIZIO 168 Interessi passivi PARAMETRI PER IL CONTEGGIO NOZIONE DI INTERESSI CO. 3 ART. 96 Oneri o proventi derivanti da contratti di mutuo, da contratti di leasing, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e derivanti da ogni altro rapporto di natura finanziaria (sono esclusi gli interessi impliciti da debiti di natura commerciale) Soggetti operanti con P.A.: tra gli attivi si considerano anche quelli virtuali ricollegabili ai ritardi nei pagamenti (calcolati al TUR + 1 punto) NOZIONE DI ROL CO. 2 ART. 96 VALORE DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO “A” DEL C.E.) MENO COSTI DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO “B” DEL C.E., ad esclusione del n. 10, lett. a) e b) (ammortamenti), e dei canoni di locazione finanziaria) 169 Interessi passivi VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE RILEVANO I VALORI “RISULTANTI DAL CONTO ECONOMICO” (CO. 2 ART. 96) NON RILEVANO LE VARIAZIONI FISCALI OPERATE IN UNICO AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI COSTI DELLA PRODUZIONE ESCLUSI DAL ROL CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI 170 Interessi passivi INTERESSI ESCLUSI INTERESSI CAPITALIZZATI ART. 110, CO. 1, LETT. B), TUIR 1. AD INCREMENTO DEL COSTO DELL’IMMOBILIZZAZIONE (per prestiti contratti per l’acquisto, ossia derivanti da “mutui di scopo”, ovvero quelli riferiti al periodo di costruzione dell’immobile e fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso) 2. AD INCREMENTO DELLE RIMANENZE (IMMOBILI MERCE) (interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile – per l’intero periodo di costruzione e comunque non oltre la data a partire dalla quale l’immobile è collocabile sul mercato) 171 Precisazioni CM 19/2009 • Immobili merce: – Costruiti in proprio: capitalizzazione degli interessi – Costruiti su commessa: non capitalizzabili, ma rientrano nei limiti dell’art. 96 • Immobili patrimonio: – Interessi di funzionamento: NON deducibili art. 90 – Interessi di finanziamento: • Di regola deducibili nei limiti dell’art. 96 • Se l’immobile è locato: “non rileva ai fini dell’art. 96 gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione” (art. 1, co. 36, L. 244/2008) 172 Interessi passivi Per interessi passivi netti = interessi passivi – interessi attivi ESEMPIO – CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI VALORE PRODUZIONE = 500.000 INTERESSI PASSIVI “NETTI” = 110.000 COSTI PRODUZIONE = 300.000 Di cui AMMORTAMENTI = 30.000 ROL = 500.000 – (300.000 – 30.000 – 10.000) = 240.000 Di cui CANONI LEASING = 10.000 INT. PASSIVI DED. = 240.000 X 30% =72.000 INTERESSI PASSIVI = 120.000 INT. PASSIVI INDED. = 110.000 – 72.000 = 38.000 INTERESSI ATTIVI = 10.000 173 Interessi passivi ART. 96. CO. 1, ULTIMO PERIODO LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE GLI INTERESSI DI COMPETENZA, PUO’ ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL ROL DEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 174 ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL (DAL 2010) 2010 2011 INTERESSI PASSIVI = 1.000 INTERESSI PASSIVI = 800 30% DEL ROL = 1.500 30% DEL ROL = 300 INTERESSI DEDUCIBILI = 800 INTERESSI DED. 100% ROL ECCEDENTE = 1.500 -1.000 = 500 300 (fino al 30% ROL 2011) 500 (da riporto ROL 2010) 175 Interessi passivi NORMA TRANSITORIA PER GLI ESERCIZI 2008 E 2009 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI E’ AUMENTATO RISPETTIVAMENTE DI € 10.000 E € 5.000 ESEMPIO LIMITARE L’IMPATTO DELLA NOVITA’ PER I PRIMI ESERCIZI INTERESSI PASSIVI = 6.000 30% DEL ROL = 4.000 INTERESSI DED. “TEORICI” = 4.000 INT. DED. “EFFETTIVI” = 6.000 (4.000 + “franchigia” massima di 5.000, utilizzata solo per 2.000) 176 Interessi passivi RIPORTO A NUOVO “ECCEDENZE” NON DEDOTTE (CO. 4 ART. 96) ECCEDENZA = Interessi passivi, al netto di quelli attivi, non dedotti in un certo esercizio RIPORTO NEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA, SENZA LIMITI TEMPORALI, A CONDIZIONE CHE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI L’ECCEDENZA SIA INFERIORE AL 30% DEL ROL NON SONO POSTE ALCUNE CONDIZIONI PER IL RIPORTO IN AVANTI (Non è necessaria istanza di interpello) 177 Interessi passivi ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DELL’ECCEDENZA NON DEDOTTA 2008 2009 INTERESSI PASSIVI = 1.000 30% DEL ROL = 600 INTERESSI PASSIVI = 1.000 30% DEL ROL = 2.700 INTERESSI DED. = 600 INTERESSI DEDUCIBILI 2009 = 1.000 ECCEDENZA NON DED. = 400 ROL NON “SFRUTTATO” = 2.700 – 1.000 = 1.700 INTERESSI 2008 DEDUCIBILI 2009 = 400 (variazione in diminuzione modello Unico) Interessi passivi BANCHE ED ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (società di gestione, SIM, ecc.) IMPRESE DI ASSICURAZIONE SOGGETTI ESCLUSI (CO. 5 ART. 96) Non rientrano le holding “industriali” (art. 113 TUB) SOCIETA’ CAPOGRUPPO DI GRUPPI BANCARI O ASSICURATIVI SOCIETA’ CONSORTILI COSTITUITE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI (EX ART. 96 DPR 554/1999) SOCIETA’ DI PROGETTO COSTITUITE EX ART. 156 D.LGS. N. 163/2006 SOCIETA’ COSTITUITE PER IL REALIZZO E L’ESERCIZIO DI INTERPORTI (LEGGE N. 240/1990) 179 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2010 SC Int. Passivi annotati in bilancio Int. attivi annotati in bilancio 15.000 Minor importo tra 1 e 2, corrispondente agli interessi comunque deducibili 2.000 Interessi passivi non dedotti 2.000 50.000 Eccedenza di interessi passivi: 1–2+4 13.000 13.000 0 R.O.L. • Va indicata la quota di interessi passivi deducibile nel limite del 30% del ROL. • Se è stata compilata la casella 5 di RF118, riportare il minore tra gli importi di casella 5 e del 30% del ROL aumentata di € 5.000 Eccedenza di ROL non usata Interessi passivi non deducibili da riportare in RF16 dato da: RF118, col 4 – RF119, col 180 2 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2010 SC 22.000 2.000 2.000 50.000 20.000 20.000 0 2° esempio: Compilazione del modello considerando la maggiorazione di € 5.000 prevista per il 2009 181 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2010 SC 30.000 2.000 2.000 50.000 28.000 20.000 8.000 3° esempio: Compilazione del modello considerando la maggiorazione di € 5.000 prevista per il 2009, ma con interessi passivi consistenti 182 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2010 SC 35.000 2.000 2.000 8.000 100.000 41.000 35.000 6.000 4° esempio: Riporto da esercizio precedente di interessi passivi indeducibili 183 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2011 SC 30.000 2.000 2.000 6.000 200.000 34.000 60.000 26.000 4° esempio: CIO’ SARA’ POSSIBILE DAL 2010 184 DEDUZIONE DI QUOTA DI IRAP – art. 6 • La previsione normativa consente: – di dedurre dal reddito d’impresa e professionale un importo pari al 10% dell’IRAP di pagata – Che sarà necessario verificare l’esistenza, fra i costi deducibili, di spese per il personale dipendente o per interessi passivi – Infatti, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la deduzione forfettaria spetta esclusivamente se nella determinazione del reddito vi sono spese per personale ed interessi (teleconferenza It. Oggi del 17.1.2009) – Che il recupero sarà eseguito nel mod. Unico: • Quadro RF: tramite l’esposizione nel rigo RF17 – RF19 (imposte indeducibili) di una somma già ridotta della quota di IRAP deducibile (vedi slide seguente) • Quadro RG: sarà riportato al rigo RG20 la quota parte del 10% dell’IRAP pagata nel periodo cui si riferisce la dichiarazione 185 185 DEDUZIONE DI QUOTA DI IRAP – art. 6 Precisazioni C.M. 16/2009 Versamenti rilevanti per il calcolo del 10% di IRAP deducibile: • Saldo anno precedente effettuato il 16.6.09 (o 16.7 o con modalità rateali): • Si dovrà verificare se nell’anno precedente c’erano spese per personale dipendente rilevante e/o per interessi passivi • 1° e 2° acconto versato il 16.6.09 e 30.11.09: rileva limitatamente al minor importo fra l’acconto versato e il debito di imposta • IRAP pagata nel 2009 a seguito di: • Ravvedimento operosi di annualità precedenti • Accertamenti e/o liquidazione di dichiarazioni IRAP Solo se nelle annualità a cui si riferiscono gli importi versati i bilanci contenevano i costi di personale e/o di interessi rilevanti 186 186 DEDUZIONE DI QUOTA DI IRAP – art. 6 1° Esempio: Versamenti effettuati durante il 2009 •Versamento a saldo 2008 (nel quale erano presenti costi rilevanti) •1° e 2° acconto relativo al 2009 •Versamento acconti 2008 in ravvedimento (nel 2007 c’erano costi rilevanti) •Imposta dovuta per il 2009 •Calcolo IRAP deducibile (1.000+4.500+2000) € 2.000 € 4.500 € 7.500 x 10% = € 750 2° Esempio: Versamenti effettuati durante il 2009 •Versamento a saldo 2008 (nel 2008 no interessi e 1 apprendista) •1° e 2° acconto relativo al 2009 (nel 2009, l’apprendista si è qualificato operaio) •Imposta dovuta per il 2009 •Calcolo IRAP deducibile € 1.000 € 5.000 € 2.000 € 5.500 € 6.000 € 5.500 x 10% = € 550 187 187 Esempio: Soggetto che nel 2009 ha pagato € 5.000 di IRAP • Irap di competenza del 2009 € 5.800 • La quota deducibile sarà pari a € 500 • La quota indeducibile sarà pari a € 5.300 In Unico SC: 5.300 188 188 Altri componenti negativi • la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, co. 4, del TUIR agli • intermediari e rappresentanti di commercio • e agli esercenti attività di ristorazione e albergo per i quali è obbligatoria l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale (art. 1, co. 1, del D.M. 13.10.1979) La deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: • 3 per cento dei ricavi fino a € 6.197,48; • 1 per cento dei ricavi oltre € 6.197,48 e fino a € 77.468,53; • 0,50 per cento dei ricavi oltre € 77.468,53 e fino a € 92.962,24 segue Per le attività di ristorazione ed albergo, la deduzione va calcolata sull’ammontare delle ricevute fiscali o fatture emesse (r.m. 9/1071 del 11.5.1981) 189 Altri componenti negativi • la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2008, tale deduzione è di: • € 56 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti • € 92 per quelli effettuati oltre tale ambito • € 19,60, limitatamente al periodo d’imposta 2008, per quelli effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’impresa Alle medesime imprese compete: • l’ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500 segue 190 Altri componenti negativi • la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della L. 23.12.1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall’art. 1, co.168, della L. 244/2007, riconosciuta, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2008. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR: • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80; • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; • 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60 La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività segue 191 Riporto delle perdite CO. 29 L. 244/2007 RISCRIVE L’ART. 8 DEL TUIR, RIPROPONENDO LA SITUAZIONE VIGENTE FINO AL 2005 IMPRESA O PARTECIPAZIONE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PERDITE IMPRESA O PARTECIPAZIONE IN CONTABILITA’ ORDINARIA UTILIZZO “ORIZZONTALE” IN DIMINUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO UTILIZZO VERTICALE IN DIMINUZIONE DA REDDITI DELLA STESSA NATURA E RIPORTO A NUOVO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI: • MAX 5 PERIODI • O RIPORTO ILLIMITATO PER QUELLE SORTE NEI PRIMI 3 192 PERIODI Riporto delle perdite DECORRENZA “NUOVE” REGOLE PERDITE 2006 E 2007 DALLE PERDITE MATURATE A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008 RESTANO VALIDE LE REGOLE PREVISTE DAL DL 223/06 • COMPENSAZIONE CON REDDITI DELLA STESSA NATURA E RIPORTO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, A PRESCINDERE DAL REGIME CONTABILE 193