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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Consulenti del lavoro

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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Consulenti del lavoro
Stato di disoccupazione
ASSUNZIONI AGEVOLATE
APPRENDISTATO
MOBILITA’
L.407/90
CIG/CIGS
CTR.DI INSERIMENTO
STATO DI DISOCCUPAZIONE
• La verifica dello stato di disoccupazione è presupposto per
l'applicazione della normativa che origina sgravi contributivi,
agevolazioni, indennità.
• Il centro per l’impiego è l’ente competente a verificare tale
condizione di disoccupazione, quando l’interessato si presenta e
sottoscrive la dichiarazione attestante l’immediata disponibilità
allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs 181/00
D.lgs 297/02
Indirizzi regionali delibera 1778/08.
Il disoccupato in base alla normativa in oggetto è colui che:
a) sia privo di lavoro o svolga attività lavorativa tale da assicurare
un reddito imponibile fiscale annuo (1 gennaio-31 dicembre) non
superiore al reddito minimo come definito al successivo paragrafo
6, c. 7 del presente documento;
b) sia immediatamente disponibile, secondo modalità definite con i
Servizi competenti, allo svolgimento di una congrua attività
lavorativa;
c) sia immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività
lavorativa, secondo modalità definite con i Servizi competenti ;
CONSERVAZIONE
SOSPENSIONE
PERDITA
TIPOLOGIA A
LIMITI
LIMITI
LAVORO DIPENDENTE
REDDITO ANNUO IMPONIBILE
LORDO> 8000 €
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO:
TEMPO INDET. (PART TIME,
FULL TIME)
REDDITO ANNUO
IMPONIBILE LORDO
CO.CO.PRO.
< 8000 €
SOCIO LAV.RE
NON PRESENTAZIONE ALLA
CONVOCAZIONE DEL Centro per
l' Impiego
RIFIUTO OFFERTA CONGRUA
DI LAVORO
REVOCA DELLA DISPONIBILITA’
ALLA RICERCA ATTIVA DI
LAVORO
TIPOLOGIA B
LIBERO PROF.STA
TITOLARE P.IVA
REDDITO ANNUO
IMPONIBILE LORDO
PRESUNTO
PREST.ORE OPERA
< 4800 €
OCC.LE
LAV.ORE AUTONOMO
ASS.PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA A+B REDDITO
ANNUO IMPONIBILE LORDO
< 8000 €
< 4 MESI SE GIOVANI (18-25/29ANNI)
< 8 MESI SE ADULTI (25/29 IN POI)
CON REDDITO ANNUO IMPONIBILE
LORDO
>8000 €
ACCETTAZIONE OFFERTA DI
LAVORO NON CONGRUA
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONSERVO LO STATO DI
CONSERVO LO STATO DI
DISOCCUPAZIONE
DISOCCUPAZIONE
< 4 / 8 MESI
> 4 / 8 MESI
< 8000 € reddito annuo
lordo
< 8000 € reddito annuo
lordo
PERDO LO STATO DI
DISOCCUPAZIONE
> 4 / 8 MESI
> 8000 € reddito
annuo lordo
SOSPENSIONE
STATO DI
DISOCCUPAZIONE
< 4 / 8 MESI
> 8000 reddito annuo lordo
RAPPORTO DI LAVORO A CAVALLO DI DUE ANNI: SI SOSPENDE IL PERIODO NEL QUALE SI SUPERA IL REDDITO
PIU’ RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO: SI SOSPENDE IL PERIODO DI LAVORO DAL QUALE DERIVA IL
SUPERAMENTO DEL REDDITO.
NORMATIVA IN VIGORE 1778 2008
CON RICHIESTA VALIDA FINO AL 31 01 2009 ERA PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DELLA DID A COLORO CHE NEL PERIODO
19-07-2000/ 29-01-2003 POTEVANO FAR VALERE UNA ISCRIZIONE, REISCRIZIONE, O REVISIONE DEL COLLOCAMENTO
ORDINARIO AI SENSI DELLA L.56 DEL 1987.
MOBILITÀ
Insieme delle disposizioni legislative che regolamentano i
licenziamenti individuali e collettivi di lavoratori per riduzione
di personale, trasformazione o cessazione di attività e il loro
reinserimento nel mondo del lavoro.
I lavoratori disoccupati per cause non dipendenti dalla loro
volontà, attraverso un iter procedurale vengono inseriti in
apposite liste dalle quali attingono le aziende, che possono
quindi usufruire di sgravi contributivi.
La normativa di riferimento:
l.223/91
l.236/93
MOBILITÀ INDENNIZZATA (L.223/91)
Riguarda quei lavoratori che, per le dimensioni dell'azienda e per
il numero di lavoratori da questa impiegati, possono
usufruire delle procedure di mobilità con diritto alla
rispettiva indennità.
MOBILITÀ “NON INDENNIZZATA” (L.236/93)
Rivolta ai lavoratori licenziati da aziende con meno di 15
dipendenti ai quali è concessa la possibilità di iscriversi alle
liste di mobilità facendo richiesta individuale.
l.223/91
Procedura di mobilità per l'iscrizione in lista con indennità di
mobilità
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di mobilità
L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del
programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai
sensi del presente articolo.
Art. 24
Norme in materia di riduzione del personale
Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5,commi da
1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici
dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione
di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità
produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito,
siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o
trasformazione.
Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le
imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività
Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5,
commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di
scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
l.223/91
La procedura per la dichiarazione di mobilità attivata
dall'impresa si trova nel
sito internet
www.provincia.perugia.it
Guide tematiche
Area sviluppo economico formazione e lavoro
Mobilità lavorativa
ISCRIZIONE IN LISTA DI MOBILITA’ (L. 223/1991)
Soggetti interessati:
Operai-Impiegati-Quadri giudicati in
esubero dall’azienda insieme ai rappresentati sindacali e di
categoria.
Requisiti richiesti:
esaurimento cassa integrazione
guadagni straordinaria
licenziamento per riduzione di
personale o trasformazione
di attività o lavoro
licenziamento per cessazione
dell’ attività da parte
dell’azienda
l.223/91
IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Il Lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego di competenza per :
Dare la disponibilità allo
svolgimento di attività
lavorativa ( DID).
Presentare Domanda di
indennità di mobilità (Mod.
INPS DS 21)
Dopo il licenziamento
Entro 68 gg. dal licenziamento,
in attesa della iscrizione in lista
di mobilità (Commissione
Provinciale Tripartita)
l.223/91
IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Indennità di mobilità
Si ha diritto alla indennità
di mobilità se si possiede
una anzianità aziendale di
12 mesi di cui 6
effettivamente lavorati.
Durata dell’indennità: 12
24 36 mesi a seconda
dell’età del lavoratore,
aumentata di un anno se il
lavoratore proviene da
una azienda del
mezzogiorno.
Importo: circa l’80%
dell’ultimo stipendio
(circ.INPS)
INDENNITA’ DI MOBILITÀ
Art. 7
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un
periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni.........
4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione
nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
Art. 16
Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di
licenziamento per riduzione di personale
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di
personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora
possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei
di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai
sensi dell'art. 7
L. 236/93
SOGGETTI INTERESSATI
-rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (sia tempo pieno che
tempo parziale)
Possono fare domanda
di iscrizione in lista di mobilità - licenziamento per un giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione,
i lavoratori (operai, impiegati,
trasformazione o cessazione di attività
quadri) che presentano i
o lavoro
seguenti requisiti:
- datore di lavoro qualificabile come
impresa ai sensi dell’art. 2082 del C.C.
(sono pertanto esclusi i privati, le
ONLUS, gli studi professionali, le
cooperative di servizi etc.)
l.236/93
IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Termini e Scadenze
Documenti Richiesti
Il lavoratore licenziato può presentare
domanda al Centro per l'impiego
competente per territorio (si fa
riferimento al domicilio del
lavoratore) entro e non oltre 60 giorni
di calendario a partire dal giorno
successivo alla comunicazione di
licenziamento.
SCHEDA 1 compilata dal lavoratore
Se il lavoratore ha reso la
Dichiarazione di Immediata
disponibilità entro 60 giorni dal
licenziamento, conserva il diritto a
fare richiesta di iscrizione senza limiti
di tempo (delibera della cpt del 2003-2000)
In caso di dimissioni per giusta causa
occorre anche la richiesta del
tentativo di conciliazione fatta alla
Direzione Prov.le del Lavoro e la copia
della lettera di dimissioni
SCHEDA 2 compilata dal datore di
lavoro
IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
l.236/93
Indennità di disoccupazione
ordinaria
La domanda deve essere
presentata dal lavoratore
licenziato entro e non oltre 68
giorni dal giorno successivo alla
comunicazione del licenziamento
Documenti Richiesti
DID
DS21
Requisiti richiesti
52 settimane contributive negli
ultimi due anni
Vedi circ.INPS n.74 del 15-62010 per computo dei periodi di
co.co.co. e co.co.pro. (13
settimane)
DURATA DELLA ISCRIZIONE IN LISTA DI MOBILITA’
l.223/91- l.236/93
L’inserimento in lista di mobilità decorre dal giorno
al licenziamento.
successivo
PERMANENZA IN LISTA DI MOBILITÀ
1 anno per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha
meno di 40 anni;
2 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di
.
tra i 40 ed i 49 anni;
lavoro ha
3 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di
già compiuto i 50 anni.
lavoro ha
Tali durate – a determinate condizioni - possono essere prorogate
al massimo di un periodo uguale a quello inizialmente previsto.
CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI MOBILITÀ
La permanenza in lista viene meno qualora il lavoratore:
•Rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
•Non accetti offerta di lavoro congrua
•Non accetti di svolgere lavori socialmente utili
•Non abbia comunicato all’INPS l’assunzione
Inoltre viene cancellato quando:
•Sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato
(qualora sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di
prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilità);
•Abbia percepito in unica soluzione l’indennità di mobilità
•Sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità
ASSUNZIONE LAVORATORE IN MOBILITA’
Il lavoratore in mobilità, a prescindere dalla normativa di
riferimento (l.223/91 e l.236/93), può essere assunto:
A TEMPO DETERMINATO (TEMPO PIENO O PARZIALE)
•
rimane iscritto in lista;
•
proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello
lavorato;
•
conserva l’iscrizione in lista di mobilità qualunque sia la
causa di interruzione del
rapporto di lavoro (anche per
dimissioni).
ASSUNZIONE LAVORATORE IN MOBILITA’
Il lavoratore in mobilità, a prescindere dalla normativa di
riferimento (l.223/91 e l.236/93), può essere assunto:
A TEMPO INDETERMINATO:
•
pieno: il lavoratore viene cancellato dalla lista al momento
dell’assunzione. Può rientrare solo se viene licenziato dal
datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
(non per dimissioni in periodo di prova) e per un massimo di
due volte;
•
parziale: il lavoratore rimane iscritto e proroga la permanenza
in lista di un periodo pari a quello lavorato e comunque entro il
limite del massimo differimento. L’iscrizione in lista di mobilità
si conserva qualunque sia la causa di interruzione del rapporto
di lavoro (anche per dimissioni).
AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE
CHE ASSUMONO LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA‘
L’azienda che assume un lavoratore in mobilità, può ottenere sgravi
contributivi nella misura prevista per gli apprendisti
TEMPO DETERMINATO
massimo 12 mesi,
raggiungibili con una sola
proroga
TEMPO INDETERMINATO
Nel caso in cui, nel corso del
suo svolgimento, il rapporto
di lavoro venga trasformato
a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo
spetta per ulteriori 12 mesi
Nel caso in cui il lavoratore goda
dell'indennità di mobilità al datore
di lavoro spetta il 50%
dell'indennità che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore per un
periodo di 12 mesi (24 se il
lavoratore ha più di 50 anni)
18 mesi
INTERPELLO PROT.N.25/I/0001564
DEL 13 LUGLIO 2006
Non ha diritto agli sgravi contributivi la società che assume nei
sei mesi dal licenziamento, un lavoratore in mobilità, licenziato
da una azienda “collegata”.
A=IMPRESA CHE LICENZIA
Se A assume entro sei mesi dal licenziamento lo stesso
lavoratore non ha diritto agli sgravi contributivi.
Se A assume dopo sei mesi dal licenziamento ha diritto agli
sgravi contributivi.
B=IMPRESA CHE ASSUME lavoratore in mobilità ha diritto agli
sgravi contributivi.
Se B è collegata ad A non ha diritto agli sgravi contributivi se
assume nei sei mesi dal licenziamento.
l.407/90 art.8 c.9
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
Datori di lavoro
tutti, comprese le società cooperative
Condizione per l’assunzione
non ammesse quelle in sostituzione di
lavoratori di pari professionalità
licenziati o sospesi ( ammesse dopo
sei mesi dal licenziamento)
Tipologia di Contratto
a tempo indeterminato ( anche part
time)
Incentivo
riduzione del 50% per 3 anni dei
contributi previdenziali e assistenziali
Imprese artigiane riduzione del
100%.
l.407/90 art.8 c.9
Lavoratori in cigs da almeno 24 mesi
Datori di lavoro
tutti, comprese le società cooperative
Condizione per l’assunzione
non ammesse quelle in sostituzione di
lavoratori di pari professionalità
licenziati o sospesi ( ammesse dopo
sei mesi dal licenziamento)
Tipologia di Contratto
a tempo indeterminato ( anche part
time)
Incentivo
riduzione del 50% per 3 anni dei
contributi previdenziali e assistenziali
Imprese artigiane riduzione del
100%.
Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi ( l.236/93 art.4 c.3)
Condizioni per l’assunzione
Lavoratore deve avere fruito della cigs per
almeno 3 mesi, in impresa beneficiaria dell’intervento da almeno sei
Datori di lavoro
tutti , comprese le soc.cooperative, a
condizione che non abbiano in atto
sospensioni per CIGS e non abbiano
ridotto il personale di pari professionalità
nei 6 mesi precedenti
Tipologia di Contratto
a tempo indeterminato e pieno
Benefici contributivi
contribuzione a carico del datore di lavoro
come per gli apprendisti per 12 mesi
Benefici economici ulteriori
contributo mensile pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe
spettata al lavoratore se non avesse
lavorato per:
9 mesi per lavoratori fino a 50 anni
21 mesi per lavoratori con più di 50 anni
Modalità operative per assunzione
Lavoratori in cigs
Contratto
a tempo indeterminato pieno
Modulistica INPS
Mod.236/1
Mod.236/2
Certificazione decreto di concessione cigs
da sei mesi dell’impresa che licenzia
Richiesta datore di lavoro che assume del
contributo mensile
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
(Artt. 54-59 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.° 276 di
attuazione della Legge 14 febbraio 2003, n.° 30)
Il contratto di inserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento o il reinserimento in un'organizzazione di lavoro.
Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, cui è
subordinata la stipulazione di tale nuova tipologia contrattuale, sono
demandate alla contrattazione collettiva o, in via provvisoriamente
sostitutiva, ad un decreto ministeriale.
Durata: tempo determinato : minimo 9 mesi, massimo 18 mesi
Datore di lavoro
Ubicazione
territoriale
Misura dell’agevolazione
Datori di lavoro non
aventi natura di
impresa
Centro – Nord
-25% contribuzione a carico
d.l.
Mezzogiorno
-50%
Imprese
Centro – Nord
-25% contribuzione a carico
d.l.
Mezzogiorno
Imprese del settore
Commercio e Turismo
con meno di 15
dipendenti
Centro – Nord
Imprese artigiane
ovunque ubicate
Mezzogiorno
contribuzione dovuta in
misura
fissa come per gli
apprendisti
-40% contribuzione a carico
del datore di lavoro
contribuzione dovuta in
misura
fissa come per gli
apprendisti
contribuzione dovuta in
misura fissa come per gli
apprendisti
Disoccupati di lunga durata con
età compresa tra i 29 e 32 anni
coloro che, dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato una attività di lavoro
autonomo siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di 12 mesi (Al 11
febbraio 2004).
Lavoratori con più di 50 anni di
età
che siano privi di un posto di lavoro
Lavoratori che non abbiano
lavorato per almeno 2 anni e che
desiderino riprendere l’attività
lavorativa
categoria di soggetti che non corrisponde a
quella dei disoccupati da almeno 24 mesi
(art. 8, c.9, L.407/90). Infatti vi rientrano
tutti coloro che non solo involontariamente,
ma anche per scelta, hanno lasciato per un
biennio una attività lavorativa ed intendano
rientrare nel mercato del lavoro
Portatori di handicap: persone
riconosciute affette da un grave
handicap fisico, mentale o
psichico.
In questo caso il contratto di inserimento
rappresenta uno strumento contrattuale
alternativo all’assunzione in convenzione
prevista dalla specifica normativa sul
collocamento dei disabili.
Giovani di età compresa tra 18 e
29 anni
No agevolazioni
Fly UP