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La Legislazione sociale

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La Legislazione sociale
Rem tene, verba sequentur
Abbi chiaro il concetto, e le parole verranno da sole
La Legislazione sociale
-Realizza un sistema di welfare per tutti i
cittadini ( teoria estensiva)
welfare=protezione sociale
- Realizza una rete di protezione sociale
verso la classe lavoratrice (teoria restrittiva)
Art. 38 Costituzione repubblicana
 Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale
 I lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità vecchiaia,
disoccupazione involontaria
La sicurezza sociale
 Il mezzo di realizzazione di una delle
libertà fondamentali riconosciute, in ogni
stato democratico e moderno all’uomo:
La libertà dello stato di bisogno
Iniziative specifiche preordinate a prevenire
e rimuovere le situazioni di bisogno
Fonti del diritto
della previdenza sociale
 La Costituzione che oltre ai principi generali (artt 1, 3,
4,)dedica al lavoro e alla previdenza sociale l’intero
titolo III parte I;
 Le leggi ordinarie
a. decreti legge, decreti legislativi, codice civile codice
della navigazione ecc.
b. una seirie di disposizioni, spesso confuse, che
disciplinano la materia
 I regolamenti di attuazione o di esecuzione emanati dal
governo o dai ministri con proprio decreto;
Fonti del diritto
della previdenza sociale
Le leggi regionali
(art.117 della cost. riforma costituzionale ex Legge 3/2001)
a.
b.
Per la previdenza sociale la competenza legislativa
è esclusiva dello STATO che determina i livelli
essenziali dei diritti civili e sociali che devono essere
garantiti sul territorio.
Le regioni nel rispetto dei principi generali legiferano
per quanto attiene la previdenza complementare e
integrativa, nonché la tutela e sicurezza sul lavoro.
Disciplinano inoltre gli aspetti gestionali del mercato
del lavoro, interventi per favorire l’occupazione ed il
reimpiego dei lavoratori.
Fonti del diritto
della previdenza sociale
Internazionali sovranazionali

Trattati (fonti indirette perche devono essere ratificati
con legge dello Stato;

Convenzione dell’OIL;
Diritto dell’Unione Europea
a. Atti emanati dalle istituzione dell’unione il cosidetto
diritto derivato. Regolamenti direttive e decisioni
sono vincolanti pareri e raccomandazioni non sono
vincolanti
b. Accordi, trattati istituvi.
Il rapporto giuridico previdenziale
intercorre tra più soggetti
Ha un oggetto, un contenuto
È di natura giuridica
È un rapporto giuridico complesso
Concezione moderna della tutela previdenziale e dello stato si
allontana dallo schema assicurativo
Il rapporto giuridico previdenziale
RAPPORTO EROGATIVO
SOGGETTI:
- IL BENEFICIARIO
-L’ENTE EROGATORE
OGGETTO: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il rapporto giuridico previdenziale
RAPPORTO CONTRIBUTIVO
SOGGETTI:
-ENTE PREVIDENZIALE
-SOGGETTO OBBLIGATO AL
PAGAMENTO
Il rapporto giuridico previdenziale
I SOGGETTI DEL RAPPORTO
 I gestori del rapporto ed erogatori delle prestazioni
(INPS, INAIL, CASSE PREVIDENZIALI);
 Soggetti obbligati alla contribuzione.
Datori di lavoro, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi,
liberi professionisti.
 Soggetti protetti beneficiari delle prestazioni.
Lavoratori dipendenti pubblici e privati la quasi totalità dei
lavoratori autonomi i liberi professionisti.
Il rapporto giuridico previdenziale
OGGETTO DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE
L’oggetto del rapporto è la stato di bisogno
dell’individuo determinato al verificarsi degli
eventi.
L’oggetto del rapporto è costituito dai RISCHI
idonei a menomare o a sopprimere del tutto la
capacità lavorativa e di guadagno.
Rapporto previdenziale: i rischi

1.
2.
3.
4.
Sono rischi professionali quelli direttamente
connessi con l’attività del soggetto
assicurato:
Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Disoccupazione involontaria
Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
Rapporto previdenziale: i rischi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sono rischi non professionali quegli eventi che possono
colpire il soggetto indipendentemente dalla sua attività
professionale.
Carichi familiari (maggiori bisogni-maggiori componenti)
Malattia generica (alterazione dello stato di salute)
Gravidanza e puerperio
Inabilità
Invalidità
Vecchiaia (evento prevedibile)
Anzianità (evento prevedibile)
Morte. Copre il rischio dei familiari
Rapporto previdenziale: contributi
 L’obbligo contributivo trova la sua fonte
nell’art 23 della costituzione e sorge al
verificarsi all’atto dello svolgimento di una
qualunque attività di natura subordinata o
autonoma.
 La misura del contributo è generalmente
commisurata alla retribuzione per i
dipendenti ed al reddito per i lavoratori
autonomi.
Responsabilità per il
versamento
Lavoratori dipendenti
E’ sempre responsabile
esclusivamente il datore di
lavoro art. 2115 c.c.
-Trattiene la quota del
lavoratore della retribuzione
-Versa l’intero ammontare
Lavoratori a progetto
Legge 183/2010
responsabilità esclusiva del
committente:
-Trattiene la quota del
lavoratore
-Versa l’intero ammontare
Automaticità delle prestazioni
 L’art 2116 stabilisce che le prestazioni
previste dai vari regimi di assicurazione
sociale sono sempre dovute al lavoratore,
anche quando l’imprenditore non ha versato
regolarmente i contributi agli enti di
previdenza e assistenza.
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