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Intervento Avv. Bisaro
Torino, mercoledì 18 dicembre 2013 IL FOTOVOLTAICO E LE PROCEDURE CONCORSUALI Il sistema incentivante. Quale approccio seguire quando si attiva una procedura concorsuale? Avv. Francesca Bisaro Procedure autorizzatorie - 1 La normativa nazionale di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, come dettagliato dalle previsioni di cui al DM 10 settembre 2010, prevedeva: • mera comunicazione al Comune; • denuncia di inizio attività ex articoli 22 E 23 DEL DPR N. 380/2001 (c.d. DIA); • autorizzazione unica. Procedure autorizzatorie - 2 La DIA è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA), introdotta dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Da ultimo, l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 28/2011 (in vigore dal 29 marzo 2011) ha previsto che gli impianti a FER, che gli articoli 11 e 12 del DM 10 settembre 2010 sottoponevano a DIA, siano soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. PAS). Voltura titolo autorizzativo In caso di procedure semplificate (DIA, SCIA, PAS) si ritiene opportuno, ancorché non obbligatorio, una comunicazione del cambio di titolarità agli enti coinvolti. In caso di Autorizzazione Unica si rende necessario ottenere una determina o altro provvedimento espresso di voltura da parte dell’ente procedente. Sistema incentivante FTV Il Conto Energia è stato introdotto con la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE recepita con D.Lgs. 387/2003. Tale sistema prevede tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti FTV per 20 anni. 5 Conti Energia • I Conto Energia – DM 06/02/2006 • II Conto Energia – DM 19/02/2007 (per impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2010) • III Conto Energia – DM 06/07/2010 per impianti entrati in esercizio dal 01/01/2011 fino al 31/05/2011 • SALVA ALCOA • IV Conto Energia – DM 05/05/2011 per impianti entrati in esercizio post 31/05/2011 • V Conto Energia – DM 05/07/2012 Il Soggetto Responsabile - 1 Il Soggetto Responsabile è il titolare dell’esercizio e della manutenzione dell’impianti che ha diritto ad ottenere le tariffe incentivanti (ex art. 2 comma 1 lettera h) del DM 19/02/07 ed ex art. 2, comma 1, lett. t) del DM 06/08/2010). L'utente è, invece, "la persona (fisica – ndr) che opera sul portale applicativo del GSE per conto del Soggetto Responsabile". Il Soggetto Responsabile - 2 Qualsiasi situazione o evento che comporti una variazione del SR deve essere notificata al GSE tramite l’inoltro dei documenti attestanti il trasferimento della titolarità. In caso di impianto ubicato su immobile di cui il SR non sia proprietario, questi deve ottenere dal proprietario dell’immobile i diritti reali tali da consentirgli l’esercizio e la manutenzione dello stesso (es. diritto di superficie, servitù). Il Soggetto Responsabile - 3 Il Soggetto Responsabile può coincidere con il proprietario dell’impianto FTV. Tuttavia nel caso di leasing si crea una dicotomia tra il proprietario del bene (Leasing) e il SR che rimane il soggetto che utilizza il bene ed è preposto all’esercizio e della manutenzione dell’impianto. Rapporti giuridici pendenti Nelle more dell’individuazione del soggetto cessionario, è opportuno monitorare i rapporti giuridici esistenti in capo all’impianto FTV; più precisamente: – verso ENEL; – verso TERNA; – verso O&M Contractor o i diversi fornitori preposti alla manutenzione dell’impianto; – verso GSE. Tipologie di cambio della titolarità Tra le diverse fattispecie che possono determinate il cambio di titolarità dell’impianto si evidenziano: - Fallimento - Concordato preventivo - Amministrazione straordinaria Trasferimento di titolarità - 1 Il trasferimento avviene tramite procedura telematica per mezzo degli applicativi previsti per il Conto Energia, Ritiro Dedicato o l’inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno per lo Scambio sul Posto. La procedura telematica può essere effettuata solo se la convenzione si trova nello stato attivo. Il cambio di titolarità sarà valido solo a seguito di espressa comunicazione del GSE all’indirizzo e-mail indicato in sede di richiesta Trasferimento di titolarità - 2 Per il cambio di titolarità è necessario produrre i documenti che devono rispettare i requisiti indicati dal GSE. A seguito della voltura il soggetto subentrante assumerà tutti i diritti ed obblighi nell’ambito delle convenzioni stipulate con GSE dall’originario Soggetto Responsabile. Trasferimento di titolarità - 3 L’atto attestante il trasferimento di titolarità dovrà riportare i dati identificativi dell’impianto e delle relative convenzioni, che consentano l’identificazione dello stesso in modo univoco. Tali dati sono costituiti da POD, potenza, ubicazione, numero identificativo GSE, codice convenzione e sono tutti individuabili accedendo al portale GSE, nella sezione Gestione Contratti/ Convenzioni. Tutti gli atti a supporto del cambio di titolarità dovranno essere forniti completi degli allegati. Trasferimento di titolarità - 4 Il soggetto subentrante deve effettuare sul portale del GSE la registrazione tramite procedura telematica. Qualora la documentazione prodotta non sia conforme o sufficiente il GSE invierà una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. Nel lasso temporale in cui GSE esamina i documenti i pagamenti vengono sospesi (la convenzione risulterà sospesa) e saranno riattivati solo a seguito dell’accettazione del cambio di titolarità e sblocco della convenzione. Trasferimento di titolarità - 5 Le ulteriori attività da compiere per il perfezionamento di titolarità sono: – trasferimento del POD (punto di consegna) da effettuarsi con il distributore locale (Enel Distribuzione o altro gestore locale); – trasferimento della licenza di officina nei confronti dell’Agenzia delle Dogane; – Comunicazione a Terna del cambio di titolarità dell’impianto per l’aggiornamento del sistema GAUDI’. Annullamento della richiesta di trasferimento È necessario inviare la richiesta di annullamento unitamente al documento di identità del cedente a mezzo raccomandata A/R al GSE indicando espressamente il numero di Convenzione del Conto Energia Conclusioni 1 L’impianto FTV è un bene che genera ricavi tramite la produzione di energia elettrica immessa in rete. Il Soggetto Responsabile, che non coincida con il proprietario di un impianto FTV, deve perciò tener conto delle attività necessarie a mantenere attiva la produzione di energia elettrica per non depauperare il valore intrinseco del bene. Conclusioni 2 Nel caso di procedure concorsuali, è pertanto opportuno che il curatore fallimentare o il commissario giudiziale mantenga tale valore facendo in modo di consentire la produzione di energia elettrica fintanto che il cambio di titolarità del SR non sia perfezionato e consenta al soggetto subentrante di continuare a beneficiare del valore complessivo dell’impianto. Tale procedura consentirebbe infatti una maggior valorizzazione della massa fallimentare con più elevate possibilità di soddisfare i creditori del soggetto cedente l’impianto FTV. Grazie per l’attenzione Francesca Bisaro [email protected] 334/6557375