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Diapositiva 1 - infermieriforensitrento

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Diapositiva 1 - infermieriforensitrento
COLLEGIO IPASVI DI FERRARA
ELEMENTI DI RESPONSABILITA’
DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
(avv. Giannantonio Barbieri)
________________________________
FERRARA 26 OTTOBRE 2006
avv. Giannantonio Barbieri
1
“da un grande potere derivano
tante responsabilità ”
(L’Uomo Ragno, 1962)
avv. Giannantonio Barbieri
2
COSTITUZIONE
ARTICOLO 32
LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME
FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E
INTERESSE
DELLA
COLLETTIVITA’,
E
GARANTISCE
CURE
GRATUITE
AGLI
INDIGENTI.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO
SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA
LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO
VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO
DELLE PERSONA UMANA.
avv. Giannantonio Barbieri
3
Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I principi)
La repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività mediante il
servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana.
avv. Giannantonio Barbieri
4
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1
La tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse
della collettività è garantita nel rispetto
della dignità e della libertà della persona
umana, attraverso il S.s.n. quale
complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei Servizi sanitari regionali
avv. Giannantonio Barbieri
5
Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2004, n. 29
(Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio
sanitario regionale)
Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle strutture, dalle
funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad
assicurare, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto
dei suoi principi fondamentali, la tutela della
salute come diritto fondamentale della persona e
interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della
Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e dell’art. 1 del d..lgs. 30 dicembnre 1992, n. 502
avv. Giannantonio Barbieri
6
“LA SALUTE E’ UNO STATO DI
COMPLETO
BENESSERE
FISICO,
MENTALE
E
SOCIALE,
E
NON
SOLAMENTE L’ASSENZA DI MALATTIA
O INABILITA”
(fonte: O.M.S.)
Quindi, una condizione di armonico
equilibrio funzionale, fisico e psichico
dell’organismo dinamicamente integrato
nel suo ambiente naturale e sociale.
avv. Giannantonio Barbieri
7
ARTICOLO 32 COST.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
avv. Giannantonio Barbieri
8
“Non risponde di lesioni colpose un
infermiere,
il
quale
nell’eseguire,
legalmente autorizzato, delle iniezioni,
abbia perforato il nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi, perché
un infermiere non è tenuto a conoscere
l’anatomia topografica”.
Tribunale di Pavia, 30 giugno1930
avv. Giannantonio Barbieri
9
“Il medico è responsabile dell’organizzazione
interna del
servizio a lui affidato e deve
svolgere attività di controllo e di verifica
sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua
una prescrizione di farmaci e l’infermiera la
trascrive per consegnarla al malato, il primo è
tenuto a controllare che la seconda non incorra
in errori di trascrizione causativo della morte”.
Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
avv. Giannantonio Barbieri
10
L’ausiliarietà è l’antitesi del concetto di
AUTONOMIA
AUTONOMIA
significa
“capacità di governarsi con proprie leggi”
avv. Giannantonio Barbieri
11
D.M. 739 /1994
L’INFERMIERE
è responsabile dell’assistenza generale
infermieristica.
Responsabilità di risultato
Responsabilità del processo
L’infermiere risponde, quale professionista,
direttamente delle sue azioni orientate al
risultato assistenziale, sopportandone l’onere
delle relative conseguenze di natura civile,
penale e disciplinare
avv. Giannantonio Barbieri
12
AUTONOMIA E
RESPONSABILITA’
L’infermiere è titolare
del proprio atto sanitario
ed è quindi transitato da una responsabilità
limitata e circoscritta al mero atto
esecutivo (cfr. mansionario) alla
assunzione di responsabilità dell’atto
infermieristico
avv. Giannantonio Barbieri
13
PAROLE
CHIAVE:
Professionalità,
autonomia, responsabilità
Professionalità: l’area entro cui il sanitario
può e deve muoversi
Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo
migliore; implicala possibilità di muoversi
liberamente all’interno delle regole
Responsabilità: è il dovere di garantire il
risultato migliore
avv. Giannantonio Barbieri
14
L’infermiere
è
passato
dal
prestare assistenza al medico al
prestare assistenza al paziente,
assumendo così responsabilità
del
percorso
sanitario
infermieristico nei confronti
avv. Giannantonio Barbieri
15
Ciò significa
ESSERE GARANTI
della tutela della salute della
persona assistita
avv. Giannantonio Barbieri
16
Essere garanti
significa assumere il dovere
giuridicamente riconosciuto di
impedire eventi lesivi di altrui
beni
avv. Giannantonio Barbieri
17
E’ responsabile per omicidio colposo
l’esercente la professione sanitaria
che,
s
o
l
l
e
c
i
t
a
avv. Giannantonio Barbieri
t
o
a
i
d
18
avv. Giannantonio Barbieri
19
RESPONSABILITA’
scelta
AUTONOMIA
avv. Giannantonio Barbieri
20
La
responsabilità
professionale
dell’infermiere nasce da una prestazione
inadeguata che ha prodotto effetti negativi
sulla salute del paziente.
Ciò può comportare per l’infermiere – a
seconda dei casi – un obbligo al
risarcimento del danno, una condanna per
reato o un provvedimento disciplinare.
avv. Giannantonio Barbieri
21
Nel
valutare
la
diligenza
del
comportamento del sanitario si dovrò
sempre tenere conto del principio di
autoresponsabilità che grava sul paziente
e, quindi, della sua diligenza nell’eseguire
quanto prescritto dai sanitari per la cura
della sua patologia.
avv. Giannantonio Barbieri
22
Se pertanto si verifica un danno perché è
mancata una doverosa collaborazione del
paziente oppure perché questi non ha
seguito le indicazioni terapeutiche del
sanitario, tali comportamenti andranno a
incidere
nella
determinazione
dell’eventuale responsabilità
avv. Giannantonio Barbieri
23
Quindi, nel caso in cui si provi che il
trattamento adottato dal sanitario sia stato
congruo e idoneo alla patologia del caso e
che il danno subito dal paziente sia
derivato da una sua condotta imprudente
e irresponsabile, nessun addebito di
responsabilità potrà essere mosso al
professionista (Tribunale di Chieti, n. 1139/2003)
avv. Giannantonio Barbieri
24
Da ciò si evince che, nonostante in capo al
sanitario
sussista
sempre
un
imprescindibile obbligo di diligenza, sul
paziente grava l’onere della collaborazione
affinché le terapie prescritte dal sanitario
possano produrre gli effetti sperati.
avv. Giannantonio Barbieri
25
Ne discende il
DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
DEL PAZIENTE
ciò consente di superare il tradizionale rapporto
paternalistico tra sanitario e paziente, in
direzione di un modello
fondato sulla
condivisione delle scelte, che riconosca la
centralità del malato e l’importanza della qualità
della vita, non della sua durata; qualità la cui
valutazione spetta esclusivamente al malato e
non al curante.
avv. Giannantonio Barbieri
26
LA RESPONSABILITA’
Attitudine a rispondere del proprio
operato professionale, in caso di
errore od omissione, davanti ad un
giudicante
Valutazione a posteriori da parte di un
soggetto esterno
avv. Giannantonio Barbieri
27
LA RESPONSABILITA’
Accezione negativa perché
emerge quando ormai il danno
è avvenuto
avv. Giannantonio Barbieri
28
LA RESPONSABILITA’
CONSEGUENZE
Prevenzione di sanzioni
Centralità dell’operatore sanitario
Sentenze della Magistratura come guida ed
appiattimento della cultura scientifica
Medicina difensiva e danni al paziente da
intervento non qualificato
Esasperazione degli aspetti formali
L’effetto boomerang
avv. Giannantonio Barbieri
29
LA RESPONSABILITA’
Impegno a realizzare una condotta
professionale
corretta
nell’
interesse di salute della persona
Valutazione prima e durante la
prestazione d’opera da parte dello
stesso soggetto agente
avv. Giannantonio Barbieri
30
LA RESPONSABILITA’
Accezione positiva perché consente di
evitare danni alla persona
avv. Giannantonio Barbieri
31
LA RESPONSABILITA’
Obiettivo: tutela della salute
Centralità della persona
Conoscenze scientifiche aggiornate
come guida
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà
con la persona
Valorizzazione degli aspetti sostanziali
La coerenza
avv. Giannantonio Barbieri
32
FONTI DI RIFERIMENTO DELLA
RESPONSABILITÀ
Conoscenze scientifiche
e competenza professionale
Leggi dello Stato
Codice deontologico
Norme etiche
IL SAPERE
avv. Giannantonio Barbieri
33
BASI DEL SAPERE
BASI DELLA RESPONSABILITA’
3 CRITERI GUIDA
contenuto del profilo professionale
formazione di base e post base
codice deontologico
2 LIMITI
competenze previste per i
medici
competenze altri prof. sanitari
Legge 42/99
BASI DEL SAPERE INFERMIERISTICO
BASI DELLA RESPONSABILITA’
avv. Giannantonio Barbieri
34
Art. 43 codice penale
Il delitto è colposo, o contro l’intenzione,
quanto l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia ,
ovvero per inosservanza di leggi
regolamenti ordini o discipline.
avv. Giannantonio Barbieri
35
NEGLIGENZA
È il mancato adeguamento del
comportamento tenuto alle regole che
prescrivono le modalità di svolgimento di
quella attività
avv. Giannantonio Barbieri
36
IMPRUDENZA
L’operatore sanitario deve astenersi dal
compiere tutti quegli atti che, secondo la
miglior letteratura, possano risultare fonte
di rischio per la salute dell’assistito
avv. Giannantonio Barbieri
37
IMPERIZIA
È la mancanza di preparazione scientifica e
di adeguate cognizioni nella specifica
materia. E’ la mancanza di conoscenza del
complesso di regole tecniche e
professionali espresse dalla categoria
professionale
avv. Giannantonio Barbieri
38
IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
Il knowledge management si basa
sull’idea che la più preziosa risorsa di
un’organizzazione sia la conoscenza
acquisita dal proprio personale
(fonte: prof. Naresh Katri – Università del Missouri,
su Health Care Management Review, gennaio-marzo 2006)
avv. Giannantonio Barbieri
39
IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
Gli operatori sanitari dipendono,
nell’ottimale esercizio delle rispettive
professioni, proprio dal knowledge
acquisito attraverso i lunghi studi,
l’esperienza
e
l’aggiornamento
continuo.
(fonte: prof. Naresh Katri)
avv. Giannantonio Barbieri
40
IL KNOWLEDGE MANAGEMENT
La medicina e il suo rapido sviluppo in termini di
conoscenze,
procedure
e
tecnologie,
richiede
l’applicazione del proprio knowledge per risolvere
problemi sanitari incerti e complessi, talvolta anche
attraverso l’aggregazione contemporanea e sinergica di
più professionalità.
Le organizzazioni sanitarie necessitano di fare leva
sull’efficacia delle capacità professionali piuttosto che su
processi di automazione e standardizzazione delle
procedure
avv. Giannantonio Barbieri
41
E’ importante aggiornarsi
le conoscenze in campo sanitario diventano
rapidamente obsolete, a causa dei continui e numerosi
progressi della medicina;
perché l’aggiornamento continuo del sanitario è un diritto
del cittadino e un dovere del sanitario;
perché la magistrature è sempre più severa nei confronti
di una vera o presunta malpractice sanitaria;
perché il cittadino rivendica un ruolo attivo nelle decisioni
del sanitario che lo riguardano ed è sempre più attento
alla loro qualità ed efficacia;
perché è in rapido aumento in tutti i Paesi industrializzati
la consultazione dei siti sanitari di Internet da parte dei
cittadini prima di recarsi dal sanitario;
perché
avv. Giannantonio Barbieri
42
avv. Giannantonio Barbieri
43
LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE
HANNO DETERMINATO IL
RICONOSCIMENTO DI UNA MODALITA’
DI APPROCCIO ASSISTENZIALE AL
PAZIENTE NON PIU’ DI TIPO
GERARCHICO MA DI EQUIPE
avv. Giannantonio Barbieri
44
EQUIPE E AFFIDAMENTO
All’interno dell’equipe vige il c.d. principio
dell’affidamento.
Concetto di equipe in medicina: attività
che
comportano
una
contestuale
prestazione diagnostico o terapeutica da
parte di un gruppo di sanitari che svolgono
insieme, ma con compiti differenziati, un
determinato trattamento diagnostico o
terapeutico.
(fonte: Fiori, A. Medicina legale e delle Assicurazioni, Vol. I pag. 523.),
avv. Giannantonio Barbieri
45
Il principio dell’affidamento è un’eccezione
alle regole generali del diritto.
Consiste nel principio in base al quale un
soggetto
può
confidare
nel
comportamento lecito di altri soggetti.
Ha dei limiti: il capo dell’equipe
normalmente ha l’obbligo di prevedere ed
evitare i comportamenti illeciti degli altri
membri dell’equipe.
avv. Giannantonio Barbieri
46
Nell’attività del lavoro di equipe la regola
ordinaria è che ciascuno risponde
solamente dell’inosservanza delle “leges
artis” del proprio specifico settore, perché
il lavoro in questione implica, per il suo
stesso
esito,
fiducia
nel
corretto
comportamento degli altri;
avv. Giannantonio Barbieri
47
eccezione:insorge un obbligo di controllo e di
sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo
stesso collegamento funzionale e ambientale,
che contrassegna l’attività d’equipe, consenta al
soggetto partecipante di constatare circostanze
fattuali e concrete che facciano prefigurare
contegni scorretti e inadeguati (es., percezione di
altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie
condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di
cogliere veri e propri errori di condotta in cui un
membro dell’equipe sia incorso.
avv. Giannantonio Barbieri
48
Un obbligo di controllo e di
sorveglianza compete, poi, per
definizione, al soggetto che, per la
particolare sua posizione giuridica di
supremazia gerarchica, è chiamato
proprio a dirigere e coordinare le
prestazioni dei collaboratori.
avv. Giannantonio Barbieri
49
Quindi, lo stabilire se esista un obbligo di
controllo e di sorveglianza sull’operato
altrui dipende, da un lato, dalla posizione
gerarchica che ciascun partecipante
occupa in seno all’equipe e, dall’altro,
dall’esistenza di ragioni oggettive o
soggettive che fanno dubitare del fatto che
il collaboratore tenga un comportamento
conforme a diligenza.
avv. Giannantonio Barbieri
50
avv. Giannantonio Barbieri
51
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI
SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA
STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE
PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI
CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A
DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI,
E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA
POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI
POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’
NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE
GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI
PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE
GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO
ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000)
avv. Giannantonio Barbieri
52
l’attività di somministrazione di farmaci
deve essere eseguita dall’infermiere non
in modo meccanicistico, ma in modo
collaborativo con il medico. in caso di
dubbi sul dosaggio prescritto l’infermiere si
deve attivare non per sindacare l’efficacia
terapeutica del farmaco prescritto, bensì
per richiamarne l’attenzione e richiederne
la rinnovazione in forma scritta.
avv. Giannantonio Barbieri
53
REGOLE DI CONDOTTA
OBBLIGO DI INFORMARSI
OBBLIGO DI AGIRE CON CAUTELA AL FINE
DI EVITARE O RIDURRE I PERICOLI
OBBLIGO DI ASTENERSI COMPLETAMENTE
DALL’AGIRE (per evitare rischi incontrollabili)
OBBLIGO DI IDONEA SCELTA DEI PROPRI
AUSILIARI E DI CONTROLLO SUGLI STESSI
avv. Giannantonio Barbieri
54
avv. Giannantonio Barbieri
55
Art. 32 Cost.
LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME
FONDAMENTALE
DIRITTO
DELL’INDIVIDUO
E
INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE
CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO
SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA
LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO
VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO
DELLE PERSONA UMANA.
avv. Giannantonio Barbieri
56
IL CONSENSO E’ UN DIRITTO DEL
PAZIENTE, NON UN SUO DOVERE
SE IL PAZIENTE SI RIFIUTA DI
CONOSCERE OCCORRE RISPETTARE
LA SUA VOLONTA’
avv. Giannantonio Barbieri
57
L’informazione al paziente è
parte integrante della
prestazione del sanitario
finalizzata alla tutela della
salute
avv. Giannantonio Barbieri
58
L’informazione nei confronti
della persona assistita
L’informazione va fornita direttamente dal
professionista, senza intermediari, siano essi
congiunti o altri professionisti.
I contenuti dell’informazione devono essere
compresi dal paziente. Quindi, il paziente deve
avere la capacità di comprendere ciò che gli
viene illustrato e il sanitario deve adottare un
linguaggio chiaro e comprensibile
avv. Giannantonio Barbieri
59
L’informazione nei confronti
della persona assistita
E’
inammissibile
l’informazione
per
interposta persona e, in particolare,
l’abnorme prassi della delega da parte del
medico nei confronti di altri professionisti a
fornire al soggetto informazioni di carattere
diagnostico-nosografico, terapeutico e
prognostico
avv. Giannantonio Barbieri
60
IL DISSENSO INFORMATO
Il dissenso è valido quando viene espresso
da una persona consapevole delle
proprie condizioni di salute e in
particolare delle precise conseguenze
che la mancata adesione al trattamento
comporta
avv. Giannantonio Barbieri
61
IL DISSENSO INFORMATO
In altre parole, occorre sempre
considerare se il processo cognitivo o
decisionale
della
persona
sia
condizionato da fattori emotivi, di
negazione o di rimozione, sussistendo i
quali può essere opportuno un intervento
psicologico volto a rimuoverli
avv. Giannantonio Barbieri
62
IL DISSENSO INFORMATO
Quando la persona manifesti un dissenso di
cui si sia attentamente accertata la
validità, la persona stessa non può
essere di norma sottoposta d alcun
trattamento sanitario
avv. Giannantonio Barbieri
63
avv. Giannantonio Barbieri
64
I
medici
hanno
la
responsabilità
diagnostica, terapeutica e chirurgica;
gli infermieri hanno la responsabilità della
gestione del paziente, che è affidato quasi
esclusivamente
al
personale
infermieristico, il quale, ove lo reputi
necessario, si avvale dell’opera del
personale di supporto;
il
personale
di
supporto
ha
la
responsabilità della corretta esecuzione
del compito affidatogli.
avv. Giannantonio Barbieri
65
Quando l’infermiere si avvale di operatori
di supporto, deve costantemente
e
preventivamente verificare il livello di
competenza di tali figure, discernere
attentamente se e quali mansioni affidare
e garantire sistematica e adeguata
supervisione su quanto in via di
effettuazione, mantenendo comunque la
responsabilità dei risultati
avv. Giannantonio Barbieri
66
Affidamento responsabile di
attività
(occorre conoscere il livello di competenza
che questa figura in concreto dimostra di
avere)
avv. Giannantonio Barbieri
67
L’infermiere ha la responsabilità del
caso, ha la responsabilità del
progetto, ha la responsabilità del
pensare.
L’OSS ha la responsabilità del fare,
ovvero una responsabilità esecutiva.
avv. Giannantonio Barbieri
68
L’infermiere ha la responsabilità della
progettazione e dell’organizzazione
del processo assistenziale , all’interno
del quale si muove e opera l’OSS.
L’OSS non ha autonomia progettuale
e organizzativa.
avv. Giannantonio Barbieri
69
L’infermiere ha il controllo del
risultato, della gestione e della
definizione degli obiettivi.
L’OSS ha il controllo del suo atto.
avv. Giannantonio Barbieri
70
Nel rapporto tra infermiere e operatore di
supporto vi è uno dei due soggetti a cui è
attribuita una RESPONSABILITA’
l’infermiere – e una altro soggetto a cui
sono attribuite solo delle MANSIONI –
l’operatore di supporto, il quale è
sottoposto all’attività di indirizzo, direzione
e verifica del personale infermieristico.
avv. Giannantonio Barbieri
71
D O V E R E di C O N T R O L L O
dell’infermiere sull’operato del personale
di supporto
avv. Giannantonio Barbieri
72
Il dovere di controllo nasce
all’interno di ogni rapporto che
comporti l’assoggettamento di un
soggetto al potere di direzione e di
vigilanza di un altro soggetto
avv. Giannantonio Barbieri
73
La colpa da cui può derivare
all’infermiere
un
addebito
di
corresponsabilità può atteggiarsi
come colpa nell’attribuzione di attività,
in particolare nella scelta dell’oggetto
della funzione da attribuire o nella
scelta del destinatario di essa (culpa
in eligendo).
avv. Giannantonio Barbieri
74
La colpa da cui può derivare
all’infermiere
un
addebito
di
corresponsabilità può atteggiarsi
come colpa nella sorveglianza
sull’operato del destinatario della
delega stessa (culpa in vigilando).
avv. Giannantonio Barbieri
75
Occorre capire quali interventi avrebbero
potuto dall’infermiere essere attribuiti al
personale di supporto, in base a quali
criteri egli avrebbe dovuto scegliere il
personale destinatario del processo di
attribuzioni, e in quali casi avrebbe dovuto
comunque
sorvegliare
l’esecuzione
dell’intervento attribuito.
avv. Giannantonio Barbieri
76
Sicuramente colposo sarà il comportamento
dell’infermiere che attribuisse al personale di
supporto l’esecuzione di un intervento non
previsto quale eseguibile dal personale di
supporto stesso.
La condotta colposa consisterebbe nell’affidare
a personale di supporto compiti che l’infermiere
deve svolgere personalmente.
L’obbligo di garanzia grava sull’infermiere e non
può essere trasferito.
avv. Giannantonio Barbieri
77
Sarà colposo il comportamento dell’infermiere
che affidasse al personale di supporto compiti
senza un accertamento della capacità di
quell’operatore di svolgere quel compito.
srà
E’ infatti dovere del responsabile di qualsiasi
equipe di far precedere un opera di personale
controllo e critica delle capacità tecniche di tutto
il personale da lui dipendente, prima di affidare a
chiunque mansioni implicanti una qualsiasi
autonomia decisionale.
avv. Giannantonio Barbieri
78
Sarà colposo il comportamento dell’infermiere
che venisse meno ai doveri di vigilanza
sull’operato del personale di supporto.
L’obbligo di controllo e di sorveglianza incombe
su ogni soggetto che per la sua posizione di
supremazia gerarchica è chiamato a dirigere e
coordinare le prestazioni dei collaboratori.
avv. Giannantonio Barbieri
79
GLI ERRORI PROFESSIONALI
L’errore chiamato slip è un’azione non in
accordo con le intenzioni. La
pianificazione è valida, ma l’esecuzione è
carente. Si tratta di errori di azione
commessi nello svolgimento di attività
routinarie.
avv. Giannantonio Barbieri
80
GLI ERRORI PROFESSIONALI
L’errore chiamato mistake è un errore
nella pianificazione. Le azioni si
realizzano come sono state pianificate ma
è il piano stesso a non essere valido. Si
tratta di errori di intenzione (giudizio,
valutazione, inferenza)
avv. Giannantonio Barbieri
81
GLI ERRORI PROFESSIONALI
Gli errori di tipo slip possono ricadere sugli
operatori socio sanitari, mentre gli errori di
tipo mistake possono essere riferibili
all’errore dell’infermiere
avv. Giannantonio Barbieri
82
LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE
NELLA GESTIONE DELLE
PRESCRIZIONI DIAGNOSTICO
TERAPEUTICHE
avv. Giannantonio Barbieri
83
L’INFERMIERE GARANTISCE LA
CORRETTA APPLICAZIONE
DELLE PRESCRZIONI
DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE
avv. Giannantonio Barbieri
84
SI TRATTA DELL’UNICA FUNZIONE
INFERMIERISTICA CHE NON E’ SVOLTA
SU INIZATIVA PERSONALE MA E’
RICONDUCIBILE A PRESCRIZIONE
MEDICA
avv. Giannantonio Barbieri
85
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere
consiste nello svolgimento delle procedure e
nelle valutazioni necessarie per garantire la
correttezza dell’applicazione.
Mutate condizioni cliniche della persona,
intervenute dopo la prescrizione medica,
possono suggerire all’infermiere di astenersi
temporaneamente
dalla
somministrazione,
avvisando
il
medico
del
cambiamento
sopraggiunto nell’assistito per una eventuale
rivalutazione della terapia.
avv. Giannantonio Barbieri
86
PRESCRIVERE SIGNIFICA
“SCRIVERE PRIMA”
LA PRESCRIZIONE SCRITTA CON
GRAFIA POCO LEGGIBILE E’ DA
CONSIDERARSI
“PRESCRIZIONE INCOMPLETA”
avv. Giannantonio Barbieri
87
COSTANTE VERIFICA DA PARTE DELL’INFERMIERE
DEL PROCESSO TERAPEUTICO
VERIFICA
Prescrizione del farmaco
VERIFICA
Fornitura e approvigionamento
VERIFICA
Conservazione
VERIFICA
Somministrazione
VERIFICA
Rilevazione d’efficacia
VERIFICA
Rilevazione di eventi avversi
Questa verifica presuppone adeguate conoscenze, competenze e
abilità. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto
diagnostico terapeutico. Qualora esistano dubbi o incertezze ,
l’infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguire
passivamente la prescrizione
avv. Giannantonio Barbieri
88
LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE
“Standard per la somministrazione di farmaci”
(United Kingdom Central Council for Nursing, 1992)
“E’ inaccettabile l’azione commessa dall’operatore
che somministra una sostanza posta in una
siringa o in un contenitore da un altro operatore
in assenza dell’operatore che assume la
responsabilità della somministrazione al
paziente”
avv. Giannantonio Barbieri
89
LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE
“Standard per la somministrazione di farmaci”
(United Kingdom Central Council for Nursing, 1992)
“L’infermiere si rifiuterà di preparare sostanze da
iniettare se non immediatamente prima dell’uso
e rifiuterà di somministrare un farmaco che non
sia stato posto nel contenitore o aspirato nella
siringa in sua presenza”
avv. Giannantonio Barbieri
90
-
Gli errori più frequenti consistono in:
errore di prescrizione
scambio di pazienti;
errore di dosaggio o di diluizione;
errore di via di somministrazione.
Si tratta di errori che si sostanziano nella colpa
professionale e nei suoi caratteri delle
negligenza, della imprudenza o della imperizia.
avv. Giannantonio Barbieri
91
LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE
Deve
essere
affermata
la
responsabilità del medico per una
prescrizione telefonica di farmaci
(nelle specie ossitocina) in carenza di
una previa visita medica e produttiva
di effetti dannosi per il nascituro
(Corte di Cassazione, 19.11.1999, n. 4376)
avv. Giannantonio Barbieri
92
LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE
(United Kingdom Central Council for Nursing)
- “La prescrizione di farmaci sulla base di una
prescrizione orale può essere accettata solo in
casi di emergenza”
- Le istruzioni telefoniche a un infermiere, date
per una somministrazione di farmaci, anche in
una situazione, non sono accettabili. Questa
pratica coinvolge l’infermiere in una procedura
potenzialmente pericolosa per il paziente”
avv. Giannantonio Barbieri
93
LE PRESCRIZIONI TELEFONICHE
(United Kingdom Central Council for Nursing)
Nel caso di “istruzioni telefoniche” il
medico non è presente, non visita il
paziente, non fa una diagnosi.
avv. Giannantonio Barbieri
94
LE PRESCRIZIONI ………….
AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE
Si tratta di prescrizioni condizionate al
verificarsi di un evento futuro e incerto.
Occorre distinguere tra le prescrizioni
basata
su
segni
clinici
rilevabili
oggettivamente dall’infermiere, oppure su
sintomi.
avv. Giannantonio Barbieri
95
LE PRESCRIZIONI ……………
LE PRESCRIZIONI ………….
AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE
Segni clinici
La prescrizione rimane condizionata ma è
ancorata a segni clinici, per esempio la
pressione arteriosa o la temperatura
corporea, che l’infermiere può rilevare in
modo oggettivo, così da “completare” la
prescrizione del medico.
avv. Giannantonio Barbieri
96
LE PRESCRIZIONI ……………
LE PRESCRIZIONI ………….
AL BISOGNO - SE OCCORRE - IN CASO DI DOLORE
Sintomi
La prescrizione è condizionata a sintomi,
riferiti dal paziente, che non sono rilevabili
oggettivamente dall’infermiere.
avv. Giannantonio Barbieri
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avv. Giannantonio Barbieri
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