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Il subappalto nei servizi di handling

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Il subappalto nei servizi di handling
VI Corso di Formazione Giuridico-Amministrativa
“LA LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO
E LA COSTITUZIONE DEL COMPARTO AEROSPAZIALE”
Il subappalto nei servizi di handling
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI, 12
ROMA - 2 - 5 DICEMBRE 2011
Prof. Avv. Laura Pierallini
“Il subappalto nei servizi di handling”
Fonti
 De iure condito
• IATA SGHA – Service Ground Handling Agreement
• ICAO Airport Services Manual (Doc 9137) - Part 8 Airport Operational Services
• Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei
servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
• Decreto Legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999 - Attuazione della direttiva 96/67/CE
relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunità.
• ENAC Regolamento Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a
terra (Edizione 4 del 23 marzo 2011)
• ENAC Circolare APT02A del 25 gennaio 2007 - Accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra. Accertamenti di idoneità, Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di
Prof. Avv.
Laura Pierallini
Servizi negli aeroporti – Limitazioni
e deroghe.
“Il subappalto nei servizi di handling”
Fonti
 De iure condendo
• ENAC Circolare APT02B - Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi
aeroportuali di assistenza a terra (Bozza del 25 maggio 2011)
• Commissione Europea – Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio sui Servizi di Assistenza a Terra negli Aeroporti dell’Unione Europea (2011)
Prof. Avv. Laura Pierallini
“Il subappalto nei servizi di handling”
I Principi
Liberalizzazione dei servizi di handling nell’UE
• tale liberalizzazione si colloca nel più ampio processo di apertura al mercato e alla
concorrenza, al fine di realizzare un mercato interno volto ad assicurare la libera
circolazione delle merci e delle persone;
• essa ha il fine di giungere al superamento delle diseconomie legate ad un’organizzazione
monopolistica
• l’apertura dell’accesso al mercato mira a contribuire alla riduzione dei costi di gestione
delle compagnie aeree e al miglioramento della qualità offerta agli utenti;
Principio dell’unbundling, sancisce la separazione contabile tra le attività legate alla
fornitura dei servizi e le altre attività.
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“Il subappalto nei servizi di handling”
Limitazioni alla completa liberalizzazione dell’Handling
 Il mercato dell’handling è un mercato regolato, in quanto deve tener conto di:
1.
Esigenze di sicurezza e di capacità:
•
l’accesso al mercato può essere ostacolato da vincoli di sicurezza, di capacità e di
spazio disponibile,
•
necessità di limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di
servizi;
2.
Certificazioni circa l’accertamento dell’idoneità dei prestatori di servizi di
assistenza a terra
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Certificazioni e requisiti
Certificazioni
L’ENAC, previo accertamento, rilascia al prestatore di servizi di assistenza a terra il
certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (che è valido per tre anni e non è
cedibile) con cui attesta che l’impresa possiede i requisiti d’idoneità previsti dall’art. 13 del
D.lg. n. 18/1999 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza
Requisiti
Requisiti di idoneità (art. 2 Regolamento ENAC):
capitale sociale idoneità delle risorse strumentali e capacità organizzative in relazione alle
categorie di servizio che il prestatore intende svolgere rispetto degli obblighi derivanti dalla
legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro copertura assicurativa
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Requisiti soggettivi (artt. 5-6 Regolamento ENAC).
Possono ottenere la certificazione le imprese esercitate sotto forma di:
•società commerciale;
•società cooperativa;
•società consortile con attività esterna.
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Requisiti economico-finanziari (art. 7 Regolamento ENAC).
Le modalità di valutazione di tale requisito sono indicate all’art. 7 del Regolamento
ENAC e riguardano:
•bilanci;
•capitale sociale
In mancanza, l’impresa deve dimostrare di possedere una situazione finanziaria sana
in
grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli
standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare
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Requisiti organizzativi e tecnici (art. 8 Regolamento ENAC)
L’organizzazione dell’impresa deve prevedere:
• la figura di un responsabile aziendale
• una struttura organizzativa adeguata per la gestione in sicurezza e la supervisione
dei
settori indicati nel medesimo art. 8;
• il personale sufficiente e i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a
terra
• un Manuale delle Operazioni
• un piano delle attività di impresa
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Subappalto
Ambito di applicazione soggettivo
precedente...
• ENAC Regolamento (2008) sulle certificazioni (art. 7, comma 1)
• ENAC Circolare APT-02A DEL 2007 (art. 7, comma 1)
potevano ricorrere all’istituto del subappalto il prestatore certificato o il gestore
aeroportuale
vigente...
• ENAC Regolamento del 2011 (art. 9, comma 1)
la possibilità di ricorrere al subappalto è prevista solo con riguardo al prestatore
certificato.
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Ambito di applicazione oggettivo
ENAC Regolamento del 2011 art. 9, comma 2, lett. b)
stabiliscono che possono essere oggetto di subappalto, oltre alle categorie 1, 2, 5.4,
6.1, 6.3, 10, All. A al D.Lgs. n. 18 del 1999, anche le categorie 5.7, 6.2, 6, 10.2 (escluso
il trasporto delle merci pericolose) del medesimo All. A.
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Condizioni di ammissibilità al subappalto
 ENAC Regolamento del 2011: art. 9, comma 1, lett. a) la figura di un responsabile
aziendale
 Le due più recenti versioni del Regolamento (gennaio 2011 e marzo 2011) si
differenziano in punto di disciplina:
• vers. gennaio 2011: le attività subappaltate non possono superare, in valore, il 30 %
del giro d’affari realizzato dal prestatore certificato sul singolo aeroporto
• vers. marzo 2011: tale percentuale deve essere correlata al fatturato globale annuo
realizzato dal prestatore sul singolo aeroporto.
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 Il prestatore certificato può subappaltare previa autorizzazione da parte dell’ENAC.
• Art. 10.1, comma 3, bozza di Circolare: per ottenere tale autorizzazione, il
prestatore deve presentare alla Direzione Aeroportuale il certificato camerale
relativo al subappaltatore, di data non anteriore a sei mesi, completo di attestazione
relativa al rispetto della normativa antimafia e all’assenza di procedure concorsuali,
oltre al documento di regolarità contributiva/assicurativa.
• La Circolare del 2007 non prevede la presentazione del certificato camerale. Tale
Circolare si limita a stabilire che il prestatore certificato presenti alla Direzione
Aeroportuale le “evidenze documentali” che i requisiti elencati all’art. 7, della
medesima circolare siano soddisfatti.
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 La bozza di Circolare contiene un’altra novità rispetto alla vigente Circolare del
2007
• Art. 10.1, comma 4, della bozza: l’autorizzazione dell’ENAC non può essere
concessa per un subappaltatore al quale sia stata precedentemente rifiutata la
certificazione per carenza dei requisiti previsti, ovvero sia stata sospesa o revocata la
certificazione già conseguita, a meno che sia accertata la risoluzione delle
problematiche che avevano causato il rifiuto o la sospensione/revoca.
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Responsabilità.
 Circolare del 2007 (art. 7, comma 1)
• il prestatore certificato può subappaltare assicurando che l’operatore possegga uno
standard di sicurezza e qualitativo pari a quello proprio;
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Responsabilità e sanzioni
 Responsabilità
(Regolamento del 2011, art. 9, comma 4, entrambe le versioni; bozza di Circolare,
art. 10.1, comma 7)
• al prestatore certificato è attribuita la responsabilità di controllare che il
subappaltatore mantenga nel tempo i requisiti e gli standard di sicurezza, qualitativi
e di tutela ambientale accertati ai fini dell’autorizzazione al subappalto.
• Da una generica “assicurazione” preliminare, al prestatore viene attribuita la
responsabilità di un controllo costante nel tempo (da esercitare attraverso
meccanismi di verifica da esso stesso predisposti) circa il mantenimento dei requisiti,
sopra ricordati, in capo al subappaltatore (v. art. 10.1, comma 5, e art. 16.1, della
bozza di circolare).
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 Sanzioni
(Regolamento del 2011, art. 17, comma 1, lett. l); bozza di Circolare (art. 17, comma
1)
• l’inosservanza di tale disposizione (art. 9, comma 4, Regolamento del 2011)
determina la sospensione della certificazione di idoneità fino a sei mesi, che può
essere disposta dall’ENAC con provvedimento motivato
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