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Mediazione: slides su normativa
LA MEDIAZIONE Empoli, 2 Marzo 2011 Silvia Giannini Dottore Commercialista – Revisore Contabile La situazione della giustizia in Italia Relazione di apertura anno giudiziario 2010: • • • • 977 gg per giudizio di 1° grado (media nazionale) 11 milioni di fascicoli nelle cancellerie 4,5 milioni di nuove cause iscritte ogni anno 220.000 fascicoli in più ogni anno (incremento tra cause iscritte e smaltite) • 4,088 miliardi di euro: costo annuo delle giustizia italiana • 29,9% incidenza dei costi processuali sul valore della controversia Evoluzione normativa (cenni) • Servizio di Conciliazione presso le CCIAA • D. Lgs. N. 5/2003 Artt. 38-40 (conciliazione stragiudiziale) • Direttiva Europea 2008/52/CE del 21/05/2008 (mediazione in materia civile e commerciale) • Legge Delega n. 69 del 18/06/2009 (art. 60: mediazione finalizzata alla conciliazione) • D. Lgs. N. 28/2010 (in vigore dal 20 marzo 2010) • Decreto Ministeriale 180/2010 (Registro Organismi, elenco enti formatori, indennità) • D.L. N.225/2010 Art. 2 comma 16-decies (proroga 12 mesi condizione procedibilità materia condominio e risarcimento danno derivante circolazione veicoli e natanti) DECRETO LEGISLATIVO n. 28 4/3/2010 (attuazione delega: art. 60 Legge 18/6/2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) in vigore dal 20 marzo 2010 obbligatorietà del tentativo di mediazione in vigore dal 20 marzo 2011, eccetto che in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione veicoli e natanti, prorogato di 12 mesi stile: mediazione facilitativa ma con possibilità di proposta di conciliazione da parte del mediatore LA MEDIAZIONE E’ Rapida (Art. 6, Art. 7) Economica Semplice/ Accordo (Art. 17, Art. 20) Informale delle Parti Riservata (Art. 4, Art. 8, Art 3) (Art. 11, Art.12) (Art. 9, Art. 10) DURATA (art. 6) la mediazione ha durata non superiore a 4 mesi dalla data del deposito della domanda oppure dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa Effetti sulla Ragionevole durata del Processo (art. 7) durata e rinvio (art. 5, c. 1) non si computano RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E INDENNITÀ (art. 17) esenzione Imposta di Bollo, tassa o diritto esenzione Imposta di Registro per Accordi entro il limite di valore di € 50.000,00 rinvio al regolamento per fissazione indennità spettanti all’organismo criteri materie ex art. 5 ammesso patrocinio gratuito ex. art. 76 Dpr 115/2002 D.M. 180/2010 Art. 16 (Regolamento) VALORE DELLA LITE SPESA PER CIASCUNA PARTE fino a € 1.000 € 65 da € 1.000 a € 5.000 € 130 da € 5.001 a € 10.000 € 240 da € 10.001 a € 25.000 € 360 da € 25.001 a € 50.000 € 600 da € 50.001 a € 250.000 € 1.000 da € 250.001 a € 500.000 € 2.000 da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800 da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200 oltre € 5.000.000 € 9.200 Le spese di mediazione devono essere: almeno la ½ corrisposte all’Organismo, prima dell’incontro comprendono tutti i costi del procedimento indipendentemente dal numero di incontri svolti previsti aumenti 1/5 in caso successo previste riduzioni 1/3 x mat. ex art.5, x mancata partecipaz. controparte CREDITO D’IMPOSTA (art. 20) in caso di successo, pari all’indennità corrisposta fino a max € 500,00 in caso di insuccesso, ridotto ad a max € 250,00 ½ indennità corrisposta fino credito di imposta spettante in base alle risorse stanziate, è comunicato dal Ministero della Giustizia : - all’interessato entro il 30/5 - all’Agenzia delle Entrate non è rimborsabile ma utilizzabile in dichiarazione dei redditi e in compensazione (ex art 17 D.Lgs n. 241/1997) non fa reddito ACCESSO ALLA MEDIAZIONE (art. 4) tramite deposito della domanda c/o Organismo in caso di più domande vale il primo deposito contenuto dell’istanza (l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa + valore della lite) obbligo di informativa scritta dell’avvocato allegata all’atto introduttivo del giudizio PROCEDIMENTO (art. 8) Il Resp. Org. nomina mediatore, fissa 1° incontro entro 15gg dal deposito istanza Informa la controparte dell’avvenuta domanda e data del 1° incontro se necessari uno o più mediatori ausiliari ed esperti procedimento senza formalità c/o la sede dell’Organismo il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole mancata partecipazione senza giustificato motivo: il Giudice può desumerne argomenti di prova ex. art. 116 2C C.P.C. DISCIPLINA APPLICABILE E FORMA DEGLI ATTI (ART. 3) si applica il regolamento (liberamente) scelto dalle parti dell’Organismo il regolamento deve garantire: - la riservatezza del procedimento - modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità LA MEDIAZIONE (art. 11) è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (Mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa MEDIAZIONE FACILITATIVA Il mediatore facilita la riapertura dei canali di comunicazione tra le parti alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia MEDIAZIONE VALUTATIVA Il mediatore propone in prima persona una o più formule di possibile accordo, attraverso una stima, sia pure non vincolante, delle “ragioni” delle parti in base alla Legge o alle norme applicabili Proposta del Mediatore (art. 11) Facoltà: “Quando l’accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta..” Obbligo: “In ogni caso, il mediatore formula una proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento” Conseguenze art. 13 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE (art. 12) il Verbale che contiene un Accordo non contrario all’Ordine Pubblico o a Norme Imperative è omologato su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale diventa titolo esecutivo per: l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica iscrizione di ipoteca giudiziale DOVERE DI RISERVATEZZA (art. 9) riservatezza esterna e riservatezza interna INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE (art. 10) dichiarazioni e informazioni non possono essere utilizzate in giudizio non è ammessa prova testimoniale il mediatore non può essere tenuto a deporre CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE (ART. 2) chiunque può accedere alla mediazione per controversie in ambito civile e commerciale diritti disponibili (alienabili, rinunciabili) COME SI ARRIVA ALLA MEDIAZIONE Mediazione Facoltativa: - per volontà di entrambe le parti - su richiesta di una sola delle parti Mediazione Obbligatoria: - condizione procedibilità ex art. 5 D.lgs 28/2010 - per clausola contrattuale/statuto/atto cost. Mediazione Demandata o delegata: - su invito del Giudice MATERIE SOGGETTE ALLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (Art. 5) condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti risarcimento del danno derivante da responsabilità medica risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ RAPPORTI CON IL PROCESSO (art. 5) l’improcedibilità: eccepita dal convenuto o rilevata dal Giudice entro la prima udienza nel giudizio il Giudice può invitare e parti a tentare la mediazione prima dell’udienza di Prec. Concl. o discussione causa non preclusa concessione di provvedimenti urgenti e cautelari nè trascrizione domanda giudiziale clausola di mediazione nel contratto/statuto/atto costitutivo domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. IL MEDIATORE è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo IL MEDIATORE non è un giudice nè un arbitro non decide torti e ragioni non ha potere di rendere atti vincolanti per le parti è neutrale, indipendente e imparziale ha il controllo della procedura facilita soluzioni creative formula una proposta OBBLIGHI DEL MEDIATORE (art. 14) indipendenza: divieto di assumere diritti/obblighi connessi con affari trattati, percepire compensi direttamente dalle parti dichiarazione di imparzialità/possibile pregiudizio formula la proposta nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative rispetta le richieste dell’organismo sostituibile su istanza di parte ed è ORGANISMO è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione REGISTRO è il registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia CONCILIAZIONE (art. 11) se è raggiunto un accordo amichevole … se non è raggiunto un accordo … proposta 7 giorni per accettare o rifiutare contenuto della proposta verbale con firma autografata dal mediatore COME SI ARRIVA ALL’ACCORDO il mediatore formula una proposta di accordo le parti raggiungono accordo amichevole adesione di tutte le parti alla proposta VERBALE + ACCORDO/ADESIONE ALLA PROPOSTA TITOLO ESECUTIVO PREVIA OMOLOGA DEL TRIBUNALE SE NON SI ARRIVA ALL’ACCORDO Il mediatore formula una proposta di accordo il mediatore non formula proposta VERBALE DI MANCATO ACCORDO Mancata adesione di una delle parti alla proposta VERBALE DI MANCATO ACCORDO CON INDICAZIONE DELLA PROPOSTA Eventuale successivo giudizio: CONSEGUENZE SULLE SPESE SPESE PROCESSUALI (art. 13) se Sentenza = Proposta: il Giudice esclude la restituzione delle spese alla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese che la parte soccombente ha dovuto sostenere, nel periodo successivo alla formulazione della proposta, oltre Contrib. Unificato se Sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta: il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la restituzione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore Mediazione nell’azione di classe (art. 15) Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori (art. 16) enti pubblici e privati, che diano garanzie registro disciplinato con appositi D.M. regolamento e codice etico elenco dei formatori per la mediazione qualificazione professionale dei mediatori Organismi presso i tribunali (art. 18) Organismi c/o i Consigli degli Ordini Professionali e c/o le CCIA (art. 19) iscrizione a semplice domanda materie riservate Informazioni al pubblico (art. 21) da parte del Ministero della giustizia in particolare via internet … Obbligo di segnalazione riciclaggio e terrorismo (art. 22) Abrogazioni (art. 23) art. 38, 39 e 40 d. lgs. 5/2003 i rinvii di legge si intendono riferiti al d.l. n. 28/2010 Disposizioni transitorie e finali (art. 24) le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 sono efficaci decorsi 12 mesi e si applicano ai processi iniziati successivamente CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO PER I MEDIATORI • • • • • • • • INDIVIDUA I PRINCIPI DI CONDOTTA COMPETENZA NOMINA PUBBLICITÀ/PROMOZIONE DEI SERVIZI INDIPENDENZA E NEUTRALITÀ IMPARZIALITÀ EQUITÀ DELLA PROCEDURA E SPESE RISERVATEZZA