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Presentazione di PowerPoint - Sistema delle autonomie locali

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Presentazione di PowerPoint - Sistema delle autonomie locali
Al servizio di gente unica
Regolamento di attuazione della legge
regionale
11 novembre 2009, n. 19
“codice regionale dell’edilizia”
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI
Regolamento di attuazione della LR 19/2009 “codice
regionale dell’edilizia”
Trieste, 1 febbraio 2012
Relatori:
Ing. Luciano Agapito
Avv. Fabrizio Luches
Arch. Massimo Varin
Geom. Elena Zigante
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI
PUBBLICI – Servizio Pianificazione Territoriale
Regolamento di attuazione della LR 19/2009 “codice
regionale dell’edilizia”
Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• I criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dall'art. 3 del Codice: superficie
coperta (Sc); altezza dell’edificio (H); altezza utile dell’unità immobiliare (Hu);
superficie per parcheggio (Sp); superficie utile (Su).
Articolo 2: Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a
quanto previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009)
 individuare la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna
naturale ai fini del calcolo dell’altezza utile dell’edificio.
 prevedere criteri di misura integrativi nel rispetto di quelli prescritti dal presente articolo.
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Regolamento di attuazione della LR 19/2009 “codice
regionale dell’edilizia”
Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• I criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie,
dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle
superfici imponibili;
Articolo 6 modalità generali di calcolo del contributo di costruzione;
Articolo 7 superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione;
Articolo 9 criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie
edittali;
Articolo 13 norma transitoria (prima applicazione).
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Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• La modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari
all'esecuzione degli interventi edilizi.
Articolo 3: Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a
quanto previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009)
- i modelli possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico
esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o
tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti
edilizi.
- in ogni caso non può richiedersi l’allegazione di documenti o certificazioni non previste
espressamente dalle leggi di settore applicabili all’intervento.
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Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• Disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri,
abbattimento di barriere architettoniche e agibilità degli edifici;
Articolo 4 criteri per il rilascio del certificato di agibilità e
individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono
influire sui requisiti di agibilità;
Articolo 11 disposizioni applicative in materia di sicurezza nei
cantieri.
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Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• La precisazione delle procedure telematiche dell’Osservatorio
regionale per la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia;
Articolo 8 che introduce il sub procedimento della pre-diffida
telematica
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Il Regolamento di attuazione, ai sensi
dell'art. 2 LR 19/2009, contiene:
• L’individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a
comunicazione di conformità e delle procedure istruttorie
regionali in materia di regolamentazione delle servitù militari;
Articolo 10 opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità;
Articolo 11 procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla
difesa militare.
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Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)
• proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità
immobiliare o dell’edificio.
• Sono escluse dal calcolo:
 le rampe di scale aperte;
 le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge, poste a tutela
dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali
pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli.
 le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della legge;
 le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. j)
della legge.
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Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)
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Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)
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Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2)
• Si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto
con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in
corrispondenza del sedime dell’edificio, sino alla intersezione dell’intradosso del
solaio di copertura posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata.
SONO SEMPRE ESCLUSI DAL CALCOLO:
i manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o
telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili,
emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell’altezza purchè
pertinenti all’edificio.
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2) – Fattispecie 1
• Edificio con copertura piana
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2) – Fattispecie 2
•
Edificio con copertura a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45% o curve la cui
tangente all’imposta abbia pendenza inferiore al 45%
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2) – Fattispecie 3
•
Edificio con coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45% o curve la cui tangente all’imposta abbia
pendenza superiore o uguale al 45%, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell’intersezione
dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del
solaio di copertura
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2) – Fattispecie 3
•
Schema dimostrativo tangente all’imposta
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2)
•
Dal calcolo dell’altezza dell’edificio (H) è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso
del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto
di incontro di questo con il bordo della facciata (cosiddetto timpano).
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Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H)
(Articolo 2) – Fattispecie 4
•
Edificio con coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50% della differenza tra la
quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio con la
quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio
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Il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu)
(Articolo 2)
• Si misura fra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto;
• Nel caso di:
 travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del
tavolato;
 locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua
applicando la compensazione delle altezze prevista dagli articoli 3 e 3-bis LR 44/1985 a
prescindere dalla destinazione d’uso dei locali;
 locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per
ciascuna (sulla porzione più elevata se superiore al 30% dell'area del locale).
SONO SEMPRE ESCLUSE DAL CALCOLO:
le intercapedini costituenti volumi tecnici.
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Il calcolo della superficie per parcheggio (Sp) (Articolo 2)
• Si misura si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull’intera area,
inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe,
delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a
esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.
DEFINIZIONE Art. 3 L.R. 19/2009
la superficie per parcheggio è l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i
relativi spazi di distribuzione e manovra, nonche' l'area di accesso qualora destinata a esclusivo
servizio dei parcheggi medesimi
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In assenza di recepimento a livello locale
• le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici
comunali (art. 61, co. 2):
 all’atto dell’approvazione della variante generale al PRGC;
 all’atto dell’approvazione della deliberazione del CC ex art. 29;
 decorsi tre anni in caso di inerzia del Comune (cioè dal 18.12.2012).
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Documenti necessari all’esecuzione degli interventi edilizi
(Articolo 3)
• Le istanze e la documentazione necessaria all’esecuzione degli interventi edilizi
presentate dai soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 della LR 19/2009 o dai
professionisti incaricati.
• Sono stati predisposti i modelli unitari per la presentazione delle istanze di:






Permesso di Costruire;
Denuncia di Inizio Attività;
DIA alternativa a Permesso di Costruire;
Comunicazione attività edilizia libera;
Comunicazione inizio lavori;
Agibilità.
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Documenti necessari all’esecuzione degli interventi edilizi
(Articolo 3)
• Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a quanto
previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009):
 i modelli possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico
esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o
tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi.
• In ogni caso non può richiedersi l’allegazione di documenti o certificazioni non
previste espressamente dalle leggi di settore applicabili all’intervento.
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Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4)
• Individuazione della documentazione da allegare alla domanda con
asseverazione del Direttore dei Lavori.
• Individuazione degli interventi che possono avere rilevanza sui
requisiti di agibilità ai sensi di legge:
 attività edilizia libera soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, e la
realizzazione di impianti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere m), m-bis) e n) della legge;
 gli interventi assoggettati a DIA ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), l) della
legge.
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Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4)
• Interventi edilizi eseguiti su edifici o unità immobiliari esistenti in
possesso del certificato di agibilità:
 il rilascio di nuovo certificato è necessario esclusivamente se l’intervento
stesso se l’intervento stesso rileva ai fini delle caratteristiche strutturali
dell’edificio o dell’unità immobiliare;
 la rilevanza delle modifiche sugli immobili preesistenti è asseverata dal
progettista.
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Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4)
• Il Calcolo della superficie utile delle unità immobiliari destinate a residenza,
all’infuori dei casi previsti dall’articolo 6 della LR 44/1985 (alloggi in zone
montane e casi particolari), deve essere effettuato assicurando per ogni abitante
l’unità immobiliare una superficie non inferiore:
 a 14 m2 per i primi 4 abitanti;
 a 10 m2 per ciascuno dei successivi.
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Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione
(Articolo 6)
• Al pari della disciplina previgente, vengono previste tabelle con i
coefficienti di correzione per la determinazione dell’incidenza sia
degli oneri di urbanizzazione che del costo di costruzione, in cui gli
interventi vengono inquadrati per:
 Categoria di destinazione d’uso (ex articolo 5 LR 19/2009);
 Categoria di Z.T.O. (A,B,C,D,E,H, Miste e Improprie);
 Macrotipologia di rilevanza urbanistica (articolo 4 LR 19/2009)
-Nuova costruzione e ampliamento;
-Ristrutturazione edilizia.
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Con la delibera del Consiglio Comunale di cui all’articolo
29 della LR 19/2009
• Viene ammessa la possibilità di monetizzare gli standard quando:
 non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione;
 non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona
urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 m.
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Il Regolamento, in assenza di specifica previsione di legge, ammette il ricorso alla
monetizzazione nei casi in cui l’irriperibilità delle aree a standard “rappresenta una
condizione preesistente all’intervento assentito”
IL REGOLAMENTO RECEPISCE L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
che ritiene non possibile il ricorso alla monetizzazione ogni qualvolta la mancanza di standard (nel
caso specifico spazi a parcheggio deliberatamente ridotti dall’interveniente) rappresenti non una
condizione preesistente all’intervento assentito, bensì una conseguenza prevista e prevedibile
dell’intervento stesso (in tali termini TAR Liguria 28.01.2008 n. 101).
Inoltre il Comune ha il dovere di valutare -sotto il profilo urbanistico- la richiesta di monetizzazione in
modo ragionevole e proporzionato alla finalità perseguita, dato che l’ordinamento non obbliga l’Ente
ad accettare eventuali proposte di privati in tali termini (cfr. da ultimo TAR Campania 16.01.2007 n.
29 – v. Parere dd. 10/11/2010).
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Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici
accessorie (Articolo 7)
• A PRESCINDERE DALLA DESTINAZIONE:
 cantine, soffitte, ripostigli, depositi, lavanderie, e simili fino a 20 m2 complessivi per
unità immobiliare;
 vani scale (anche comuni a più unità immobiliari);
 logge, porticati, balconi fino a 20 m2 complessivi per unità immobiliare;
 box, autorimesse e parcheggi privati pertinenziali nei limiti minimi previsti dalla
legge.
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Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici
accessorie (Articolo 7)
• DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE:
 magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino al 50 % della superficie di
vendita delle unità immobiliari a destinazione commerciale;
 magazzini di materie prime e di prodotti finiti delle unità immobiliari a destinazione
produttiva.
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Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici
accessorie (Articolo 7)
• DESTINAZIONE AGRICOLA:
 artigianale agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture esistenti o in assenza di
queste nel limite massimo di 500 m2;
 commerciale agricola sino al 5% della superficie utile delle strutture esistenti o in assenza di
queste nel limite massimo di 250 m2;
 allevamenti industriali in zona agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture
esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 m2.
IN TUTTI I CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 SOLO LE SUPERFICI
ECCEDENTI CONCORRONO AL CALCOLO DELLA SUPERFICIE
IMPONIBILE
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Criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie
edittali (Articolo 9)
Le sanzioni pecuniarie sono calcolate secondo i criteri individuati con riferimento alle
specifiche tipologie di abuso e alla superficie utile e accessoria realizzata in conseguenza
dell’abuso.
Nei casi di difformità esclusivamente volumetriche, al solo fine di rapportare tali
modifiche al parametro superficiale necessario alla determinazione di cui al presente
articolo, la superficie è calcolata attraverso la divisione del volume realizzato per
l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità.
Nel caso in cui gli importi determinati ai sensi del Regolamento risultino inferiori a quelli
minimi previsti dalla legge, trovano applicazione gli importi minimi di legge.
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Per la determinazione del valore dell’immobile conseguente alla trasgressione, il
Regolamento prevede una Tabella unica regionale, suddivisa per destinazione d’uso,
rapportata ai valori medi registrati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
in Regione FVG.
TABELLA ALLEGATO C
• NOVITÀ: in caso di annullamento del permesso di costruire (art. 52 LR 19/2009) si
prevede una differenziazione della sanzione rapportata al grado di responsabilità:
 nella misura fissa di euro 1.000,00 in tutti i casi in cui l’annullamento deriva da mero errore
materiale del progettista non imputabile al proprietario o altro soggetto avente titolo ai sensi
dell’articolo 21 della legge;
 nel valore al metro quadrato stabilito per la destinazione d’uso nella Tabella unica in tutti gli altri
casi.
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• NOVITÀ: criteri per la determinazione della sanzione per mancata presentazione
della domanda di rilascio del certificato di agibilità nel termine previsto dall'art. 28
della legge:
 euro 77,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata decorso il termine di cui
all’articolo 28, comma 1, della legge;
 euro 150,00 nel caso in cui la domanda presentata risulti carente della documentazione prevista
dalla legge e dal regolamento, ovvero nei casi di omessa presentazione della domanda di
agibilità per gli interventi previsti dall’articolo 27, comma 2, lettera c);
 euro 464,00 in tutti i casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi
previsti dall’articolo 27, comma 2, lettere a) e b).
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• NOVITÀ: viene espressamente precisato che:
 i criteri di calcolo previsti dall'articolo 9 del Regolamento tengono conto della misura di
tolleranza prevista dall’articolo 41 LR 19/2009;
 In ogni caso l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste non esclude l’obbligo di presentare i
documenti, dichiarazioni, certificazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati
eventualmente previsti dalle leggi di settore relativamente alla specifica tipologia di intervento
realizzato.
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Con la pubblicazione del regolamento attuativo della
L.R.19/2009
• Migrazione dei dati inseriti nell’Osservatorio alla normativa
vigente;
• Modifica delle modalità d’accesso all’Osservatorio tramite
l’ingresso individuale;
• Trasmissione trimestrale della Pre-diffida telematica.
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Perché è necessaria l’entrata individuale?
• Esigenza formale e funzionale di disporre di un punto di accesso
unico per tutti gli strumenti di lavoro dei Funzionari dei Comuni
• Sicurezza e riservatezza, con l’art. 8 del Regolamento l’Osservatorio
diventa strumento telematico unico di comunicazione per i dati
dell’abusivismo edilizio fra Comuni e Regione
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Regolamento di attuazione della LR 19/2009 “codice
regionale dell’edilizia”
Chi si iscrive al portale delle Autonomie locali?
• L’agente di Polizia municipale che redige e trasmette le
comunicazioni di presunto abuso;
• Il Funzionario dell’Ufficio tecnico che istruisce le pratiche secondo
l’iter previsto per la repressione dell’abuso;
• Il Segretario comunale che invia mensilmente l’elenco previsto
dalla normativa.
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Come ci si iscrive al portale delle Autonomie locali?
• Scaricando l’apposito modulo per la richiesta che dovrà essere
inviato all’ufficio regionale di competenza opportunamente
compilato e sottoscritto;
• Andranno indicati:
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I dati anagrafici del richiedente;
Il Comune/i di competenza;
Il ruolo/i ricoperto/i;
L’autorizzazione del relativo responsabile per ciascun ruolo.
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Articolo 8 comma 4: la Pre-diffida telematica
• L’Osservatorio trasmette al Comune con cadenza trimestrale la Prediffida telematica;
• La Pre-diffida contiene tutti i provvedimenti (sia comunicazioni che
pratiche) per cui sia decorso il termine previsto dalla normativa;
• Il Comune ha 90 gg dalla comunicazione della Pre-diffida per
pervenire alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
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…ci si potrà avvalere della funzionalità di giustificazione attraverso la
quale sarà possibile comunicare la motivazione del ritardo nella
conclusione della pratica.
L’opponibilità di tale motivazione sarà oggetto di valutazione
discrezionale dell’Amministrazione Regionale.
• Attivazione procedura art. 53 LR19/2009.
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Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità
(Articolo 10)
• Vengono individuate le categorie degli interventi (da eseguirsi da parte dei
soggetti di cui al comma 1 dell’art. 10 della LR 19/2009) che sono soggetti a
comunicazione di conformità:
 nuova costruzione o ampliamento (non superiori a 5.000 mc) nonché ristrutturazione
edilizia e tutti quelli aventi rilevanza edilizia;
 realizzazione di nuove infrastrutture e impianti nonché modifiche degli esistenti e
varianti non sostanziali di progetti assentiti;
 ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati da piani attuativi ivi compresi gli accordi
negoziali;
 trasformazione territoriale purchè pertinenti ad attività agricole e agro-silvo-pastorali, alla
ricostruzione ambienti naturali e agli interventi di difesa idraulica-idrogeologica e geologica.
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Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità
(Articolo 10)
• gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della normativa
statale e regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna
comunicazione, eccetto quanto stabilito dall’art. 16 co. 3 e 4 della LR 19/2009;
• gli adempimenti di cui all’articolo 186, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 (terre e
rocce da scavo), possono essere attuati tramite comunicazione di conformità.
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