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Presentazione di PowerPoint - area formazione vigilfuoco bari

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Presentazione di PowerPoint - area formazione vigilfuoco bari
Organizzare il soccorso
in sicurezza
Come applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco
Ing. Moscati Enrico
Dirigente coordinatore nazionale ex-626/94
Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco
2009

Test d’ingresso
Fare sicurezza sul lavoro, comporta non rischiare ovvero non
esporsi al pericolo di avere un infortunio in sede o sul
soccorso?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
2

Test d’ingresso
Il soccorso tecnico urgente è attività lavorativa comunque
sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 81/08 ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
3

Test d’ingresso
Il caposquadra dei vigili del fuoco è solo un lavoratore o anche
un preposto, come definito dal D.Lgs. 81/08 ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
4

Test d’ingresso
Che cosa comporta per un preposto, fare sicurezza ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
5

Test d’ingresso
Il vigile del fuoco è sempre un lavoratore particolare in
qualsiasi attività o luogo di lavoro ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
6

Test d’ingresso
A quale livello di rischio si deve esporre il vigile del fuoco ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
7

Test d’ingresso
Quali criteri di valutazione e quali procedure operative si
devono osservare nel soccorso alle persone ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
8

Test d’ingresso
Nelle operazioni di intervento, ove è stato escluso qualsiasi
pericolo alle persone, quali criteri di valutazione e quali
procedure operative si devono adottare ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
9

Test d’ingresso
Nelle sedi di servizio quali norme antinfortunistiche e di
benessere sono da rispettare ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
10

Test d’ingresso
Quali norme antinfortunistiche sono da rispettare
l’addestramento ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
durante
11

Test d’ingresso
Nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, quali norme
antinfortunistiche si devono osservare ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
12

Test d’ingresso
L’esercitazioni devono essere indirizzate solo alle attività di
soccorso esterno od anche alle emergenze interne per
assicurare la continuità dei servizi essenziali istituzionali verso
l’esterno (115, comunicazioni, intervento) ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
13

Test d’ingresso
Che cosa si deve fare in caso di infortunio di un componente
della squadra o di una qualsiasi persona nell’ambito delle
attività lavorative proprie ?
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
14
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
15
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
16
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
17
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
18
Infortuni e
danni alla salute
del vigile del fuoco

Il vigile del fuoco è considerato da tutti un
lavoratore sottoposto ad elevato rischio per il
delicato compito istituzionale di intervenire
proprio in quelle situazioni anomale, dove il
lavoratore ordinario è tenuto a sospendere
immediatamente la propria attività lavorativa in
condizione di sicurezza e ad allontanarsi per
sottrarsi al pericolo.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
19
Infortuni e
danni alla salute
del Vigile del Fuoco

Di conseguenza è fisiologico che il vigile dl fuoco debba
essere soggetto a rischi di infortuni e di danni alla salute
nel soccorso, più di un normale lavoratore.

Il livello di rischio, riconosciuto oggettivamente alto, che
corre il vigile del fuoco, deriva dalle condizioni in cui
necessariamente deve operare, ovvero in scenari
sconosciuti in rapida e negativa evoluzione con l’obbligo di
soccorrere persone e di impedire ulteriori danni alle
persone, alle cose e all’ambiente in generale.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
20
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
22
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
23
Il preposto
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
24
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 19.
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e ecifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
25
Obblighi del preposto



Collaborare, avendone conoscenza, nell’indicazione dei
fattori di rischio, presenti nell’unità organizzativa alla quale
è stato preposto
Attuare e far attuare dai propri dipendenti le procedure di
prevenzione e protezione, stabilite dalla documentazione
della sicurezza, in sede e sul soccorso
Prende tutte le iniziative del caso nell’eventualità di un
pericolo immanente per l’incolumità e la salute degli
operatori della squadra, oltre ovvio di qualsiasi persona
autorizzata nell’area di danno.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
26
Obblighi del preposto

Verificare o far verificare dai propri dipendenti che tutti i
D.P.I., i presidi di sicurezza e di tutela della salute siano
presenti ed efficienti quotidianamente nella propria area di
azione e di gestione

Segnalare situazioni di rischio o di inefficienza dei predetti
sistemi di sicurezza e di tutela della salute al Servizio
Prevenzione e Protezione

Intervenire sui comportamenti omissivi o negligenti dei
lavoratori dipendenti
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
27
Obblighi del lavoratore

Fornire informazioni sui quasi incidenti, che si sono
verificati nell’espletamento delle proprie mansioni, e sui
rischi emersi in base alla propria esperienza professionale
al proprio preposto

Segnalare osservazioni, suggerimenti e soluzioni al proprio
preposto, al Servizio Prevenzione e Protezione, o al
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
28
Obblighi del lavoratore

Adottare le procedure stabilite dalla documentazione
della sicurezza e farle rispettare anche dalle altre
persone

Conoscere il piano di emergenza e attenersi alle
istruzioni stabilite per il proprio posto di lavoro e
mansione

Segnalare situazioni anomale ed emergenze

Partecipare ai corsi formativi, di aggiornamento e di
mantenimento, all’addestramento e alle esercitazioni
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
29
Obblighi del lavoratore

Sottoporsi agli accertamenti sanitari e ai test di idoneità
psico-fisici periodici per l’idoneità alla mansione

Non assumere iniziative a rischio con la rimozione di
dispositivi di sicurezza o con la mancata adozione di DPI

Segnalare immediatamente l’infortunio ai preposti alle
comunicazioni agli Organi competenti e alle indagini
interne
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
30
Luoghi di lavoro
dei vigile del fuoco


Il vigile del fuoco deve prepararsi alle fasi lavorative più
rischiose, quali quelle del soccorso, con momenti di
addestramento, esercitazione e simulazione di condizioni
estreme in sede e fuori sede, per affrontare nelle
condizioni professionali e psicologici migliori possibili, la
fase operativa.
L’organizzazione del soccorso richiede anche fasi
lavorative di controlli dei mezzi, delle attrezzature, e del
vestiario operativo, ovvero in generale la manutenzione e
le verifiche periodiche di materiali, dispositivi di protezione
individuali e collettivi.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
31
Luoghi di lavoro
dei vigili del fuoco

La sedi di servizio dei vigili del fuoco sono luoghi di lavoro
di attesa e di preparazione al soccorso, ma anche della
prima fase dell’intervento con attività “frenetica” di uscita
delle “partenze”.

I requisiti di sicurezza delle sedi di servizio devono tener
conto delle attività peculiari operative, in particolare quelle
aree e attrezzature finalizzate anche ai servizi logistici di
risposta immediata alla richiesta del cittadino (sala 115 di
allarme e coordinamento, pertiche di discesa alle
autorimesse, uscite preferenziali dei mezzi di soccorso,
elisuperfici, impianti di segnalazione ed allarme esterni su
pubblica via, ecc..)
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
32
Applicazione
della legge di tutela
in ogni situazione

La sicurezza e la tutela della salute di tutti in ogni attività interna ed
esterna del Dipartimento VF, passano attraverso il monitoraggio
degli infortuni e dei danni subìti alla salute, dal personale del
Dipartimento, vigile del fuoco e non, operativo e non, in sede e fuori
sede, per i compiti di istituto previsti dall’Ordinamento.

Si rammenta che sono da considerarsi alla stregua dei
lavoratori, anche occasionali frequentatori delle sedi di servizio
o operatori volontari.

Le forze dell’Ordine e qualunque operatore soccorritore deve
sottostare alle procedure di sicurezza nelle zone “rosse,
arancione e gialle” sugli interventi di soccorso (Procedure di
soccorso NBCR).
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
33
Applicazione
della legge di tutela
ai volontari di protezione civile

Il D.Lgs. 81/08 ha specificatamente inserito i volontari di protezione
civile nei lavoratori da tutelare da parte del “datore di lavoro”.

Per i vigili del fuoco volontari, come anche per i volontari del servizio
civile, inseriti nell’organizzazione, il dirigente datore di lavoro è
facilmente individuabile nel CNVVF.

Per i volontari di protezione civile, inquadrati nelle Associazioni di
volontariato o da Enti territoriali (Comuni, Province, Prefetture,
ecc..), il datore di lavoro deve individuarsi nel soggetto, che in modo
autonomo ha la gestione delle risorse per indirizzarle alla tutela
della sicurezza e della salute dei volontari.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
34
Applicazione
della legge di tutela
ai volontari di protezione civile

Quindi chi è
capo dell’organizzazione di
protezione civile, è tenuto a preoccuparsi:
dell’idoneità dei volontari
 delle dotazioni di vestiario
 dell’equipaggiamento adeguato per i compiti di
emergenza previsti
 della formazione
 dell’addestramento ed esercitazioni periodiche

Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
35
Applicazione
della legge di tutela
ai volontari di protezione civile

Nella fase di utilizzazione dei volontari di protezione civile, a
supporto di un intervento tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, il
preposto alla direzione tecnica delle operazioni di soccorso, assume
il ruolo di “datore di lavoro utilizzatore”.

Tale ruolo implica precisi doveri a tutela della sicurezza e salute di
tutti gli operatori, anche di altri Enti ed organizzazioni, che siano
presenti nell’area operativa dei Vigili del Fuoco:
 Il riconoscimento di appartenenza all’organizzazione accreditata
 L’adeguatezza dei DPI a livello di rischio della zona
 La conoscenza delle POS necessarie al tipo di impiego
 La sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
36
Infortuni e
danni alla salute


L’infortunio è facilmente rilevabile, quale conseguenza
di un evento, che provoca lesioni immediate o danni
acuti alla salute, evidenti e facilmente correlabili
all’incidente.
Ben più difficile è rilevare un danno alla salute, ovvero
una patologia rilevante, correlata all’esposizione
occasionale in un intervento o nel ripetersi di situazioni
critiche operative in una lunga vita operativa, che sorge
a distanza di tempo con difficoltà a individuare il nesso
di casualità con l’attività lavorativa effettuata.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
37
Monitoraggio
delle malattie “professionali”


Se vogliamo tutelare la salute dei lavoratori, non possiamo
limitarci a registrare, valutare e prevenire solo gli infortuni,
ma dobbiamo monitorare anche quelle patologie ricorrenti
in chi esplica determinate mansioni con regolarità e
continuità.
Per i vigili del fuoco non è definita per legge una “malattia
professionale”, in quanto la sua mansione non è legata ad
un specifico luogo di lavoro ed ad unica tipologia di lavoro,
ma eventuali patologie possono comunque sorgere
nell’arco della vita lavorativa ed anche dopo, in
conseguenza di un particolare intervento una tantum o per
l’accumulo di fattori ricorrenti nell’organizzazione del
lavoro operativo, e negli interventi.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
38
Monitoraggio
delle malattie “professionali”

Quindi, accanto a mansioni ripetitive e localizzate
nelle sedi di servizio, che consentono di
riconoscere le malattie professionali, definite
secondo il DPR 336/94 Cartella documenti
richiamati\dpr33694 sulla classificazione delle
malattie professionali.htm, emerge un campo
inesplorato ed indefinito legato ai rischi della
salute del vigile del fuoco, legati alle attività
proprie operative, che comunque il Dipartimento
deve affrontare attraverso il Servizio Sanitario e
l’Opera Nazionale Assistenza.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
39
Monitoraggio
delle malattie “professionali”

Allo stato attuale il monitoraggio della salute del
vigile del fuoco, attraverso il libretto sanitario e di
rischio, consente di rilevare tutte le patologie, che
possono verificarsi nella vita lavorativa e, su
richiesta anche dell’interessato, l’Amministrazione
è tenuta a fare accertamenti ed inviare al Centro
Medico Ospedaliero competente, per l’eventuale
riconoscimento
della
patologia,
quale
conseguenza del servizio prestato.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
40
Monitoraggio
delle malattie “professionali”

In ogni caso, allo stato attuale il Dipartimento richiede al
Datore di lavoro dei vigili del fuoco, di nominare sempre il
Medico competente, anche se non vi sono mansioni
specifiche permanenti all’interno delle sedi di servizio che
imporrebbero la sorveglianza sanitaria con la cartella
sanitaria e di rischio, solo a questi lavoratori.

Il medico competente, imposto ai sensi del D.L.vo 81/08,
deve raccogliere e monitorare le patologie, e partecipare
all’azione di prevenzione sanitaria del datore di lavoro,
anche e soprattutto nelle attività peculiari dei vigili del
fuoco, ove sono esposti anche occasionalmente per
intervento ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e
mutageni.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
41
Monitoraggio
delle malattie “professionali”

Su segnalazione del Medico competente, le patologie,
che si manifestano a seguito di una diretta correlazione
con l’attività lavorativa specifica del lavoratore, devono
essere segnalate agli Uffici Sanitari Centrali del
Dipartimento e all’Ufficio Centrale Ispettivo – Vigilanza
D.L.vo. 81/08.

La raccolta dei dati statistici delle patologie più ricorrenti,
correlate al servizio, devono essere oggetto di specifico
studio per adottare misure di prevenzione e protezione
efficaci, che consentano di limitare i danni alla salute .
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
42
DPR 30/6/65 n.1124
per i Vigili del Fuoco


Per il personale del CNVVF, le disposizioni di legge
applicative del DPR n.1124/65, devono tener conto della
tutela diretta da parte dell’Amministrazione che di fatto si
sostituisce all’INAIL, come Ente erogatore
di
riconoscimenti ed equo indennizzo.
L’acquisizione tempestiva delle informazioni tecniche e
sanitarie degli infortuni e delle malattie professionali, e gli
accertamenti clinici e la correlazione delle patologie con
le mansioni espletate dal lavoratore del Corpo Nazionale
dei VVF, richiedono il coinvolgimento degli Organi Ispettivi
tecnici e sanitari interni al Dipartimento, che sono
speculari all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ai Centri
Diagnostici Sanitari dell’INAIL, individuati dal DPR 30
giugno 1965 n.1124.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
43
Statistiche degli infortuni

Allo stato attuale, l’Ufficio della pianificazione e controllo
della formazione raccoglie direttamente i dati sugli infortuni
professionali del personale operativo del Corpo.

I dati, che sono trasmessi annualmente dai Comandi prov.
VVF, non includono gli infortuni occorsi al personale non
operativo ed al personale in servizio presso strutture non
operative.

Sono parimenti esclusi gli infortuni accaduti al di fuori
dell’orario di servizio e durante l’addestramento Basico, di
Aggiornamento, e di Specializzazione, presso la S.F.O. la
S.F.B. ed A.F.M. della Direzione Centrale della Formazione.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
44
Statistiche degli infortuni
C. N. VV.F. Anno 2005
Ispettorati
Infortuni gg.prog
vva
Abruzzo
48
872
Basilicata
23
258
Calabria
110
2354
5
Campania
158
2069
1
Emilia Romagna
162
1994
3
Friuli V. G.
55
805
1
Lazio
208
2716
6
Liguria
128
2560
3
Lombardia
216
2122
4
Marche
52
1046
Molise
12
133
1
Piemonte
132
2224
1
Puglia
155
1247
2
Sardegna
78
2198
2
Sicilia
232
2666
6
Toscana
162
2588
5
Umbria
26
299
Veneto T.A.A.
149
1749
5
2.106
29.900
45
Totale
v
1
Statistiche degli infortuni

I dati statistici degli infortuni sono stati aggregati per giorni di
assenza complessiva e per giorni di prognosi, riconosciuti
inizialmente, ed ovviamente non possono essere confrontati
con gli incidenti mortali.

I sei infortuni mortali, avvenuti nel 2005, sono nella media
degli ultimi anni di osservazione, e, se rapportato
all’organico complessivo operativo di 27.000 unità,
implicano una incidenza di mortalità pari 1 su 4500 vigili del
fuoco in un anno.

Due infortuni mortali sono avvenuti in sede e quindi in un
ambiente conosciuto, e in una situazione ordinaria di
servizio, al di fuori dell’emergenza dell’intervento di
soccorso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
46
Statistiche degli infortuni

Nel 2005 gli infortuni molto gravi, ai quali è conseguita una
assenza di oltre 100 giorni, sono stati 55, equivalente ad
una frequenza di 7,1*10-2 nella vita lavorativa di un vigile dl
fuoco.

Di questi gravi infortuni, 30 sono accaduti durante
operazioni di soccorso, e 25 in sede di servizio o in compiti
di istituto ordinari.

E’ necessario evidenziare che l’infortunio, avvenuto in sede
risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente e la
maggior parte degli infortuni gravi sono causati da
imprudenza ovvero sottovalutazione del pericolo, o in
alternativa da distrazione e da equivoci con gli altri
operatori del soccorso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
47
Statistiche degli infortuni
C. N. VV.F. 2001 – 2005
Ispettorato
Abruzzo e Molise*
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia e Basilicata*
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto e T.A.A.
Totale
Numero degli infortuni
2001
82
87
152
142
55
176
89
283
53
128
194
77
277
188
41
147
2.171
2002
45
16
81
156
137
68
188
101
297
40
18
136
156
64
207
167
39
177
2.093
2003
46
15
81
162
174
58
195
147
283
49
16
183
140
93
259
187
33
144
2.265
2004
49
22
91
141
166
69
188
152
254
47
9
151
155
95
201
148
31
178
2.147
2005
48
23
110
158
162
55
208
128
216
52
12
132
155
78
232
162
26
149
2.106
Dall’anno 2002 compaiono anche i dati relativi alle regioni Basilicata e Molise che prima venivano accorpati rispettivamente negli Ispettorati Puglia e Abruzzo
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
48
.
Statistiche degli infortuni

La prossima tabella indica il luogo ovvero le modalità di accadimento
degli infortuni, distinto nelle due categorie principali degli infortuni in
sede e fuori sede.

Nel gruppo degli infortuni in sede sono individuate quattro situazioni:
 durante attività di laboratorio/officina;
 durante il controllo dei mezzi;
 durante esercitazioni o addestramento;
 in altre circostanze all’interno della sede.

Le statistiche, a nostra disposizione, evidenziano che il numero
degli infortuni all’interno delle sedi di servizio, raggiunge quasi il
50% di quelli che avvengono sugli interventi di soccorso, anche
se si deve precisare che manca un confronto sul fattore
“esposizione” al rischio sull’intervento di soccorso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
49
Statistiche degli infortuni

Riepilogo Nazionale – 2005 –
Tipo di infortuni
In sede
Regione
Infortuni
Laboratorio
Fuori sede
Controllo mezzi
Addestramento
in sede
Altro in
sede
Incidente Stradale
1
Abruzzo
48
15
4
5
Basilicata
23
5
1
2
Addestramento
fuori sede
Interventi
Altro fuori
sede
20
3
15
Calabria
110
2
25
2
24
8
2
42
5
Campania
158
1
24
3
21
5
2
92
10
Emilia Romagna
162
2
37
6
32
9
6
67
3
Friuli Venezia G.
55
9
2
13
3
28
49
4
31
7
4
94
18
24
10
25
4
3
54
8
32
12
50
14
5
96
4
3
6
12
2
20
1
Lazio
208
Liguria
128
Lombardia
216
1
3
Marche
52
8
Molise
12
3
Piemonte
132
15
8
36
9
61
3
Puglia
155
33
7
37
5
67
4
78
16
3
12
7
5
32
3
Sicilia
232
44
9
32
11
3
127
6
Toscana
162
28
16
30
4
1
74
9
26
3
13
1
1
7
1
Sardegna
Umbria
Veneto e T.A.A.
Totale
2
2
7
149
1
23
14
31
2
6
65
7
2.106
12
393
104
402
99
43
968
85
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
50
Lavoro ordinario dei vigili del
fuoco e soccorso


La nostra Organizzazione ha la caratteristica di operare in due
situazioni completamente diverse.
La prima è l’ordinarietà nelle sedi di servizio e nei compiti istituzionali
esterni per assicurare il funzionamento di tutti i servizi:
 sala operativa,
 settori logistici di supporto
 formazione,
 logistica ai mezzi e alle attrezzature,
 uffici amministrativi e tecnici di gestione
 Sopralluoghi di prevenzione incendi
 Servizi di vigilanza ed antincendio

La seconda è l’emergenza all’interno e all’esterno per assicurare il
soccorso tecnico urgente
Relatore Ing. Enrico Moscati
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51
L’attività di soccorso prestata dagli operatori
Vigili del fuoco all’esterno delle sedi di
servizio, sarebbe alquanto problematico
qualora essa fosse perseguita secondo le
misure generali di tutela di cui all’art.3 del
D.Lgs 626.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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52
Servizi ordinari e
Servizi tecnici urgenti


Nella prima situazione il vigile del fuoco deve avere le
stesse tutele normative che ha un lavoratore ordinario.
Sull’intervento di soccorso all’esterno, ed anche nelle
sedi di servizio, per chi suona la campana di allarme, è
necessario utilizzare tutte le misure possibili al massimo
livello di protezione individuale, in relazione all’obbligo
della tempestività dell’intervento in presenza di rischi per
l’incolumità dei cittadini.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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53
L’obiettivo principale nel soccorso resta
quello di ridurre il rischio fino a che ciò sia
possibile, nella misura in cui si può
ottemperare al combinato obbligo di
salvaguardare la sicurezza dell’operatore e di
condurre in corso positivamente la primaria
ed irrinunciabile opera di soccorso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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54
Servizi ordinari e
Servizi tecnici urgenti
nelle sedi di servizio

La specificità del lavoro del vigile del fuoco, richiede una
valutazione tra le misure puntuali all’interno delle sedi di
servizio, stabilite per legge per tutti i luoghi di lavoro
ordinari e per tutte le attività ordinarie, e le procedure
soccorsoizzate nei momenti operativi caratteristici, quali:
il controllo dei mezzi e delle attrezzature all’inizio
del turno operativo,
il preallarme e l’emergenza interna,
l’addestramento e l’esercitazione
Relatore Ing. Enrico Moscati
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55
Servizi ordinari e
Servizi tecnici urgenti


In tutte le realtà lavorative, all’interno delle sedi o all’esterno sul
soccorso, il Dirigente datore di lavoro deve imporre procedure
direttamente o attraverso funzionari con potere delegato, in ogni
situazione operativa.
Qualsiasi procedura deve contenere tre tipi di misure, anche
nelle situazioni più impreviste e non pianificabili,:
 L’informazione ovvero comunicazione a tutti delle
operazioni, interventi o attività in corso
 La segnalazione in loco con cartelli, nastri, e uomini con
paletta
 La sorveglianza dei preposti per evitare incidenti e far
rispettare le regole
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56
Servizi tecnici urgenti
Procedure Operative Soccorso


Durante le operazioni di soccorso, l’Organizzazione
deve applicare le Procedure Operative Soccorso o
Standard (POS), costituite dall’insieme di direttive e
regole di comportamento scritte, date nel tempo nel
Corpo N. VV.F., ai vari livelli di responsabilità e
competenza.
Quindi vi sono Procedure emesse a livello centrale,
procedure emesse a livello regionale, procedure a livello
provinciale, che non devono essere in contrasto fra loro,
ma devono essere aggiuntive ed integrative per tener
conto delle condizioni locali operative.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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57
Servizi tecnici urgenti
Procedure Operative Soccorso


Le condizioni locali operative sono legate all’orografia
dei luoghi, alla disponibilità di particolari mezzi ed
attrezzature speciali, o di particolari nuclei operativi
speciali e delle risorse umane in organico.
Queste POS devono essere conosciute da tutti ed
emesse dal datore di lavoro, raccolte e pubblicizzate in
ogni sede di servizio con vari strumenti, che
permangono nel tempo, in analogia ai doveri
deontologici del pubblico dipendente, che devono
essere conservati in apposite bacheche nei luoghi di
frequentazione dei lavoratori.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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58
Servizi tecnici urgenti
Procedure Operative Soccorso

Le POS assicurano il massimo livello di protezione
collettivo ed individuale del vigile del fuoco, a
prescindere dalle condizioni ambientali, molte volte non
valutabili immediatamente in modo adeguato, e
sicuramente non valutabili preventivamente.

Le POS danno linee guida di comportamento, con
opzioni e procedure di valutazione ed analisi, che
richiedono formazione ed addestramento in sede.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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59
Servizi tecnici urgenti esterni
Procedure Operative Soccorso

Dal momento che la squadra dei Vigili del Fuoco si attiva per una
richiesta di intervento, scattano le POS, che sostituiscono
integralmente le normali regole antinfortunistiche.

Il Responsabile, direttore tecnico, delle Operazioni di Soccorso
(ROS) e tutti i preposti (capireparto e capisquadra) hanno l’obbligo
di sorvegliare i luoghi dell’intervento e tutti gli operatori di soccorso,
anche delle altre Istituzioni, perché siano rispettate le POS della
nostra Organizzazione nelle aree operative, affidate alla
responsabilità del ROS.

La prima regola delle POS è quella di delimitare l’area operativa, o
meglio le zone “rossa, arancione e gialla” per gli interventi più
complessi (NBCR), ovvero quella area da interdire a chiunque non
in possesso dei DPI adeguati e non destinatario di uno specifico
compito di soccorso, riconosciuto dal più alto in grado dei VVF
(ROS).
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60
Aree riservate
nel soccorso

Sul soccorso tecnico urgente, ritenuto il luogo di lavoro peculiare del
vigile del fuoco, è difficile preventivamente individuare un’area
riservata, ma emerge inequivocabile che la Vigilanza sulle attività
istituzionali di emergenza non può che essere interna, anche e
soprattutto per valutare l’idoneità delle misure di prevenzione e
protezione presenti in caso di infortunio.

Sugli interventi, rientra nella prima valutazione del Responsabile della
direzione tecnica del soccorso (ROS), rendersi conto dello scenario
possibile, e definire le aree di possibile danno con immediata
interdizione ed allontanamento degli estranei.

Da quel momento la classica delimitazione con nastro bianco/rosso
“vigili del fuoco” determina un area operativa “riservata”, rientrante
pienamente nella disciplina stabilita dall’ordinamento del Dipartimento
e quindi anche da decreti delegati del D.L.vo 81/08 e alle relative
POS.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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61
Delimitazione
delle aree riservate sul
soccorso

Per gli interventi NBCR sono state redatte POS particolarmente
dettagliate in relazione alla presenza di particolari rischi, che si
prolungano nel tempo e richiedono operazioni complesse anche di
decontaminazione.

Tuttavia i criteri ispiratori sono strettamente legati all’analisi dei rischi,
che via via sono acquisiti dal Responsabile della direzione tecnica del
soccorso, e che impongono valutazioni tecniche, legate anche a
processi di calcolo sintetizzati nel SIGEM (programma informatico di
simulazione di scenari incidentali).

In ogni caso si delimitano zone da presidiare con le Forze dell’Ordine,
appena possibile, ove qualsiasi soccorritore deve dotarsi di particolari
DPI e deve conoscere le procedure di comportamento per la sicurezza
e la salute propria e degli altri.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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62
9. - PROCEDURE OPERATIVE.3. - DEFINIZIONE DELL’AREA
OPERATIVA
- Non pericoloso
- Autorità, Media
- Non operativo
Posto
Comando
- Non Pericoloso
- Operativo
- Area attesa di 2° livello
- Posto di comando
- VF protez. ordin.
- Sanitari protez.ordin.
- Supporto
- Attesa 1° livello
- Potenzialmente
Pericoloso
- Operativo
- Decontaminazione
- VF protetti NBC
- Sanitari protetti NBC
- Supporto/Backup
- Pericoloso
- Operativo
- Solo Squadre HAZMAT
Completamente protette
- Pericoloso
- Non operativo
- Nessuno
(area interdetta
per pericolo incombente)
(non accessibile)
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63
Quindi
è
ritenuto
preliminarmente
indispensabile procedere all’identificazione
degli scenari ed alla classificazione degli
stessi in funzione delle tipologie
d’intervento al fine di definire e
successivamente valutare il rischio.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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64
Le misure standard di prevenzione e
protezione, anche di tipo procedurale, per la
sicurezza degli operatori VV.F. (Procedure
Operative di intervento o Standard: P.O.S.)
devono contenere anche la valutazione di
eventuale esposizione ad agenti biologici o
chimici, nonché dei rischi concernenti
l’eccesso di attività stressante sia sotto
l’aspetto
fisico
che
psicologico.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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65
La valutazione del rischio nelle attività di
soccorso del personale VV.F. deve tenere
inoltre conto delle caratteristiche
condizioni in cui esso si svolge:
URGENZA
EMERGENZA
PRESENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO INEVITABILI
CONDIZIONI AL CONTORNO VARIABILI E NON
PERFETTAMENTE PREVEDIBILI.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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66
Procedure Operative Soccorso


A seguito agli eventi del 11 settembre 2001, i Vigili del fuoco hanno
aggiornato le loro procedure di intervento, richiamandosi al modello
“Incident Command System” (ICS) per le emergenze più complesse
In ogni caso il ROS svolge le 5 funzioni sul luogo dell’intervento,
oppure coordina attraverso la delega sul campo a propri diretti
collaboratori di singole funzioni:





comanda tutte le operazioni, di natura tecnica ai fini del soccorso;
pianifica le azioni da svolgere sulla base dei dati di cui dispone e degli
altri che richiede;
opera direttamente con le risorse umane e tecniche di cui dispone;
adegua la logistica, richiedendo risorse umane e materiali secondo le
necessità;
Sorveglia sulla sicurezza di tutti
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67
Procedure Operative soccorso
sul soccorso
 In ogni fase è fondamentale la valutazione degli aspetti della
sicurezza e della salute dei vigili del fuoco
 Il ROS ha in quel momento la funzione di preposto con l’obbligo di
attuare le procedure pianificate e di far adottare tutte le misure
possibili di sicurezza e tutela della salute, previste dalle
POS.Cartella documenti richiamati\ICS procedure di pianficazione
emergenze\Direttore Tecnico dei Soccorsi - DifCiv - Tirrenia.ppt

Appena è possibile in un intervento complesso e lungo è
fondamentale che il Responsabile delle Operazioni di Soccorso
disponga dell’affiancamento ovvero del supporto di un addetto che
si interessi esclusivamente del rispetto delle procedure di sicurezza,
ovvero un ASPP sul posto che segua esclusivamente tutte le attività
perché siano portate avanti nel modo più sicuro possibile.Cartella
documenti
richiamati\ICS
procedure
di
pianficazione
emergenze\ICS\aspetti sicurezza ICS.doc
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68
Procedure operative
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69
Dispositivi di Protezione individuali
Relatore Ing. Enrico Moscati
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70
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
71
Il livello di rischio residuo risulta comunque elevato e non
del tutto eliminabile
Perché questo risulti ragionevolmente contenuto entro
limiti accettabili, occorre adottare e sviluppare misure che
si orientano verso le seguenti attività:
FORMAZIONE BASICA: apprendimento professionale
standardizzato
AGGIORNAMENTO: con approfondimenti tecnici ed
acquisizioni di nuove conoscenze
ADDESTRAMENTO GIORNALIERO
ATTREZZATURE E INDUMENTI PROTETTIVI INDIVIDUAL
PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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72
Alla luce delle analisi valutative effettuate,
emerge con chiarezza che gli elementi sui
quali agire, per aumentare le condizioni di
sicurezza e ridurre i rischi, mitigandone quelli
residui, durante l’intervento di soccorso, sono
i seguenti in ordine di priorità:
organizzazione e gestione operativa dell’intervento
qualità dei mezzi di protezione individuale
disponibilità di attrezzature ed automezzi adeguati,
moderni ed efficienti
Relatore Ing. Enrico Moscati
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73
Riunioni ed audit

Il Datore di lavoro deve promuovere periodiche riunioni per verificare i
programmi formativi e i lavori pianificati con i vari funzionari tecnici
interessati alle problematiche della sicurezza e con il rappresentante
per la sicurezza dei lavoratori

Le riunioni devono essere momenti di confronto di opinioni e
partecipazione attiva tra i vari quadri che operano sul fronte della
sicurezza e il personale.

Gli Ispettori degli Uffici di vigilanza dei VVF, il Datore di lavoro, il
Rappresentante del SPP e gli addetti al SPP, i preposti, ed anche il
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, devono fare audit,
ovvero fare sondaggi, chiedere informazioni e approfondire quali sono i
comportamenti in certe situazioni di emergenza, e valutare le risposte
se sono esaustive, ovvero sufficienti, ovvero insoddisfacenti, o
assolutamente carenti.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
74
Specificità dei compiti istituzionali
del Ministero dell’Interno
e quindi dei Vigili del Fuoco

Il D.L.vo 81/08 con l’art. 3 comma 2, richiama l’obbligo
di applicare le norme di sicurezza, contenute in tutte le
leggi speciali in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ma con la possibilità di riconoscere le
particolari esigenze operative dei servizi assegnati
anche al Dipartimento Vigili del Fuoco, ed anche agli
Uffici dell’Amministrazione civile in materia di ordine
pubblico, sicurezza e protezione civile.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
75
Specificità dei compiti istituzionali
del Ministero dell’Interno
e quindi dei Vigili del Fuoco

Le particolari esigenze operative si presentano non solo
nelle sedi di servizio, luoghi ordinari di lavoro, ma
soprattutto nei compiti istituzionali esterni di soccorso e
di protezione civile, e quindi l’attuazione dei principi
comuni del titolo I, richiedono una regolamentazione ad
hoc e un sistema di controllo interno in grado di
valutare le particolari esigenze del Dipartimento
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
76
Aree riservate
al controllo interno

Le esigenze da tutelare nel Dipartimento dei vigili
del fuoco sono:
la tempestività e la continuità del
soccorso
l’utilizzo e la conservazione dei beni
strumentali di soccorso, ad un livello
superiore dell’ordinario
la sicurezza e la salute di tutti, compresi
gli stessi soccorritori.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
77
Decreti attuativi
per i Vigili del fuoco

Le particolari esigenze dei compiti istituzionali
dei Vigili del Fuoco, devono essere stabilite con
successivi Decreti del Ministro dell’Interno, di
concerto con i Ministri del Lavoro, della Sanità
e della Funzione Pubblica e devono avere
adeguate soluzioni con i strumenti propri del
Dipartimento.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
78
Decreti attuativi
per i Vigili del fuoco


I decreti emessi dall’ex-D.L.vo 626/94, devono essere
aggiornati alle esigenze emerse in questi anni nel dare
attuazione agli obiettivi di sicurezza e di tutela della
salute agli appartenenti al Dipartimento.
Allo stato attuale è stato emesso il D.I. 30 dicembre
2008, che riconosce aree riservate alla vigilanza
interna, tutte le sedi di servizio centrali e periferiche del
Dipartimento, dando esclusiva autonomia di controllo
all’Ufficio di Vigilanza del Servizio Centrale Ispettivo.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
79
Decreti attuativi
per i Vigili del fuoco

I decreti attuativi devono essere finalizzati :






al riconoscimento delle procedure in soccorso stabilite dal Dipartimento (POS) in
tutte le proprie attività espletate al di fuori delle sedi di servizio
Al riconoscimento dei capitolati tecnici speciali per le infrastrutture, laboratori,
campi prove, castelli di esercitazione, elisuperfici, attrezzature di soccorso, mezzi
di soccorso, campi base e mense di emergenza
All’utilizzazione dei volontari di altri Enti nel soccorso
Alle procedure di addestramento e di esercitazione dentro e fuori delle sedi di
servizio
Ai controlli dei lavori e quindi dei cantieri nelle aree riservate;
Alla rilevazione e raccolta dei dati statistici degli infortuni e delle patologie
correlate al soccorso
ovvero tutte quelle procedure che non possono essere svolte, come richiesto
dal D.L.vo 81/08 per una Amministrazione Pubblica ordinaria, ma che
devono essere adattate alle esigenze istituzionali, salvaguardando al
massimo livello possibile la sicurezza e la salute dei vigili del fuoco.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
80
Autonomia di controllo
del Dipartimento
in materia di sicurezza


Se è stato costituito l’Ufficio Centrale Ispettivo, con
funzioni di Vigilanza sull’applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute, il controllo in queste
attività istituzionali, non può essere svolta dalle
Aziende Sanitarie Locali, dagli ex-Ispettorati del
Lavoro, ecc.. o direttamente dai Comandi Prov. VV.F.
competenti per territorio (limitatamente agli aspetti
antincendio).
La duplicazione dei controlli è esclusa, ma non è
vietata la collaborazione e la consulenza con questi
Enti territoriali, per svolgere, su richiesta, verifiche
tecniche, stabilite da specifiche norme .
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
81
Aree riservate


Tutte le sedi di servizio degli Uffici Centrali e Periferici
sono da ritenersi “riservate” alla Vigilanza interna,
escludendo la competenza
degli Organi ordinari di
Vigilanza, quali le ASL, ex-Ispettorati del Lavoro, ISPELS,
SPRESAL, ecc, nrc , ai sensi del D.I. 30/12/08
Quindi per “aree riservate” non si intendono solo quegli
uffici, che svolgono attività “riservate sottoposte alla
segretezza”, ma si intendono in modo più ampio anche
tutti i luoghi, ove è prevalente l’esigenza di tutelare la
massima operatività per i compiti istituzionali di soccorso e
di protezione civile in genere.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
82
Misure della sicurezza

Gli interventi per ridurre gli infortuni, si possono classificare in
quattro categorie omogenee :
Misure di sicurezza
tecniche
organizzative
procedurali
protezione personale
Migliorie
agli impianti
Servizio
Prevenzione
protezione
Piano di
Emergenza
evacuazione
Individuale
DPI
Migliorie
Ambienti
mansioni
Informazione
Formazione
addestramento
Primo soccorso
TPSS
Collettivi
Ventilatori
aspiratori
Sostituzione
Eliminazione
sostanze
Sistemi
Monitoraggio
contenimento
Procedure
di controllo
preposto
Turnazione
livelli e tempi
esposizione
Laboratori
Servizi sanitari
Pronto soccorso
Procedure
Operative
Standard
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
83
Requisiti dei luoghi di lavoro


Nell’allegato IV del D.Lgs. 81/08 sono indicati i requisiti di
dimensioni, illuminazione e aerazione dei locali, ove sono
presenti lavoratori con il proprio posto di lavoro
In generale tutti gli spazi al chiuso o all’aperto, ove anche
occasionalmente si esercitano attività lavorativa, devono
avere adeguati requisiti per evitare incidenti (cadute,
movimento di mezzi, sostanze tossiche o nocive, ecc..).
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
84
Piano di emergenza

Il piano di emergenza è un capitolo fondamentale ed
indispensabile del documentazione della sicurezza, di cui
ne fa parte integrante.

La redazione del documento della sicurezza senza un
piano di evacuazione di tutti i lavoratori, che tenga conto
delle esigenze di continuità operativa (es. continuità del
115) comporta un omissione grave da parte del Datore di
lavoro e del Responsabile del SPP, sanzionato dal D.L.vo
81/08 secondo le procedure del DPR 758/94.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
85
Piano di emergenza

In un prima parte devono essere ben chiari gli scenari più
pesanti e credibili, che possono colpire l’intera sede di
servizio e tutta l’organizzazione, soprattutto quella
funzionale alla continuità dell’impegno operativo esterno di
soccorso.

Il piano di emergenza deve comprendere, accanto a tutti i
comportamenti generali che ognuno deve adottare per
autoproteggersi, anche una serie di misure pianificate ed
opzionali che l’Organizzazione sul momento deve adottare
in base alle varie situazioni concrete.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
86
Piano di emergenza

La più importante decisione che deve prendere il
responsabile di turno, individuato nel qualificato di più alto
livello, presente in sede, è la necessità di far evacuare le
aree riservate più delicate, ad esempio la sala operativa
provinciale, ma nello stesso tempo non determinare un
black-out delle comunicazioni esterne e degli interventi di
soccorso alla popolazione.

Il piano deve prevedere misure alternative che consentono
comunque la continuità del servizio di soccorso esterno, in
altro luogo e al limite con altro personale, se quello
preposto si è infortunato o ha fuori uso apparati e mezzi di
soccorso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
87
Piano di emergenza

In un Comando dei VVF il piano di evacuazione deve
focalizzare in modo dettagliato:



i sistemi di segnalazione e di allarme per il soccorso esterno,
rispetto a quello rivolto all’interno per l’evacuazione,
il personale operativo, che deve assicurare il soccorso
esterno, rispetto quello, che dovrà preoccuparsi di mettere in
pratica il piano di emergenza interno
Le vie di uscita, mantenute sgombre per i mezzi di soccorso
esterno, rispetto a quelle, che devono essere assicurate per
far allontanare tutte le persone sino a raggiungere i punti di
raccolta
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
88
Piano di emergenza

Il piano di emergenza deve essere specifico e calibrato in base alle
dimensioni e alle caratteristiche del sito, e deve tener conto che
l’organizzazione del soccorso esterno è provinciale e può chiedere i
rinforzi anche da altre sedi VF limitrofe.

Un piano di emergenza serio non è generico, uguale per tutti i
Comandi ed Uffici operativi Centrali e Periferici, e non è unico in ogni
circostanza, ma deve ipotizzare varie opzioni in base alle dimensioni
degli eventi e al tipo di organizzazione presente sul campo, per
pianificare e ottimizzare le risorse effettive presenti, lasciando il
meno possibile al caso.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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89
Esercitazioni

Il documento della sicurezza deve avere anche un
capitolo che riguarda l’esercitazione annuale, in modo
che si completi la formazione di tutto il personale
operativo e non, e consenta al datore di lavoro di
verificare, se il piano di emergenza è valido nella pratica
attuazione.

Il test ha maggiore valore e significato se tende a:
 coinvolgere tutto il personale, e gli abituali frequentatori e il pubblico
occasionale, ad esclusione di quello indispensabile ad assicurare il
primo soccorso esterno in quel momento,
 Simulare il black-out della sala operativa, dei sistemi operativi e delle
aree più delicate operative, per mettere alla prova gli addetti e
misurare i tempi di reazione e di attuazione delle misure alternative.
Relatore Ing. Enrico Moscati
gennaio 2009 D.L.vo 81/08
90
Esercitazioni


L’esercitazione deve essere effettuata distinguendo chi
non deve essere “distratto” dai servizi di soccorso
esterno, mantenendo la funzionalità del 115, e sgombre
le aree necessarie alla movimentazione dei mezzi ed
attrezzature per il soccorso esterno.
Il restante personale, anche operativo e/o richiamato
appositamente
per
raddoppiare
le
funzioni
indispensabili,
dovrà
partecipare
attivamente
all’esercitazione, simulando anche le funzioni operative
insostituibili, e le mansioni proprie, qualora fosse di
turno.
Relatore Ing. Enrico Moscati
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91
Esercitazioni



Il Datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Direzione
Centrale per l’emergenza e agli Uffici di Vigilanza VVF, la data
dell’esercitazione di emergenza interna, che simuli la necessità di
evacuare i centri operativi, finalizzati al soccorso esterno
Infatti l’esercitazione, deve simulare la tutela di tutti gli operatori, e di
tutte le risorse indispensabili per il soccorso, attraverso il
mantenimento della continuità dei servizi operativi in area limitrofa
con l’insediamento di un campo base
L’esercitazione si deve concludere con l’insediamento e la
funzionalità di una Unità di Comando Operativo alternativo al 115
(UCL), e di un sistema di comunicazioni alternativo con le squadre
di soccorso, e con l’ammassamento dei mezzi in prossimità
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92
Responsabilità
penali

Nelle attività lavorative si possono verificare due tipi di
reati penali di diversa natura a carico dei vari soggetti, che
hanno obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08:
 Reati di pericolo ovvero derivanti da responsabilità
per assenza di misure di prevenzione e protezione
senza che ciò abbia provocato danno a persona
 Reati di danno ovvero derivanti da responsabilità
colpose per eventi e danni che si sono verificati, a
causa dell’assenza di misure di prevenzione e
protezione
Relatore Ing. Enrico Moscati
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Responsabilità
penali


Nel primo caso interviene solo l’Organo di Vigilanza con
l’imposizione delle misure previste dal D.Lgs. 81/08 e
l’applicazione del DPR 758/94, con il riconoscimento di
reati ivi previsti
e relative sanzioni; il Magistrato
comunque deve essere informato e deve archiviare il
procedimento penale.
Nel secondo caso interviene direttamente d’ufficio il
Magistrato, se la lesione supera i quaranta giorni di
prognosi (lesione grave), anche senza denuncia di parte,
ed appare l’ipotesi di nesso di causalità con l’assenza di
misure previste dal D.lgs. 81/08.
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Delitti ovvero reati di danno



Gli eventi che attentano all’incolumità dei lavoratori e alla sua salute
con possibili lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi sono
considerati reati in materia di sicurezza rientranti nei delitti, previsti
agli artt. 589 e 590 del C.P. da perseguire d’ufficio da parte del
Magistrato, secondo il Codice di Procedura Penale.
Anche se l’evento non arriva alle estreme conseguenze
esclusivamente per cause fortuite, l’azione penale è comunque
obbligatoria da parte del Magistrato P.M. e dagli Organi ordinari di
qualsivoglia Polizia Giudiziaria.
La rilevazione di inosservanze a specifiche norme di sicurezza,
concausa di infortunio con lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi,
rientra negli accertamenti degli Ufficiali di P.G. sotto il diretto
coordinamento del Magistrato.
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Reati e contravvenzioni
ovvero reati prevenzionali


Nel caso di esposti, denunce o segnalazione di
inosservanza a specifiche norme di sicurezza, che non
hanno alcuna correlazione con un infortunio, i reati
possono essere rilevati esclusivamente dagli Organi di
Vigilanza.
Per le aree riservate del Ministero dell’Interno, sono da
ritenersi incompetenti la ASL o altro Organo di Vigilanza
ordinario esterno, al perseguimento di reati in materia di
sicurezza del lavoro e di applicazione del D.L.vo 758/94.
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Informativa dei reati

Nel caso di infortunio superiore a tre giorni di prognosi
nelle
aree
riservate,
è
d’obbligo
l’immediata
comunicazione (entro 48 ore dalla conoscenza dei fatti)
da parte del Dirigente datore di lavoro alla Questura
competente per territorio, quale Organo di P.G. ordinario
della Magistratura per i delitti ovvero per i reati più gravi,
ai sensi dell’art. 54 DPR 1124/65.
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Informativa dei reati


A sua volta, la Questura ha l’obbligo di comunicare la
notizia di reato all’Organo di Vigilanza interna del D.L.vo
81/08, qualora emergano evidenti inadempienze alle
specifiche leggi speciali in materia di sicurezza e salute
nelle aree riservate del Ministero dell’Interno, per le
prescrizioni del caso secondo le procedure del D.L.vo
758/94.
Tale obbligo è permane, anche se non emergono
evidenti inadempienze, qualora la prognosi dell’infortunio
supera i 30 giorni, anche con successivi certificati medici.
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Informativa dei reati

Il datore di lavoro del Dipartimento è tenuto a fornire
dettagliate notizie sulla dinamica e le cause
dell’incidente:




La mansione e il tipo di lavoro che stava svolgendo al
momento dell’infortunio;
Il tipo di lavoro rientrava nei propri compiti ed era
regolarmente autorizzato
Le modalità dell’incidente
La presenza o meno delle prescritte misure di sicurezza
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Reati e contravvenzioni



I reati, che riguardano la sicurezza degli ambienti di lavoro,
e che hanno come pena al massimo l’arresto sino a 6 mesi
o in alternativa il pagamento di una somma non superiore
a Euro 4.131, sono stati trasformati in contravvenzioni dal
D.L.vo 758/94.
L’apertura del procedimento di contravvenzione deve
essere comunicato al Pubblico Ministero presso la Procura
della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’art.
347 del C.P.P.
Comunque la notizia di reato è iscritta dal Magistrato nel
registro, di cui all’art. 335 del C.P.P., in attesa delle
valutazioni degli Uffici di Vigilanza entro al massimo 60
giorni
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Reati e contravvenzioni

La contravvenzione può essere estinta, se il soggetto
sottoposto al procedimento, ottempera alla prescrizione
dell’Organo di Controllo interno entro i termini indicati, e
paga l’ammenda liberatoria entro i termini di legge di 60
giorni.

Trascorsi i 60 giorni inutilmente, Il P.M. riprende le proprie
indagini con l’assunzione di prove, atti urgenti di indagini
preliminari ed eventuale sequestro preventivo, incaricando
un perito d’ufficio di propria fiducia, e comunque può
avocare a sé in qualsiasi momento il procedimento per
l’archiviazione.
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Reati e contravvenzioni

In definitiva in caso di infortunio, si può sovrapporre
all’indagine da parte della Questura, con l’eventuale
comunicazione al P.M. di eventuali reati, diversi e più gravi
di quelli disciplinati dal D.L.vo 758/94,
la necessità di interrompere la prosecuzione di un
reato in un’area riservata, con la prescrizione tecnica,
al fine di sanare la situazione da parte dell’Ufficio di
Vigilanza dei VVF competenti.

Nel caso che la notizia di reato è acquisita direttamente dal
Magistrato, o da altro Ufficiale di P.G. (es. Questura), dal
Datore di lavoro, o dalla ASL o semplicemente da un
lavoratore o da un privato, comunque l’Organo di Vigilanza
dei VVF deve essere immediatamente interessato, per gli
adempimenti previsti dal D.L.vo 758/94. .
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Vigilanza, Sorveglianza e
Consulenza


Il D.L.vo 81/08 ha distinto in modo netto i tre momenti
fondamentali di controllo e di valutazione, al fine di
evitare che stessi soggetti possano effettuare più di una
funzione con livelli di responsabilità diversa, vanificando
il sistema di controllo.
Anche le aree riservate del Ministero dell’interno sono
sottoposte a tre momenti diversi di controllo, per
l’attuazione del D.L.vo 81/08.
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Vigilanza

Deve essere effettuata esclusivamente dal personale
ispettivo degli Uffici di vigilanza dei VVF.

Si svolge in modo completamente autonomo a seguito di
segnalazioni specifiche di omissioni e negligenze, in caso
di gravi infortuni e malattie correlate al lavoro svolto, con
visite a campione, oppure su disposizione del Magistrato.
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Vigilanza

I soggetti preposti alla Vigilanza:
 danno informazione ed assistenza ai datori di lavoro per
migliorare la sicurezza
 redigono regolamenti e linee guida per le ispezioni e le
azioni di controllo
 interpretano e controllano l’applicazione delle leggi
speciali, delle procedure e dei capitolati tecnici speciali
 si coordinano, con gli altri Organi di Vigilanza esterni e
interni al Ministero dell’Interno, per assicurare uniformità
di comportamento su tutto il territorio nazionale
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Vigilanza

Il personale ispettivo non può sostituirsi ai
soggetti che:





hanno l’obbligo delle comunicazioni
devono redigere la documentazione della sicurezza,
devono acquisire le certificazioni e attestazioni,
hanno possibilità di richiedere deroghe
hanno la responsabilità di organizzare il personale
sottoposto
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Sorveglianza

La sorveglianza è effettuata in modo sistematico in una specifica unità
lavorativa dal Datore di lavoro, dal Responsabile e dagli addetti del
Servizio prevenzione e Protezione, dal medico competente, e dai
preposti, secondo le competenze e i ruoli, stabiliti dal D.L.vo 81/08.

Questi soggetti hanno il dovere di:
 fare ispezioni periodiche,
 valutare e adottare misure di sicurezza nel rispetto delle norme e delle deroghe
concesse dall’Organo di Vigilanza,
 fare informazione e assistenza per chiarire le politiche di gestione, le linee
guida di comportamento,
 rispondere all’Organo di Vigilanza
 fare formazione
 organizzare e dare incarichi al personale sottoposto
 sorvegliare i luoghi di lavoro
 verificare l’osservanza delle procedure nelle attività lavorative
 imporre l’adozione dei DPI
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Consulenza

La consulenza è effettuata da esperti qualificati, incaricati
dal datore di lavoro di effettuare studi e proporre
soluzioni tecniche, al fine di redigere il documento della
sicurezza.

Questi soggetti non hanno un rapporto continuativo di
controllo all’interno di una specifica area riservata, ma
con incarico ad hoc sono interpellati, per conoscere i
rischi e proporre soluzioni, misure, tecnologie e
metodologie di monitoraggio dell’ambiente e della salute.
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