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Quadro normativo

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Quadro normativo
IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE E ESCLUSIONI
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è
regolata o sarà regolata da apposti provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli
ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia
possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori
autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano
chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo non si estende ai rischi dell'attività professionale o del mestiere che il
lavoratore autonomo è incaricato di prestare.
Nel caso al lavoratore autonomo siano concessi in uso macchine o attrezzi di
proprietà del DL, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi
di sicurezza previsti dal DPR 547.
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono:
a) osservare le norme del presente decreto e le misure disposte dal datore di
lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono:
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di
loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre
persone.
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, PRODUTTORI E COMMERCIANTI
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di
attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, nonché la installazione di
impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di
omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo II: Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Vie di circolazione
Zone di pericolo
Pavimenti
Passaggi
Solai per depositi
Aperture nel suolo e nelle pareti
Vie ed uscite di emergenza
Porte e portoni
Scale
Parapetti
Illuminazione
Protezione da incendi e scariche atmosferiche
(Ulteriori prescrizioni sugli ambienti sono previste dal DPR 303/56)
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine
Disposizioni di carattere generale
Motori
Trasmissioni e ingranaggi
Macchine operatrici varie
Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine
Mole abrasive, macchine di fucinatura e stampaggio, macchine
utensili per metalli e legno, presse e cesoie, frantoi, molazze e
polverizzatori, macchine per centrifugare, laminatoi e rullatrici,
macchine tessili, ecc.
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento e trasporto
Disposizioni di carattere generale (obbligo di indicazione della portata)
Gru, argani e paranchi
Elevatori e trasportatori (a coclea, a nastro, a tazze, ecc.)
Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici
Titolo VI: Impianti ed apparecchi vari
Disposizioni di carattere generale
Impianti recipienti e apparecchi in pressione
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos
Impianti ed operazioni di saldatura
Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo VII: Impianti macchine ed apparati elettrici
Disposizioni di carattere generale
Protezione contro contatti accidentali
Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi e le scariche atmosferiche
Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative
Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici
Impianti di illuminazione elettrica
Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili
Linee di contatto per trazione elettrica
Collegamenti elettrici a terra
Installazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione o di incendio
Schemi dell'impianto
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo VIII: materie e prodotti pericolosi o nocivi
Disposizioni di carattere generale
Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose
Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti
Materie o prodotti taglienti o pungenti
Titolo IX: manutenzione e riparazione
DPR
547/’55
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
Titolo X: Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza
Disposizioni di carattere generale
Abbigliamento e indumenti di protezione
Protezioni particolari
Soccorsi d'urgenza
Titolo XI: Norme penali
Titolo X: Disposizioni transitorie e finali
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali
sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del
successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione
e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in
regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno
applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
ATTIVITÀ ESCLUSE
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle
navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle
miniere, delle cave e delle torbiere .
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui
conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a
loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene
ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione .
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione,
senza averne ottenuta l'autorizzazione .
(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I - Ambienti di lavoro (modificato dal D.lgs 626/94)
Capo II – Difesa dagli agenti nocivi (modifiche del D.lgs 25 del 2002)
Capo III – Servizi sanitari
Capo IV – Servizi Igienico Assistenziali (modificato dal D.lgs 626/94)
Capo V – I nuovi impianti
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
TITOLO XI: NORME PENALI
TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
Capo II: Difesa dagli agenti nocivi
Difesa dalle sostanze nocive
Separazione dai lavori nocivi
Difesa dell’area dagli inquinanti nocivi
Difesa contro le polveri
Difesa dalle radiazioni calorifiche
Difesa dalle radiazioni ionizzanti (raggi X)
Rumori e scuotimenti
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne,..)
DPI
(Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR sono abrogate dal D.lgs 25/2002)
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
Capo III – Servizi sanitari
Pronto soccorso
Pacchetto di medicazioni (DM 388/2003)
Cassetta di pronto soccorso
Camera di medicazione
Decentramento del pronto soccorso
Personale sanitario
Visite mediche (per agenti nocivi si veda Titolo VII bis D.lgs 626/94)
DPR
303/’56
Norme generali per l’igiene del
lavoro
Capo IV – Servizi igienico assistenziali
Acqua
Docce
Gabinetti e lavabi
Spogliatoi e armadi
Refettorio
Locali di ricovero e riposo
Dormitori
DPR 164’56
Norme per la prevenzione infortuni
nelle costruzioni
campo di applicazione
Attività in cui si facciano lavori di costruzione,
manutenzione, opere stradali, ferroviarie,….
attività escluse
Servizi e impianti F S, cave e torbiere, miniere,
lavori in sotterraneo,….
Viabilità di cantiere
Luoghi di transito
Fosse della calce
Opere provvisionali
scale a mano
Protezione dei posti di lavoro
Cinture di sicurezza
Lavori presso linee elettriche
Scavi e fondazioni
Splateamento, sbancamento, pozzi,….
Ponteggi e impalcature
Ponteggi metallici fissi
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
campo di applicazione
applicazione
Cantieri temporanei e mobili, luoghi in cui
 INTEGRALE
si effettuano lavori edili o di ingegneria
 PARZIALE
civile
 NON APPLICAZIONE
figure
 Committente
 Responsabile dei lavori
 Coord. in fase di progettazione
 Coord. In fase di esecuzione
 DL dell’impresa esecutrice dei lavori
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
Applicazione integrale
Entità del cantiere > a 200 uomini /gg
Presenza anche non contemporanea di
+ imprese
Rischi particolari (allegato II) quali:
lavori in quota > 2m, scavi con
profondità > 1.5 m
applicazione parziale
Sul cantiere opera una sola impresa
Non si verificano le circostanze di cui
sopra
non applicazione
 i lavori sono eseguiti direttamente
da personale interno
obbligo di notifica per
 Applicazione integrale
 Applicazione parziale
obbligo di nomina di
coordinatori per
 Applicazione integrale
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
redazione del Piano di
sicurezza e di coordinamento
redazione del fascicolo
Relazione tecnica
Analisi delle fasi lavorative
Individuazione delle fasi critiche
Planimetrie di cantiere e viabilità
Sk di analisi rischi per ogni lavorazione
Sk di sicurezza per macchine ed
impianti
Valutazione impianto ambientale
Piano operativo di sicurezza
per macchine ed impianti
Elaborato dall’impresa esecutrice, deve
essere notificato e sottoposto al
coordinatore in fase di esecuzione
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
Tipologie di opere
Nomine
Art.
cantieri
3,c.3
Lett. a)
A)
Cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non
contemporanea, di entità presunta
pari o superiore a 200 uomini giorno
  

 
B)
Cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non
contemporanea, i cui lavori
comportano i rischi particolari
elencati nell’allegato II
  

 
C)
Cantieri in cui dopo l’affidamento dei
lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese
  

 
3,c.3
Lett. b)
3,c.
4 - bis
RL
CP
CE
Documenti
N
PSC
POS
F
D. Lgs.
494/’96
Prescrizioni min. di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temp. o mobili
Tipologie di opere
Art.
cantieri
11, c.1,
Lett. b)
D)
Cantieri che, inizialmente non
soggetti all’obbligo di notifica, vi
ricadono per effetto di varianti
sopravvenute in corso d’opera
E)
Cantieri in cui opera un’unica
impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno
11, c.1,
Lett. c)
31, c.. 1-bis
L. 109/94
31, c.. 1,
lett. c-bis
Altre opere pubbliche
Altre opere private
Nomine
RL
CP
Documenti
CE N
PSC
   

POS
 

PSS
F


D.Lgs. 493/’96
campo di applicazione
Segnaletica di sicurezza
Tutte le attività pubbliche o private di cui all’art.
1 comma 1 del DLgs. 626/’94
Segnaletica di sicurezza, segnali di: divieto,
definizioni
avvertimento,
prescrizione,salvataggio
o
soccorso, informazione.
 avvertire di un rischio
obblighi del DL
 vietare comportamenti
 prescrive comportamenti
 fornire indicazioni
La
segnaletica
impiegata
a
partire
requisiti della segnaletica dall’entrata in vigore del decreto dovrà
essere conforme agli allegati
informazione e formazione Il DL verifica che lavoratori e RLS siano
informati sul significato della segnaletica
D.Lgs 25 luglio
2006 n. 257
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro
Il decreto si inserisce organicamente nel D.lgs 626/94 attraverso
l’inserimento del nuovo titolo VI bis e la modifica dell’apparato
sanzionatorio.
Poiché in Italia, dal marzo 1992, l’amianto non può più essere prodotto e commercializzato
il rinnovamento normativo si va applicare alle situazioni di esposizione residuale e in
particolare alle attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad
amianto quali:
Manutenzione
Rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto
Smaltimento e trattamento dei rifiuti
Bonifica delle aree interessate
D.Lgs 25 luglio
2006 n. 257
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro
Limite di esposizione professionale:
100 f/l (= 0.1 fibre per cm3 come media nel tempo di 8 ore)
Misura della concentrazione di fibre aerodisperse: il prelievo deve
essere effettuato da personale qualificato nell’ambito (ossia coordinato,
non “obbligatoriamente assunto”) dal SPP
Decreto legislativo
n. 195/2006
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore)
La normativa sul rumore è stata recentemente innovata ed inserita
nel Dlgs. 626/94 dagli artt. 49 bis a 49 duodecies in luogo del capo
IV del Dlgs 277/91 (ora abrogato insieme all’art.24 del DPR 303/56
ed alla voce rumori della tabella allegata all’art. 33)
D.Lgs. 195/2006 - art. 49-ter : Definizioni
a) Pressione Acustica di Picco (Ppeak):
b) Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore
(LEX,8h):
c) Livello di Esposizione Settimanale al rumore
(LEX,8h):
Decreto legislativo
n. 195/2006
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore)
D.Lgs. 195/2006 - art. 49-quater Valori di esposizione
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
Livello di Esposizione
Giornaliera
LEX, 8h
Pressione acustica
di Picco
Ppeak
Livelli contenuti
nel D.Lgs. n.
277/1991
Valori Limite di
Esposizione
87 dB(A)
200 Pa = 140 dB(C
90 dB(A)
Valori Superiori di
Azione
85 dB(A)
140 Pa = 137 dB(C)
85 dB(A)
Valori Inferiori di
Azione
80 dB(A)
112 Pa = 135 dB(C)
80 db(A)
D.Lgs 187/2005
misure per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.
 Si applica a tutti i settori lavorativi, con alcune deroghe
per la navigazione marittima ed aerea (art.1)
 Definisce le tipologie vibrazioni: mano braccio e corpo intero
(art.2)
 Stabilisce i valori limite di esposizione (art.3)
 Stabilisce i valori di azione (art.3)
 Stabilisce gli obblighi per i datori di lavoro
 Stabilisce le sanzioni
D.Lgs 187/2005
misure per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
“Le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
“Le vibrazioni che, se trasmesse al corpo intero, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al rachide”
•Valore di esposizione che fa scattare l’azione
• - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=2.5 m/s2
• - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=0.5 m/s2
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 16 D.Lgs. 626/94).
• Valore limite di esposizione
• - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=5 m/s2
• - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=1.15 m/s2
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