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Terzo modulo - ISC Vicopisano
Terzo modulo Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale In questa sessione di studio analizzeremo gli obblighi di previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e vedremo quali sono gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza. In particolare illustreremo gli obblighi generali e particolari dei soggetti coinvolti, le responsabilità amministrative per le imprese e le sanzioni previste in caso di violazione di quanto indicato dal Testo Unico. Presenteremo poi i principali organi di vigilanza, controllo ed assistenza previsti dal sistema istituzionale. Obiettivi Acquisire le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di violazione e conoscere i principali enti/organi del sistema istituzionale. Temi Obblighi generali Responsabilità amministrativa delle imprese Obblighi particolari Organi di vigilanza, controllo ed assistenza Nelle pagine seguenti troverai i Test d’ingresso. Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati. Una volta completati i test, sarai più consapevole delle conoscenze e competenze che possiedi già in 1 materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto. Quindi, se incontri difficoltà nel rispondere alle domande, non ti preoccupare! Si tratta di test studiati appositamente per introdurti e orientarti all’interno dei contenuti e il cui esito NON INFLUISCE ASSOLUTAMENTE SUL RISULTATO FINALE. Il numero di test di ingresso dipende dal numero di sezioni presenti. Così se troverai tre batterie di test significa che all’interno sono presenti tre sezioni: la prima batteria si riferisce agli argomenti della prima sezione, la seconda affronta gli argomenti della sezione successiva e così via. Al termine di ogni singola batteria ti verrà restituito un feedback sulle tue conoscenze e competenze relative alla sezione in questione. Dal momento che i test di ingresso hanno una finalità orientativa e non valutativa, sono facoltativi. Pertanto, se non vuoi farli, puoi aprire direttamente il menu di navigazione e cliccare sulla prima sezione. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili? 1. Gli obblighi del datore di lavoro non sono in alcun caso delegabili 2. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili tranne la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 3. Gli obblighi del datore di lavoro sono sempre delegabili attraverso la delega di funzioni 4. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili ma solo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 5. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili solo in caso di dimostrata necessità La risposta corretta è: gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, attraverso la delega delle funzioni, tranne la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La responsabilità delle imprese è ti tipo: 1. penale 2. civile 3. amministrativa 4. amministrativa o penale dipende dal tipo di reato commesso 5. amministrativa o civile dipende dal tipo di reato commesso La risposta corretta è: la responsabilità delle imprese, anche se presenta analogie con quella di tipo penale poichè deriva da un reato, è di tipo amministrativo. Quale delle seguenti affermazioni relative al DUVRI è vera? 1. Il DUVRI è un documento statico che, una volta redatto, non necessita di aggiornamenti 2. Il DUVRI non deve essere necessariamente allegato al contratto di appalto o d’opera 3. Il DUVRI è redatto da un organismo preposto esterno all’azienda 2 4. La redazione del DURI è sempre obbligatoria 5. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze La risposta corretta è: il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, è un documento dinamico e deve essere allegato al contratto di appalto. La redazione del DUVRI non è obbligatoria in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e in caso di lavori o servizi di durata superiore ai 2 giorni. Il dovere centrale del datore di lavoro è la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro. Lo strumento per realizzarla è l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione. L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81 prevede quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e il dirigente (ove presente): designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e pronto soccorso; adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; designare il medico competente per le attività per cui è dovuta la sorveglianza sanitaria; elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne una copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; richiedere l’ osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI; affidare specifici compiti solo ai lavoratori di cui si conoscono le capacità e le condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza. 3 Gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81 sono delegabili ad altro soggetto attraverso una precisa delega di funzioni che deve possedere certe caratteristiche quali: atto scritto con data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza ed accettare la delega stessa per iscritto; la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché la l’autonomia di spesa necessaria per l’espletamento della delega. Delegare significa affidare parte del proprio lavoro ad un’altra persona. In materia di sicurezza sul lavoro chi assume la delega assume anche la responsabilità. Il datore di lavoro è comunque obbligato a vigilare sulla corretta attuazione delle funzioni delegate. L’articolo 17 del Decreto Legislativo 81 prevede, inoltre, per il datore di lavoro degli obblighi che non sono in nessun caso delegabili. Quali sono questi obblighi? Effettuare la valutazione dei rischi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Altri soggetti collaborano, insieme al datore di lavoro e al dirigente, nel processo di valutazione e prevenzione dei rischi: vediamo quali. 4 Esplora le parti attive per saperne di più. Preposto I preposti devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informando i diretti superiori delle eventuali inadempienze. Per svolgere questa mansione i preposti sono tenuti a frequentare corsi di formazione specifici. (Art. 19 D. Lgs. 81/2008) Addetti alle emergenze Gli addetti alle emergenze aziendali devono frequentare i corsi di formazione specifica previsti dal decreto e non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. (Art 43 comma 3 del D. Lgs. 81/2008) Medico competente Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e tiene sotto controllo la salute dei lavoratori. Deve eseguire almeno una volta all’anno sopralluoghi sul luogo di lavoro. Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (visita medica, esami clinici/biologici e indagini diagnostiche) elaborando i giudizi di idoneità o inidoneità relativi alla mansione specifica svolta dal lavoratore. Deve istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se la richiesta è ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi. (Art. 25 D. Lgs. 81/2008) Lavoratore I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e tutelare la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni. A tal fine i lavoratori sono tenuti a: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro stretta competenza; partecipare ai programmi di formazione e informazione e ai controlli sanitari previsti dalla normativa o disposti dal medico competente. (Art. 20 D. Lgs. 81/2008) Organismi paritetici Gli organismi paritetici sono un punto di riferimento per le aziende nell’individuare soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano e migliorino la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Possono inoltre essere consultati nel caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. (Art. 51 D. Lgs. 81/2008) Servizio di prevenzione e protezione 5 Il servizio di prevenzione e protezione coadiuva il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione, elaborando le procedure di sicurezza da adottare e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono obbligati al segreto sulle notizie di cui venissero in conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Si segnala, inoltre, che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono ricoprire anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (Art. 33 D. Lgs. 81/2008) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza propone le misure di prevenzione ritenute idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e informa il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, ricorrendo alle autorità competenti quando ritiene che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori. È obbligato al segreto sulle notizie di cui venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e non può ricoprire anche il ruolo di componente del servizio di prevenzione e protezione. (Art. 50 comma 6 del D. Lgs. 81/2008) Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede degli obblighi anche per i soggetti esterni all’azienda: lavoratori autonomi, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e montatori. Esplora le parti attive per saperne di più. Lavoratori autonomi I componenti delle imprese familiari, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori autonomi, i volontari e i volontari del servizio civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle specifiche del Decreto; devono inoltre dotarsi di dispositivi di protezione individuale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, qualora effettuino attività in regime di appalto o subappalto. (Art. 21 D. Lgs. 81/2008) Progettisti I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle scelta delle attrezzature e delle soluzioni progettuali e tecniche. 6 (Art. 22 D. Lgs. 81/2008) Fabbricanti e fornitori I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Art. 23 D. Lgs. 81/2008) Installatori e montatori Gli installatori e i montatori di impianti e attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni impartite dai fabbricanti di quanto posto in opera. (Art. 24 D. Lgs. 81/2008) L’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede specifici obblighi per il datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture a imprese o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a: 7 verificare l’ idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (Il datore di lavoro, in questo caso l’ appaltante dei lavori, effettua tale verifica mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’ autocertificazione, da parte dell’appaltatore, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale a svolgere i lavori appaltati.); fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui questi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Queste informazioni, insieme all’acquisizione dagli appaltatori della valutazione dei rischi specifici delle loro attività, consentono all’ appaltante e agli appaltatori stessi di cooperare nell’attuazione e nel coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.). Il datore di lavoro che intende promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI). Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, se questo non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. È un documento dinamico, in quanto deve essere aggiornato e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la nullità del documento. Nel contratto di appalto o d’opera vanno indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Nelle gare di appalto tali costi non sono soggetti al ribasso. Maggiori informazioni: È importante sapere che... : ... per interferenze si intendono le sovrapposizioni di attività lavorative tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro differenti in uno stesso ambiente. Esistono alcuni casi in cui la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze non è obbligatoria: vediamo quali. Esplora le parti attive per saperne di più. 8 Caso 1 Non occorre redigere il DUVRI: in caso di appalto di servizi di natura intellettuale; in caso di mere forniture di materiali o attrezzature; in caso di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Questo fatto salvo che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio elencati nell’allegato XI del D. Lgs. 81/08. Caso 2 La redazione del documento non è obbligatoria nel caso in cui non esistano interferenze. È però necessario che nei contratti di appalto questo venga esplicitato: in tal modo si attesta che la valutazione delle interferenze è stata effettuata ma è stata considerata inesistente così come, di conseguenza, i costi relativi. Caso 3 Non è obbligatorio redigere il DUVRI qualora il datore di lavoro non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. I contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze devono seguire un semplice percorso logico: identificazione delle situazioni di rischio e pericoli interferenziali; valutazione dei rischi conseguenti; individuazione delle misure di tutela. 9 Il documento si completa con l’ anagrafica della committenza e degli appaltatori, in modo che i destinatari del documento possano disporre dei contatti necessari alla cooperazione e alla prevenzione degli infortuni. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi dai loro amministratori, dirigenti o dipendenti, con conseguenti pesanti sanzioni e misure interdittive. Dal 2001 risulta giudicabile sia la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato, sia la responsabilità delle imprese nell’interesse o a vantaggio delle quali il reato è stato commesso. Nel 2007, secondo la legge n. 123, la portata degli effetti del Decreto 231 è stata estesa alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro: tra i reati compresi nel Decreto la normativa include da questo momento, secondo l’art. 25 septies della normativa, quello di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime. Ogni reato accertato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha perciò conseguenze sia per il soggetto che lo commette sia per l’impresa di cui questo fa parte. La responsabilità delle imprese, anche se presenta notevoli analogie con quella di tipo penale poiché deriva da un reato, è di tipo amministrativo. L’ onere della prova è quindi a carico dell’impresa e non della magistratura, fatto non possibile in caso di responsabilità penale: spetta perciò all’impresa dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati. L’impresa deve provare che: ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del fatto per cui è indagata; ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli; l’organismo non ha omesso o effettuato carente vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli; le persone hanno commesso il reato per cui è indagata eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione adottati. Nel caso in cui l’azienda non riesca a dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati, è soggetta ad una serie di sanzioni. 10 Le sanzioni a carico delle imprese che abbiano commesso reati in materia di salute e sicurezza possono essere: sanzioni pecunarie (fino a € 1.500.000); sanzioni interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all’esercizio delle attività); limitazioni operative (divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, divieto di pubblicizzare beni e/o servizi, interdizione nell’esercizio dell’attività); confisca dei beni. Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza possono vedere attenuata, o esentata, la propria responsabilità dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza. Sono definiti conformi i seguenti modelli: UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001 ”; BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”. I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed efficacemente attuati. Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza possono vedere attenuata, o esentata, la propria responsabilità dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza. Sono definiti conformi i seguenti modelli: UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001 ”; BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”. I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed efficacemente attuati. Maggiori informazioni: 11 È importante sapere che... : ... i modelli UNI-INAIL e BS OHSAS 18001 non osservano la prescrizione dell’art. 30 del Testo Unico secondo cui “il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta […] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. Le aziende che adottano uno dei modelli conformi alla norma devono perciò integrarlo con un sistema disciplinare definito e formalizzato dall'Alta direzione, documentato e diffuso a tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, organismo di vigilanza, auditor). La creazione di un modello organizzativo segue un semplice percorso logico che prevede una fase statica ed una dinamica. In sintesi nel modello occorre: pianificare, fare, controllare e attuare. Esplora le parti attive per saperne di più. Pianificare La fase di pianificazione consiste nel formulare ed esplicitare una politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fare La fase del fare si occupa di prevedere e perseguire obiettivi concreti di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Controllare La fase del controllare consiste nel pianificare e procedurizzare i comportamenti da adottare per perseguire gli obiettivi formalizzati. Attuare Nella fase di attuazione si procede con il verificare il raggiungimento degli obiettivi e aggiornare conseguentemente il modello. Secondo l’articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza le imprese che intendano, non solo adottare ma anche attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione, devono adempiere determinati obblighi. 12 In particolare, gli obblighi a cui attenersi sono i seguenti: a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) attività di sorveglianza sanitaria; e) attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’ efficacia delle procedure adottate. 13 Il Testo Unico, oltre agli obblighi generali, prevede obblighi particolari che riguardano: impianti e apparecchiature elettriche; cantieri temporanei e mobili; segnaletica di salute e sicurezza; movimentazione manuale di carichi; attrezzature con video terminale; luoghi di lavoro; attrezzature; dispositivi di protezione individuale. Iniziamo ad analizzare gli obblighi particolari che riguardano: impianti e apparecchiature elettriche, cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza, movimentazione manuale di carichi e attrezzature con video terminale. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di tali obblighi. Esplora le parti attive per saperne di più. Impianti e apparecchiature elettriche Secondo quanto previsto dal Titolo III del Decreto per gli impianti e le apparecchiature elettriche il destinatario è il datore di lavoro, che deve, tra i vari obblighi indicati all’art. 80, adottare le misure necessarie affinché quanto messo a disposizione dei lavoratori (materiali, apparecchiature e impianti) li salvaguardi da tutti i rischi di natura elettrica. Cantieri temporanei e mobili Per i cantieri temporanei o mobili, secondo quanto indicato nel Titolo IV del Decreto, i destinatari degli obblighi particolari sono: il committente dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase progettuale e/o esecutiva, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi. Segnaletica di salute e sicurezza 14 Per la segnaletica di salute e sicurezza il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro (art. 163), che deve farvi ricorso in conformità alle indicazioni riportate negli allegati al Decreto (dal XXIV al XXXII) per la segnalazione dei rischi. Movimentazione manuale di carichi e attrezzature Per la movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal Titolo VI del Decreto, il soggetto obbligato è il datore di lavoro. Tra quelli indicati nell’art. 168, è obbligo del datore di lavoro ricorrere ai mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Attrezzature con video terminale Per l’uso delle attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto indicato nel Titolo VII del Decreto, il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro. Tra i vari obblighi indicati all’art. 174, il datore di lavoro ha quello di predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti indicati all’allegato XXXIV del Decreto. Ulteriori obblighi particolari sono quelli definiti nel Titolo II del Decreto e riguardano le disposizioni in merito ai luoghi di lavoro. Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i luoghi di lavoro devono essere strutturati in conformità ai requisiti minimi indicati nell’ allegato IV al Decreto. Per i luoghi di lavoro realizzati dopo il primo gennaio 1993 occorre tenere conto della presenza di lavoratori disabili. Inoltre, per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli realizzati antecedentemente al 1/1/93, è necessario garantire ai disabili la mobilità e l’utilizzo dei servizi sanitari e igienici. I principali obblighi del datore di lavoro consistono nel: sottoporre a regolare manutenzione gli impianti; mantenere le condizioni igieniche adeguate; mantenere sempre sgombre le uscite. Tra gli obblighi particolari presenti nel Testo Unico sulla Sicurezza vi sono quelli relativi agli ambienti che non devono, 15 in nessun caso, essere utilizzati come luoghi di lavoro. Esplora le parti attive per saperne di più. Locali chiusi Il datore di lavoro può destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei solo in caso di particolari esigenze tecniche o autorizzazioni specifiche dell’azienda sanitaria locale, assicurando comunque agli ambienti idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Deve inoltre accertare l’ assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori che debbano eventualmente accedere in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini ecc.) impedendone, nel caso, l’accesso se non vigilato e con idonei apparecchi di protezione. Ambienti sospetti di inquinamento Gli ambienti sospetti di inquinamento non devono in nessun caso essere utilizzati come luoghi di lavoro. Il Titolo III del Decreto si occupa delle attrezzature di lavoro e degli obblighi particolari ad esse connessi. I soggetti obbligati sono in questo caso il datore di lavoro e i noleggiatori. Esplora le parti attive per saperne di più. Datore di lavoro Il datore di lavoro deve attenersi a determinati obblighi per la scelta, l’uso e la manutenzione delle attrezzature. La scelta delle attrezzature deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi connessi all’uso delle attrezzature stesse. L’ uso deve essere conforme alle prescrizioni del fabbricante e alle disposizioni dell’allegato VI al Decreto; i lavoratori devono ricevere adeguata informazione, formazione e istruzione sull’uso dell’attrezzatura e sui rischi connessi. La manutenzione deve essere eseguita periodicamente da soggetti competenti (secondo le indicazioni del fabbricante, la buona tecnica o la buona prassi) per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Occorre elaborare un documento che deve essere conservato per almeno tre anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza. Noleggiatori I noleggiatori devono a loro volta osservare degli obblighi nella concessione a nolo delle attrezzature. Il noleggiatore deve attestare la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza indicati nell’art.70 e nell’allegato V del Decreto, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. Per attrezzature noleggiate senza operatore, il noleggiatore deve acquisire dal destinatario del noleggio una dichiarazione che indichi chi sarà l’utilizzatore e quale formazione all’uso lo stesso possiede. 16 Per i dispositivi di protezione individuale, come previsto nel Titolo III del Decreto, i soggetti destinatari sono il datore di lavoro e i lavoratori. In particolare, il datore di lavoro tra i vari obblighi indicati nell’art. 77 ha quello di individuare la necessità d’utilizzo dei dispositivi e di fornirne di tipo conforme ai requisiti indicati nell’art. 76. I lavoratori, invece, tra i vari obblighi indicati nell’art. 78 hanno quello dell’ utilizzo, della cura e della segnalazione di eventuali difetti riscontrati nei dispositivi. Ulteriori obblighi particolari riguardano gli agenti fisici e chimici e le atmosfere esplosive. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinari di tali obblighi. Esplora le parti attive per saperne di più. Agenti fisici e chimici L’eventuale esposizione agli agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc.), alle sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, amianto) e agli agenti biologici (microrganismi, colture cellulari) è trattata rispettivamente dai Titoli VIII, IX e X del Decreto. Per gli agenti fisici e chimici i soggetti obbligati sono: il datore di lavoro, il medico competente, i preposti e i lavoratori (limitatamente all’obbligo di abbandonare l’area interessata da esposizioni non prevedibili o per la mancata segnalazione di eventuali incidenti relativi all’uso degli agenti biologici). Atmosfere esplosive L’eventuale esposizione al rischio di atmosfere esplosive (quali miscela di aria, sostanze gassose infiammabili, vapori, nebbie o polveri) è trattata nel Titolo XI del Decreto e il soggetto obbligato è il datore di lavoro. Tra i vari obblighi, indicati dagli articoli 289-290-291, il datore di lavoro ha quello sostanziale di prevenire la formazione di atmosfere esplosive. Dopo aver visto quali sono gli obblighi generali e particolari degli attori della sicurezza, passiamo ad analizzare chi si occupa di vigilanza in materia di salute e sicurezza e quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme. Iniziamo con il vedere chi si occupa di vigilanza e consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 17 Esplora le parti attive per saperne di più. Vigilanza La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta: dal personale dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio; dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’attività del comitato regionale di coordinamento delle azioni di vigilanza; dal personale delle autorità marittime, portuali e aeroportuali limitatamente all’ambito portuale, aeroportuale e a bordo delle navi. Consulenza La consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è garantita da tre enti pubblici nazionali: ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro); INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo). Questi enti offrono consulenza alle aziende e si occupano della progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, della promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro formulando anche pareri e proposte della normazione tecnica in materia. La violazione delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza prevede due tipi di sanzioni: arresto o ammenda. In seguito alla contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, viene avviata l’ azione penale con la comunicazione del reato al Pubblico Ministero. L’Organo di Vigilanza, che assume la funzione di Polizia Giudiziaria, impartisce delle prescrizioni al destinatario della sanzione. Se le prescrizioni sono attuate nei tempi e nei modi stabiliti, l’ azione penale si conclude e si è ammessi al pagamento dell’ammenda. Altrimenti l’azione penale prosegue. 18 Il Testo Unico prevede delle situazioni in cui le sanzioni sono applicate in via esclusiva: si tratta dei casi di arresto e di ammenda. L’art. 55 comma 2 stabilisce che l’arresto sia applicato in via esclusiva quando il datore di lavoro omette di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento relativo nelle aziende caratterizzate da rilevante complessità o da rischi particolarmente elevati. L’ammenda, invece, è applicata in via esclusiva per i seguenti soggetti: per il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi o lo redige in modo non conforme alle disposizioni – art. 55 comma 3; per il preposto che non frequenta i corsi di formazione previsti dal Decreto – art. 56 comma 1c; per tutti i soggetti che nelle zone di lavoro a rischio esposizione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano, applicano cosmetici – art. 286. Le sanzioni di tipo generale sono indicate nel Titolo I del Decreto. I soggetti coinvolti in queste sanzioni sono: il datore di lavoro, il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, il medico competente, i lavoratori, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. La particolarità evidente è che queste sanzioni non riguardano tutte le figure della sicurezza: non sono infatti previste per i componenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dopo aver visto quali sono le sanzioni di tipo generale, vediamo ora quali sono quelle di tipo particolare indicate in ogni specifico 19 Titolo del Decreto. Clicca sulle parti attive per saperne di più. Le sanzioni di tipo particolare, così come gli obblighi, riguardano nella gran parte dei casi il datore di lavoro. Solo in pochi casi coinvolgono anche i lavoratori o altre figure. Esplora le parti attive per saperne di più. Datore di lavoro Il datore di lavoro è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti: i luoghi di lavoro (art. 68); le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti e le apparecchiature elettriche (art. 87). Datore di lavoro e dirigente Il datore di lavoro e il dirigente sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti: i cantieri temporanei o mobili (art. 159); la segnaletica di salute e sicurezza (art. 165); la movimentazione manuale dei carichi (art. 170); l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art. 178); gli agenti fisici (art. 219), le sostanze pericolose (art. 262), gli agenti biologici (art. 282); le atmosfere esplosive (art. 297). Preposti I preposti sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti: i cantieri temporanei o mobili (art. 159); la segnaletica di salute e sicurezza (art. 166); la movimentazione manuale dei carichi (art. 171); l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art.179); le sostanze pericolose (art. 263); gli agenti biologici (art. 283). Medico competente Il medico competente è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti: gli agenti fisici (art. 220); le sostanze pericolose (art. 263); gli agenti biologici (art. 284). Lavoratori I lavoratori sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti: 20 i cantieri temporanei o mobili (art. 160); le sostanze pericolose (art. 265); gli agenti biologici (art. 285). Il Decreto prevede sanzioni particolari per le materie specifiche dei cantieri temporanei o mobili e degli agenti biologici. Esplora le parti attive per saperne di più. Cantieri temporanei e mobili Per la materia specifica dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) sono previste sanzioni per le seguenti figure: committenti e responsabili dei lavori (art. 157); coordinatori della sicurezza (art. 158). Agenti biologici Per la materia specifica degli agenti biologici (Titolo X) sono sanzionabili (art. 286) tutti i soggetti che nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano, conservano cibi destinati al consumo umano, usano pipette a bocca e applicano cosmetici. La sanzione prevista è di tipo amministrativo e varia da 100 a 500 euro. In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di violazione e sei venuto a conoscenza dei principali enti/organi del sistema istituzionale. In particolare hai affrontato i seguenti temi: Obblighi generali Responsabilità amministrativa delle imprese Obblighi particolari Organi di vigilanza, controllo ed assistenza Attenzione: per accedere al Test finale devi aver fruito il 100% dei contenuti. 21 Complimenti! Sei arrivato al Test finale. Proseguendo nella navigazione puoi accedere al test. Una volta completato il sistema ti fornirà automaticamente un feedback sul livello di conoscenze e competenze raggiunte. Se i contenuti sono suddivisi in più sezioni, ti sarà fornita inoltre una tabella riepilogativa con gli esiti parziali delle singole sezioni espressi con un punteggio in centesimi. In questo modo, ti verrà segnalato quali sono le sezioni in cui hai manifestato maggiori incertezze e che, eventualmente, hai bisogno di rivedere. 22