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Terzo modulo - ISC Vicopisano

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Terzo modulo - ISC Vicopisano
Terzo modulo
Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale
In questa sessione di studio analizzeremo gli obblighi di previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e
vedremo quali sono gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza.
In particolare illustreremo gli obblighi generali e particolari dei soggetti coinvolti, le responsabilità
amministrative per le imprese e le sanzioni previste in caso di violazione di quanto indicato dal Testo
Unico.
Presenteremo poi i principali organi di vigilanza, controllo ed assistenza previsti dal sistema istituzionale.
Obiettivi
Acquisire le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di violazione e conoscere i principali
enti/organi del sistema istituzionale.
Temi




Obblighi generali
Responsabilità amministrativa delle imprese
Obblighi particolari
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza
Nelle pagine seguenti troverai i Test d’ingresso.
Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati.
Una volta completati i test, sarai più consapevole delle conoscenze e competenze che possiedi già in
1
materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto.
Quindi, se incontri difficoltà nel rispondere alle domande, non ti preoccupare! Si tratta di test studiati
appositamente per introdurti e orientarti all’interno dei contenuti e il cui esito NON INFLUISCE
ASSOLUTAMENTE SUL RISULTATO FINALE.
Il numero di test di ingresso dipende dal numero di sezioni presenti.
Così se troverai tre batterie di test significa che all’interno sono presenti tre sezioni: la prima batteria si
riferisce agli argomenti della prima sezione, la seconda affronta gli argomenti della sezione successiva e così
via.
Al termine di ogni singola batteria ti verrà restituito un feedback sulle tue conoscenze e competenze
relative alla sezione in questione.
Dal momento che i test di ingresso hanno una finalità orientativa e non valutativa, sono facoltativi.
Pertanto, se non vuoi farli, puoi aprire direttamente il menu di navigazione e cliccare sulla prima sezione.
Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili?
1. Gli obblighi del datore di lavoro non sono in alcun caso delegabili
2. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili tranne la valutazione dei rischi e la nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
3. Gli obblighi del datore di lavoro sono sempre delegabili attraverso la delega di funzioni
4. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili ma solo al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
5. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili solo in caso di dimostrata necessità
La risposta corretta è: gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, attraverso la delega delle
funzioni, tranne la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
La responsabilità delle imprese è ti tipo:
1. penale
2. civile
3. amministrativa
4. amministrativa o penale dipende dal tipo di reato commesso
5. amministrativa o civile dipende dal tipo di reato commesso
La risposta corretta è: la responsabilità delle imprese, anche se presenta analogie con quella di tipo
penale poichè deriva da un reato, è di tipo amministrativo.
Quale delle seguenti affermazioni relative al DUVRI è vera?
1. Il DUVRI è un documento statico che, una volta redatto, non necessita di aggiornamenti
2. Il DUVRI non deve essere necessariamente allegato al contratto di appalto o d’opera
3. Il DUVRI è redatto da un organismo preposto esterno all’azienda
2
4. La redazione del DURI è sempre obbligatoria
5. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze
La risposta corretta è: il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i
rischi da interferenze, è un documento dinamico e deve essere allegato al contratto di appalto. La
redazione del DUVRI non è obbligatoria in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere
forniture di materiali o attrezzature e in caso di lavori o servizi di durata superiore ai 2 giorni.
Il dovere centrale del datore di lavoro è la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore
sul posto di lavoro. Lo strumento per realizzarla è l’organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione.
L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81 prevede quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e il
dirigente (ove presente):








designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e pronto
soccorso;
adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
designare il medico competente per le attività per cui è dovuta la sorveglianza sanitaria;
elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne una copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
richiedere l’ osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni
aziendali e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI;
affidare specifici compiti solo ai lavoratori di cui si conoscono le capacità e le condizioni
in rapporto alla loro salute e sicurezza.
3
Gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81 sono delegabili ad altro soggetto attraverso una
precisa delega di funzioni che deve possedere certe caratteristiche quali:


atto scritto con data certa;
il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza ed accettare la
delega stessa per iscritto;
 la delega deve attribuire al delegato i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate nonché la l’autonomia di spesa
necessaria per l’espletamento della delega.
Delegare significa affidare parte del proprio lavoro ad un’altra
persona. In materia di sicurezza sul lavoro chi assume la delega
assume anche la responsabilità.
Il datore di lavoro è comunque obbligato a vigilare sulla corretta attuazione delle funzioni
delegate.
L’articolo 17 del Decreto Legislativo 81 prevede, inoltre, per il datore di lavoro degli obblighi che
non sono in nessun caso delegabili.
Quali sono questi obblighi?


Effettuare la valutazione dei rischi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei
Rischi.
Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Altri soggetti collaborano, insieme al datore di lavoro e al dirigente, nel processo di valutazione e
prevenzione dei rischi: vediamo quali.
4
Esplora le parti attive per saperne di più.
Preposto
I preposti devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informando i diretti superiori delle
eventuali inadempienze. Per svolgere questa mansione i preposti sono tenuti a frequentare corsi di
formazione specifici.
(Art. 19 D. Lgs. 81/2008)
Addetti alle emergenze
Gli addetti alle emergenze aziendali devono frequentare i corsi di formazione specifica previsti
dal decreto e non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
(Art 43 comma 3 del D. Lgs. 81/2008)
Medico competente
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi e tiene sotto controllo la salute dei lavoratori.



Deve eseguire almeno una volta all’anno sopralluoghi sul luogo di lavoro.
Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (visita medica, esami
clinici/biologici e indagini diagnostiche) elaborando i giudizi di idoneità o inidoneità relativi
alla mansione specifica svolta dal lavoratore.
Deve istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del
lavoratore, se la richiesta è ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.
(Art. 25 D. Lgs. 81/2008)
Lavoratore
I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e tutelare la sicurezza propria e delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni
od omissioni.
A tal fine i lavoratori sono tenuti a:



utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro stretta
competenza;
partecipare ai programmi di formazione e informazione e ai controlli sanitari previsti
dalla normativa o disposti dal medico competente.
(Art. 20 D. Lgs. 81/2008)
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici sono un punto di riferimento per le aziende nell’individuare soluzioni
tecniche e organizzative che garantiscano e migliorino la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. Possono inoltre essere consultati nel caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
(Art. 51 D. Lgs. 81/2008)
Servizio di prevenzione e protezione
5
Il servizio di prevenzione e protezione coadiuva il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi
e delle conseguenti misure di prevenzione, elaborando le procedure di sicurezza da adottare e i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono obbligati al segreto sulle notizie di cui venissero in conoscenza nell’esercizio delle
loro funzioni.
Si segnala, inoltre, che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono ricoprire
anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(Art. 33 D. Lgs. 81/2008)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza propone le misure di prevenzione ritenute idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e informa il responsabile aziendale dei rischi
individuati nel corso della sua attività, ricorrendo alle autorità competenti quando ritiene che le
misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non garantiscano la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
È obbligato al segreto sulle notizie di cui venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni
e non può ricoprire anche il ruolo di componente del servizio di prevenzione e protezione.
(Art. 50 comma 6 del D. Lgs. 81/2008)
Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede degli obblighi anche per i soggetti esterni all’azienda:
lavoratori autonomi, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e montatori.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Lavoratori autonomi
I componenti delle imprese familiari, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti, i
lavoratori autonomi, i volontari e i volontari del servizio civile hanno l’obbligo di utilizzare
attrezzature di lavoro conformi alle specifiche del Decreto; devono inoltre dotarsi di dispositivi di
protezione individuale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, qualora effettuino
attività in regime di appalto o subappalto.
(Art. 21 D. Lgs. 81/2008)
Progettisti
I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle scelta delle attrezzature e delle
soluzioni progettuali e tecniche.
6
(Art. 22 D. Lgs. 81/2008)
Fabbricanti e fornitori
I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti conformi alle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(Art. 23 D. Lgs. 81/2008)
Installatori e montatori
Gli installatori e i montatori di impianti e attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute
e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni impartite dai fabbricanti di quanto posto in opera.
(Art. 24 D. Lgs. 81/2008)
L’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede specifici obblighi per il datore di lavoro che
affidi lavori, servizi e forniture a imprese o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:
7

verificare l’ idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (Il datore di lavoro, in questo
caso l’ appaltante dei lavori, effettua tale verifica mediante l’acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato e dell’
autocertificazione, da parte
dell’appaltatore, del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico-professionale a svolgere
i lavori appaltati.);
 fornire agli appaltatori dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui questi sono destinati a
operare e sulle misure di prevenzione,
protezione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività (Queste
informazioni, insieme all’acquisizione
dagli appaltatori della valutazione dei
rischi specifici delle loro attività,
consentono all’ appaltante e agli appaltatori stessi di cooperare nell’attuazione e nel
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.).
Il datore di lavoro che intende promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI).
Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, se questo non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
È un documento dinamico, in quanto deve essere aggiornato e adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture.
Deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la nullità del documento. Nel contratto di
appalto o d’opera vanno indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni.
Nelle gare di appalto tali costi non sono soggetti al ribasso.
Maggiori informazioni:
È importante sapere che... :
... per interferenze si intendono le sovrapposizioni di attività lavorative tra diversi lavoratori che
rispondono a datori di lavoro differenti in uno stesso ambiente.
Esistono alcuni casi in cui la redazione del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenze non è obbligatoria:
vediamo quali.
Esplora le parti attive per saperne di più.
8
Caso 1
Non occorre redigere il DUVRI:



in caso di appalto di servizi di natura intellettuale;
in caso di mere forniture di materiali o attrezzature;
in caso di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.
Questo fatto salvo che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio elencati nell’allegato XI del D.
Lgs. 81/08.
Caso 2
La redazione del documento non è obbligatoria nel caso in cui non esistano interferenze. È però
necessario che nei contratti di appalto questo venga esplicitato: in tal modo si attesta che la
valutazione delle interferenze è stata effettuata ma è stata considerata inesistente così come, di
conseguenza, i costi relativi.
Caso 3
Non è obbligatorio redigere il DUVRI qualora il datore di lavoro non abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
I contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze devono seguire un
semplice percorso logico:



identificazione delle situazioni di rischio e pericoli interferenziali;
valutazione dei rischi conseguenti;
individuazione delle misure di tutela.
9
Il documento si completa con l’ anagrafica della committenza e degli appaltatori, in modo che i
destinatari del documento possano disporre dei contatti necessari alla cooperazione e alla
prevenzione degli infortuni.
Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese
per i reati commessi dai loro amministratori, dirigenti o dipendenti, con conseguenti pesanti sanzioni e
misure interdittive.
Dal 2001 risulta giudicabile sia la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato, sia la
responsabilità delle imprese nell’interesse o a vantaggio delle quali il reato è stato commesso.
Nel 2007, secondo la legge n. 123, la portata degli effetti del Decreto 231 è
stata estesa alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro: tra i reati
compresi nel Decreto la normativa include da questo momento, secondo
l’art. 25 septies della normativa, quello di omicidio colposo e lesioni gravi o
gravissime.
Ogni reato accertato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha perciò
conseguenze sia per il soggetto che lo commette sia per l’impresa di cui
questo fa parte.
La responsabilità delle imprese, anche se presenta notevoli analogie con quella di tipo penale
poiché deriva da un reato, è di tipo amministrativo.
L’ onere della prova è quindi a carico dell’impresa e non della magistratura, fatto non possibile in
caso di responsabilità penale:
spetta perciò all’impresa dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati.
L’impresa deve provare che:




ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire
i reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del fatto per cui è
indagata;
ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di
vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli;
l’organismo non ha omesso o effettuato carente vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e
l’aggiornamento dei modelli;
le persone hanno commesso il reato per cui è indagata eludendo fraudolentemente i modelli
di organizzazione e gestione adottati.
Nel caso in cui l’azienda non riesca a dimostrare
l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei
reati, è soggetta ad una serie di sanzioni.
10
Le sanzioni a carico delle imprese che abbiano commesso reati in materia di salute e sicurezza
possono essere:




sanzioni pecunarie (fino a € 1.500.000);
sanzioni interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
necessarie all’esercizio delle attività);
limitazioni operative (divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, divieto di
pubblicizzare beni e/o servizi, interdizione nell’esercizio dell’attività);
confisca dei beni.
Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza
possono vedere attenuata, o esentata, la propria responsabilità
dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia
conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla
Sicurezza.
Sono definiti conformi i seguenti modelli:


UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001 ”;
BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”.
I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed efficacemente attuati.
Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza possono vedere attenuata, o
esentata, la propria responsabilità dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia
conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Sono definiti conformi i seguenti modelli:


UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001 ”;
BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”.
I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed
efficacemente attuati.
Maggiori informazioni:
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È importante sapere che... :
... i modelli UNI-INAIL e BS OHSAS 18001 non osservano la prescrizione dell’art. 30 del Testo
Unico secondo cui “il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta […] un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Le aziende che adottano uno dei modelli conformi alla norma devono perciò integrarlo con un
sistema disciplinare definito e formalizzato dall'Alta direzione, documentato e diffuso a tutti i
soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, organismo di vigilanza, auditor).
La creazione di un modello organizzativo segue un semplice percorso logico che prevede una fase
statica ed una dinamica. In sintesi nel modello occorre: pianificare, fare, controllare e attuare.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Pianificare
La fase di pianificazione consiste nel formulare ed esplicitare una politica in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Fare
La fase del fare si occupa di prevedere e perseguire obiettivi concreti di miglioramento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Controllare
La fase del controllare consiste nel pianificare e procedurizzare i comportamenti da adottare per
perseguire gli obiettivi formalizzati.
Attuare
Nella fase di attuazione si procede con il verificare il raggiungimento degli obiettivi e aggiornare
conseguentemente il modello.
Secondo l’articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza le imprese che intendano, non solo adottare ma anche
attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione, devono adempiere
determinati obblighi.
12
In particolare, gli obblighi a cui attenersi sono i seguenti:
a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) attività di sorveglianza sanitaria;
e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;
g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’ efficacia delle procedure adottate.
13
Il Testo Unico, oltre agli obblighi generali, prevede obblighi particolari che riguardano:










impianti e apparecchiature elettriche;
cantieri temporanei e mobili;
segnaletica di salute e sicurezza;
movimentazione manuale di carichi;
attrezzature con video terminale;
luoghi di lavoro;
attrezzature;
dispositivi di protezione individuale.
Iniziamo ad analizzare gli obblighi particolari che riguardano: impianti e apparecchiature
elettriche, cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza, movimentazione
manuale di carichi e attrezzature con video terminale. Vediamo nel dettaglio chi sono i
destinatari di tali obblighi.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Impianti e apparecchiature elettriche
Secondo quanto previsto dal Titolo III del Decreto per gli impianti e le apparecchiature
elettriche il destinatario è il datore di lavoro, che deve, tra i vari obblighi indicati all’art. 80,
adottare le misure necessarie affinché quanto messo a disposizione dei lavoratori
(materiali, apparecchiature e impianti) li salvaguardi da tutti i rischi di natura elettrica.
Cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei o mobili, secondo quanto indicato nel Titolo IV del Decreto, i
destinatari degli obblighi particolari sono: il committente dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase progettuale e/o esecutiva, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
Segnaletica di salute e sicurezza
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Per la segnaletica di salute e sicurezza il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro
(art. 163), che deve farvi ricorso in conformità alle indicazioni riportate negli allegati al
Decreto (dal XXIV al XXXII) per la segnalazione dei rischi.
Movimentazione manuale di carichi e attrezzature
Per la movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal Titolo VI del
Decreto, il soggetto obbligato è il datore di lavoro.
Tra quelli indicati nell’art. 168, è obbligo del datore di lavoro ricorrere ai mezzi
appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
Attrezzature con video terminale
Per l’uso delle attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto indicato nel Titolo VII
del Decreto, il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro.
Tra i vari obblighi indicati all’art. 174, il datore di lavoro ha quello di predisporre i posti di
lavoro in conformità ai requisiti indicati all’allegato XXXIV del Decreto.

Ulteriori obblighi particolari sono quelli definiti nel Titolo II del Decreto e riguardano le
disposizioni in merito ai luoghi di lavoro.
Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i luoghi di lavoro devono essere strutturati in
conformità ai requisiti minimi indicati nell’ allegato IV al Decreto.
Per i luoghi di lavoro realizzati dopo il primo gennaio 1993 occorre tenere conto della presenza di
lavoratori disabili.
Inoltre, per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli realizzati antecedentemente al 1/1/93, è necessario
garantire ai disabili la mobilità e l’utilizzo dei servizi sanitari e igienici.
I principali obblighi del datore di lavoro consistono nel:



sottoporre a regolare manutenzione gli impianti;
mantenere le condizioni igieniche adeguate;
mantenere sempre sgombre le uscite.
Tra gli obblighi particolari presenti nel Testo Unico sulla
Sicurezza vi sono quelli relativi agli ambienti che non devono,
15
in nessun caso, essere utilizzati come luoghi di lavoro.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Locali chiusi
Il datore di lavoro può destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei solo in caso di
particolari esigenze tecniche o autorizzazioni specifiche dell’azienda sanitaria locale, assicurando
comunque agli ambienti idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Deve inoltre accertare l’ assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori che
debbano eventualmente accedere in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini
ecc.) impedendone, nel caso, l’accesso se non vigilato e con idonei apparecchi di protezione.
Ambienti sospetti di inquinamento
Gli ambienti sospetti di inquinamento non devono in nessun caso essere utilizzati come luoghi di
lavoro.
Il Titolo III del Decreto si occupa delle attrezzature di lavoro e degli obblighi particolari ad esse
connessi. I soggetti obbligati sono in questo caso il datore di lavoro e i noleggiatori.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Datore di lavoro
Il datore di lavoro deve attenersi a determinati obblighi per la scelta, l’uso e la manutenzione delle
attrezzature.
La scelta delle attrezzature deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche del lavoro da
svolgere e dei rischi connessi all’uso delle attrezzature stesse.
L’ uso deve essere conforme alle prescrizioni del fabbricante e alle disposizioni dell’allegato VI
al Decreto; i lavoratori devono ricevere adeguata informazione, formazione e istruzione sull’uso
dell’attrezzatura e sui rischi connessi.
La manutenzione deve essere eseguita periodicamente da soggetti competenti (secondo le
indicazioni del fabbricante, la buona tecnica o la buona prassi) per garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza. Occorre elaborare un documento che deve essere conservato
per almeno tre anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza.
Noleggiatori
I noleggiatori devono a loro volta osservare degli obblighi nella concessione a nolo delle
attrezzature.
Il noleggiatore deve attestare la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza indicati
nell’art.70 e nell’allegato V del Decreto, il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza.
Per attrezzature noleggiate senza operatore, il noleggiatore deve acquisire dal destinatario del
noleggio una dichiarazione che indichi chi sarà l’utilizzatore e quale formazione all’uso lo stesso
possiede.
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Per i dispositivi di protezione individuale, come previsto nel Titolo III del Decreto, i soggetti destinatari sono
il datore di lavoro e i lavoratori.
In particolare, il datore di lavoro tra i vari obblighi indicati nell’art. 77 ha quello di individuare la necessità
d’utilizzo dei dispositivi e di fornirne di tipo conforme ai requisiti indicati nell’art. 76.
I lavoratori, invece, tra i vari obblighi indicati nell’art. 78 hanno quello dell’ utilizzo, della cura e della
segnalazione di eventuali difetti riscontrati nei dispositivi.
Ulteriori obblighi particolari riguardano gli agenti fisici
e chimici e le atmosfere esplosive. Vediamo nel
dettaglio chi sono i destinari di tali obblighi.
Esplora le parti attive per saperne di più.
Agenti fisici e chimici
L’eventuale esposizione agli agenti fisici (rumore,
vibrazioni ecc.), alle sostanze pericolose (agenti
chimici, cancerogeni, amianto) e agli agenti biologici
(microrganismi, colture cellulari) è trattata rispettivamente dai Titoli VIII, IX e X del Decreto.
Per gli agenti fisici e chimici i soggetti obbligati sono: il datore di lavoro, il medico competente, i
preposti e i lavoratori (limitatamente all’obbligo di abbandonare l’area interessata da esposizioni
non prevedibili o per la mancata segnalazione di eventuali incidenti relativi all’uso degli agenti
biologici).
Atmosfere esplosive
L’eventuale esposizione al rischio di atmosfere esplosive (quali miscela di aria, sostanze gassose
infiammabili, vapori, nebbie o polveri) è trattata nel Titolo XI del Decreto e il soggetto obbligato è
il datore di lavoro.
Tra i vari obblighi, indicati dagli articoli 289-290-291, il datore di lavoro ha quello sostanziale di
prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
Dopo aver visto quali sono gli obblighi generali e particolari degli attori della sicurezza, passiamo
ad analizzare chi si occupa di vigilanza in materia di salute e sicurezza e quali sono le sanzioni in
caso di violazione delle norme. Iniziamo con il vedere chi si occupa di vigilanza e consulenza in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
è svolta:
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dal personale dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio;
dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
nell’ambito dell’attività del comitato regionale di coordinamento delle azioni di vigilanza;
dal personale delle autorità marittime, portuali e aeroportuali limitatamente all’ambito
portuale, aeroportuale e a bordo delle navi.
Consulenza
La consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è garantita da tre enti pubblici nazionali:
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ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);
INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo).
Questi enti offrono consulenza alle aziende e si occupano della progettazione ed erogazione di
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, della promozione e divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza del lavoro formulando anche pareri e proposte della normazione
tecnica in materia.
La violazione delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza prevede due tipi di sanzioni: arresto o
ammenda.
In seguito alla contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, viene avviata l’ azione penale con la
comunicazione del reato al Pubblico Ministero.
L’Organo di Vigilanza, che assume la funzione di Polizia
Giudiziaria, impartisce delle prescrizioni al destinatario
della sanzione.
Se le prescrizioni sono attuate nei tempi e nei modi
stabiliti, l’ azione penale si conclude e si è ammessi al
pagamento dell’ammenda. Altrimenti l’azione penale
prosegue.
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Il Testo Unico prevede delle situazioni in cui le sanzioni sono applicate in via esclusiva: si tratta dei
casi di arresto e di ammenda.
L’art. 55 comma 2 stabilisce che l’arresto sia applicato in via esclusiva quando il datore di lavoro
omette di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento relativo nelle aziende
caratterizzate da rilevante complessità o da rischi particolarmente elevati.
L’ammenda, invece, è applicata in via esclusiva per i seguenti soggetti:
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per il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi o lo redige in
modo non conforme alle disposizioni – art. 55 comma 3;
per il preposto che non frequenta i corsi di formazione previsti dal Decreto – art. 56 comma
1c;
per tutti i soggetti che nelle zone di lavoro a rischio esposizione ad agenti biologici
assumono cibi e bevande, fumano, applicano cosmetici – art. 286.
Le sanzioni di tipo generale sono indicate nel Titolo I del Decreto.
I soggetti coinvolti in queste sanzioni sono: il datore di lavoro, il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i
fornitori e gli installatori, il medico competente, i lavoratori, i componenti dell’impresa familiare, i
lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
La particolarità evidente è che queste sanzioni non riguardano tutte le figure della sicurezza: non sono
infatti previste per i componenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e per il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Dopo aver visto quali sono le sanzioni di tipo generale, vediamo
ora quali sono quelle di tipo particolare indicate in ogni specifico
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Titolo del Decreto.
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Le sanzioni di tipo particolare, così come gli obblighi, riguardano nella gran parte dei casi il datore
di lavoro. Solo in pochi casi coinvolgono anche i lavoratori o altre figure.
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Datore di lavoro
Il datore di lavoro è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:
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i luoghi di lavoro (art. 68);
le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti e le
apparecchiature elettriche (art. 87).
Datore di lavoro e dirigente
Il datore di lavoro e il dirigente sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni
riguardanti:
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i cantieri temporanei o mobili (art. 159);
la segnaletica di salute e sicurezza (art. 165);
la movimentazione manuale dei carichi (art. 170);
l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art. 178);
gli agenti fisici (art. 219), le sostanze pericolose (art. 262), gli agenti biologici (art. 282);
le atmosfere esplosive (art. 297).
Preposti
I preposti sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:
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i cantieri temporanei o mobili (art. 159);
la segnaletica di salute e sicurezza (art. 166);
la movimentazione manuale dei carichi (art. 171);
l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art.179);
le sostanze pericolose (art. 263);
gli agenti biologici (art. 283).
Medico competente
Il medico competente è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:
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gli agenti fisici (art. 220);
le sostanze pericolose (art. 263);
gli agenti biologici (art. 284).
Lavoratori
I lavoratori sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:
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i cantieri temporanei o mobili (art. 160);
le sostanze pericolose (art. 265);
gli agenti biologici (art. 285).
Il Decreto prevede sanzioni particolari per le materie specifiche dei cantieri temporanei o mobili e
degli agenti biologici.
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Cantieri temporanei e mobili
Per la materia specifica dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) sono previste sanzioni per le
seguenti figure:
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committenti e responsabili dei lavori (art. 157);
coordinatori della sicurezza (art. 158).
Agenti biologici
Per la materia specifica degli agenti biologici
(Titolo X) sono sanzionabili (art. 286) tutti i
soggetti che nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione ad agenti biologici assumono cibi e
bevande, fumano, conservano cibi destinati al
consumo umano, usano pipette a bocca e applicano
cosmetici.
La sanzione prevista è di tipo amministrativo e
varia da 100 a 500 euro.
In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di
violazione e sei venuto a conoscenza dei principali enti/organi del sistema istituzionale.
In particolare hai affrontato i seguenti temi:
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Obblighi generali
Responsabilità amministrativa delle imprese
Obblighi particolari
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza
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delle singole sezioni espressi con un punteggio in centesimi. In questo modo, ti verrà segnalato quali sono
le sezioni in cui hai manifestato maggiori incertezze e che, eventualmente, hai bisogno di rivedere.
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