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nuove norme graduatorie commercio aree pubbliche

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nuove norme graduatorie commercio aree pubbliche
Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di
selezione per l’assegnazione di posteggi su area
pubblica, in attuazione dell’art.70, comma 5,
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di
recepimento della Direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno.
Approvata dalla conferenza Stato Regioni
5 luglio 2012
(Contiene disposizioni che prevalgono sui criteri
regionali- eventualmente difformi- in quanto trattasi di
competenza esclusiva dello Stato in materia di
concorrenza)
Documento unitario delle regioni e
delle province autonome
contiene
le modalità di attuazione
dell’intesa
approvato in data 22 novembre 2012
approvato dalla Conferenza dei
Presidenti 24/01/2013
Recepimento Regione Emilia-Romagna
Deliberazione
della Giunta regionale
n. 485 del 22 aprile 2013
Legge regionale n. 4 del 24 maggio
2013
ALCUNI DATI
Nella nostra Regione si svolgono 735
mercati, che offrono un totale di 33.501
posteggi (con un numero di posteggi medi
per mercato pari a 45,6) e una superficie
occupata che sfiora 1,15 milioni di mq.
ALCUNI DATI
SEDI DI IMPRESA – commercio al
dettaglio su aree pubbliche
EMILIA ROMAGNA
9572
3 fasi di applicazione



Fase transitoria
Fase di prima applicazione
Fase a regime
1. Fase transitoria / Posteggi
(p.8 Intesa p.8 Doc. Conferenza)
Nella fase transitoria si determina
una proroga delle concessioni in
essere.
In particolare :
1. Fase transitoria / Posteggi
 proroga
concessioni scadute e
rinnovate o rilasciate dopo
l’8/5/2010 (data di entrata in vigore
del D.Lgs. 59/2010) fino al 7/5/2017
compreso
1. Fase transitoria / Posteggi
 proroga
concessioni scadute o che
scadono nei 5 anni successivi
all’intesa (5/7/2012) fino al 4/7/2017
1. Fase transitoria / Posteggi
 Le
concessioni rilasciate o rinnovate
prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 59/2010 mantengono
efficacia fino alla scadenza prevista
al momento del rinnovo o del rilascio
1. Fase transitoria / Posteggi



la lettera a) del punto 8 (Disposizioni transitorie)
dell’Intesa fa riferimento alle “concessioni dei posteggi
nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche
stagionali, o fuori i mercati” ( non cita esplicitamente
anche le fiere)
Tuttavia il quinto comma dell’art. 70 del d.lgs 59/2010
prevede che oggetto dell’intesa siano le disposizioni
transitorie da applicare alle concessioni in essere,
senza distinzione tra concessioni di mercato o di
fiera.
Pertanto tutto il punto 8 relativo alle Disposizioni
transitorie si applica anche alle fiere
1. Fase transitoria
Assegnazioni temporanee
(p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza)
 Le assegnazioni temporanee, con bando, di
posteggi nelle fiere avvengono secondo il
criterio delle presenze pregresse nella
medesima fiera, per un periodo transitorio di
durata di 7 anni dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 59/2010 (7/5/2017).
2. Fase di prima applicazione
Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in
mercati e fiere esistenti
(p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza)

maggiore professionalità nel commercio su aree
pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI,
riferita al soggetto titolare cumulata con quelle del
titolare al quale è eventualmente subentrato nella
titolarità del posteggio medesimo ( senza
sovrapposizione dei periodi)

Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre
(può aver una valutazione fino al 40%),
2. Fase di prima applicazione
Regione emilia-romagna
Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere
esistenti
(p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza)

maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita
all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione
quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con
quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella
titolarità del posteggio medesimo ( senza sovrapposizione dei
periodi)

Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di
autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e
l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i
precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.

Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver
una valutazione fino al 40%),
2. Fase di prima applicazione

Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che
esistenti, in mercati e fiere esistenti
oltre ai precedenti criteri prioritari, per posteggi
in aree o presso edifici di pregio, l’impegno a
rendere compatibile il servizio con la funzione
e la tutela territoriale e quindi a rispettare le
eventuali regole (anche in riferimento alla
tipologia dei prodotti, caratteristiche strutture,
aggiungere dimensioni del posteggio), fissati
dal Comune
2. Fase di prima applicazione
Ripartizione dei punteggi approvata dalle regioni
Anzianità iscrizione RI fino a 5 anni: punti 40
Anzianità iscrizione RI sup. 5 anni fino a 10 anni:
punti 50
Anzianità iscrizione RI oltre 10 anni: punti 60
2. Fase di prima applicazione
Titolarità della concessione scaduta: 40 punti
Impegno a rispettare le regole fissate dal
comune : max 7 punti
Durc (se non previsto da leggi regionali) : 3 punti
2. Fase di prima applicazione
Durata delle concessioni
12 anni ( vale anche per i mercati turistici e i
posteggi isolati turistici)
2. Fase di prima applicazione
(p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza)


Assegnazione temporanea, con bando, di
posteggi nelle fiere dall’8 maggio 2017
Durata della fase di prima applicazione:
periodo limitato di12 anni (come gli altri)
alle procedure di selezione si applicano i
criteri prioritari precedenti, collegati al
numero delle presenze pregresse (40%)
3. Fase a regime (dal 2029
0 2027)
(p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza)
L’assegnazione di posteggi avviene attraverso
procedure di selezione, in caso di pluralità di
domande, che tengono conto dei seguenti
criteri.
 maggiore professionalità nel commercio su
aree pubbliche riferita all’anzianità di
esercizio dell’impresa comprovata da
iscrizione quale impresa attiva al RI,
compresa quella relativa al posteggio per il
quale si riferisce la selezione, riferita al
soggetto titolare cumulata con quella del
titolare al quale è eventualmente subentrato
nella titolarità del medesimo posteggio
3. Fase a regime (dal 2029
0 2027)

oltre al precedente criterio prioritario, per
posteggi in aree o presso edifici di
pregio, l’impegno a rendere compatibile il
servizio con la funzione e la tutela
territoriale e quindi a rispettare le
eventuali regole (anche in riferimento alla
tipologia dei prodotti, caratteristiche
strutture, aggiungere dimensioni del
posteggio), fissati dal Comune.
3. Fase a regime
 Durata:
fissata dal Comune di
norma in maniera uniforme, in fase
di avvio della selezione.
 Le regioni hanno definito : 12 anni
3. Fase a regime



La durata è correlata a
ammortamento investimenti anche
immateriali (avviamento, formazione titolare o
legale rappresentante o dipendente);
equa remunerazione capitali investiti.
3. Fase a regime




Mercati o posteggi isolati turistici
durata anche inferiore ma non inferiore a 7
anni. (p.1 Intesa)
Può essere fatta solo se la Regione ha
individuato la tipizzazione dei mercati turistici
Nessuna previsione normativa regionale
Le Regioni hanno fissato 12 anni (punto 1
lett. B)
Modalità di pubblicazione dei posteggi da
assegnare in concessione


fino al 07 maggio 2017 continuano ad
applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
Successivamente i Comuni dovranno darne
pubblicità (anche attraverso comunicazioni
alle associazioni di categoria) almeno
novanta giorni prima dell’effettuazione della
selezione (punto 9 dell’intesa )
Graduatorie degli operatori di
mercato o di fiera

considerato che l’intesa non ha per oggetto la
disciplina di queste graduatorie, continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel
punto 7 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999.
Procedure di selezione per posteggi in mercati e fiere
di nuova istituzione
(p.4 Intesa p.4 Doc. Conferenza)





Le Regioni definiscono i criteri, sentite le
Associazioni, correlati a:
qualità dell’offerta
5
tipologia di servizio
3
innovazione (anche per quanto riguarda le
caratteristiche di compatibilità architettonica) 2.
A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità
di impresa riferita al commercio su aree pubbliche
A ulteriore paritàla Regione Emilia-Romagna
propone presenze pregresse nel medesimo
mercato o fiera
Spunte
(p.6 Intesa p.6 Doc. Conferenza)





“Resta ferma” l’applicazione del criterio del maggiore numero di
presenze intendendo per presenze le volte che il soggetto ha
partecipato alle spunte “anche senza utilizzo”del posteggio.
Da una prima lettera pare ci si riferisca alle sole spunte del soggetto
annullando quelle fatte dai precedenti intestatari dell’autorizzazione .
le Regioni hanno proposto l’applicazione del criterio del maggior
numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta,
cumulate con quelle dell’eventuale dante causa,
indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il
computo delle presenze avviene sulla base della documentazione
acquisita dal Comune competente.
Le presenze non effettive vanno calcolate solo dal 5 luglio 2012.
A parità di punteggio anzianità di impresa ai sensi del p.2
Spunte
Come Regione la delibera stabilisce di imputare
come proprie a coloro che erano in possesso
di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le
presenze e anzianità di attività maturate fino a
quella data da tutti i precedenti titolari di un
medesimo titolo abilitativo
(Del 485 /2013 punto 2 lett.c))

Pluralità di concessioni in capo a un
medesimo soggetto.

Le Regioni devono definire la durata del
periodo transitorio. Le Regioni hanno ritenuto
che , per le medesime finalità di tutela degli
investimenti operati dagli imprenditori, il
termine del presente periodo transitorio
debba coincidere con il termine di proroga
delle concessioni in essere indicato al punto
8 dell’intesa( fino al 2017).
Pluralità di concessioni in capo a un
medesimo soggetto.



Terminato il periodo transitorio, 2 o 3 per ciascun
settore merceologico, a seconda della consistenza
del mercato.
Titolare o possessore : gestiti direttamente/dati in
affitto/presi in affitto
Il richiamo operato alla “area mercatale”, quindi allo
spazio fisico e non ai “mercati” in senso stretto,
induce a sostenere l’applicabilità di questa
disposizione anche alle fiere.
Recepimento intesa
Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del
22 aprile 2013
(BURER 136 del 22/5/2013 contenente
modifiche all’Allegato del. 1368/1999:
"Disposizioni per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche in attuazione della Legge
regionale 25 giugno 1999 n. 12“
Allegato del. 1368/1999: "Disposizioni per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno
1999 n. 12“ modificato con del. 485 del 22 aprile 2013
(BURER 136 del 22/5/2013)

punto 1 ) Comunicazioni
Migliore specificazione
Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere
esistenti o di posteggi isolati esistenti



2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3
c) le domande per l’assegnazione dei posteggi liberi devono
essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune
pubblicato all’Albo pretorio. La Regione propone che la durata
delle concessioni di posteggio sia di dodici anni.
NOVITA’:Sono imputate come proprie a coloro che erano
titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e
l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i
precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.
Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere
esistenti o di posteggi isolati esistenti


2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3
L’assegnazione avviene nel rispetto del settore merceologico, se
previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria
effettuata applicando:
1) nel caso di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di
posteggi isolati esistenti, i criteri di cui al punto 2 dell’Intesa del 5
luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal
paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot.
13/009/CR11/C11;
Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere
esistenti o di posteggi isolati esistenti
paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013
Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere
esistenti
 maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita
all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione
quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con
quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità
del posteggio medesimo ( senza sovrapposizione dei periodi)
 Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver
una valutazione fino al 40%),
Posteggi in mercati o fiere di
nuova istituzione

2) nel caso di posteggi in mercati o fiere di
nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di
nuova istituzione, i criteri di cui al punto 4
dell’Intesa del 5 luglio 2012 della
Conferenza unificata, come attuati dal
paragrafo 4 del Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 24 gennaio 2013;
Posteggi in mercati o fiere di
nuova istituzione
paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;
Le Regioni definiscono i criteri, sentite le Associazioni, correlati a:
 qualità dell’offerta
5
 tipologia di servizio
3
 innovazione (anche per quanto riguarda le caratteristiche di
compatibilità architettonica)
2.
 A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa
riferita al commercio su aree pubbliche
 A ulteriore parità E.R. propone presenze pregresse nel
medesimo mercato o fiera

Posteggi in mercati o fiere di
nuova istituzione

3) qualora dopo l’applicazione dei criteri
indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri
parità di punteggio tra due o più concorrenti,
si applicano ulteriori criteri previsti dal
Comune, anche in analogia a quanto indicato
nel paragrafo 3 del Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 24 gennaio 2013;
Posteggi liberi


d) i posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad
operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per
ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto
6 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come
attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24
gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11. Sono imputate come
proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5
luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate
fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un
medesimo titolo abilitativo.
In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune.
Posteggi liberi




paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot.
13/009/CR11/C11.
le Regioni hanno proposto l’applicazione del criterio del maggior
numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta,
cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente
dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze
avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune
competente.
Le presenze non effettive vanno calcolate solo dal 5 luglio 2012.
A parità di punteggio anzianità di impresa ai sensi del p.2
Domanda al comune per le
spunte


Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori
presentano apposita comunicazione di partecipazione
ai Comuni nei quali intendono occupare
temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle
fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la
regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL.
I Comuni predispongono entro il 31 marzo le
graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o
posteggio isolato.
Domanda al comune per le
spunte
In caso di subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario
rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al
momento della cessione di azienda
Circolare :

Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante
causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa.
Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione
per partecipare alla spunta al Comune per l’anno in cui è
avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare
comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell’anno;

Domanda al comune per le
spunte

Ogni anno le imprese commerciali
autorizzate dopo il 31 gennaio all’attività di
commercio possono presentare entro il 31
luglio la comunicazione di cui sopra per la
partecipazione alle spunte; in questo caso i
Comuni aggiornano entro il 30 settembre le
graduatorie degli spuntisti.
Calcolo presenze ai fini della
redazione delle graduatorie.

Circolare Considerato che fra la data di
presentazione delle comunicazione e la data
di approvazione delle graduatorie degli
spuntisti decorrono circa due mesi, i Comuni
possono redigere le graduatorie tenendo
conto anche delle presenze maturate in
questo lasso di tempo
Aggiornamento graduatorie


Circolare:Le graduatorie redatte entro il 31
marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno
sono aggiornate da ciascun Comune
secondo la propria frequenza di conteggio
delle spunte.
i Comuni che calcolano il numero di
presenze alla spunta con cadenza
settimanale, mensile o altra ancora
potranno aggiornare le graduatorie con tali
periodicità;
Comunicazione annuale
(Circolare)
non è soggetta alla comunicazione
annuale la partecipazione ai mercati e alle
fiere istituiti dopo la scadenza del 31
gennaio di ciascun anno, trattandosi di
manifestazioni non a conoscenza dei
commercianti in tempo utile per valutare
l’opportunità di presentare la comunicazione
di partecipazione alla spunta nel Comune
organizzatore;
Domanda al comune per le
spunte (Circolare)


L’obbligo di comunicazione annuale non concerne chi partecipa
alle fiere presentando istanza almeno sessanta giorni prima
della data di inizio della manifestazione, ai sensi della lettera a)
del paragrafo 4 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, in quanto
non si tratta di partecipazioni alla spunta, come chiarito dal
punto 3 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata;
i Comuni, ricevendo l’istanza di partecipazione almeno
sessanta giorni prima, possono procedere alle verifiche relative
alla legittimità a partecipare alla fiera, che rappresentano la
ragione dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione
periodica.
Domanda al comune per le
spunte

L’obbligo di comunicazione si applica invece
agli operatori che presentano domanda fuori
dal suddetto termine di sessanta giorni,
essendo costoro assimilati agli spuntisti
dalla lettera b) del citato paragrafo 4;
Domanda al comune per le
spunte

si ritiene ancora possibile prevedere nei
regolamenti comunali che agli spuntisti che
rifiutano il posteggio proposto non venga
conteggiata la presenza
Domanda al comune per le
spunte
Le imprese comunitarie non sono soggette
alla presentazione della comunicazione per la
partecipazione alle spunte;
Circolare specifica che sono le imprese aventi
sede legale in altro Stato dell’Unione europea
(in questo senso, ad esempio, gli articoli 26 e
347 del Codice delle assicurazioni private e
la nota del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali del 6 febbraio 2009,
prot. 25/I/0001713);

ISTITUZIONE NUOVI MERCATI

f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato,
è facoltà del Comune dare la priorità, nella
assegnazione dei posteggi, agli operatori già
titolari di posteggio in un altro mercato dello
stesso Comune ( cassato: che rinunciano alla concessione
del posteggio); quanto sopra non si applica per le
fiere;


AGGIUNTO novità
g) in una fiera straordinaria, le presenze
effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le
presenze maturate successivamente al 5
luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera
ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai
sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 25
giugno 1999 n. 12;
DIMENSIONI POSTEGGI

i) il Comune può, su richiesta degli operatori
interessati, ampliare la superficie di ciascun
posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa
acquisizione del ramo d'azienda, rendano al
Comune l'autorizzazione e la concessione del
posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà
comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni
caso un medesimo soggetto non può avere la
titolarità o il possesso di posteggi contigui per una
superficie complessiva superiore a 120 metri
quadrati.
4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per
la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6, comma 9:
a) per partecipare alle fiere gli operatori non in
possesso di concessione di posteggio
devono:
 - essere in possesso di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune sede di
posteggio almeno 60 giorni prima della
manifestazione. Fa fede la data di spedizione
della raccomandata o il protocollo del
Comune se consegnata a mano;
nuovo

b) gli operatori che hanno presentato la
richiesta di cui alla lettera a) fuori dai termini,
o che non hanno presentato richiesta, sono
ammessi a partecipare alla fiera, dopo
l’esaurimento della graduatoria di cui alla
lettera a), sulla base della graduatoria degli
spuntisti predisposta ai sensi della lettera d)
del punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3);
nuovo



c) la graduatoria degli operatori che, ai sensi della lettera a),
presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima
della fiera è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3
dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come
attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;
c-bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), sono imputate come
proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio
2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a
quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo
abilitativo.
In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri
criteri stabiliti dal Comune;
paragrafo 3 del Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 24 gennaio 2013;


Assegnazione temporanea, con bando, di
posteggi nelle fiere dall’8 maggio 2017
Durata della fase di periodo limitato :12 anni
(come gli altri)
alle procedure di selezione si applicano i
criteri prioritari precedenti, collegati al
numero delle presenze pregresse (40%)
nuovo

e) l’operatore che è già titolare della concessione di
uno o più posteggi in una fiera può presentare
domanda per partecipare alla fiera con ulteriori
posteggi nei modi previsti dalle lettere che
precedono e nel rispetto del limite massimo di
posteggi assegnabili indicato al punto 7 dell’Intesa
della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (come
attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 24 gennaio 2013).
nuovo

In caso di spostamenti temporanei, al termine
del periodo i concessionari di posteggio
rioccupano i posteggi precedentemente
assegnati
Legge regionale n. 4 del 2013
HOBBISTI
LEGGE REGIONALE 24
MAGGIO 2013 N.4
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4



Art.2 legge 12
Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato
più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti
acquisiti all'entrata in vigore della presente legge. cassato
Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o
possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo
settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di
aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiori o
pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con
numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di
posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 59 del 2010 restano in vigore fino alla prima
scadenza delle stesse.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4








Art.3
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna
gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28
del D. Lgs. n. 114 del 1998; CASSATO
“a) ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n.
114 del 1998;”.
b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28
del D. Lgs. n. 114 del 1998.
2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla
lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale rilascia
l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante
di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998. CASSATO
“L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma
itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare
l’attività, ai sensi del comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del
1998.”.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4



Art. 4
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro
soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998. La
domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno
dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la
sospensione dell'attività. CASSATO
“2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro
soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di
affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del
requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare
direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver
adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità
della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di
reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte
del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la
sospensione dell'attività.”.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n.
114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui
agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. CASSATO
“1. L’esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2
e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo
all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di
cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di Partita I.V.A. e di iscrizione
al Registro Imprese e all’INPS, oppure da documenti attestanti
l'avvenuto rilascio della Partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro Imprese e
all’INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque
consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre
regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge
regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento
unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del
commercio sulle aree pubbliche).”.
“1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al
comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo
superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno
solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene
il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di
assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. CASSATO
“c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo
superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno
solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il
mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi
nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e
gravidanza.”.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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Art.6
“c bis) mercatini degli hobbisti i mercati, le fiere, le
manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni,
comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle
aree private aperte al pubblico indifferenziato,
dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o
all’esposizione di merci, nelle quali partecipano
anche gli operatori non in possesso delle
autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini
degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.”.
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
1.Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro
che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di
cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano,
propongono o espongono, in modo saltuario ed
occasionale, merci di modico valore. Essi possono
operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione
degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c
bis).
HOBBISTI LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2013 N.4
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 114 del 1998. E’ fatta
comunque salva la partecipazione degli
operatori professionali alle manifestazioni
fieristiche di cui alla legge regionale 25
febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del
sistema fieristico regionale).
commento
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si applica anche “ai mercatini del riuso, se questi si svolgono su
aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato
(art. 6). Sono infatti mercatini degli hobbisti, per l'articolo citato "i
mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre
manifestazioni, comunque denominate (...)".
I mercatini del riuso trovano parziale disciplina nell'art. 7-sexies
del d.l. 208/2008 e, indirettamente, nell'art. 180-bis del d.lgs
152/2006; tuttavia tali norme costituiscono un indirizzo per le
Pubbliche Amministrazioni, e non influiscono sulle modalità di
vendita dei beni oggetto della pratica del riuso.
Le due suddette norme, pertanto, non consentono di escludere
l'applicabilità della l.r. 4/2013, stante l'ampio contenuto
della definizione contenuta nell'art. 6 della l.r. 4/2013 sopra
riportata
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3.Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta
nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino
identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi
spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza,
oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna
per i residenti in altra Regione.
4.La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino
identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per
l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune
revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
5.Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta
all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e
per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di
cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento
di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00,
non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la
manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli
organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due
anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella stessa
unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve munirsi di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
6.Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di
cui al comma 3 partecipano ad un massimo
di dieci manifestazioni l’anno e non possono
farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio
della propria attività. Si considera unitaria la
partecipazione a manifestazioni della durata
di due giorni, purché consecutivi.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
7.I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui
al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio,
procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con
timbro e data, di uno degli appositi spazi del
tesserino. Anche nell’ipotesi in cui la gestione delle
manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l’attività
di controllo e di vidimazione spetta al Comune
ospitante.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
8.I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti
secondo i principi e il procedimento indicati
all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli
hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il
riconoscimento di priorità ottenute per la presenza
ad edizioni precedenti, tenendo conto della
partecipazione di operatori in possesso di
autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I
Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli
hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione,
da inviare annualmente alla Regione.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
9.È responsabilità dell’hobbista accertarsi
della vidimazione giornaliera del tesserino da
parte del Comune; in assenza di tale timbro il
soggetto perde la condizione di hobbista e si
configura a suo carico la fattispecie
dell'esercizio del commercio senza
autorizzazione, con le relative sanzioni di cui
al comma 11.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere,
barattare, proporre o esporre più di un oggetto con
un prezzo superiore a euro 100,00. In ogni caso il
valore complessivo della merce esibita non può
essere superiore a 1.000,00 euro. Relativamente
all'esposizione dei prezzi, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
10. Ciascun hobbista consegna al Comune,
in occasione della vidimazione del
tesserino,l’elenco completo dei beni che
intende vendere, barattare, proporre o
esporre. L’elenco contiene la descrizione
delle tipologie dei beni il relativo prezzo al
pubblico e l’indicazione della persona fisica o
giuridica da cui l’hobbista li ha acquisiti.
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“Articolo 7 bis
Hobbisti
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci
nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi
del tesserino identificativo di cui al comma 3, o in possesso di
tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla
manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo
n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo
56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20
(Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della
legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3,
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
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a)
b)
c)
“Articolo 7 bis
Hobbisti
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata
esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla
vigilanza;
Mancata consegna al comune, in occasione della vidimazione
del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, baratto,
proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non
veridicità del medesimo elenco;
di vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto
con un prezzo superiore a euro 100,00 .
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
“Articolo 7 bis
Hobbisti
12.Il Comune è competente a ricevere il
rapporto di cui all'articolo 14 della legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale),
applica le sanzioni amministrative e introita i
proventi.”.
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