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nuove norme graduatorie commercio aree pubbliche
Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Approvata dalla conferenza Stato Regioni 5 luglio 2012 (Contiene disposizioni che prevalgono sui criteri regionali- eventualmente difformi- in quanto trattasi di competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza) Documento unitario delle regioni e delle province autonome contiene le modalità di attuazione dell’intesa approvato in data 22 novembre 2012 approvato dalla Conferenza dei Presidenti 24/01/2013 Recepimento Regione Emilia-Romagna Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 Legge regionale n. 4 del 24 maggio 2013 ALCUNI DATI Nella nostra Regione si svolgono 735 mercati, che offrono un totale di 33.501 posteggi (con un numero di posteggi medi per mercato pari a 45,6) e una superficie occupata che sfiora 1,15 milioni di mq. ALCUNI DATI SEDI DI IMPRESA – commercio al dettaglio su aree pubbliche EMILIA ROMAGNA 9572 3 fasi di applicazione Fase transitoria Fase di prima applicazione Fase a regime 1. Fase transitoria / Posteggi (p.8 Intesa p.8 Doc. Conferenza) Nella fase transitoria si determina una proroga delle concessioni in essere. In particolare : 1. Fase transitoria / Posteggi proroga concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l’8/5/2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) fino al 7/5/2017 compreso 1. Fase transitoria / Posteggi proroga concessioni scadute o che scadono nei 5 anni successivi all’intesa (5/7/2012) fino al 4/7/2017 1. Fase transitoria / Posteggi Le concessioni rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 mantengono efficacia fino alla scadenza prevista al momento del rinnovo o del rilascio 1. Fase transitoria / Posteggi la lettera a) del punto 8 (Disposizioni transitorie) dell’Intesa fa riferimento alle “concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati” ( non cita esplicitamente anche le fiere) Tuttavia il quinto comma dell’art. 70 del d.lgs 59/2010 prevede che oggetto dell’intesa siano le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, senza distinzione tra concessioni di mercato o di fiera. Pertanto tutto il punto 8 relativo alle Disposizioni transitorie si applica anche alle fiere 1. Fase transitoria Assegnazioni temporanee (p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza) Le assegnazioni temporanee, con bando, di posteggi nelle fiere avvengono secondo il criterio delle presenze pregresse nella medesima fiera, per un periodo transitorio di durata di 7 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (7/5/2017). 2. Fase di prima applicazione Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti (p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza) maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo ( senza sovrapposizione dei periodi) Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver una valutazione fino al 40%), 2. Fase di prima applicazione Regione emilia-romagna Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti (p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza) maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo ( senza sovrapposizione dei periodi) Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver una valutazione fino al 40%), 2. Fase di prima applicazione Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti oltre ai precedenti criteri prioritari, per posteggi in aree o presso edifici di pregio, l’impegno a rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale e quindi a rispettare le eventuali regole (anche in riferimento alla tipologia dei prodotti, caratteristiche strutture, aggiungere dimensioni del posteggio), fissati dal Comune 2. Fase di prima applicazione Ripartizione dei punteggi approvata dalle regioni Anzianità iscrizione RI fino a 5 anni: punti 40 Anzianità iscrizione RI sup. 5 anni fino a 10 anni: punti 50 Anzianità iscrizione RI oltre 10 anni: punti 60 2. Fase di prima applicazione Titolarità della concessione scaduta: 40 punti Impegno a rispettare le regole fissate dal comune : max 7 punti Durc (se non previsto da leggi regionali) : 3 punti 2. Fase di prima applicazione Durata delle concessioni 12 anni ( vale anche per i mercati turistici e i posteggi isolati turistici) 2. Fase di prima applicazione (p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza) Assegnazione temporanea, con bando, di posteggi nelle fiere dall’8 maggio 2017 Durata della fase di prima applicazione: periodo limitato di12 anni (come gli altri) alle procedure di selezione si applicano i criteri prioritari precedenti, collegati al numero delle presenze pregresse (40%) 3. Fase a regime (dal 2029 0 2027) (p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza) L’assegnazione di posteggi avviene attraverso procedure di selezione, in caso di pluralità di domande, che tengono conto dei seguenti criteri. maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, compresa quella relativa al posteggio per il quale si riferisce la selezione, riferita al soggetto titolare cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del medesimo posteggio 3. Fase a regime (dal 2029 0 2027) oltre al precedente criterio prioritario, per posteggi in aree o presso edifici di pregio, l’impegno a rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale e quindi a rispettare le eventuali regole (anche in riferimento alla tipologia dei prodotti, caratteristiche strutture, aggiungere dimensioni del posteggio), fissati dal Comune. 3. Fase a regime Durata: fissata dal Comune di norma in maniera uniforme, in fase di avvio della selezione. Le regioni hanno definito : 12 anni 3. Fase a regime La durata è correlata a ammortamento investimenti anche immateriali (avviamento, formazione titolare o legale rappresentante o dipendente); equa remunerazione capitali investiti. 3. Fase a regime Mercati o posteggi isolati turistici durata anche inferiore ma non inferiore a 7 anni. (p.1 Intesa) Può essere fatta solo se la Regione ha individuato la tipizzazione dei mercati turistici Nessuna previsione normativa regionale Le Regioni hanno fissato 12 anni (punto 1 lett. B) Modalità di pubblicazione dei posteggi da assegnare in concessione fino al 07 maggio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti. Successivamente i Comuni dovranno darne pubblicità (anche attraverso comunicazioni alle associazioni di categoria) almeno novanta giorni prima dell’effettuazione della selezione (punto 9 dell’intesa ) Graduatorie degli operatori di mercato o di fiera considerato che l’intesa non ha per oggetto la disciplina di queste graduatorie, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel punto 7 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999. Procedure di selezione per posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione (p.4 Intesa p.4 Doc. Conferenza) Le Regioni definiscono i criteri, sentite le Associazioni, correlati a: qualità dell’offerta 5 tipologia di servizio 3 innovazione (anche per quanto riguarda le caratteristiche di compatibilità architettonica) 2. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche A ulteriore paritàla Regione Emilia-Romagna propone presenze pregresse nel medesimo mercato o fiera Spunte (p.6 Intesa p.6 Doc. Conferenza) “Resta ferma” l’applicazione del criterio del maggiore numero di presenze intendendo per presenze le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte “anche senza utilizzo”del posteggio. Da una prima lettera pare ci si riferisca alle sole spunte del soggetto annullando quelle fatte dai precedenti intestatari dell’autorizzazione . le Regioni hanno proposto l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente. Le presenze non effettive vanno calcolate solo dal 5 luglio 2012. A parità di punteggio anzianità di impresa ai sensi del p.2 Spunte Come Regione la delibera stabilisce di imputare come proprie a coloro che erano in possesso di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (Del 485 /2013 punto 2 lett.c)) Pluralità di concessioni in capo a un medesimo soggetto. Le Regioni devono definire la durata del periodo transitorio. Le Regioni hanno ritenuto che , per le medesime finalità di tutela degli investimenti operati dagli imprenditori, il termine del presente periodo transitorio debba coincidere con il termine di proroga delle concessioni in essere indicato al punto 8 dell’intesa( fino al 2017). Pluralità di concessioni in capo a un medesimo soggetto. Terminato il periodo transitorio, 2 o 3 per ciascun settore merceologico, a seconda della consistenza del mercato. Titolare o possessore : gestiti direttamente/dati in affitto/presi in affitto Il richiamo operato alla “area mercatale”, quindi allo spazio fisico e non ai “mercati” in senso stretto, induce a sostenere l’applicabilità di questa disposizione anche alle fiere. Recepimento intesa Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (BURER 136 del 22/5/2013 contenente modifiche all’Allegato del. 1368/1999: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12“ Allegato del. 1368/1999: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12“ modificato con del. 485 del 22 aprile 2013 (BURER 136 del 22/5/2013) punto 1 ) Comunicazioni Migliore specificazione Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere esistenti o di posteggi isolati esistenti 2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3 c) le domande per l’assegnazione dei posteggi liberi devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all’Albo pretorio. La Regione propone che la durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni. NOVITA’:Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere esistenti o di posteggi isolati esistenti 2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3 L’assegnazione avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando: 1) nel caso di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, i criteri di cui al punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11; Assegnazione nuovi posteggi in mercati o fiere esistenti o di posteggi isolati esistenti paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo ( senza sovrapposizione dei periodi) Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver una valutazione fino al 40%), Posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione 2) nel caso di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione, i criteri di cui al punto 4 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013; Posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013; Le Regioni definiscono i criteri, sentite le Associazioni, correlati a: qualità dell’offerta 5 tipologia di servizio 3 innovazione (anche per quanto riguarda le caratteristiche di compatibilità architettonica) 2. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche A ulteriore parità E.R. propone presenze pregresse nel medesimo mercato o fiera Posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione 3) qualora dopo l’applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013; Posteggi liberi d) i posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune. Posteggi liberi paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11. le Regioni hanno proposto l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente. Le presenze non effettive vanno calcolate solo dal 5 luglio 2012. A parità di punteggio anzianità di impresa ai sensi del p.2 Domanda al comune per le spunte Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. I Comuni predispongono entro il 31 marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. Domanda al comune per le spunte In caso di subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda Circolare : Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta al Comune per l’anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell’anno; Domanda al comune per le spunte Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all’attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti. Calcolo presenze ai fini della redazione delle graduatorie. Circolare Considerato che fra la data di presentazione delle comunicazione e la data di approvazione delle graduatorie degli spuntisti decorrono circa due mesi, i Comuni possono redigere le graduatorie tenendo conto anche delle presenze maturate in questo lasso di tempo Aggiornamento graduatorie Circolare:Le graduatorie redatte entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno sono aggiornate da ciascun Comune secondo la propria frequenza di conteggio delle spunte. i Comuni che calcolano il numero di presenze alla spunta con cadenza settimanale, mensile o altra ancora potranno aggiornare le graduatorie con tali periodicità; Comunicazione annuale (Circolare) non è soggetta alla comunicazione annuale la partecipazione ai mercati e alle fiere istituiti dopo la scadenza del 31 gennaio di ciascun anno, trattandosi di manifestazioni non a conoscenza dei commercianti in tempo utile per valutare l’opportunità di presentare la comunicazione di partecipazione alla spunta nel Comune organizzatore; Domanda al comune per le spunte (Circolare) L’obbligo di comunicazione annuale non concerne chi partecipa alle fiere presentando istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, ai sensi della lettera a) del paragrafo 4 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, in quanto non si tratta di partecipazioni alla spunta, come chiarito dal punto 3 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata; i Comuni, ricevendo l’istanza di partecipazione almeno sessanta giorni prima, possono procedere alle verifiche relative alla legittimità a partecipare alla fiera, che rappresentano la ragione dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione periodica. Domanda al comune per le spunte L’obbligo di comunicazione si applica invece agli operatori che presentano domanda fuori dal suddetto termine di sessanta giorni, essendo costoro assimilati agli spuntisti dalla lettera b) del citato paragrafo 4; Domanda al comune per le spunte si ritiene ancora possibile prevedere nei regolamenti comunali che agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non venga conteggiata la presenza Domanda al comune per le spunte Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte; Circolare specifica che sono le imprese aventi sede legale in altro Stato dell’Unione europea (in questo senso, ad esempio, gli articoli 26 e 347 del Codice delle assicurazioni private e la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 febbraio 2009, prot. 25/I/0001713); ISTITUZIONE NUOVI MERCATI f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune ( cassato: che rinunciano alla concessione del posteggio); quanto sopra non si applica per le fiere; AGGIUNTO novità g) in una fiera straordinaria, le presenze effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le presenze maturate successivamente al 5 luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 25 giugno 1999 n. 12; DIMENSIONI POSTEGGI i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati. 4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6, comma 9: a) per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono: - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano; nuovo b) gli operatori che hanno presentato la richiesta di cui alla lettera a) fuori dai termini, o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l’esaurimento della graduatoria di cui alla lettera a), sulla base della graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3); nuovo c) la graduatoria degli operatori che, ai sensi della lettera a), presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della fiera è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013; c-bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri criteri stabiliti dal Comune; paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013; Assegnazione temporanea, con bando, di posteggi nelle fiere dall’8 maggio 2017 Durata della fase di periodo limitato :12 anni (come gli altri) alle procedure di selezione si applicano i criteri prioritari precedenti, collegati al numero delle presenze pregresse (40%) nuovo e) l’operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nei modi previsti dalle lettere che precedono e nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili indicato al punto 7 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (come attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013). nuovo In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati Legge regionale n. 4 del 2013 HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art.2 legge 12 Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge. cassato Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 restano in vigore fino alla prima scadenza delle stesse. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art.3 1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata: a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998; CASSATO “a) ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;”. b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998. 2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea. 3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998. CASSATO “L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività, ai sensi del comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art. 4 2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività. CASSATO “2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.”. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzioni 1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. CASSATO “1. L’esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di Partita I.V.A. e di iscrizione al Registro Imprese e all’INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della Partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro Imprese e all’INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzioni L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).”. “1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzioni c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. CASSATO “c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.”. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 Art.6 “c bis) mercatini degli hobbisti i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all’esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.”. HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 “Articolo 7 bis Hobbisti 1.Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis). HOBBISTI LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013 N.4 “Articolo 7 bis Hobbisti 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. E’ fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale). commento si applica anche “ai mercatini del riuso, se questi si svolgono su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato (art. 6). Sono infatti mercatini degli hobbisti, per l'articolo citato "i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate (...)". I mercatini del riuso trovano parziale disciplina nell'art. 7-sexies del d.l. 208/2008 e, indirettamente, nell'art. 180-bis del d.lgs 152/2006; tuttavia tali norme costituiscono un indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni, e non influiscono sulle modalità di vendita dei beni oggetto della pratica del riuso. Le due suddette norme, pertanto, non consentono di escludere l'applicabilità della l.r. 4/2013, stante l'ampio contenuto della definizione contenuta nell'art. 6 della l.r. 4/2013 sopra riportata 3.Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione. 4.La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino. “Articolo 7 bis Hobbisti 5.Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. “Articolo 7 bis Hobbisti 6.Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l’anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. “Articolo 7 bis Hobbisti 7.I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell’ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l’attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante. “Articolo 7 bis Hobbisti 8.I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione. “Articolo 7 bis Hobbisti 9.È responsabilità dell’hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11. “Articolo 7 bis Hobbisti 10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00. In ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a 1.000,00 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni. “Articolo 7 bis Hobbisti 10. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino,l’elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni il relativo prezzo al pubblico e l’indicazione della persona fisica o giuridica da cui l’hobbista li ha acquisiti. “Articolo 7 bis Hobbisti 11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3, o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6). a) b) c) “Articolo 7 bis Hobbisti 12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi: assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza; Mancata consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco; di vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00 . “Articolo 7 bis Hobbisti 12.Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.”.