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conferimento - UGDCECROMA.IT
Operazione mediante la quale una società (società conferente) trasferisce un’azienda oppure un ramo
d’azienda dotato di autonoma capacità di reddito, ad una società (società conferitaria), la quale può
essere neo - costituita o preesistente, ricevendo quale corrispettivo, non denaro, ma azioni o quote della
stessa.
Per conferimento si intende «l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di
autonoma capacità di reddito vengono conferiti (apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa
conferente» (M. Confalonieri, Conferimenti e fusioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano 1983,
pp.119 e ss.); come contropartita l’impresa riceve, non denaro, ma partecipazioni della società cui ha
effettuato l’apporto.
L’Agenzia delle Entrate con la circ. 25,9,2008 n. 57 (§1) ha affermato che affinchè sia configurabile un
conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) è necessario che oggetto del trasferimento sia una
universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività
d’impresa, e non singoli beni. Il complesso deve essere autonomo e atto a produrre reddito.
Il conferimento d’azienda è un istituto non specificatamente regolato dall’ordinamento giuridico
italiano. Rientra nel contesto generale dei conferimenti in società di beni in natura. Pertanto occorre
fare riferimento alle seguenti discipline normative:

Quella riguardante i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del
godimento d’azienda (artt. 2556-2560 c.c.)

Quella che regola in generale i conferimenti societari (il codice civile si occupa dei
conferimenti negli artt. 2342, 2343 e 2343-terc.c. per le S.p.A. e negli artt. 2464 e 2465 c.c. per
le S.r.l.)

Quella che regola la garanzia ed i rischi dei conferimenti (artt. 2254 e 2255 c.c.)

Quella relativa al capitolo «La formazione e le variazioni delle poste del patrimonio netto»
(par. 5 e 6) del Principio contabile n. 28 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità)
Il conferimento di azienda risulta essere una valida opportunità per aggregarsi,
risistemarsi e crescere.
In particolare le circostanze di carattere economico aziendale che possono indurre
ad effettuare un’operazione di conferimento di azienda possono consistere in:

Ottimizzazione del riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi
dimensioni;

Ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito
bancario;

Concentrazione di imprese qualora il mercato richieda attori economici di
grande dimensione produttiva al fine di poter affrontare la concorrenza;

Liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita;

Diversificazione degli investimenti;

Fiscali;

Forma di liquidazione dell’attivo fallimentare.

Dal punto di vista della società conferitaria, non rappresenta un acquisto
dietro corrispettivo, ma un apporto destinato all’attività dell’impresa;

Dal punto di vista del conferente, non è uno scambio, ma una sostituzione di
beni apportati con partecipazioni che indirettamente li rappresentano.
•
Conferimento modello cessione: quello attuato con finalità di realizzo dei
plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito;
Conferimento modello trasformazione: quello attuato con finalità di
ristrutturazione degli assetti «interni» (organizzativi, societari e proprietari).
•
a) il conferente: soggetto giuridico che apporta l’azienda ricevendone in cambio partecipazioni. Può essere
persona fisica, società, associazione, fondazione.
b) il conferitario: si tratta del soggetto economico che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza
proprio capitale. Deve essere una società.
Il soggetto conferitario può essere di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”) ovvero preesistente
(“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare
un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4).
Per diritto di opzione si intende il diritto attribuito ai soci di poter partecipare all’aumento de capitale in
modo proporzionale alla quota di capitale sociale già posseduta. L’articolo 2441 comma 4 c.c.
prevede l’esclusione ex lege del diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale sociale
preveda il conferimento non di denaro ma di beni in natura tra i quali rientra l’azienda.
L’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa, ai sensi dell’articolo 2555 del
codice civile, come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa.
L’azienda è composta da una universitas di beni tra loro coordinati ed
utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. Poiché vi sono alcuni beni
che potrebbero rimanere presso il conferente, come ad es. alcuni cespiti,
alcuni crediti, alcuni contratti ecc., si ritiene che il confine tra la fattispecie di
conferimento di azienda e di conferimento di beni va riscontrato caso per
caso in funzione della sussistenza o meno della circostanza che i beni non
conferiti siano tali da alterare l’unità economico-funzionale dell’azienda, al
punto di non consentire l’esercizio dell’attività d’impresa.

La permutazione patrimoniale che registra
determina la sostituzione dell’azienda
conferita con attività finanziarie (azioni,
quote,..)
• Registra un incremento patrimoniale netto poiché,
a fronte dell’apporto ricevuto, non subisce alcuna
riduzione di attivo o aumento del passivo, ma
ottiene un incremento del patrimonio netto
conseguente all’aumento di capitale sociale
deliberato.

Gli effetti di scissione e conferimento possono risultare abbastanza
simili ma …
CONFERIMENTO
Le azioni o quote sono
assegnate alla società
conferente in cambio del
proprio apporto
SCISSIONE
Le azioni o quote delle società
beneficiarie sono attribuite
direttamente ai soci della
società scissa dal cui
patrimonio è stato decurtato il
complesso aziendale oggetto
del trasferimento.
…pertanto con il conferimento si giunge alla formazione di un
gruppo imprenditoriale, a differenza invece della scissione che
consente di suddividere una realtà aziendale tra i soci della
stessa.
CESSIONE
Il corrispettivo è costituito dal
denaro
CONFERIMENTO
Il corrispettivo è costituito da
partecipazioni
Sono comuni alle due tipologie di trasferimento:





Il divieto di concorrenza (art 2557 c.c.)
La successione nei contratti (art. 2558 c.c.), compreso quello
di locazione.
La cessione dei crediti relativi all’azienda (art.2559 c.c.)
Il subentro nei debiti anteriori al trasferimento (art. 2560 c.c.)
La continuazione del rapporto di lavoro con i dipendenti
(art. 2112 c.c.) e le formalità prescritte nel caso in cui i
dipendenti siano di numero superiore a 15 (art 47 L.428/1990)

L’operazione di conferimento è costituita da tre momenti:
1.
Aspetti propedeutici all’operazione
2.
Redazione della perizia ex art. 2343 c.c.
3.
Atto di conferimento e adempimenti successivi

È necessaria la delibera del consiglio di amministrazione della società conferente, salvo
i casi previsti dall’art. 2436 c.c. (o art. 2480 c.c. per le s.rl.) riguardanti le modificazioni
dello statuto, in tal caso occorrerà la convocazione dell’assemblea straordinaria.

La delibera di conferimento non contempla ipotesi di recesso del socio dissenziente (art.
2437 c.c.); salvo che con il conferimento si decida anche il cambiamento dell’oggetto
sociale o altre modifiche rientranti nell’art. 2437 c.c.

La delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea straordinaria conterrà:
- le motivazioni all’operazione
- la delega al presidente, o ad uno o più amministratori, affinchè venga
presentata l’istanza di nomina dell’esperto , da parte del Tribunale, ai sensi
dell’art. 2343, al fine di valutare il complesso da apportare.
Se l’aumento di capitale sociale è effettuato in una società già esistente occorre prevedere l’esclusione del diritto
d’opzione, per i vecchi azionisti ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, c.c.
L’art. 2441, sesto comma, c.c. prevede poi che «le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto d’opzione …devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione» che va comunicata la collegio
sindacale 30 gg prima di quello fissato per l’assemblea.
La relazione deve illustrare le ragioni del conferimento in natura e le modalità di calcolo del prezzo di emissione.
Entro 15 gg il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione di azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale ex art 2343 c.c. devono
rimanere depositati nella sede della società durante i 15 gg che precedono l’assemblea e finchè questa non abbia
deliberato, i soci possono prenderne visione (art. 2441, 6° comma, c.c.).
L’assemblea straordinaria delibera l’aumento di capitale determinando il prezzo delle nuove azioni in base al valore del
patrimonio netto tenendo conto per le azioni quotate in borsa dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre art.
2441, 6° comma, c.c.).
Tale procedura vuole evitare l’annacquamento del capitale causando un danno ai vecchi soci «indennizzati» dal
sovrapprezzo della perdita del diritto d’opzione.
è stato rimosso l’obbligo di
dover indicare il valore
attribuito a ciascun bene,
essendo sufficiente indicare i
criteri valutativi utilizzati senza
dover soffermarsi sul valore
delle singole attività e
passività
In sede di valutazione ex art. 2343 c.c. è possibile attenersi sia al metodo
analitico sia a quello sintetico o a qualsiasi altra metodologia valutativa,
rinviando «alla sensibilità del perito l’identificazione dei metodi
maggiormente consoni ad esprimere il valore economico aziendale, e ciò in
considerazione della specifica realtà oggetto di stima».
Sia l’art. 2346, co.4, c.c. (per le Spa) e l’art. 2464 (per le Srl) stabiliscono che
«il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all’ammontare globale del capitale sociale». La norma permette
l’attribuzione al conferente di una partecipazione più che proporzionale
ovvero meno che proporzionale rispetto al valore del conferimento,
semprechè il valore effettivo dei beni conferiti non risulti inferiore a quello
dell’aumento di capitale operato a fronte del conferimento stesso. Nella
conferitaria pertanto le attività e passività apportate verranno iscritte in
bilancio sulla base della valutazione peritale.
Il valore di perizia risulta essere il limite massimo di iscrizione dei beni conferiti.
Per i conferimenti in società per azioni, accanto alla disposizione
contenuta nell’art. 2343 c.c., con l’obbligo di perizia di stima dei beni
conferiti predisposta da un esperto nominato dal tribunale, si affianca la
procedura contenuta nell’art. 2343-ter, che prevede la possibilità di
effettuare un conferimento di beni in natura o crediti SENZA la necessità
di una relazione di stima con un esperto nominato dal tribunale.
Questo articolo stabilisce differenti modalità di stima a seconda delle
tipologie di beni conferiti distinguendo tra conferimenti:
Di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario;
 Di beni o crediti diversi dai valori mobiliari.

S.P.A.
S.R.L.
Codice Civile
Art. 2343, art.
2343-ter
Art.2465
Nomina
Tribunale (art.
2343)
Libera (2343-ter)
Libera
Iscrizione
registro revisori
Non richiesta
Richiesta
Indipendenza
Richiesta (2343ter)
Non richiesta
espressamente
Adeguata e
comprovata
professionalità
Richiesta (2343ter)
Non richiesta
espressamente
Il momento costitutivo del conferimento si attua
mediante la redazione, da parte di un notaio, dell’atto
di conferimento.
L’atto di conferimento dovrà essere successivamente
(entro 30gg) a cura del notaio che ha redatto l’atto,
iscritto nel registro delle imprese (CCIAA)
Il codice civile all’art. 2343 prevede che «fino a
quando le valutazioni non sono state controllate, le
azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono
inalienabili e devono restare depositate presso la
società conferitaria.
•
FASE
PRELIMINARE
STIMA
PERITALE
ATTO DI
CONFERIMENTO
•
delibera del consiglio di amministrazione della società
conferente (se vi è contestuale modifica dell’atto costitutivo
occorre delibera dell’assemblea straordinaria); scelta e
nomina del perito.
Delibera del consiglio di amministrazione della società
conferitaria relativa al conferimento nonché dell’assemblea
relativamente all’aumento di capitale sociale (se la società
è preesistente) salvo delega agli amministratori ex art. 2481
c.c.
Il perito scelto dalla società conferitaria svolge la verifica sui beni
oggetto di conferimento nonché sul loro valore. Ne attesta la
congruità.
Il notaio redige l’atto di conferimento. Quest’ultimo è iscritto nel
registro delle imprese entro 30 giorni.
Il trattamento contabile delle operazioni di conferimento
d’azienda risulta a tutt’oggi privo di un organico quadro di
riferimento a livello di prassi contabile ufficiale.
A prescindere da quale sia la natura economica
sostanziale sottostante all’operazione di conferimento,
l’impresa conferente non è mai obbligata ad iscrivere nel
proprio attivo la partecipazione ricevuta in cambio per un
valore contabile pari al valore netto contabile cui risultava
iscritta l’azienda conferita potendo dunque iscrivere
sempre la partecipazione in misura pari all’eventuale
maggior valore cui l’azienda conferita è stata valutata ai
fini del conferimento e conseguentemente iscritta nello
Stato Patrimoniale della società conferitaria.
Quando l’operazione di
conferimento non ha
natura economica
sostanziale di tipo
realizzativo, bensì
rappresenta una mera
operazione di scorporo o
comunque di
riorganizzazione
societaria, la
partecipazione che
l’impresa conferente
riceve in cambio non
può essere considerata
alla stregua di un
corrispettivo e deve,
invece, essere vista
come la riespressione di
quella stessa azienda
conferita, seppure sotto
diversa forma
(partecipazione) che ne
continua a esprimere il
possesso per il tramite
della società
partecipata.
Per la società conferitaria l’operazione di conferimento d’azienda
implica dal punto di vista contabile:
- l’iscrizione nel proprio attivo e passivo di tutti gli elementi
apportati dal conferente;
- La rilevazione dell’incremento del proprio patrimonio netto
(capitale sociale nominale ed eventuali voci di riserva)generato
dall’apporto
a fronte del quale la conferitaria è tenuta a
procedere all’emissione di azioni o quote di partecipazione a
favore del soggetto conferente.
La contropartita contabile dell’iscrizione, da parte della società
conferitaria, del complesso aziendale ricevuto in conferimento è
rappresentata da una pari rilevazione costitutiva o incrementativa del
capitale sociale della conferitaria medesima.
Oltre al capitale sociale la contropartita contabile del valore netto
dell’azienda assunto ai fini del conferimento può essere rappresentata
da un’altra voce del patrimonio netto.
Infatti, quando il valore effettivo del patrimonio della società conferitaria
preesistente è maggiore al suo capitale sociale nominale, parte del
valore attribuito all’azienda ai fini del suo conferimento in società deve
essere dirottato alla riserve per sovrapprezzo di emissione di azioni o
quote, di cui all’art. 2431 c.c.
Il calcolo del sovrapprezzo presuppone che sia valutata sia la società conferitaria ( e quindi il valore reale di ciascuna azione della
conferitaria) che il valore reale del ramo d’azienda conferito.
Se la conferitaria ha capitale pari a 100 e vale 1000 e si stabilisce di aumentare il capitale da 100 a 200 occorrerà che il ramo
d’azienda ricevuto valga almeno 1000 per cui si avrà un aumento di capitale di 100 e un sovrapprezzo di 900. (M. Piazza, Gli effetti
della disciplina fiscale sulle operazioni di conferimento, «Guida normativa», n. 145 del 2 agosto 1995)
Società
conferitaria
Capitale
Valore
100
1000
Valore dei beni
conferiti
Aumento di
capitale
Sovrapprezzo
500
50
450
1000
100
900
1500
150
1350
2000
200
1800
Generalizzando:
Capitale sociale
conferitaria ante
conferimento
:
Aumento capitale
sociale a favore
della conferente
=
Valore capitale
economico
della
conferitaria
:
Valore effettivo
complesso
conferito
e quindi, ad esempio, se i beni conferiti sono valutati 2000 avremo:
100 : x = 1000 : 2000
X = (100*2000)/1000 = 200 aumento di capitale
Sovrapprezzo = (2000-200) = 1800

La differenza va iscritta nell’attivo dello
stato patrimoniale della conferitaria.
La differenza iscritta nell’attivo come
Avviamento deve essere ammortizzata in
un periodo non superiore a cinque anni, in
casi particolari, l’ammortamento può
avvenire in un periodo più lungo che, in
ogni caso, non può superare i venti anni.
Si pone il problema di come procedere alla contabilizzazione di
quelle poste dell’attivo patrimoniale relativamente alle quali risultino
iscritti dei fondi di svalutazione o di ammortamento, rettificativi del
valore iniziale di iscrizione
Contabilizzazione a saldi chiusi o a saldi aperti?
CONTABILIZZAZIONE
A SALDI
CHIUSI
Valori contabili
Iscrizione «vecchio»
valore (NETTO)
nell’attivo
A SALDI
APERTI
Valori di perizia
Valori contabili
Valori di perizia
Iscrizione «nuovo»
valore (NETTO)
nell’attivo
Iscrizione «vecchio»
valore (LORDO)
nell’attivo e «vecchio»
fondo nel passivo
Rettifica «vecchio»
costo storico e/o
«vecchio» fondo
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