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2) Libera prestazione dei servizi
LA « LIBERALIZZAZIONE » DEI SERVIZI NELLA UE UNIVERSITA’ DI VERONA VICENZA – 23 novembre 2006 SOMMARIO Il Trattato di Roma Obiettivo: il Mercato interno dei servizi Strumenti: libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi Attori: imprese e cittadini CE; autorità nazionali La svolta: la Direttiva Servizi (“Direttiva Bolkestein”) Obiettivi Contenuti Azioni future MERCATO INTERNO (articolo 14, comma 2, trattato CE) Il mercato interno comporta uno “spazio senza frontiere interne”, nel quale è assicurata la libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi ESEMPI DI SERVIZI Art.50 trattato CE (lista indicativa di categorie): servizi industriali commerciali artigiani libere professioni Esempi: - servizi di riparazione, manutenzione o pulizia industriale agenzie immobiliari o turistiche idraulici, elettricisti, installatori avvocati, medici, architetti 2 LIBERTA’ CONNESSE AI SERVIZI 1) Libertà di stabilimento (artt.43-48 trattato CE) 2) Libera prestazione dei servizi (artt.49-55 trattato CE) STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI Svolgimento di attività 1) economiche 2) indipendenti 3a) a titolo permanente (libertà di stabilimento) 3b) a titolo temporaneo (libera prestazione dei servizi) DISTINZIONE TRA STABILIMENTO E SERVIZI - Natura permanente o temporanea dell’attività di un operatore da valutare in base a 4 criteri: - - durata (ma non solo !) regolarità periodicità continuità NB. Necessità di una valutazione caso per caso: - fornitura (permanente !) di servizi a distanza - possibilità di un ufficio in loco per servizi prolungati - facoltà di prestare servizi regolari e ripetuti “Integrazione” nello Stato membro di stabilimento - …e quindi rispetto in toto delle regole dello Stato di accoglienza soltanto (!) nel caso di stabilimento - CARATTERISTICHE COMUNI DELLE 2 LIBERTA’ - libertà “direttamente applicabili” - sentenza Reyners 2/74 (art.43 - ex art.52) - sentenza Van Binsbergen 33/74 (art.49 - ex art.59) - libertà “fondamentali” (eccezioni limitate) - divieto di condizione di reciprocità tra Stati - tutela giurisdizionale dei diritti derivati (parità di trattamento; ingresso, soggiorno e permanenza sul territorio nazionale; acquisto di proprietà; sovvenzioni; risarcimento danni imputabili a Stato) - obbligo per ogni Stato di disapplicare e modificare norme nazionali incompatibili STABILIMENTO PRINCIPALE E STABILIMENTI SECONDARI La libertà di stabilimento si puo’ esercitare in più (al limite, in tutti gli) Stati membri della CE (diritto alla molteplicità di stabilimenti): - sede centrale in uno SM (stabilimento principale) - filiale, agenzia o succursale in altri Stati membri (stabilimento secondario) TITOLARI DELLE DUE LIBERTA’ 1) I cittadini CE 2) Le imprese CE, cioè costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nella CE DIRITTI DEGLI UTENTI Cittadini ed imprese CE godono delle 2 libertà - come fornitori di attività economiche (operatori) - come fruitori di attività economiche (destinatari) (NB: principio giurisprudenziale !) Il destinatario beneficia di tale diritto: a) recandosi in un altro Stato membro, per esempio, da - studente - turista - paziente b) restando a casa propria - diritto all’utilizzo di un’antenna parabolica SERVIZI 4 modalità di circolazione dei servizi 1) Dislocazione del prestatore (es. idraulico) 2) Dislocazione del destinatario (es. turista) 3) Dislocazione congiunta del prestatore e del destinatario (es. turisti con guida turistica) 4) Dislocazione della sola prestazione fornita a distanza (es. TV o Internet) SOGGETTI PASSIVI Autorità statali (lato sensu): Organismi collettivi Ministeri e autorità centrali Regioni Altri enti locali (anche i Comuni) Società e enti pubblici Ordini professionali Federazioni sportive [Associazione di condominio ?] [Privati ?] LIBERTA’ E ECCEZIONI Divieto discriminazioni dirette (nazionalità) o indirette restrizioni, anche se indistintamente applicabili (cioè anche se non discriminatorie) Salvo (lato sensu) di : eccezioni (stricto sensu): previste dal Trattato • esercizio di autorità pubbliche (art.45) • ordine, sicurezza e sanità pubblica (art.46) ammesse dalla giurisprudenza • tutela consumatori • ragioni fiscali, ecc. SERVIZI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI Settori armonizzati da direttive Telecom, trasporti, servizi finanziari Riconoscimento qualifiche professionali (2005/36) E-Commerce (2000/31) e TV senza frontiere (1989/552) Svolta: Direttiva Servizi (cd Direttiva “Bolkestein” o “ex-Bolkestein”) approccio non più settoriale ma orizzontale eliminazione di barriere e protezionismi tramite non l’armonizzazione (ardua con allargamento) ma l’applicazione del principio del paese d’origine DIRETTIVA SERVIZI: CRONISTORIA Consiglio europeo (marzo 2000; Agenda Lisbona 2010) Comunicazione (dicembre 2000) e Rapporto Commissione (luglio 2002, inventario ostacoli a servizi) Proposta di direttiva (con annesso Studio d’impatto economico; gennaio 2004) – Codecisione: art.251 CE 1a lettura del PE (febbraio 2006) Proposta modificata della Commissione (aprile 2006) “Posizione comune” del Consiglio (maggio 2006) 2a lettura del PE (15 novembre 2006) (Adozione finale del Consiglio - 4 dicembre 2006) PERCHE’ UNA DIRETTIVA SERVIZI: RAGIONI GIURIDICHE Ragioni giuridiche: esistenza di una molteplicità di ostacoli sui servizi; stesse tipologie di ostacoli per i diversi settori economici; servizi più esposti delle merci a barriere. Relazione della Commissione sullo stato del Mercato interno dei servizi (luglio 2002): “un decennio dopo quello che avrebbe dovuto essere il completamento del mercato interno, occorre constatare l’esistenza di un notevole divario tra la visione di un’economia integrata per l’Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini europei e dai prestatori di servizi." PERCHE’ UNA DIRETTIVA SERVIZI: RAGIONI ECONOMICHE Peso dei servizi (v. Studio d’impatto): = 70 % PIL della UE = solo 20 % degli scambi intra-UE = 68 % occupazione nella UE (NB, tasso occupazione = 56% EU10, 64% EU15) = 96 % dei nuovi posti di lavoro nella UE ! (tra 1997 e 2002: +11,4 m.) IMPATTO ECONOMICO DELLA DIRETTIVA (STIME) +15/35% scambi e investimenti (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 2004) +33 MD Euro, +600.000 posti di lavoro (+0,3% occupazione) +0,6 % PIL UE (Copenhagen Economics e Comunicazione Commissione su Lisbona del 2/2/05) Effetti benefici su prezzi e qualità dei servizi (studio OCSE 2005 su zona Euro) NB. Rapporto 2004 Autorità garante concorrenza (AGCOM) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA Natura orizzontale (tutti i settori economici coperti, salvo specifiche eccezioni: “opt out”) Consolidamento della giurisprudenza (lista ostacoli da abrogare) Strumento-quadro (regole non dettagliate) Complementarità col diritto CE vigente e futuro CONTESTAZIONI E DISCUSSIONI Campo di applicazione Opt-in (lista positiva) o opt-out (lista negativa) ? Servizi d’interesse economico generale (SIEG) in o out? Salute, audiovisivo, professioni: in o out ? Applicazione all’operatore delle regole e del controllo del paese di stabilimento (principio del paese d’origine-PPO) o del paese di prestazione ? Semplificazione delle regole sul distacco dei lavoratori (rischi di dumping sociale) ? Numerose e massicce manifestazioni di piazza ! Equivoco: non è una direttiva di “liberalizzazione” ! DIBATTITO ISTITUZIONALE Comitato delle regioni: SIEG esclusi ma pro-PPO Comitato economico e sociale: molte esclusioni; PPO differito e subordinato ad armonizzazione Consiglio europeo del 22/3/05: « proposta da adeguare » PE : 10 commissioni parlamentari coinvolte ! - mercato interno affari sociali ambiente Industria giuridica economica cultura bilancio pari opportunità petizioni CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI Regola generale: applicazione a tutti i settori salvo esclusioni esplicite (“opt out”) Settori già esclusi nella proposta iniziale • • • • trasporti comunicazioni elettroniche servizi finanziari fiscalità Settori ulteriormente esclusi da PE e Consiglio • • • • • • • • sanità (tra cui rimborso cure all’estero per i pazienti) servizi sociali agenzie di lavoro interinale norme su distacco di lavoratori da parte di società sicurezza privata audiovisivo (radio, TV, cinema) gioco d’azzardo notai ESEMPI DI SERVIZI COPERTI Servizi B2B Servizi B2B e B2C consulenza manageriale; formazione professionale; certificazione; agenzie pubblicitarie; distribuzione all’ingrosso; ecc. consulenza fiscale; assistenza legale; costruzione; agenzie turistiche e immobiliari; fiere e conferenze; autonoleggio; recupero crediti stragiudiziale; ecc. Servizi B2C guide turistiche; eventi sportivi; parchi divertimento; ecc. CONTENUTO ESSENZIALE DELLA DIRETTIVA SERVIZI 1) Libertà di stabilimento 2) Libera circolazione dei servizi 3) Cooperazione amministrativa 4) Misure di armonizzazione LIBERTA’ DI STABILIMENTO (I): SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA sportello unico (“points of single contact”) procedure elettroniche limitazione del numero di autorizzazioni validità per l’intero territorio nazionale alleggerimento dei regimi di autorizzazione criteri precisi, obiettivi e predeterminati durata illimitata (salvo eccezioni) regole di selezione trasparenti silenzio-assenso LIBERTA’ DI STABILIMENTO (II): SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA da eliminare – art.14 (discriminazioni, stabilimento unico, test economico, intervento di concorrenti, garanzia locale, ecc.) requisiti da valutare – art.15 (quote e limiti territoriali, riserve, forme giuridiche o capitale imposti, tariffe, ecc.) requisiti PRINCIPIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI Né principio del paese d’origine Né principio del paese di destinazione (applicazione (regole e controllo del paese di stabilimento + divieto di restrizioni da parte di altri Stati membri) potenziale di 27 regime giuridici diversi ad uno stesso operatore) Principio della libertà di prestazione salvo eccezioni 1) generali (4): ordine, sicurezza e sanità pubblica; tutela ambiente (art.16) 2) specifiche (15) : SIEG, d.int.privato, diritto d’autore, ecc. (art.17) 3) Individuali: sicurezza dei servizi, via notifica CE (art.18) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI: DIRITTI DEGLI UTENTI Divieto per le autorità nazionali di : vietare o ostacolare il ricorso ad operatori di altri Stati discriminare i destinatari in base a nazionalità/residenza Divieto per gli operatori privati (!) di discriminare i destinatari in base a nazionalità/residenza Obbligo per le autorità di fornire assistenza ai destinatari (su regole, ricorsi, sportelli, ecc.) Obbligo per gli operatori di fornire informazioni complete e precise ai destinatari (su identità, titoli, clausole generali, garanzie, prezzo, prestazione, ecc.) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Ratio : facilitare attività transfrontaliere degli operatori accrescendo dialogo e fiducia tra autorità nazionali ripartizione chiara dei rispettivi ruoli degli Stati Circostanze: cooperazione ordinaria (punti di contatto ad hoc) informazioni sull’onorabilità degli operatori cooperazione in caso di spostamento fisico del prestatore cooperazione in caso di deroghe individuali MISURE DI ARMONIZZAZIONE informazioni da fornire al destinatario assicurazioni e garanzie professionali in caso di rischi particolari per salute, sicurezza o stato finanziario (del cliente) comunicazioni commerciali per professioni : “divieto di vietare” [cfr. Decreto Bersani] salvo garanzie di qualità e di deontologia attività multidisciplinari : divieto di esclusività o di incompatibilità (salvo motivi di deontologia e di terzietà e salvo garanzie di indipendenza) [idem] « ufficio reclami » CARATTERE DINAMICO DELLA DIRETTIVA Relazioni nazionali (entro 2009) su regimi vigenti relativi a autorizzazioni (art.9) requisiti da valutare (art.15) attività multidisciplinari (art.25) Relazioni nazionali (entro 2009) su eccezioni generali alla libera prestazione dei servizi di cui all'art.16 Vademecum della Commissione (2007) Politica di qualità (misure volontarie: certificati, norma, carte di qualità CE) Codici di condotta UE Armonizzazione complementare (recupero crediti giudiziale, sicurezza privata, trasporto valori) Recepimento: 3 anni (fine 2009) Relazioni periodiche triennali OLTRE LA DIRETTIVA SERVIZI Infrazioni e questioni pregiudiziali farmacie, gioco d’azzardo tariffe professionali, attività recupero crediti, consulenti del lavoro, CAF - centri di assistenza fiscale (ecc.) NB. Un settore economico escluso dalla Direttiva Servizi resta comunque soggetto al Trattato di Roma (artt.43/49) !