...

Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Farmacisti della Provincia

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Farmacisti della Provincia
Classificazione dei medicinali
Ricetta medica I parte
dott. Ferdinando Maria de Francesco
La salute del cittadino
è un bene
protetto dallo Stato
dott. Ferdinando Maria de Francesco
L’accesso del cittadino al bene farmaco non è
libero, ma è regolamentato da norme
specifiche che sottraggono il farmaco dalla
disciplina generale del commercio
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Tutte le attività inerenti il mondo del
farmaco, dalla fabbricazione alla
dispensazione, sono strettamente sorvegliate
dallo Stato che riserva a sé ogni attribuzione
anche quando alcune di tali attività sono
delegate a privati per l’esercizio
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Al medico è riservata la facoltà di compiere la
diagnosi, di assegnare la terapia e di autorizzare il
paziente all’accesso al farmaco con la ricetta
medica
Al farmacista, in farmacia, è riservata in via primaria
ed assoluta la facoltà di dispensare farmaci ad
eccezione di OTC e SP che sono dispensabili
anche dal farmacista in altra struttura di vendita .
(art 122 TULS e art. 5 L. 248\06).
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa è
un farmaco?
Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come
avente proprietà curative o profilattiche delle malattie
umane;
Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere
utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo
di ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una
diagnosi medica
(D.L.vo 219\2006, art 1, c. a)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
…presentata…
L’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) è rilasciata dall’AIFA previa presentazione
di un allegato tecnico dal quale risultano, tra le
altre informazioni, anche le indicazione
terapeutiche presentate
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione dei farmaci
Tutti i farmaci sono classificati in base a:

Codice AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio)

Codice ATC (classificazione Anatomica Terapeutica Chimica)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione AIC
Ogni nuovo farmaco viene sottoposto ad una
accurata verifica e a una specifica
autorizzazione all’immissione in commercio
da parte del Ministero della Salute.
Al termine di tale fase l’AIFA rilascia il
relativo codice AIC (numero di autorizzazione in
commercio)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione AIC

È un codice numerico

identifica ciascun farmaco in modo UNIVOCO

Per ogni tipo di confezione farmaceutica esiste
uno specifico numero di AIC che identifica quella
determinata unità di dispensazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione AIC
ESEMPIO
Sertralina
100 mg 15 compresse rivestite con film
n. AIC 027753045
100 mg 30 compresse rivestite con film
n. AIC 027753110
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione ATC
La classificazione Anatomica Terapeutica Chimica (ATC)
è curata dal Nordic Council on Medicine e dall’OMS
Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology di
Uppsala (Svezia);
 è realizzata in relazione all’organo bersaglio, al
meccanismo d’azione e alle caratteristiche chimiche
possedute da ciascun farmaco;
 è espressa attraverso un codice alfanumerico;
 è articolata in cinque livelli gerarchici;

dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione AIC:





i 5 livelli
Primo livello: i farmaci sono divisi in 14 gruppi anatomici
principali ciascuno contraddistinto da una lettera
dell’alfabeto
Secondo livello: per ciascun gruppo anatomico principale
vengono distinti dei gruppi terapeutici principali indicati da
un numero di due cifre
Terzo livello: sottogruppo terapeutico contraddistinto da
una lettera dell’alfabeto
Quarto livello: sottogruppo chimico/terapeutico
contraddistinto da una lettera dell’alfabeto
Quinto livello: sottogruppo chimico in relazione alla
singola sostanza e contraddistinto da un numero di due
cifre
dott. Ferdinando Maria de Francesco
___________ ______________ ____________ _____________ _______________
I livello lettera II livello due cifre III livello lettera IV livello lettera V livello due cifre
dott. Ferdinando Maria de Francesco
ESEMPIO:
Sertralina
ATC
N 06 A B 06
N sistema nervoso centrale
06 psicoanalettici
A inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
B derivati biciclici
06 sertralina
dott. Ferdinando Maria de Francesco
ESEMPIO:
Paroxetina
ATC
N 06 A B 05
N sistema nervoso centrale
06 psicoanalettici
A inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
B derivati biciclici
05 paroxetina
dott. Ferdinando Maria de Francesco
ESEMPIO:
Paracetamolo
ATC
N 02 B E 01
N sistema nervoso centrale
02 analgesici
B antipiretici
E anilidi
01 paracetamolo
dott. Ferdinando Maria de Francesco
ESEMPIO:
Paracetamolo/Codeina fosfato
ATC
N 02 B E 51
N sistema nervoso centrale
02 analgesici
B antipiretici
E anilidi
51 paracetamolo associazioni escluso i psicolettici
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Classificazione ATC
Ogni preparato farmaceutico deve essere associato ad un solo codice;
Differenti alternative di classificazione ATC possono dipendere dal fatto
che uno stesso principio attivo può essere impiegato in farmaci con
diverse indicazioni, diversa forma farmaceutica e via di
somministrazione: in tali casi il reale impiego terapeutico descritto in
AIC determinerà anche la classificazione ATC;
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
La dispensazione dei medicinali
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Mi dia una
scatola di
tropenol
Mi spiace,
ma occorre
la ricetta dl
medico
Ma come?
Mi hanno detto che non lo
passa!?
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Cosa è la Dispensazione di
un farmaco ?

Regime privato di dispensazione
Transazione tra farmacista (in farmacia) e paziente per
l’acquisizione dei medicinali occorrenti, dispensabili con
l’autorizzazione del medico, con oneri completamente a carico del
paziente
Transazione tra farmacista (in farmacia o in negozio di vicinato)
e paziente per l’acquisizione dei medicinali occorrenti, e dispensabili
senza autorizzazione del medico, con oneri completamente a carico
del paziente

Regime convenzionale di dispensazione
Transazione tra farmacista (in farmacia) e paziente per
l’acquisizione dei medicinali occorrenti, e dispensabili con
l’autorizzazione del medico (sempre prevista), con oneri a carico del
Servizio Sanitario Nazionale
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Autorizzazione del medico
=
Ricetta
=
Prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa è
una ricetta medica?
… autorizzazione scritta del medico,
destinata
a
disporre
la
consegna
all’acquirente del medicinale da parte del
farmacista, il quale, in deroga alla disciplina
ordinaria sul commercio, è l’ unico
autorizzato ad effettuarla.
(Cass. Civ.sezione II 27\11\62, n.3214)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa è
una ricetta medica?
… ha valenza di autorizzazione, e non di
precetto del medico, che non deve in ogni
caso essere soddisfatto, nel senso che la sua
spedibilità in farmacia è condizionata dalla
conformità alle disposizioni amministrative
e regolamentari che ne disciplinano la
compilazione.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa è
una ricetta medica?




È uno strumento tecnico scientifico, espressione
finale del momento diagnostico e terapeutico.
È uno strumento autorizzativo che consente la
consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista
in farmacia.
È uno strumento documentale attestante il
comportamento seguito dal medico e dal farmacista, al fine
di stabilirne le eventuali responsabilità amministrative,
civili, penali e disciplinari.
È uno strumento contabile che consente il rimborso
da parte dell’Azienda Sanitaria Locale alla farmacia che ha
erogato la prestazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa è
una ricetta medica?
prescrizione medica:
è ogni ricetta rilasciata da professionista
autorizzato a prescrivere medicinali
(D.L.vo 219\2006, art 1, c. u)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Regime privato
modello libero
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
04/12/07
Perentol 30 mg
20 Compresse
una confezione
MR
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Regime convenzionato
modello determinato
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
La ricetta è uno strumento:
REGIME
PRIVATO
REGIME
CONVENZIONATO


Certificativo
 Autorizzativo
 Documentale
Certificativo
 Autorizzativo
 Documentale
 Contabile
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Che cosa contiene
una ricetta medica?









Identificazione del paziente
(non sempre)
Identificazione del prescrittore
(sempre)
Data di prescrizione
(sempre)
Firma del prescrittore
(sempre)
Superscrizione “P., Pr., R. o Sp”
Iscrizione
(medicinale e relativo dosaggio)
Sottoscrizione
(forma farmaceutica, numero di unità
posologiche per confezione, quantità
da dispensare)
Signatura “S.”
(modalità e frequenza di assunzione)
Eventuali altre indicazioni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI
ai fini delle modalità di dispensazione
le fonti…
artt.123,124 R.D.1265/34; artt.39,40 R.D.1706/38; DPR 309/90 e s.m.i. (L.12/01 – L.49/06) e,
per il solo regime SSN, norme convenzionali
1. Per i medicinali
soggetti all’A.I.C.
(specialità medicinali e medicinali
prodotti industrialmente)
Dl.Vo 219\2006
2. Per i medicinali non
soggetti all’ A.I.C.
(galenici magistrali ed officinali
allestiti in farmacia)
Farmacopea Ufficiale
tabelle 4,5,7 e 8
dott. Ferdinando Maria de Francesco
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI
ai fini delle modalità di dispensazione
OTC e SOP
senza ricetta
RR
ricetta ripetibile
RNR
ricetta non ripetibile
RM a ricalco
ricetta speciale
RL
ricetta limitativa (RRL o RNRL)
OSP
solo in ambito ospedaliero o assimilabile
OSPL
solo in ambito osp o ass. limitatamente ad identificati specialisti
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali non soggetti alla
prescrizione medica
SOP e OTC
Medicinali destinati all’impiego in un regime di
Automedicazione
(ossia senza l’intervento del medico)
e/o in un regime di
Automedicazione guidata
Ossia senza l’intervento del medico ma con il consiglio del farmacista
…medicinali che per loro composizione ed obiettivo terapeutico, sono
concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l’intervento del medico
per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza durante il trattamento
e, se necessario, con il consiglio* del farmacista.
* Comunque sempre auspicabile !!!
dott. Ferdinando Maria de Francesco
SOP e OTC
OTC (over the counter)
medicinali di automedicazione
SOP o SP
medicinali senza obbligo di prescrizione
Sono definiti al negativo come prodotti con specifiche non
rispondenti ai criteri stabiliti per i medicinali dispensabili
esclusivamente con prescrizione medica.
(Dl.vo 219/06, art 96)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
SOP




“…il ministero della salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta
medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate
(nella Tab. 4 della F.U.) qualora per dose unitaria, quantità contenuta
nella singola confezione, natura del medicamento, e modalità d’uso,
non risultano pericolose”
“… tutti i galenici officinali, prodotti industrialmente o in farmacia
sulla base della Farmacopea, salvo diversa indicazione espressa nella
relativa monografia.”
Nessuna preparazione parenterale con l’eccezione della soluzione di
sodio cloruro 0,9% e dell’acqua sterile per preparazione
iniettabile.
Nessun antidoto ad azione specifica ad eccezione del naloxone p.i.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
SOP e OTC
L’informazione dell’esistenza di un prodotto e delle sue proprietà
e modalità di impiego possono essere fornite direttamente al
paziente da:
INDUSTRIA PRODUTTRICE
Tramite la pubblicità (previa autorizzazione del Ministero della Salute) e
secondo il D.Lvo 219/06 (artt.115,116,117 e 118) che, comunque, limita tale
possibilità ai soli farmaci senza obbligo di prescrizione sottoposti all’A.I.C.
OTC – SOP Galenici officinali industriali
FARMACISTA IN FARMACIA
Tramite il colloquio professionale diretto con l’acquirente, per tutti i
medicinali non soggetti a prescrizione medica:
OTC – SOP -Galenici officinali industriali
Galenici officinali allestiti in farmacia
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Ricetta Ripetibile
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica
RR
…medicinali che:
 possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza il controllo del
medico;
 sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e,
di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la
salute;
 contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui
reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
 sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le
eccezioni stabilite dal Ministero della Salute, su proposta o previa
consultazione dell’AIFA (ad oggi le eccezioni sono: Acqua sterile
p.p.i, Sol.fisiologica, Naloxone e.v.)
(D.Lvo. 219/06, art 88)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica
RR
… sono tutti i medicinali riportati, per classi generali, nella
tabella n. 4 della F.U. e comunque tutti i medicinali per i
quali il Ministero della Salute, in sede di A.I.C., fa obbligo
di riportare in etichetta la dicitura:
“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica
RR
validità della ricetta


Regime privato
Regime convenzionato
UN MESE e per non più di tre
confezioni per i farmaci della tab.
Med sez. E (L.49/06),
in tutti gli altri casi SEI MESI,
salvo diversa indicazione del
medico e, comunque, non più di
dieci volte
L’indicazione di un numero di
confezioni
superiore
all’unità
esclude la ripetibilità.
Trenta giorni, inoltre valgono
le limitazioni qualitative e
quantitative
secondo
le
regolamentazioni del regime
convenzionale.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Regime convenzionato
Limitazioni qualitative
Classe A
Note AIFA
Limitazioni quantitative
2 pezzi/ric
6 pezzi/ric
solo per antibiotici iniettivi monodose
fleboclisi
interferone
esenti per patologia in terapia da almeno 6 mesi *
esenti per malattia rara *
*Legge 114/2014
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica
RR
adempimenti del medico


Regime privato
Identificazione del medico
Medicinale
Dosaggio
Forma farmaceutica
Quantità da dispensare
Data di prescrizione
Firma del medico
Regime convenzionato
Identificazione del medico
Medicinale
Dosaggio
Forma farmaceutica e tipo di confezione
Quantità da dispensare
Data di prescrizione
Firma del medico
Nome e cognome paziente (salvo privacy)
Codice fiscale
Sigla dell’ASL di appartenenza
Eventuale nota AIFA
Eventuali “esenzioni”
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
14/11/2014
Perentol 30 mg
20 Compresse
una confezione
MR
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
03/11/14
Perentol 30 mg
20 Compresse
sei confezioni
MR
dott. Ferdinando Maria de Francesco
DE FRANCESCO FERDINANDO
via Paolo Lucchesi 9 Nocera Inferiore
D F R F DN 6 6 T 1 4 H 9 1 2 T
SA1 11
66
Perentol 30 mg cp
XX
Dott.Giuseppe Rosental
cod. 3256 ASL SA 1
1
0311 1 4
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Giuseppe Rosental
Medicinali soggetti a prescrizione
medica
RR
adempimenti del farmacista


Regime privato
Apporre
ad ogni spedizione
data di spedizione
timbro
prezzo praticato
In caso di prescrizione di una quantità
superiore all’unità: procedere alla
spedizione (anche frazionata!) e
restituire la ricetta al paziente senza
alcun obbligo di conservazione.
solo in caso di formula magistrale:
conservare per sei mesi copia della
ricetta.
(L.388/2000)
Regime convenzionato
Apporre
data di spedizione
timbro
fustella
Annotare eventuale partecipazione alla
spesa da parte del paziente
ove
richiesto
da
accordi
regionali
Annotare
eventuale versamento
differenza “equivalente”
della
In quanto strumento “contabile” la
ricetta ancorché ripetibile di fatto viene
trattenuta dal farmacista e da questi
inviata alla ASL
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
03/11/14
Perentol 30 mg
20 Compresse
una confezione
MR
Farmacia del gatto del dott.
Felice Camoscio via dei
Condotti 10 Fisciano
20/11/14
3,65 euro
dott. Ferdinando Maria de Francesco
DE FRANCESCO FERDINANDO
via Paolo Lucchesi 9 Nocera Inferiore
D F R F DN 6 6 T 1 4 H 9 1 2 T
SA1 11
66
Perentol 30 mg 20 cp
XX
Dott.Giuseppe Rosental
cod. 3256 ASL SA 1
1
0311 1 4
Giuseppe Rosental
Farmacia del gatto del dott.
Felice Camoscio via dei
Condotti 10 Fisciano – Asl Sa 2
IIIIIIIIII
2011 1 4
Perentol 30 mg
14 0
dott. Ferdinando Maria de Francesco
sanzioni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a
prescrizione medica
RR
Le sanzioni…
Di natura penale per medicinali ad azione stupefacente o psicotropa
Di natura amministrativa per gli altri medicinali
Vendita senza ricetta
sanzione da 300,00 a 1800,00 euro
Vendita su ricetta priva di validità
sanzione da 200,00 a 1200,00 euro
Vendita con mancata apposizione del timbro
sanzione da 200,00 a 1200,00 euro
Vendita senza apposizione della data di spedizione o del prezzo praticato
sanzione da 3 a 18 milioni di lire
Vendita con ricetta non valida
sanzione da 200,00 a 1200,00 euro
Mancata conservazione per sei mesi della copia di prep. Magistrale
sanzione da 20.000 a 400.000 lire e (a discrezione dell’ASL) chiusura della farmacia da 5 giorni a 1
mese e decadenza in caso di recidiva
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Ricetta Non Ripetibile
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
…
medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche
previste per i medicinali soggetti alla ricetta medica
ripetibile, possono determinare, con l’uso continuato, stati
tossici o possono comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.
(D.Lvo 219/06, art 89)
… sono tutti quei medicinali riportati, per classi generali, nella tabella 5
della F.U. e comunque tutti i medicinali per i quali il Ministero della
Salute, in sede di AIC fa obbligo di riportare in etichetta la dicitura:
“Da vendersi dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovare volta per volta”
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
validità della ricetta

Regime privato

Per tutti i prodotti
Trenta giorni
_________
Diciture che tendono ad estendere
la validità o ad evitare la
non ripetibilità
SONO NULLE
Regime convenzionato
Trenta giorni, inoltre valgono le
limitazioni
qualitative
e
quantitative
secondo
le
regolamentazioni del regime
convenzionale.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
adempimenti del medico


Regime privato
Identificazione del medico (stampa o timbro)
Medicinale
Dosaggio
Forma farmaceutica
Quantità da dispensare
Data di prescrizione
Firma del medico
Codice Fiscale o in alternativa
Nome e cognome paziente
(o iniziali quando previsto in AIC)
o codice alfanumerico per magistrali
nelle condizioni della L. 94/98
Regime convenzionato
Identificazione del medico
Medicinale
Dosaggio
Forma farmaceutica e tipo di confezione
Quantità da dispensare
Data di prescrizione
Firma del medico
Nome e cognome paziente (salvo privacy)
Codice fiscale paziente
Sigla dell’ASL di appartenenza
Eventuale nota AIFA
Eventuali “ codice esenzione”
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
03/11/2014
Sig. de Francesco Ferdinando Maria
Unidal 20 mg
30 Compresse
2 confezioni
Mario Rossi
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Casa di cura S. Ermenelgilda
Via del Licantropo, 17 - Salerno
03/11/14
Sig. de Francesco Ferdinando Maria
Unidal 20 mg
30 Compresse
2 confezioni
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Mario Rossi
dott. Ferdinando Maria de Francesco
DE FRANCESCO FERDINANDO
via Paolo Lucchesi 9 Nocera Inferiore
D F R F DN 6 6 T 1 4 H 9 1 2 T
SA1 11
66
Unidal 20 mg cp
XX
Due confezioni da 30 compresse
2
131 1 1 4
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Dott.Giuseppe Rosental
cod. 3256 ASL SA 1
Giuseppe Rosental
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
adempimenti del farmacista

Regime privato

Regime convenzionato
Apporre data di spedizione
timbro
Apporre data di spedizione
prezzo praticato
timbro
Trattenere la ricetta
fustella
(possibilità di consegna frazionata)
Annotare eventuale partecipazione alla
Conservare per sei mesi la ricetta
spesa da parte del paziente
(medicinali magistrali e con AIC) e
ove richiesto da accordi
poi distruggerla senza dispersione
regionali
di dati
Ovvero, se stupefacente di Tab Annotare eventuale versamento della
Med sez. B e C, per due anni dalla
differenza “equivalente”
ultima registrazione
Ovvero, se magistrale con doping, Inviare all’ASL per il rimborso
conservare per sei mesi
dal 31\1
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dell’anno successivo (31 luglio)
Dott. Mario Rossi
Medico chirurgo
Via Spada, 21
Salerno
03/11/14
Sig. De Francesco Ferdinando
Unidal 20 mg
30 Compresse
2 confezioni
Farmacia del gatto del dott.
Felice Camoscio via dei
Condotti 10 Fisciano
Mario Rossi
20/11/14
2 x 4,30 euro
dott. Ferdinando Maria de Francesco
DE FRANCESCO FERDINANDO
via Paolo Lucchesi 9 Nocera Inferiore
D F R F DN 6 6 T 1 4 H 9 1 2 T
SA1 11
Unidal 20 mg cp
Due confezioni da 30 compresse
66
XX
Dott.Giuseppe Rosental
cod. 3256 ASL SA 1
1
0311 1 4
Giuseppe Rosental
Farmacia del gatto del dott.
Felice Camoscio via dei
Condotti 10 Fisciano – Asl Sa 2
IIIIIIIIIIlllllll
2011 1 4
Unidal 20 mg
IIIIIIIIIIlll
14 0
dott. Ferdinando Maria de Francesco
veleni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
veleni a fini terapeutici
Veleno:
1. sostanza iscritta nella tab 3 della FU
2.sostanza la cui scheda di sicurezza (D.67/548/CE) riporti la sigla S o che
appartenga alla categoria di pericolo T(tossico) o T+ (altamente tossico)
3. sostanza che a giudizio professionalmente motivato del farmacista sia
veleno (nota tab.3)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
veleni a fini terapeutici
1.
2.
3.
Il medico deve indicare la dose in tutte lettere
Il farmacista deve trascrivere sulla ricetta il nome e cognome
dell’acquirente che deve essere maggior di 16 anni
La validità resta di trenta giorni
N.B.
La spedizione di veleni in dose e forma di medicamento non va
trascritta sul registro copia veleni ad uso agricolo ed industriale
Sanzioni:
Vendita a minore di 16 anni
Sanzione penale con ammenda fino ad 1 milione di lire
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Un caso particolare di RNR
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
una particolare RNR: il caso isotretinoina
Uso sistemico consentito per pazienti di sesso femminile in
età fertile solo nell’ambito del Programma di Prevenzione
del rischio teratogeno
La ricetta deve riportare:
 la posologia
 la prescrizione di un quantitativo di farmaco non superiore
a quello necessario per trenta giorni di terapia
 la data di certificazione di non sussistenza di gravidanza
della paziente
La validità della ricetta è di sette giorni dalla data di
certificazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Per i pazienti di sesso maschile restano valide
le medesime limitazioni con l’eccezione
della data di certificazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Il medico ha la responsabilità di “certificare” la paziente che verrà posta in trattamento con
isotretinoina;
La certificazione consiste nell’accertamento che la paziente sia idonea al trattamento in
quanto siano soddisfatti i seguenti tre criteri:
1. Esecuzione, sotto controllo medico, di test di gravidanza iniziale, periodici e fino a 5
settimane successive al termine del trattamento.
2. Scelta di uno o più metodi contraccettivi di prima scelta, di cui almeno uno di barriera.
3. Sottoscrizione del modulo di informazione e Consenso informato da parte della paziente
Per i pazienti di sesso maschile rimane l’obbligo di sottoscrizione del modulo di
informazione e di consenso informato con impegno da parte del paziente a non
condividere con altri la terapia assegnata e a non donare sangue fino a 30 giorni
dopo l’ultima assunzione di farmaco
Il farmacista deve curare che la prescrizione abbia gli elementi di validità previsti e deve
richiedere ai pazienti di riconsegnare, al termine della terapia, eventuali quantitativi di
farmaco non utilizzati.
In G.U 261 del 9-11-05 sono pubblicate la guida alla prescrizione e alla dispensazione rispettivamente per il medico e
per il farmacista
dott. Ferdinando Maria de Francesco
sanzioni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta
RNR
Le sanzioni…
Di natura penale per medicinali ad azione stupefacente o psicotropa
Di natura amministrativa per gli altri medicinali
Vendita senza ricetta o su ricetta priva di validità
sanzione da 500,00 a 3000,00 euro e
chiusura della farmacia, facoltativa da parte dell’ASL, da 15 a 30 giorni
Vendita senza apposizione della data di spedizione o del prezzo praticato
Sanzione da 3 a 18 milioni di lire
Per il medico, in caso di mancata osservanza delle modalità di
prescrizione
Sanzione da 300,00 a 1800,00 euro
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Alcune eccezioni alla
presentazione di RR e RNR
Il D.L.vo n. 274/07:
 ha in parte modificato gli artt. 88 e 89 del D.L.vo
219/06 prevedendo che in condizioni di necessità
ed urgenza il farmacista può dispensare alcuni
farmaci anche in mancanza della prevista ricetta
medica;
 ha demandato al Ministro della Salute il compito
di individuare le condizioni che consentono al
farmacista la dispensazione in assenza di
prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Il D.M. 31 marzo 2008:
consegna da parte del farmacista di medicinali con obbligo di
prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta
È possibile dispensare in assenza della prevista ricetta per non
interrompere la terapia:
1.
2.
3.
Di una patologia cronica
Di una patologia acuta per la quale sia già in corso una terapia ( es.
antibiotico)
A seguito di dimissione ospedaliera recentissima
In nessun caso è possibile dispensare in queste
condizioni farmaci ad azione stupefacente, o sottoposti a
ricette diverse da RR e RNR in regime privato e in
quantità diverse da quelle strettamente necessarie ad
assicurare la continuità terapeutica.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Adempimenti del farmacista:
Quantità da consegnare
Scheda con specificazione del medicinale
Eventuale assunzione di responsabilità
dell’acquirente
Registro delle dispensazioni effettuate.
Comunicazione dati entro il 31 dicembre a
FEDERFARMA
Divieto di consegna di stupefacenti e
medicinali in regime di SSN
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
….Fine prima parte
…continua
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Prescrizione medica speciale
su RICETTA AUTOCOPIANTE
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Le nuove tabelle degli
stupefacenti
L'attuale classificazione delle sostanze
stupefacenti è determinata da tutte le
modifiche e gli aggiornamenti introdotte al
DPR 309/90
fino alle integrazioni più recenti apportate
dalla L.38/10 e, per ultimo dalla
L.79/2014
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Da Tab I e II a Tab I,II,III,IV e Med
dott. Ferdinando Maria de Francesco
TABELLA I - Sono indicati:
l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;
le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le
sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure
per sintesi;
le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente
indicate;
gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni
sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella
tabella dei medicinali.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
TABELLA II - Sono indicati:
la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti;
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella
tabella dei medicinali.
TABELLA III - Sono indicati:
i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre
sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili.
Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a
breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i
pericoli di dipendenza innanzi indicati;
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella
tabella dei medicinali.
TABELLA IV - Sono indicate:
le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di
intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella
tabella dei medicinali.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Tabella dei medicinali

sez.A
 sez. B
 sez. C
 sez. D
 sez. E
 Allegato III bis (L.12/01 e L. 15/10)

dott. Ferdinando Maria de Francesco





Sezione A - Sono indicati:
i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave
dipendenza fisica o psichica;
i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di
indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze
ad effetto ipnoticosedativo ad essi assimilabili.
dott. Ferdinando Maria de Francesco




Sezione B - Sono indicati:
i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico
per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli
prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli
contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione
ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di
abuso e generare farmacodipendenza
dott. Ferdinando Maria de Francesco


Sezione C - Sono indicati:
i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali,
sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso
farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica.
dott. Ferdinando Maria de Francesco





Sezione D - Sono indicati:
i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni
A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico
quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del
loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione;
i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con
altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi
totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05
per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono
essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi;
in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del
dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella
parenterale.
dott. Ferdinando Maria de Francesco


SEZIONE E - Sono indicati:
i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso
farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,
C o D.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Allegato III bis
Farmaci, destinati alla terapia del dolore ed alle cure
palliative, a base di:
BUPRENORFINA
CODEINA e DIIDROCODEINA
FENTANYL
IDROCODONE e IDROMORFONE
MORFINA e METADONE
OSSICODONE e OSSIMORFONE
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Allegato III bis
Farmaci, destinati alla terapia del dolore ed alle cure
palliative, a base di:
BUPRENORFINA
CODEINA e DIIDROCODEINA
FENTANYL
IDROCODONE e IDROMORFONE
MORFINA e METADONE
OSSICODONE e OSSIMORFONE
dott. Ferdinando Maria de Francesco
…un chiarimento di AIFA
“considerato il fatto che la modifica della dicitura
sostanzialmente non modifica il regime
prescrittivo dei medicinali interessati, è consentita
la vendita delle scorte di confezioni di medicinali
che facciano ancora riferimento alla precedente
normativa, fino all’esaurimento delle stesse.”
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Ordinanza Ministeriale giugno 2009: transito di
alcuni medicinali analgesici oppiodi dalla tab II
(oggi med) sez A alla tab.II (oggi med) sez.D
(G.U.141 16/06/09)





composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale
contenente codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale,
espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione
monodose;
composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina,
diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra superiore a 20
mg per unità di somministrazione;
composizioni per somministrazione ad uso diveso da quello parenterale
contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e
ossimorfone;
composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti
buprnorfina.
Sono espressamente esclusi dalle disposizioni dell’ordinanza ministeriale i
composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale.
dott. Ferdinando Maria de Francesco


Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
dell’Ordinanza, per questi medicinali vengono modificate le modalità di
acquisto (non è più richiesto il buono acquisto), quelle di dispensazione (in
luogo del ricettario speciale sarà sufficiente la presentazione di una ricetta non
ripetibile sia in regime privato che SSN) e le modalità di documentazione
(viene meno l’obbligo di registrazione sul registro stupefacenti).
Deve, tuttavia, essere annotato in calce alla ricetta nome, cognome ed estremi
del documento di riconoscimento dell’acquirente con conservazione della
stessa (ovvero di sua copia o fotocopia) per due anni dalla spedizione
Entro la fine di ciascun mese invio all’Ordine dei dati relativi al n. di
confezioni dispensate (f. f. e dosaggio) dei farmaci transitati in IID e spediti su
ricetta diversa da quella autocopiante. (D.M.31/03/10)


L’Ordine trasmette i dati al Min. Sal. entro i 15 gg sucessivi alla
comunicazione. (D.M.31/03/10)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale a ricalco
L. 49/06
La prescrizione dei medicinali indicati nella tab med sezione A può
comprendere un solo medicinale per una cura di durata non
superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all’allegato III bis della L.12/01 per i quali la
ricetta (anche modello SSN normale) può comprendere fino a due
medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di durata non superiore ai trenta
giorni.(L.38/10)
Altre integrazioni L.38/10
N.B. in caso di prescrizione superiore ai 30 giorni si provvede alla
dispensazione del quantitativo più prossimo alla terapia di 30 giorni.
1.
2.
In relazione all’eventuale eccedenza per confezionamento
In relazione ad una eccedenza di prescrizione (dandone comunicazione
al prescrittore)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
L. 49/06
Nella ricetta devono essere indicati :
A) Cognome e nome dell’assistito;
B) La dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
C) L’indirizzo e il numero telefonico professionali
del medico;
D) La data e la firma del medico;
E) Il timbro personale del medico;
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
L. 49/06
 La
ricetta deve essere compilata in duplice
copia a ricalco per i medicinali non forniti
dal SSN ed in triplice copia a ricalco per
quelli forniti dal SSN.
 Una copia della ricetta è comunque
conservata dall’assistito.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
L. 49/06

La prescrizione dei medicinali compresi nella tab. med.
sez. A, qualora utilizzati per il trattamento di
disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei o da alcool dipendenza, è effettuata utilizzando il
ricettario a ricalco nel rispetto di un piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata
specificamente autorizzata a termini di legge.

La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui sopra è tenuta ad esibire a richiesta la
prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
RM a ricalco
tab med sez. A
validità della ricetta


Regime privato
Regime convenzionato
Ciascuna prescrizione deve
essere limitata ad una sola
preparazione o ad un dosaggio
per cura di durata non superiore
a TRENTA giorni di terapia.
Ciascuna prescrizione deve
essere limitata ad una sola
preparazione o ad un dosaggio
per cura di durata non superiore
a TRENTA giorni di terapia.
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
RM a ricalco
Allegato III bis

validità della ricetta
 Regime convenzionato
Regime privato
ciascuna
prescrizione
può
contenere fino a due preparazioni o
dosaggi diversi per un trattamento
non superiore a trenta giorni
calcolati in base al regime
posologico.
ciascuna prescrizione può
contenere fino a due preparazioni o
dosaggi diversi per un trattamento
non superiore a trenta giorni
calcolati in base al regime
posologico.
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
RM a ricalco
adempimenti del medico

Regime privato

Identificazione del medico (anche
domicilio e n° telefonico)
Nome e cognome paziente
Medicinale/i
Dosaggio
Forma farmaceutica
Quantità da dispensare
Modi e tempi di somministrazione
Data di prescrizione
Firma del medico per esteso
Regime convenzionato
Identificazione del medico (anche
domicilio e n° telefonico)
Nome e cognome paziente
Medicinale/i
Dosaggio
Forma farmaceutica
Quantità da dispensare
Modi e tempi di somministrazione
Data di prescrizione
Firma del medico per esteso
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
RM a ricalco
modalità di prescrizione

Regime privato
Il medico compilerà solo due
copie a ricalco, una per la
persona cui viene affidato il
farmaco come giustificativo
della detenzione, l’altra per la
spedizione in farmacia.

Regime convenzionato
Il medico compilerà tutte e tre le
copie a ricalco, una per la persona
cui viene affidato il farmaco come
giustificativo della detenzione, e due
per la spedizione in farmacia .
Sono ammesse le abbreviazione inequivocabili e universalmente riconosciute (i.m.,
i.v., mg, cpr, etc)
In caso di sostituzione del medico titolare, il sostituto dovrà utilizzare un proprio
ricettario (anche senza codice asl) e indicare l’indirizzo professionale del medico
che sostituisce
Le ricette prescritte da specialisti di strutture convenzionate, in caso di urgenza, di
necessità o di continuità assistenziale sono spedibili anche in regime
convenzionato: in questo caso l’indirizzo indicato dal prescrittore sarà quello della
struttura convenzionata
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
RM a ricalco
adempimenti del farmacista
 Regime privato
Apporre sull’originale riservato
alla farmacia data e timbro e
prezzo praticato
Indicare nome e cognome
dell’acquirente, n° del
documento di
riconoscimento ed ente che
lo ha rilasciato
Conservare l’originale per due
anni, a partire dal giorno
dell’ultima registrazione sul
registro
 Regime convenzionato
Apporre sull’originale riservato alla
farmacia data e timbro e prezzo
praticato
Indicare nome e cognome (a ricalco)
dell’acquirente, n° del
documento di riconoscimento ed
ente che lo ha rilasciato
Conservare l’originale per due anni,
a partire dal giorno dell’ultima
registrazione sul registro
Apporre data, timbro e fustelli sulla
copia destinata alla ASL e ad
essa inviarla per il rimborso
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Consegnare copia assistito/prescrittore all’acquirente
sanzioni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali ad azione
stupefacente e psicotropa
Le sanzioni…
Omessa conservazione delle ricette originali relative alla spedizione di
preparazioni della tab. med. sez. A, B e C.
Vendita di preparazioni di sostanze della tab. med sez. A senza
rispettare i formalismi o i limiti quali-quantitativi (ert.43 DPR
309/90) o in quantità o forma diversa da quella prescritta.
Vendita senza accertamento dell’identità dell’acquirente, ovvero senza
apposizione del timbro o senza indicazione della data di spedizione,
ovvero spedizione oltre il periodo di validità della ricetta
Sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro
Vendita senza ricetta di preparazioni contenenti sostanze della tab. med.
sez. B e C
Sanzione penale dell’arresto fino a 2 anni o ammenda da 3 a 50 milioni
di lire salvo che il fatto non costituisca più grave reato
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali ad azione
stupefacente e psicotropa
Le sanzioni…
Vendita di medicinali appartenenti
alla tab. med. sez. A,B,C, D e E senza ricetta medica
Sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro
Vendita senza ricetta di preparazioni contenenti
sostanze della tab. med sez. B e C
Vendita di medicinali appartenenti
alla tab. med. sez. A, B e C senza ricetta medica (oltre la
sanzione amministrativa di cui sopra) prevede anche
Sanzione penale dell’arresto fino a 2 anni o ammenda da 3 a 50 milioni
di lire salvo che il fatto non costituisca più grave reato
dott. Ferdinando Maria de Francesco
medicinali per uso veterinario
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Nessun medicinale veterinario può essere immesso in
commercio senza la preventiva autorizzazione (AIC) del
Ministero della Sanità o della Commissione Europea a
norma del Regolamento CEE 2309/93.
(D.Lvo 193/06)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI
VETERINARI
ai fini delle modalità di dispensazione
SOP
RR
RNR
vendibili senza ricetta
vendibili con ricetta ripetibile
vendibili con ricetta non ripetibile
vendibili con ricetta non ripetibile in triplice copia
RNRT
vendibili con ricetta speciale a ricalco
RS a ricalco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari non soggetti
alla prescrizione medica
SOP

Farmaci ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso
esterno, nonché medicinali destinati a essere utilizzati
esclusivamente per pesci d’acquario, uccelli domestici,
piccioni viaggiatori, animali da terrario e piccoli roditori.
 Alimenti e mangimi medicamentosi
 Presidi medico chirurgici
 Medicinali non sottoposti alla presentazione di ricetta nel
protocollo di AIC
Per la vendita di tali prodotti non va conservata alcuna
documentazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti
alla prescrizione medica
RR
Medicinali veterinari destinati al trattamento SOLO
di animali da compagnia
VALIDITA’ della ricetta:
FORMALISMI:
Nome e cognome del proprietario
(!?)
Specie dell’animale
OBBLIGHI del Farmacista:
Dose e modo di somministrazione
Identificazione del Veterinario
Data di prescrizione
sei volte in dieci mesi
Apporre timbro, data e prezzo
praticato, per ogni
dispensazione
Ritirare la ricetta alla scadenza
Firma del Veterinario
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta
RNR






Medicinali per i quali il veterinario deve prendere
precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile;
Medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici
che richiedono diagnosi preventive o dal cui uso possono
derivare conseguenze tali da rendere difficile o ostacolare
ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
Formule magistrali;
Medicinali veterinari autorizzati da meno di 5 anni;
Medicinali inseriti nella tabella n.5 della F.U.
Medicinali destinate ad altre specie, comunque non allevati
per la produzione di alimenti per l’uomo, o alla stessa
specie ma per altra affezione, rispetto a quanto in AIC;
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta
RNR
VALIDITA’ della ricetta:
FORMALISMI:
tre mesi dalla data di prescrizione
Nome e cognome del proprietario
OBBLIGHI del Farmacista:
Specie dell’animale
Apporre timbro, data e prezzo praticato;
Dose e modo di somministrazione
Ritirare la ricetta e conservarla
Identificazione del Veterinario
Per 6 mesi (animali produttori di alimenti
e a. da compagnia e medicinali con AIC per
uso umano).
Data di prescrizione
Firma del Veterinario
Ovvero per 2 anni (dall’ultima
registrazione) per i medicinali soggetti
all’annotazione sul registro stupefacenti.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta in triplice copia
RNRT


Medicinali ad uso umano per il trattamento di animali
produttori di alimenti per l’uomo (con l’esclusione di
antibiotici e chemioterapici in commercio da meno di 5
anni);
Medicinali veterinari ad azione immunologica e
premiscele medicate, nonché specialità medicinali o
medicinali
veterinari
prefabbricati
contenenti
chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi,
antiinfiammatori, sostanze psicotrope, tranquillanti e betaagonisti prescritti per la terapia di animali produttori di
alimenti per l’uomo;
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta in triplice copia
RNRT




Medicinali indicati nel punto precedente anche se prescritti
per animali da compagnia, quando sono presentati in
confezioni autorizzate anche o solo per animali produttori
di alimenti per l’uomo;
Medicinali utilizzati per indicazioni diverse da quelle
previste nell’AIC;
Medicinali preparati estemporaneamente in base alle
indicazioni contenute nella ricetta e destinati ad animali
produttori di alimenti per l’uomo;
Medicinali richiesti per allestimento delle scorte
dell’impianto di allevamento di animali produtori di
alimenti per l’uomo;
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta in triplice copia
RNRT
FORMALISMI:
Nome e cognome del proprietario
Specie dell’animale
Dose e modo di somministrazione
Identificazione del Veterinario
Data di prescrizione e firma del Veterinario
Codice allevamento sempre se per animali da
allevamento (ovvero esatta dislocazione
dell’allevamento se in assenza del codice)
La RNRT è composta di tre sezioni
A
per la prescrizione medica
B
per il titolare dell’impianto (per scorte)
C
per il farmacista
ed è costituita da un originale e tre copie:
Originale ROSA per il farmacista
Copia GIALLA per l’utilizzatore finale
Copia AZZURRA da inviare all’ASL
Copia BIANCA per il veterinario
VALIDITA’ della ricetta:
10 giorni lavorativi dalla data di
prescrizione
OBBLIGHI del Farmacista:
Apporre timbro, data, prezzo praticato, n° di
lotto del farmaco dispensato e firma
sulla parte C
Conservare per cinque anni l’originale rosa
insieme a tutti i documenti giustificativi
della movimentazione (entrate ed
uscite)
Inviare all’ASL competente per territorio
relativo all’utilizzatore la copia azzurra
entro 7 giorni dalla spedizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali Veterinari soggetti alla
prescrizione medica da rinnovarsi
volta per volta in triplice copia
RNRT
L’obbligo di conservazione per 5 anni può
essere assolto conservando la fattura
d’acquisto e la ricetta con l’indicazione del
lotto del medicinale dispensato
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Le nuove tabelle degli
stupefacenti
L.49/06






Tab.I – sostanze individuate come stupefacenti o
psicotropi di abuso
Tab. MED sez.A Ricetta a Ricalco
Tab. MED sez. B
Tab. MED sez. C
Tab. MED sez. D
Tab. MED sez. E
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Ordinanza Ministeriale giugno 2009: transito di alcuni medicinali
analgesici oppiodi dalla tab II (oggi tab med) sez A alla tab.II (oggi
tab med) sez.D (G.U.141 16/06/09)





composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale
contenente codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale,
espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione
monodose;
composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina,
diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra superiore a 20
mg per unità di somministrazione;
composizioni per somministrazione ad uso diveso da quello parenterale
contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e
ossimorfone;
composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti
buprnorfina.
Sono espressamente esclusi dalle disposizioni dell’ordinanza ministeriale i
composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale.
dott. Ferdinando Maria de Francesco

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, dell’Ordinanza, per questi
medicinali vengono modificate le modalità di
acquisto (non è più richiesto il buono acquisto),
quelle di dispensazione (in luogo del ricettario
speciale sarà sufficiente la presentazione di una
ricetta non ripetibile sia in regime privato che
SSN) e le modalità di documentazione (viene
meno l’obbligo di registrazione sul registro
stupefacenti).
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
Ricetta speciale a ricalco
tab MED sez A
validità della ricetta

Regime privato
Ciascuna prescrizione deve
essere limitata ad una sola
preparazione o ad un dosaggio
per cura di durata non superiore
a TRENTA giorni di terapia.
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
Ricetta speciale a ricalco
all. III bis

validità della ricetta
Regime privato
ciascuna
prescrizione
può
contenere
fino
a
due
preparazioni o dosaggi diversi
per
un
trattamento
non
superiore a trenta giorni
calcolati in base al regime
posologico.
Ha validità di trenta giorni dalla
data di prescrizione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
Ricetta speciale a ricalco
adempimenti del medico
 Regime privato
Identificazione del Veterinario
(anche domicilio e n° telefonico)
Nome e cognome del propretario
dell’animale
Medicinale/i
Dosaggio
Forma farmaceutica
Quantità da dispensare
Modi e tempi di somministrazione
Data di prescrizione
Firma del medico per esteso
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
Ricetta speciale a ricalco
modalità di prescrizione

Regime privato
Il medico compilerà solo due copie a
ricalco, una per la persona cui sono
affidati i medicinali prescritti come
giustificativo della detenzione, l’altra
per la spedizione in farmacia.
Sono ammesse le abbreviazione inequivocabili e universalmente riconosciute (i.m.,
i.v., mg, cpr, etc)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica speciale
Ricetta speciale a ricalco
adempimenti del farmacista

Regime privato
Apporre sull’originale riservato alla
farmacia data e timbro e prezzo
praticato
Indicare nome e cognome
dell’acquirente, n° del
documento di riconoscimento
ed ente che lo ha rilasciato
Conservare l’originale per due
anni, a partire dal giorno
dell’ultima registrazione sul
registro (se a. da compagnia)
5 anni (se animali d’allevamento)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Ricetta Limitativa
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
Sono medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è
limitata a taluni medici o a taluni ambienti
(D.Lvo 219/06, art 91)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
…medicinali non vendibili al pubblico il cui impiego è consentito solo in
ambiente ospedaliero in quanto, per caratteristiche farmacologiche o
per innovatività o per modalità di somministrazione o per tutela della
salute pubblica, non possono essere usate in condizioni di sicurezza al
di fuori di tale ambiente.



In base alle caratteristiche del medicinale l’AIFA può stabilire che tali medicinali siano
utilizzabili solo in taluni centri ospedalieri ovvero anche in strutture di ricovero a
carattere privato.
Devono recare in etichetta la dicitura Uso riservato agli Ospedali. Vietata la vendita al
pubblico eventualmente seguita dall’indicazione della struttura in cui è autorizzato
l’impiego.
Sono forniti da produttori e/o grossisti direttamente alla struttura autorizzata ad
impiegarli
(D.Lvo 219/06, art 92)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
 OSP
1
utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o
ambiente ad esso assimilabile
 OSP
2
utilizzabili oltre che in ambiente ospedaliero
anche in ambito extra ospedaliero secondo
specifiche disposizioni delle Regioni e delle
PP. autonome
 OSP
L
utilizzabili solo in ambiente ospedaliero e da
determinati specialisti secondo specifiche
disposizioni delle Regioni e delle PP.
autonome
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
USPL
… medicinali non vendibili al pubblico il cui uso, per caratteristiche
farmacologiche e modalità di impiego richiedono l’intervento dello
specialista e sono limitati all’ambulatorio e, solo se non necessitano di
attrezzatura particolare, al domicilio del paziente.


Devono recare in etichetta la dicitura Uso riservato a__________. Vietata la vendita al
pubblico eventualmente seguita dall’indicazione della struttura in cui è autorizzato
l’impiego.
Possono essere forniti da produttori e/o grossisti direttamente agli specialisti autorizzati
ad impiegarli
(D.Lvo 219/06, art 94)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RRL… - RNRL…
… medicinali vendibili al pubblico in quanto vengono
utilizzati nel trattamento di malattie che devono essere
diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari
strutture che dispongono di adeguati mezzi diagnostici o da
determinati specialisti, ma il cui impiego può avvenire
anche domiciliarmente.


La RL può essere a sua volta ripetibile o non ripetibile (RRL o RNRL)
Tali medicinali dovranno recare in etichetta la dicitura da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica oppure da vendersi dietro presentazione di
ricetta medica utilizzabile una sola volta seguita dalla specifica del tipo di
struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
(D.Lvo 219/06, art 93)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
alcuni esempi
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
CLOZAPINA:
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile
una sola volta, rilasciata esclusivamente dai centri
ospedalieri e dai dipartimenti di salute mentale, da parte di
specialisti in psichiatria o neuropsichiatria.
La prescrizione, inoltre, deve attestare l’esecuzione della
conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei
valori riscontrati con l’inizio, la prosecuzione o la ripresa
del trattamento.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
ERITROPOIETINA:
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
rilasciata esclusivamente da specialista nefrologo,
internista, ematologo, oncologo, anestesiologo,
emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.
FELBAMATO
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
rilasciata da centri specialistici pediatrici
neurologici neuropsichiatrici e da centri
ospedalieri
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
FILGRASTIM e LENOGRASTIM:
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata
esclusivamente da specialista oncologo o ematologo
oppure di un centro ospedaliero
MOLGRAMOSTIN
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata
esclusivamente da specialista oncologo o ematologo ed
infettivologo oppure di un centro ospedaliero
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
SIBUTRAMINA
(solo preparati di origine industriale)
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata
esclusivamente da specialista in cardiologia, diabetologia,
endocrinologia, medicina interna e scienza
dell’alimentazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
INTERFERONI:
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su
indicazione di un centro ospedaliero
ORMONE SOMATOTROPO
da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata
esclusivamente dai centri universitari o ospedalieri
specializzati individuati dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
RL
Le limitazioni riportate per i medicinali soggetti a RL si
riferiscono esclusivamente al regime privato di dispensazione.
Per il regime convenzionale si deve far riferimento ai contenuti
delle specifiche note AIFA.
Infatti, l’AIFA, nel caso di prodotti soggetti a RL può prevedere
che la diagnosi e il piano terapeutico siano stabiliti da centri o medici
specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il
piano predetto, possa essere affidata al medico di MG o PLS.
Alla ricetta SSN non si deve allegare alcun piano terapeutico in
quanto è il Centro prescrittore che deve inviarne copia al servizio
farmaceutico dell’ASL.
dott. Ferdinando Maria de Francesco
sanzioni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Medicinali soggetti a
prescrizione medica limitativa
Le sanzioni…
Vendita senza ricetta del centro medico o dello specialista abilitato
a redigere la prescrizione
Sanzione amministrativa da 500,00 a 3000,00 euro e
chiusura della farmacia, facoltativa da parte dell’ASL, da 15 a 30 giorni
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Fly UP