...

IMPOSTE DIFFERITE

by user

on
Category: Documents
28

views

Report

Comments

Transcript

IMPOSTE DIFFERITE
Bilancio e fiscalità d’impresa per il 2010
Claudio Sottoriva
Dottore commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
20 aprile 2010
Sintesi della relazione:
 calcolo e rilevazione delle imposte in bilancio (correnti, anticipate, differite)
 esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione del reddito
imponibile IRES
 esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione della base
imponibile IRAP
 soluzioni operative utilizzando i software DATEV KOINOS Bilancio e DATEV
KOINOS Simulazione Fiscale
Titolo
 Le imposte sul reddito di esercizio
 Dal risultato di bilancio al reddito d’impresa
 Le imposte
o Correnti
o Anticipate
o Differite
Imposte sul reddito e fiscalità differita
UTILE / PERDITA SCATURENTE dal Conto Economico
+ Variazioni in aumento
- Variazioni in diminuzione
Determinate in base a
quanto disposto
dal T.U.I.R.
REDDITO FISCALE (reddito imponibile per il calcolo
delle imposte)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE – IMPOSTE DIFFERITE
 Disposizioni del Codice Civile (inserite con D. Lgs. N.
6/2003)
 P.C. n. 25
 IAS 12 (Imposte sul reddito)
OBIETTIVO
NEL CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO DEVE
APPARIRE IL COSTO PER IMPOSTE DI COMPETENZA
DELL’ESERCIZIO A PRESCINDERE DAL FATTO
CHE ESSO ABBIA COMPORTATO O MENO
UN DEBITO VERSO L’ERARIO
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita Voci di
bilancio interessate
STATO PATRIMONIALE
(Attivo)
C) II Crediti
…
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
…
STATO PATRIMONIALE
(Passivo)
B) Fondi per rischi e oneri
2) Per imposte anche differite
D) Debiti
12) Debiti tributari
CONTO ECONOMICO
Imposte sul reddito di esercizio
…
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE e
DIFFERITE
SCOPO
Imputare nel conto
economico le imposte di
competenza
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
… indipendentemente
dall’effettivo debito verso
l’erario
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Differenze tra risultato d’esercizio e reddito imponibile
DIFFERENZE DEFINITIVE
(non recuperabili in futuro)
Costi / Ricavi di competenza
dell’esercizio NON DEDUCIBILI
o NON IMPONIBILI
né nell’esercizio di competenza
né in quelli futuri
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
DIFFERENZE TEMPORANEE
Costi ricavi di competenza economica
dell’esercizio che non rientrano
nella base imponibile dell’esercizio
in cui sono stati imputati a C.E. ma
che vi rientreranno in esercizi futuri
o vi sono già rientrati in esercizi
passati
Imposte sul reddito e fiscalità differita
DIFFERENZE TEMPORANEE
TASSABILI
DEDUCIBILI
IMPOSTE DIFFERITE
IMPOSTE ANTICIPATE
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE DIFFERITE
IMPOSTE DIFFERITE
Ricavi tassabili in esercizi successivi
a quelli nei quali sono imputati per
competenza economica
REDDITO IMPONIBILE
DEBITI V/ERARIO
Costi deducibili in esercizi precedenti
rispetto a quelli nei quali sono imputati
per competenza economica
<
<
(carico fiscale effettivo)
REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizio di origine
IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVE
ESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA
Voce 22 conto economico
Imposte correnti
Imposte dell’esercizio
D.12. Debiti tributari
a
Voce 22 conto economico
Imposte differite
Imposte differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Debiti tributari
B.2. Fondi per imposte differite
a
F.do imposte differite
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte differite
31/12 esercizi successivi
Esercizi nei quali:
- Il ricavo già imputato a C.E. diventa imponibile
- Il costo già fiscalmente dedotto sarà imponibile ai fini fiscali
REDDITO IMPONIBILE
DEBITI V/ERARIO
>
>
(carico fiscale effettivo)
REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizi successivi
Voce 22 conto economico
Imposte correnti
D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio
a
Voce 22 conto economico
Imposte differite
B.2. Fondi per imposte differite
F.Do imposte differite
Debiti tributari
a
Imposte differite
Ciò al fine di compensare a C.E. il costo per imposte scaturente dalla
dichiarazione dei redditi che nel bilancio civilistico era stato imputato già in
precedenza
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempi di imposte differite
 Plusvalenze rateizzate
Ex art 86, comma 4, TUIR
 Sopravvenienze rateizzate
Ex art. 88, comma 3, lett. B) del TUIR
Utili su cambi
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE ANTICIPATE
Ricavi tassabili in esercizi
precedenti a quelli nei quali
sono imputati per
competenza economica
REDDITO IMPONIBILE
DEBITI V/ERARIO
Costi deducibili in esercizi
successivi rispetto a quelli
nei quali sono imputati per
competenza economica
>
>
(carico fiscale effettivo)
Riporto a nuovo
di perdite fiscali
REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizio di origine
IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVE
ESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA
Voce 22 conto economico
Imposte correnti
Imposte dell’esercizio
D.12. Debiti tributari
a
Debiti tributari
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate
Crediti per imposte anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Voce 22 conto economico
Imposte anticipate
a
Imposte anticipate
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte anticipate
31/12 esercizi successivi
REDDITO IMPONIBILE
DEBITI V/ERARIO
<
<
(carico fiscale effettivo)
REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
L’azienda sarà tenuta a versare all’Erario imposte minori di quelle di
competenza, ciò non comporterà l’indicazione in bilancio di un minor costo
per imposte
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Imposte anticipate SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizi successivi
Voce 22 conto economico
Imposte correnti
D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio
Voce 22 conto economico
Imposte anticipate
Imposte anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
a
Debiti tributari
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate
a
Crediti per imposte anticipate
Esempi di imposte anticipate
Compenso agli amministratori non corrisposti
Perdite su cambi
Fondi svalutazione crediti
Perdite fiscali
(le perdite riportabili ad esercizi successivi
possono rappresentare differenze temporanee
deducibili in ragione del beneficio fiscale che
comportano negli esercizi in cui divengono
compensabili)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE
Deducibili dai redditi futuri imponibili ai fini IRES entro il
quinto esercizio successivo
Minore onere fiscale futuro
Attribuito all’esercizio nel
quale è generato
Condizioni per l’iscrizione in bilancio del beneficio fiscale per perdite di
esercizio (P.C. 25):
- PERDITE DERIVANTI DA EVENTI DETERMINATI PER I QUALI VI È
LA CERTEZZA DELLA NON RIPETIZIONE FUTURA;
- RAGIONEVOLE CERTEZZA DI CONSEGUIRE, ENTRO I 5 ESERCIZI
SUCCESSIVI, REDDITI IMPONIBILI IN GRADO DI ASSORBIRE LE PERDITE
SUBITE.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE
Scrittura contabile
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate
Voce 22 conto economico
Imposte anticipate
Violazione del principio della PRUDENZA
AMMINISTRATIVA
Solitamente
Imposte anticipate iscritte rettifica
dell’onere tributario dell’esercizio
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Perdite pregresse
Imposte anticipate iscritte rettifica
del presunto onere tributario
futuro
Il saldo delle imposte da versare corrisponde alle
imposte calcolate sull’imponibile dell’esercizio
meno gli acconti già versati. L’importo del saldo è
iscritto nello Stato Patrimoniale, tra i debiti, alla
voce D.12. Infatti, natura, esistenza, ammontare
e scadenza delle imposte correnti ancora da
versare sono certi e determinati.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Rilevazione dell’acconto d’imposta come
credito verso l’Erario. Al momento del
versamento si rileva un credito v/s l’Erario.
Infatti, si pagano le imposte prima che sia
compiutamente formato il reddito e, quindi,
prima di conoscere effettivamente l’entità delle
imposte correnti a carico dell’esercizio:
Pagamento delle imposte in acconto (1° acconto)
VF+
Erario c/acc. Banca c/c
imposte
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
VF-
39,2
Segue:
Pagamento delle imposte in acconto (2° acconto)
VF+
Erario c/acc. Banca c/c
imposte
VF-
58,8
Il conto Erario c/acconto imposte è un conto
finanziario che registra un credito dell’impresa
nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Circa le imposte dovute a saldo e i debiti
tributari, alla fine dell’esercizio, al
momento della redazione del bilancio, si
dispone di tutti gli elementi per calcolare
con precisione le imposte sul reddito da
pagare. Queste possono essere:
 uguali agli acconti versati
 superiori agli acconti versati
 inferiori agli acconti versati
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Il meccanismo degli acconti può
comportare che, al momento in cui
si procede alla effettiva
determinazione del reddito di
competenza e delle relative imposte,
queste risultino inferiori a quanto già
versato in acconto. In questo caso,
l’impresa vanta un credito v/s
l’Erario.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (1) - si supponga che, calcolate le
imposte nell’esercizio X, queste siano pari a €
90,00. In acconto sono state già versati
complessivamente € 98,00; quindi per la
differenza (€ 8,00), l’impresa vanta un credito
verso l’amministrazione finanziaria.
In contabilità, si la la seguente scrittura:
Rilevazione del credito d’imposta
VF+
Crediti v/s
Erario per
imposte sul
reddito
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte
correnti
VE+
52
Il conto Imposte correnti viene
rettificato per un importo pari alle
imposte non dovute. In questo
modo, esso evidenzia un saldo di €
90,00. Di contro, viene aperto un
conto finanziario genericamente
denominato Crediti verso Erario per
imposte sul reddito, ove si evidenzia
il credito per imposte vantato
dall’impresa.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Al 31.12 si deve rilevare l’importo
integrale del costo per imposte correnti
dell’esercizio. Se le imposte del
periodo sono uguali agli acconti,
occorre rilevare il costo per imposte e
chiudere il credito v/s l’Erario.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per
€ 98,00, le imposte correnti sono pari a €
98,00, la scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
VE-
Imposte
correnti
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Erario
c/acconto
imposte
VF-
98
Se le imposte da pagare sono maggiori
degli acconti versati, occorre:
 rilevare il costo per le imposte
correnti dell’esercizio
 rilevare il debito verso l’Erario, al
netto di quanto già versato a titolo
di acconto, ciò si ottiene chiudendo
il conto Erario c/acconto imposte
(importo già versato) e aprendo,
per il residuo, il conto Debiti
tributari (importo da versare a
saldo)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per
€ 98,00 le imposte sono pari a € 150,00, la
scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
VE-
Imposte
correnti
150
Erario
c/acconto
imposte
Debiti
tributari
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
VF-
98
VF-
52
Se le imposte da pagare sono minori degli
acconti versati, occorre:
 rilevare il costo per le imposte
correnti dell’esercizio
 rilevare il credito v/s l’Erario, per la
parte di acconto versata in eccesso
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per
€ 98,00 le imposte sono pari a € 90,00, la
scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
VE-
Imposte
correnti
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Erario
c/acconto
imposte
VF-
90
Il conto Erario c/acconto imposte
non viene chiuso, ma resta aperto
per un importo (€ 8,00) pari alla
differenza fra quanto versato e
quanto dovuto. Esso figurerà nello
stato Patrimoniale fra i crediti
dell’impresa.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
FISCALITA’ DIFFERITA (imposte anticipate e imposte differite)
CARATTERISTICHE
a) e’ la precisa attuazione del principio di competenza
b) e’ legata alle differenze temporanee civilistico/fiscali di componenti
reddituali
c) obbligo di rilevazione quando vi sono ragionevoli elementi di certezza
(maggiori nel caso di imposte anticipate)
d) l’obbligo deriva anche dalle nuove voci dello schema di stato patrimoniale e
di conto economico
N. 14 DELL’ART. 2427 C.C.
- dà le coordinate per la rilevazione delle imposte differite/anticipate
- richiede un prospetto
PROBLEMI
- aliquote
- compensazione fra anticipate e differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
APPLICAZIONI
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
LEASE BACK
Trattamento civilistico e contabile plusvalenza
Art. 2425 bis 4: ripartizione in funzione della durata del contratto di leasing
Trattamento fiscale
Rileva nell’esercizio di realizzazione
(con possibile ripartizione fino a 5 anni)
Evidenziazione dell’effetto imposte del diverso trattamento
Esempio: deduzione civilistica 7 anni
ripartizione fiscale 5 anni
Esercizio del realizzo e esercizi successivi (4)
Rilevazione imposte differite sulla differenza
Esercizi 6 e 7:
Effetto reversal delle precedenti imposte differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA
1- Rilevazione operazioni: cambio del giorno dell’operazione
2 - Conclusione operazione: (riscossione e pagamento): rilevazione della
differenza di cambi definitiva (voce 17 bis C.E.)
3 - Valutazione al 31/12:
 tutte le voci (partite monetarie, indipendentemente dalla scadenza),
escluse le seguenti: cambio di fine esercizio
Crediti in valuta estera: prima la conversione poi la svalutazione (indicare
in due voci distinte di CE, se gli importi sono rilevanti)
Titoli non immobilizzati in valuta (prima allineamento al mercato, poi
conversione) (OIC/1)
 immobilizzazioni non monetarie (materiali, immateriali, finanziarie
rappresentate da titoli immobilizzati valutati al costo):
Tenere conto del cambio di fine esercizio, solo se la perdita di valore è
ritenuta durevole
N.B.: Immobilizzazioni materiali/immateriali: combinazioni di modifica del
valore e del cambio. L’adeguamento del cambio ha un significato solo se si
ricavano flussi finanziari in valuta estera (es. immobile estero affittato)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
ART. 110.3 TUIR
- Si utilizza il cambio alla chiusura dell’esercizio per tutte le attività e
passività (escluse le partecipazioni), escludendo crediti e debiti con
operazioni di copertura
ART. 110.4 TUIR
- Immobilizzazioni finanziarie (crediti, debiti, titoli): le svalutazioni al
cambio corrente sono deducibili
obbligo di ripresa di valore se entro i due successivi esercizi il cambio
medio risulti più favorevole (si utilizza il cambio meno favorevole)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
4 - Informativa in NI
- Distinzione nella voce 17 bis CE della componente valutativa,
non realizzata
- Variazioni di cambio successive alla chiusura dell’esercizio
(in via generale contabilizzate solo al realizzo)
- Rilevazione Fondo rischi su cambi, irrilevante fiscalmente, se
definitive o
significative)
5 - Destinazione utile in presenza di differenze positive di
valutazione:
creazione di apposita riserva non distribuibile fino al realizzo
(significato)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER”
La legge 102 del 1° luglio 2009 (cosiddetta “Manovra
d’estate”) ha convertito e modificato il D.L. 78 del
1° luglio 2009, recante tra le altre disposizioni, la
detassazione degli investimenti per determinate
categorie di beni strumentali, la cosiddetta Tremonti-ter.
Con circ. n. 45/E del 27 ottobre 2008, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito le modalità applicative
dell’agevolazione eliminando anche alcuni dubbi che
erano scaturiti dalla norma.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La Tremonti-ter, a differenza dei
provvedimenti degli anni passati che miravano alla
detassazione dei redditi d’impresa,
permette la sola detassazione degli investimenti
effettuati dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore
del decreto legge) al 30 giugno 2010 in specifici
macchinari e attrezzature, escludendo l’imposizione
sul reddito (IRES) per il 50% del loro valore.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La legge 102 del 3 agosto 2009, nel convertire il decreto,
ha specificato che i beni oggetto dell’agevolazione devono
essere nuovi. Tuttavia, tale caratteristica non era stata
prevista dal decreto del 1° luglio 2009 che ha introdotto la
norma. Di conseguenza alcune imprese potrebbero aver
acquistato beni usati
nel periodo tra il 1° luglio e il 4 agosto consapevoli di
comprenderli nella detassazione, ma hanno poi scoperto che i
loro beni non rientrano tra quelli agevolabili. Su tale punto,
infatti, si è soffermata l’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27
ottobre 2009, precisando
che la previsione del requisito della novità dei beni introdotta
dalla legge di conversione non ha portata innovativa ma è
solamente «ricognitiva di un principio desumibile dalla ratio
dell’agevolazione»
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009 ha
fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda la
determinazione
del costo agevolabile. In particolare ha precisato che il
valore degli investimenti su cui applicare l’aliquota del
50% è determinato applicando le disposizioni delle lett.
a) e b) del comma 1 dell’art. 110 del TUIR in tema di
determinazione del costo. Secondo tali disposizioni il
costo degli investimenti
è comprensivo degli oneri accessori e degli interessi
passivi iscritti in bilancio a aumento del costo per effetto
di disposizioni di legge.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’agevolazione rileva esclusivamente ai fini IRES e IRPEF
e non ai fini IRAP, come precisato dall’Agenzia. L’art. 5 del
decreto, infatti, prevede l’esclusione “dall’imposizione
sul reddito d’impresa” del 50% del
valore degli investimenti escludendone di fatto
l’applicazione
ai fini IRAP.
L’agevolazione è fruibile apportando una variazione in
diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa
del periodo d’imposta di effettuazione degli
investimenti. L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione
opera anche quando il risultato reddituale evidenzia
una perdita.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
A tal proposito, per le imprese minori, la maggior
perdita sarà dedotta dal reddito complessivo, mentre
per le imprese commerciali in contabilità ordinaria sarà
portata in diminuzione nel periodo d’imposta
dell’investimento e nei successivi ma non oltre il quarto
(si ricorda che se la perdita è realizzata nei primi tre
periodi d’imposta non vi è alcun limite di
tempo al riporto negli esercizi successivi). L’esclusione
dall’imposizione del 50% del valore degli investimenti
non rileva ai fini del calcolo e del versamento degli
acconti che sono determinati al lordo dell’agevolazione.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Ambito soggettivo
2 profili
Chi esegue
l’investimento:
persona fisica
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Chi ne fruisce:
societa’ di capitali e
di persone
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Decorrenza:
Aumenti di capitale eseguiti tra il 5
8.2009 e il 5.2.2010
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Operazione che determinano il
vantaggio fiscale:
Articoli 2342 e 2464 C.C.
Escluse altre forme di incremento del patrimonio netto
quali:
Versamento soci a fondo perduto, Versamento soci in
conto futuro aumento di capitale, utili conseguiti e non
distribuiti, rivalutazioni monetarie, utilizzo di riserve
preesistenti
Le diverse tipologie di “prestazioni” dei soci a
favore della società
AI
Capitale sociale
Versamenti
perduto
a
Conferimento
fondo
Poste del
patrimonio
A VII
Versamenti
in
conto
aumento di capitale
Apporto
netto
Versamenti in conto futuro
aumento capitale
D3
Versamenti a titolo Finanziame
Passività
di finanziamento
nto
ERSAMENTI SOCI IN CONTO
CAPITALE
Notariato TV - Massime H.L.1 e I.K.1:
-
Sono eseguiti dal socio senza diritto al rimborso e accedono
direttamente al patrimonio della società (riserva disponibile)
-
Non sono utilizzabili per esecuzione aumenti di capitale a
pagamento
-
Se utilizzati per aumenti gratuiti di capitale, vanno a beneficio di
tutti i soci
-
Se distribuiti, vanno a beneficio di tutti i soci
-
Non è richiesta una delibera dell’assemblea, ma necessita
regolamentazione contrattuale socio-società
-
In caso di trasferimento della partecipazione, non è possibile
trasferirne la titolarità
VERSAMENTI SOCI IN CONTO
“AUMENTO CAPITALE”
Notariato TV - Massime H.L.2 e I.K.2:
-
Sono eseguiti dal socio a fronte di aumento futuro del
capitale; non accedono al patrimonio della società
Non sono utilizzabili per l’esecuzione di aumenti gratuiti di
capitale
Se l’aumento non viene eseguito, sono soggetti a obbligo di
restituzione
Non necessita regolamentazione contrattuale, potendo
anche essere in forma di “promessa irrevocabile di
sottoscrizione del capitale”
In caso di trasferimento della partecipazione, seguono il
nuovo socio o sono restituiti al socio uscente
Utilizzo riserve in sede di copertura
(Notai TV Massime H.G.9 – I.G.17 e OIC 28)
1
utili in corso di formazione
2
utili pregressi non distribuibili
3
riserve facoltative e straordinarie
4
riserva statutaria
5
riserva di rivalutazione monetaria
6
riserva sovrapprezzo azioni
7
versamento soci in conto capitale
8
riserva legale
9
capitale sociale
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Dubbio: versamento soci a fondo perduto o in
conto futuro aumento di capitale eseguito dopo il
5.8.09 con aumento di capitale eseguito entro il
5.2.2010
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di
capitale: apporto
in denaro
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
SPA, SRL: versamento 25% alla
sottoscrizione salvo socio
unico ( versamento 100%),
in caso di venuta meno
della pluralita soci
versamento residuo entro
90gg
> Momento in cui va inteso
eseguito l’aumento:
1)
Delibera
2)
Sottoscrizione ( preferibile)
3)
Versamento integrale
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di
capitale: apporto
in denaro
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Dubbio:
Il capitale di
costituzione puo’
essere inteso come
aumento
agevolabile ?
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di
capitale: apporto
in denaro
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Societa Persone:
Non esiste obbligo di
versamento
Momento di rilevanza
dovrebbe essere la
delibera ( iscrizione
conferisce la
possibilita di
opposizione ai
terzi)
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale:
apporto in natura
Ammesso a differenza
della dit
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
SPA : 2343 > nomina
perito tribunale
2343 ter > perizia da
parte di esperto se
bene conferito a
valore equo
SRL : nomina di perito (
revisore contabile)
da parte societa
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale:
apporto in natura
Ammesso a differenza
della dit
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
SRL : Problema
Ammessi in
conferimenti
d’opera ?
( de Vito: detax pari al
valore della
prestazione
eseguito entro il
5.2.10)
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale:
apporto in natura
Ammesso a differenza
della dit
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Societa di persone
Non sono previste
perizie ma solo
idonee garanzie (
2254, 2255)
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
AGEVOLAZIONE
FISCALE
Per 5 periodi
d’imposta e fino al
tetto max di €
500.000
Rendimento pari al 3%
dell’aumento di
capitale costituisce
una variazione
diminutiva IRES,
IRPEF ( ed anche
IRAP)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
ESEMPIO
La SRL Alfa aumenta il capitale di € 400.000 il
20.11.09. Il rendimento nella misura del 3% significa
che si avra’ una detassazione pari a 12.000 euro per
gli anni 2009/2013, in totale 60.000 euro di minor
reddito.
ipotizzando un’esclusione che riguarda anche l’Irap si
avra’ un vantaggio pari a:
12000 x 31,4% = 3768 x cinque anni = 18.840
Il vantaggio massimo, ipotizzando un aumento di
capitale di € 500.000 sara’ quindi 500.000 x 3% =
15.000 x 31.4% = 4.710 x 5 = 23.550.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con
altri benefici
1) Tremonti Ter
Es.
Societa’ acquista un bene per € 100.000
con detax pari a € 50.000, tramite
aumento di capitale di pari importo.
Beneficio= 50.000 x 27,5% =
13.750
A cui si aggiunge 100.000 x 3% = 3000 x
31.4% = 942 x 5 = 4710
Beneficio totale = 18.460
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con
altri benefici
Novita del D.L. 5/09
a) Avviamento non piu’
Compreso
b) No interpello
Preventivo
c) Ammesse partecipazioni
Incrociate per max 20%
1) Aggregazioni
societarie.
Impresa individuale conferisce ramo
d’azienda valore contabile
100.000, valore effettivo 400.000.
SRL conferitaria esegue aumento
di capitale pari a 400.000.
Calcolo vantaggi: Maggiori ammortamenti
su 300.000, calcolando aliquota
10% = 30.000 x 31.4% = 9420, cui
si aggiunge
400.000 x 3% = 12.000 x 31.4% = 3768
Beneficio totale per periodo d’imposta
13.188
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con
altri benefici
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
1) Aggregazioni
societarie.
Non cumulabile il conferimento
d’azienda se eseguito da
societa’. In questo caso si
puo’ pensare alla scissione
nella quale la beneficiaria
aumenta il capitale e assegna
le partecipazioni a persone
fisiche. Non e’ esattamente un
aumento di cui agli articoli
2342 o 2464 , ma le
caratteristiche richieste dalla
norma sono rispettate
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Problema
aperto
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Aumento di capitale
con destinazione di
parte di esso a
sovrapprezzo
Incentivi alla capitalizzazione
art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Accordo ABI
3.8.09
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
A fronte di aumento di
capitale la banca
finanzia il socio
persona fisica per
un multiplo
dell’aumento stesso
Fly UP