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Diapositiva 1 - ODCEC di Cuneo

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Diapositiva 1 - ODCEC di Cuneo
1
Corso del 10 Novembre 2011 - CUNEO
 Conguagli fiscali e contributivi di
fine anno
 Detassazione
 Federalismo fiscale: anticipazioni
 Contributo di solidarietà
Conguagli fiscali
e contributivi di fine anno
3
Conguagli fiscali: novità e procedura
Le novità
• Occorre effettuare una verifica finalizzata al corretto
inserimento nell’imponibile utile al calcolo dell’imposta
sostitutiva del 10% (parziale detassazione: art. 53 D.L. 78/2010,
L. 122/2010 – art. 1, c. 47, L. 220/2010) degli emolumenti
correlati a incrementi di produttività , qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ognoi altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale, alla luce delle circolari A.E. (in parte congiuntamente
redatte con il Ministero del Lavoro) n. 3, 19 e 36 del 2011 oltre
alla consulenza giuridica resa dall’A.E. del 2.8.2011.
• Occorre tenere presente anche quali indicazioni, riguardanti la
detassazione, dovranno essere riportate nel CUD/2012.
Le novità
• Occorre verificare la corretta gestione dei bonus e
stock option erogati ai dirigenti e collaboratori del
settore finanziario, il cui valore eccedente la parte fissa
della retribuzione (art. 23, c. 50-bis, D.L. 98/2011, L.
111/2011), dal 16.7.2011, deve essere assoggettato
all’addizionale del 10% (in precedenza, il valore
eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione)
Le novità
• Occorre verificare l’esatto imponibile, per i lavoratori
assunti con i requisiti di cui alla L. 238/2010, il D.M.
3.6.2011 e il provv. A.E. 29.7.2011 (lavoratori U.E.
rientrati in Italia) da prendere in considerazione ai fini
del conguaglio di fine anno (reddito ridotto del 70%
ovvero dell’80%, rispettivamente se uomo o donna).
Le novità
• Occorre verificare la corretta gestione delle detrazioni
d’imposta tenendo presente che il lavoratore non ha
più l’obbligo di:
– Richiedere espressamente l’applicazione delle detrazioni per
lavoro dipendente;
– Rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per
carichi di famiglia,
Le novità
• Occorre effettuare la verifica della corretta
applicazione delle addizionali all’IRPEF, a seguito delle
modifiche eventualmente intervenuto nel 2011 (con
particolare attenzione alle addizionale comunali, a
seguito delle modifiche legislative intervenute nel
corso dell’anno).
Le novità
• Occorre effettuare il calcolo dell’eventuale contributo
di solidarietà (D.L. 138/2011, art. 2) per i lavoratori
con reddito superiore a € 300.000 (sempre che
intervengano le necessarie istruzioni da parte
dell’agenzia delle entrate).
Le novità
• Occorre effettuare la verifica dell’esenzione, fino a €
3.615,20, delle somme versate alle Casse sanitarie, in
funzione della loro iscrizione (e/o rinnovo
dell’iscrizione) nell’apposita anagrafe e delle
prestazioni che le stesse devono garantire
Le novità
• La gestione della restituzione al lavoratore (nel 2011)
della contribuzione trattenuta nel 2010 sui premi di
risultato (sgravio contributivo, qualora l’INPS
provveda ad autorizzarlo entro il 2011).
Contributi ai fondi pensione
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Retribuzione imponibile determinata a norma
dell’art. 51 del TUIR, con esclusione della lettera h)
c. 1 del TUIR (riferita al periodo d'imposta
interessato)
+
Contributi al fondo pensione a carico del datore di
lavoro, relativi alle suddette retribuzioni
Contributi al fondo pensione deducibili trattenuti
(datore di lavoro e dipendente) indipendentemente
dalla data in cui gli stessi vengono versati al fondo
=
Reddito imponibile
Limite di deducibilità
massimo
euro
5.164,57/anno (*)
(*) Nessun limite per il
M. Negri
Previdenza complementare
• Per i lavoratori di prima occupazione successiva al
1’.1.2007 dovrà essere memorizzato, ai fini della
compilazione del CUD/2012 (secondo le istruzioni del
CUD/2011):
– la data di iscrizione al fondo di previdenza
complementare effettuato successivamente alla data di
entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005;
– l’importo complessivo dei contributi versati nel 2011
(contributi lavoratore più contributi azienda);
– l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno e
negli anni precedenti (massimo 5 anni) – 2011, 2010,
2009, 2008 e 2007 - (contributi lavoratore più contributi
azienda)
Il conguaglio fiscale di fine anno
Termine: entro il 28 febbraio 2012 (anche se l’anno è bisestile)
Calcolo
Ammontare complessivo dei redditi imponibili (art. 51 del TUIR e leggi speciali) di lavoro
dipendente e assimilati (somme e valori 2011, corrisposti entro il 12.1.2012) (escluse le
somme assoggettate a imposta sostitutiva del 10%), comprese eventuali retribuzioni
convenzionali per attività prestate all’estero, tenendo conto anche degli emolumenti
corrisposti al medesimo lavoratore in altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno,
comprese le mensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni
assistenziali, meno i contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito
Più (se comunicati entro il 12-1-2012)
Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli erogati
da soggetti non sostituti d’imposta
Uguale
Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali
all’IRPEF regionale e comunale)
Il conguaglio fiscale di fine anno
Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali
all’IRPEF regionale e comunale)
Calcolo dell’imposta lorda utilizzando
le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (1) – Il contributo di solidarietà
e l’aliquota addizionale su stock option e bonus si ritiene debbano
essere calcolati a parte
meno
Detrazioni d’imposta per: lavoro dipendente, carichi di famiglia, compresa maggiorazione
per 4 e più figli (2), e oneri detraibili. Il lavoratore può chiedere anche la detrazione per
canoni di locazione (2) (E’ facoltà del sostituto d’imposta assegnare detrazioni per oneri
da lui non transitati, previa comunicazione del lavoratore)
Uguale
Imposta netta complessiva dovuta dal lavoratore
(1) E’ ammesso, in accordo con il lavoratore, calcolare un’imposta più elevata. Tale
situazione andrà poi segnalata nel CUD.
(2) Se la detrazione non trova capienza, il lavoratore matura un credito
Il conguaglio fiscale di fine anno
Imposta netta complessiva dovuta dal lavoratore
Meno
Ammontare complessivo delle ritenute operate al lavoratore nel
corso dell’anno (comprese quelle operate da altri sostituti d’imposta,
nel caso di conguaglio complessivo) ed eventualmente le imposte
pagate all’estero, sui relativi redditi, in via definitiva
Uguale
Conguaglio
•se il risultato è positivo, l’importo va trattenuto al lavoratore;
•se il risultato è negativo, l’importo va rimborsato al lavoratore
Credito d’imposta per imposte pagate
all’estero in via definitiva: calcolo
Reddito imponibile prodotto all’estero
X (per)
Ammontare dell’imposta lorda complessivamente dovuta in
Italia
: (diviso)
Reddito imponibile complessivo dichiarato in Italia
= (uguale)
Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia,
delle ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva
Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
in via definitiva: calcolo
Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione
del reddito complessivo in Italia, l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile non
può superare il valore che scaturisce dalla seguente formula (art. 165, c. 10, TUIR;
art. 36, c. 30, D.L. 223/2006, L. 248/2006; Circ. A.E. n. 28/2006).
Reddito prodotto all’estero imponibile in Italia parzialmente
(convenzionale)
X (per)
Ammontare dell’imposta pagata in via definitiva all’estero
: (diviso)
Reddito dichiarato all’estero
= (uguale)
Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia, delle
ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva
Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
in via definitiva: esempio
Reddito prodotto all’estero imponibile in Italia parzialmente
€ 20.000 (imposta € 3.771)
X (per)
Ammontare dell’imposta pagata in via definitiva all’estero
€ 4.200
: (diviso)
Reddito dichiarato all’estero
€ 27.000
= (uguale)
Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia, delle
ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva
€ 3.111
Conguagli frazionati
E’ altresì possibile effettuare le operazioni di
conguaglio anche non per tutti i sostituiti
contemporaneamente; esempio è possibile
effettuare le operazioni di conguaglio per gli
impiegati nel mese di dicembre e per gli operai
nel mese di gennaio
Più conguagli
Se necessario, il conguaglio di fine anno
potrà anche essere ripetuto (circ. Min.
Fin. 326/1997), per esempio per tenere
conto di altre somme e valori non
considerati in precedenza, purché in ogni
caso, i relativi effetti economici si
concludano entro il mese di febbraio
dell’anno successivo (nel nostro caso entro
il mese di febbraio 2012).
Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali
Totale reddito imponibile ai fini IRPEF (anche per determinare l’acconto 2012
dell’addizionale comunale)
Calcolo delle addizionali
Aliquote: regionale (*) 0,90% o altra aliquota o altre aliquote per scaglioni di
reddito; comunale (**) vedere aliquota deliberata dal comune (massimo 0,8%) (***)
Meno
Acconto dell’addizionale comunale pagata nel corso dell’anno e/o ammontare
dell’addizionale già pagata in altri rapporti di lavoro (in caso di conguaglio
complessivo)
Uguale
Addizionali da trattenere al lavoratore, a partire dal mese successivo a quello del
conguaglio, in massimo 11 rate
(*) Domicilio fiscale al 31.12.2011
(**) Domicilio fiscale al 1’.1.2011
(***) I comuni possono aver deliberato una soglia di esenzione
N.B. – L’acconto dell’addizionale comunale 2012 è calcolato nella misura del 30%
dell’importo determinato applicando l’aliquota e la soglia di esenzione del 2011 ovvero
le nuove aliquote 2012 deliberate entro il 31.12.2011 al reddito imponibile 2011
Adeguamenti dell’addizionale regionale
all’IRPEF
• L’Agenzia delle entrate ha comunicato (23.6.2011) che
per le regioni, Campania, Molise e Calabria, al fine di
rientrare dal deficit del servizio sanitario regionale,
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF deve
continuare a essere incrementata, per l’anno 2011, dello
0,30% (attuazione art. 2, c. 86, L. 191/2009). L’aliquota
da applicare nel 2011 è quindi pari all’1,70%.
Gabriele Bonati
24
Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali
comunali
Esempio (conguaglio con il mese di dicembre 2011)
•
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•
•
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•
•
•
•
Reddito 2011 € 20.000
Aliquota 2011: 0,50% - aliquota 2012: 0,60% deliberata entro il 31.12.2011
Soglia di esenzione € 10.000 (invariata per il 2012)
Acconto trattenuto nel 2011 € 22,00
Calcolo del saldo
€ 20.000 x 0.50%
Acconto 2011
Saldo
=
= € 100,00
= € 22,00
€ 78,00 (in 11 rate mensili da
€ 7,09 a partire da
gennaio 2012)
Acconto 2012
€ 20.000 x 0,60%x30% = € 36,00 (in 9 rate mensili da € 4,00
a partire dal mese di marzo 2012)
Addizionali e operazioni societarie
• L’Agenzia delle entrate (ris. n. 248, 24-7-2002) ha
precisato che in caso di operazione societaria
straordinaria (esempio cessione di ramo
d’azienda), che determina anche il passaggio dei
lavoratori dipendenti senza soluzione di
continuità (trasferimento dei contratti di lavoro e
dei relativi fondi), il recupero rateale
dell’addizionale
contabilizzata
ma
non
trattenuta o non ancora trattenuta deve essere
effettuato (o completato) dal nuovo sostituto
d’imposta.
Conguaglio e redditi assimilati al quelli di
lavoro dipendente
L’art. 24 del DPR 600/73 (riformulato dal D. Lgs. 314/97) stabilisce che i
sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati a lavoro
dipendente (dal 2001 vi rientrano anche le collaborazioni coordinate e
continuative e dal 2003 anche quelle a progetto) di cui all’art. 50 del
TUIR, a decorrere dal 1’ gennaio 1998, devono operare all’atto del
pagamento di tali redditi e con obbligo di rivalsa, una ritenuta
d’acconto dell’IRPEF dovuta dal lavoratore, commisurata alla parte
imponibile dei redditi in questione, determinata a norma dell’art. 52
del medesimo TUIR, che rinvia all’art. 51 (compreso l’applicazione del
principio di cassa allargato).
La ritenuta è effettuata con le modalità previste per i redditi di lavoro
dipendente (art. 23 del DPR 600/73), compreso l’obbligo di effettuare il
conguaglio di fine anno o di fine rapporto
Aliquote per scaglioni di reddito – 2011 Scaglioni di reddito
Aliquote
Da € 0,00 a € 15.000,00
23%
Da 15.000,01 a € 28.000,00
27%
Da 28.000,01 a € 55.000,00
38%
Da 55.000,01 a € 75.000,00
41%
Oltre € 75.000
43%
Per il reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) eccedente €
300.000 è dovuto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un contributo di solidarietà
del 3% (onere deducibile)
Detrazioni d’imposta
Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche
• spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano
un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non
superiori a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
• Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quelle in cui sono cessate le condizioni richieste (fatta eccezione per la
maggiorazione di € 1.200 per 4 e più figli).
Al riguardo, l’A.E., con la risoluzione 29/2009, ha precisato con riferimento
all’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione a rapporti
di lavoro di durata inferiore all'anno, quanto segue: “……. il sostituto, in
tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all'anno,
debba riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di
effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda
espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore.”
Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche
• il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del
richiedente. Il reddito complessivo deve essere assunto al netto
del reddito imputabile all’abitazione principale (In mancanza della
dichiarazione del contribuente in merito al suo reddito
complessivo, il sostituto d’imposta terrà conto del reddito che sta
erogando (A.E. circ. 15/2007);
• le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (non è più
obbligatorio rinnovare la dichiarazione annualmente – art. 7,
D.L. 70/2011, L. 106/2011);
• La dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei
soggetti per i quali vengono richieste le detrazioni.
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente
•Il D.L. 70/2011, L. 106/2011 (art. 7), ha
stabilito che per l’assegnazione delle
detrazioni per lavoro dipendente non è più
necessario l’obbligo di richiesta da parte dei
lavoratori.
Detrazioni per oneri
L’articolo 23 , comma 3 del DPR 600/73 stabilisce che, in sede di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire, ove ne
ricorre l’ipotesi, le detrazioni d’imposta spettanti a norma dell’articolo 15 del
TUIR transitati per il tramite del datore di lavoro (detrazioni per oneri).
Limitatamente alle spese mediche (totalmente o parzialmente detraibili) e ai
premi per assicurazioni che coprano i rischi morte e invalidità permanente
(oneri indicati alle lettere c) e f) dell’articolo 15 del DPR 917/86) l’attribuzione
della detrazione d’imposta spetta per le erogazioni effettuate in conformità a
contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
La detrazione d’imposta è pari al 19% dell’ammontare dei citati oneri tenendo
conto che per le spese sanitarie parzialmente detraibili vige la franchigia di
euro 129,11 [(onere sostenuto – euro 129,11) x 19%] e per le polizze vita (solo
per polizze sottoscritte o rinnovate prima del 1°-1-2001) e per quelle aventi
per oggetto il rischio morte o invalidità permanete (non inferiore al 5%) da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana vige il limite, come base di calcolo complessiva, di euro
1.291,14 (la detrazione non può quindi superare euro 245,32).
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
• L’art. 1, c. 15, della L.244/2007 (modificando l’art. 12 del TUIR –
detrazioni per carichi di famiglia) ha stabilito, a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31.12.2007, che in presenza di almeno 4 figli
a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella
misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla
maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari
con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria).
La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come
bonus unitario aggiuntivo che compete ai richiedenti sia che
abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico (si
veda la circ. A.E. n. 1/2008)
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
• Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati.
• In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel
caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta
a quest’ultimo nella misura del 100%.
• La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun
ragguaglio al periodo dell’anno (circ. A.E. n. 1/2008).
Esempio
Richiedente con coniuge e 3 figli a carico;
Nel mese di settembre 2011 nasce il 4 figlio;
Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi
spetterà per l’intero valore di € 1.200
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
• La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i
carichi di famiglia e va riconosciuta a prescindere dal livello di
reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se
risultano applicabili le ordinarie detrazioni.
Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per
superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di €
1.200 viene meno.
• Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale
l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono
possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
• La norma stabilisce altresì che qualora la detrazione
aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore
all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di
famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13 - lavoro
dipendente, 15 – oneri detraibili e 16- canoni di
locazione, del TUIR), al lavoratore interessato viene
riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione
non utilizzata (anche i canoni di locazione danno diritto, in
caso di in capienza a un credito di detrazione).
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi e utilizzo del
credito
•
•
In attuazione della predetta norma, il Ministero dell’Economia e delle
finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le
istruzioni operative per riconoscere, al contribuente il rimborso della parte di
detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali.
Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente
(art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), deve
essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta, sempre che il
lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta
delle detrazioni (di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973)
dalla quale risulti l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal
sostituto e a quelli derivanti dall’abitazione principale e delle relative
pertinenze.
Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli
Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi gestione 2011
•
Dal citato decreto ministeriale si evince che la detrazione di € 1.200 deve essere
corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio € 100/mese), in
quanto viene stabilito che l’eventuale credito di detrazione non utilizzata per in
capienza di ritenute personali deve essere corrisposto all’avente diritto
direttamente dal sostituto d’imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando
l’ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d’imposta) disponibile nel
periodo di paga interessato. Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si
provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni
caso fermo il riconoscimento dell’intera detrazione in sede di conguaglio di fine
anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l’esatto ammontare
dell’eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i
singoli periodi di paga, utilizzando le ritenute a disposizione nello stesso mese di
conguaglio (Le somme non rimborsate per mancanza di ritenute dovranno essere
certificate nel CUD).
Detrazioni per canoni di locazione
•
•
•
Il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008
(G.U. n. 52/2008), ha invece regolamentato l’attribuzione delle detrazioni
d’imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all’art. 16 commi 01 e 1
(locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che
stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro,
quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di
determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del
TUIR).
Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR,
precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente
diritto, dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno.
In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere
l’ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di
ritenute personali (comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).
Detrazioni per canoni di locazione
• Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, i requisiti richiesti dall’art. 16, il numero
dei mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti
dal sostituto d’imposta.
• Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal
sostituto d’imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo
di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero
insufficienti, l’ammontare non rimborsato dovrà essere attestato
nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito
residuo in sede di dichiarazione dei redditi.
Maggiorazione 4 e più figli e canoni di locazione
Imposta lorda
(-) meno
Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR – relative al periodo di lavoro)
(-) meno
Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 TUIR)
(-) meno
Detrazioni per oneri (art. 15 del TUIR)
(=) uguale
Imposta netta
(“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda)
(-) meno
Detrazioni per locazioni (art. 16 TUIR, su richiesta del lavoratore)
(=) uguale
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione
che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute
complessive disponibili nel periodo di paga nel quale son effettuate le operazioni di conguaglio
(l’importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel CUD)
42
Maggiorazione 4 e più figli e canoni di locazione
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione
che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute
complessive disponibili nel periodo di paga nel quale son effettuate le operazioni di
conguaglio (l’importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel CUD)
(-) meno
Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 TUIR – da non rapportare a periodo)
(=) uguale
Imposta netta
Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione
di pari importo che il sostituto d’imposta deve riconoscere
(meno quanto eventualmente già restituito durante i singoli periodi di paga)
utilizzando le ritenute complessive disponibile nello stesso
periodo di paga del conguaglio
43
Detrazioni per familiari a carico: non residenti e extracomunitari
Soggetti non residenti (L. 296/2006, art. 1, c. 1324 – art. 6, D.L.
185/2008, La detrazione spetta per gli anni 2007-2011
Lavoratori extracomunitari (L. 296/2006, art. 1, c.
1325)
Devono presentare al datore di lavoro sostituto d’imposta (oltre alla dichiarazione di richiesta)
Residenti nei paesi
UE e SEE (Norvegia)
Residenti negli altri paesi
Autocertificazione
attestante:
- il grado di parentela
del familiare a carico,
il mese nel quale si
sono verificate e/o
sono
cessate
le
condizioni richieste;
- che il familiare
a
carico possiede un
reddito
complessivo
non superiore a €
2.840,41;
- che il richiedente non
goda
di
analogo
beneficio nel paese
estero di residenza.
- documentazione originale prodotta
dall’autorità consolare del paese di
origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte
del prefetto (Non residenti che
vivono in Italia);
- o,
documentazione
con
apposizione dell’Apostille (solo
soggetti provenienti dai paesi della
convenzione
dell’Aja
del
5.10.1961);
- o, documentazione validamente
formata nel paese di origine,
tradotta in italiano, e asseverata,
come conforme all’originale, dal
Consolato Italiano, nel paese di
origine.
- documentazione originale prodotta dall’autorità
consolare del paese di origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto;
- o,
documentazione
con
apposizione
dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi
della convenzione);
- o, documentazione validamente formata nel
paese di origine, tradotta in italiano, e
asseverata, come conforme all’originale, dal
Consolato Italiano, nel paese di origine.
Se i figli sono residenti in Italia, è sufficiente, la
certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal
comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi
nelle anagrafi della popolazione residente. Tale
possibilità è stata estesa (A.E. circ. 8/2009) anche
al coniuge
Fringe Benefit, risultati del conguaglio e
operazioni societarie
Assistenza sanitaria integrativa
• I contributi versati per fini di assistenza sanitaria integrativa (anche
in favore dei familiari, circ. A.E. 50/R/2002, p. 6.1), sia a carico del
datore di lavoro sia a carico del lavoratore, a ente o Casse in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini IRPEF per un importo complessivamente non
superiore, per l’anno 2011, a € 3.615,20 (art. 51, c. 2, lettera a,
DPR 917/86).
Per l’applicazione del predetto beneficio, a partire dal 2010,
occorre verificare se risultano osservate le disposizioni previste
dal D.M. 31.3.2008 e dal decreto 27.10.2009 attuativo (se il fondo
è iscritto nell’apposita anagrafe e/o ha rinnovato l’iscrizione e se
opera negli ambiti definiti dai citati decreti)
Assistenza sanitaria integrativa
Gli adempimenti dei Fondi e Casse – Entro il 31 luglio 2011, i fondi e le
Casse Sanitarie hanno dovuto rinnovare l’iscrizione all’anagrafe dei fondi
sanitari tenuta presso il Ministero della salute, confermando la
documentazione giù inviata, trasmettendo quella modificata e compilando le
nuove informazioni relative all’attività gestionale.
Gli Enti, le Casse e società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine
assistenziale, entro la predetta data hanno dovuto trasmettere anche la
certificazione indicante, per l’anno precedente, al netto delle spese
generali, l’ammontare totale delle risorse impegnate, l’ammontare delle
risorse impegnate per le prestazioni vincolanti (prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni per il
recupero della salute per soggetti temporaneamente inabili e prestazioni di
assistenza odontoiatrica) e la relativa percentuale di incidenza (non
inferiore al 20%). Il 31 luglio 2011, ha rappresentato per le citate Casse il
primo adempimento e qualora la percentuale di incidenza fosse risultata
inferiore al 20%, dal 2012 la contribuzione dovuta a quest’ultima Cassa non
potrà più godere della relativa deducibilità.
Conguagli fiscali di fine anno 2011 Prestiti agevolati
• A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 505/99 (che ha modificato il TUIR), la
base imponibile del prestito aziendale agevolato è pari alla differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento
vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso praticato in azienda. Il momento impositivo dell'eventuale fringe
benefit, derivante all'applicazione della predetta norma, è quello del
pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di
ammortamento.
• L'eventuale reddito imponibile, nel corso del 2011, è stato determinato
(Circ. A.E. Fin. n. 98/E/2000) utilizzando il TUR vigente al 31-12-2010 –
pari all’1% - considerato che il TUR attualmente risulta pari all’1,25% si
renderà necessario (se non subirà variazioni al ribasso fino all’1%)
effettuare il citato conguaglio.
Prestiti agevolati ai dipendenti
Tramite istituto di credito scelto volontariamente
dal lavoratore
L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46 del 28.5.2010),
rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che possono
rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 51, c. 4, lettera b),
del DPR 917/1986 (determinazione del reddito convenzionale
derivante dalla concessione ai dipendenti di prestiti agevolati)
anche i contributi concessi ai dipendenti, in conto interessi sui
prestiti/mutui dagli stessi accesi presso istituti di credito
autonomamente scelti (nel rispetto delle prescritte condizioni).
Prestiti agevolati ai dipendenti
Tramite istituto di credito scelto volontariamente
dal lavoratore
Il quesito
All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di conoscere se la
concessione di un contributo in conto interessi sui mutui/prestiti
stipulati dai propri dipendenti (secondo la procedura di seguito
riportata) possa rientrare tra i prestiti agevolati previsti dall’art. 51, c.
4, lettera b), del DPR 917/1986 (fringe benefit convenzionale
anziché al valore normale):
• il dipendente presenta all’azienda il preventivo di mutuo/prestito
rilasciato dall’istituto di credito (scelto autonomamente);
• l’azienda comunica l’accoglimento della richiesta e invia l’informativa
all’istituto di credito che erogherà un contributo al dipendente in
conto interessi;
(segue)
Prestiti agevolati ai dipendenti
Tramite istituto di credito scelto volontariamente
dal lavoratore
Il quesito
• il dipendente consegna all’azienda il piano di ammortamento del
mutuo/prestito definitivo e il numero del conto corrente, sul quale
verranno addebitate le rate del mutuo/prestito;
• l’azienda provvede ad accreditare (con valuta coincidente con quella
dell’addebito della rata), nel predetto conto corrente il contributo
concesso dall’azienda in conto interessi;
• il 31 gennaio (ovvero alla data di cessazione) il dipendente fornisce
all’azienda la certificazione dell’istituto di credito che attesta l’avvenuto
pagamento delle rate di mutuo.
Prestiti agevolati ai dipendenti
Tramite istituto di credito scelto volontariamente
dal lavoratore
Anche la situazione prospettata nella risoluzione in questione, secondo
l’Agenzia delle Entrate, può rientrare tra i prestiti ai quali risulta applicabile il
sopra citato comma 4, lettera b), dell’art. 51 del TUIR.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato:
• la procedura individuata dall’azienda (descritta nel precedente paragrafo “Il
quesito”) realizza un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione
aziendale e il pagamento degli interessi, tale da ritenere soddisfatto il
requisito che l’importo pagato dall’azienda non entri, di fatto, nelle
disponibilità diretta del dipendente;
• il rapporto intercorrente tra azienda e istituto di credito fa si che l’azienda
stessa non risulti estranea all’operazione di finanziamento posta in essere
dai dipendenti (vale a dire che lo scambio di informazioni tra azienda e
istituto di credito può soddisfare la condizione della “convenzione”).
Prestiti agevolati ai dipendenti
Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare
reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere
così calcolato:
Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente
durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla
data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio)
- (meno)
Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito
+ (più)
Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi
= (uguale)
Beneficio per il dipendente
x (per)
50%
= (uguale)
Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi
Prestiti agevolati ai dipendenti
Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare
reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere
così calcolato:
Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente
durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla
data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) € 100 (1%)
- (meno)
Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito € 500 (5%)
+ (più)
Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi € 400 (4%)
= (uguale)
Beneficio per il dipendente 0 (zero)
x (per)
50%
= (uguale)
Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi 0 (zero)
Prestiti agevolati ai dipendenti
Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare
reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere
così calcolato:
Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente
durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla
data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) € 100 (1%)
- (meno)
Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito € 500 (5%)
+ (più)
Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi € 500 (4%)
= (uguale)
Beneficio per il dipendente € 100 (1%)
x (per)
50%
= (uguale)
Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi € 50 (0,5%)
Conguagli fiscali di fine anno 2011: fringe benefit
• In sede di conguaglio di fine anno occorrerà anche
verificare se l’eventuale esenzione fino a € 258,23
(limite di reddito) è stato rispettato o meno, tenendo
conto anche di eventuali valori rilevabili da altri CUD
utilizzati nel conguaglio complessivo.
• Il superamento del limite determina l’assoggettamento
a IRPEF dell’intero valore.
Conguagli fiscali di fine anno 2011: fringe benefit
• Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni
liberali, al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit.
Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione
delle festività beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi
(erogazioni in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui
valore non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe
benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e
contributiva). Così come confermato dalla circolare A.E. n. 59 del
22.10.2008. Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti.
Con riferimento alle prestazioni e alle indennità sostitutive di mensa,
l’Agenzia delle entrate (ris 26/2010) ha precisato che non può essere
applicata la disposizione relativa all’esenzione fino a € 258,23 sul valore
di dette indennità/prestazioni che eccedono il limite di € 5,29
Buoni regalo ai dipendenti
• La procedura, di cui alla precedente slide, può essere attivata:
– Mediante la sottoscrizione di una convenzione tra azienda istitutrice del
benefit (mediante voucher) e l’Azienda erogatrice del bene/servizio,
l’emanazione di un buono (nominativo), rappresentativo del bene o del
servizio, con specifico valore nominale, la consegna al dipendente
beneficiario del benefit e il ritiro del bene o del servizio da parte del
dipendente beneficiario;
– Oppure (si ritiene egualmente valida) mediante la sottoscrizione di un
apposito contratto con una società specializzata nella gestione di buoni
(voucher) rappresentativi di beni e servizi da consegnare ai dipendenti
(sistema premiante) che potranno utilizzare, esclusivamente presso
esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, i buoni stessi
(vedere risoluzione A.E. 21/2011).
58
Gabriele Bonati
Conguagli di fine anno 2011
Polizze assicurative
Premi assicurativi
Tipo polizza
Copertura di
rischi
professionali
Trattamento
contributivo
Trattamento
fiscale
Non
concorrono a
formare reddito
imponibile
Non concorrono
a formare
reddito
imponibile
Conguagli di fine anno 2011
Polizze assicurative
Premi assicurativi
Tipo polizza
Trattamento
contributivo
Trattamento fiscale
Copertura di
rischio infortunio
extra
professionale
(morte e
invalidità
permanente)
Concorrono
integralmente
alla
formazione
del reddito
imponibile
(contribuzione
ordinaria)
Concorrono integralmente alla
formazione del reddito imponibile
con diritto alla detrazione d’imposta
del 19% (su un ammontare
massimo di € 1291,14). Per le
polizze stipulate o rinnovate dal 1°1-2001 la detrazione si applica sulla
quota parte del premio che copre il
rischio di invalidità permanente dal
5%
Conguagli di fine anno 2011
Polizze assicurative
Premi assicurativi
Tipo polizza
Polizze vita
Trattamento
contributivo
Concorrono
integralmente
alla formazione
del reddito
imponibile
(contribuzione
ordinaria)
Trattamento fiscale
- rischio
morte,
vedere
precedente punto;
- a capitalizzazione: concorrono
integralmente alla formazione
del reddito imponibile (con diritto
alla detrazione del 19%, se
stipulate o rinnovate entro il 3112-2000)
Conguagli di fine anno 2011
Polizze assicurative
Premi assicurativi
Tipo polizza
Polizza sanitaria
Trattamento
contributivo
Trattamento fiscale
Concorrono
integralmente alla
formazione del
reddito imponibile
Concorrono integralmente
alla formazione del reddito
imponibile
Conguagli di fine anno 2011
Polizze assicurative
Premi assicurativi
Tipo polizza
Trattamento
contributivo
Trattamento fiscale
Polizza (non
professionale)
per rischio furto,
RC auto, ecc.
(fringe benefit)
Concorrono
integralmente alla
formazione del
reddito imponibile
Concorrono integralmente
alla formazione del reddito
imponibile
Polizze assicurative: momento impositivo
Ai fini fiscali:
L’assoggettamento
a
tassazione dei premi
deve
avvenire
nel
periodo di paga in cui
sono
effettuati
i
pagamenti
alla
compagnia
di
assicurazione da parte
del sostituto d’imposta
Ai fini contributivi
Per l’INPS (circ, 260/90)
l’assoggettamento
a
contribuzione del premio
pagato
deve
essere
effettuato nel mese in cui
avviene il pagamento del
saldo (in caso di cessazione
occorrerà quantificare la
parte di premio a saldo
dovuto per il lavoratore
interessato)
Conguaglio a debito e incapienza della
retribuzione
Nell’ipotesi in cui, entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello nel quale è effettuato il conguaglio, le
retribuzioni risultino insufficienti a subire il prelievo
corrispondente al “debito d’imposta” scaturito dalle operazioni
di conguaglio, l’articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 concede
al dipendente la facoltà di scegliere tra:
– il versare al sostituto d’imposta l’importo delle ritenute
ancora dovute;
– l’autorizzare il sostituto
ad effettuare il prelievo
dell’eccedenza di imposta dovuta rispetto alla retribuzione
percepita sulle competenze dei periodi di paga successivi
al mese di febbraio 2012.
Il conguaglio annuale
riepilogativo o riassuntivo
L’art. 23 del DPR 600/73, e successive modificazioni, prevede che, ai fini
del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno (e non di
fine rapporto) il lavoratore (dipendente o collaboratore) può chiedere al
proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di
gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente
o assimilati sono stati percepiti (nel nostro caso entro il 12 gennaio
2012) di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente e
assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti
nel medesimo anno (nel nostro caso il 2011), anche se erogati da
soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta
(presentando il relativo modello CUD o altra certificazione). In presenza
di più rapporti con il medesimo sostituto, il conguaglio complessivo deve
essere eseguito indipendentemente dalla richiesta del dipendente del
collaboratore o del percettore dei redditi assimilati.
Conguaglio a credito del dipendente
Nel
caso in cui il conguaglio (di fine rapporto o di fine anno)
comporti un credito a favore del dipendente, il sostituto
d'imposta è obbligato a restituire le ritenute operate in
eccesso anche se le imposte a disposizione non sono
sufficienti. Il datore di lavoro, per effetto del DPR 445/97 e
successive modificazioni, può utilizzare per il recupero del
credito tutte le ritenute effettuate in qualità di sostituto
d'imposta (lavoro subordinato e autonomo), attraverso lo
scomputo diretto, oppure andare in compensazione nel
mod. F24 (a partire dal mese di gennaio dell'anno
successivo). Il credito deve essere evidenziato nel prospetto
SX del mod. 770/semplificato
Operazioni societarie
Nel caso in cui, nel corso del 2011, si sia verificato il
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
senza interruzioni del rapporto di lavoro, conseguente a
fusione, cessione d’azienda o del ramo d’azienda, anche a
seguito di conferimento o scissione societaria, il nuovo
datore di lavoro è tenuto:
– ad effettuare le ritenute d’acconto tenendo conto
dell’operato del precedente datore di lavoro;
– ad effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
– a rilasciare la certificazione prevista mod. CUD
In caso di interruzione del rapporto e successiva riassunzione, il
nuovo datore di lavoro osserverà le regole del conguaglio
complessivo
Operazioni societarie
• Nelle operazioni societarie con estinzione del sostituto
d’imposta va altresì ricordato (si vedano le istruzioni allegate
al mod. 770/semplificato) che nel caso di cessazioni del
rapporto intervenute antecedentemente alla data
dell’operazione
societaria
e
gli
stessi
soggetti,
successivamente, sono stati assunti dal successore,
quest’ultimo è tenuto ad effettuare le operazioni di
conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni (vale a dire
anche quelle percepite nel precedente rapporto di lavoro).
• Anche per le cessioni di contratto si dovrà procedere al
conguaglio complessivo (il cedente non effettua il
conguaglio) così come è previsto per i conguagli di
dipendenti coinvolti nelle operazioni societarie senza
estinzione del soggetto.
Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti
Mese del conguaglio
Termine per il
versamento
delle ritenute
Modulo di
versamento
e sezione
Periodo di
riferimento
Codice
tributo
Sostituto d’imposta
-dicembre 2011
16 gennaio 2012 F24 (erario)
2011
1001 (1)
-Retribuzione di dicembre
corrisposta tra il 1° e il 12
gennaio 2012
16 febbraio 2012 F24 (erario)
2011 (3)
1001 (1)
-Gennaio 2012
16 febbraio 2012 F24 (erario)
2011
1013 (1)
-Febbraio 2012
16 marzo 2011
F24 (erario)
2011
1013 (1)
F24 (erario)
2011
1013
-Versamento imposte
trattenuta dal mese di
marzo 202, per incapienza
della retribuzione, con
interessi dello 0,33%
mensile
16 del mese di
scadenza
Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti
Mese del conguaglio
Lavoratore
-importo non trattenuto
dal sostituto d’imposta
entro il 2012
Termine per il
versamento delle
ritenute
Modulo di
versamento
e sezione
Periodo di
riferimento
Codice tributo
15 gennaio 2013
F24 (erario)
2011
1013
Conguaglio addizionale
regionale all’IRPEF
(2)
F24
(regioni)
2011
3802
Conguaglio addizionale
comunale all’IRPEF
(2)
F24 (Ici e
altri tributi
locali)
2011
3848 da
abbinare al
codice comune
Acconto addizionale
comunale all’IRPEF
(4)
F24 (Ici e
altri tributi
locali)
2012
3847 da
abbinare al
codice comune
Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti
(1) Casi particolari
• Imprese non domiciliate fiscalmente in Sicilia con impianti in Sicilia, per il personale ivi
occupato: 1601 conguaglio nel mese di dicembre; 1613 conguaglio nei mesi di gennaio e
febbraio;
• imprese non domiciliate fiscalmente in Sardegna con impianti in Sardegna, per il personale
ivi occupato: 1901 conguaglio nel mese di dicembre; 1913 conguaglio nei mesi di gennaio e
febbraio;
• imprese non domiciliate fiscalmente in Valle d’Aosta con impianti in Valle d’Aosta, per il
personale ivi occupato: 1920 conguaglio nel mese di dicembre; 1916 conguagli nei mesi di
gennaio e febbraio;
• Imprese con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta con impianti fuori regione,
escluse Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per il personale ivi occupato: 1301 conguaglio nel
mese di dicembre; 1313 conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio.
(2) Le addizionali all’IRPEF vanno versate in modo rateale (massimo 11 rate) a partire dal mese
successivo a quello del conguaglio (ultimo versamento possibile 17-12-2012). In caso di
cessazione del rapporto di lavoro
(3) l’ammontare residuo andrà trattenuto e versato in un’unica soluzione. Confermato dalle
istruzioni per la compilazione del prospetto ST del mod. 770/semplificato.
(4) L’ammontare andrà trattenuto in massimo 9 rate a partire dal mese di marzo 2012 (primo
versamento 16.4.2012).
Addizionali Regionale e comunale: Calendario rateazione
Periodo di
paga del
conguaglio
Pagamento
Della retribuzione
Numero
Rate
Prima rata
Primo
versamento
Dicembre
2011
Nello stesso mese di
maturazione
11
Gennaio 2012
16-2-2012
Dicembre
2011
Entro, per esempio, il 10
del mese successivo
10
10 febbraio
2012
16-3-2012
Gennaio
2012
Nello stesso mese di
maturazione
10
Febbraio 2012
16-3-2011
Gennaio
2012
Entro, per esempio, il 10
del mese successivo
9
10 marzo
2012
16-4-2012
Febbraio
2012
Nello stesso mese di
maturazione
9
Marzo 2012
16-4-2012
Acconto
Dalla retribuzione
Addizionale corrisposta nel mese
di marzo 2012
comunale
9
Marzo 2012
16.4.2012
Conguagli contributivi
I conguagli contributivi di fine anno
Alla fine dell’anno Alla fine dell’anno, per effetto
dell’applicazione di particolari normative in materia
contributiva (quantificazione dell’esatto imponibile
contributivo, applicazione delle corrette aliquote
contributive correlate all’imponibile ed esatta
imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti
variabili) e a situazioni legate all’organico aziendale (v.
versamento TFR al fondo tesoreria), possono rendersi
necessarie alcune operazioni di conguaglio (v. da ultimo la
circ. INPS n. 162/2010).
I conguagli contributivi di fine anno
Interessano
• l’applicazione del massimale contributivo e
pensionabile (soggetti di prima occupazione
successiva al 31.12.1995);
• il superamento della prima fascia di retribuzione
pensionabile;
• la verifica dell’esatto ammontare esente dei
fringe benefit;
• l’imputazione, per competenza, degli elementi
variabili della retribuzione;
I conguagli contributivi di fine anno
Interessano
• la corretta quantificazione del benefit derivante
dall’erogazione dei prestiti agevolati ai
dipendenti;
• i conguagli legati al versamento del TFR al fondo
tesoreria e relative compensazioni contributive:
aziende di nuova costituzione nel 2011; quote di
TFR al fondo di tesoreria; rivalutazione annuale
del TFR conferito al fondo tesoreria; contributo
di solidarietà del 10%.
I conguagli contributivi di fine anno: tempi
• Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate,
oltre che con la denuncia (flusso UniEMens) di competenza del mese di
dicembre 2011 (scadenza 31-1-2012, fermo restando il versamento dei
contributi al 16.1.2012) anche con la denuncia del mese di gennaio 2012
(scadenza 29 febbraio 2012, fermo restando il termine del 16-2-2012 per
il versamento dei contributi).
• Si fa presente che l’INPS, con la circ. 162/2010 (riferita ai conguagli
2010), aveva precisato quanto segue: considerato che - con effetto
dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR
al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le operazioni di
conguaglio potranno avvenire anche con la denuncia di Febbraio 2012,
senza aggravio di oneri accessori (scadenza del versamento “F24”
16.3.2012; scadenza per la presentazione dell’UNIEMENS 31.3.2012).
• Resta invece fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei
contributi dovuti sulle competenze variabili della retribuzione nel mese
di gennaio 2012.
I conguagli contributivi di fine anno: tipologia
Massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di
anzianità contributiva al 31-12-95 (art. 2, c. 18, L. 335/95)
(massimale, per il 2011, € 93.662,00). In caso di rapporti
simultanei le relative retribuzioni, ai fini del massimale, si
cumulano. Il cumulo non opera in caso di coesistenza di
rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione
Contributo IVS aggiuntivo 1% a carico del lavoratore (redditi
superiori a , per il 2011 € 43.042,00, € 3.587,00/mensile)
Fringe benefit (*) non concorrono a formare base imponibile
fino a € 258,23 nel periodo d’imposta (compresi i compensi in
natura erogati da precedenti rapporti di lavoro); i valori
superiori al predetto limite concorrono integralmente alla
formazione della base imponibile (e non solo la parte
eccedente).
TFR e fondo tesoreria: Aziende costituite in corso dell’anno 2011
con almeno 50 addetti (dovranno versare il TFR rimasto in
azienda al fondo tesoreria) – Conguagli per versamenti di quote
di TFR al fondo tesoreria – conguagli relativi alle eventuali misure
compensative spettanti; rivalutazione annuale del TFR conferito
al fondo tesoreria – verifica contributo solidarietà del 10% sui
contributi versati ai fondi di previdenza integrativi
Termine
per
eseguire
le
operazioni
di
conguaglio:
Con la denuncia
contributiva del
mese di
dicembre,
ovvero con
quella di
competenza del
mese di gennaio
successivo,
ovvero per i
conguagli che
riguardano il
TFR con la
denuncia del
mese di
febbraio
I conguagli contributivi di fine anno: tipologia
ELEMENTI
VARABILI
DELLA RETRIBUZIONE
(straordinari, trasferte,
malattia,
infortunio,
permessi, ferie, CIG,
indennità di cassa,
congedi, ecc.). Sono
interessati anche i ratei
di retribuzione del
mese di dicembre di
lavoratori assunti dopo
l’elaborazione del LUL
per
effetto
del
calendario sfasato
Gli elementi relativi al mese di dicembre
2011 corrisposti o trattenuti nel mese di
gennaio 2012 si considerano:
• con il principio di competenza (dicembre
2011) ai fini assicurativi, posizione del
lavoratore (se ne dovrà tenere conto
Uniemens);
• retribuzioni del mese di gennaio 2012 ai
fini dell’assoggettamento contributivo (i
contributi rimangono acquisiti nel 2012)
Detti importi non incidono nella
determinazione dei massimali dell'anno
2011
I conguagli contributivi di fine anno
Massimale contributivo e pensionabile
• Esempio
• Retribuzione dell’anno 2011:
€ 108.000,00
• Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo IVS € 95.000,00
•
Operazioni di conguaglio
• Retribuzione assoggettata a contributo IVS
• Massimale contributivo per il 2011
• Differenza
€ 95.000,00
€ 93.662,00
€ 1.338,00
• La contribuzione versata in più risulta pari a € 454,92 (€ 1.338,00 x 34%), di
cui € 136,34 (€ 1.338,00 x 10,19%) da restituire al lavoratore
I conguagli contributivi di fine anno
Aliquota aggiuntiva 1%
• L’art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992), ha istituito (con decorrenza 1°-193) un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore
di tutti regimi pensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive
a carico del lavoratore stesso inferiori al 10% (attualmente l’aliquota superiore al
10% è prevista per gli iscritti al fondo volo).
• Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti
il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il limite INPS, per il 2011,
risulta pari a € 43.042,00.
• L'INPS, con circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 (confermata dalla circ.
162/2010), ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè
l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla
retribuzione eccedente, per il 2011, € 3.587,00 (un dodicesimo di € 43.042,00).
• Il calcolo del contributo attraverso l'utilizzo del criterio della mensilizzazione
potrebbe quindi dare luogo, a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto,
ad operazioni di conguaglio (a debito o a credito).
I conguagli contributivi di fine anno: Aliquota aggiuntiva 1% - esempio
Mese
Retribuzione
mensile
Retribuzione assoggettata al
contributo aggiuntivo IVS 1%
Gennaio
2.900,00
Febbraio
2.900,00
Marzo
2.900,00
Aprile
2.900,00
Maggio
2.900,00
Giugno (+ 14ma)
5.800,00
2.213,00
Luglio
2.900,00
Agosto (+ premio)
6.000,00
2.413,00
Settembre
2.950,00
Ottobre
2.950,00
Novembre
2.950,00
Dicembre (+ 13ma)
5.900,00
2.313,00
Totale
43.950,00
6.939,00
Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo
aggiuntivo 1%: € 43.950,00 retribuzione annua – €
43.042,00 prima fascia retribuzione pensionabile
908,00
Differenza
6.031,00
Contributi a credito del lavoratore:
€ 6.031,00 x 1% = € 60,31 importo da rimborsare al lavoratore e da riportare nel flusso
nell’UniEmens
I conguagli contributivi di fine anno
Aliquota aggiuntiva 1%
• Più rapporti di lavoro nell’anno - Nel caso di più rapporti di lavoro
nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del
contributo, devono essere cumulate (v. circ. INPS 162/2010). In
tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi
al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (mod.
CUD o dichiarazione sostitutiva).
• Si effettuerà così il conguaglio a fine anno (o alla cessazione del
rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal
lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di
quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.
I conguagli contributivi di fine anno
Aliquota aggiuntiva 1%
• Rapporti simultanei - Nel caso di rapporti simultanei, in
linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione
esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di
conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso (circ.
INPS n. 162/2010).
• Qualora a dicembre 2011 il rapporto di lavoro sia in essere
con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere
all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi
risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro
interessati.
I conguagli contributivi di fine anno
fringe benefit
• A norma dell’art. 51, c. 3, del DPR 917/86 il valore dei fringe benefit
concessi ai dipendenti (riconoscimento, anche in occasione delle
festività, di beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi,
anche erogati da terzi – A.E. Art. 59/2008) non concorre a formare
reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i
benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo
d’imposta, a € 258,23. Il benefit (o la somma dei benefit) di valore
superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare
reddito imponibile.
• Tale disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi
imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi (v. art. 12, L.
153/69).
I conguagli contributivi di fine anno
fringe benefit
• Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposto (o
totalizzato) risulti superiore al predetto limite di € 258,23
occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di
conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare
a imposte e a contribuzione il valore complessivo del benefit e
non solo la quota eccedente.
• Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di
superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il
conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul
valore del fringe – benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà
invece tenere conto dell’intero valore).
I conguagli contributivi di fine anno
fringe benefit
• Esempio
• Datore di lavoro che corrisponde un fringe-benefit di valore pari a
€ 155,00 (escluso dalla base imponibile);
• Il lavoratore, nello stesso periodo d’imposta, ha intrattenuto un
altro rapporto di lavoro. In sede di conguaglio di fine anno (entro
il 12 gennaio) consegna al nuovo datore di lavoro il mod. CUD
relativo al precedente rapporto nel quale è evidenziato un fringebenefit esente di € 130,00;
• Il nuovo datore di lavoro procederà, in sede di conguaglio, ad
assoggettare a imposte il valore complessivo dei fringe-benefit €
285,00 e assoggetterà a contribuzione solo € 155,00 (valore del
fringe-benefit da lui corrisposto).
I conguagli contributivi di fine anno:
operazioni societarie
•
•
•
L’INPS (circ. 162/2010) ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie, che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di
cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto
al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione
complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da
assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe
benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di
lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli
appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione
della matricola di provenienza.
Il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive
utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>,
valorizzando l?elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di
provenienza.
Detassazione
90
Detassazione: le ultime novità
Emolumenti detassabili
• L’agenzia delle entrate con nota prot. N. 954-87042/2011 (consulenza
giuridica n. 954-27/2011) del 2 agosto 2011, rispondendo a una richiesta di
chiarimenti dell’Associazione Italiana di Vigilanza in merito all’applicazione
del beneficio fiscale (imposta sostitutiva del 10%) su determinati
emolumenti contrattuali (contenuti in alcuni contratti/accordi
territoriali/aziendali che hanno recepito il contenuto del CCNL per i
dipendenti di istituti di Vigilanza privata), ha fornito importanti precisazioni
(applicabili, naturalmente, non solo ai dipendenti degli istituti di Vigilanza).
• In particolare, l’Agenzia delle entrate, partendo dal presupposto che per
l’anno 2011 gli emolumenti parzialmente detassabili, fino al tetto massimo
di € 6.000, sono solo quelli erogati in attuazione di quanto previsto da
accordi o contratti collettivi territoriali e/o aziendali (art. 53, D.L. 78/2010, L.
122/2010 – art. 1, c. 47, L. 220/2010) e che i lavoratori devono essere in
possesso del relativo requisito soggettivo (reddito di lavoro dipendente non
superiore a € 40.000); ha precisato, in via generale, quanto quanto riportato
nelle slide successive.
91
Detassazione: le ultime novità
Emolumenti detassabili
• Prestazioni di lavoro svolte nelle giornate di riposo settimanale (con diritto
al riposo compensativo): detassabile la sola maggiorazione prevista
contrattualmente ovvero la retribuzione base più la maggiorazione se la
prestazione è resa di notte;
• Lavoro notturno: detassabile, come già precisato nella precedenti circolari e
risoluzioni, sia la retribuzione base sia la maggiorazione contrattuale;
• Lavoro straordinario per esigenze di servizio: detassabile, come già precisato
nella precedenti circolari e risoluzioni, sia la retribuzione base sia la
maggiorazione contrattuale;
• Banca ore: per le ore fruite come permessi/riposi compensativi la
detassazione è applicabile alla sola maggiorazione contrattuale; la
monetizzazione delle ore non fruite come permessi/riposi compensativi
risulta in invece interamente detassabile (retribuzione base e
maggiorazione);
92
Detassazione: le ultime novità
Emolumenti detassabili
• Permessi individuali contrattuali non fruiti: la monetizzazione dei permessi
secondo le disposizioni contrattuali (pagamento a cadenze periodiche, entro
determinati termini se non interviene il godimento) o su richiesta del
lavoratore determina, sull’intero valore della monetizzazione, l’applicazione
dell’agevolazione fiscale (la nota non precisa se anche la cessazione del
rapporto di lavoro prima della scadenza del termine per relativa
monetizzazione dei permessi residui, sia motivo sufficiente per accedere al
beneficio fiscale; a nostro avviso potrebbe non essere corretta la
detassazione);
• Prestazioni svolte in giorni di festività: l’Agenzia delle entrate ritiene
agevolabile la sola maggiorazione se la prestazione è diurna ovvero la
retribuzione base più la maggiorazione se la prestazione è notturna. Si
ritiene che la detassazione della sola maggiorazione possa valere qualora il
lavoro reso nella giornata di festività venga poi recuperato come riposo
compensativo.
93
Detassazione: le ultime novità
Emolumenti detassabili
• In funzione della particolare attività svolta dalle imprese di vigilanza
che prevede, in via generale, l’esigenza ordinaria di svolgere l’attività
in turni ovvero di notte ovvero in giornate festive, L’agenzia delle
entrate fornisce le seguenti anche precisazioni concettuali:
– In linea di principio, l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte de
sostituti d’imposta, nelle situazioni sopra esposte, non è preclusa dalla
circostanza che le esigenze di servizio impongano il lavoro a ciclo
continuo;
– Detto principio non giustifica però l’automatica applicazione della
detassazione (anche se il contratto collettivo di secondo livello elenca gli
emolumenti potenzialmente detassabili), in quanto occorre sempre
correlare l’agevolazione alle condizioni di incremento di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa ed a altri elementi di
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
94
Detassazione: le ultime novità
Emolumenti detassabili
• In concreto, precisa l’Agenzia delle entrate, la presenza di detta correlazione
deve essere verificata, e quindi valutata, dal datore di lavoro. Vale a dire
che qualora il datore di lavoro ritenga che le retribuzioni legate alle
predette situazioni non abbiano effetti per le finalità di cui sopra, vale a
dire sui risultati aziendali (ovvero la loro presenza sia indifferente ai fini
dei risultati aziendali), le stesse retribuzioni non potranno essere utilizzate
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La presenza delle condizioni che
determinano l’applicazione della parziale detassazione (valutate, come
sopra detto, dall’azienda) dovrà essere attestata dal datore di lavoro nella
certificazione CUD. Ciò significa che, pur in presenza di un contratto
collettivo di secondo livello che regolamenta possibili retribuzioni
detassabili, l’effettiva applicazione del beneficio ai lavoratori dipendenti è
rimessa all’esclusiva valutazione (della presenza dei requisiti della
produttività) del datore di lavoro e quindi non può essere imposta da
soggetti esterni.
95
Federalismo fiscale: anticipazioni
96
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11)
• Con specifiche modifiche apportate ai decreti sul federalismo fiscale,
il provvedimento anticipa al 2012 alcune disposizioni in materia di
addizionali all’IRPEF (regionali e comunali). In particolare:
• Addizionale regionale all’IRPEF: le modifiche apportate all’art. 6 del
D. Lgs. 68/2011 (federalismo fiscale regionale – addizionale regionale
all’IRPEF) sono le seguenti:
– Le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare o diminuire l’aliquota
base (che dovrà essere rideterminata a norma dell’art. 2, c. 1, del
medesimo D. Lgs. 68/2011; in attesa della rideterminazione, l’aliquota
base rimane fissata allo 0,90%) a decorrere dal 2012 (e non più dal
2013), entro i seguenti limiti: 0,50 punti percentuali, per gli anni 2012 e
2013 (fino a quando non verrà rideterminata l’aliquota base, tale
situazione non comporterà alcuna modifica rispetto alla vigente
normativa); 1,10 punti percentuali, per l’anno 2014; 2,10 punti percentuali,
a decorrere dal 2015;
97
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11)
• Con specifiche modifiche apportate ai decreti sul federalismo fiscale,
il provvedimento anticipa al 2012 alcune disposizioni in materia di
addizionali all’IRPEF (regionali e comunali). In particolare:
– Addizionale comunale all’IRPEF: il comma 11 del provvedimento
stabilisce, invece, che, a decorrere dal 2012, non risulta più applicabile la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti
dell’addizionale all’IRPEF (sospensione disposta: dall’art. 1, c.7, del D.L.
93/2008, L. 126/2008; dall’art. 1, c. 123, della L. 220/2010). Detta
modifica ha altresì comportato, come conseguenza, l’abrogazione
dell’art. 5 del D. Lgs. 23/2011 (recante: Federalismo fiscale municipale –
tributi – IRPEF) che disponeva la graduale cessazione (da adottarsi con
apposito provvedimento del MEF), anche parziale, della sospensione del
potere dei comuni di istituire o incrementare l’addizionale all’IRPEF.
(segue)
98
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11)
• Detto art. 5 concedeva, comunque, la possibilità ai comuni, ancora privi di
addizionale ovvero con l’addizionale di valore inferiore allo 0,4%, di istituire
l’addizionale o di aumentarla, già dal 2011, nella misura massima di 0,2
punti percentuali. A seguito dell’abrogazione del citato art. 5, il comma 11 in
commento fa comunque salve le deliberazioni dei comuni adottate in
vigenza dell’art. 5 citato.
(segue)
99
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11)
• La legge di conversione ha altresì precisato che per assicurare la razionalità
del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono
stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs.
360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto
del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la
stessa si applica al reddito complessivo.
100
Contributo di solidarietà
101
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Contributo di solidarietà (art. 2)
• La legge di conversione del decreto 138 ha modificato sostanzialmente il
testo originario del contributo di solidarietà dovuto dai soggetti con
determinati redditi (il decreto prevedeva il contributo di solidarietà,
deducibile, del 5% per i redditi oltre € 90.000 elevato al 10% per i redditi
eccedenti € 150.000, con un clausola di salvaguardia mediante
l’applicazione dell’aliquota dell’ultimo scaglione di reddito del 48%
anziché del 43%), in particolare il testo definitivo prevede:
– La conferma (non più l’abrogazione) delle disposizioni previste dall’art. 9,
c. 2, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), recante la riduzione degli stipendi,
per gli anni 2011-2012-2013, per i dipendenti pubblici con retribuzioni
superiori a € 90.000, e dall’art. 18, c. 22-bis, del D.L. 98/2011 (L.
111/2011), recante il contributo di perequazione, per il periodo agosto
2011 – dicembre 2014, dovuto dai titolari di trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a € 90.000;
(segue)
102
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Contributo di solidarietà (art. 2)
– L’introduzione del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di
reddito complessivo (art. 8 del TUIR) eccedente € 300.000 lordi
annui, secondo la seguente regolamentazione:
• Periodo interessato: 1’ gennaio 2011 – 31 dicembre 2013;
• Verifica del superamento del limite di € 300.000: rilevano
anche i redditi di lavoro dipendente dei dipendenti pubblici al
lordo della prevista riduzione e i redditi di pensione al lordo
del contributo di perequazione (il contributo comunque non si
applica sulle citate riduzioni);
• Deducibilità: il contributo di solidarietà è deducibile dal
reddito complessivo;
(segue)
103
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Contributo di solidarietà (art. 2)
• Accertamento riscossione e contenzioso: si applicano le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi;
• Attuazione: con decreto del MEF sono emanate (entro il 30
ottobre 2011) le modalità tecniche di attuazione delle
predette disposizioni.
N.B. – Con DPCM, l’efficacia delle predette disposizioni può
essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al
raggiungimento del pareggio di bilancio
104
Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
Contributo di solidarietà (art. 2)
• Esempio
– Reddito complessivo € 500.000
– Contributo di solidarietà ( € 500.000 - € 300.000) x 3% = €
6.000
– Deducibilità € 6.000 x 43% = € 2.580
– Contributo di solidarietà effettivo € 6.000 - € 2.580 = € 3.420
– Da tenere presente che la deducibilità del contributo di
solidarietà determinerà l’abbattimento anche della base
imponibile per le addizionali
105
106
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