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Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)

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Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Evoluzione del riparto di competenze in materia di turismo
Art. 117 Cost. (previgente)
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni: … Turismo ed industria alberghiera …
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Evoluzione del riparto di competenze in materia di turismo
Art. 117 Cost. (in vigore)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b)
immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione;
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
(SEGUE ART. 117)
o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali . Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
(SEGUE ART. 117)
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (TURISMO)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
L. 17 maggio 1983, n. 217
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica
Art. 1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i princìpi fondamentali in materia di turismo ed
industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal DPR
616/1977.
Tali princìpi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di
quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo
sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei
rispettivi statuti e norme di attuazione.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
L. 17 maggio 1983, n. 217
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica
Art. 4. Organizzazione turistica regionale.
«Aziende di promozione turistica» (APT),
Scopi: attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di
informazione e di accoglienza
Struttura: organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia
amministrativa e di gestione.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di
informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di
informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con
legge regionale.
Scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
L. 17 maggio 1983, n. 217
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica
Art. 5. Imprese Turistiche
Definizione: quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi
servizi turistici.
Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge
11 giugno 1971, n. 426.
Art. 6 – Definizione delle varie tipologie di strutture ricettive
Art. 7 – Classificazione delle strutture ricettive
Art. 9 – Definizione delle Agenzie di Viaggi e Turismo e criteri di rilascio
dell’autorizzazione
Art. 10 – Definizione delle associazioni senza scopo di lucro
Art. 11 – Definizione delle attività professionali
ABROGATA A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DPCM 13/09/2002
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in
attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del
Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale
della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e
locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e
valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo
turistico sostenibile;
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1)
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e)
promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici
da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed
ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la
formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative, e delle pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel
contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi
informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le
caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1)
Art. 2 - Competenze
Principio di sussidarietà
Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta‘, il ruolo dei
comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali (le funzioni amministrative
devono essere svolte, entro quanto possibile, dagli enti locali)
Competenza delle Regioni
Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione esercitano le funzioni in
materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Competenza dello Stato
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo sono svolti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo
e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo
nazionale.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1)
Art. 2.
Esercizio della competenza statale
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce con
proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei
consumatori.
Il decreto stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b)
l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non
convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per
le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle
camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale;
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2)
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri
relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni
e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione
europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni
turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi
delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione
dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni
idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque
l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2)
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri formula altresi' principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso
assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali nonche' dei sistemi o reti di servizi,
di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di
localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita'
turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle
attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2)
Ogni regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto (DPCM), da'
attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel
DPCM (linee guida)
Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia
di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel DPCM
si applicano, decorsi inutilmente i termini i nove mesi, alle regioni a statuto ordinario,
fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
linee guida
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Art. 4 (Promozione dei diritti del turista)
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi
compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso,
sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori
dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei
beni immobili a destinazione turistico-ricettiva (multiproprietà);
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e
turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Art. 4 (Promozione dei diritti del turista) (SEGUE)
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e
doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti
associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed
artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra
informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la
riconoscibilita' del sistema turistico.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
SISTEMI TURISTICI LOCALI
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
Sono i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
Finanziamento da parte delle Regioni dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in
particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche,
anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
SISTEMI TURISTICI LOCALI (SEGUE)
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta
intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai
turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per gli adeguamenti
dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi
turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione
ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto
turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della
relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
SISTEMI TURISTICI LOCALI (SEGUE)
Possibilità di cofinanziamento da parte del Ministero dell’Industria a favore dei
sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o
sovraregionali.
Ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con
particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso
di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro
dei residenti.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Art. 7 – Imprese turistiche
Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione
dell'offerta turistica.
Specifica individuazione:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (linee guida)
Alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli
incentivi e i benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti.
Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio
nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti con il DPCM (linee guida).
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione
di strutture ricettive
1.
Abolizione dell’obbligo dei gestori di strutture ricettive di conservazione
delle schede delle presenze;
2.
Obbligo di comunicazione delle schede all’Autorità di P.S., nelle 24 ore
successive all’arrivo del cliente (anche per via telematica o fax);
3.
Attribuzione al Comune (invece che all’Autorità di P.S.) della competenza
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione di
strutture ricettive
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione di
strutture ricettive
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Il 18/10/2001 (successivamente all’approvazione della nuova Legge Quadro) viene
approvata la legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione
(Legge Cost. n. 3/2001)
Il DPCM 13/09/2002 (che avrebbe dovuto contenere le linee guida predisposte dal
Governo d’intesa con le Regioni) si limita a recepire l’accordo tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
L’accordo viene raggiunto il 14/02/2002
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo
Il 18/10/2001 (successivamente all’approvazione della nuova Legge Quadro) viene
approvata la legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione
(Legge Cost. n. 3/2001)
Il DPCM 13/09/2002 (che avrebbe dovuto contenere le linee guida predisposte dal
Governo d’intesa con le Regioni) si limita a recepire l’accordo tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
L’accordo viene raggiunto il 14/02/2002
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
il turismo è materia di esclusiva competenza regionale
I princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei
consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli
operatori e dei lavoratori del settore.
Non è prevista una intesa anche con lo STATO
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
Linee Guida:
a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di
accoglienza ai turisti:
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente
gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza
dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di
collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di
informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e
sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio
nazionale.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
Linee Guida:
b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle
attività di accoglienza non convenzionali.
Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività
svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali
tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo
quanto di seguito indicato:
1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione
a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività
complementari, fra le quali alberghi e residenze turisticoalberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando
gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre
strutture ricettive definite dalle leggi regionali.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere
denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche
attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della
domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse
economiche e/o naturali dell'area.
2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo
libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione,
la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di
altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture
convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e
manifestazioni di medesimo oggetto.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree
demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di
stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in
concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre
forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a
qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico,
attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti
per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio
nautico.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica
a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì
imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di
assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di
distribuzione di titoli di viaggio.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività
operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei
trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie
innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali,
delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle
specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese
le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di
tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri,
di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i
campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e
percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti
alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e
spacci aziendali.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di
impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci
sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno
dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.
6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche
quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni
di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle
emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socioeconomiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il
turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il
turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.
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c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese
turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente
gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b).
d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente
gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità
abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare
concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti
dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire
l'adeguamento delle strutture esistenti.
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Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla
classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di
qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla
classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per
consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.
f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello
minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle
agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare,
nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio
svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i
compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno
all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane
l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano
ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o
regioni italiane.
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h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.
Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in
generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello
regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma
nella quale sono situate.
i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.
Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per
le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di
tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono
disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono
situate.
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l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attività turistico-ricreative.
Nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni
demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turisticoricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si
estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali
relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse
dagli arenili.
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m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore del turismo nautico.
Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali
fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti
turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di
categoria.
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