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Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02)
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Evoluzione del riparto di competenze in materia di turismo Art. 117 Cost. (previgente) La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: … Turismo ed industria alberghiera … Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Evoluzione del riparto di competenze in materia di turismo Art. 117 Cost. (in vigore) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali . Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo (SEGUE ART. 117) o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali . Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo (SEGUE ART. 117) Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (TURISMO) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo L. 17 maggio 1983, n. 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica Art. 1. Finalità della legge. La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i princìpi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal DPR 616/1977. Tali princìpi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo L. 17 maggio 1983, n. 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica Art. 4. Organizzazione turistica regionale. «Aziende di promozione turistica» (APT), Scopi: attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza Struttura: organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione. Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT. L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale. Scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo L. 17 maggio 1983, n. 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica Art. 5. Imprese Turistiche Definizione: quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Art. 6 – Definizione delle varie tipologie di strutture ricettive Art. 7 – Classificazione delle strutture ricettive Art. 9 – Definizione delle Agenzie di Viaggi e Turismo e criteri di rilascio dell’autorizzazione Art. 10 – Definizione delle associazioni senza scopo di lucro Art. 11 – Definizione delle attività professionali ABROGATA A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DPCM 13/09/2002 Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo Art. 1. (Principi) 1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1) d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle pro loco; h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali. 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1) Art. 2 - Competenze Principio di sussidarietà Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta‘, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali (le funzioni amministrative devono essere svolte, entro quanto possibile, dagli enti locali) Competenza delle Regioni Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge. Competenza dello Stato 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 1) Art. 2. Esercizio della competenza statale Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Il decreto stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2) e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri formula altresi' principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo (segue art. 2) Ogni regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto (DPCM), da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel DPCM (linee guida) Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel DPCM si applicano, decorsi inutilmente i termini i nove mesi, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Art. 4 (Promozione dei diritti del turista) CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva (multiproprietà); c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma; e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo Art. 4 (Promozione dei diritti del turista) (SEGUE) CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni; h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema turistico. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo SISTEMI TURISTICI LOCALI Art. 5. (Sistemi turistici locali) Sono i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. Finanziamento da parte delle Regioni dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita': a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo SISTEMI TURISTICI LOCALI (SEGUE) b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista; d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo SISTEMI TURISTICI LOCALI (SEGUE) Possibilità di cofinanziamento da parte del Ministero dell’Industria a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Art. 7 – Imprese turistiche Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Specifica individuazione: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (linee guida) Alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti con il DPCM (linee guida). Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione di strutture ricettive 1. Abolizione dell’obbligo dei gestori di strutture ricettive di conservazione delle schede delle presenze; 2. Obbligo di comunicazione delle schede all’Autorità di P.S., nelle 24 ore successive all’arrivo del cliente (anche per via telematica o fax); 3. Attribuzione al Comune (invece che all’Autorità di P.S.) della competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione di strutture ricettive Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Innovazioni della Legge in tema di semplificazioni amministrative nella gestione di strutture ricettive Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Il 18/10/2001 (successivamente all’approvazione della nuova Legge Quadro) viene approvata la legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Cost. n. 3/2001) Il DPCM 13/09/2002 (che avrebbe dovuto contenere le linee guida predisposte dal Governo d’intesa con le Regioni) si limita a recepire l’accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. L’accordo viene raggiunto il 14/02/2002 Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo Il 18/10/2001 (successivamente all’approvazione della nuova Legge Quadro) viene approvata la legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Cost. n. 3/2001) Il DPCM 13/09/2002 (che avrebbe dovuto contenere le linee guida predisposte dal Governo d’intesa con le Regioni) si limita a recepire l’accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. L’accordo viene raggiunto il 14/02/2002 Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) il turismo è materia di esclusiva competenza regionale I princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore. Non è prevista una intesa anche con lo STATO Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) Linee Guida: a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) Linee Guida: b) individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali. Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato: 1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turisticoalberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area. 2) Attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) 3) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) 4) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) 5) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso. 6) Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socioeconomiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto b). d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti. f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate. i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turisticoricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Accordo Stato Regioni del 14/02/2002 (DPCM 13/09/02) m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.