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CONVEGNO 27.10.08 - ordine commercialisti treviso.
ASSOCIAZIONE RAGIONIERI PROFESSIONISTI di TREVISO A.N.C.L. Unione Provinciale di Treviso e Pordenone Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell’Ordine di Treviso “L’Applicazione del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro allo studio del Consulente del lavoro e del Commercialista” Lunedì 27 Ottobre 2008 Relatori: Dott. GIOVANNI MORO Dirigente Responsabile SPISAL ASL 7 Dott. GIOVANNI FINOTTO Docente Corsi Sicurezza e Salute Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Università Cà Foscari – Venezia Consulente Sinergika Srl 1 • Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, si compone di 306 articoli in XIII Titoli e 51 Allegati. • L'entrata in vigore è prevista in fasi successive: 15 maggio 2008: parte generale 31 dicembre 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, e relative disposizioni sanzionatorie; 26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali; 30 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. 2 • Ampliato il campo di applicazione • Inseriti nella definizione di “lavoratore” i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile, i volontari che effettuano il servizio civile, i “lavoratori socialmente utili”. Praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi (nel caso in cui svolgano attività di laboratorio, videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione. • Sono ancora esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 3 • Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi in tutti i settori di attività • • Devono: • a) utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” • b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli • c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto. • Hanno facoltà di: • a) sottoporsi a sorveglianza sanitaria; • b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 4 Disposizioni relative ai datori di lavoro dell’impresa familiare nei cantieri SONO EQUIPARATE A TUTTE LE ALTRE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI CON GLI STESSI OBBLIGHI • a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; • b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili; • c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; • d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze • atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; • e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; • f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; • g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 5 Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri • I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. • Possono essere richieste particolari misure tecnico-operative, organizzative-gestionali piuttosto che documentali relative ad idoneità tecnica all’esecuzione dei lavori, regolarità contributiva e documentazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. • I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. • Deve essere attuata la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. 6 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi • Art. 27. • 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati. • 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. 7 • Il decreto esplicita gli obblighi in materia di sicurezza anche per: • • • • • • Lavoro in somministrazione; Distacco del lavoratore; Lavoro a progetto; Prestazioni occasionali accessorie; Lavoratori a domicilio; Lavoro a distanza. 8 • AD ESEMPIO: • Nella somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione (dalla sorveglianza medica alla formazione) sono a carico dell’utilizzatore. • Nel distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, eccetto l’informazione e formazione sui rischi tipici di mansione (ai quali deve provvedere il distaccante). • I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di lavoro se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso. • Nuovi obblighi sono stati previsti anche per i lavoratori autonomi. 9 Quali sono i principali compiti del Datore di lavoro? In linea di massima sono stati confermati i precedenti obblighi, con alcune importanti novità. Tra questi, si mettono in evidenza: VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI; ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (NOMINA DEL MEDICO, DEL RSPP, DELLA SQUADRA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE …) FORMAZIONE – INFORMAZIONE – ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (COMPRESI DIRIGENTI E PREPOSTI) 10 Il datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di sicurezza? SOLO IN PARTE, SEGUENDO PRECISE REGOLE. La delega deve: essere scritta ed avere una data certa; attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Al datore di lavoro resta comunque l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. IN OGNI CASO ….. 11 • ….. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del RSPP, SONO COMPITI CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE. 12 L’art. 28 del D. lgs. 81\2008 Oggetto della valutazione dei rischi 13 La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (rumore, incendio, vibrazioni, chimico, ………..), tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. LE SANZIONI Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Se la violazione è commessa in aziende con “rischi particolari” (cancerogeni, biologici e altro) il massimo della pena sale ad un anno e sei mesi. 14 Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e rispettare i contenuti previsti dal decreto. LE SANZIONI Carenze de contenuti del documento di valutazione dei rischi prevedono: Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro Entro il 31 dicembre 2008! 15 Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente LE SANZIONI Ammenda da 3.000 a 9.000 euro e il RLS !! 16 Nelle aziende fino a 10 lavoratori, sono previste procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che saranno definite in un successivo decreto NEL FRATTEMPO … 17 … il datore di lavoro, in sostituzione del documento, può “Autocertificare” di aver effettuato la valutazione dei rischi (i rischi devono essere comunque valutati!!), non oltre il 30 giugno 2012. l’autocertificazione non è possibile: nelle aziende a rischio di incidente rilevante; nelle centrali termoelettriche; in presenza di radiazioni ionizzanti; per la fabbricazione ed deposito di esplosivi, polveri e munizioni; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private. 18 ATTENZIONE: nell’autocertificazione il datore di lavoro deve attestare DI AVER VALUTATO TUTTI seguito della valutazione interventi di prevenzione e NON E’ SEMPLICEMENTE Ad. es. nel caso del rischio un lavoratore è o non è irrilevante per la salut gravidanza, se il rischio d’ è presente o meno il rischi Da ciò derivano obblighi sp del Medico Competente,19o Inoltre l’Autocertificazione, in caso di eventi infortunistici o in caso di insorgenza di malattie professionali, crea una situazione critica per il datore di lavoro, soprattutto se indagato, in quanto allo stesso sarà difficile dimostrare l’esistenza o meno delle condizioni di rischio, di come è stato valutato il rischio e delle azioni messe in atto al fine di ridurre il rischio stesso. 20 • Computo dei lavoratori • Il nuovo decreto di fatto ripropone le esclusioni e criteri di computo del numero di lavoratori (finalizzato al rispetto di obblighi specifici o eventuali esclusioni, ad es. la possibilità di autocertificazione) già in uso con il “626”, escludendo in particolare dal conteggio i tirocinanti, i collaboratori familiari, gli studenti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori (assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro), i volontari (VVF, P. Civile …), i lavoratori autonomi, i lavoratori socialmente utili. 21 • I collaboratori coordinati e continuativi e a progetto rientrano nel computo dei lavoratori se la loro attività è svolta in forma esclusiva a favore del committente. • I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. 22 Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere adottate anche nelle aziende fino a 50 lavoratori, eccetto nei seguenti casi … nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; nelle aziende a rischio di incidente rilevante; nelle centrali termoelettriche; in presenza di radiazioni ionizzanti; nelle industrie estrattive per la fabbricazione ed deposito di esplosivi, polveri e munizioni; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private. 23 L’organizzazione della sicurezza 24 • • Sono doveri del datore di lavoro: LE SANZIONI • La designazione del responsabile del servizio di prev. e protezione (RSPP); arresto da quattro a otto mesi • La nomina del medico competente (nei casi previsti) arresto da tre a sei mesi o con • La designazione dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e primo soccorso o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro 25 • Tra le novità “RSPP” introdotte dal “Testo unico” : • La nomina del RSPP non deve essere più formalizzata presso l’ASL e la Direzione Provinciale del Lavoro, bensì indicata nel documento di valutazione dei rischi (in caso di omissione ammenda da 3.000 a 9.000 euro) • Possibilità per aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione • Rimodulati i corsi di formazione per datori di lavoro RSPP, nella durata (minima di 16 ore e massima di 48 ore), e nei contenuti che saranno stabiliti dalla Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome (entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore decreto). 26 Aumentano e sono maggiormente dettagliati i compiti del medico competente. Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione per la valutazione dei rischi e partecipare alla programmazione dei controlli dell’esposizione dei lavoratori. Al medico è stato demandato il compito (che nel “626” era del datore di lavoro) di custodire le cartelle sanitarie. Lo stesso deve trasmettere telematicamente allo SPISAL entro il primo trimestre di ogni anno le informazioni relative ai dati collettivi della sorveglianza sanitaria. 27 Tra le novità per i Rappresentanti dei lavoratori (RLS) : E’ stato previsto che l’elezione dei RLS, avvenga di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, che sarà individuata con decreto ministeriale. Qualora non si proceda all’elezione interna, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate “d’ufficio” dai RLS territoriali, o di sito produttivo (ove previsti). Il datore di lavoro deve comunicare ogni anno all’INAIL il nome del RLS sanzione pecuniaria di 500 euro 28 Lavoro irregolare e provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa 29 • E’ stata confermata la disciplina già introdotta dalla Legge 123/2007 con le seguenti novità: • definizione, nell’Allegato I, di un elenco delle “violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività (tra cui la mancata formazione ed addestramento, l’omessa valutazione dei rischi, la mancata nomina del RSPP); • determinazione, nella misura fissa di 2.500,00 euro, della sanzione accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca della sospensione; • possibilità di ricorrere, contro il provvedimento di sospensione, alla Direzione regionale del lavoro, la quale ha tempo 15 giorni per decidere, decorsi inutilmente i quali il provvedimento perde efficacia; • introduzione di una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento. 30 • Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale • • • • • • • • • • • • • • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi • Mancata formazione ed addestramento • Mancata nomina RSPP • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza • Mancanza di protezioni verso il vuoto • Mancata applicazione delle armature di sostegno ... • Lavori in prossimità di linee elettriche • Presenza di conduttori nudi in tensione • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) • Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette • Mancanza mezzi estinzione incendi • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. • • • 31 Responsabilità persone giuridiche e modelli di organizzazione e di gestione 32 • Sono stati definiti nel dettaglio i requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione considerati idonei ad escludere la responsabilità amministrativo/penale delle persone giuridiche in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi (ex d.lgs. 231/2001). In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si considerano “conformi”. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 81\2008. • Si evidenzia che le sanzioni previste per le persone giuridiche (introdotte dalla Legge 123\2007) per le violazioni sopra indicate, pur “ammorbidite” dal testo unico sicurezza, sono comunque elevatissime (fino a 1.590.000,00 Euro). 33 L’APPARATO SANZIONATORIO NEL NUOVO TESTO UNICO Obblighi e sanzioni per i soli datori di lavoro OBBLIGO SANZIONE Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili Datore lavoro a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; diversificate (vedi sotto) * b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5000 a € 15000 •il datore di lavoro è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi e con l’ammenda da € 5000 a € 15000 in caso di omissione della valutazione dei rischi o di adozione della stessa in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 28. 34 Obblighi e sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti OBBLIGO SANZIONE Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Datori lavoro e Dirigenti a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal precedente decreto legislativo. arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a € 10000, b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000, - arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 2000 a € 5000 (violazioni in azienda a particolari rischi) d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li sottopongono ad un rischio grave e specifico; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. 35 i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 2000 a € 4000 (violazioni in azienda a particolari rischi) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 oppure arresto da 6 mesi ad 1anno e sei mesi (aziende a rischi particolari) 36 r) comunicare all’ INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a re giorni; sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 7500 (infortuni più di 3 giorni), da € 1000 a € 3000 (più di 1 giorno) s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 3000 u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000 v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 oppure arresto da 6 mesi ad 1anno e sei mesi (aziende a rischi particolari) aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 bb) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 2. Obbligo del datore di lavoro di fornire varie informazioni al sevizio di prevenzione e protezione ad al medico competente arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. 37 Obblighi e sanzioni per i preposti OBBLIGO SANZIONE Articolo 19 - Obblighi del preposto Preposti a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dai loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000. b) verificare affinchè solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000. g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. ammenda da € 300 a € 900. 38 Obblighi e sanzioni per i lavoratori OBBLIGO SANZIONE Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori Lavoratore b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavorativi; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. 39 ... Per lavoratori autonomi, progettisti, installatori, fornitori OBBLIGO SANZIONE ARTICOLO 21 – Obblighi dei componenti dell’impresa familiare Componenti a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 2000. b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. OBBLIGO SANZIONE ARTICOLO 22 – Obblighi dei progettisti Progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro... arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600. OBBLIGO SANZIONE ARTICOLO 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Fabbricanti Divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15000 a € 45000. OBBLIGO SANZIONE ARTICOLO 24 – Obblighi degli installatori Installatori Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1000 a € 3000. 40 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE SANZIONE ARTICOLO 25 – Obblighi del Medico Competente Medico Competente b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500. c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso... arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500. e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all’ISPEL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro... g) fornisce informazioni ai lavoratori ( e loro RLS) sul significato della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti cui sono sottoposti... arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500. h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria... sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 3000. i) comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria... l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500. m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori... ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 3000. ARTICOLO 40 – Rapporti con il Servizio sanitario nazionale Entro il primo trimestre dell’anno successivo trasmette ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria... sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10500. ARTICOLO 41 – Cartelle sanitarie e Sorveglianza Sanitaria Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 3000. 41 Altri obblighi e sanzioni particolari OBBLIGO SANZIONE Altri obblighi e sanzioni particolari Datori di lavoro e dirigenti Articolo 26, comma 1 – affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000. Comma 1., lett. a) il datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000 (lettera a) Comma 1., lettera b) il datore di lavoro fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1500 a € 6000 (lettera b). Articolo 26, comma 8 – Tessera riconoscimento Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. Articolo 29, comma 4 – DVR e DUVRI I documenti di valutazione dei rischi devono essere custoditi presso l’unità produttiva sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000. Art. 34 – Datore di lavoro che assume l’incarico di RSPP, P.S. e prevenzione incendi Comma 1 e 2.: il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso, antincendio, dandone preventiva informazione al RLS e frequenza a Corsi di formazione Comma 3. frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000 (comma 1 e 2). arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1500 a € 6000 (comma 3) Articolo 35, comma 2 – Riunione periodica Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficienza dei DPI; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000. Articolo 36, comma 1,2 e 3 – Obblighi di informazione di ciascun lavoratore Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione... arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. 42 Articolo 43, comma 1 – Gestione delle emergenze Il datore di lavoro lettere a), b), c) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; designa preventivamente i lavoratori incaricati, informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3000. Articolo 43, comma 1 – Gestione delle emergenze Il datore di lavoro lettere d) e f) programma gli interventi, prende provvedimenti e dà istruzioni arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. Articolo 43, comma 4 – Gestione delle emergenze Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000. Articolo 43, comma 1 – Primo soccorso Il datore di lavoro... prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,.... arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. Articolo 46, comma 2 – Prevenzione incendi Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 5000. 43