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CONVEGNO 27.10.08 - ordine commercialisti treviso.

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CONVEGNO 27.10.08 - ordine commercialisti treviso.
ASSOCIAZIONE
RAGIONIERI
PROFESSIONISTI
di TREVISO
A.N.C.L.
Unione Provinciale
di Treviso e Pordenone
Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Treviso
“L’Applicazione del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro allo studio del Consulente del lavoro
e del Commercialista”
Lunedì 27 Ottobre 2008
Relatori:
Dott. GIOVANNI MORO
Dirigente Responsabile SPISAL ASL 7
Dott. GIOVANNI FINOTTO
Docente Corsi Sicurezza e Salute
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Università Cà Foscari – Venezia
Consulente Sinergika Srl
1
• Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo
Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”, si compone di 306 articoli in
XIII Titoli e 51 Allegati.
• L'entrata in vigore è prevista in fasi
successive:
15 maggio 2008: parte generale
31 dicembre 2008: nuovi obblighi di
valutazione dei rischi, e relative
disposizioni sanzionatorie;
26 aprile 2010: disposizioni relative
alle radiazioni ottiche artificiali;
30 aprile 2012: disposizioni relative
ai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici.
2
• Ampliato il campo di applicazione
• Inseriti nella definizione di “lavoratore” i soci
lavoratori, gli associati in partecipazione, i volontari dei
vigili del fuoco e della protezione civile, i volontari che
effettuano il servizio civile, i “lavoratori socialmente
utili”. Praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed
assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi
(nel caso in cui svolgano attività di laboratorio,
videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto
che sia percepita o meno una retribuzione.
• Sono ancora esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
3
• Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai
lavoratori autonomi in tutti i settori di attività
•
• Devono:
• a) utilizzare attrezzature di lavoro “a norma”
• b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
• c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di
appalto o subappalto.
• Hanno facoltà di:
• a) sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
• b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
4
Disposizioni relative ai datori di lavoro
dell’impresa familiare nei cantieri
SONO EQUIPARATE A TUTTE LE ALTRE IMPRESE
DI MAGGIORI DIMENSIONI CON GLI STESSI OBBLIGHI
•
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
•
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente
visibili e individuabili;
•
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
•
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
•
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
•
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
•
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
•
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
5
Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri
• I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
• Possono essere richieste particolari misure tecnico-operative,
organizzative-gestionali piuttosto che documentali relative ad
idoneità tecnica all’esecuzione dei lavori, regolarità contributiva
e documentazione e formazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
• I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
• Deve essere attuata la cooperazione tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi.
6
Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
• Art. 27.
• 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo
conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono
individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento
alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati.
• 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma
1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative
agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
7
• Il decreto esplicita gli obblighi in materia di sicurezza anche
per:
•
•
•
•
•
•
Lavoro in somministrazione;
Distacco del lavoratore;
Lavoro a progetto;
Prestazioni occasionali accessorie;
Lavoratori a domicilio;
Lavoro a distanza.
8
• AD ESEMPIO:
• Nella somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione (dalla sorveglianza medica alla formazione) sono a
carico dell’utilizzatore.
• Nel distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, eccetto l’informazione e formazione sui
rischi tipici di mansione (ai quali deve provvedere il distaccante).
• I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di
lavoro se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso.
• Nuovi obblighi sono stati previsti anche per i lavoratori autonomi.
9
Quali sono i principali compiti del Datore di lavoro?
In linea di massima sono stati confermati i precedenti
obblighi, con alcune importanti novità. Tra questi, si
mettono in evidenza:
 VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI;
 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (NOMINA
DEL MEDICO, DEL RSPP, DELLA SQUADRA DI
GESTIONE DELLE EMERGENZE …)
 FORMAZIONE
–
INFORMAZIONE
–
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (COMPRESI
DIRIGENTI E PREPOSTI)
10
Il datore di lavoro può delegare i propri compiti in
materia di sicurezza?
SOLO IN PARTE, SEGUENDO PRECISE REGOLE.
La delega deve:
essere scritta ed avere una data certa;
attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate.
Al datore di lavoro resta comunque l’obbligo di vigilanza
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite.
IN OGNI CASO …..
11
• ….. la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi e la designazione del
RSPP,
SONO COMPITI CHE IL DATORE DI LAVORO
NON PUO’ DELEGARE.
12
L’art. 28 del D. lgs. 81\2008
Oggetto della valutazione dei rischi
13
La valutazione dei rischi deve
riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori (rumore, incendio,
vibrazioni, chimico, ………..),
tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato,
quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza nonché
quelli connessi alle differenze
di
genere,
all’età,
alla
provenienza da altri paesi.
LE SANZIONI
Arresto da quattro a otto
mesi o ammenda da 5.000 a
15.000 euro.
Se la violazione è commessa
in aziende con “rischi
particolari”
(cancerogeni,
biologici e altro) il massimo
della pena sale ad un anno e
sei mesi.
14
Il
documento
di
valutazione dei rischi
deve
avere
data
certa e rispettare i
contenuti previsti dal
decreto.
LE SANZIONI
Carenze de contenuti del
documento di valutazione
dei
rischi
prevedono:
Arresto da quattro a otto
mesi o ammenda da 5.000 a
15.000 euro
Entro il 31 dicembre
2008!
15
Il documento di valutazione
dei
rischi
deve
essere
redatto in collaborazione con
il RSPP, il Medico Competente
LE SANZIONI
Ammenda da 3.000 a 9.000
euro
e il RLS !!
16
Nelle aziende fino a
10 lavoratori, sono
previste
procedure
standardizzate per la
valutazione dei rischi
che saranno definite in
un successivo decreto
NEL FRATTEMPO …
17
… il datore di lavoro, in sostituzione del documento,
può “Autocertificare” di aver effettuato la
valutazione dei rischi (i rischi devono essere
comunque valutati!!), non oltre il 30 giugno 2012.
l’autocertificazione non è possibile:
nelle aziende a rischio di incidente rilevante;
nelle centrali termoelettriche;
in presenza di radiazioni ionizzanti;
per la fabbricazione ed deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private.
18
ATTENZIONE: nell’autocertificazione il datore di lavoro deve
attestare DI AVER VALUTATO TUTTI
seguito della valutazione
interventi di prevenzione e
NON E’ SEMPLICEMENTE
Ad. es. nel caso del rischio
un lavoratore è o non è
irrilevante per la salut
gravidanza, se il rischio d’
è presente o meno il rischi
Da ciò derivano obblighi sp
del Medico Competente,19o
Inoltre l’Autocertificazione, in caso
di eventi infortunistici o in caso di
insorgenza
di
malattie
professionali, crea una situazione
critica per il datore di lavoro,
soprattutto se indagato, in quanto
allo stesso sarà difficile dimostrare
l’esistenza o meno delle condizioni
di rischio, di come è stato valutato
il rischio e delle azioni messe in
atto al fine di ridurre il rischio
stesso.
20
• Computo dei lavoratori
• Il nuovo decreto di fatto ripropone le esclusioni e
criteri di computo del numero di lavoratori
(finalizzato al rispetto di obblighi specifici o
eventuali esclusioni, ad es. la possibilità di
autocertificazione) già in uso con il “626”,
escludendo in particolare dal conteggio i tirocinanti,
i collaboratori familiari, gli studenti, i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
in sostituzione di altri lavoratori (assenti con diritto
alla conservazione del posto di lavoro), i volontari
(VVF, P. Civile …), i lavoratori autonomi, i lavoratori
socialmente utili.
21
• I
collaboratori
coordinati
e
continuativi e a progetto rientrano
nel computo dei lavoratori se la loro
attività è svolta in forma esclusiva a
favore del committente.
• I lavoratori utilizzati mediante
somministrazione di lavoro e i
lavoratori assunti a tempo parziale si
computano sulla base del numero di
ore
di
lavoro
effettivamente
prestato nell’arco di un semestre.
22
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
possono essere adottate anche nelle aziende fino a 50
lavoratori, eccetto nei seguenti casi …
nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
nelle aziende a rischio di incidente rilevante;
nelle centrali termoelettriche;
in presenza di radiazioni ionizzanti;
nelle industrie estrattive
per la fabbricazione ed deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private.
23
L’organizzazione della sicurezza
24
•
• Sono doveri del datore di
lavoro:
LE SANZIONI
• La
designazione
del
responsabile del servizio di
prev. e protezione (RSPP);
arresto da quattro a otto mesi
• La
nomina
del
medico
competente (nei casi previsti)
arresto da tre a sei mesi o con
• La designazione dei lavoratori
incaricati alla prevenzione
incendi e primo soccorso
o con l’ammenda da 5.000 a
15.000 euro
l’ammenda da 3.000 a 10.000
euro
arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da 800 a
3.000 euro
25
• Tra le novità “RSPP” introdotte dal “Testo unico” :
• La nomina del RSPP non deve essere più formalizzata presso
l’ASL e la Direzione Provinciale del Lavoro, bensì indicata nel
documento di valutazione dei rischi (in caso di omissione
ammenda da 3.000 a 9.000 euro)
• Possibilità per aziende con più unità produttive nonché nei casi
di gruppi di imprese, di istituire un unico servizio di
prevenzione e protezione
• Rimodulati i corsi di formazione per datori di lavoro RSPP, nella
durata (minima di 16 ore e massima di 48 ore), e nei contenuti
che saranno stabiliti dalla Conferenza permanente Stato-regioni
e province autonome (entro il termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore decreto).
26
Aumentano e sono maggiormente
dettagliati i compiti del medico competente.
Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di
prevenzione per la valutazione dei rischi e partecipare alla
programmazione dei controlli dell’esposizione dei lavoratori.
Al medico è stato demandato il compito (che nel “626” era del
datore di lavoro) di custodire le cartelle sanitarie. Lo stesso
deve trasmettere telematicamente allo SPISAL entro il primo
trimestre di ogni anno le informazioni relative ai dati collettivi
della sorveglianza sanitaria.
27
Tra le novità per i Rappresentanti dei lavoratori (RLS) :
E’ stato previsto che l’elezione dei RLS, avvenga di norma in
un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, che sarà
individuata con decreto ministeriale.
Qualora non si proceda all’elezione interna, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate
“d’ufficio” dai RLS territoriali, o di sito produttivo (ove
previsti).
Il datore di lavoro deve
comunicare ogni anno
all’INAIL il nome del RLS
sanzione pecuniaria
di 500 euro
28
Lavoro irregolare e provvedimenti di
sospensione dell’attività lavorativa
29
• E’ stata confermata la disciplina già introdotta dalla Legge
123/2007 con le seguenti novità:
• definizione, nell’Allegato I, di un elenco delle “violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono
il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività (tra cui la mancata formazione ed addestramento,
l’omessa valutazione dei rischi, la mancata nomina del RSPP);
• determinazione, nella misura fissa di 2.500,00 euro, della sanzione
accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca della
sospensione;
• possibilità di ricorrere, contro il provvedimento di sospensione, alla
Direzione regionale del lavoro, la quale ha tempo 15 giorni per
decidere, decorsi inutilmente i quali il provvedimento perde
efficacia;
• introduzione di una sanzione detentiva, che si aggiunge alla
sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al
relativo provvedimento.
30
•
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
• Mancata formazione ed addestramento
• Mancata nomina RSPP
• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
• Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione
• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
• Mancanza di protezioni verso il vuoto
• Mancata applicazione delle armature di sostegno ...
• Lavori in prossimità di linee elettriche
• Presenza di conduttori nudi in tensione
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di
terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
• Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette
• Mancanza mezzi estinzione incendi
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
•
•
•
31
Responsabilità persone giuridiche e
modelli di organizzazione e di gestione
32
• Sono stati definiti nel dettaglio i requisiti dei modelli di
organizzazione e di gestione considerati idonei ad escludere
la responsabilità amministrativo/penale delle persone
giuridiche in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
(ex d.lgs. 231/2001). In sede di prima applicazione, i modelli
di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS
18001:2007 si considerano “conformi”. L’adozione del
modello di organizzazione e di gestione nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi
dell’articolo 11 del D.lgs. 81\2008.
• Si evidenzia che le sanzioni previste per le persone giuridiche
(introdotte dalla Legge 123\2007) per le violazioni sopra
indicate, pur “ammorbidite” dal testo unico sicurezza, sono
comunque elevatissime (fino a 1.590.000,00 Euro).
33
L’APPARATO SANZIONATORIO NEL NUOVO TESTO UNICO
Obblighi e sanzioni per i soli datori di lavoro
OBBLIGO
SANZIONE
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Datore lavoro
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
diversificate
(vedi sotto) *
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
arresto da 4 a 8 mesi o
l’ammenda da € 5000 a
€ 15000
•il datore di lavoro è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi e con l’ammenda da € 5000 a € 15000 in caso di omissione della
valutazione dei rischi o di adozione della stessa in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 28.
34
Obblighi e sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
OBBLIGO
SANZIONE
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Datori lavoro e Dirigenti
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal precedente decreto legislativo.
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 3000 a € 10000,
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da € 800 a € 3000.
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000,
- arresto da 4 a 8 mesi o
l’ammenda da € 2000 a € 5000
(violazioni in azienda a
particolari rischi)
d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 2000 a € 5000.
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li sottopongono ad un rischio grave
e specifico;
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da € 800 a € 3000.
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da € 800 a € 3000.
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 2000 a € 5000.
35
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37;
arresto da 4 a 8 mesi o
l’ammenda da € 2000 a € 4000
(violazioni in azienda a
particolari rischi)
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, all’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta
di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera q);
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5000 a € 15000
oppure arresto da 6 mesi ad
1anno e sei mesi (aziende a
rischi particolari)
36
r) comunicare all’ INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a re giorni;
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2500 a € 7500
(infortuni più di 3 giorni), da €
1000 a € 3000 (più di 1 giorno)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo
50;
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1000 a € 3000
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2500 a € 10000
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35;
arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000.
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5000 a € 15000
oppure arresto da 6 mesi ad
1anno e sei mesi (aziende a
rischi particolari)
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
sanzione amministrativa
pecuniaria di € 500
bb) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
sanzione amministrativa
pecuniaria di € 500
2. Obbligo del datore di lavoro di fornire varie informazioni al sevizio di prevenzione e
protezione ad al medico competente
arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000.
37
Obblighi e sanzioni per i preposti
OBBLIGO
SANZIONE
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Preposti
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dai loro
obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti
arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a € 2000.
b) verificare affinchè solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
arresto fino a 1 mese o
ammenda da € 300 a € 900.
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
arresto fino a 1 mese o
ammenda da € 300 a € 900.
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a € 2000.
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a € 2000.
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a € 2000.
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
ammenda da € 300 a € 900.
38
Obblighi e sanzioni per i lavoratori
OBBLIGO
SANZIONE
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
Lavoratore
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
arresto fino a 1 mese o ammenda
da € 200 a € 600.
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavorativi;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
Esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50 a € 300.
39
... Per lavoratori autonomi, progettisti, installatori, fornitori
OBBLIGO
SANZIONE
ARTICOLO 21 – Obblighi dei componenti dell’impresa familiare
Componenti
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300 a € 2000.
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al Titolo III;
Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50 a € 300.
OBBLIGO
SANZIONE
ARTICOLO 22 – Obblighi dei progettisti
Progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro...
arresto fino a 1 mese o ammenda
da € 200 a € 600.
OBBLIGO
SANZIONE
ARTICOLO 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Fabbricanti
Divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature
di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15000 a
€ 45000.
OBBLIGO
SANZIONE
ARTICOLO 24 – Obblighi degli installatori
Installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti.
Arresto fino a 3 mesi o ammenda
da € 1000 a € 3000.
40
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
SANZIONE
ARTICOLO 25 – Obblighi del Medico Competente
Medico Competente
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
arresto fino a 2 mesi o ammenda
da € 1000 a € 4500.
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria. Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso...
arresto fino a 2 mesi o ammenda
da € 1000 a € 4500.
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all’ISPEL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo, alla
cessazione del rapporto di lavoro...
g) fornisce informazioni ai lavoratori ( e loro RLS) sul significato della sorveglianza sanitaria e
degli accertamenti cui sono sottoposti...
arresto fino a 2 mesi o ammenda
da € 1000 a € 4500.
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria...
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1000 a € 3000.
i) comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria...
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno
arresto fino a 2 mesi o ammenda
da € 1000 a € 4500.
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori... ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1000 a € 3000.
ARTICOLO 40 – Rapporti con il Servizio sanitario nazionale
Entro il primo trimestre dell’anno successivo trasmette ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria...
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2500 a € 10500.
ARTICOLO 41 – Cartelle sanitarie e Sorveglianza Sanitaria
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1000 a € 3000.
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Altri obblighi e sanzioni particolari
OBBLIGO
SANZIONE
Altri obblighi e sanzioni particolari
Datori di lavoro e dirigenti
Articolo 26, comma 1 – affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda:
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2500 a € 10000.
Comma 1., lett. a) il datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 2000 a € 5000 (lettera a)
Comma 1., lettera b) il datore di lavoro fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda
da € 1500 a € 6000 (lettera b).
Articolo 26, comma 8 – Tessera riconoscimento
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 100 a € 500.
Articolo 29, comma 4 – DVR e DUVRI
I documenti di valutazione dei rischi devono essere custoditi presso l’unità produttiva
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2500 a € 10000.
Art. 34 – Datore di lavoro che assume l’incarico di RSPP, P.S. e prevenzione incendi
Comma 1 e 2.: il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo
soccorso, antincendio, dandone preventiva informazione al RLS e frequenza a Corsi di formazione
Comma 3. frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da € 800 a € 3000 (comma 1 e 2).
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda
da € 1500 a € 6000 (comma 3)
Articolo 35, comma 2 – Riunione periodica
Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficienza dei DPI;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute
sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2500 a € 10000.
Articolo 36, comma 1,2 e 3 – Obblighi di informazione di ciascun lavoratore
Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione...
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da € 800 a € 3000.
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Articolo 43, comma 1 – Gestione delle emergenze
Il datore di lavoro lettere a), b), c) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza; designa preventivamente i lavoratori incaricati, informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare
arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a € 3000.
Articolo 43, comma 1 – Gestione delle emergenze
Il datore di lavoro lettere d) e f) programma gli interventi, prende provvedimenti e dà
istruzioni
arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000.
Articolo 43, comma 4 – Gestione delle emergenze
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 2000 a € 4000.
Articolo 43, comma 1 – Primo soccorso
Il datore di lavoro... prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza,....
arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000.
Articolo 46, comma 2 – Prevenzione incendi
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori
arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2000 a € 5000.
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