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convenzione
“metro leggera” La via d’uscita “... è sempre il momento buono per fermarsi un attimo a ragionare e chiedersi dove stiamo andando …” Martedì 5 ottobre 2010 chiostro della Cultura STOA’ via C. Battisti 21-23, Latina Comitato Metro Bugia PARTIAMO DA UNA DOMANDA VI SIETE MAI CHIESTI IL MOTIVO PER CUI AVVERSO UN BANDO DI GARA EUROPEO CHE NON PREVEDE RISCHIO D’ IMPRESA E NEL CONTEMPO PREVEDE DEI GUADAGNI FORTI, CERTI E GARANTITI DA UN ENTE PUBBLICO, SI INTERESSI SOLO UNA E UNICA SOCIETA’???? NOI DEL COMITATO “METRO BUGIA” CE LO SIAMO DOMANDATI, E, SE ANCHE A VOI A PRIMO IMPATTO E’ SEMBRATO ALMENO UN PO’ STRANO, SARA’ NOSTRO PIACERE ILLUSTRARVI I RISULTATI DELLE NOSTRE RICERCHE … INIZIAMO TENENDO PRESENTE UNA PREMESSA GLI ELEMENTI FONDANTI DI UN BANDO PUBBLICO NON SONO MODIFICABILI NÈ TANTO MENO NEGOZIABILI IN QUANTO DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBERO LEGGI IMPERATIVE INTRODUCENDO ELEMENTI OGGETTIVI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA (PAR CONDICIO), CON VANIFICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA DOPO L’AGGIUDICAZIONE VI E’ QUINDI CRISTALLIZZAZIONE DEGLI ATTI POSTI A BASE DI GARA, CON PERDITA DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DI DIRITTO PRIVATO DELL’ENTE PUBBLICO DI CIO’ NE DAREMO POI I NECESSARI RIFERIMENTI 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO E’ IL 31 MARZO 2006 QUANDO IL COMUNE PUBBLICA IL BANDO SULLA “METRO LEGGERA” ALLEGATO AL BANDO (ALL.3) E FACENTE PARTE INTEGRALE DEL BANDO STESSO, C’E’ UN DOCUMENTO DI CUI SI PARLERA’ MOLTO, LA COSIDDETTA CONVENZIONE LA CONVENZIONE OGGETTO MISTERIOSO: CHE COSA E’, COSA SANCISCE, E PERCHE’ E’ COSI’ IMPORTANTE? VEDIAMOLO INSIEME 1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO LA CONVENZIONE E’ IL DOCUMENTO PIU’ IMPORTANTE DEL BANDO DETTA I RAPPORTI TRA PUBBLICO E PRIVATO. GLI INTERESSI ECONOMICI SONO REGOLATI DALLA CONVENZIONE ECCOLO IL FRONTESPIZIO DELLA CONVENZIONE ALLEGATA AL BANDO E’ LO STESSO PROMOTORE, L’ALLORA “RAGGRUPPAMENTO” METROLATINA CHE SCRIVE LA CONVENZIONE DEL BANDO DI GARA 1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO L’ “ARTICOLO 21” TENIAMO PRESENTE L’ARTICOLO 21. LO SEGUIREMO A VISTA NEL TEMPO. E’ IMPORTANTE, MOLTO IMPORTANTE. COSA RACCONTA? PARLA DI SOLDI. QUANTO E COME GUADAGNERA’ IL PRIVATO. SI SUDDIVIDE NEI PUNTI a) b) c) 1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO L’ “ARTICOLO 21” NEL BANDO IN CUI HA PARTECIPATO SOLO METROLATINA, L’ART. 21 ALLA LETTERA A) STABILISCE INEQUIVOCABILMENTE CHE IL PRIVATO PERCEPIRA’ I CONTRIBUTI REGIONALI IN RELAZIONE AI KM*VETTURA PRODOTTI 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 31/8/2006 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 6 19/2/2007 7 19/9/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 2) 27-7-2006:AGGIUDICAZIONE METROLATINA IL BANDO, DI LIVELLO EUROPEO, VIENE SNOBBATO DAI PRIVATI. NESSUNO LO REPUTA DEGNO DI INTERESSE (solo un’altra società risponde al bando ma poi subito abbandona). IN DATA 27-7-2006 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 178/2006 A FIRMA DEL DIRIGENTE ALLE GRANDI OPERE (a seguito di gara andata deserta) VIENE AGGIUDICATA LA GARA ALLO STESSO RAGGRUPPAMENTO “METROLATINA” PROMOTORE DEL PROJECT FINANCING ED ESTENSORE DELLA CONVENZIONE 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 31/11/2006 15/11/2006 SAICAM SCRIVE AL RUP SACAIM 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 3) 15-11-2006: SACAIM SCRIVE AL RUP IN DATA 15-11-2006 LA SACAIM* PROPONE DEGLI “EMENDAMENTI” ALLA CONVENZIONE ESORDISCE COSI’: “Egregio ingegnere, come da precedenti comunicazioni e di recente concordato, le trasmettiamo alcuni spunti condivisi con gli istituti finanziatori che, ove opportunamente integrati nel testo della convenzione, potrebbero utilmente contribuire alla migliore impostazione della stessa nell’ottica del finanziamento degli investimenti da questi previsti secondo le tecniche di finanza di progetto” E POI, COSA CHIEDE DI MODIFICARE? * La sacaim spa è una delle società costituenti il raggruppamento Metrolatina 3) 15-11-2006: SACAIM SCRIVE AL RUP MOLTE COSE, MA CONCENTRIAMOCI ANCORA SULL’ART. 21 ALLA RICHIESTA “D.” SI LEGGE: A scanso di equivoci, la SACAIM indica al Comune persino dove inserire questo “cambiamento”, e cioè al settimo comma dell’art. 21. Si parla poi di un testo interpretativo (?) di conguaglio tra i due diversi importi (ma non viene mai inserito né nella Convenzione né tantomeno se ne farà mai riferimento in alcun atto istituzionale) Sul significato di tale cambiamento tra km/vettura prodotti e km/vettura presenti nel PEF attendiamo un attimo … ci chiediamo ora … CHE FINE FANNO TALI RICHIESTE? 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 12/1/2007 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 4) 17-1-2007: SACAIM PRESENTA UNA NUOVA CONVENZIONE IN DATA 17-1-2007 LA SACAIM DEPOSITA IN COMUNE UNA NUOVA CONVENZIONE IN CUI VENGONO INSERITE TALI “RICHIESTE” E….. CHE COSA FA L’AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO ALL’INVIO DI QUESTA NUOVA CONVENZIONE? 4)17-1-2007: SACAIM PRESENTA UNA NUOVA CONVENZIONE Convenzione del marzo 2005 (allegata al bando) Convenzione del 17-1-2007 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 15/1/2007 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP 7 19/9/2007 LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE (n.12/07) Il giorno dopo si riunisce la giunta. Viene preparata la delibera n. 12 con oggetto “approvazione progetto affidamento definitivo della concessione al promotore”, che viene approvata in data 18/1/2007 Viene inserita anche la nuova convenzione come un semplice allegato che di fatto entra, o almeno si vorrebbe far entrare, a far parte della delibera di “affidamento definitivo”. LA GIUNTA APPROVA 5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE (n.12/07) Allagato alla delibera de quo c’è anche il parere dell’avv. Prof. Pascone, con il quale egli esclude “ulteriori oneri a carico del bilancio comunale” 5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE (n.12/07) COSA PREVEDE TALE NUOVA CONVENZIONE? GLI EMENDAMENTI DI SACAIM IN PARTICOLARE, COME “RICHIESTO” DALLA SACAIM, PROPRIO AL COMMA 7 DELL’ART. 21, COMPARE UNA NOVITA’ DI ECCEZIONALE IMPORTANZA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI REGIONALI SI FA ORA RIFERIMENTO ANCHE AI PASSEGGERI INDICATI NEL PEF, MENTRE NON SI FA MENZIONE DELL’ “EVENTUALE CONGUAGLIO” Sul significato pratico di tale “emendamento” accettato dal Comune dobbiamo attendere ancora un attimo 5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE (n.12/07) N.B. IN QUESTA STESURA DI CONVENZIONE NON E’ PREVISTO A CARICO DEL COMUNE ALCUN INTERESSE IN CASO DI RITARDI DI FINANZIAMENTO AD ESSO NON IMPUTABILI 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LALA GIUNTA GIUNTA APPROVA APPROVA UNA LA SECONDA TERZA CONVENZIONE VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP Il privato non si accontenta. Forse nei cambiamenti effettuati vede ancora delle incertezze sul suo effettivo guadagno (e in effetti ancora potrebbero esserci) e, a scanso di equivoci, decide di fare capire bene cosa vuole. Segue una fittissima corrispondenza tra il Concessionario (ora costituitosi in spa) e il Concedente per vedere “rivisitata” ancora una volta la Convenzione. Tale corrispondenza è riportata nella delibera n. 511 del 19/9/07 di cui diremo di seguito. 6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP Questi in sintesi sono i passaggi: (pag.1/3) 1) 19.2.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007) 2) 7.3.2007: incontro tra il RUP, i legali di Metrolatina e i rappresentati degli istituti di credito finanziatori che rappresentano “l’ulteriore necessità di allineare il PEF alle nuova convenzione modificata” 3) 9.3.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007) in cui si chiede di “apportare ulteriori miglioramenti integrativi allo schema di convenzione, utili per una migliore interpretazione della stessa e per il suo opportuno coordinamento con la documentazione ad essa allegata” 4) 10.4.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 37389 del 11.4.2007) in cui si trasmette “la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione” 5) 13.4.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 38619 del 16.4.2007) in cui si ritrasmette “la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione” 6) 18.4.2007: parere Laura Martiniello (consulente aspetti economici finanziari) (prot. 40218 del 8.4.2007) 6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP Questi in sintesi sono i passaggi: (pag. 2/3) 7) 18.4.2007: parere Giovanni Pascone (prot. 40209 del 19.4.2007) 8) 19.4.2007: incontro con Metrolatina per “valutare le criticità del PEF e della Convenzione” 9) 20.4.2007: Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione e PEF (Prot. 41522 del 23.4.2007) 10) 23.4.2007: altro parere Laura Martiniello 11) 7.5.2007 incontro Metrolatina - Taglialatela (Segretario Generale) 12) 8.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione e PEF 13) 9.5.2007 parere “conclusivo” Giovanni Pascone 6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP Questi in sintesi sono i passaggi: (pag. 3/3) 14) 11.5.2007 primo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis) 15) 16.5.2007 secondo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis) 16) 17.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema convenzione “comprensivo degli ulteriori aggiustamenti” (Prot. 50189) 17) 12.7.2007 terzo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis) 18) 26.7.2007 Metrolatina trasmette ulteriori “emendamenti e rivisitazioni” (Prot. 74798 del 30/7/2007) 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LA GIUNTA APPROVA LA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE E IL COMUNE COSA FA? Dopo tale serie infinita di cambiamenti, emendamenti, rivisitazioni, miglioramenti, revisioni, aggiustamenti, integrazioni sostanziali, la Giunta si riunisce e… con la delibera n. 511 del 19/9/2007 approva un’altra convenzione (a cui segue relativo contratto rep. 65863 del 24/9/2007). Poi chiama a raccolta tutta la stampa del capoluogo per esprimere la “propria” felicità” … 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE - Direttamente dalla delibera n. 511/2007 si legge testualmente: “Preso atto e confermato che le integrazioni sostanziali da apportare alla convenzione sono, quindi, relative agli articoli 1,2,3 punto g, 7 punto j e m, 17,18,19,21,25,26 e preso atto del parere del RUP” e “Constatata la necessità, sulla base di quanto relazionato dal RUP ed emerso nel corso dell’istruttoria condotta, in più fasi, oltre che dal RUP medesimo, dal Direttore generale e dal Dirigente del servizio Bilancio, di apportare le integrazioni come sopra specificate allo schema di convenzione con il fine di migliorarne la struttura del tessuto convenzionale e contrattuale” A VOTI UNANIMI DELIBERA - Di approvare le integrazioni e/o modifiche allo schema di convenzione riformulando i relativi articoli nel testo che segue … 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE MA CON QUESTO NUOVO ATTO COSA HA FATTO IN CONCRETO IL COMUNE? COSA PREVEDE QUESTA ENNESIMA STESURA DELLA CONVENZIONE? E IN COSA CONSISTONO QUESTE “INTEGRAZIONI SOSTANZIALI” 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE Intanto l’art. 21 viene ulteriormente modificato, e, a scanso di ogni equivoco si imprime nero su bianco quanto dovrà essere corrisposto a Metrolatina e come dovrà esser calcolato d’ ora in poi. Ecco riportato anche l’esempio pratico: “in relazione al primo anno di esercizio di trasporto tranviario, i Contributi Regionali di cui alla lettera a) che precede saranno corrisposti sul dato previsionale di 902.000 Km/vettura […]”, cioè proprio quelli presunti in base al nuovo Piano Economico Finanziario della stessa società, non di certo in base a quelli prodotti previsti dal bando. ORA NON C’E’ PIU’ OMBRA DI DUBBIO SULL’ENTITA’ DELL’ IMPORTO CHE LA REGIONE, O MEGLIO IL COMUNE, DOVRA’ CORRISPONDERE AL PRIVATO! 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE Ma Metrolatina non si fida ancora: nulla deve essere lasciato al caso e all’interpretazione. Incredibilmente tra l’art. 1 e l’art. 2 dell’ultima convenzione riesce a fare aggiungere quanto segue: “Le parti concordano che, in caso di difformità e/o contrasto tra le disposizioni di cui alla presente convenzione e le disposizioni e i principi contenuti nel Piano Economico Finanziario e nella relativa relazione illustrativa, questi ultimi saranno considerati prevalenti ai fini interpretativi”. LA CONVENZIONE ORA E’ CARTA STRACCIA * Il Consiglio Comunale in data 21/12/09 approva la delibera di Giunta del 19/9/07 7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE Non solo… Metrolatina non si accontenta. Riesce, sempre con una modifica all’art. 21 rispetto alla precedente convenzione, a far si che il Comune ora gli corrisponda anche gli interessi legali e gli interessi di mora in caso di ritardo dei pagamenti da parte della Regione. E il Comune che fa ora? Ratifica il tutto con la suddetta delibera, caricandosi di un ulteriore onere. MA QUESTA DEGLI INTERESSI E’ SOLO UNA QUISQUIGLIA: E’ INFATTI UN PICCOLO IMPORTO RISPETTO AL VERO GUADAGNO RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE 1 31/3/2006 IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO 2 27/7/2006 METROLATINA AGGIUDICATARIO 3 15/11/2006 SACAIM SCRIVE AL RUP 4 17/1/2007 SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE 5 18/1/2007 LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE 6 19/2/2007 7 19/9/2007 ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP LALA GIUNTA GIUNTA APPROVA APPROVA LALA SECONDA TERZA CONVENZIONE VARIANTE DI CONVENZIONE CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI CONCLUSIONI FINALI COSA HA COMPORTATO IN SOLDONI TUTTO CIO’? E SOPRATTUTTO PERCHÉ? CONCLUSIONI FINALI TORTA DEI RICAVI ANNUALE 1% 11% 10% BIGLIETTO ABBONAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALTRI 78% CONCLUSIONI FINALI LA FONTE PRINCIPALE DI GUADAGNO E’ IL CONTRIBUTO REGIONALE (C.R.) PARI AL 78% DEL TOTALE Come si calcola? Facile … C.R.= (km*vettura) x (contributo chilometrico) TORTA DEI RICAVI 1% 11% 10% BIGLIETTO ABBONAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALTRI 78% CONCLUSIONI FINALI Con un lavoro costante, continuativo e certosino fatto di susseguenti fasi “modificative”, il parametro fondamentale di guadagno (C.R.) si è visto radicalmente trasformato: 1) Si è passati da km*vettura effettivamente prodotti (pochi e incerti) a km*vettura previsti pari a 902.000 (molti e soprattutto certi) in base alla più che utopica cifra di 8.448 passeggeri giorno. 2) Nel PEF è stato previsto un contributo chilometrico eccezionalmente elevato rispetto alle altre similari realtà italiane, insperato e mai autorizzato nemmeno in via puramente informale dalla Regione Lazio, pari a ben 8,25 €/km (7,50 + iva). - Il gioco è fatto! In ogni caso non ci sarà alcun problema di interpretazione: la convenzione, qualora in contrasto con il PEF, varrà come carta straccia. E poi naturalmente ci saranno le casse comunali dei cittadini di Latina a garantire il tutto … CONCLUSIONI FINALI QUESTO E’ IL DOCUMENTO DELLA BANCA OBI* DA CUI SI EVINCE: - UN CONTRIBUTO CHILOMETRICO PARI A 8,25 €/KM (7,50 + iva10%) -UNA PRODUZIONE PARI A 902.000 KM*VETTURA TALI VALORI NON RISULTANO PRESENTI NE’ NEL QUADRO ECONOMICO NE’ TANTO MENO NELLA CONVENZIONE ALLEGATO AL BANDO CONCLUSIONI FINALI Ma cosa scriveva il Dirigente del settore Grandi Opere e Infrastrutture ing. Le Donne in tempi non sospetti e cioè nell’agosto del 2004 nel documento da lui redatto denominato “analisi finanziaria” ? ….. Vediamolo brevemente insieme CONCLUSIONI FINALI Questo e’ il frontespizio dell’elaborato dell’agosto 2004 a firma dell’ing. Le Donne CONCLUSIONI FINALI PRIMA: ricavi regionali C.R.= km*vettura x contributo chilometrico C.R.= 451.000 * 6 = 2.706.000 € DOPO: ricavi regionali C.R.= km*vettura x contributo chilometrico C.R.= 902.000 * 8,25 = 7.441.500 € N.B. il PEF prevede un incremento del 2% anno da cui: C.R. nel 2036= 12.500.000 € GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4167 del 14 luglio 2003 Sono invalidi gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto. Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto, l’Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l’indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, con conseguente invalidità di accordi di tal fatta. GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002 Va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Infatti la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi dell’offerta risultata aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione, muta le condizioni su cui si è pervenuti all''aggiudicazione con gli altri eventuali concorrenti che avrebbero potuto orientare in modo diverso la propria offerta [continua…] GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002 [continua…] Laddove, in esito a procedura concorsuale vengano rinegoziate dall'amministrazione appaltante con il soggetto prescelto come contraente, vengono violate norme imperative ed inderogabili sulla capacità contrattuale dell'ente con conseguente nullità del contratto posto in essere ed inidoneità di esso a produrre effetti. Pertanto, in caso di modifica delle condizioni di aggiudicazione vi è violazione di norme imperative, con conseguente nullità dell’atto stipulato GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale n.1084 del 12 ottobre 2001 Circa la rinegoziazione al ribasso dell'offerta aggiudicativa dopo l'aggiudicazione nelle gare pubbliche si legge: «Si introdurrebbe, in sostanza, un elemento distorsivo della stessa funzione della gara, nella misura in cui i concorrenti verrebbero indotti ad inglobare nelle offerte il rilievo economico insito nel successivo meccanismo della rinegoziazione». Inoltre «[...] il divieto di rinegoziare le offerte deve razionalmente intendersi in linea di principio [...] anche successivamente all'aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, modificando la base d'asta, finirebbe coll'introdurre oggettivi elementi di distorsione della concorrenza, violando in tal modo i principi comunitari in materia». Costituzione, art. 97 E per concludere, la violazione di dette norme imperative è contrario anche ai valori costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) LA NULLITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO - La nullità di natura amministrativa opera di diritto (ipso iure) - L'atto nullo è inefficace di diritto -La nullità dell’atto amministrativo rende invalido l’atto stesso che oltre a determinarne l'inabilità a produrre gli effetti per cui era stato posto in essere, ne determina l'insanabilità. L'atto amministrativo nullo è: INESISTENTE INEFFICACE INSANABILE IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTA’ E’ ANCHE NELLE VOSTRE MANI GRAZIE COMITATO METRO BUGIA COSA CHIEDE IL COMITATO “METRO BUGIA” 1. I TERMINI ESSENZIALI DI UN BANDO NON POSSONO ESSERE MODIFICATI A VANTAGGIO DI NESSUNA DELLE PARTI. 2. INEQUIVOCABILMENTE SONO STATI MODIFICATI DEI TERMINI 3. SI TRATTA DI TERMINI ESSENZIALI? GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato n. 1158 del 5/6/1996 - n. 2435 del 20/4/2000 Circolare Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, n.12727 del 15/11/2991 Che ribadiscono che l’autorità appaltante non può legittimamente dar luogo ad una nuova proceduta concorsuale, modificare il contenuto originario dell’appalto stesso, e al contempo, tener ferma la posizione dell’appaltatore primo aggiudicatario, in quanto ogni procedura di gara è connotata da proprie particolari caratteristiche (indizione; natura e oggetto del contratto; modalità di finanziamento) che, se cambiate in modo significativo, incidono direttamente sull’individuazione dell’aggiudicatario. In sede comunitaria qualsiasi negoziazione, anche nella fase successiva all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario va considerata illegittima, in violazione dei principi comunitari in materia violazione della par condicio) COSA CHIEDE IL COMITATO “METRO BUGIA” 4. SE QUINDI SI TRATTA DI TERMINI ESSENZIALI L’ITER PROCEDURALE DEVE ESSERE INVALIDATO E CONSEGUENTE INVALIDA E’ ANCHE LA CONVENZIONE “CAPESTRO” 5. CHE IL COMMISSARIO PRENDA ATTO DI QUANTO RILEVATO E PROCEDA A TERMINI DI LEGGE.