Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
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Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Scuola Superiore di Polizia 2-4 aprile 2008 Aggiornamento professionale in materia di Governo e gestione dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni calcistiche di dimensione internazionale Organigramma del Ministero dell’Interno Con il D.P.R. 398 del 7 settembre 2001, che ha riorganizzato gli Uffici Centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, sono stati istituiti i Dipartimenti, nuove strutture centrali del Ministero dell'Interno che sostituiscono le vecchie direzioni generali, accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie. Dipartimento per gli affari interni e territoriali Dipartimento della pubblica sicurezza Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali I Dipartimenti del Ministero dell’Interno: compiti Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali • amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio; • garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali; • finanza locale; • servizi elettorali; • vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe. Dipartimento della Pubblica Sicurezza • • • • attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica; coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; direzione e amministrazione della Polizia di Stato; direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione • tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l'immigrazione, l'asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose. • Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile • soccorso pubblico; • prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative; • difesa civile. Dipartimento per le politiche del personale dell‘Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie • • • • politiche del personale dell'amministrazione civile organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Dirigente in posizione di staff Responsabile del supporto al Vicecapo Vicario Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso Dirigente in posizione di staff Responsabile degli affari generali e comunicazione interna Vice Capo del Dip.nto Vicario Sezione per il riesame Ufficio II Affari legislativi e parlamentari Ufficio III Pianificazione e Progettazione Ufficio V Valutazione Ufficio IV Controllo di gestione Ufficio VI Sistema Informatico del Dip.nto Direttore Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo Sezione speciale stralcio Commissione Territoriale ex art. 12 del D.P.R. 16/9/2004, n. 303 Ufficio I Gabinetto de Capo Dipartimento Ufficio IX Rapporto con il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso Vice Capo del Dipartimento Direttore Centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo Commissione Nazionale per il diritto di asilo Ufficio VII Affari Economico e Finanziari Direttore Centrale per i di ritti civili, la cittadinanza e le minoranze Direttore Centrale degli affari dei culti Dirigente in posizione di staff Responsabile A.I.R. e sindacato ispettivo Ufficio VIII Rapporto con il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura Direttore Centrale per l’amministrazione del Fondi edifici di culto Direttore Centrale per gli affari genenrali e per l agestione delle risorse finanziarie e strumentali Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile CAPO DIPARTIMENTO Uffici di staff CAPO DEL C.N.VV.F VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED IL SOCCORSO PUBBLICO DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE Vice Capo Dipartimento DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE Uffici di staff DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI DIREZIONE CENTRALE ISPETTIVO Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza V. Direttore Generale – Direttore Centrale della Polizia Criminale Direzione Centrale della Polizia Criminale V. Direttore Generale preposto all’attività di coordinamento e pianificazione FFPP Direzione Centrale Anticrimine V. Direttore Generale con funzioni vicarie Direzione Centrale Polizia di Prevenzione Direzione Centrale Servizi Antidroga Uff. Coord. e Pianificazione FF.PP Ufficio Centrale Ispettivo Uff. C.le Interforze Sic. Personale Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento della P.S. Uff. per l’Amm. Generale del Dip. della P.S. Uff. Analisi Programmi e Documentazione Area di studio, ricerca e consulenza in materia PS Ufficio Affari Generali Area degli affari della Polizia Amm. e Sociale Area dei Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica Area delle relazioni con le OO.SS. Area delle Relazioni Esterne Area della Legislazione e degli Affari parlamentari PON - Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza e lo Sviluppo del Mezzogiorno Direzione Centrale per gli Affari Generali Dir. C.le Stradale, Ferroviaria, Postale e R.S. Dir. C.le dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere Direzione Centrale delle Risorse Umane Direzione Centrale di Sanità Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione Dir. C.le SS. TecnicoLogistici e Gest. P.le Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Direzione investigativa Antimafia Compiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Art. 4 della Legge n. 121/81 attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica; coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; direzione e amministrazione della Polizia di Stato; direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno. L’amministrazione della Pubblica Sicurezza MINISTRO DELL’INTERNO L. 1°.04.81, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. art. 3 “Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (v. anche L. 31.03.2000, n. 78 art. 6 “Disp. per l’Amm.ne della P.S.) l’Amm.ne della P.S. è civile a ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed agli altri Uffici, istituti e reparti in cui articola (uffici periferici delle specialità, Reparti Mobili, Istituti di istruzione, Gabinetti di polizia scientifica, Reparti Volo, reparti per l’inquadramento, operativi e di gestione e di assistenza anche sanitaria del personale, Centri di coordinamento operativo, Centri di raccolta di materiali e mezzi, Centri motorizzazione, Centri elettronici e meccanografici nazionali, interregionali e regionali e provinciali dipendenti dal Dip. della P.S.); b)dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendenti nonché dalle autorità locali della P.S.; c) dagli ufficiali ed agenti della p.s. sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di P.S. (delle Questure ed uffici provinciali, ispettorati ed uffici speciali di P.S., commissariati e posti di polizia distaccati dipendenti dalle Questure) Autorità di P.S. e organi consultivi Livello nazionale MINISTRO DELL’INTERNO Autorità Nazionale di P.S. Segreteria del Dipartimento della P.S. Ufficio Ordine Pubblico • Riunioni di coordinamento con i rappresentanti delle Questure interessate (eventuale) • Piano Nazionale per la sicurezza degli eventi calcistici C.N.O.S.P. OSSERVATORIO CAPO DELLA POLIZIA Direttore Gen.le della P.S. Riunioni di coordinamento PREFETTO Autorità provinciale di P.S. con compiti di coordinamento e di indirizzo politico Livello provinciale C.P.O.S.P. QUESTORE Autorità provinciale di P.S. con compiti di coordinamento tecnico-operativo G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza Tavolo tecnico Responsabilità e compiti della Autorità Nazionale di P.S. Livello nazionale Dipartimento della P.S. • • • • attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica; coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; direzione e amministrazione della Polizia di Stato; direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno. MINISTRO DELL’INTERNO Autorità Nazionale di P.S. C.N.O.S.P. Responsabilità politica CAPO DELLA POLIZIA Direttore Gen.le della P.S. Riunioni di coordinamento Coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di Polizia attraverso l’emanazione di direttive di indirizzo in materia di ordine e sicurezza pubblica Corso per Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato Capitolo I - Il Governo delle manifestazioni I provvedimenti del Ministro dell’Interno Direttiva del Ministro dell’Interno n. 27-4/A2/UL del 12.02.2001 per l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia I provvedimenti adottati dal Ministro dell’Interno, quale responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico, rappresentano il momento conclusivo e riassuntivo delle problematiche trattate dal Comitato Nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica che, grazie alla partecipazione avvenuta in quella sede, offre all’Autorità politica il suo qualificato supporto amministrativo e tecnico, come momento di estrinsecazione di una importante fase procedurale. Il Ministro, infatti, opera la sintesi politica di quanto sottoposto all’esame del Comitato pervenendo ad una sua decisione espressa tramite l’adozione di direttive destinate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma, in considerazione delle sue caratteristiche strutturale, tale direttiva di indirizzo, quale atto discrezionale di alta amministrazione, è positivamente condizionata dal livello di partecipazione sviluppatosi in seno all’organo collegiale e trova in esso un significativo ancoraggio il carattere unilaterale dell’atto o provvedimento proveniente direttamente dall’Autorità Politica, che resta l’unica responsabile della scelta decisionale, esalta pertanto la fase collegiale prodromica che il legislatore ritiene modalità indispensabile per quanto risulti necessario all’esercizio del potere di coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 6 della legge n. 121/81. Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia L. 31.03.2000, n. 78, “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato” Capo II “Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia” Art. 10 “Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell’Interno”: 1. Il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercitate funzioni di coordinamento e di direzione di cui all’ar. 1 della L. 01.04.81, n. 121, mediante il Dipartimento della P.S. secondo quanto previsto dell’art. 6, 1 comma, della medesima legge. Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza preposto alla direzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Assume una specifica posizione di sovraordinazione funzionale tra i Vertici equiordinati delle Forze di Polizia traduce in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi politici contenuti nelle direttive del Ministro, attraverso l’emanazione di proprie direttive di pianificazione generale Sovrintende alla classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dati forniti anche dalle Forze di Polizia in materia di tutela di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della criminalità; individua le linee programmatiche lungo le quali le Forze di Polizia sono tenute a sviluppare, secondo parametri di efficienza ed economicità, la loro attività squisitamente operativa, nello svolgimento dei compiti istituzionali loro demandati nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie. dirama informazioni e dati agli organi operativi delle stesse Forze di Polizia Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia Art. 6 Legge 121/81 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno nelle sue attribuzioni di coordinamento e direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle Forze di Polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di Polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici ed amministrativi di carattere comune alle Forze di Polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di Polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie ed internazionali * * ** Testo aggiornato ai sensi dell’art. 6, 2° comma, della legge 11.12.84, n. 83 e dell’art. 6, comma 3 della L. 31 marzo 2000, n. 78 nonché del D.L. 15.12.79, n. 626, conv. in L. 14.02.80, n. 23 “Norme per l’attuazione del coordinamento delle forze di polizia”, art. 3 “Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia” Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia Direttiva del Ministro dell’Interno n. 27-4/A2/UL del 12.02.2001 per l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia Alla luce della L. 31 marzo 2000, n. 78 • ribadisce il ruolo del Dip. di P.S. e le modalità di esercizio delle funzioni di attuazione delle politica dell’ordine pubblico e della sicurezza • ribadisce le modalità di coordinamento tecnico operativo delle Forze di polizia, alle quali spetta in concreto di assicurare la compiuta realizzazione della preminente finalità pubblica della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’intero territorio nazionale. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, in particolare, attribuita una posizione di raccordo e di snodo tra l’Autorità politica e le Forze di Polizia trovandosi a dover operare in una duplice direzione: Veicolare verso il Ministro dell’Interno le esigenze che, a livello operativo, emergono nel contrasto alla criminalità e nella individuazione di efficaci strumenti sia di prevenzione che di risposta allorché debbano tradursi in apposite direttive in materia di: a) provvedimenti di carattere generale concernenti le Forze di Polizia; b) attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle Forze di polizia; c) pianificazione finanziaria relativa alle Forze di polizia; d) pianificazione dei servizi tecnico logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di Polizia; e) pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici; f) linee generali per l’istruzione, l’addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia Elaborare ed arricchire dei necessari contenuti di progettualità attuativa, le direttive impartite dal Ministro dell’Interno in modo da individuare le linee programmatiche lungo e quali le Forze di Polizia sono tenute a sviluppare, secondo parametri di efficienza ed economicità, la loro attività squisitamente operativa, nello svolgimento dei compiti istituzionali a loro demandati, nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie nonché delle vocazioni e professionalità acquisite nel tempo da ciascuna di esse L’ordine e la sicurezza pubblica obiettivi prioritari sul quale occorre mantenere un elevato livello di attenzione ORDINE PUBBLICO Da essa dipende il corretto vivere civile L’ordinato svolgimento della vita democratica La possibilità, per ogni cittadino di esercitare i diritti e di godere delle libertà fondamentali riconosciute dal nostro ordinamento costituzionale SICUREZZA PUBBLICA Protezione personale Personalità estere in visita Personalità a rischio Protezione obiettivi sensibili Istituzionali, di governo, politici e sindacali Per determinate e temporanee circostanze di tempo e di luogo Le articolazioni della Segreteria del Dipartimento Segreteria del Dipartimento Ufficio Affari Generali e Personale Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale • Cura la programmazione e la predisposizione dei provv.nti di assegnazione del personale in servizio presso il Dip.nto di P.S. nonché l’attribuzione al medesimo degli incarichi ovvero delle funzioni dirigenziali; • Svolge attività di consulenza in materia di gestione del personale dell’Amm.ne Civile in servizio presso gli Uffici cen.li e perif.ci; • Cura i rapporti con le OO.SS del personale dell’Amm.ne Civile nonchè l’attività di contrattazione con le stesse e le R.S.U. per gli Uffici Dip.li e per le materie individuate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; • Cura l’istruttoria delle pratiche per il conferimento delle onorificenze al personale della Polizia di Stato. • Cura la elaborazione delle direttive min.li in ordine a tematiche di carattere generale concernenti l’Amm.ne di P.S.; • Cura la predisposizione degli atti e dei documenti per il CNOSP; • omogeneizza, verifica e promuove i provvedimenti degli Uffici Cen.li del Dip.nto; • Svolge attività di analisi, di consulenza e di raccordo informativo per gli Uffici Cen.li e Perif.ci della P.S. anche ai fini della realizzazione dei programmi e degli obiettivi e della determinazione delle risorse finanziarie occorrenti ; • Nell’ambito dell'Ufficio operano la “Commissione Centrale per lo Scarto degli Atti di Archivio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Sovrintendenza sul finanziamento degli Archivi delle Questure”, la Segreteria di Sicurezza del Dipartimento, il Centro Situazioni che cura il monitoraggio degli eventi di particolare interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica. • Cura ed organizza in materia di cerimoniale la presenza alle manifestazioni ufficiali del Capo della Polizia – Direttore Gen.le della P.S., dei V. Capi della Polizia di Stato e del Capo della Segreteria del Dip.nto • Coordina l’organizzazione di manifestazioni a rilevanza nazionale e locale di tutte le Questure e Uffici per.ci • Valuta la partecipazione di singoli dipendenti, di unità speciali, di rappresentanze e di mezzi della Polizia di Stato alle cerimonie e ai vari eventi • Gestisce i rapporti con la stampa per la diffusione delle attività ist.li della Polizia di Stato a livello cent.le e per.co. Collabora alla realizzazione di film, sceneggiati, fiction e documentari sulla Polizia di Stato • Cura l’informazione online della Polizia di Stato attraverso i siti web www.poliziadistato.it e www.poliziadistato.mobi • Realizza “Poliziamoderna” la rivista ufficiale della Polizia di Stato Segreteria Tecnica Programma Operativo per la sicurezza e lo sviluppo del Mezzogiorno • Cura la gestione dei fondi messi a disposizione dalla Comunità europea per gli anni 2007/2013 allo scopo di creare migliori condizioni di sicurezza nel sud Italia. Ufficio Ordine Pubblico Ufficio per i Servizi Tecnico – Gestionali • Cura l’aggiornamento dello stato matricolare nonché la gestione amm.va e contabile del pers.le della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici Cen.li del Dip.nto di P.S., gli Ispettorati e gli Uffici Speciali di P.S. nonché presso la Banda Musicale; • Gestisce i fondi per le spese di manutenzione degli Uffici sopra richiamati; • Cura l’assistenza sanitaria per il pers.le della Polizia di Stato in servizio presso i suddetti Uffici; • Cura la pianificazione logistica e l’assegnazione dei locali per le esigenze degli Uffici Dip.li; • Cura la gestione dell’armamento e dell’equipaggiamento del pers.le della Polizia di Stato in servizio presso i richiamati Uffici; • Cura il monitoraggio delle esigenze di assegnazione, installazione e manutenzione delle dotazioni informatiche e degli apparati di telecomunicazione per le esigenze degli Uffici Cent.li del Dip.nto di P.S..; • Cura il monitoraggio delle esigenze di assegnazione di autovetture agli Uffici di tutti i Dip.nti di questo Dicastero nonché gli adempimenti amm.vi relativi all’infortunistica stradale. L’Ufficio Ordine Pubblico I compiti Cura il raccordo con le strutture periferiche per la gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione di rilevanti manifestazioni di carattere politico ovvero sindacale; Stabilisce le unità non territoriali delle Forze di Polizia da inviare per i servizi di ordine pubblico e per gli interventi di soccorso in caso di pubbliche calamità; Cura l’esame dei fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico; Cura la vigilanza degli obiettivi di interesse pubblico e delle sedi diplomatiche; Cura il servizio di sicurezza per personalità italiane e straniere. L’Ufficio Ordine Pubblico: organigramma interno DIRETTORE I° SETTORE II° SETTORE Sezione 1^ Sezione 2^ Sezione 3^ • Direttive alle Autorità provinciale di P.S. sui servizi di O.P. • Attività e manifestazioni di politico sindacali • Vertenze e conflitti di lavoro • Notiziario giornaliero delle principali manifestazioni • Relazioni ed analisi riguardanti l’O.P. • Interrogazioni parlamentari • Pianificazione dell’assegnazione dei rinforzi per servizi di Ordine e Sicurezza pubblica • Rapporti con i Comandi Gen.li dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per il concorso nei servizi di O.P. • Rilevazioni statistiche • Concorso delle FF.AA. nei servizi di O.P. • Impiego operativo di cinofili, artificieri e tiratori scelti • Problematiche relative all’impiego dei Reparti Mobili • Affari Generali • Segreteria dell’Ufficio • Amministrazione del personale • Economato • Pianificazione dei servizi di polizia per consultazioni elettorali • Gestione del capitolo di bilancio • Sovrintendenza all’archivio dell’ufficio Sezione 1^ Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive • Fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive – direttive alle Autorità provinciali di P.S. • Punto di contatto nazionale sui problemi di O.P. • Supporto all’attività dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive • Rilevazioni statistiche e monitoraggio del fenomeno della violenza nello sport Sezione 2^ Sezione 3^ • Direttive generali alle Autorità provinciali di P.S. sui servizi di polizia per meeting e convegni con la partecipazione di personalità • Direttive generali in occasione della presenza in Italia di Autorità estere • Direttive generali alle Autorità provinciali di P.S. per misure di vigilanza e sicurezza ad obiettivi sensibili; • Segreteria di Sicurezza - Punto di controllo Nato UEO • Predisposizione ed aggiornamento “pianificazioni” • Problematiche generali di sicurezza Il rapporto con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza ATTIVITÀ DEL DIP. P.S. - UFFICIO ORDINE PUBBLICO Acquisizione della notizia: • Dalle Autorità Provinciali che comunicano i dati relativi ai motivi ed al programma degli eventi di rilievo che si svolgono nella loro provincia, i luoghi interessati, le misure di sicurezza ritenute opportune e le risorse ritenute necessarie. • Dalle altre articolazioni del Dipartimento, centrali e territoriali, che comunicano le informazioni di intelligence e quelle relative all’eventuale spostamento dei partecipanti ad eventi in altre province (consistenza numerica, mezzi di trasporto, eventuali criticità alla partenza e lungo le vie di transito). Elaborazione delle informazioni: provenienti da: • Servizi di Informazione di Sicurezza (SISMI – SISDE) • Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione • Questure per quanto riguarda eventuali manifestazioni di dissenso • Uffici o soggetti esterni alla P.A. (c.d.: fonti aperte) • Organi di stampa Direttiva alle Autorità Provinciali di P.S. • dispone il livello di attenzione, sensibilità, rafforzamento delle misure da disporre, a livello nazionale, a tutela degli obiettivi ritenuti sensibili • indica eventuali ulteriori misure da adottare nella provincia interessata all’evento o da quelle interessati alla partenza o al transito dei partecipanti • Assegna le risorse di rinforzo Sinergie operative con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria Del Dipartimento Assegnazione dei rinforzi necessari per la gestione degli eventi Riceve la richiesta di rinforzi da parte dei Prefetti Valuta le risorse disponibili e procede alla relativa assegnazione Riunioni ministeriali Convoca riunioni straordinarie con rappresentanti delle Questure nonché delle società ed Enti interessati ai “grandi eventi” Direttive Coordinamento Di pianificazione generale in tema di protezione di obiettivi e gestione dell’ordine pubblico Mantiene collegamenti e contatti telefonici in fase operativa • • • • Questori; Vicari dei Questori; Capi Gabinetto; Dir. Servizi di specialità; Corso per Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato Capitolo I - Il Governo delle manifestazioni Le Forze di Polizia Art.16 della Legge 121/89 Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso. Le Forze di Polizia a competenza generale POLIZIA DI STATO Alle dipendenze del Ministro dell‘Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ad ordinamento speciale di “Corpo civile militarmente organizzato”, ha competenza generale in materia di ordine e sicurezza pubblica e funzioni di polizia Giudiziaria, Amministrativa e di Prevenzione al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Assicura: • La tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; • vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; • tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; • provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; • presta soccorso in caso di calamità ed infortuni. ARMA CARABINIERI Alle dipendenze del Ministro della Difesa Organismo militare ad ordinamento speciale, Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, assicura: • Il concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; • La partecipazione alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché, sulla base di accordi e mandati internazionali, il concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace; • L’esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze Armate e quello delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare; • La sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero; • L’assistenza ai comandi ed alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale; • L’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica; • quale struttura operativa nazionale di protezione civile, la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi. Le Forze di Polizia a competenza particolare GUARDIA DI FINANZA Alle dipendenze del dell'Economia e delle Finanze Ministro Ad ordinamento militare a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria, assicura: POLIZIA PENITENZIARIA Alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dip.to dell'Amministrazione Penitenziaria. Ad ordinamento civile, assicura: • la prevenzione, la ricerca e la denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, • l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; • la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politicoeconomico • garantisce l'ordine all'interno degli Istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza; • la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. • Il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere. • partecipa anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; • La promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari • espleta il servizio di traduzione (trasferimento) e piantonamento (sorveglianza dei ricoverati in luoghi di cura) dei detenuti ed internati. CORPO FORESTALE Alle dipendenze del Ministero Politiche Agricole e Forestali. delle Ad ordinamento civile, assicura: • la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico • la prevenzione e repressione dei reati ambientali e agroalimentari; • il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo è preposto a: • la sorveglianza dei Parchi, delle Aree naturali Protette e delle Riserve Naturali dello Stato; • compiti di polizia venatoria per reprimere il bracconaggio, di controllo sulla pesca nelle acque interne e di contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti. • controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, (Convenzione di Washington - CITES) Forze mobili di Polizia - pronto intervento e antisommossa MILANO 14 Reparti Mobili della Polizia di Stato PADOVA TORINO POLIZIA DI STATO BOLOGNA GENOVA FIRENZE 11 Battaglioni Mobili dell’Arma dei Carabinieri ROMA ARMA CARABINIERI BARI TARANTO NAPOLI Militari ATPI della Guardia di Finanza R. CALABRIA CAGLIARI PALERMO CATANIA GUARDIA DI FINANZA I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso. I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. I reparti mobili dispongono di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità ed il personale che vi presta servizio è preparato allo speciale impiego. Forze di Polizia territoriali Trento Udine VareseComo Treviso Trieste Bergamo Monza Brescia VeronaPadovaVenezia Novara Milano Vercelli Pavia Cremona Mantova Rovigo Torino Piacenza Alessandria Ferrara Parma Modena Bologna Ravenna Genova Savona Forli’-Cesena La Spezia Pistoia Rimini Imperia Firenze Pisa Ancona Livorno Empoli Arezzo Ancona Macerata Pescara S.Bened.Tronto Ascoli Giulianova Grosseto Teramo Terni Pescara Rieti L’AquilaChieti Personale di 103 Questure POLIZIA DI STATO Roma Sassari Manfredonia FrosinoneCampobasso FoggiaBarletta Benevento Bari Caserta Brindisi Napoli Avellino SalernoPotenza Lecce Taranto Carabinieri dei 102 Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri ARMA CARABINIERI Gallipoli Nuoro Cosenza Crotone Catanzaro Cagliari Vibo Valenzia Palermo Messina R.Calabria Militari ATPI della Guardia di Finanza Trapani Enna Catania Agrigento Siracusa GUARDIA DI FINANZA Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi La pianificazione dei servizi deve tendere alle seguenti finalità che influenzano l’impiego e quindi la consistenza della forza pubblica: • l’incontro di calcio è un evento complesso e dinamico, in continua trasformazione, che ha inizio con la partenza dei tifosi ospiti dai luoghi di origine e si conclude con il loro rientro in sede; devono coniugarsi con la considerazione che l’evento sportivo, anche se presenta particolari connotazioni, è un mero spettacolo e, quindi, occorre prediligere moduli operativi ordinari; l’eccezionalità non deve costituire la regola d’impiego della Forza Pubblica La sintesi di tutta l’attività di pianificazione trova, come è noto, il suo momento conclusivo nell’ordinanza di servizio emessa dal questore ai sensi dell’art. 37 del dpr 28 ottobre 1985, n. 782 Approccio iniziale delle FF.P. La normalizzazione delle attività operative che Prescrizione o divieto No rm al iz r Conflittualità ap za po zio Au ne Comprensione rto co me de nf nt l lit o d Dialogo tu e al lla ità Cooperazione Scontro Evoluzione nel tempo della manifestazione Il Governo delle manifestazioni in impianti sportivi Imprescindibile elemento per la pianificazione del dispositivo, è rappresentato dalle determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, frutto di valutazioni correlate ad una serie di elementi da cui discende l’attribuzione dell’indice di rischio: • • • • • • • • • • • • • ubicazione dell’impianto in area urbana a destinazione specifica (es. fuori dal centro abitato); presenza di adeguati parcheggi (separatori per locali e ospiti); accessibilità all’impianto anche in termini di mobilità cittadina; disponibilità completa dello stadio da parte della società sportiva almeno 24 ore prima della gara; sistema di video-sorveglianza anche per partite in orari serali e notturne con possibilità di registrazione; presenza di sala GOS con visibilità diretta all’interno dell’impianti professionalità degli steward certificata; informazione ai tifosi (attraverso idonea cartellonistica); disponibilità di un sistema di vendita on line dei biglietti; pianificazione documentata della sicurezza dell’evento (piano generale–piano di mantenimento); presenza di servizi accessori; presenza di altre attività non sportive o immobili all’interno dell’area riservata (es. polifunzionalità dell’impianto); possesso della certificazione UEFA • • • • • • • • • I precedenti storici sia in casa che fuori, con particolare riferimento agli ultimi 2 anni ; comportamento dei tifosi (rispetto delle regole, criticità lungo le vie di trasporto) ecc. ; La conflittualità tra le due tifoserie; La mobilitazione di un numero di tifosi maggiore rispetto alla capacità del settore loro riservato il valore sportivo del risultato; l’eventuale predisposizioni di maxi schermi o altro; l’orario di svolgimento della gara (diurno o serale); la concomitanza con altri eventi (sportivi e non); ogni altra informazione proveniente dalle Amministrazioni ed Enti in esso rappresentate Il Governo delle manifestazioni in impianti sportivi Tutti gli incontri sono ritenuti a rischio 1 per la intrinseca conflittualità determinata dalla consistente aggregazione di persone in contrapposizione sportiva. Tale rischio richiede però l’adozione delle normali misure organizzative e di sicurezza previste dall’attuale quadro normativo e regolamentare. Se in fase istruttoria per la valutazione del livello di rischio emerge la concomitanza di più elementi tali da far ritenere che l’evento sportivo possa determinare riflessi negativi sulla vivibilità cittadina o che le misure organizzative o le condizioni strutturali dell’impianto non possano garantire in toto l’incolumità e la sicurezza degli spettatori, ovvero che la conflittualità tra le opposte tifoserie possa evolvere verso azioni di intolleranza, violenza o scontro, l’attribuzione del rischio si eleva determinando di conseguenza ed automaticamente delle concrete risposte da parte dei soggetti destinati a gestire l’evento a livello territoriale: Rischio 2 • comporta la sensibilizzazione delle misure organizzative previste con specifiche circolari dell’Ufficio Ordine Pubblico per le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza e delle Leghe per i Club. Rischio 3 • impone l’esigenza di rafforzare le misure organizzative e di sicurezza, prevedendo anche specifiche riunioni che potranno tenersi a cura dell’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Leghe competenti con le rispettive diramazioni territoriali, anche congiuntamente. • comporta la disputa dell’incontro in orario diurno e • richiede l’invio da parte della F.I. G.C. di almeno 2 rappresentanti dell’Ufficio Indagini e da parte della Lega competente di idoneo numero di Commissari di Campo. Rischio 4 • comporta, oltre alla disputa della gara in orario diurno, l’esigenza di assumere particolari iniziative idonee a diminuire il livello di rischio della gara, tra cui: • la disputa della gara “senza spettatori” • il differimento dell’incontro in altra data • la disputa della gara per i soli abbonati • il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti con prescrizione che la stessa avvenga solo nella provincia ospitante; • la chiusura totale o parziale un settore dello stadio ritenuto a rischio; • la sospensione della vendita dei tagliandi il giorno precedente la gara; • la prescrizione di consentire l’acquisto di un solo tagliando per ciascun tifoso. La normativa di settore Sintesi delle norme vigenti LEGGE 13.12.1989 nr. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive D.L. n. 377 del 20.08.2001, D.L. n. 28 del 24.02.2003, D.L. nr. 162 del 17.8.2005, D.L. nr. 8 del 08.02.2007, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Convertito, con modificazioni, in legge 24.04.03, nr. 88 Convertito, con modificazioni, in legge 17.10.2005, n. 210 Convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2007, N. 41 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive DD.MM. 6.6.2005 Pubbl. sulla G.U. 30.6.05 Nuova disciplina della vendita e cessione dei biglietti I sistemi di video-sorveglianza interna ed esterna dell’impianto sportivo Modifica ed integrazione del DM 18 marzo 1996 in materia di sicurezza strutturale degli impianti D.M. 1.12.2005 Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonchè organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive D.M. 8.8.2007 Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 Le norme previste dall’art. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dall’inizio della stagione calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Pertanto • I titoli di accesso sono numerati; • l'ingresso a deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di delfesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. • detti impianti devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. • detti impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. Tali disposizioni di cui ai commi sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi. All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta Art. 7 – bis della legge 401/89 Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea, ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del periodo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «in assenza di pubblico». Le determinazioni in proposito sono assunte dal Prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Genesi Opera nell’ambito del Dip.to della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico, a seguito di accordo informale tra le Amministrazioni interessate, e con il bene placet del Capo della Polizia a seguito dell’incendio di un treno speciale di tifosi salernitani, il 23 maggio 1999; La L. 17 ottobre 2005, n. 210 - che converte, con mod., il DL 17 agosto 2005, n.162 - introduce nel DL 24 febbraio 2003, n. 28 - conv., con mod., in L. 24 aprile 2003, n. 88 - l’art. 8-octies con cui si dispone l’istituzione formale, presso il Ministero dell'interno, dell’Osservatorio al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive Compiti effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime; approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive. Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Linee operative, le attività strumentali all’espletamento dei compiti, nonché l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 1 dicembre 2005) : opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del citato DL 24/2/03, n. 28 conv., con mod., dalla L 24/04/03, n. 88, come int. dall'art. 1 del DL 17/8/05, n. 162, conv., con mod., dalla L. 17/10/05, n. 210 quale organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno, può essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive può essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Composizione. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente Presidente Leggenda Componenti con diritto di voto Componenti integrativi Possono essere invitati CONI Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive FIGC Ufficio Ordine Pubblico Lega Nazionale Prdelessionisti Lega Nazionale Serie C Lega Nazionale Dilettanti Direzione C.le Polizia Prevenzione Servizio Polizia Stradale Servizio Reparti Speciali Servizio Polizia Ferroviaria Ferrovie dello Stato S.p.A. Agenzia delle entrate Comando Generale Arma Carabinieri Vigili del Fuoco SIAE ANCI Soggetti pubblici e privati interessati Organo di coord.nto naz.le delle tifoserie organizzate dei club prdelessionisti Comando Generale Guardia di Finanza Segretario (CNIMS) Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Compiti del Presidente (art. 3 del DM 1.12.05): a) formare il calendario delle riunioni ed a determinare l’ordine del giorno; b) convocare le riunioni dell’Osservatorio e dirigerne i lavori; c) designare il vice-presidente tra i componenti dell’Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati nell’Osservatorio, specifici accertamenti, anche attraverso sopralluoghi o perizie tecniche, presso Enti o Società, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al fine di acquisire elementi di valutazione su specifiche problematiche; e) costituire appositi gruppi di lavoro per l’apprdelondimento di specifiche tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo. E’ in facoltà del presidente sospendere il calendario delle sedute ordinarie o rinviarle in particolari periodi dell’anno, ovvero in assenza di eventi sportivi di rilievo. Le sedute dell’Osservatorio sono valide quando intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le determinazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 1-octies, lettere c) ed e)*, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall’art. 1 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono adottate a maggioranza assoluta. * c) Approva le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi; e) Definisce le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Compiti del CNIMS (art. 3 del DM 1.12.05) : a) cura l’istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all’esame dell’Osservatorio; b) redige e mette a disposizione dei componenti dell’Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere; c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell’Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica; d) effettua studi e ricerche in specifici settori, anche in ambito internazionale, al fine di supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell’Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive; e) predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attività dell’Osservatorio; f) raccoglie i dati statistici necessari per la redazione del rapporto annuale anche da parte delle amministrazioni, enti, istituzioni ed aziende rappresentate in seno all’Osservatorio; g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività dell’Osservatorio. per lo svolgimento delle attività di cui sopra ed in attuazione dell’art. 5), su disposizioni interne, il CNIMS provvede alla diretta acquisizione dei dati dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza e dagli Uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché all’acquisizione dei dati e delle informazioni elaborati dalle altre Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituzioni rappresentate in seno all’Osservatorio. Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Altri compiti Ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM 6.6.05 sulla Videosorveglianza - l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive definisce i protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa alla Sala Regia presso il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e da lì alle Sale Operative della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Ai sensi dell’art. 1 “Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” del DL 8 febbraio 2007, n. 8 come conv., con mod, dalla L. 4/4/07, n. 41 - Le determinazioni in proposito alla disputa degli incontri “in assenza di pubblico” negli impianti “non a norma” sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. In base al “Progetto Manganelli 2007”, L’Osservatorio è responsabile della: - Area Messa in sicurezza degli stadi (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico, CONI, FIGC, Lega Prdelessionisti) - Area Steward (uffici concorrenti: Ufficio per l’Amm.ne Gen.le del Dip.to PS, Ufficio Ordine Pubblico - Area Comunicazione (uffici concorrenti: Ministero Sport, FIGC, Leghe Calcio, Ufficio Relazioni Esterne) - Raccordo delle aree di intervento (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico per l’Area Impiego FF.P., per il Piano nazionale per la sicurezza degli eventi calcistici, per le relazioni internazionali e per il Sito web dell’Osservatorio congiuntamente all’Uff. Relazioni Esterne; DCPP e la DAC per l’Area Tifoserie violente) Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Determinazioni di particolare rilievo determinazione nr. 2 del 25 Gennaio 2007 • attribuzione dell’indice di rischio 3 all’incontro “Catania – Palermo” •Invito alla Lega per far disputare la gara in altra data • invito al Prefetto di valutare la possibilità di differire o vietare la disputa dell’incontro determinazione nr. 3 del 8 Febbraio 2007 a seguito dei fatti di “Catania” •inizio gare ore 15.00 • classificazione degli stadi (a norma / non a norma) per la conseguente determinazione dei Prefetti a far disputare gli incontri in stadi non a norma in “assenza di pubblico” determinazione nr. 12 Dell’1 Marzo 2007 determinazione nr. 15 Dell’8 Marzo 2007 • costituzione gruppo di lavoro “striscioni” • costituzione gruppi di lavoro per: • disposizione per l’acquisto dei biglietti - Parametri di rischio - responsabilità oggettiva delle società determinazione nr. 14 Dell’8 Marzo 2007 - vendita biglietti • divieto di introduzione in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile ” determinazione nr. 17 del 29 Marzo 2007 • vendita dei biglietti alle tifoserie ospiti determinazione nr. 6 del 14 Febbraio 2007 • inizio gare valide per la Champions League e Coppa Uefa in orario serale; • rigetto delle richieste di riduzione della capienza degli stadi al di sotto dei 10.000 spettatori determinazione nr. 7 del 15 Febbraio 2007 • possibilità per Le Leghe competenti di programmare in orario serale di un incontro scelto tra quelli non ritenuti a rischio dall’Osservatorio Impiego rilevatori di metalli portatili determinazione nr. 32 del 14 Giugno 2007 (reserved to police operator) • Nuovi parametri per l’attribuzione degli indici di rischio •Nuove misure da adottare in caso di attribuzione di ciascun indice di rischio determinazione nr. 37 del 13 September 2007 •Definizione del cronoprogramma per la selezione e la formazione degli steward e del personale delle Forze dell’ordine •Linee guida per la qualificazione degli istituti di selezione e formazione degli steward Determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007: striscioni È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono). Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione: inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza. Ruolo delle Società: La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a 10.000 posti (dalla prossima stagione scesa a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore. Ruolo dei responsabili della sicurezza: il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”. Determinazione n. 17/2007 del 29 marzo 2007: biglietti ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI 1. la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si disputano; 2. in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno antecedente la gara medesima; 3. la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un livello di rischio all’incontro. 4. Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non inizio/sospensione della medesima; Ticketing Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003 Obbligo da parte delle società utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 unità che ospitino competizioni riguardanti il gioco del calcio, in accordo con i proprietari degli stessi, di assicurare: - la numerazione dei titoli di accesso; - la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.. Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. è, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto agli impianti sportivi accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui sopra. Vendita e cessione dei titoli di accesso Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. è parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto nell’ambito della “iniziative per promuovere i valori dello sport”. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Vendita e cessione dei titoli di accesso Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall’art. 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 percento di quelle organizzate nell’anno. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il DASPO sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell’associazione dai comportamenti che lo hanno determinato Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Emissione e distribuzione dei titoli di accesso Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio devono assicurare che nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell’impianto e che, con l’atto d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti dello stesso. Dovrà essere comunque evidenziato: • che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle norme del regolamento; • che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo; • che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza; • che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento. Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Fermi restando tali limiti di capienza, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti. Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Emissione e distribuzione dei titoli di accesso L’emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalità: • i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell’utilizzatore, l’indicazione del posto assegnato; • negli impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori; • al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite; • fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione; • i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l’incontro. Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Obblighi delle società organizzatrici dell’evento Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di: • emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso; • registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e “accrediti”; • rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza; • avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza; • associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente; • associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto. Per tali attività e, particolarmente, per quelle relative all’associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità dell’acquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti: • ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso; • ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate; • ad assicurare l’immediata disponibilità dei dati da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Caratteristiche del anticontraffazione titolo e tecniche Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare: • la società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione; • il nome e l’ubicazione dell’impianto sportivo a cui si autorizza l’ingresso; • la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido, ovvero il periodo di validità (stagione calcistica singolo incontro); • il numero progressivo di rilascio; • la lettera o il numero del varco di accesso all’impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti; • il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti. Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l’identità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi. Trattazione dei dati personali Per lo svolgimento di trattazione dei dati sensibili, tali attività, i dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimità dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti a: • osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate; • ad assicurare l’immediata disponibilità dei dati da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. Essi sono altresì tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui sopra, delle eventuali variazioni di settore o titolarità del biglietto autorizzate. Le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali raccolti sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell’evento calcistico cui si riferiscono. Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Titoli per VIP, steward ed altro personale in servizio all’interno dell’impianto Divieto di vendita dei biglietti I titoli di accesso recanti la dicitura “V.I.P.”, rilasciati in Dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli numero settore incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al comunemente denominato “Tribuna V.I.P.” daranno accesso settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di al solo settore “Tribuna V.I.P.’” con ingresso da un unico qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita diretta varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per dei biglietti nell’aera di servizio esterna dell’impianto l’ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all’inizio di sportivo. ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, Sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un dovranno biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, sempre nel rispetto della capienza dell’impianto e del lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare soggetti allo stesso regolamento d’uso e d’esercizio titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo dell’impianto destinato al resto degli spettatori. spettatore al varco di accesso al settore assegnato. Al personale di servizio all’interno dell’impianto, indicato Il possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione nelle apposite liste, compilate dalla società organizzatrice corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile almeno un giorno prima dell’evento, deve essere rilasciato per l’accesso degli spettatori all’area di servizio esterna, uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del definita dal decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e titolare, le mansioni svolte, le aree dell’impianto cui dà successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato dovranno contenere anche la fotografia del titolare. agli spettatori indicato nel titolo stesso. non superiore alla capienza del posizionare all’esterno dell’intero perimetro Video-sorveglianza Legge n. 88 del 24 aprile 2005 Gli impianti sportivi ove si disputano incontri di calcio aventi capienza superiore a 7.500 posti, devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue immediate vicinanze (art. 1-quater, comma 3). Tali disposizioni sono attuate dalle società utilizzatrici di detti impianti in accordo con i proprietari degli stessi. Videosorveglianza: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio annessa all’impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori. Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Dotazioni minime del sistema di video-sorveglianza Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 7.500 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di: • sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete; • un apparato di regia delle riprese collocato nell’ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell’interno dell’impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell’impianto stesso e, in caso di necessità, l’ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre all’apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del “Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive”; • apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell’impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonché le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali; • impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità dell’area di gioco, l’illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico. Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Dotazioni minime dell’apparato di regia • tre videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all’esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva; • un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro; • sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione; • postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro; • due stampanti termiche; • apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle Sale Operative della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; • canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le Amministrazioni, Enti, Aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo Operativo di Sicurezza di cui all’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996. Dotazioni minime delle apparecchiature di ripresa • consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell’angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia; • assicurare una risoluzione delle immagini, all’ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva; • avere un CCD non inferiore a ½” e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5 x ; • avere luminosità sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo, • avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Videosorvegliaza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa Le realizzazioni dell’illuminazione dell’impianto, dell’adozione di sistemi di alimentazione elettrica sussidiaria e della disponibilità di una sala controllo, costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di agibilità (ex art. 68 TULPS). Le ulteriori realizzazioni costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell’impianto, di capienza superiore a 7.500 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte, prescrizioni ai fini dell’utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti. Nell’ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all’articolo 142 del “Regolamento per l’esecuzione del TILPS”, il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalità delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e registrazione Fasce orarie delle registrazioni La registrazione delle immagini e dell’audio complessivo dell’evento calcistico è obbligatoria dall’apertura fino alla chiusura dell’impianto sportivo ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. Tempi di custodia delle registrazioni Le società organizzatrici dell’evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni. Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 Accessibilità alle immagini: limiti Il delegato delle Leghe Nazionali Prdelessionisti o Dilettanti può accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Informazione Nei luoghi oggetto di vigilanza è obbligatoria l’affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera. Disposizioni di coordinamento Per gli impianti sportivi diversi da quelli nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 7.500 spettatori si applicano le disposizioni dell’articolo 18 del decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996. Il Prefetto potrà valutare, in sede di comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la possibilità di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano. Protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa stabiliti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM 6.6.05 - Videosorveglianza - Sistema di videosorveglianza Telecamere interno stadio Telecamere stadio Monitor presso Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive Monitor presso la Sala Operativa Questura Collegamento in fibra o Ponte radio ottico Telecamere esterno stadio Rete LAN interna Ufficio del Questore Ufficio Capo Gabinetto Sala OP Segreteria Dipartimento P.S. VPN/IP Sicurezza Impianti Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Campo di applicazione Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria (…) I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali (…) Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Definizioni Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto. Complesso sportivo multifunzionale: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica; Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. Zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Spazio riservato agli spettatori: spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;. Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico. Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi; Area di servizio esterna: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. Zona esterna: area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati; Spazi di soccorso: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra. Via d'uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva, all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. (…) Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'internodello spazio loro riservato Capienza: massimo affollamento ipotizzabile. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100, ovvero in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti, deve presentare domanda di autorizzazione al Comune (…). Per ottenere l’agibilità dell’impianto, il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme vigenti. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti ai fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. Ubicazione L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Area di servizio annessa all'impianto Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso, di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell’area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell’impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall’impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico. La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido. Spazi riservati agli spettatori ed all’attività sportiva La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva in conformità ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e conforme alla norma UNI 10121; queste delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità' di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso almeno uno dei seguenti elementi di separazione : • parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, • fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di prdelondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio; • dislivello di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti. I parapetti devono essere realizzato in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121–2 o equivalenti. Possono essere muniti di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, in grado di elevare, mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, la separazione fino ad un’altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L’elevazione dei separatori è stabilita di volta in volta dal Questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza - GOS. In relazione a specifiche esigenze, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione, ovvero di ulteriori misure di sicurezza. In aggiunta a quanto già previsto può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante steward, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Settori Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a: • impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all’altro, mediante l’istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti • permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all’interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d’uscita, mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione: • istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti; • creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da steward. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Aree di sicurezza. Le aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, ed essere cosi strutturate: • “Area di massima sicurezza”, comprende l’impianto sportivo e l’area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all’impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 –2 o equivalenti; • “Area riservata”, realizzata nell’ambito dell’area di servizio esterna, opportunamente recintata, all’interno della quale è consentito l’accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all’interno dell’area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall’organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Varchi Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area di massima sicurezza, separati e indipendenti dal sistema di vie d’uscita, deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un’ora e mezza prima dell’inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all’effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall’esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all’impianto. I varchi di ingresso all’area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all’ingresso, nonché di tornelli “a tutta altezza” che permettono l’accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all’avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido. Il sistema di afflusso degli spettatori è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Posto di Pronto Soccorso Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate. Posto di Pronto Soccorso Negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto. Negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso. Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio annessa all’impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori. Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione della sicurezza: il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori. Detti soggetti, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza che tenga conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve: • disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi; • prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; • contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; • garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori; • garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; • garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; • garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; • garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti; • contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; • prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione della sicurezza: il piano d’emergenza Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza,deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l’altro: • l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni; • le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario; • le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza; • le procedure per l’esodo del pubblico. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni, coincidente con quello che ospita il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall’Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d’intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l’emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S. Detto locale, durante l’esercizio delle manifestazioni sportive, deve essere presidiato e l’accesso consentito solo ad un ristretto numero di personale titolato. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione della sicurezza: segnaletica della sicurezza A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. In prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. La segnaletica di sicurezza deve consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All’ingresso dell’impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione: • delle scale e delle vie di esodo; • dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; • dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità; • del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; • del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme; • degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale; • degli spazi calmi. Devono essere inoltre previsti spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del “regolamento d’uso” dell’impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l’avvertenza che la loro inosservanza comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore l’applicazione delle previste sanzioni. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica: Funzionario responsabile del GOS il Gruppo Operativo Sicurezza Per ciascun impianto di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza - G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia Delegato alla sicurezza Vigili del Fuoco Responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio Prono Intervento Sanitario Delegato alla sicurezza della squadra ospite Polizia Municipale designato dal Questore e composto: • da un rappresentante dei Vigili del fuoco; • dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della società sportiva; • da un rappresentante del Servizio sanitario; • da un rappresentante dei Vigili urbani; • dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio; • da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); • da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di Others carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri • Designazione responsabile Questore • Designazione componenti Amministrazioni di appartenenza su richiesta del Prefetto • Provvedimento istitutivo Prefetto Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica: Il G.O.S.: i compiti • • • come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 verifica la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte, in base alla Check List delle attività da espletare, in occasione dello svolgimento di incontri di calcio vigila sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza adotta le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità ed emergenziali, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia Il G.O.S.: le attività • • • • • • • • • • Partecipa ai sopralluoghi della CPV, con propri componenti Elabora le relazioni tecniche sugli impianti per le valutazione di sicurezza Approva il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice; dispone gli elenchi nominativi delle persone, diverse dagli spettatori, autorizzate all’accesso all’impianto sportivo e delle mansioni svolte. Esprimere, a richiesta del Questore, parere su esigenza elevazione separatori o presenza combinazioni parapetti e altre misure di sicurezza aggiuntive e perimetrazione con steward; verifica i requisiti soggettivi dei soggetti incaricati, escludendo dall’ “organigramma” e dalle conseguenti attività i soggetti privi dei requisiti medesimi e quelli che “non diano garanzia di non abusare” dello specifico servizio cui sono preposti. Valuta tempi di apertura dei cancelli in maniera adeguata all’esecuzione dei servizi di prefiltraggio e filtraggio Prescrive le modalità di utilizzo dei metal detector Valuta le richieste di introduzione/esposizione di striscioni ed altre manifestezioni esteriori pervenute alle società sportive e verifica le procedure autorizzatorie Dall’apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione e Centro di gestione delle emergenze Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica: Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione E’ un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà ospitare il GOS, individuato al fine di: • creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (Art. 19 ter lett. a DM 18.3.96) • Coordinare le operazioni da effettuare in situazioni di emergenza (Centro di gestione delle emergenze di cui all’art. 19 DM 18.3.96) • Ospitare la Sala controllo monitor del sistema di video sorveglianza interna ed esterna all’impianto che deve avere una capienza adeguata ad ospitare l’apparato di regia ed il personale tecnico adibito alla sua gestione (Art. 1 DM 6.6.05 sulla videosorveglianza) Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico e apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All’interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell’intera struttura riportanti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 Gestione della sicurezza: il Regolamento d’uso degli impianti L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di Legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di: • predisporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento; • predisporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell’impianto. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell’ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica. Lo stewarding Steward: nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Impiego degli steward Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Le società sportive e incaricate dei servizi comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra persone prive dei requisiti previsti, è irrogata, dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Campo di applicazione Sono soggetti alle disposizioni del decreto i complessi e gli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Responsabilità delle società organizzatrici Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti di seguito denominati “steward”. I servizi sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. N.B.: Essendo i soggetti della norma i complessi e gli impianti sportivi, le società che organizzino, a qualsiasi titolo, incontri di calcio in essi dovranno assicurare l’attuazione di tutte le misure organizzative tra cui l’impiego degli steward. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Gruppo Operativo Sicurezza Obblighi Centro per la sicurezza della manifestazione sportiva organizzatrici Responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza Delegato alla sicurezza top level di formazione Delegato alla sicurezza delle società di sportive competizioni calcistiche Le società organizzatrici assicurano la direzione ed il controllo degli steward da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza Capo steward degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 Responsabile di funzione omissis marzo 1996, come successivamente modificato ed omissis integrato, di seguito denominato “delegato per la sicurezza”. Coordinatore Coordinatore Coordinatore 1° livello di formazione I servizi degli steward sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza – GOS, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal Questore con propria Capo unità e Capo unità e unità operativa unità operativa “ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che livello base di formazione richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Selezione del personale: compiti della società responsabile dei servizi La società sportiva responsabile dei servizi accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali fisici, culturali e psicoattitudinali di seguito descritti, sottoponendo i candidati alle previsti prove preliminari e test attitudinali. Requisiti fisici. • per delegato per la sicurezza, “Responsabile di funzione” e “Coordinatore”: • età compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori • per “Capo unità” e “Steward”; età ricompressa tra i 18 ed i 55 anni: • Per tutti, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche : • buona salute fisica e mentale; • assenza di daltonismo; • assenza di uso e di alcool e stupefacenti; • capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto; • assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi; • prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere. Requisiti culturali minimi. • per delegato per la sicurezza, “Responsabile di funzione” e “Coordinatore”: • diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, • per “Capo unità” e “Steward”: • diploma di scuola media, la conoscenza di almeno una lingua straniera obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi - è considerata titolo preferenziale. Requisiti psicoattitudinali mediante test : • capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi; • attitudine ad esercitare i compiti previsti ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell’impianto sportivo. La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei candidati che si intende avviare alla formazione per l’espletamento dell’attività di steward al Prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi giuridici. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Modalità di selezione I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del livello di conoscenza generale; capacità di espressione verbale; grado di conoscenza della lingua inglese; capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico; attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Selezione del personale: compiti del Prefetto Il Prefetto dispone l’accertamento del possesso dei requisiti giuridici e il divieto di impiego negli impianti del personale che ne risulti privo, dandone comunicazione alla società sportiva. Requisiti giuridici. • sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione: • non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; • Non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; • Non aver riportato riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. • non essere sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche; • non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche; • non essere, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l’applicazione del DASPO. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Formazione del personale: compiti della società responsabile dei servizi Il personale selezionato è avviato alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle seguenti capacità professionali. Capacità professionali • assumere le responsabilità che sono loro affidate; • conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza; • conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli); • conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all’impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione; • conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito; • conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile; • conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all’impianto. L’organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, 24 Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Formazione del personale: requisiti minimi della formazione Area giuridica Area ordine pubblico Profili giuridici e compiti degli steward; Normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi; Organizzazione degli steward. di intervento Le Autorità di Pubblica Sicurezza; L’Osservatorio Le problematiche connesse al governo ed alla gestione dell’ordine pubblico; manifestazioni sportive può predisporre Il ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza – GOS; per Il regolamento d’uso dell’impianto; Il Piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali Area sicurezza Assicurare lo svolgimento dI 5 aree alcuni nazionale dei contenuti sulle adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare. La prevenzione degli incendi e l’attività antincendio; La gestione dell’impianto sportivo; Cenni sul pronto intervento sanitario; Cenni sulle tecniche di gestione delle masse; Area psicologicosociale consapevolezza di sé e del proprio professionale; conoscenza del mondo dei tifosi; psicologia sociale; ruolo accettazione delle diversità, gestione dei conflitti; orientamento al servizio ed alla comunicazione; nozioni di base ai fini dell’assistenza a persone diversamente abili. Area tecnica peculiare per ogni singolo impianto La conoscenza dell’impianto; Le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell’organizzazione dell’area adiacente allo stadio. 24 Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Formazione del personale: requisiti minimi della formazione Sviluppare dette aree, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate Top level di formazione Ore di formazione per area di intervento Operatore Giuridica Ordine Pubblico Antincendio Sanitaria Gestione delle folle Tecnico sportiva Aggiornamento ed esercitazioni 10 10 8 6 4 6 42 Delegato per la sicurezza 1° livello di formazione Ore di formazione per area di intervento Operatore Giuridica Ordine Pubblico Antincendio Sanitaria Gestione delle folle Tecnico sportiva Aggiornamento ed esercitazioni Responsabile di funzione 8 6 4 4 2 2 26 Coordinatore 6 6 3 3 2 2 14 Livello base di formazione Ore di formazione per area di intervento Operatore Capo unità Steward Giuridica Ordine Pubblico Antincendio Sanitaria Gestione delle folle Tecnico sportiva Aggiornamento ed esercitazioni 4 4 4 4 2 2 22 * le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L’aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Formazione del personale: requisiti minimi della formazione La Metodologia La formazione generale può essere erogata con l’utilizzo di metodologie diverse: • lezione frontale; Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; • dinamiche non formali: prevedono un’impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l’utilizzo di modalità attive di gestione dell’aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione ed un coinvolgimento adeguati. I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Formazione del personale: certificazione degli istituti di formazione Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati: • ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive; Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Formazione del personale: certificazione Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati: • ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata alla commissione di esperti nominata dall’organismo formativo. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’elenco delle persone che hanno superato il corso, è trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al Questore. L’elenco delle persone formate è tenuto costantemente aggiornato dalla Questura della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’impiego presso gli impianti sportivi. Motivi di decadenza dall’incarico Il Prefetto della provincia, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi: •perdita di almeno uno dei requisiti; •violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza o dall’Amministrazione, Ente o Società affidataria; •tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; •ogni altro abuso del titolo. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Gruppo Operativo Sicurezza Obblighi Centro per la sicurezza della manifestazione sportiva organizzatrici Responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza Delegato alla sicurezza top level di formazione Delegato alla sicurezza delle società di sportive competizioni calcistiche Le società organizzatrici assicurano la direzione ed il controllo degli steward da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza Capo steward degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 Responsabile di funzione omissis marzo 1996, come successivamente modificato ed omissis integrato, di seguito denominato “delegato per la sicurezza”. Coordinatore Coordinatore Coordinatore 1° livello di formazione I servizi degli steward sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza – GOS, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal Questore con propria Capo unità e Capo unità e unità operativa unità operativa “ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che livello base di formazione richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Delegato per la sicurezza – componente del GOS Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza: • predisporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e • pianifica l’impiego degli steward sulla base dell’organigramma il piano deve essere approvato dal G.O.S almeno 3 giorni prima della gara. • Predispone, altresì, l’elenco del personale impiegato avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l’area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L’elenco e la documentazione è trasmesso al Questore. • Predispone la modulistica per documentare l’attività svolta dagli steward in materia di custodia degli oggetti e dei materiali lasciati in consegna all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto; l’indirizzamento e l’assistenza a persone diverse dagli spettatori nelle aree e locali loro riservati; In caso di violazione del regolamento d’uso dell’impianto Tale documentazione è trasmessa al responsabile del G.O.S. per l’attività di competenza. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Il personale incaricato di detti servizi Personale adeguatamente selezionato non può portare armi o altri oggetti e formato con compiti di : atti ad pubbliche Controllo accessi e biglietti, offendere, funzioni, né esercitare riservate agli organi di polizia di Stato; Le attività degli steward sono svolte Accoglienza ed instradamento sotto la direzione ed il controllo del degli spettatori, Delegato alla sicurezza, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Far rispettare il regolamento Ministro dell’interno del 18 marzo d’uso dell’impianto 1996, come successivamente modificato ed integrato, e comunque sotto la vigilanza di personale di polizia dovrà tempestivanmente essere informato diqualsiasi problema che potrebbe avere conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. Gli steward, mansioni, durante lo indossano svolgimento una delle casacca, con loro le caratteristiche di cui all’allegato D al presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la “Steward” scritta ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore. E’ consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di “capo unità”, di “coordinatore” e di “responsabile di funzione”. Il conferimento dei compiti di “responsabile di funzione” e di “coordinatore” è subordinato al preventivo assenso del Questore; Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 area riservata Tornelli di accesso a tutta altezza (1 ogni 750 spettatori) Attività di bonifica dell’impianto Prima dell’apertura al pubblico dell’impianto gli steward provvederanno, con le modalità approvate dal G.O.S., all’ispezione Z Z Varchi di accesso all’area riservata al settore interessato Z Preselettori di incanalamento area di massima sicurezza Aree e strutture degli impianti a norma preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata a: verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili; garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle cose o delle persone. adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’accessibilità delle vie di fuga; verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l’impianto, al termine delle operazioni di bonifica. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 area riservata Attività di prefiltraggio All’atto dell’accesso presso i varchi situati lungo il perimetro dell’area riservata dell’impianto (area di prefiltraggio) gli steward provvederanno a: presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto; Varchi di accesso all’area riservata al settore verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori; accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità e negando l’ingresso in caso di difformità ovvero nell’ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto documento d’identità; verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti a minori di anni quattordici, l’accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Attività di prefiltraggio area riservata All’atto dell’accesso presso i varchi situati lungo il perimetro dell’area riservata dell’impianto gli steward provvederanno a: controllare il rispetto del “Regolamento d’uso” dell’impianto attraverso: Varchi di accesso all’area riservata al settore la limitazione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad delfendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità che il titolare del titolo di accesso volesse portare evidentemente al seguito; la verifica, presso l’apposito varco dedicato, delle bandiere, qualsiasi negandone altro degli striscioni materiale l’introduzione e di coreografico se illecite o comunque non consentiti; l’accoglienza e l’indirizzamento degli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Attività di filtraggio area riservata area di massima sicurezza All’atto dell’accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza gli steward provvederanno a: controllare il rispetto del “Regolamento d’uso” Z finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite o comunque pericolosi per la pubblica incolumità: Z effettuando il sommario controllo visivo delle persone o delle borse od oggetti portati, Z procedendo al controllo degli stessi con metal detector portatili per una aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti; Preselettori di incanalamento Tornelli di accesso a tutta altezza 1 ogni 750 spettatori regolamentare i flussi e provvedere all’instradamento degli spettatori verso i tornelli di accesso da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero degli spettatori diversamente abili verso gli appositi varchi. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 area riservata area di massima sicurezza Attività di filtraggio All’atto dell’accesso ai tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili situati lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza, gli steward Z assicureranno: il presidio dei varchi di accesso all’area di Z massima sicurezza dell’impianto; l’eventuale assistenza alla verifica elettronica Z del titolo di accesso; l’instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al Preselettori di incanalamento Tornelli di accesso a tutta altezza 1 ogni 750 spettatori titolare del biglietto. Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Attività all’interno dell’impianto sportivo In prossimità dell’accesso agli spalti, gli steward provvederanno ad instradare il titolare del titolo di accesso verso il posto a sedere a lui assegnato. Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicureranno: il controllo del rispetto del “Regolamento d’uso” dell’impianto, attraverso: la vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori; i servizi di osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree ed i servizi interessate dalla loro presenza finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle Forze dell’ordine; la vigilanza ed il controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico; la custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto sportivo; la eventuale perimetrazione del terreno di gioco; l’eventuale separazione, all’interno di un settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporanee sottoposte a divieto di stazionamento e movimento; Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Attività all’interno dell’impianto sportivo Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicureranno: il controllo del rispetto del “Regolamento d’uso” dell’impianto, attraverso: la vigilanza ed il controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva; l’indirizzamento e l’assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati; concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi; ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia; concorso attivo negli altri servizi previsti dal “Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza”; assistenza alle persone diversamente abili La vigilanza ai parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 Attività in caso di violazione del regolamento d’uso In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’interno dell’impianto sportivo o al regolamento d’uso dello stesso, gli steward, richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, negano l’accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l’impianto. In caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o all’allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che prevedano l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, lo “steward”, richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto accerta l’identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento d’identità Curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, nr. 689, comma 1 e 2. Segnalano al personale delle Forze di Polizia in servizio presso l’impianto sportivo, per i maggiori accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato si dichiarassero sprovvisti di un valido documento d’identità Il sistema sanzionatorio Contravvenzioni proprie delle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio in impianti con capienza superiore a 7.500 posti Rif. Normativo Autorità competente Sanzione Mancata numerazione dei posti a sedere e delle disposizioni in materia di emissione, cessione, vendita, dei titoli di accesso allo stadio Art. 1-quinquies, comma 1, della L. 24/6/2003, nr. 88 Prefetto Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 10.329 euro e revoca delle concessioni di utilizzo dell’impianto per ospitare incontri di calcio organizzati dalla F.I.G.C. Mancanza dei varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di difesa e presidiati da personale appositamente incaricato Mancanza della verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature Art. 1-quinquies, comma 2, della L. 24/6/2003, nr. 88 Prefetto Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 51.645 euro e revoca delle concessioni di utilizzo dell’impianto per ospitare incontri di calcio organizzati dalla F.I.G.C. Mancata dotazione degli strumenti che consentono la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Mancanza dei mezzi di separazione che impediscono che i sostenitori delle due squadre entrino in contatto tra loro o possano invadere il campo. Art. 1-quinquies, comma 3, della L. 24/6/2003, nr. 88 Prefetto Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 51.645 euro e revoca delle concessioni di utilizzo dell’impianto per ospitare incontri di calcio organizzati dalla F.I.G.C. Affidamento dei servizi di stewarding a persone prive dei requisiti giuridici previsti dalla normativa vigente o nei cui confronti il prefetto abbia irrogato l’ammenda per omissione degli accertamenti sulla conformità del titolo di accesso Art. 6 – quater, comma 2 della L. 13/12/89, n. 401 Prefetto Sanzione amministrativa 20.000 a 100.000 euro. pecuniaria da Contravvenzioni proprie delle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio in impianti con capienza superiore a 7.500 posti e delle concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso Rif. Normativo Autorità competente Sanzione Contravvenzione al divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata. Art. 1-quater, comma 7-bis della L. nr. 88 del 24/4/2003 sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. Contravvenzione al divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. Art. 1-quater, comma 7-bis della L. nr. 88 del 24/4/2003 sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. Emissione di titoli di accesso in numero superiore a quello stabilito per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero consenso all’accesso di un numero di spettatori superiore al numero di posti di cui dispone l’impianto o il settore Contravvenzione al divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Art. 1 quinquies comma 5 della L. n. 88. 41 Del 24/4/2003 Art. 9, comma 1, della L. nr. 41 del 4/4/2007 Prefetto della provincia in cui le società hanno la sede legale o operativa sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro. sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 a 200.000 euro. Contravvenzioni proprie di tutte le Società sportive Rif. Normativo Contravvenzione al divieto di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. Art. 8, comma 1, della L. n. 41 del 4/4/07, Contravvenzione al divieto di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto nell’ambito della “iniziative per promuovere i valori dello sport”. Art. 8, comma 1, della L. n. 41 del 4/4/07, Autorità competente Note sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro. Prefetto della provincia in cui le società hanno la sede legale o operativa sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 200.000 euro. Contravvenzioni proprie degli steward e delle agenzie addette alla cessione e alla vendita dei titoli di accesso Omissione dell’accertamento della conformità del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento Rif. Normativo Autorità competente Sanzione art. 1, comma 3-quater della L. n. 41 del 4.04.07 Prefetto della provincia in cui avviene la contravvenzio ne sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro e revoca dell’incarico Reati propri degli steward quali incaricati di pubblico servizio Art. 358 C.P.: agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale Rif. Normativo Comp.za Indebito rifiuto a compiere un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Art. 328 CP (Rifiuto o omissione di atti di ufficio) Agenti ed Ufficiali di P.G. a querela di parte reclusione da 6 mesi a 2 anni Appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui posseduta o avutane comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio Art. 314 CP (Peculato). Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio reclusione da 3 a 10 anni. + interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sanzione Fuori da detto caso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea Reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (a querela di parte) Se, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità. Art. 316 CP (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Agenti ed Ufficiali di P.G. a querela di parte reclusione da 6 mesi a 3 anni abuso della qualità o dei poteri, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. Art. 317 CP (Concussi one). Agenti ed Uff.li di P.G. d’ufficio reclusione da 4 a 12 anni + interdizione perpetua dai pubblici uffici Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea Reati propri degli steward quali incaricati di pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale Rif. Normativo Abuso del proprio ufficio al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto se il fatto non costituisce più grave reato, Rivelazione, agevolazione della conoscenza ed utilizzazione in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità, di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete rivela,. Illegittima utilizzazione, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, Autorità competente Art. 323 CP (Abuso d’ufficio) Art. 326 CP. c. 1 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Art. 326 CP. c. 2 (utilizzazione di segreti di ufficio). Sanzione reclusione fino a 2 anni Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 1 anno reclusione da 2 a 5 anni Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 2 anni La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio - Normativa antiviolenza negli stadi Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “Legge Mancino”) recante “Misure urgenti in materia di discriminazione Art. 2 razziale, etnica e religiosa” 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [1], è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. E’ vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro[1] . 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2], per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962[3], o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3[4] del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152[5], si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. [1] Oltre, a seguito di sentenza di condanna, alla pena accessoria a svolgere attività non retribuita a favore della collettività (manutenzione beni immobili, [2] [3] [4] [5] danneggiate da scritte, emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 7 come sostituito dalla Legge n. 41/07 diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero incitamento a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipazione, promozione o direzione di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. recante “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio” reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. il quale recita: “Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,n.575 , si applicano anche a coloro che: (…) Compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;” Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Normativo contravvenzione al DASPO ed alle prescrizioni Lancio ed utilizzo di materiale pericoloso (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) se commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi anche se nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa Autorità comp.te alla contestazione (art. 6, comma 6 e 7) art. 6 bis, comma 1 Sanzione Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 lire + DASPO e prescrizioni da 2 a 8 anni + pena accessoria di svolgere attività non retribuita a favore della collettività Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio (manutenzione beni immobili, danneggiati da scritte, emblemi o simboli propri di delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) Reclusione da 1 a 4 anni + DASPO e prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di condanna, da 2 a 8 anni, aumentata La pena è aumentata se dai fatti deriva il mancato inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione dell’incontro. E’ altresì aumentata fino alla metà se dai fatti deriva un danno alle persone. Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Normativo Possesso di artifizi pirotecnici, oggetti atti ad offendere e materiale imbrattante (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) se commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi anche se nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa art. 6 ter Violenza, resistenza o minaccia a P. U. e a Steward anche se commesse mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifizi pirotecnici in modo da creare pericolo alle persone. art. 6 quater, comma 1 Autorità comp.te alla contestazione Sanzione Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1.000 a 5.000 euro Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Reclusione fino a 3 anni, se commesse per costringerlo ad omettere un’azione del proprio ufficio o servizio o per costringerlo a non portarla a termine reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commesse per costringerlo a compiere una azione contraria ai suoi doveri Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Norm.vo Scavalcamento di recinzioni o separatori e invasione del terreno di gioco art. 6 bis comma 2 Turbativa di manifestazioni sportive art. 7 Autorità comp.te alla contestazione Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Sanzione Reclusione di 1 anno e la multa da 1000 a 5000 € + DASPO e prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di condanna, da 2 a 8 anni. Reclusione da 6 mesi a 4 anni se dai fatti deriva il mancato inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione dell’incontro sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 € Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” Rif. Norm.vo Accesso indebito, senza titolo di accesso Art. 1quinquies comma 7 Occupazione indebita di percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico art. 1 quater, comma 6 Vendita di titoli da parte di persone non appartenente alle società appositamente incaricate art. 1 sexies Autorità comp.te Sanzione sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 € Steward ed Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 € sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 € + DASPO e prescrizioni, aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi Normativa antiviolenza negli stadi Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” Accesso o presenza negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed é accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi Rif. Norm.vo Autorità comp.te Sanzione 1septies, comma 2, Steward, Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro + DASPO e prescrizioni per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni. L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” Rif. Normativo Contravvenzione al divieto di introdurre o esporre negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Art. 2-bis Autorità comp.te Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Sanzione arresto da tre mesi ad un anno. Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche Rif. Normativo Aggravante specifica del reato di danneggiamento se commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive art. 635 C.P., comma 2, n. 5-bis Lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P. Art. 583quater. Autorità comp.te Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Sanzione Aggravamento della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi) Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime) Normativa antiviolenza negli stadi Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche Rif. Normativo Aggravante specifica del reato di danneggiamento se commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive art. 635 C.P., comma 2, n. 5-bis Lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P. Art. 583quater. Autorità comp.te Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Sanzione Aggravamento della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi) Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime) Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 Arresto facoltativo e fermo di P.G. Anche se non è già previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, l’arresto (art. 381 c.p.p.) e il fermo (art. 384 c.p.p.) possono comunque essere eseguiti : a. nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; b. nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; c. Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa d. contravventori al DASPO disposto dal Questore anche se non soggetti a prescrizione. e. Contravventori al DASPO disposto dall’A.G. L’arresto in flagranza differita può essere eseguito per i reati di cui sopra solo sulla base di documentazione video fotografica ENTRO 48 ORE DAL FATTO (fino al 30 giugno 2010) Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 Applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena è disposta anche quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati in precedenza e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dall’A.G., previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale Si procede sempre per giudizio direttissimo nei casi di: • • contravvenzione al DASPO e prescrizione. nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; • Indebito superamento di recinzione o separatore dell’impianto • Invasione del terreno di gioco • Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa • Contravventori al DASPO disposto dall’A.G. Profilo giuridico degli steward Responsabilità giuridica del soggetto che utilizza l’impianto e vi organizza l’evento sportivo in ordine a: • la conformità strutturale dell’impianto alle regole tecniche dettate sia per gli aspetti di incolumità pubblica sia per quelli afferenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica • il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo ed alla gestione dell’impianto medesimo in fase di esercizio, sia per i profili di “safety”, sia per i profili di “security”. Responsabilità degli steward, protagonisti della cosiddetta “polizia sussidiaria” Sia le mansioni connesse al mantenimento della sicurezza dell’impianto (incolumità pubblica – safety) sia quelle connesse alla gestione dell’impianto sportivo ed all’organizzazione dell’evento (controllo accessi e rispetto del regolamento d’uso – security) sono sovrapponibili alla pubblica funzione assolta in occasione dell’evento sportivo dagli organi istituzionali responsabili delle attività di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, che le esplicano attraverso soggetti, pubblici ufficiali, titolari delle correlate potestà pubbliche. Il livello delle responsabilità è conseguenza del ruolo e delle mansioni a ciascuno attribuite, secondo la definizione degli organigrammi e la successiva approvazione in seno al G.O.S quale organo di supporto del Questore, Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza. Tutela giuridica dello steward ex art. 6-quater della legge n. 401/89: Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (recanti “Resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio”) nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli La normativa internazionale Riferimenti internazionali Convenzione Europea 19/8/1985 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 6/12/2001 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (Enfopol 14) 13/02/2004 Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2002/348/GAI) 25/4/2002 Convenzione europea sulla violenza degli spettatori durante gli eventi sportivi ed in particolare durante gli incontri di calcio Manuale di cooperazione internazionale di polizia, contenente misure per prevenire e combattere gli episodi di violenza ed intemperanza in occasione di partite di calcio a livello internazionale di cui almeno una squadra sia di un Paese membro (2002/C 22/01) Concernente un Manuale di cooperazione tra gli Stati membri per evitare attacchi terroristici durante i Giochi Olimpici ed altri eventi sportivi similari Concernente la sicurezza degli incontri di calcio internazionale Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 4 dicembre 2006 Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro Riferimenti internazionali Elenco delle Raccomandazioni e Risoluzioni precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea per prevenire il fenomeno della violenza negli stadi richiamati nel Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” del 4/12/2006 • Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. • Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti). • Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e raduni (rete di corrispondenti). • Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1). • Azione comune, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1). • Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1). • Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1). • Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1). • Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1). • Risoluzione del Consiglio, del 17 novembre 2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale (GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1). • Tabella relativa ai corrispondenti nazionali "Teppismo in occasione delle partite di calcio". Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Ruolo dell'organizzatore I criteri che deve essere tenuto a soddisfare l'organizzatore delle partite di calcio nazionali e internazionali sono: • l'adozione di tutte le misure necessarie e sufficienti a preservare la civile convivenza. • una gestione efficace delle partite attuata con un approccio globale da parte di tutti gli attori interessati agli eventi calcistici. Al riguardo è fortemente raccomandata una buona cooperazione tra organizzatore, attori privati interessati, autorità e servizi di polizia. Nell'interesse dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, le autorità e i servizi di polizia interessati dovrebbero stabilire previamente requisiti a cui gli organizzatori devono adempiere per poter organizzare partite nazionali o internazionali. Tali requisiti contribuiscono a che l'organizzazione e gli altri servizi interessati si assumano le responsabilità che incombono loro, e sono intesi a consentire ai servizi di polizia di concentrarsi sulle loro missioni principali di mantenimento dell'ordine pubblico. L'organizzatore adotta ogni misura precauzionale necessaria al fine di evitare danni a persone e cose, ivi compresa ogni misura pratica volta a prevenire eventuali intemperanze degli spettatori. Raccomandazioni supplementari sotto forma di elenco di controllo degli eventuali requisiti da imporre all'organizzatore: • l'organizzatore dovrebbe fare tutto il possibile per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dello stadio e nei dintorni dello stesso prima, durante e dopo la partita, al fine di ridurre allo stretto necessario l'intervento della polizia. A tal fine si può utilizzare a titolo indicativo l'elenco di controllo riportato in appendice al documento in parola relativo all'imposizione, da parte delle autorità e dei servizi di polizia, di eventuali requisiti all'organizzatore di una partita di calcio. Si raccomanda che tali disposizioni siano corroborate dalle disposizioni nazionali di legge. Ticketing: Risoluzione del Parlamento europeo sul problema dell'hooliganismo e della libera circolazione dei tifosi di calcio e Risoluzione del Consiglio d’Europa 1/2002 Premesso che La distribuzione dei biglietti agli spettatori: • costituisce il primo fondamentale atto di governo di una manifestazione sportiva • risulta determinante ai fini della acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei servizi • è fondamentale per la verifica della capienza dei settori dello stadio e quindi per la sicurezza degli spettatori • è risolutiva nel realizzare una separazione tra opposte tifoserie. Invita le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e i club ad attuare le misure previste dalla Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e gli eccessi degli spettatori nelle manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio prevedendo in particolare: • il controllo della vendita dei biglietti; • azioni contro i club calcistici che praticano il sistema di vincolare la vendita dei biglietti ai viaggi tutto compreso. Raccomanda di • Mettere a disposizione dei tifosi un opuscolo informativo in cui si precisa quali comportamenti siano accettabili e quali siano condannati, nel paese ospitante, e quali azioni siano considerate una violazione della legge, per la quale sono previste sanzioni. • Fornire anche altre informazioni, collaterali, affinché i tifosi si sentano benaccetti. • Distribuire gli opuscoli al momento della vendita dei biglietti. Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” La politica in materia di assegnazione dei biglietti mira in particolare a separare le tifoserie rivali, prevenire il sovraffollamento e tenere sotto controllo i flussi di visitatori, nonché a far eseguire i divieti di accedere agli stadi imposti da una lega calcio o da altro organo competente. Principi fondamentali: • la ripartizione dei biglietti è effettuata in modo da ottenere una separazione dei tifosi delle squadre in campo attraverso una compartimentazione; • la politica di distribuzione dei biglietti, il cosiddetto contingentamento dei biglietti tra i paesi partecipanti, tiene conto dell'interesse mostrato dai tifosi per ottenere i biglietti; • la politica di vendita è tale da prevenire il bagarinaggio e la falsificazione dei biglietti • occorre impedire che i tifosi possano acquistare i biglietti per un settore dello stadio che non è loro riservato; • i biglietti devono fornire informazioni circa il possessore del biglietto e la provenienza del biglietto stesso, l'indicazione della partita e il posto assegnato, in breve la storia del biglietto. Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Gestione dei biglietti: • Il punto di partenza consiste nel fissare la capacità dello stadio in base all'analisi del rischio, senza riempirlo fino alla massima capacità. Un margine di posti liberi è necessario per far prendere posto ai tifosi in possesso di un biglietto valido per il settore sbagliato, che si determina in base alla squadra in campo di cui il tifoso è un sostenitore e/o alla cittadinanza del tifoso. • I flussi di spettatori dentro lo stadio e nei dintorni sono controllati grazie ad una segmentazione sufficiente e riconoscibile dello stadio e alle indicazioni che ne risultano. • la separazione dei tifosi è conseguita con una rigorosa assegnazione dei posti (a sedere) attraverso i biglietti delferti alle tifoserie rivali da separare, in base alla quale per i posti allo stadio è determinante la squadra in campo di cui lo spettatore è sostenitore e/o la cittadinanza del tifoso; • la politica di assegnazione dei biglietti è strutturata in modo tale da non vanificare l'assegnazione dei posti alle tifoserie rivali, e quindi la separazione delle stesse, attraverso la cessione del biglietto, in qualsiasi modo essa avvenga; • il sovraffollamento è evitato lasciando che sia l'infrastruttura stessa dello stadio a determinare il contingente di biglietti da mettere in vendita sul mercato. Per prevenire il sovraffollamento è anche necessario lottare contro l'emissione di biglietti falsi o falsificati; • qualora in determinate circostanze non sia possibile assicurare la separazione delle tifoserie rivali, si prevedono, nelle rispettive tribune, misure di sicurezza alternative, quali una videosorveglianza intensificata, la mobilitazione di sorveglianti di rinforzo, accessi separati, ecc.; • L'applicazione del divieto di accedere allo stadio è ottenuta con l'istituzione del sistema di richiesta e distribuzione di biglietti e con misure contro la cessione, in qualsiasi forma, dei biglietti distribuiti. Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore: assicurare la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la sua gestione La gestione dei biglietti a cura dell'organizzatore costituisce una fonte importante di informazioni per quest'ultimo, per l'amministrazione e per la polizia. La gestione dei biglietti, orientata verso la procedura di accesso allo stadio, riguarda: • la distribuzione dei titoli accesso, • il controllo dell'accesso. Per l’attuazione, il titolo di accesso deve soddisfare i seguenti rigorosi requisiti di qualità. • Sono riportate informazioni sulla partita e sullo stadio. • Sono indicate le regole di comportamento per il tifoso. • Sono specificate, nella lingua del tifoso, le condizioni per l'accesso e la permanenza. • Sono indicati il nome del possessore e quello del venditore/distributore. • In linea di principio l'acquirente del biglietto ne è anche l'utilizzatore finale. • Il biglietto è a prova di frode. • Il biglietto è corredato delle cosiddette "istruzioni", in cui l'organizzatore precisa: • quali oggetti è vietato introdurre nello stadio, • che è vietato il possesso di bevande alcoliche e/o di droghe all'entrata dello stadio o durante la permanenza nello stadio, • che saranno presi provvedimenti contro il lancio di prodotti pirotecnici o di altri oggetti nello stadio, • che saranno presi provvedimenti contro qualsiasi forma di comportamento delfensivo o razzista, • che il fatto di occupare un posto che non corrisponde a quello indicato sul biglietto può dar luogo all'espulsione dallo stadio, • che gli spettatori della partita devono sottostare ad una perquisizione all'entrata dello stadio e che, al momento della presentazione del titolo di accesso, sono tenuti, su richiesta, a fornire una prova della propria identità. Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore: Assicurare la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la sua gestione Per la distribuzione dei biglietti sono fissati i seguenti requisiti: • L'organizzatore fa conoscere, tramite campagne di informazione, i punti di vendita ufficiali e le modalità di vendita e annuncia al pubblico in modo inequivocabile che non è possibile acquistare biglietti al di fuori di detti punti di vendita e che il sistema di distribuzione non lascia spazio per il cosiddetto bagarinaggio. • L'organizzatore sa in permanenza, per ogni paese e per ogni distributore, dove si trovano i biglietti. • La ripartizione dei biglietti disponibili tra i gruppi della stessa tifoseria avviene per quanto possibile in modo che il pubblico in generale e i tifosi delle squadre partecipanti in particolare possano ragionevolmente, e nella misura consentita delle regole comunitarie di concorrenza, disporre di biglietti in numero sufficiente. • L'organizzatore rende obbligatoria per le leghe nazionali una disposizione di ritiro dei biglietti per i paesi in cui la vendita risulti insufficiente. • L'organizzatore impone al distributore ufficiale un obbligo di restituzione dei biglietti d'ingresso invenduti. • L'organizzatore tiene conto del fatto che la distribuzione e la vendita di titoli di accesso per quote aumenta la gestibilità del processo di vendita; l'organizzatore fissa per i distributori dei requisiti di affidabilità. • In caso di irregolarità l'organizzatore può intervenire in qualsiasi fase del processo di distribuzione. • Il distributore comunica all'organizzatore come si è svolta le vendita dei biglietti, se possibile unitamente al programma di viaggio e ai luoghi di soggiorno dei tifosi. • Se la richiesta di un biglietto non è presentata esclusivamente alla lega nazionale o al circolo di appartenenza dello spettatore/del tifoso, il richiedente dichiara di quale squadra è sostenitore. Al momento dell'assegnazione definitiva del biglietto è possibile tenerne conto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. • I titoli di accesso non sono trasferibili. • | Il titolo di accesso è negato a coloro cui è stato imposto un divieto di accedere agli stadi. • Il giorno della partita non vengono venduti biglietti. • Agli acquirenti non vengono messi a disposizione più di due biglietti. I biglietti rilasciati sono nominativi. • La consegna definitiva dei biglietti ha luogo il più tardi possibile (coupon da scambiare/voucher). • L'organizzatore deve assicurare che la persona al cui nome è stato emesso un biglietto, ossia il titolare del biglietto, riceva al momento debito il proprio biglietto. Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore: Assicurare la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la sua gestione Per una politica e un controllo adeguati in materia di accesso sono fissati i seguenti requisiti: • L'organizzatore comunica in anticipo agli spettatori i percorsi di accesso allo stadio e le strade non accessibili. • Non sono ammessi in nessun caso coloro cui è stato imposto un divieto di accedere allo stadio. • Non sono ammessi gli spettatori in evidente stato di ubriachezza. • Non sono ammessi gli spettatori in possesso di oggetti che possono costituire un pericolo per la sicurezza e/o l'ordine nello stadio. • Non sono ammessi gli spettatori in possesso di oggetti che, in qualsiasi modo, si possano qualificare come attinenti alla lotta politica, alla discriminazione, al razzismo o alla diffamazione. • Il controllo dell'accesso è qualitativamente soddisfacente, incluse le perquisizioni e l'applicazione del divieto di accesso agli stadi. • Un controllo agevole dell'accesso impedisce che si formino lunghe code. • Il controllo dell'accesso consente di verificare che non vi sia sovraffollamento dei settori. • Se si utilizzano sistemi di accesso automatizzati, questi soddisfano requisiti elevati di affidabilità e di continuità. Accreditamento Accanto alla politica in materia di assegnazione dei biglietti, la strategia in materia di accreditamento costituisce uno degli strumenti chiave per garantire la sicurezza nello stadio. Il sistema di accreditamento deve prevenire il sovraffollamento e consentire di gestire e controllare il flusso dei visitatori. • Il titolo di accreditamento è concesso soltanto a coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo funzionale in una determinata zona dello stadio, ed è valido soltanto per quella determinata zona. • Il titolo di accreditamento non dà di per sé diritto ad un posto a sedere nello stadio. • I titoli di accreditamento non sono trasferibili. • I titoli di accreditamento devono essere a prova di frode. Tiketing: Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA Recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC Raccomanda di Definire una nuova disciplina dell’emissione dei titoli di accesso agli impianti: • Nominativi • di colore diverso per ciascun settore • Antifalsificazione • contenenti clausole espresse di accettazione del regolamento dello stadio • divieto di emissione in numero superiore ai posti a sedere di ciascun settore • Possibilità di limitare le capienze dei settori e la conseguente emissione di tagliandi in occasione di incontri giudicati a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica Definire gli obblighi delle Società sportive: • Obbligo di porre a disposizione dei tifosi ospiti almeno il 5% dei posti disponibili nello stadio • disciplinare i sistemi di vendita/cessione dei titoli in maniera tale da non determinare promiscuità tra le opposte tifoserie • divieto di vendita dei titoli di accesso per il settore ospiti nel giorno di disputa della gara e comunque all’interno dell’area di servizio annessa all’impianto per tutti gli spettatori • divieto di vendita o cessione di titoli di accesso a persone sottoposte a divieto di accesso agli impianti sportivi Videosorveglianza: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore Per la durata della partita, deve essere operativa una sala in grado di accogliere i rappresentanti dei servizi di soccorso e d'ordine e dell'organizzatore funge da punto di coordinamento ed è attrezzata con le apparecchiature tecniche necessarie alla videosorveglianza e alla trasmissione di messaggi al pubblico. Le telecamere consentono di individuare qualsiasi incidente nonché di identificare i responsabili di disordini, Legge n. 88 del 24 aprile 2005 Gli impianti sportivi ove si disputano incontri di calcio aventi capienza superiore a 7.500 posti, devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue immediate vicinanze (art. 1-quater, comma 3). Tali disposizioni sono attuate dalle società utilizzatrici di detti impianti in accordo con i proprietari degli stessi. Mancata dotazione degli strumenti che consentono la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 51.645 euro e revoca delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana Giuoco Calcio (art. 1 quinquies, comma 2) Videosorveglianza: Decreto Ministeriale del 18.03.96 Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio annessa all’impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori. Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. Sicurezza impianti: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Norme di sicurezza applicabili all'infrastruttura L'infrastruttura dello stadio deve consentire un'efficace separazione delle tifoserie rivali, tanto agli ingressi quanto all'interno dello stadio stesso. Possono essere utilizzati esclusivamente uno stadio o parti di uno stadio che soddisfino le norme di sicurezza stabilite a livello nazionale e/o internazionale. Norme minime di sicurezza: • • • • • • • • • • i confini esterni dello stadio sono delimitati da una recinzione concepita per impedire la penetrazione incontrollata di persone, oggetti o materiali, vi è un numero sufficiente di uscite (di emergenza) che non possono fungere allo stesso tempo da ingressi, e offrono una garanzia di sicurezza sufficiente nell'eventualità di un'evacuazione, tanto all'esterno dello stadio, quanto verso il campo da calcio, lo stadio soddisfa in tutte le sue parti i requisiti necessari in materia di sicurezza antincendio, resistenza e stabilità strutturale, per la durata della partita, una sala operativa in grado di accogliere i rappresentanti dei servizi di soccorso e d'ordine e dell'organizzatore funge da punto di coordinamento ed è attrezzata con le apparecchiature tecniche necessarie alla videosorveglianza e alla trasmissione di messaggi al pubblico. Le telecamere consentono di individuare qualsiasi incidente nonché di identificare i responsabili di disordini, lo stadio è dotato di posti di pronto soccorso nonché di installazioni sanitarie sufficienti adeguate alla sua capacità, le tifoserie rivali sono separate in maniera adeguata, all'interno dello stadio sono apposti le indicazioni e i pittogrammi necessari per dirigere gli spettatori verso le uscite d'emergenza e/o le singole tribune alle quali dà accesso il biglietto di ingresso, in funzione della capienza massima di sicurezza dello stadio, per ciascuna tribuna viene determinata una capienza massima, lo stadio è oggetto di regolari manutenzioni, in occasione delle quali viene riparato qualsiasi elemento staccato o danneggiato e viene rimosso qualsiasi detrito o oggetto atto ad essere utilizzato quale proiettile, gli impianti tecnici, elettrici e a gas sono installati e mantenuti in efficienza in conformità delle norme generali vigenti. Sicurezza impianti: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore L'organizzatore di una partita nazionale o internazionale di calcio stipula con le autorità, i servizi di polizia e i servizi di soccorso interessati un accordo, che permette di fissare contrattualmente e rendere esecutivi gli obblighi che incombono all'organizzatore. Detto accordo è concluso entro un termine ragionevole anteriormente alla partita, al torneo o alla competizione e stabilisce gli obblighi e le responsabilità dell'organizzatore. Detto accordo contiene per lo meno le disposizioni seguenti: • il numero massimo di spettatori che possono essere ammessi nello stadio, • le disposizioni relative alle norme di sicurezza dello stadio, • il piano d'emergenza e il piano d'evacuazione applicabili, • la piantina dello stadio, • gli accordi conclusi vertenti sugli obblighi e sulle responsabilità dell'organizzatore, tra l'altro per quanto concerne la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la politica di accreditamento, l'intervento dei sorveglianti, le intese in materia di videosorveglianza, la politica in materia di consumo di alcolici, le intese in materia di oggetti vietati, le intese relative allo scambio di informazioni con l'organizzatore (in particolare qualsiasi informazione, destinata ai servizi di polizia, concernente il calendario delle partite in ambito internazionale (di campionato o amichevoli), il che implica una consultazione prima che sia fissata la data della partita), ecc. Sicurezza impianti: Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA Recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC Caratteristiche essenziali degli stadi: • • • • • • • • • • Le capienze devono essere al netto dei posti riservati ai rappresentanti dei media e dei posti persi per le telecamere e le postazioni per le radio/telecronache, nonché dei posti la cui visuale è ostruita, per esempio, a seguito di istallazioni intorno al campo, o interdetta per motivi di sicurezza I parcheggi devono essere interni allo stadio per gli spettatori designati dalla UEFA (da 135 a 225 per i pullman e da 1050 a 1750 per le autovetture ), e nelle immediate adiacenze dello stadio per gli spettatori (da 270 a 450 per i pullman e da 3900 a 6500 per le autovetture). Le Aree espositive definite “aree per i tifosi” devono essere interne all’impianto sportivo, di almeno 1000 m2 , ovvero in strade chiuse al traffico durante i giorni della competizione. In tali aree i patners commerciali dovranno poter esporre i propri articoli e intrattenere il pubblico con iniziative interattive. Le spese ed i costi relativi alle strutture, alla locazione dei siti e alla sicurezza saranno da considerarsi a carico delle città in cui verranno creati tali spazi dedicati al pubblico; I posti a sedere, oltre ad essere numerati, dovranno avere uno schienale di 30 cm. e la prima fila di posti dovrà essere sopraelevata di almeno 1 m. dal livello del terreno di gioco. Non ci devono essere separatori tra spalti e terreno di gioco. Peraltro la distanza tra la linea del campo e gli spalti deve essere di almeno 6 metri (7,50 m. dietro le porte) ed in tale spazio, oltre alle panchine per le riserve ed i tecnici sportivi, potranno essere posizionati i cartelloni pubblicitari alti 90 cm. e vi potranno accedere anche fotografi, micrdeloni e telecamere . La tribuna d’onore e quella stampa deve essere separata dagli altri settori. In particolare, la tribuna stampa deve essere dotata di separatori in plexiglas o simili dispositivi L’accesso in campo dei tesserati deve avvenire attraverso un tunnel telescopico e le panchina per le riserve ed i tecnici sportivi deve essere coperta. Gli stadi devono essere dotate di sale business, Skybox e locali amministrativi Gli spettatori disabili devono avere posti riservati che garantiscano la loro sicurezza e la sicurezza degli altri spettatori in caso di evacuazione d’emergenza (pag. 32) Le postazioni di ripresa limiteranno la capienza degli impianti in quanto prevedono l’istallazione di piattaforme rialzate (pag. 34 e 37). Steward: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore Ai fini dell'accoglienza e dell'inquadramento degli spettatori un numero sufficiente di sorveglianti, debitamente reclutati e formati, devono svolgere i seguenti compiti. • accogliere e inquadrare gli spettatori, • ispezionare le attrezzature dello stadio prima e dopo la partita, • comunicare agli spettatori ogni informazione utile concernente l'organizzazione, l'infrastruttura e i servizi di soccorso, • svolgere controlli limitati dell'abbigliamento e del bagaglio, ove ve ne siano giustificati motivi e per quanto possibile ai sensi della normativa nazionale applicabile, • controllare l'osservanza del regolamento d'ordine interno, • badare che il pubblico non acceda alle zone alle quali gli è vietato l'accesso, • contribuire ad un'agevole circolazione degli spettatori all'ingresso nello stadio e all'uscita dallo stesso, • trasmettere ai servizi di soccorso e di polizia tutte le informazioni concernenti gli spettatori che potrebbero perturbare l'ordine pubblico, • prendere tutte le opportune misure in attesa dell'intervento dei servizi di soccorso e di sicurezza, • intervenire preventivamente in qualunque situazione che possa minacciare l'ordine pubblico. • All'atto del reclutamento dei sorveglianti occorre accertarsi che questi possiedano le attitudini fisiche e il profilo psicologico richiesti per svolgere le loro mansioni. Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti I servizi di polizia e l'organizzazione degli steward dovrebbero cooperare su base complementare, fatti salvi la responsabilità e i compiti specifici delle singole parti. Steward: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” Requisiti da imporre all'organizzatore La formazione degli steward verte sulle seguenti materie teoriche e pratiche: • organizzazione e procedure di sicurezza in occasione delle partite di calcio, • legislazione e normativa di base applicabili, compreso il regolamento d'ordine interno, • tecniche di comunicazione, • tecniche di osservazione e di identificazione, • tecniche di controllo degli accessi, • gestione dei conflitti, • pronto soccorso e misure da adottare in caso di incendio, • procedure di evacuazione dello stadio, • cooperazione con i servizi di soccorso e di polizia, • un tirocinio di un certo numero di partite. Con periodicità regolare, agli steward sono impartiti corsi di aggiornamento in relazione con gli sviluppi e con eventuali mutamenti intervenuti nelle materie summenzionate. Prima di ciascuna partita, gli steward partecipano a riunioni di informazione, finalizzate alla comunicazione di ogni informazione utile alla luce delle peculiarità di ciascuna partita. Nell'esercizio delle loro funzioni i sorveglianti indossano abiti fluorescenti con la menzione “steward", in modo da poterli distinguere esteriormente dai comuni spettatori. L'organizzatore o l'autorità competente può fare appello agli steward della squadra ospite. Questo sostegno è utile esclusivamente qualora detti sorveglianti possano apportare un valore aggiunto, da valutarsi in base a una serie di criteri quali esperienza necessaria nell'esercizio delle proprie funzioni e la conoscenza dei propri tifosi. PROGETTO STEWARD: FONTI DIl’ottenimento COGNIZIONE Steward: Manuale per della licenza uefa recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC Impiego degli steward La società sportiva deve: curare il reclutamento e l’addestramento del personale delegato al servizio d’ordine, stabilendone, in accordo con la LNP, le necessarie qualifiche, il numero minimo (in generale: un addetto per ogni 250 spettatori) in relazione alle caratteristiche dello stadio ed i compiti specifici. Il/la Responsabile della sicurezza, nominato/a dalla società, deve: • Predisporre l’organigramma dei soggetti delegati all’organizzazione e all’attivazione delle procedure inerenti la sicurezza; • provvedere al loro reclutamento • Predisporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti alla sicurezza. • provvedere a fornire a tali addetti un manuale contenente tutti gli aspetti relativi ai compiti loro assegnati, nonché tutte le informazioni riguardanti lo stadio e le specifiche mansioni: planimetrie, piani di emergenza ed evacuazione, organigramma con i numeri telefonici e le mansioni specifiche assegnate ad ogni soggetto incaricato della gestione della sicurezza. Steward: Manuale per l’ottenimento della licenza uefa recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC Gli addetti saranno in particolare tenuti ad assicurare le seguenti procedure: • Sorveglianza permanente di ciascuna porta e portone di uscita dello stadio, compresi tutti quelli che conducono dalle tribune verso l’area di gioco, per evitare gli abusi (passaggi non autorizzati e/o abusivi) e per consentirne l’immediata apertura in caso di evacuazione di emergenza (essi non devono in alcun caso essere chiusi a chiave quando gli spettatori si trovano all’interno dello stadio) • accoglienza ed assistenza di tutti i soggetti che accedono allo stadio suddivisi in categorie (delegati UEFA, atleti ed accompagnatori, arbitri, rappresentanti delle società di calcio, tesserati addetti alla gara, VIP, sponsor e partner commerciali, giornalisti, operatori radio-tv, fotografi, sostenitori della squadra ospite, spettatori, addetti alla ristorazione, addetti alle attività commerciali varie, addetti alla manutenzione ed il pronto intervento sull’impianto, ecc.). • controllo della bigliettazione, degli accrediti e della procedura di ingresso di tutti i soggetti che accedono alo stadio • controllo che, durante lo svolgimento della manifestazione, nessun oggetto o ingombro, anche temporaneo, ostacoli il libero deflusso degli spettatori lungo le vie d’esodo, in corrispondenza di passaggi, corridoi, scale, porte, varchi e portoni, nonché negli spazi sicuri Le modalità di impiego delle Forze dell’Ordine Il governo delle manifestazioni Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi Primo livello è costituito dalle attività di natura preventiva che si sostanziano nelle vigilanze, ispezioni e bonifiche che devono essere eseguite, con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, presso tutti i luoghi interessati, i quali acquistano varia sensibilità in base alle informazioni fornite dalle Questure dei luoghi di partenza e dalle attività svolte dalle Squadre tifoserie delle Digos delle Autorità Provinciali di P.S. interessate. LE AUTORITA’ PROVINCIALI DI P.S. • pianificano gli itinerari stradali, ferroviari e cittadini interessati alla presenza di tifosi ed i relativi servizi di osservazione, vigilanza, controllo e tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, tenendo presente che, ove possibile, essi dovranno essere modulati per evitare momenti di criticità con altre tifoserie in transito o stanziali. IL DELEGATO ALLA SICUREZZA IN SENO AL GOS • testa e valuta periodicamente, anche con apposite esercitazioni, il “sistema di organizzazione della sicurezza” adottato. • instaura e mantiene rapporti con i propri omologhi presso le altre società calcistiche, scambiando con gli stessi notizie riguardanti la movimentazione dei sostenitori della squadra; • Verifica il numero dei biglietti messi in vendita per la tifoseria ospite; • Verifica i sistemi di emissione e distribuzione degli stessi sul territorio nazionale; • verifica la reale consistenza numerica dei biglietti venduti sia per i tifosi locali e per gli ospiti e della disponibilità di biglietti da acquistare il giorno dell’incontro per settori diversi da quello riservato agli ospiti; • Verifica le condizioni di sicurezza dell’impianto e di efficienza ed efficacia dei sistemi e degli apparati. Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi: organo consultivo del Questore Il Gruppo Operativo Sicurezza Funzionario responsabile del GOS Il Gruppo Operativo di Sicurezza costituisce la sede primaria ove devono essere elaborati tutti gli elementi informativi prodromici Vigili del Fuoco Delegato alla sicurezza alla gestione dell’evento e, in tale consesso, anche a seguito di Responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio sopralluoghi e verifiche, occorre Prono Intervento Sanitario pianificare, in sinergia con tutti gli Delegato alla sicurezza della squadra ospite Polizia Municipale altri Enti, compartecipi a alla vario titolo gestione, le attività finalizzate a fornire un momento di supporto all’Autorità Provinciale. Altri Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica: Il G.O.S.: i compiti • • • verifica la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte, in base alla Check List delle attività da espletare, in occasione dello svolgimento di incontri di calcio vigila sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza adotta le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità ed emergenziali, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia Il G.O.S.: le attività • • • • • • • • • • Partecipa ai sopralluoghi della CPV, con propri componenti Elabora le relazioni tecniche sugli impianti per le valutazione di sicurezza Approva il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice; dispone gli elenchi nominativi delle persone, diverse dagli spettatori, autorizzate all’accesso all’impianto sportivo e delle mansioni svolte. Esprimere, a richiesta del Questore, parere su esigenza elevazione separatori o presenza combinazioni parapetti e altre misure di sicurezza aggiuntive e perimetrazione con steward; verifica i requisiti soggettivi dei soggetti incaricati, escludendo dall’ “organigramma” e dalle conseguenti attività i soggetti privi dei requisiti medesimi e quelli che “non diano garanzia di non abusare” dello specifico servizio cui sono preposti. Valuta tempi di apertura dei cancelli in maniera adeguata all’esecuzione dei servizi di prefiltraggio e filtraggio Prescrive le modalità di utilizzo dei metal detector Valuta le richieste di introduzione/esposizione di striscioni ed altre manifestezioni esteriori pervenute alle società sportive e verifica le procedure autorizzatorie Dall’apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione e Centro di gestione delle emergenze Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 in materia di ticketing Obblighi delle società organizzatrici dell’evento • avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza; • associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto. • assicurare l’immediata disponibilità dei dati relativi all’associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità dell’acquirente o utente da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. • assicurare che nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell’impianto e che, con l’atto d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti dello stesso. Dovrà essere comunque evidenziato: • Il possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile per l’accesso degli spettatori all’area di servizio esterna, nonché per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso. • che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle norme del regolamento; • che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo; • che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza; Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi Il Questore provvede a: • La cura dello scambio informativo, costante e continuo, sia con la Questura che origina la trasferta che quelle interessate agli itinerari percorsi per raggiungere lo stadio; nonché con le specialità polstrada e polfer le quali, a loro volta, assicurano continui contatti operativi con le strutture delle società Autogrill e con l’Ente Ferrovie. • L’approvazione del sistema di afflusso degli spettatori dai varchi di ingresso dell’area di servizio esterna e dai tornelli • La determinazione della capienza dei settori per incontri a rischio (art. 2, co. 2 del DM 6 giugno 2005 sui biglietti) • • Elevazione dei separatori fino a 2,20 m. Realizzazione di tutti e tre gli elementi di separazione ovvero ulteriori misure di sicurezza Perimetrazione della zona di attività sportiva con steward (art. 19 ter del DM 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005) • • variazione di settore dei tagliandi di ingresso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, documentando la determinazione (artt. 2 e 3 DM 6 giugno 2005 sui biglietti) • Richiesta informazioni alle Questure interessate • Informazione al C.P.O.S.P. • Ordinanza e note preventive • Ordinanza di servizio • Acquisizione del progetto • Istruttoria • Approvazione con eventuali prescrizioni • Trasmissione al C.P.O.S.P. RICHIESTA PARERE GOS PER LA TRATTAZIONE NELL’AMBITO DEL C.P.O.S.P. RICHIESTA PARERE GOS RICHIESTA PARERE DIRIGENTE DEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA Art. 7 – bis della legge 401/89 Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea, ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del periodo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni. Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi Secondo livello è costituito dai lineamenti operativi da assicurare per l’accoglienza e l’instradamento delle tifoserie ove occorre, in linea di massima, per il principio della normalizzazione della gestione, prediligere dispositivi che consentano l’arrivo allo stadio in via quanto più possibile autonoma, utilizzando la viabilità ordinaria. Occorre operare una selezione in base alle informazioni provenienti dalle Questure di partenza e/o dei servizi di scorta in atto delle frange esagitate, o notoriamente turbolente che devono essere dirottate in aree collettore, per un loro giungere allo stadio in sicurezza, mediante l’utilizzo di mirati dispositivi e l’impegno di percorsi differenziati. IL DELEGATO ALLA SICUREZZA IN SENO AL GOS • Individuazione di idonee e sufficienti aree di parcheggio separate per le opposte tifoserie e per le varie tipologie di mezzi utilizzati dai tifosi per raggiungere lo stadio; • Eventuale predisposizione di brochure informative o diffusione di comunicati stampa per avvisi alla cittadinanza e/o ai tifosi; LE AUTORITA’ PROVINCIALI DI P.S. • Individuazione e allestimento con idonea cartellonistica o provvedimenti di variazione della viabilità ordinaria, di itinerari riservati e separati per le opposte tifoserie; • Valutazione dell’eventuale attivazione dei sistemi di videosorveglianza in ambito cittadino nelle zone interessate alla presenza, al transito ed al trasporto dei tifosi; • per movimentazioni non organizzate, la predisposizione di nuclei di osservazione, anche attraverso gli equipaggi preposti al controllo del territorio, ai seguenti punti sensibili: - arterie cittadine costituenti nodi nevralgici per la viabilità urbana in concorso con comandi di Polizia Municipale; - caselli autostradali e stazioni ferroviarie, d’intesa con le specialità stradale e polfer. Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. (…) Detti soggetti, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza che tenga conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve: • disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi; • prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; • contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; • garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori; • garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; • garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; • garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; • garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti; • contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; • prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi Terzo livello Comporta la pianificazione di un “dispositivo standard” di sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità, da attivare in occasione di ciascun incontro disputato presso l’impianto attraverso l’impiego di contingenti prestabiliti di Forze di Polizia territoriali e di pronto intervento antisommossa, da un adeguato numero di steward ed altre professionalità tecniche, che permetta di garantire il mantenimento delle condizioni di funzionalità dell’impianto sia per gli aspetti di “safety” che di “security”. Strutture che assicurano l’efficienza e l’efficacia del dispositivo Ministero dell’Interno Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive Organi centrali Organi periferici Dipartimento della P.S. CONI Osservatorio Ufficio sicurezza ambientale Proprietario degli impianti Ferrovie dello Stato C.P.V CNIMS Polizia di Stato Sala Unificata Polfer e Polstrada Comuni Polizia Municipale Prefetto e Questore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza GOS Aziende di trasporto locale FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Lega Nazionale Prdelessionisti A e B Lega Professionisti Serie C Lega Nazionale Dilettanti Ufficio Indagini Ufficio Indagini Ufficio Indagini Giudice Sportivo Giudice Sportivo Giudice Sportivo Autostrade Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96 come mod. dal D.M. 6 giugno 2005 Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione E’ un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà ospitare il GOS, individuato al fine di: • creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (Art. 19 ter lett. a DM 18.3.96) • Coordinare le operazioni da effettuare in situazioni di emergenza (Centro di gestione delle emergenze di cui all’art. 19 DM 18.3.96) • Ospitare la Sala controllo monitor del sistema di video sorveglianza interna ed esterna all’impianto che deve avere una capienza adeguata ad ospitare l’apparato di regia ed il personale tecnico adibito alla sua gestione (Art. 1 DM 6.6.05 sulla videosorveglianza) Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico e apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario. All’interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell’intera struttura riportanti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. La gestione delle manifestazioni in impianti sportivi Gruppo Operativo Sicurezza Organigramma di impiego del personale I servizi degli steward sono svolti la Gruppo Operativo Sicurezza direzione ed il controllo del Delegato alla Centro per la Sicurezza dell’evento sicurezza e sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo Operativo Funzionario responsabile del GOS Direttore del servizio OP Delegato alla Sicurezza Capo degli Steward Sicurezza, di seguito denominato “G.O.S.”, nominato ai sensi dell’articolo 19-ter del decreto del Ministro dell’interno del 18 Training top level Funzionari designati con ordinanza del Questore Responsabili di Funzione marzo 1996, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, come successivamente idem Funzionari designati dal Dirigente del servizio OP idem First Training Level Coordinatore modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal Questore con propria “ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia Personale delle Forze di Polizia Personale delle Forze di Polizia Capo Unità e steward Capo Unità e steward Basic Training Level Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi Prima della gara In Questura, tutti i dirigenti ed i funzionari impiegati nei servizi, compresi quelli dei reparti mobili ed i rappresentanti delle altre forze di polizia inviate di rinforzo, nonché gli specialisti di cui si intenderà avvalersi (unità cinofile, elicotteristi ecc.), parteciperanno al “tavolo tecnico” del questore, finalizzato tra l’altro a conseguire il coinvolgimento e la consapevolezza operativa di tutto il personale. Nella circostanza, dovrà essere illustrata ai reparti non territoriali la toponomastica della città, con particolare riferimento agli itinerari seguiti dai tifosi per l’afflusso allo stadio ed il deflusso dalla città. Presso lo stadio, verrà attivato il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva dove siederanno il GOS e il Dirigente del Servizio di OP, oltre al personale che opera utilizzando le tecnologie di controllo dell’impianto. Questi attori, per tutta la durata di apertura al pubblico dell’impianto, lasceranno solo eccezionalmente, e comunque temporaneamente, il Centro per raggiungere altri settori dello stadio. Il Funzionario responsabile del GOS, ovvero lo stesso Dirigente del servizio qualora rivesta anche tale incarico, riunirà tutti i componenti di tale organismo per analizzare collegialmente le problematiche legate all’evento sportivo, le esigenze o fatti di rilievo, le conseguenti determinazioni adottate e delle relative incombenze cui dare attuazione. In tale circostanza saranno definiti operativamente, tra l’altro, i compiti specifici da affidare agli steward (es.: uso dei metaldetector, perimetrazione del campo, divisione interna dei settori, ecc.) Tali informazioni, determinazioni e relative incombenze sono comunicate dai componenti il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva per via gerarchica, ciascuno al proprio personale. Il Responsabile del GOS ed il Dirigente del servizio, sulla base delle direttive impartite dal questore con l’ordinanza, attuerà il piano operativo dei servizi di O.P., e, da questo momento, dirigeranno, coordineranno e controlleranno i servizi delle Forze di Polizia all’interno ed all’esterno stadio avvalendosi direttamente dei Funzionari, Ufficiali ed agenti posti a sua disposizione, vigilando sull’attuazione dei Piani di impiego degli steward. Analogamente, il Delegato alla sicurezza, sulla base dei Piani di impiego precedentemente approvati dal GOS, da questo momento dirigerà, coordinerà e controllerà i servizi degli steward avvalendosi direttamente dei Responsabili di Funzione e del personale che, attraverso essi, opera alle sue dipendenze (Coordinatori, Capo Unità, Steward). Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi Prima della gara In ambito cittadino, tutti i funzionari ed il personale impiegato, compresi quelli dei reparti mobili ed i rappresentanti delle altre forze di polizia inviate di rinforzo, nonché gli specialisti daranno attuazione alle misure ed i servizi preventivi disposti dal Questore con propria ordinanza, mantenendo stretti e tempestivi contatti con il Dirigente del Servizio O.P., che siede presso il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva dello stadio, per la segnalazione di ogni rilievo. Presso lo stadio, tutti i funzionari, Ufficiali ed Agenti delle Forze di Polizia nonché i Responsabili di Funzione, Coordinatori, Capi Unità e steward, gli specialisti e i tecnici parteciperanno a briefings operativi di settore nel corso dei quali verranno condivise informazioni, determinazioni e relative incombenze disposte dal Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva. Tutto il personale, darà attuazione ai rispettivi piani di impiego raggiungendo le località, aree e settori di servizio presso cui svolgerà le attività preventive di ispezione, bonifica e verifica, segnalando e risolvendo qualsiasi anomalia, richiedendo, se del caso, l’intervento dei soggetti competenti. Al termine di tali attività, ciascuno raggiungerà le postazioni di servizio loro assegnate dandone comunicazione, per via gerarchica, al Centro. Il Delegato alla Sicurezza, accertato che tutti gli steward, presa visione dei compiti e delle procedure di competenza, verifica l’elenco nominativo, corredato di sigle radio ed utenze telefoniche, dei Responsabili di funzione e dei coordinatori. Analogamente procederà il Responsabile del GOS ed il Dirigente dei servizi O.P. in riferimento ai Funzionari e Capi squadra delle Forze di Polizia posti a loro disposizione per i servizio all’interno ed all’esterno dell’impianto. Solo quando tali operazioni si saranno positivamente concluse, saranno attivati i dispositivi ed i sistemi di accesso, nonché le relative attività di sicurezza e controllo e l’impianto sarà aperto al pubblico. Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi Per tutta la durata di apertura al pubblico dell’impianto: Il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva assicura la circolazione interna delle notizie ed informazioni provenienti dai canali a ciascun componente riservati, nonché la celere e univoca diramazione ai soggetti dipendenti addetti alla sicurezza, delle informazioni e/o disposizioni necessarie per il buon svolgimento dell’evento sportivo, in relazione alle indicazioni ricevute dal Responsabile del GOS. Quest’ultimo in caso di indicazioni su diverse modalità di svolgimento dei servizi, avrà cura di specificare eventuali variazioni gerarchiche ed i collegamenti operativi che richiedono collaborazione e/o operatività congiunta, al fine delle opportune integrazioni con i servizi di ordine e sicurezza pubblica,. I responsabili di Funzione – assicurando il raccordo e l’esatta attivazione delle procedure proprie dello loro specifiche funzioni per le attività di sicurezza pubblica (controllo varchi area riservata ed area di massima sicurezza, controllo aree parcheggio, separazione tra settori, osservazione e controllo interno settori e dal perimetro del terreno di giuoco, ecc.) e per gli aspetti di incolumità pubblica (antincendio, soccorso pubblico e sanitario, procedure emergenziali ed evacuazione impianto, ecc.) - riferiscono e prendono disposizioni direttamente dal Delegato alla Sicurezza dandone comunicazione ai Coordinatori dei settori interessati. Si relazionano e collaborano costantemente con i Funzionari di P.S. designati dal Questore con propria ordinanza di servizio. I coordinatori – assicurando, nei settori dell’impianto a cui sono addetti, l’attivazione e la supervisione delle procedure connesse agli specifici aspetti di sicurezza e incolumità pubblica e l’assolvimento dei connessi compiti da parte degli steward attraverso il coordinamento dell’attività di più Capi squadra, addetti allo stesso settore dell’impianto pur se a diverse funzioni - riferiscono e prendono disposizioni direttamente dai competenti Responsabili di Funzione dandone comunicazione ai Capi Unità dei settori interessati. Si relazionano e collaborano costantemente con i Funzionari di P.S. designati dal Dirigente del servizio O.P.. I Capi unità - individuati dal Delegato alla Sicurezza su parere conforme del G.O.S. – nel garantire una capillare funzione di direzione e controllo degli addetti alla sicurezza, sovrintendono le attività di più Steward (massimo 20), addetti, nello stesso settore dell’impianto, a identiche funzioni, fungendo da diretti referenti dei “Coordinatori” di riferimento (ad un unico capo squadra possono fare riferimento più postazioni nel caso che le stesse siano poste ad una distanza tale da consentire un’agevole comunicazione orale). Si relazionano e collaborano costantemente con gli Ufficiali di P.S. e P.G. designati allo specifico settore di attività. Riferiscono e prendono disposizioni dai Coordinatori dandone comunicazione alle loro unità. Insorgenza di criticità Durante lo svolgimento dell’evento ed in corso di attuazione del dispositivo di sicurezza si possono verificare criticità, non prevedibili ed ipotizzabili, che devono essere da chiunque le rilevi tempestivamente e puntualmente riferite, soprattutto se richiedono valutazioni di ordine superiore o di altri soggetti/enti/organismi o l’assolvimento di pubbliche funzioni. Se tali criticità, da un punto di vista operativo non possono essere soddisfatte con il modello flessibile di intervento delineato, si può far ricorso ai riferimenti normativi ed ordinamentali che prevedono la possibilità di valutare la temporanea o definitiva sospensione dell’avvio o della disputa della gara: • qualora gravi incidenti si verifichino, sia pure all’esterno o lontano dall’impianto sportivo, valutato che, il reiterarsi degli stessi all’interno della struttura può esporre a rischio gli spettatori, gli atleti, gli addetti • nel caso di perdurante esposizione di striscioni, cartelli, emblemi o simboli non consentiti; • a seguito dell’accensione o lancio di fumoni e/o petardi; • per il verificarsi di incidenti all’interno dell’impianto. In tali evenienze, risulterà fondamentale: • che l’ordine sia impartito dal Dirigente del servizio di O.P., secondo le procedure indicate dalla FIGC, agli organi sportivi (ovvero all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro) di non iniziare o sospendere la gara. • che le procedure siano puntualmente partecipate agli spettatori attraverso i sistemi di diffusione sonora dell’impianto, tramite l’intervento diretto degli steward e degli altri operatori dislocati nell’area, avendo cura di non creare nei confronti della folla in movimento ulteriori situazioni di panico. • Che venga data puntale attuazione del piano di emergenza per il deflusso degli spettatori, da realizzarsi in ogni stadio, a cui sono preposti gli addetti alla sicurezza dell’impianto nonché tutte le amministrazioni presenti nell’ambito del centro per la gestione della sicurezza. Anche in caso di disordini, giova ricordare che gli interventi dissuasivi e l’uso dei mezzi di coazione devono rappresentare un rimedio estremo per fronteggiare situazioni non altrimenti gestibili. Riferimenti: Circ. n. 555/OP/2192/2004/CNIMS del 10 settembre 2004 Circ. n. 555/OP/1095/2005/CNIMS del 14 aprile 2005 allo svolgimento della gara e gli appartenenti alle forze di polizia; Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi Dopo l’incontro I Capi Unità rilevano, annotano e segnalano ai Coordinatori, le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza consegnando loro la documentazione, debitamente compilata, relativa alle attività svolte in materia di custodia degli oggetti e materiali lasciati in consegna, l’indirizzamento e l’assistenza alle persone diverse dagli spettatori, violazioni al regolamento d’uso dell’impianto. I Coordinatori raccolgono la documentazione, le annotazioni e le segnalazioni dei Capi Unità che da loro dipendono e la consegnano ai competenti Responsabili di Funzione relazionando sulle attività svolte, sui rilievi e le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza I Responsabili di Funzione raccolgono la documentazione, le annotazioni e le segnalazioni dei coordinatori annotando i rilievi di verifica con esito negativo nell’apposito registro, con indicazione della data di ogni verifica, dei riscontri specifici e delle segnalazioni d’intervento e relazionano al Delegato alla sicurezza e rilevano, sull’attività svolta, le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza ed i conseguenti provvedimenti presi e da prendere. Allo stesso consegnano peraltro la documentazione, debitamente compilata, relativa alle contravvenzioni al regolamento d’uso dell’impianto. Analoga attività verrà svolta, per via gerarchica, dalle Forze dell’Ordine, del Servizio sanitario, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale rappresentate nel GOS. Presso il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva il Responsabile del GOS: • • • raccoglierà tutta la documentazione relativa ai rilievi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica registrate all’interno ed all’esterno dell’impianto in occasione della manifestazione sportiva nonché quella relativa alle contravvenzioni al regolamento d’uso dell’impianto registrate dagli steward per il successivo inoltro alla Prefettura; Presiederà un de – briefing del GOS per fare un punto di situazione dell’attività svolta e da svolgere, a seguito dell’ultima gara ed in previsione della successiva; Prenderà contatti unitamente al Delegato alla Sicurezza con il delegato dell’ufficio indagini della Federcalcio per confrontarsi sui fatti accaduti all’interno ed all’esterno dello stadio.