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Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

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Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Scuola Superiore di Polizia
2-4 aprile 2008
Aggiornamento professionale
in materia di
Governo e gestione dell’ordine pubblico
in occasione di manifestazioni calcistiche
di dimensione internazionale
Organigramma del Ministero dell’Interno
Con il D.P.R. 398 del 7 settembre 2001, che ha riorganizzato gli Uffici Centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, sono stati istituiti i Dipartimenti, nuove
strutture centrali del Ministero dell'Interno che sostituiscono le vecchie direzioni generali,
accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie.
Dipartimento
per gli affari
interni e
territoriali
Dipartimento
della pubblica
sicurezza
Dipartimento
per le libertà
civili e
l’immigrazione
Dipartimento
dei vigili del
fuoco, del
soccorso
pubblico e
della difesa
civile
Dipartimento
per le
politiche del
personale
dell’amministrazione
civile e per le
risorse
strumentali
I Dipartimenti del Ministero dell’Interno: compiti
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
• amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
• garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione
con gli enti locali;
• finanza locale;
• servizi elettorali;
• vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe.
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
•
•
•
•
attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno.
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
• tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l'immigrazione, l'asilo, la cittadinanza, le confessioni
religiose.
• Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle
Iniziative Antiracket ed Antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle
Iniziative di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi
Commissari.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
• soccorso pubblico;
• prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti
normative;
• difesa civile.
Dipartimento per le politiche del personale dell‘Amministrazione Civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
•
•
•
•
politiche del personale dell'amministrazione civile
organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile
sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile
attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del
Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le attività
del Commissario per il
Coordinamento delle
iniziative antiracket e
antiusura
Dirigente in
posizione di staff
Responsabile del
supporto al
Vicecapo Vicario
Ufficio per le attività
del Commissario per il
Coordinamento delle
iniziative di solidarietà
per le vittime dei reati
di tipo mafioso
Dirigente in posizione
di staff
Responsabile degli
affari generali e
comunicazione interna
Vice Capo del Dip.nto Vicario
Sezione per il riesame
Ufficio II
Affari legislativi e
parlamentari
Ufficio III
Pianificazione e
Progettazione
Ufficio V
Valutazione
Ufficio IV
Controllo di
gestione
Ufficio VI
Sistema
Informatico del
Dip.nto
Direttore Centrale
dei servizi civili per
l’immigrazione e
l’asilo
Sezione speciale stralcio
Commissione Territoriale ex
art. 12 del D.P.R. 16/9/2004,
n. 303
Ufficio I
Gabinetto de
Capo
Dipartimento
Ufficio IX
Rapporto con il
Comitato di
solidarietà per le
vittime dei reati di
tipo mafioso
Vice Capo del
Dipartimento
Direttore Centrale
per le Politiche
dell’immigrazione e
dell’asilo
Commissione Nazionale
per il diritto di asilo
Ufficio VII
Affari Economico e
Finanziari
Direttore Centrale
per i di ritti civili, la
cittadinanza e le
minoranze
Direttore Centrale
degli affari dei culti
Dirigente in
posizione di staff
Responsabile
A.I.R. e sindacato
ispettivo
Ufficio VIII
Rapporto con il
Comitato di
solidarietà per le
vittime
dell’estorsione e
dell’usura
Direttore Centrale
per
l’amministrazione
del Fondi edifici di
culto
Direttore Centrale
per gli affari
genenrali e per l
agestione delle
risorse finanziarie
e strumentali
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
CAPO DIPARTIMENTO
Uffici di staff
CAPO DEL C.N.VV.F
VICE CAPO
DIPARTIMENTO
VICARIO
DIREZIONE
CENTRALE PER
L’EMERGENZA
ED IL
SOCCORSO
PUBBLICO
DIREZIONE
CENTRALE PER LA
DIFESA CIVILE E
LE POLITICHE DI
PROTEZIONE
CIVILE
Vice Capo
Dipartimento
DIREZIONE
CENTRALE PER LE
RISORSE UMANE
DIREZIONE
CENTRALE PER
LA
FORMAZIONE
DIREZIONE
CENTRALE PER LE
RISORSE
FINANZIARIE
Uffici di staff
DIREZIONE
CENTRALE PER
LA
PREVENZIONE E
LA SICUREZZA
TECNICA
DIREZIONE
CENTRALE PER
GLI AFFARI
GENERALI
DIREZIONE
CENTRALE PER
LE RISORSE
LOGISTICHE E
STRUMENTALI
DIREZIONE
CENTRALE
ISPETTIVO
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
V. Direttore Generale –
Direttore Centrale della
Polizia Criminale
Direzione Centrale
della Polizia Criminale
V. Direttore Generale
preposto all’attività di
coordinamento e
pianificazione FFPP
Direzione Centrale
Anticrimine
V. Direttore Generale con
funzioni vicarie
Direzione Centrale
Polizia di Prevenzione
Direzione Centrale
Servizi Antidroga
Uff. Coord. e
Pianificazione FF.PP
Ufficio Centrale
Ispettivo
Uff. C.le Interforze Sic.
Personale
Capo della Polizia
Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Segreteria del
Dipartimento
della P.S.
Uff. per l’Amm.
Generale del Dip.
della P.S.
Uff. Analisi Programmi e
Documentazione
Area di studio, ricerca e
consulenza in materia PS
Ufficio Affari Generali
Area degli affari della
Polizia Amm. e Sociale
Area dei Servizi di Ordine
e Sicurezza Pubblica
Area delle relazioni con le
OO.SS.
Area delle Relazioni
Esterne
Area della Legislazione e
degli Affari parlamentari
PON - Programma
Operativo Nazionale per la
Sicurezza e lo Sviluppo del
Mezzogiorno
Direzione Centrale per
gli Affari Generali
Dir. C.le Stradale,
Ferroviaria, Postale e R.S.
Dir. C.le dell’Immigrazione
e Polizia delle Frontiere
Direzione Centrale
delle Risorse Umane
Direzione Centrale di
Sanità
Direzione Centrale per
gli Istituti di Istruzione
Dir. C.le SS. TecnicoLogistici e Gest. P.le
Direzione Centrale per
i Servizi di Ragioneria
Direzione investigativa
Antimafia
Compiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Art. 4 della Legge n. 121/81
attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze
generali del Ministero dell'Interno.
L’amministrazione della Pubblica Sicurezza
MINISTRO DELL’INTERNO
L. 1°.04.81, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
art. 3 “Amministrazione della Pubblica Sicurezza”
(v. anche L. 31.03.2000, n. 78 art. 6 “Disp. per l’Amm.ne della P.S.)
l’Amm.ne della P.S. è civile a ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed agli altri
Uffici, istituti e reparti in cui articola (uffici periferici delle specialità, Reparti Mobili, Istituti di
istruzione, Gabinetti di polizia scientifica, Reparti Volo, reparti per l’inquadramento, operativi e
di gestione e di assistenza anche sanitaria del personale, Centri di coordinamento operativo,
Centri di raccolta di materiali e mezzi, Centri motorizzazione, Centri elettronici e
meccanografici nazionali, interregionali e regionali e provinciali dipendenti dal Dip. della P.S.);
b)dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendenti nonché dalle autorità locali
della P.S.;
c) dagli ufficiali ed agenti della p.s. sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di
P.S. (delle Questure ed uffici provinciali, ispettorati ed uffici speciali di P.S., commissariati e
posti di polizia distaccati dipendenti dalle Questure)
Autorità di P.S. e organi consultivi
Livello
nazionale
MINISTRO DELL’INTERNO
Autorità Nazionale di P.S.
Segreteria del Dipartimento
della P.S.
Ufficio Ordine Pubblico
• Riunioni di coordinamento con i
rappresentanti
delle
Questure
interessate (eventuale)
• Piano Nazionale per la sicurezza
degli eventi calcistici
C.N.O.S.P.
OSSERVATORIO
CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Gen.le della P.S.
Riunioni di
coordinamento
PREFETTO
Autorità provinciale di P.S.
con compiti di coordinamento
e di indirizzo politico
Livello
provinciale
C.P.O.S.P.
QUESTORE
Autorità provinciale di P.S.
con compiti di coordinamento
tecnico-operativo
G.O.S.
Gruppo Operativo Sicurezza
Tavolo tecnico
Responsabilità e compiti della Autorità Nazionale di P.S.
Livello
nazionale
Dipartimento della P.S.
•
•
•
•
attuazione della politica dell'Ordine e
della Sicurezza Pubblica;
coordinamento tecnico-operativo delle
Forze di Polizia;
direzione e amministrazione della
Polizia di Stato;
direzione e gestione dei supporti
tecnici, anche per le esigenze generali
del Ministero dell'Interno.
MINISTRO DELL’INTERNO
Autorità Nazionale di P.S.
C.N.O.S.P.
Responsabilità
politica
CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Gen.le della P.S.
Riunioni di
coordinamento
Coordinamento dei
compiti e delle
attività delle Forze di
Polizia attraverso
l’emanazione di
direttive di indirizzo
in materia di ordine e
sicurezza pubblica
Corso per Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato
Capitolo I - Il Governo delle manifestazioni
I provvedimenti del Ministro dell’Interno
Direttiva del Ministro dell’Interno n. 27-4/A2/UL del 12.02.2001
per l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia
I provvedimenti adottati dal Ministro dell’Interno, quale responsabile della sicurezza e
dell’ordine pubblico, rappresentano il momento conclusivo e riassuntivo delle
problematiche trattate dal Comitato Nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica
che, grazie alla partecipazione avvenuta in quella sede, offre all’Autorità politica il suo
qualificato supporto amministrativo e tecnico, come momento di estrinsecazione di una
importante fase procedurale.
Il Ministro, infatti, opera la sintesi politica di quanto sottoposto all’esame del Comitato
pervenendo ad una sua decisione espressa tramite l’adozione di direttive destinate al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma, in considerazione delle sue caratteristiche
strutturale, tale direttiva di indirizzo, quale atto discrezionale di alta amministrazione, è
positivamente condizionata dal livello di partecipazione sviluppatosi in seno all’organo
collegiale e trova in esso un significativo ancoraggio il carattere unilaterale dell’atto o
provvedimento proveniente direttamente dall’Autorità Politica, che resta l’unica
responsabile della scelta decisionale, esalta pertanto la fase collegiale prodromica che
il legislatore ritiene modalità indispensabile per quanto risulti necessario all’esercizio
del potere di coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 6 della legge n. 121/81.
Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia
L. 31.03.2000, n. 78,
“Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo
Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato”
Capo II “Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia”
Art. 10 “Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell’Interno”:
1. Il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza,
esercitate funzioni di coordinamento e di direzione di cui all’ar. 1 della L.
01.04.81, n. 121, mediante il Dipartimento della P.S. secondo quanto previsto
dell’art. 6, 1 comma, della medesima legge.
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
preposto alla direzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Assume una specifica posizione
di sovraordinazione funzionale
tra i Vertici equiordinati delle
Forze di Polizia
traduce in termini operativi gli indirizzi e
gli obiettivi politici contenuti nelle
direttive
del
Ministro,
attraverso
l’emanazione di proprie direttive di
pianificazione generale
Sovrintende alla classificazione, analisi e
valutazione delle informazioni e dati
forniti anche dalle Forze di Polizia in
materia di tutela di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di prevenzione e
repressione della criminalità;
individua le linee programmatiche lungo
le quali le Forze di Polizia sono tenute a
sviluppare,
secondo
parametri
di
efficienza ed economicità, la loro attività
squisitamente
operativa,
nello
svolgimento dei compiti istituzionali loro
demandati nel rispetto degli ordinamenti
e delle autonomie.
dirama informazioni e dati agli organi
operativi delle stesse Forze di Polizia
Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia
Art. 6 Legge 121/81
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell’Interno nelle sue attribuzioni di coordinamento e direzione unitaria in materia di ordine e
sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti
anche dalle Forze di Polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle
suddette Forze di Polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici ed
amministrativi di carattere comune alle Forze di Polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle
Forze di Polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole
forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie ed internazionali *
* ** Testo aggiornato ai sensi dell’art. 6, 2° comma, della legge 11.12.84, n. 83 e dell’art. 6, comma 3 della L. 31 marzo
2000, n. 78 nonché del D.L. 15.12.79, n. 626, conv. in L. 14.02.80, n. 23 “Norme per l’attuazione del coordinamento delle
forze di polizia”, art. 3 “Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia”
Il Coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di Polizia
Direttiva del Ministro dell’Interno n. 27-4/A2/UL del 12.02.2001
per l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia
Alla luce della L. 31 marzo 2000, n. 78
• ribadisce il ruolo del Dip. di P.S. e le modalità di esercizio delle funzioni di attuazione delle politica
dell’ordine pubblico e della sicurezza
• ribadisce le modalità di coordinamento tecnico operativo delle Forze di polizia, alle quali spetta in
concreto di assicurare la compiuta realizzazione della preminente finalità pubblica della tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica sull’intero territorio nazionale.
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, in particolare, attribuita una posizione di raccordo e di snodo
tra l’Autorità politica e le Forze di Polizia trovandosi a dover operare in una
duplice direzione:
Veicolare verso il Ministro dell’Interno le esigenze che, a
livello operativo, emergono nel contrasto alla criminalità e
nella individuazione di efficaci strumenti sia di prevenzione
che di risposta allorché debbano tradursi in apposite direttive
in materia di:
a) provvedimenti di carattere generale concernenti le Forze di
Polizia;
b) attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle
Forze di polizia;
c) pianificazione finanziaria relativa alle Forze di polizia;
d) pianificazione dei servizi tecnico logistici e amministrativi di
carattere comune alle Forze di Polizia;
e) pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle
forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) linee generali per l’istruzione, l’addestramento, la
formazione e la specializzazione del personale delle forze di
polizia
Elaborare ed arricchire dei necessari contenuti di
progettualità attuativa, le direttive impartite dal
Ministro dell’Interno in modo da individuare le linee
programmatiche lungo e quali le Forze di Polizia sono
tenute a sviluppare, secondo parametri di efficienza ed
economicità, la loro attività squisitamente operativa,
nello svolgimento dei compiti istituzionali a loro
demandati, nel rispetto degli ordinamenti e delle
autonomie nonché delle vocazioni e professionalità
acquisite nel tempo da ciascuna di esse
L’ordine e la sicurezza pubblica
obiettivi prioritari sul quale
occorre
mantenere un elevato
livello di attenzione
ORDINE PUBBLICO
Da essa dipende il corretto
vivere civile
L’ordinato
svolgimento
della vita
democratica
La possibilità, per
ogni cittadino di
esercitare i diritti e
di godere delle
libertà
fondamentali
riconosciute dal
nostro
ordinamento
costituzionale
SICUREZZA PUBBLICA
Protezione
personale
Personalità
estere in
visita
Personalità
a rischio
Protezione
obiettivi
sensibili
Istituzionali,
di governo,
politici e
sindacali
Per
determinate e
temporanee
circostanze di
tempo e di
luogo
Le articolazioni della Segreteria del Dipartimento
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Affari Generali
e Personale
Ufficio Analisi, Programmi
e Documentazione
Ufficio Relazioni Esterne e
Cerimoniale
• Cura la programmazione e
la
predisposizione
dei
provv.nti di assegnazione
del personale in servizio
presso il Dip.nto di P.S.
nonché
l’attribuzione
al
medesimo degli incarichi
ovvero
delle
funzioni
dirigenziali;
• Svolge attività di consulenza
in materia di gestione del
personale
dell’Amm.ne
Civile in servizio presso gli
Uffici cen.li e perif.ci;
• Cura i rapporti con le
OO.SS
del
personale
dell’Amm.ne Civile nonchè
l’attività di contrattazione
con le stesse e le R.S.U.
per gli Uffici Dip.li e per le
materie
individuate
dal
Contratto
Collettivo
Nazionale del Lavoro;
• Cura
l’istruttoria
delle
pratiche per il conferimento
delle
onorificenze
al
personale della Polizia di
Stato.
• Cura la elaborazione delle direttive
min.li in ordine a tematiche di
carattere
generale
concernenti
l’Amm.ne di P.S.;
• Cura la predisposizione degli atti e
dei documenti per il CNOSP;
• omogeneizza, verifica e promuove i
provvedimenti degli Uffici Cen.li del
Dip.nto;
• Svolge attività di analisi, di
consulenza
e
di
raccordo
informativo per gli Uffici Cen.li e
Perif.ci della P.S. anche ai fini della
realizzazione dei programmi e degli
obiettivi e della determinazione
delle risorse finanziarie occorrenti ;
• Nell’ambito dell'Ufficio operano la
“Commissione Centrale per lo
Scarto degli Atti di Archivio del
Dipartimento
della
Pubblica
Sicurezza e Sovrintendenza sul
finanziamento degli Archivi delle
Questure”,
la
Segreteria
di
Sicurezza del Dipartimento, il
Centro Situazioni che cura il
monitoraggio
degli
eventi
di
particolare interesse per l’ordine e
la sicurezza pubblica.
• Cura ed organizza in materia di
cerimoniale la presenza alle
manifestazioni ufficiali del Capo
della Polizia – Direttore Gen.le
della P.S., dei V. Capi della
Polizia di Stato e del Capo della
Segreteria del Dip.nto
• Coordina l’organizzazione di
manifestazioni
a
rilevanza
nazionale e locale di tutte le
Questure e Uffici per.ci
• Valuta la partecipazione di singoli
dipendenti, di unità speciali, di
rappresentanze e di mezzi della
Polizia di Stato alle cerimonie e ai
vari eventi
• Gestisce i rapporti con la stampa
per la diffusione delle attività ist.li
della Polizia di Stato a livello
cent.le e per.co. Collabora alla
realizzazione di film, sceneggiati,
fiction e documentari sulla Polizia
di Stato
• Cura l’informazione online della
Polizia di Stato attraverso i siti
web
www.poliziadistato.it
e
www.poliziadistato.mobi
• Realizza “Poliziamoderna” la
rivista ufficiale della Polizia di
Stato
Segreteria Tecnica Programma Operativo
per la sicurezza e lo sviluppo del
Mezzogiorno
• Cura la gestione dei fondi messi a disposizione dalla
Comunità europea per gli anni 2007/2013 allo scopo di
creare migliori condizioni di sicurezza nel sud Italia.
Ufficio
Ordine Pubblico
Ufficio per i Servizi
Tecnico – Gestionali
• Cura l’aggiornamento dello stato
matricolare nonché la gestione
amm.va e contabile del pers.le
della Polizia di Stato in servizio
presso gli Uffici Cen.li del Dip.nto
di P.S., gli Ispettorati e gli Uffici
Speciali di P.S. nonché presso la
Banda Musicale;
• Gestisce i fondi per le spese di
manutenzione degli Uffici sopra
richiamati;
• Cura l’assistenza sanitaria per il
pers.le della Polizia di Stato in
servizio presso i suddetti Uffici;
• Cura la pianificazione logistica e
l’assegnazione dei locali per le
esigenze degli Uffici Dip.li;
• Cura la gestione dell’armamento
e
dell’equipaggiamento
del
pers.le della Polizia di Stato in
servizio presso i richiamati Uffici;
• Cura il monitoraggio delle
esigenze
di
assegnazione,
installazione e manutenzione
delle dotazioni informatiche e
degli
apparati
di
telecomunicazione
per
le
esigenze degli Uffici Cent.li del
Dip.nto di P.S..;
• Cura il monitoraggio delle
esigenze di assegnazione di
autovetture agli Uffici di tutti i
Dip.nti di questo Dicastero
nonché gli adempimenti amm.vi
relativi all’infortunistica stradale.
L’Ufficio Ordine Pubblico
I compiti
Cura il raccordo con le strutture periferiche per la gestione
dei
servizi di ordine pubblico in occasione di rilevanti
manifestazioni di carattere politico ovvero sindacale;
Stabilisce le unità non territoriali delle Forze di Polizia da inviare
per i servizi di ordine pubblico e per gli interventi di soccorso in
caso di pubbliche calamità;
Cura l’esame dei fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico;
Cura la vigilanza degli obiettivi di interesse pubblico e delle sedi
diplomatiche;
Cura il servizio di sicurezza per personalità italiane e straniere.
L’Ufficio Ordine Pubblico: organigramma interno
DIRETTORE
I° SETTORE
II° SETTORE
Sezione 1^
Sezione 2^
Sezione 3^
• Direttive alle
Autorità
provinciale di
P.S. sui servizi
di O.P.
• Attività e
manifestazioni di
politico sindacali
• Vertenze e
conflitti di lavoro
• Notiziario
giornaliero delle
principali
manifestazioni
• Relazioni ed
analisi
riguardanti l’O.P.
• Interrogazioni
parlamentari
• Pianificazione
dell’assegnazione
dei rinforzi per servizi
di Ordine e
Sicurezza pubblica
• Rapporti con i
Comandi Gen.li
dell’Arma dei
Carabinieri e della
Guardia di Finanza
per il concorso nei
servizi di O.P.
• Rilevazioni
statistiche
• Concorso delle
FF.AA. nei servizi di
O.P.
• Impiego operativo di
cinofili, artificieri e
tiratori scelti
• Problematiche
relative all’impiego
dei Reparti Mobili
• Affari Generali
• Segreteria
dell’Ufficio
• Amministrazione
del personale
• Economato
• Pianificazione
dei servizi di
polizia per
consultazioni
elettorali
• Gestione del
capitolo di
bilancio
• Sovrintendenza
all’archivio
dell’ufficio
Sezione 1^
Centro Nazionale di
Informazione sulle
Manifestazioni
Sportive
• Fenomeni di violenza in
occasione di
manifestazioni sportive –
direttive alle Autorità
provinciali di P.S.
• Punto di contatto
nazionale sui problemi di
O.P.
• Supporto all’attività
dell’Osservatorio
Nazionale sulle
manifestazioni sportive
• Rilevazioni statistiche e
monitoraggio del
fenomeno della violenza
nello sport
Sezione 2^
Sezione 3^
• Direttive generali
alle Autorità
provinciali di P.S.
sui servizi di polizia
per meeting e
convegni con la
partecipazione di
personalità
• Direttive generali in
occasione della
presenza in Italia di
Autorità estere
• Direttive generali
alle Autorità
provinciali di P.S.
per misure di
vigilanza e
sicurezza ad
obiettivi sensibili;
• Segreteria di
Sicurezza - Punto
di controllo Nato
UEO
• Predisposizione
ed
aggiornamento
“pianificazioni”
• Problematiche
generali di
sicurezza
Il rapporto con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza
ATTIVITÀ DEL DIP. P.S. - UFFICIO ORDINE PUBBLICO
Acquisizione della notizia:
• Dalle Autorità Provinciali che comunicano i dati relativi ai motivi ed al programma
degli eventi di rilievo che si svolgono nella loro provincia, i luoghi interessati, le
misure di sicurezza ritenute opportune e le risorse ritenute necessarie.
• Dalle altre articolazioni del Dipartimento, centrali e territoriali, che comunicano le
informazioni di intelligence e quelle relative all’eventuale spostamento dei
partecipanti ad eventi in altre province (consistenza numerica, mezzi di trasporto,
eventuali criticità alla partenza e lungo le vie di transito).
Elaborazione delle informazioni:
provenienti da:
• Servizi di Informazione di Sicurezza (SISMI – SISDE)
• Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
• Questure per quanto riguarda eventuali manifestazioni di dissenso
• Uffici o soggetti esterni alla P.A. (c.d.: fonti aperte)
• Organi di stampa
Direttiva alle Autorità Provinciali di P.S.
• dispone il livello di attenzione, sensibilità, rafforzamento delle
misure da disporre, a livello nazionale, a tutela degli obiettivi
ritenuti sensibili
• indica eventuali ulteriori misure da adottare nella provincia
interessata all’evento o da quelle interessati alla partenza o al
transito dei partecipanti
• Assegna le risorse di rinforzo
Sinergie operative con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza
Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria Del Dipartimento
Assegnazione dei rinforzi
necessari per la gestione
degli eventi
Riceve la
richiesta di
rinforzi da parte
dei Prefetti
Valuta le risorse
disponibili e
procede alla
relativa
assegnazione
Riunioni
ministeriali
Convoca riunioni
straordinarie con
rappresentanti delle
Questure nonché
delle società ed Enti
interessati ai “grandi
eventi”
Direttive
Coordinamento
Di pianificazione
generale in tema di
protezione di obiettivi e
gestione dell’ordine
pubblico
Mantiene collegamenti e
contatti telefonici in fase
operativa
•
•
•
•
Questori;
Vicari dei Questori;
Capi Gabinetto;
Dir. Servizi di specialità;
Corso per Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato
Capitolo I - Il Governo delle manifestazioni
Le Forze di Polizia
Art.16 della Legge 121/89
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di
Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a)
l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di
pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti,
sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere
nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso.
Le Forze di Polizia a competenza generale
POLIZIA DI STATO
Alle dipendenze del Ministro dell‘Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ad ordinamento speciale di “Corpo civile
militarmente organizzato”, ha competenza
generale in materia di ordine e sicurezza pubblica
e funzioni di polizia Giudiziaria, Amministrativa e di
Prevenzione
al
servizio
delle
istituzioni
democratiche e dei cittadini sollecitandone la
collaborazione.
Assicura:
• La tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti
dei cittadini;
• vigila sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti della pubblica
autorità;
• tutela l'ordine e la sicurezza pubblica;
• provvede alla prevenzione e alla repressione
dei reati;
• presta soccorso in caso di calamità ed
infortuni.
ARMA CARABINIERI
Alle dipendenze del Ministro della Difesa
Organismo militare ad ordinamento speciale, Forza Armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza, assicura:
• Il concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere
istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di
pubbliche calamità;
• La partecipazione alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla
base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché, sulla base di
accordi e mandati internazionali, il concorso alla ricostituzione dei
corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in
missioni di supporto alla pace;
• L’esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza
per le Forze Armate e quello delle funzioni di polizia giudiziaria
militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
• La sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero;
• L’assistenza ai comandi ed alle unità militari impegnati in attività
istituzionali nel territorio nazionale;
• L’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza
pubblica;
• quale struttura operativa nazionale di protezione civile, la
continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche
calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni
interessate agli eventi calamitosi.
Le Forze di Polizia a competenza particolare
GUARDIA DI FINANZA
Alle
dipendenze
del
dell'Economia e delle Finanze
Ministro
Ad ordinamento militare a competenza
generale su tutta la materia economica e
finanziaria, assicura:
POLIZIA PENITENZIARIA
Alle dipendenze del Ministero
della
Giustizia,
Dip.to
dell'Amministrazione
Penitenziaria.
Ad ordinamento civile, assicura:
• la prevenzione, la ricerca e la denunzia
delle evasioni e delle violazioni
finanziarie,
• l'esecuzione dei provvedimenti
restrittivi
della
libertà
personale;
• la vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni di interesse politicoeconomico
• garantisce l'ordine all'interno
degli Istituti di prevenzione e
pena e ne tutela la sicurezza;
• la sorveglianza in mare per fini di
polizia finanziaria.
• Il concorso al mantenimento dell'ordine
e della sicurezza pubblica e la difesa
politico-militare delle frontiere.
• partecipa anche nell'ambito di
gruppi di lavoro, alle attività di
osservazione e di trattamento
rieducativo dei detenuti e degli
internati;
• La promozione e lo sviluppo di
iniziative
di
cooperazione
internazionale con gli organi collaterali
esteri ai fini del contrasto degli illeciti
economici e finanziari
• espleta il servizio di traduzione
(trasferimento)
e
piantonamento (sorveglianza
dei ricoverati in luoghi di cura)
dei detenuti ed internati.
CORPO FORESTALE
Alle dipendenze del Ministero
Politiche Agricole e Forestali.
delle
Ad ordinamento civile, assicura:
• la tutela del patrimonio naturale e
paesaggistico
• la prevenzione e repressione dei reati
ambientali e agroalimentari;
• il concorso al mantenimento dell’ordine
e della sicurezza pubblica con
particolare riferimento alle aree rurali e
montane.
Il Corpo è preposto a:
• la sorveglianza dei Parchi, delle Aree
naturali Protette e delle Riserve Naturali
dello Stato;
• compiti di polizia venatoria per
reprimere il bracconaggio, di controllo
sulla pesca nelle acque interne e di
contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti.
• controllo sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora
minacciate di estinzione, (Convenzione
di Washington - CITES)
Forze mobili di Polizia - pronto intervento e antisommossa
MILANO
14 Reparti Mobili della
Polizia di Stato
PADOVA
TORINO
POLIZIA DI STATO
BOLOGNA
GENOVA
FIRENZE
11 Battaglioni Mobili
dell’Arma dei Carabinieri
ROMA
ARMA CARABINIERI
BARI
TARANTO
NAPOLI
Militari ATPI della
Guardia di Finanza
R. CALABRIA
CAGLIARI
PALERMO
CATANIA
GUARDIA DI FINANZA
I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica
sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
I reparti mobili dispongono di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità ed il personale che vi presta servizio è
preparato allo speciale impiego.
Forze di Polizia territoriali
Trento
Udine
VareseComo
Treviso
Trieste
Bergamo
Monza Brescia
VeronaPadovaVenezia
Novara Milano
Vercelli Pavia
Cremona
Mantova Rovigo
Torino
Piacenza
Alessandria
Ferrara
Parma
Modena
Bologna
Ravenna
Genova
Savona
Forli’-Cesena
La Spezia Pistoia
Rimini
Imperia
Firenze
Pisa
Ancona
Livorno Empoli Arezzo
Ancona
Macerata
Pescara
S.Bened.Tronto
Ascoli
Giulianova
Grosseto
Teramo
Terni
Pescara
Rieti
L’AquilaChieti
Personale di
103 Questure
POLIZIA DI STATO
Roma
Sassari
Manfredonia
FrosinoneCampobasso
FoggiaBarletta
Benevento
Bari
Caserta
Brindisi
Napoli Avellino
SalernoPotenza
Lecce
Taranto
Carabinieri dei
102 Comandi
Provinciali
dell’Arma dei
Carabinieri
ARMA CARABINIERI
Gallipoli
Nuoro
Cosenza
Crotone
Catanzaro
Cagliari
Vibo Valenzia
Palermo
Messina
R.Calabria
Militari ATPI
della
Guardia di
Finanza
Trapani
Enna Catania
Agrigento
Siracusa
GUARDIA DI FINANZA
Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi
La pianificazione dei servizi deve tendere alle
seguenti finalità che influenzano l’impiego e quindi la
consistenza della forza pubblica:
• l’incontro di calcio è un evento complesso e
dinamico, in continua trasformazione, che
ha inizio con la partenza dei tifosi ospiti dai
luoghi di origine e si conclude con il loro
rientro in sede;
devono coniugarsi con la considerazione che
l’evento sportivo, anche se presenta particolari
connotazioni, è un mero spettacolo e, quindi,
occorre
prediligere
moduli
operativi
ordinari;
l’eccezionalità non deve costituire la regola
d’impiego della Forza Pubblica
La sintesi di tutta l’attività di pianificazione
trova, come è noto, il suo momento conclusivo
nell’ordinanza di servizio emessa dal questore ai
sensi dell’art. 37 del dpr 28 ottobre 1985, n. 782
Approccio iniziale delle FF.P.
La normalizzazione delle attività operative che
Prescrizione o divieto
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Conflittualità
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Dialogo
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Cooperazione
Scontro
Evoluzione nel tempo della manifestazione
Il Governo delle manifestazioni in impianti sportivi
Imprescindibile elemento per la pianificazione del dispositivo, è rappresentato dalle determinazioni
dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, frutto di valutazioni correlate ad una serie di
elementi da cui discende l’attribuzione dell’indice di rischio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ubicazione dell’impianto in area urbana a destinazione
specifica (es. fuori dal centro abitato);
presenza di adeguati parcheggi (separatori per locali e
ospiti);
accessibilità all’impianto anche in termini di mobilità
cittadina;
disponibilità completa dello stadio da parte della società
sportiva almeno 24 ore prima della gara;
sistema di video-sorveglianza anche per partite in orari
serali e notturne con possibilità di registrazione;
presenza di sala GOS con visibilità diretta all’interno
dell’impianti
professionalità degli steward certificata;
informazione ai tifosi (attraverso idonea cartellonistica);
disponibilità di un sistema di vendita on line dei biglietti;
pianificazione documentata della sicurezza dell’evento
(piano generale–piano di mantenimento);
presenza di servizi accessori;
presenza di altre attività non sportive o immobili all’interno
dell’area riservata (es. polifunzionalità dell’impianto);
possesso della certificazione UEFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I precedenti storici sia in casa che fuori, con
particolare riferimento agli ultimi 2 anni ;
comportamento dei tifosi (rispetto delle
regole, criticità lungo le vie di trasporto)
ecc. ;
La conflittualità tra le due tifoserie;
La mobilitazione di un numero di tifosi
maggiore rispetto alla capacità del settore
loro riservato
il valore sportivo del risultato;
l’eventuale predisposizioni di maxi schermi
o altro;
l’orario di svolgimento della gara (diurno o
serale);
la concomitanza con altri eventi (sportivi e
non);
ogni altra informazione proveniente dalle
Amministrazioni
ed
Enti
in
esso
rappresentate
Il Governo delle manifestazioni in impianti sportivi
Tutti gli incontri sono ritenuti a rischio 1 per la intrinseca conflittualità determinata dalla consistente
aggregazione di persone in contrapposizione sportiva. Tale rischio richiede però l’adozione delle normali
misure organizzative e di sicurezza previste dall’attuale quadro normativo e regolamentare.
Se in fase istruttoria per la valutazione del livello di rischio emerge la concomitanza di più elementi tali da far
ritenere che l’evento sportivo possa determinare riflessi negativi sulla vivibilità cittadina o che le misure
organizzative o le condizioni strutturali dell’impianto non possano garantire in toto l’incolumità e la sicurezza
degli spettatori, ovvero che la conflittualità tra le opposte tifoserie possa evolvere verso azioni di intolleranza,
violenza o scontro, l’attribuzione del rischio si eleva determinando di conseguenza ed automaticamente delle
concrete risposte da parte dei soggetti destinati a gestire l’evento a livello territoriale:
Rischio 2
• comporta la
sensibilizzazione
delle misure
organizzative
previste con specifiche
circolari dell’Ufficio
Ordine Pubblico per le
Autorità provinciali di
Pubblica Sicurezza e
delle Leghe per i Club.
Rischio 3
• impone l’esigenza di rafforzare
le misure organizzative e di
sicurezza, prevedendo anche
specifiche riunioni che potranno
tenersi a cura dell’Ufficio Ordine
Pubblico del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza e delle Leghe
competenti con le rispettive
diramazioni territoriali, anche
congiuntamente.
• comporta la disputa dell’incontro in
orario diurno e
• richiede l’invio da parte della F.I.
G.C. di almeno 2 rappresentanti
dell’Ufficio Indagini e da parte
della Lega competente di idoneo
numero di Commissari di Campo.
Rischio 4
• comporta, oltre alla disputa della gara in
orario diurno, l’esigenza di assumere
particolari iniziative idonee a diminuire il
livello di rischio della gara, tra cui:
• la disputa della gara “senza spettatori”
• il differimento dell’incontro in altra
data
• la disputa della gara per i soli abbonati
• il divieto di vendita dei biglietti ai
tifosi ospiti con prescrizione che la
stessa avvenga solo nella provincia
ospitante;
• la chiusura totale o parziale un
settore dello stadio ritenuto a rischio;
• la sospensione della vendita dei
tagliandi il giorno precedente la gara;
• la prescrizione di consentire l’acquisto di
un solo tagliando per ciascun tifoso.
La normativa di settore
Sintesi delle norme vigenti
LEGGE
13.12.1989
nr. 401
Interventi nel
settore del
giuoco e delle
scommesse
clandestine e
tutela della
correttezza
nello
svolgimento di
manifestazioni
sportive
D.L. n. 377
del
20.08.2001,
D.L. n. 28
del
24.02.2003,
D.L. nr. 162
del
17.8.2005,
D.L. nr. 8
del
08.02.2007,
Convertito, con
modificazioni,
in legge
19.10.2001, nr. 377
Convertito, con modificazioni,
in legge 24.04.03, nr. 88
Convertito, con
modificazioni, in legge
17.10.2005, n. 210
Convertito, con
modificazioni, in legge 4
aprile 2007, N. 41
Disposizioni urgenti
per contrastare i
fenomeni di violenza
in occasione di
competizioni
sportive
Misure urgenti per
la prevenzione e la
repressione di
fenomeni di
violenza connessi
a competizioni
calcistiche, nonché
norme a sostegno
della diffusione
dello sport e della
partecipazione
gratuita dei minori
alle manifestazioni
sportive
Disposizioni
urgenti per
contrastare i
fenomeni di
violenza in
occasione di
competizioni
sportive
Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di
competizioni sportive
DD.MM. 6.6.2005
Pubbl. sulla G.U. 30.6.05
Nuova disciplina della vendita e
cessione dei biglietti
I sistemi di video-sorveglianza interna ed
esterna dell’impianto sportivo
Modifica ed integrazione del DM 18
marzo 1996 in materia di sicurezza
strutturale degli impianti
D.M. 1.12.2005
Linee operative, attività
strumentali
all'espletamento dei
compiti, nonchè
organizzazione, modalità
di funzionamento e
composizione
dell'Osservatorio
nazionale sulle
manifestazioni sportive
D.M. 8.8.2007
Organizzazione e
servizio degli steward
negli impianti sportivi
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
Le norme previste dall’art. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dall’inizio della stagione
calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio.
Pertanto
• I titoli di accesso sono numerati;
• l'ingresso a deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di
strumenti di delfesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla
verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite
apparecchiature.
• detti impianti devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree
riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
• detti impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle
due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Tali disposizioni di cui ai commi sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i
proprietari degli stessi.
All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini
dell'adeguamento
dell'impianto
alle
prescrizioni
occorrano
particolari
titoli
abilitativi,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione
della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso,
l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta
Art. 7 – bis della legge 401/89
Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di
manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico
e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI,
il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad
altra data ritenuta idonea, ovvero, in situazioni connotate dalla
permanenza del periodo di grave turbativa, il divieto dello
svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di
durata non superiore ai 30 giorni.
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare
esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «in
assenza di pubblico».
Le determinazioni in proposito sono assunte dal Prefetto competente per territorio,
in
conformità
alle
indicazioni
definite
dall'Osservatorio
nazionale
sulle
manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del
2003.
L’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Genesi
 Opera nell’ambito del Dip.to della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico, a seguito di accordo informale tra le
Amministrazioni interessate, e con il bene placet del Capo della Polizia a seguito dell’incendio di un treno
speciale di tifosi salernitani, il 23 maggio 1999;
 La L. 17 ottobre 2005, n. 210 - che converte, con mod., il DL 17 agosto 2005, n.162 - introduce nel DL 24
febbraio 2003, n. 28 - conv., con mod., in L. 24 aprile 2003, n. 88 - l’art. 8-octies con cui si dispone l’istituzione
formale, presso il Ministero dell'interno, dell’Osservatorio al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive
Compiti
 effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni
sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle
manifestazioni medesime;
 approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
 promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo,
anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti
statali e non statali;
 definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento
delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
 pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di
manifestazioni sportive.
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Linee operative, le attività strumentali all’espletamento dei compiti, nonché
l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione
dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (Decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 1 dicembre 2005) :
 opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di
informazione sulle manifestazioni sportive
 svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del citato DL 24/2/03, n. 28 conv., con mod., dalla L 24/04/03, n.
88, come int. dall'art. 1 del DL 17/8/05, n. 162, conv., con mod., dalla L. 17/10/05, n. 210 quale organo
di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno,
 può essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della
violenza in occasione di manifestazioni sportive
 può essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o
istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle
rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Composizione.
Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su
designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente
Presidente
Leggenda
Componenti con diritto di
voto
Componenti integrativi
Possono essere invitati
CONI
Ministero per le politiche giovanili e le
attività sportive
FIGC
Ufficio Ordine Pubblico
Lega Nazionale Prdelessionisti
Lega Nazionale Serie C
Lega Nazionale Dilettanti
Direzione C.le Polizia Prevenzione
Servizio Polizia Stradale
Servizio Reparti Speciali
Servizio Polizia Ferroviaria
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Agenzia delle entrate
Comando Generale
Arma Carabinieri
Vigili del Fuoco
SIAE
ANCI
Soggetti pubblici
e privati interessati
Organo di coord.nto naz.le delle
tifoserie organizzate dei club
prdelessionisti
Comando Generale
Guardia di Finanza
Segretario
(CNIMS)
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Compiti del Presidente (art. 3 del DM 1.12.05):
a) formare il calendario delle riunioni ed a determinare l’ordine del giorno;
b) convocare le riunioni dell’Osservatorio e dirigerne i lavori;
c) designare il vice-presidente tra i componenti dell’Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento;
d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati
nell’Osservatorio, specifici accertamenti, anche attraverso sopralluoghi o perizie tecniche, presso
Enti o Società, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al fine di acquisire elementi di
valutazione su specifiche problematiche;
e) costituire appositi gruppi di lavoro per l’apprdelondimento di specifiche tematiche anche indirettamente
connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
E’ in facoltà del presidente sospendere il calendario delle sedute ordinarie o rinviarle in particolari periodi dell’anno,
ovvero in assenza di eventi sportivi di rilievo.
Le sedute dell’Osservatorio sono valide quando intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le determinazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 1-octies, lettere c) ed e)*, del decreto legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall’art. 1 del decreto legge 17
agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono adottate a
maggioranza assoluta.
* c) Approva le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
e) Definisce le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumità;
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Compiti del CNIMS (art. 3 del DM 1.12.05) :
a)
cura l’istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all’esame dell’Osservatorio;
b)
redige e mette a disposizione dei componenti dell’Osservatorio prospetti informativi analitici
contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;
c)
fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell’Osservatorio con proprio personale e la
strumentazione tecnico-logistica;
d)
effettua studi e ricerche in specifici settori, anche in ambito internazionale, al fine di supportare a
livello informativo lo sviluppo, da parte dell’Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa,
strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni
sportive;
e)
predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a
documentare tutte le attività dell’Osservatorio;
f)
raccoglie i dati statistici necessari per la redazione del rapporto annuale anche da parte delle
amministrazioni, enti, istituzioni ed aziende rappresentate in seno all’Osservatorio;
g)
fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività
dell’Osservatorio.
per lo svolgimento delle attività di cui sopra ed in attuazione dell’art. 5), su disposizioni interne, il CNIMS provvede
alla diretta acquisizione dei dati dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza e dagli Uffici centrali e
periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché all’acquisizione dei dati e delle informazioni
elaborati dalle altre Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituzioni rappresentate in seno all’Osservatorio.
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Altri compiti
Ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM 6.6.05 sulla Videosorveglianza - l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive definisce i protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa
alla Sala Regia presso il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e da lì alle Sale
Operative della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ai sensi dell’art. 1 “Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” del DL 8 febbraio 2007, n. 8 come conv., con mod,
dalla L. 4/4/07, n. 41 - Le determinazioni in proposito alla disputa degli incontri “in assenza di pubblico” negli
impianti “non a norma” sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
In base al “Progetto Manganelli 2007”, L’Osservatorio è responsabile della:
- Area Messa in sicurezza degli stadi (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico, CONI, FIGC, Lega
Prdelessionisti)
- Area Steward (uffici concorrenti: Ufficio per l’Amm.ne Gen.le del Dip.to PS, Ufficio Ordine Pubblico
- Area Comunicazione (uffici concorrenti: Ministero Sport, FIGC, Leghe Calcio, Ufficio Relazioni Esterne)
- Raccordo delle aree di intervento (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico per l’Area Impiego FF.P., per il
Piano nazionale per la sicurezza degli eventi calcistici, per le relazioni internazionali e per il Sito web
dell’Osservatorio congiuntamente all’Uff. Relazioni Esterne; DCPP e la DAC per l’Area Tifoserie violente)
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazioni di particolare rilievo
determinazione nr. 2
del 25 Gennaio 2007
• attribuzione dell’indice di
rischio 3 all’incontro
“Catania – Palermo”
•Invito alla Lega per far
disputare la gara in altra
data
• invito al Prefetto di
valutare la possibilità di
differire o vietare la disputa
dell’incontro
determinazione nr. 3
del 8 Febbraio 2007
a seguito dei fatti di
“Catania”
•inizio gare ore 15.00
• classificazione degli
stadi (a norma / non a
norma) per la
conseguente
determinazione dei
Prefetti a far disputare gli
incontri in stadi non a
norma in “assenza di
pubblico”
determinazione nr. 12
Dell’1 Marzo 2007
determinazione nr. 15
Dell’8 Marzo 2007
• costituzione gruppo di
lavoro “striscioni”
• costituzione gruppi di
lavoro per:
• disposizione per
l’acquisto dei biglietti
- Parametri di rischio
- responsabilità
oggettiva delle società
determinazione nr. 14
Dell’8 Marzo 2007
- vendita biglietti
• divieto di introduzione
in tutti gli impianti
sportivi striscioni e
qualsiasi altro materiale
ad essi assimilabile ”
determinazione nr. 17
del 29 Marzo 2007
• vendita dei biglietti alle
tifoserie ospiti
determinazione nr. 6
del 14 Febbraio 2007
• inizio gare valide per la
Champions League e
Coppa Uefa in orario
serale;
• rigetto delle richieste di
riduzione della capienza
degli stadi al di sotto dei
10.000 spettatori
determinazione nr. 7
del 15 Febbraio 2007
• possibilità per Le
Leghe competenti di
programmare in orario
serale di un incontro
scelto tra quelli non
ritenuti a rischio
dall’Osservatorio
Impiego rilevatori di
metalli portatili
determinazione nr.
32
del 14 Giugno 2007
(reserved to police
operator)
• Nuovi parametri per
l’attribuzione degli
indici di rischio
•Nuove misure da
adottare in caso di
attribuzione di ciascun
indice di rischio
determinazione nr. 37
del 13 September 2007
•Definizione del
cronoprogramma per la
selezione e la formazione
degli steward e del personale
delle Forze dell’ordine
•Linee guida per la
qualificazione degli istituti di
selezione e formazione degli
steward
Determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007: striscioni
È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro
materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non
espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione
sonora (es. megafono).
Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione:
inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza.
Ruolo delle Società:
La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con
esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta
il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a 10.000 posti (dalla
prossima stagione scesa a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore.
Ruolo dei responsabili della sicurezza:
il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il
parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli
Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a
concedere il proprio “nulla osta”.
Determinazione n. 17/2007 del 29 marzo 2007: biglietti
ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI
1. la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si
disputano;
2. in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati
nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la
vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno
antecedente la gara medesima;
3. la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei
tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento
della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole
l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti
vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure
finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla
stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un
livello di rischio all’incontro.
4. Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno
invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti
restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non
inizio/sospensione della medesima;
Ticketing
Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003
Obbligo da parte delle società utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 unità che ospitino competizioni
riguardanti il gioco del calcio, in accordo con i proprietari degli stessi, di assicurare:
- la numerazione dei titoli di accesso;
-
la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature..
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli
di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. è, altresì, fatto
divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in
numero superiore a quattro.
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti è corredata dalla
presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
Il personale addetto agli impianti sportivi accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona
fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso
di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a
tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui sopra.
Vendita e cessione dei titoli di accesso
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di
provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a
prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. è parimenti vietato alle società
sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi
comunque denominate, salvo quanto previsto nell’ambito della “iniziative per promuovere i valori dello sport”.
E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a
soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati,
comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
Vendita e cessione dei titoli di accesso
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui
all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall’art. 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di
anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un
minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 percento di quelle organizzate
nell’anno.
Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie
la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della
pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto
progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con
associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri
associati persone a cui è stato notificato il DASPO sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che
intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell’associazione
dai comportamenti che lo hanno determinato
Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Emissione e distribuzione dei titoli di accesso
Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio devono assicurare che nei luoghi in cui sono distribuiti
o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il
regolamento di utilizzo dell’impianto e che, con l’atto d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare
tutti i punti dello stesso. Dovrà essere comunque evidenziato:
•
che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle norme del regolamento;
•
che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto
sportivo;
•
che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di
prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati
esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili
di indurre o provocare atti di violenza;
•
che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al
pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Fermi restando tali limiti di capienza, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole
afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per
ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti Autorità Provinciali di pubblica
sicurezza o dalle competenti Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti.
Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Emissione e distribuzione dei titoli di accesso
L’emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:
•
i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell’utilizzatore, l’indicazione del posto
assegnato;
•
negli impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno
distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli
spettatori;
•
al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli
di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso
dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite;
•
fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni
di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento,
il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante
timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni
sarà compilata formale documentazione;
•
i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore
ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale
da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l’incontro.
Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Obblighi delle società organizzatrici dell’evento
Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso
in grado di:
•
emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere
realmente disponibile in esso;
•
registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e “accrediti”;
•
rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza;
•
avere
disponibilità,
in
tempo
reale,
del
numero
totale,
per
settore
e
per
tipologia
(abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo
gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza;
•
associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente;
•
associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente o cessionario memorizzando i
dati in modo sicuro e protetto.
Per tali attività e, particolarmente, per quelle relative all’associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità
dell’acquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti:
•
ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati
in modo leggibile sul titolo di accesso;
•
ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
•
ad assicurare l’immediata disponibilità dei dati da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Caratteristiche
del
anticontraffazione
titolo
e
tecniche
Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare:
• la società organizzatrice responsabile della emissione e
della distribuzione;
• il nome e l’ubicazione dell’impianto sportivo a cui si
autorizza l’ingresso;
• la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è
valido, ovvero il periodo di validità (stagione calcistica singolo incontro);
• il numero progressivo di rilascio;
• la lettera o il numero del varco di accesso all’impianto
sportivo attraverso il quale il titolare dovrà fare ingresso per
raggiungere gli spalti;
• il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il
possessore del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare
sugli spalti.
Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche
anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili
otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema
leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle
informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta,
ovvero firmate digitalmente e cifrate, l’identità del titolare (nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi
del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede
legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente
venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad
una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi.
Trattazione dei dati personali
Per lo svolgimento di trattazione dei dati sensibili, tali
attività, i dati sono raccolti e trattati dalla società
organizzatrice o da altro organismo delegato alle
specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in
modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli
applicati in prossimità dei varchi controllati. I titolari ed i
responsabili del trattamento sono tenuti a:
• osservare le disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali e di quelle ivi
richiamate;
• ad assicurare l’immediata disponibilità dei dati
da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria espressamente designati.
Essi
sono
altresì
tenuti
alla
immediata
comunicazione agli organi di cui sopra, delle
eventuali variazioni di settore o titolarità del biglietto
autorizzate.
Le società organizzatrici o loro delegati per la specifica
attività non possono effettuare connessioni dei dati
personali oltre a quelle espressamente previste dal
presente decreto.
Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica
sicurezza o giudiziaria, i dati personali raccolti sono
cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell’evento
calcistico cui si riferiscono.
Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Titoli per VIP, steward ed altro personale
in servizio all’interno dell’impianto
Divieto di vendita dei biglietti
I titoli di accesso recanti la dicitura “V.I.P.”, rilasciati in
Dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli
numero
settore
incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al
comunemente denominato “Tribuna V.I.P.” daranno accesso
settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di
al solo settore “Tribuna V.I.P.’” con ingresso da un unico
qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita diretta
varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per
dei biglietti nell’aera di servizio esterna dell’impianto
l’ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all’inizio di
sportivo.
ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni
Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile,
Sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un
dovranno
biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare,
dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea,
sempre nel rispetto della capienza dell’impianto e del
lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima
settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque
verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare
soggetti allo stesso regolamento d’uso e d’esercizio
titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo
dell’impianto destinato al resto degli spettatori.
spettatore al varco di accesso al settore assegnato.
Al personale di servizio all’interno dell’impianto, indicato
Il possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione
nelle apposite liste, compilate dalla società organizzatrice
corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile
almeno un giorno prima dell’evento, deve essere rilasciato
per l’accesso degli spettatori all’area di servizio esterna,
uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del
definita dal decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e
titolare, le mansioni svolte, le aree dell’impianto cui dà
successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la
accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare
permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato
dovranno contenere anche la fotografia del titolare.
agli spettatori indicato nel titolo stesso.
non
superiore
alla
capienza
del
posizionare
all’esterno
dell’intero
perimetro
Video-sorveglianza
Legge n. 88 del 24 aprile 2005
Gli impianti sportivi ove si disputano incontri di calcio aventi capienza superiore a 7.500 posti, devono essere dotati di
strumenti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue
immediate vicinanze (art. 1-quater, comma 3).
Tali disposizioni sono attuate dalle società utilizzatrici di detti impianti in accordo con i proprietari degli stessi.
Videosorveglianza: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori
Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni
sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente
predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio annessa all’impianto e dei relativi
accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo
da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la
necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto
con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione
dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Dotazioni minime del sistema di video-sorveglianza
Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a
7.500 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle
aree riservate al pubblico, sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno
prevedere la dotazione di:
• sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente
di rete;
• un apparato di regia delle riprese collocato nell’ambito di una sala di controllo appositamente
predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell’interno
dell’impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di
utilizzo dell’impianto stesso e, in caso di necessità, l’ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà
avere capienza adeguata per ospitare oltre all’apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i
componenti del “Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive”;
• apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi
di afflusso, permanenza e deflusso dell’impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione,
in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al
pubblico, esclusi i locali igienici, nonché le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle
esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi
fotografici digitali;
• impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità dell’area di gioco,
l’illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne, interessate al transito o
stazionamento del pubblico.
Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Dotazioni minime dell’apparato di regia
• tre videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la
registrazione/riproduzione delle immagini riprese all’esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed
uno di riserva;
• un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione,
più un monitor per ogni operatore del Centro;
• sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione;
• postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro;
• due stampanti termiche;
• apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle Sale Operative della Questura e del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le
esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le Amministrazioni, Enti, Aziende ed altri soggetti
rappresentati nel Gruppo Operativo di Sicurezza di cui all’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo
1996.
Dotazioni minime delle apparecchiature di ripresa
• consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell’angolo di ripresa, con sistema di comando della
sala regia;
• assicurare una risoluzione delle immagini, all’ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i
dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di
ripresa televisiva;
• avere un CCD non inferiore a ½” e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di
almeno 5 x ;
• avere luminosità sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in
orario notturno ed anche a fotogramma singolo,
• avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive.
Videosorvegliaza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa
Le realizzazioni dell’illuminazione dell’impianto, dell’adozione di sistemi di alimentazione elettrica
sussidiaria e della disponibilità di una sala controllo, costituiscono elementi essenziali per il rilascio della
licenza di agibilità (ex art. 68 TULPS).
Le ulteriori realizzazioni costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell’impianto, di capienza superiore a
7.500 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire,
anche in parte, prescrizioni ai fini dell’utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti.
Nell’ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all’articolo 142 del
“Regolamento per l’esecuzione del TILPS”, il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla
adeguatezza e funzionalità delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e registrazione
Fasce orarie delle registrazioni
La registrazione delle immagini e dell’audio complessivo dell’evento calcistico è obbligatoria dall’apertura fino
alla chiusura dell’impianto sportivo ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione
di coreografie.
Tempi di custodia delle registrazioni
Le società organizzatrici dell’evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione
fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte.
Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di
pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente
designati.
I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.
Videosorveglianza: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005
Accessibilità alle immagini: limiti
Il delegato delle Leghe Nazionali Prdelessionisti o Dilettanti può accedere alle immagini registrate dal sistema di
video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto
del codice in materia di protezione dei dati personali.
Informazione
Nei luoghi oggetto di vigilanza è obbligatoria l’affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso
conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004,
sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.
Disposizioni di coordinamento
Per gli impianti sportivi diversi da quelli nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una
capienza superiore a 7.500 spettatori si applicano le disposizioni dell’articolo 18 del decreto del Ministro dell’Interno
18 marzo 1996.
Il Prefetto potrà valutare, in sede di comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la possibilità
di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli
spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il
loro transito in ambito urbano.
Protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa
stabiliti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM 6.6.05 - Videosorveglianza -
Sistema di videosorveglianza
Telecamere interno stadio
Telecamere stadio
Monitor presso
Centro per la gestione
della sicurezza delle
manifestazioni sportive
Monitor presso la Sala
Operativa Questura
Collegamento
in fibra
o Ponte radio
ottico
Telecamere esterno stadio
Rete LAN
interna
Ufficio del Questore
Ufficio Capo Gabinetto
Sala OP Segreteria
Dipartimento P.S.
VPN/IP
Sicurezza Impianti
Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Campo di applicazione
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi
di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se
inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare
variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di
manutenzione ordinaria (…)
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati
impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti
disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali (…)
Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Definizioni
Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in
comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo
comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d)
eventuali spazi e servizi di supporto.
Complesso sportivo multifunzionale: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da
quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica;
Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo
caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno
spazio sportivo polifunzionale.
Zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad
essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
Spazio riservato agli spettatori: spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;.
Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.
Spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.
Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.
Area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi;
Area di servizio esterna: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente,
all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.
Zona esterna: area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento
allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati;
Spazi di soccorso: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.
Via d'uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo
spazio di attività sportiva, all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. (…)
Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'internodello spazio loro riservato
Capienza: massimo affollamento ipotizzabile.
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come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi
Chi
intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100,
ovvero in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino
sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti, deve presentare domanda di autorizzazione al Comune (…).
Per ottenere l’agibilità dell’impianto, il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, la
quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme vigenti. Il verbale di cui
innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la
domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli
adempimenti ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale
esprimendo il proprio parere che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal
medesimo designato.
Ubicazione
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei
mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve
essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali
parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire
ostacolo al deflusso.
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come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Area di servizio annessa all'impianto
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita
da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso, di superficie tale da poter garantire una
densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato.
La delimitazione dell’area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell’impianto e tale da
consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite
dall’impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso
impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i
varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico. La disponibilità di tale area
durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.
Spazi riservati agli spettatori ed all’attività sportiva
La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere; il numero dei posti a sedere è dato
dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure
dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente
individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939.
Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli
spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva
Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con
percorsi separati da quelli degli spettatori.
Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva in conformità ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e conforme alla norma UNI 10121; queste delimitazioni
devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di
necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità' di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.
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Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva
La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in
accordo con i proprietari dello stesso, attraverso almeno uno dei seguenti elementi di separazione :
• parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta,
• fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di prdelondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del
pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo
spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di
calpestio;
• dislivello di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte
superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di
riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.
I parapetti devono essere realizzato in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121–2 o
equivalenti. Possono essere muniti di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della
zona di attività sportiva, in grado di elevare, mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, la separazione fino ad
un’altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta.
L’elevazione dei separatori è stabilita di volta in volta dal Questore, nell’ambito della valutazione dei rischi
connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza - GOS.
In relazione a specifiche esigenze, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle
manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli
elementi di separazione, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
In aggiunta a quanto già previsto può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante
steward, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale
deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
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Settori
Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti devono avere lo spazio
riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con
ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore
non può essere superiore a 10.000 spettatori.
Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:
•
impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli
spettatori si spostino da un settore all’altro, mediante l’istallazione permanente di elementi di
separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o
equivalenti
•
permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all’interno di uno stesso settore, tra
gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d’uscita,
mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei
settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
• istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche
conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti;
• creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento,
occupate esclusivamente da steward.
La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive
Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti
chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza.
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Aree di sicurezza.
Le aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto,
devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il proprietario dello
stesso, ed essere cosi strutturate:
•
“Area di massima sicurezza”, comprende l’impianto sportivo e l’area di servizio annessa, ove sono
collocati i varchi di accesso all’impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di
separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 –2 o equivalenti;
•
“Area riservata”, realizzata nell’ambito dell’area di servizio esterna, opportunamente recintata,
all’interno della quale è consentito l’accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere
delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI
10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per
consentire la separazione delle tifoserie all’interno dell’area riservata, la stessa deve essere divisa in
settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a
quella minima stabilita dall’organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di
elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.
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Varchi
Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area di massima sicurezza, separati e
indipendenti dal sistema di vie d’uscita, deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno
accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il
completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad
un’ora e mezza prima dell’inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari
all’effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di
ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall’esterno ed
analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all’impianto.
I varchi di ingresso all’area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da
evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non
abilitati all’ingresso, nonché di tornelli “a tutta altezza” che permettono l’accesso ad una sola persona
per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all’avvenuta
verifica della regolarità del titolo di accesso.
I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla
rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che
non siano in possesso di un titolo valido.
Il sistema di afflusso degli spettatori è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del
Questore della Provincia.
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Posto di Pronto Soccorso
Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di
calcio, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere
previsti ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto di polizia con annessi locali
idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate.
Posto di Pronto Soccorso
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori deve essere previsto un posto di pronto
soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a
10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono
essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori è necessario, in occasione delle
manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto
soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di
pertinenza dell'impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale
dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto
ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.
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Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori
Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di
manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un
locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio
annessa all’impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve
essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva,
totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne
ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo.
L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno,
di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6
giugno 2005 in attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
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Gestione della sicurezza: il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza
superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del
mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una
persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle
fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
Detti soggetti, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza che tenga conto delle specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
• disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
• prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso
dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
• contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra
emergenza;
• garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
• garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
• garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
• garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori;
• garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti;
• contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al
personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
• prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici. In tale registro devono essere annotati anche i dati
relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
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Gestione della sicurezza: il piano d’emergenza
Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza,deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l’altro:
• l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei
nominativi e delle relative funzioni;
• le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza,
nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei
vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
• le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
• le procedure per l’esodo del pubblico.
Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un
apposito centro di gestione delle emergenze, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo
spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle
manifestazioni, coincidente con quello che ospita il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni
calcistiche, coordinato dall’Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d’intesa con il
rappresentante dei Vigili del fuoco per l’emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le
componenti del G.O.S. Detto locale, durante l’esercizio delle manifestazioni sportive, deve essere presidiato e
l’accesso consentito solo ad un ristretto numero di personale titolato.
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Gestione della sicurezza: segnaletica della sicurezza
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. In prossimità
dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il
comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del
piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni
devono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
La segnaletica di sicurezza deve consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di
supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le
prime misure di pronto soccorso. All’ingresso dell’impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in
vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una
planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
•
delle scale e delle vie di esodo;
•
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
•
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
•
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
•
del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
•
degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
•
degli spazi calmi.
Devono essere inoltre previsti spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine
di garantire la conoscenza del “regolamento d’uso” dell’impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello
stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi
ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l’avvertenza che la loro inosservanza comporterà
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore
l’applicazione delle previste sanzioni.
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Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica:
Funzionario responsabile del GOS
il Gruppo Operativo Sicurezza
Per ciascun impianto di capienza superiore ai 7.500 posti ove si
disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo Operativo
Sicurezza - G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia
Delegato
alla
sicurezza
Vigili del
Fuoco
Responsabile del
pronto intervento
strutturale ed
impiantistico
all’interno dello stadio
Prono
Intervento
Sanitario
Delegato alla
sicurezza della
squadra ospite
Polizia
Municipale
designato dal Questore e composto:
•
da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
•
dal responsabile del mantenimento delle condizioni
di sicurezza dell’impianto della società sportiva;
•
da un rappresentante del Servizio sanitario;
•
da un rappresentante dei Vigili urbani;
•
dal responsabile del pronto intervento strutturale ed
impiantistico all’interno dello stadio;
•
da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
•
da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è
ritenuta necessaria.
Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di
Others
carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri
•
Designazione
responsabile
Questore
•
Designazione
componenti
Amministrazioni di appartenenza su richiesta del Prefetto
•
Provvedimento
istitutivo
Prefetto
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Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica:
Il G.O.S.: i compiti
•
•
•
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verifica la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali
prescrizioni imposte, in base alla Check List delle attività da espletare, in occasione dello svolgimento di incontri di
calcio
vigila sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
adotta le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità ed emergenziali, fatte salve le
direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia
Il G.O.S.: le attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partecipa ai sopralluoghi della CPV, con propri componenti
Elabora le relazioni tecniche sugli impianti per le valutazione di sicurezza
Approva il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
dispone gli elenchi nominativi delle persone, diverse dagli spettatori, autorizzate all’accesso all’impianto sportivo e
delle mansioni svolte.
Esprimere, a richiesta del Questore, parere su esigenza elevazione separatori o presenza combinazioni parapetti
e altre misure di sicurezza aggiuntive e perimetrazione con steward;
verifica i requisiti soggettivi dei soggetti incaricati, escludendo dall’ “organigramma” e dalle conseguenti attività i
soggetti privi dei requisiti medesimi e quelli che “non diano garanzia di non abusare” dello specifico servizio cui sono
preposti.
Valuta tempi di apertura dei cancelli in maniera adeguata all’esecuzione dei servizi di prefiltraggio e filtraggio
Prescrive le modalità di utilizzo dei metal detector
Valuta le richieste di introduzione/esposizione di striscioni ed altre manifestezioni esteriori pervenute alle
società sportive e verifica le procedure autorizzatorie
Dall’apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della
manifestazione e Centro di gestione delle emergenze
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Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica:
Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione
E’ un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà
ospitare il GOS, individuato al fine di:
•
creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e
la sicurezza pubblica (Art. 19 ter lett. a DM 18.3.96)
•
Coordinare le operazioni da effettuare in situazioni di emergenza (Centro di gestione delle emergenze di
cui all’art. 19 DM 18.3.96)
•
Ospitare la Sala controllo monitor del sistema di video sorveglianza interna ed esterna all’impianto
che deve avere una capienza adeguata ad ospitare l’apparato di regia ed il personale tecnico adibito alla sua
gestione (Art. 1 DM 6.6.05 sulla videosorveglianza)
Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio
antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante
altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico e apparati ricetrasmittenti in
numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso
sanitario. All’interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell’intera
struttura riportanti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio
specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza,
l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra
indicazione necessaria.
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
Gestione della sicurezza: il Regolamento d’uso degli impianti
L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco
del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di Legge o di regolamento, dal regolamento d'uso
degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive.
Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i
settori degli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che
sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del
regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello
stadio.
Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società
utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:
•
predisporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e
dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai
servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
•
predisporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti alla pubblica
incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle
caratteristiche dell’impianto.
Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna
manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non
inferiore a 1 ogni 20 addetti.
Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell’ordine che
dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull’ordine e la sicurezza
pubblica.
Lo stewarding
Steward: nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41
Impiego degli steward
Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la
formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti
sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento
d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le
Forze dell'ordine.
Le società sportive e incaricate dei servizi comunicano i nominativi del personale da impiegare
nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra persone
prive dei requisiti previsti, è irrogata, dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la
sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a
100.000 euro
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Campo di applicazione
Sono soggetti alle disposizioni del decreto i complessi e gli impianti sportivi con capienza
superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio
professionistiche.
Responsabilità delle società organizzatrici
Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, sono responsabili
dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e
verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti di
seguito denominati “steward”.
I servizi sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti
di sicurezza privata autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
N.B.: Essendo i soggetti della norma i complessi e gli impianti sportivi, le società che
organizzino, a qualsiasi titolo, incontri di calcio in essi dovranno assicurare l’attuazione di
tutte le misure organizzative tra cui l’impiego degli steward.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Gruppo Operativo
Sicurezza
Obblighi
Centro per la sicurezza
della manifestazione
sportiva
organizzatrici
Responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Delegato alla sicurezza
top level di
formazione
Delegato alla
sicurezza
delle
società
di
sportive
competizioni
calcistiche
Le società organizzatrici assicurano la direzione
ed il controllo degli steward da parte del
responsabile per il mantenimento della sicurezza
Capo steward
degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18
Responsabile
di funzione
omissis
marzo 1996, come successivamente modificato ed
omissis
integrato, di seguito denominato “delegato per la
sicurezza”.
Coordinatore
Coordinatore
Coordinatore
1° livello di
formazione
I servizi degli steward sono svolti sotto la vigilanza
del responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza
–
GOS,
nonché
degli
ufficiali
di
pubblica
sicurezza designati dal Questore con propria
Capo unità e
Capo unità e
unità
operativa
unità operativa
“ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che
livello base di
formazione
richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego
di appartenenti alle Forze di polizia.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Selezione del personale: compiti della società responsabile dei servizi
La società sportiva responsabile dei servizi accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in
possesso dei requisiti personali fisici, culturali e psicoattitudinali di seguito descritti, sottoponendo i
candidati alle previsti prove preliminari e test attitudinali.
Requisiti fisici.
• per delegato per la sicurezza,
“Responsabile
di
funzione”
e
“Coordinatore”:
• età compresa tra i 21 ed i 55 anni
con precedenti esperienze di
almeno 5 anni in analoghi settori
• per “Capo unità” e “Steward”; età
ricompressa tra i 18 ed i 55 anni:
• Per tutti, attestati da certificazione
medica delle autorità sanitarie pubbliche
:
• buona salute fisica e mentale;
• assenza di daltonismo;
• assenza di uso e di alcool e
stupefacenti;
• capacità di espressione visiva, di
udito e di olfatto;
• assenza
di
elementi
psicopatologici, anche pregressi;
• prestanza fisica adeguata alle
mansioni da svolgere.
Requisiti culturali minimi.
• per delegato per la sicurezza,
“Responsabile di funzione”
e “Coordinatore”:
• diploma
di
scuola
media
superiore
e
conoscenza di almeno
una lingua straniera,
preferibilmente l’inglese,
• per
“Capo
unità”
e
“Steward”:
• diploma di scuola media,
la conoscenza di almeno
una lingua straniera obbligatoria nel caso di
competizioni
internazionali per almeno
il 15% dei casi - è
considerata
titolo
preferenziale.
Requisiti
psicoattitudinali
mediante test :
• capacità
di
concentrazione, di
autocontrollo e di
contatto
con
il
pubblico
da
accertarsi;
• attitudine
ad
esercitare i compiti
previsti
ed
in
particolare
ad
individuare
possibili
pericoli
per
la
sicurezza
anche
nel
comportamento delle
persone
presenti
nell'area dell’impianto
sportivo.
La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei candidati che si intende avviare alla formazione per
l’espletamento dell’attività di steward al Prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato
dalla documentazione necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi giuridici.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Modalità di selezione
I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad
una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del livello
di conoscenza generale; capacità di espressione verbale; grado di
conoscenza
della
lingua
inglese;
capacità
di
concentrazione,
di
autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico; attitudine ad esercitare
le funzioni di sicurezza da svolgere.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Selezione del personale: compiti del Prefetto
Il Prefetto dispone l’accertamento del possesso dei requisiti giuridici e il divieto di impiego negli impianti
del personale che ne risulti privo, dandone comunicazione alla società sportiva.
Requisiti giuridici.
• sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione:
•
non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
•
Non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
•
Non aver riportato riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
• non essere sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove
si svolgono competizioni sportive di cui all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e
successive modifiche;
• non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n.
401 e successive modifiche;
• non essere, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati
per i quali è prevista l’applicazione del DASPO.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Formazione del personale: compiti della società responsabile dei servizi
Il personale selezionato è avviato alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati
all’acquisizione delle seguenti capacità professionali.
Capacità professionali
• assumere le responsabilità che sono loro affidate;
• conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di
comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
• conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica
del titolo di accesso, tornelli);
• conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all’impianto mediante sistemi di lettura ottica o
obliterazione;
• conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
• conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
• conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all’impianto.
L’organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società
calcistiche,
24
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Formazione del personale: requisiti minimi della formazione
Area giuridica
Area ordine pubblico
Profili giuridici e compiti degli steward;
Normativa per la prevenzione ed il contrasto
della violenza negli stadi;
Organizzazione degli steward.
di intervento
Le Autorità di Pubblica Sicurezza;
L’Osservatorio
Le problematiche connesse al governo ed alla
gestione dell’ordine pubblico;
manifestazioni sportive può predisporre
Il ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo
Sicurezza – GOS;
per
Il regolamento d’uso dell’impianto;
Il Piani per il mantenimento delle condizioni di
sicurezza dell’impianto
Elementi base della lingua inglese finalizzati
alla gestione degli afflussi degli spettatori in
occasione delle competizioni internazionali
Area sicurezza
Assicurare lo svolgimento dI 5 aree
alcuni
nazionale
dei
contenuti
sulle
adeguato
materiale didattico e dispense che le
società possono adottare come base
comune, pur potendolo autonomamente
integrare.
La prevenzione degli incendi e l’attività
antincendio;
La gestione dell’impianto sportivo;
Cenni sul pronto intervento sanitario;
Cenni sulle tecniche di gestione delle masse;
Area psicologicosociale
consapevolezza di sé e del proprio
professionale;
conoscenza del mondo dei tifosi;
psicologia sociale;
ruolo
accettazione delle diversità,
gestione dei
conflitti;
orientamento al servizio ed alla comunicazione;
nozioni di base ai fini dell’assistenza a persone
diversamente abili.
Area tecnica
peculiare per ogni singolo impianto
La conoscenza dell’impianto;
Le modalità di attuazione del piano per il
mantenimento delle condizioni di sicurezza e
dell’organizzazione dell’area adiacente allo
stadio.
24
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Formazione del personale: requisiti minimi della formazione
Sviluppare dette aree, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore
minime accanto riportate
Top level di formazione
Ore di formazione per area di intervento
Operatore
Giuridica
Ordine
Pubblico
Antincendio
Sanitaria
Gestione
delle folle
Tecnico
sportiva
Aggiornamento
ed esercitazioni
10
10
8
6
4
6
42
Delegato per la
sicurezza
1° livello di formazione
Ore di formazione per area di intervento
Operatore
Giuridica
Ordine
Pubblico
Antincendio
Sanitaria
Gestione
delle folle
Tecnico
sportiva
Aggiornamento
ed esercitazioni
Responsabile
di funzione
8
6
4
4
2
2
26
Coordinatore
6
6
3
3
2
2
14
Livello base di formazione
Ore di formazione per area di intervento
Operatore
Capo unità
Steward
Giuridica
Ordine
Pubblico
Antincendio
Sanitaria
Gestione
delle folle
Tecnico
sportiva
Aggiornamento
ed esercitazioni
4
4
4
4
2
2
22
* le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L’aggiornamento è successivo al corso di
formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Formazione del personale: requisiti minimi della formazione
La Metodologia
La formazione generale può essere erogata con l’utilizzo di metodologie diverse:
•
lezione frontale;
Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità;
•
dinamiche non formali: prevedono un’impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l’utilizzo di modalità
attive di gestione dell’aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un
reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di
apprendimento;
per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale
da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione ed un coinvolgimento adeguati.
I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50%
del monte ore complessivo.
Formazione del personale: certificazione degli istituti di formazione
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e
valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e
omogeneità dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:
•
ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di
formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo.
I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati
dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Formazione del personale: certificazione
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e
valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e
omogeneità dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:
•
ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di
formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso
formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La
valutazione finale è affidata alla commissione di esperti nominata dall’organismo formativo.
Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo,
recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’elenco delle persone che
hanno superato il corso, è trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al Questore.
L’elenco delle persone formate è tenuto costantemente aggiornato dalla Questura della provincia ove ha
sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni
stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’impiego presso gli impianti sportivi.
Motivi di decadenza dall’incarico
Il Prefetto della provincia, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei
seguenti casi:
•perdita di almeno uno dei requisiti;
•violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza o
dall’Amministrazione, Ente o Società affidataria;
•tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
•ogni altro abuso del titolo.
Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Gruppo Operativo
Sicurezza
Obblighi
Centro per la sicurezza
della manifestazione
sportiva
organizzatrici
Responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Delegato alla sicurezza
top level di
formazione
Delegato alla
sicurezza
delle
società
di
sportive
competizioni
calcistiche
Le società organizzatrici assicurano la direzione
ed il controllo degli steward da parte del
responsabile per il mantenimento della sicurezza
Capo steward
degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18
Responsabile
di funzione
omissis
marzo 1996, come successivamente modificato ed
omissis
integrato, di seguito denominato “delegato per la
sicurezza”.
Coordinatore
Coordinatore
Coordinatore
1° livello di
formazione
I servizi degli steward sono svolti sotto la vigilanza
del responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza
–
GOS,
nonché
degli
ufficiali
di
pubblica
sicurezza designati dal Questore con propria
Capo unità e
Capo unità e
unità
operativa
unità operativa
“ordinanza”, i quali assicurano gli interventi che
livello base di
formazione
richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego
di appartenenti alle Forze di polizia.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Delegato per la sicurezza – componente del GOS
Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza:
•
predisporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli
spettatori e dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei
soggetti addetti ai servizi connessi e
•
pianifica l’impiego degli steward sulla base dell’organigramma
il piano deve essere approvato dal G.O.S almeno 3 giorni prima della gara.
•
Predispone, altresì, l’elenco del personale impiegato avendo cura di associare ciascun
nominativo ad un numero progressivo, specificando l’area o settore di impiego e le mansioni
assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa.
L’elenco e la documentazione è trasmesso al Questore.
•
Predispone la modulistica per documentare l’attività svolta dagli steward in materia di custodia
degli oggetti e dei materiali lasciati in consegna all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto;
l’indirizzamento e l’assistenza a persone diverse dagli spettatori nelle aree e locali loro riservati; In
caso di violazione del regolamento d’uso dell’impianto
Tale documentazione è trasmessa al responsabile del G.O.S. per l’attività di competenza.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Il personale incaricato di detti servizi
Personale adeguatamente selezionato
non può portare armi o altri oggetti
e formato con compiti di :
atti
ad
pubbliche
Controllo accessi e biglietti,
offendere,
funzioni,
né
esercitare
riservate
agli
organi di polizia di Stato;
Le attività degli steward sono svolte
Accoglienza ed instradamento
sotto la direzione ed il controllo del
degli spettatori,
Delegato alla sicurezza, a norma degli
articoli 19 e seguenti del decreto del
Far rispettare il regolamento
Ministro dell’interno del 18 marzo
d’uso dell’impianto
1996,
come
successivamente
modificato ed integrato, e comunque
sotto la vigilanza di personale di
polizia
dovrà
tempestivanmente
essere
informato
diqualsiasi problema che potrebbe
avere conseguenze sull’ordine e la
sicurezza pubblica.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Il numero minimo degli addetti alla pubblica
incolumità
impiegati
in
occasione
dello
svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva
non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250
spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a
1 ogni 20 addetti.
Gli
steward,
mansioni,
durante
lo
indossano
svolgimento
una
delle
casacca,
con
loro
le
caratteristiche di cui all’allegato D al presente decreto,
di
colore
giallo
fluorescente,
ovvero
arancione
fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego,
contenente
la
“Steward”
scritta
ed
un numero
progressivo associato al nominativo dell’operatore. E’
consentito applicare sulla tasca per supporto radio
della
casacca
uno
o
più
asterischi,
in
colore
contrastante, che individuano i compiti di “capo unità”,
di “coordinatore” e di “responsabile di funzione”.
Il conferimento dei compiti di “responsabile di
funzione” e di “coordinatore” è subordinato al
preventivo assenso del Questore;
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
area riservata
Tornelli di accesso
a tutta altezza
(1 ogni 750 spettatori)
Attività di bonifica dell’impianto
Prima dell’apertura al pubblico dell’impianto gli steward
provvederanno, con le modalità approvate dal G.O.S.,
all’ispezione
Z
Z
Varchi di
accesso
all’area
riservata
al settore
interessato
Z
Preselettori di
incanalamento
area di massima sicurezza
Aree e strutture degli impianti a norma
preventiva
dell’intero
impianto
sportivo
finalizzata a:
verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture
mobili;
garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o
proibiti, nonché materiale che possa essere
impropriamente utilizzato mettendo così a rischio
l’incolumità delle cose o delle persone.
adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato
ostacolo od intralcio all’accessibilità delle vie di fuga;
verificare la perfetta funzionalità degli impianti
antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di
videosorveglianza e presidiare in materia continuativa
l’impianto, al termine delle operazioni di bonifica.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
area
riservata
Attività di prefiltraggio
All’atto dell’accesso presso i varchi situati lungo il
perimetro dell’area riservata dell’impianto (area di
prefiltraggio) gli steward provvederanno a:
presidiare i varchi di accesso all’area riservata
dell’impianto;
Varchi di
accesso
all’area
riservata
al settore
verificare il possesso di regolare titolo di accesso
da parte degli spettatori;
accertare la conformità dell’intestazione del titolo di
accesso allo stadio alla persona fisica che lo
possiede, richiedendo l’esibizione di un valido
documento di identità e negando l’ingresso in caso
di difformità ovvero nell’ipotesi in cui la medesima
persona sia sprovvista del suddetto documento
d’identità;
verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti
gratuiti
a
minori
di
anni
quattordici,
l’accompagnamento da parte di un genitore o di
un parente fino al quarto grado.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Attività di prefiltraggio
area
riservata
All’atto dell’accesso presso i varchi situati lungo il
perimetro dell’area riservata dell’impianto gli steward
provvederanno a:
controllare il rispetto del “Regolamento d’uso”
dell’impianto attraverso:
Varchi di
accesso
all’area
riservata
al settore
la limitazione di oggetti, strumenti e materiali
illeciti, proibiti, atti ad delfendere o comunque
pericolosi per la pubblica incolumità che il
titolare del titolo di accesso volesse portare
evidentemente al seguito;
la verifica, presso l’apposito varco dedicato,
delle
bandiere,
qualsiasi
negandone
altro
degli
striscioni
materiale
l’introduzione
e
di
coreografico
se
illecite
o
comunque non consentiti;
l’accoglienza e l’indirizzamento degli spettatori
verso il varco di ingresso attrezzato all’area di
massima sicurezza da cui il titolare del biglietto
deve accedere allo stadio.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Attività di filtraggio
area
riservata
area di massima
sicurezza
All’atto dell’accesso ai preselettori di incanalamento
antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro
dell’area
di
massima
sicurezza
gli
steward
provvederanno a:
controllare il rispetto del “Regolamento d’uso”
Z
finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti o
sostanze illecite, proibite o comunque pericolosi
per la pubblica incolumità:
Z
effettuando il sommario controllo visivo delle
persone o delle borse od oggetti portati,
Z
procedendo al controllo degli stessi con
metal detector portatili per una aliquota di
spettatori non inferiore al 40% dei biglietti
venduti;
Preselettori di
incanalamento
Tornelli di accesso
a tutta altezza
1 ogni 750 spettatori
regolamentare
i
flussi
e
provvedere
all’instradamento degli spettatori verso i tornelli di
accesso da cui il titolare del biglietto deve
accedere allo stadio, ovvero degli spettatori
diversamente abili verso gli appositi varchi.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
area
riservata
area di massima
sicurezza
Attività di filtraggio
All’atto dell’accesso ai tornelli elettronici e dei varchi
per gli spettatori diversamente abili situati lungo il
perimetro dell’area di massima sicurezza, gli steward
Z
assicureranno:
il presidio dei varchi di accesso all’area di
Z
massima sicurezza dell’impianto;
l’eventuale assistenza alla verifica elettronica
Z
del titolo di accesso;
l’instradamento al settore dello stadio presso il
quale è ubicato il posto a sedere assegnato al
Preselettori di
incanalamento
Tornelli di accesso
a tutta altezza
1 ogni 750 spettatori
titolare del biglietto.
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Attività all’interno dell’impianto sportivo
In prossimità dell’accesso agli spalti, gli steward provvederanno ad instradare il titolare del titolo di accesso
verso il posto a sedere a lui assegnato.
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicureranno:
il controllo del rispetto del “Regolamento d’uso” dell’impianto, attraverso:
la vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo finalizzata ad
evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei
separatori;
i servizi di osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree ed i servizi interessate dalla loro
presenza finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la
pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla
sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle Forze dell’ordine;
la vigilanza ed il controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
la custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto dell’ingresso da
parte degli utenti dell’impianto sportivo;
la eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
l’eventuale separazione, all’interno di un settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di
zone temporanee sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Attività all’interno dell’impianto sportivo
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicureranno:
il controllo del rispetto del “Regolamento d’uso” dell’impianto, attraverso:
la vigilanza ed il controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse
dagli spettatori della competizione sportiva;
l’indirizzamento e l’assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree
e nei locali loro riservati;
concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi
connessi;
ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è
richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
concorso attivo negli altri servizi previsti dal “Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza
delle persone in caso di emergenza”;
assistenza alle persone diversamente abili
La vigilanza ai parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione
Steward: Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
Attività in caso di violazione del regolamento d’uso
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’interno dell’impianto sportivo o
al regolamento d’uso dello stesso, gli steward,
richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, negano l’accesso ovvero
invitano il contravventore a lasciare l’impianto.
In caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o all’allontanamento ovvero in caso
di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che prevedano
l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, lo “steward”, richiamato il
trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto accerta l’identità del trasgressore
attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento
d’identità
Curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti
competenti a norma dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, nr. 689, comma 1 e 2.
Segnalano al personale delle Forze di Polizia in servizio presso l’impianto sportivo,
per i maggiori accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del
personale incaricato si dichiarassero sprovvisti di un valido documento d’identità
Il sistema sanzionatorio
Contravvenzioni proprie delle Società organizzatrici di competizioni
nazionali riguardanti il gioco del calcio in impianti con capienza
superiore a 7.500 posti
Rif.
Normativo
Autorità
competente
Sanzione
Mancata numerazione dei posti a sedere
e delle disposizioni in materia di
emissione, cessione, vendita, dei titoli di
accesso allo stadio
Art. 1-quinquies,
comma 1, della
L. 24/6/2003, nr.
88
Prefetto
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582
a 10.329 euro e revoca delle concessioni di
utilizzo dell’impianto per ospitare incontri di
calcio organizzati dalla F.I.G.C.
Mancanza dei varchi dotati di metal
detector, finalizzati all'individuazione di
strumenti di difesa e presidiati da
personale appositamente incaricato
Mancanza della verifica elettronica della
regolarità del titolo di accesso mediante
l'utilizzo di apposite apparecchiature
Art. 1-quinquies,
comma 2, della
L. 24/6/2003, nr.
88
Prefetto
Sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 a 51.645 euro e revoca delle
concessioni di utilizzo dell’impianto per
ospitare incontri di calcio organizzati dalla
F.I.G.C.
Mancata dotazione degli strumenti che
consentono la registrazione televisiva
delle aree riservate al pubblico sia
all'interno dell'impianto che nelle sue
immediate vicinanze.
Mancanza dei mezzi di separazione che
impediscono che i sostenitori delle due
squadre entrino in contatto tra loro o
possano invadere il campo.
Art. 1-quinquies,
comma 3, della
L. 24/6/2003, nr.
88
Prefetto
Sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 a 51.645 euro e revoca delle
concessioni di utilizzo dell’impianto per
ospitare incontri di calcio organizzati dalla
F.I.G.C.
Affidamento dei servizi di stewarding a
persone prive dei requisiti giuridici
previsti dalla normativa vigente o nei cui
confronti il prefetto abbia irrogato
l’ammenda
per
omissione
degli
accertamenti sulla conformità del titolo
di accesso
Art. 6 – quater,
comma 2 della
L. 13/12/89, n.
401
Prefetto
Sanzione amministrativa
20.000 a 100.000 euro.
pecuniaria
da
Contravvenzioni proprie delle Società organizzatrici di competizioni nazionali
riguardanti il gioco del calcio in impianti con capienza superiore a 7.500 posti
e delle concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso
Rif.
Normativo
Autorità
competente
Sanzione
Contravvenzione al divieto di porre in
vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, titoli di
accesso alla società sportiva cui
appartiene la squadra ospitata.
Art. 1-quater,
comma 7-bis
della L. nr. 88
del 24/4/2003
sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.
Contravvenzione al divieto di porre in
vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla
stessa persona fisica o giuridica titoli di
accesso in numero superiore a quattro.
Art. 1-quater,
comma 7-bis
della L. nr. 88
del 24/4/2003
sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.
Emissione di titoli di accesso in numero
superiore a quello stabilito per l’impianto o
per un settore dello stesso ovvero
consenso all’accesso di un numero di
spettatori superiore al numero di posti di
cui dispone l’impianto o il settore
Contravvenzione al divieto di emettere,
vendere o distribuire titoli di accesso a
soggetti che siano stati destinatari di
provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti
che siano stati, comunque, condannati,
anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
Art. 1 quinquies
comma 5 della
L. n. 88. 41
Del 24/4/2003
Art. 9, comma
1, della L. nr. 41
del 4/4/2007
Prefetto
della
provincia in
cui le
società
hanno la
sede legale
o operativa
sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.
sanzione amministrativa pecuniaria
da 40.000 a 200.000 euro.
Contravvenzioni proprie di tutte le Società sportive
Rif.
Normativo
Contravvenzione al divieto di corrispondere in
qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti
destinatari
di
provvedimenti
DASPO,
prescrizioni ovvero a misure di prevenzione
personali e patrimoniali ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con
sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive,
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di
qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a
prezzo agevolato o gratuito di biglietti e
abbonamenti o titoli di viaggio.
Art. 8,
comma 1,
della L. n. 41
del 4/4/07,
Contravvenzione al divieto di corrispondere
contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi
genere ad associazioni di tifosi comunque
denominate, salvo quanto previsto nell’ambito
della “iniziative per promuovere i valori dello
sport”.
Art. 8,
comma 1,
della L. n. 41
del 4/4/07,
Autorità
competente
Note
sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 a 200.000 euro.
Prefetto
della
provincia in
cui le
società
hanno la
sede legale
o operativa
sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 euro a 200.000 euro.
Contravvenzioni proprie degli steward e delle agenzie addette alla
cessione e alla vendita dei titoli di accesso
Omissione
dell’accertamento
della
conformità del titolo di accesso alla
persona fisica che lo esibisce, richiedendo
la esibizione di un valido documento di
identità, e negando l'ingresso in caso di
difformità, nonché a coloro che sono
sprovvisti del documento
Rif.
Normativo
Autorità
competente
Sanzione
art. 1, comma
3-quater della
L. n. 41 del
4.04.07
Prefetto della
provincia in
cui avviene la
contravvenzio
ne
sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 20.000 euro e revoca
dell’incarico
Reati propri degli steward quali incaricati di pubblico servizio
Art. 358 C.P.: agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
Rif.
Normativo
Comp.za
Indebito rifiuto a compiere un atto dell'ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Art. 328 CP
(Rifiuto o
omissione
di atti di
ufficio)
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G. a
querela
di parte
reclusione da 6 mesi a 2 anni
Appropriazione di denaro o di altra cosa mobile
altrui posseduta o avutane comunque la
disponibilità per ragione del suo ufficio o
servizio
Art. 314 CP
(Peculato).
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
reclusione
da
3
a
10
anni.
+ interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Sanzione
Fuori da detto caso, il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto
del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della
richiesta stessa
Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna
importa l'interdizione temporanea
Reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha
agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita (a querela di parte)
Se, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od
altra utilità.
Art. 316 CP
(Peculato
mediante
profitto
dell'errore
altrui)
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G. a
querela
di parte
reclusione da 6 mesi a 3 anni
abuso della qualità o dei poteri, costringendo o
inducendo taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od
altra utilità.
Art. 317 CP
(Concussi
one).
Agenti
ed Uff.li
di P.G.
d’ufficio
reclusione da 4 a 12 anni + interdizione
perpetua dai pubblici uffici
Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna
importa l'interdizione temporanea
Reati propri degli steward quali incaricati di pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
Rif.
Normativo
Abuso del proprio ufficio al fine di
procurare a se o ad altri un ingiusto
vantaggio non patrimoniale o per arrecare
ad altri un danno ingiusto se il fatto non
costituisce più grave reato,
Rivelazione, agevolazione della conoscenza
ed utilizzazione in violazione dei doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della propria qualità,
di notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere
segrete
rivela,.
Illegittima utilizzazione, per procurare a se
o ad altri un indebito profitto patrimoniale,
di notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete,
Autorità
competente
Art. 323 CP
(Abuso
d’ufficio)
Art. 326 CP. c. 1
(Rivelazione ed
utilizzazione di
segreti di
ufficio).
Art. 326 CP. c. 2
(utilizzazione di
segreti di
ufficio).
Sanzione
reclusione fino a 2 anni
Se il fatto è commesso per procurare a
sè o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, la pena è della reclusione
da 2 a 5 anni
Agenti ed
Ufficiali di P.G.
d’ufficio
reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si
applica la reclusione fino a 1 anno
reclusione da 2 a 5 anni
Se il fatto è commesso al fine di
procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno ingiusto, si applica la
pena della reclusione fino a 2 anni
La normativa per il
contrasto della violenza
negli stadi
- Reati tipici da stadio -
Normativa antiviolenza negli stadi
Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “Legge Mancino”) recante “Misure urgenti in materia di discriminazione
Art. 2
razziale, etnica e religiosa”
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [1], è punito con la
pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. E’ vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi
o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro[1] .
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2],
per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962[3], o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3[4] del presente
decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n.
2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152[5], si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della
misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
[1] Oltre, a seguito di sentenza di condanna, alla pena accessoria a svolgere attività non retribuita a favore della collettività (manutenzione beni immobili,
[2]
[3]
[4]
[5]
danneggiate da scritte, emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 7 come sostituito
dalla Legge n. 41/07
diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero incitamento a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipazione, promozione o direzione di organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
recante “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”
reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero
al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
il quale recita: “Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,n.575 , si applicano anche a coloro che: (…) Compiano atti obiettivamente rilevanti in
ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;”
Normativa antiviolenza negli stadi
Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”
Rif.
Normativo
contravvenzione al DASPO ed alle prescrizioni
Lancio ed utilizzo di materiale pericoloso (razzi,
bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per
l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti,
o, comunque, atti ad offendere) se commessi nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di
essi anche se nelle ventiquattro ore precedenti o
successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in
relazione alla manifestazione sportiva stessa
Autorità
comp.te
alla
contestazione
(art. 6,
comma 6 e
7)
art. 6 bis,
comma 1
Sanzione
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da
10.000 a 40.000 lire + DASPO e
prescrizioni da 2 a 8 anni + pena
accessoria di svolgere attività non
retribuita a favore della collettività
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
(manutenzione beni immobili, danneggiati da
scritte, emblemi o simboli propri di delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi che aventi tra i propri scopi l'incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi)
Reclusione da 1 a 4 anni + DASPO e
prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di
condanna, da 2 a 8 anni, aumentata La
pena è aumentata se dai fatti deriva il
mancato inizio, la sospensione,
l’interruzione o la cancellazione
dell’incontro. E’ altresì aumentata
fino alla metà se dai fatti deriva un
danno alle persone.
Normativa antiviolenza negli stadi
Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”
Rif.
Normativo
Possesso di artifizi pirotecnici, oggetti atti ad
offendere e materiale imbrattante (razzi,
bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per
l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante,
oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere) se commessi nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi anche se nelle
ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla
manifestazione sportiva stessa
art. 6 ter
Violenza, resistenza o minaccia a P. U. e a
Steward anche se commesse mediante il
lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri
oggetti atti ad offendere, compresi gli artifizi
pirotecnici in modo da creare pericolo alle
persone.
art. 6 quater,
comma 1
Autorità
comp.te
alla
contestazione
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da
1.000 a 5.000 euro
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
Reclusione fino a 3 anni, se commesse per
costringerlo ad omettere un’azione del
proprio ufficio o servizio o per costringerlo a
non portarla a termine
reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commesse
per costringerlo a compiere una azione
contraria ai suoi doveri
Normativa antiviolenza negli stadi
Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”
Rif.
Norm.vo
Scavalcamento di recinzioni o
separatori e invasione del terreno di
gioco
art. 6 bis
comma
2
Turbativa di manifestazioni sportive
art. 7
Autorità
comp.te
alla
contestazione
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
Sanzione
Reclusione di 1 anno e la multa da 1000 a 5000 € +
DASPO e prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di
condanna, da 2 a 8 anni.
Reclusione da 6 mesi a 4 anni se dai fatti deriva il
mancato inizio, la sospensione, l’interruzione o la
cancellazione dell’incontro
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 €
Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”
Rif.
Norm.vo
Accesso indebito, senza titolo di
accesso
Art. 1quinquies
comma 7
Occupazione indebita di percorsi di
smistamento o altre aree di impianti
sportivi non accessibili al pubblico
art. 1
quater,
comma 6
Vendita di titoli da parte di persone
non appartenente alle società
appositamente incaricate
art. 1
sexies
Autorità
comp.te
Sanzione
sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 €
Steward
ed
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 €
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 € +
DASPO e prescrizioni, aumentata fino alla metà del
massimo per il contravventore che ceda o metta in
vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a
quello praticato dalla società appositamente incaricata
per la commercializzazione dei tagliandi
Normativa antiviolenza negli stadi
Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.
28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”
Accesso o presenza negli impianti in
violazione del rispettivo regolamento d'uso,
quando la violazione dello stesso regolamento
comporta l'allontanamento dall'impianto ed é
accertata anche sulla base di documentazione
videofotografica o di altri elementi oggettivi
Rif.
Norm.vo
Autorità
comp.te
Sanzione
1septies,
comma
2,
Steward,
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro + DASPO e prescrizioni per una
durata non inferiore a 2 mesi e non superiore
a 2 anni.
L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante
misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”
Rif.
Normativo
Contravvenzione al divieto di introdurre o
esporre negli impianti sportivi, striscioni e
cartelli che, comunque, incitino alla violenza
o che contengano ingiurie o minacce.
Art. 2-bis
Autorità
comp.te
Agenti ed
Ufficiali di
P.G.
d’ufficio
Sanzione
arresto da tre mesi ad un anno.
Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07,
n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Rif.
Normativo
Aggravante
specifica
del
reato
di
danneggiamento se commesso sopra
attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di
manifestazioni sportive
art. 635
C.P.,
comma 2,
n. 5-bis
Lesioni gravi e gravissime a pubblico
ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P.
Art. 583quater.
Autorità
comp.te
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
Sanzione
Aggravamento della pena della reclusione da sei
mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento
Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi)
Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime)
Normativa antiviolenza negli stadi
Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07,
n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Rif.
Normativo
Aggravante
specifica
del
reato
di
danneggiamento se commesso sopra
attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di
manifestazioni sportive
art. 635
C.P.,
comma 2,
n. 5-bis
Lesioni gravi e gravissime a pubblico
ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P.
Art. 583quater.
Autorità
comp.te
Agenti
ed
Ufficiali
di P.G.
d’ufficio
Sanzione
Aggravamento della pena della reclusione da sei
mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento
Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi)
Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime)
Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio”
Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07
Arresto facoltativo e fermo di P.G.
Anche se non è già previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, l’arresto (art. 381 c.p.p.) e il fermo (art.
384 c.p.p.) possono comunque essere eseguiti :
a. nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive;
b. nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate
adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva;
c. Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano
in relazione alla manifestazione sportiva stessa
d. contravventori al DASPO disposto dal Questore anche se non soggetti a prescrizione.
e. Contravventori al DASPO disposto dall’A.G.
L’arresto in flagranza differita
può essere eseguito per i reati di cui sopra solo sulla base di documentazione video fotografica
ENTRO 48 ORE DAL FATTO (fino al 30 giugno 2010)
Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio”
Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07
Applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena
è disposta anche quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati in precedenza e nel caso
di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
disposto dall’A.G., previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura
penale
Si procede sempre per giudizio direttissimo nei casi di:
•
•
contravvenzione al DASPO e prescrizione.
nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva;
•
Indebito superamento di recinzione o separatore dell’impianto
•
Invasione del terreno di gioco
•
Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta,
al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle
ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della
manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione
alla manifestazione sportiva stessa
•
Contravventori al DASPO disposto dall’A.G.
Profilo giuridico degli steward
Responsabilità giuridica del soggetto che utilizza l’impianto e vi organizza
l’evento sportivo in ordine a:
•
la conformità strutturale dell’impianto alle regole tecniche dettate sia per gli aspetti di incolumità pubblica sia
per quelli afferenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica
•
il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo ed alla gestione dell’impianto medesimo
in fase di esercizio, sia per i profili di “safety”, sia per i profili di “security”.
Responsabilità degli steward, protagonisti della cosiddetta “polizia sussidiaria”
Sia le mansioni connesse al mantenimento della sicurezza dell’impianto (incolumità pubblica – safety) sia quelle
connesse alla gestione dell’impianto sportivo ed all’organizzazione dell’evento (controllo accessi e rispetto del
regolamento d’uso – security) sono sovrapponibili alla pubblica funzione assolta in occasione dell’evento sportivo
dagli organi istituzionali responsabili delle attività di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, che le
esplicano attraverso soggetti, pubblici ufficiali, titolari delle correlate potestà pubbliche.
Il livello delle responsabilità è conseguenza del ruolo e delle mansioni a ciascuno attribuite, secondo la
definizione degli organigrammi e la successiva approvazione in seno al G.O.S quale organo di supporto del Questore,
Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza.
Tutela giuridica dello steward ex art. 6-quater della legge n. 401/89:
Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (recanti “Resistenza,
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio”) nei confronti dei
soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati
di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive,
purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi
articoli
La normativa internazionale
Riferimenti internazionali
Convenzione Europea
19/8/1985
Risoluzione del Consiglio
dell’Unione Europea
6/12/2001
Raccomandazione del
Consiglio dell’Unione
Europea (Enfopol 14)
13/02/2004
Decisione del Consiglio
dell’Unione Europea
(2002/348/GAI) 25/4/2002
Convenzione europea sulla
violenza degli spettatori
durante gli eventi sportivi ed in
particolare durante gli incontri
di calcio
Manuale di cooperazione
internazionale di polizia,
contenente misure per prevenire e
combattere gli episodi di violenza
ed intemperanza in occasione di
partite di calcio a livello
internazionale di cui almeno una
squadra sia di un Paese membro
(2002/C 22/01)
Concernente un Manuale di
cooperazione tra gli Stati membri
per evitare attacchi terroristici
durante i Giochi Olimpici ed altri
eventi sportivi similari
Concernente la sicurezza degli
incontri di calcio
internazionale
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea
4 dicembre 2006
Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione
internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e
combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di
calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato
almeno uno Stato membro
Riferimenti internazionali
Elenco delle Raccomandazioni e Risoluzioni precedentemente adottati
dal Consiglio dell'Unione europea per prevenire il fenomeno della violenza negli stadi
richiamati nel Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza
e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro” del 4/12/2006
•
Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive.
•
Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore
delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti).
•
Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e
raduni (rete di corrispondenti).
•
Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle
partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo
negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1).
•
Azione comune, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
(GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1).
•
Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di
calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione
di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1).
•
Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello
internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio
(GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1).
•
Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione
internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di
calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1).
•
Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121
dell'8.5.2002, pag. 1).
•
Risoluzione del Consiglio, del 17 novembre 2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si
svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale (GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1).
•
Tabella relativa ai corrispondenti nazionali "Teppismo in occasione delle partite di calcio".
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di
dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Ruolo dell'organizzatore
I criteri che deve essere tenuto a soddisfare l'organizzatore delle partite di calcio nazionali e internazionali sono:
•
l'adozione di tutte le misure necessarie e sufficienti a preservare la civile convivenza.
•
una gestione efficace delle partite attuata con un approccio globale da parte di tutti gli attori interessati
agli eventi calcistici. Al riguardo è fortemente raccomandata una buona cooperazione tra organizzatore,
attori privati interessati, autorità e servizi di polizia.
Nell'interesse dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, le autorità e i servizi di polizia interessati
dovrebbero stabilire previamente requisiti a cui gli organizzatori devono adempiere per poter organizzare
partite nazionali o internazionali. Tali requisiti contribuiscono a che l'organizzazione e gli altri servizi interessati si
assumano le responsabilità che incombono loro, e sono intesi a consentire ai servizi di polizia di concentrarsi
sulle loro missioni principali di mantenimento dell'ordine pubblico.
L'organizzatore adotta ogni misura precauzionale necessaria al fine di evitare danni a persone e cose, ivi
compresa ogni misura pratica volta a prevenire eventuali intemperanze degli spettatori.
Raccomandazioni supplementari sotto forma di elenco di controllo degli eventuali requisiti da imporre
all'organizzatore:
•
l'organizzatore dovrebbe fare tutto il possibile per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dello stadio e
nei dintorni dello stesso prima, durante e dopo la partita, al fine di ridurre allo stretto necessario
l'intervento della polizia.
A tal fine si può utilizzare a titolo indicativo l'elenco di controllo riportato in appendice al documento in parola relativo
all'imposizione, da parte delle autorità e dei servizi di polizia, di eventuali requisiti all'organizzatore di una partita di
calcio. Si raccomanda che tali disposizioni siano corroborate dalle disposizioni nazionali di legge.
Ticketing: Risoluzione del Parlamento europeo sul problema
dell'hooliganismo e della libera circolazione dei tifosi di calcio e Risoluzione
del Consiglio d’Europa 1/2002
Premesso che
La distribuzione dei biglietti agli spettatori:
•
costituisce il primo fondamentale atto di governo di una manifestazione sportiva
•
risulta determinante ai fini della acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei
servizi
•
è fondamentale per la verifica della capienza dei settori dello stadio e quindi per la sicurezza degli spettatori
•
è risolutiva nel realizzare una separazione tra opposte tifoserie.
Invita
le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e i club ad attuare le misure previste dalla Convenzione europea del
19 agosto 1985 sulla violenza e gli eccessi degli spettatori nelle manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di
calcio prevedendo in particolare:
•
il controllo della vendita dei biglietti;
•
azioni contro i club calcistici che praticano il sistema di vincolare la vendita dei biglietti ai viaggi tutto
compreso.
Raccomanda di
•
Mettere a disposizione dei tifosi un opuscolo informativo in cui si precisa quali comportamenti siano
accettabili e quali siano condannati, nel paese ospitante, e quali azioni siano considerate una violazione
della legge, per la quale sono previste sanzioni.
•
Fornire anche altre informazioni, collaterali, affinché i tifosi si sentano benaccetti.
•
Distribuire gli opuscoli al momento della vendita dei biglietti.
Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per
prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle
quali è interessato almeno uno Stato membro”
La politica in materia di assegnazione dei biglietti mira in particolare a separare le tifoserie rivali, prevenire il
sovraffollamento e tenere sotto controllo i flussi di visitatori, nonché a far eseguire i divieti di accedere agli stadi imposti
da una lega calcio o da altro organo competente.
Principi fondamentali:
• la ripartizione dei biglietti è effettuata in modo da ottenere una separazione dei tifosi delle squadre in campo
attraverso una compartimentazione;
• la politica di distribuzione dei biglietti, il cosiddetto contingentamento dei biglietti tra i paesi partecipanti, tiene
conto dell'interesse mostrato dai tifosi per ottenere i biglietti;
• la politica di vendita è tale da prevenire il bagarinaggio e la falsificazione dei biglietti
• occorre impedire che i tifosi possano acquistare i biglietti per un settore dello stadio che non è loro riservato;
• i biglietti devono fornire informazioni circa il possessore del biglietto e la provenienza del biglietto stesso,
l'indicazione della partita e il posto assegnato, in breve la storia del biglietto.
Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire
e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è
interessato almeno uno Stato membro”
Gestione dei biglietti:
• Il punto di partenza consiste nel fissare la capacità dello stadio in base all'analisi del rischio, senza riempirlo
fino alla massima capacità. Un margine di posti liberi è necessario per far prendere posto ai tifosi in
possesso di un biglietto valido per il settore sbagliato, che si determina in base alla squadra in campo di cui il
tifoso è un sostenitore e/o alla cittadinanza del tifoso.
• I flussi di spettatori dentro lo stadio e nei dintorni sono controllati grazie ad una segmentazione sufficiente e
riconoscibile dello stadio e alle indicazioni che ne risultano.
• la separazione dei tifosi è conseguita con una rigorosa assegnazione dei posti (a sedere) attraverso i biglietti
delferti alle tifoserie rivali da separare, in base alla quale per i posti allo stadio è determinante la squadra in
campo di cui lo spettatore è sostenitore e/o la cittadinanza del tifoso;
• la politica di assegnazione dei biglietti è strutturata in modo tale da non vanificare l'assegnazione dei posti
alle tifoserie rivali, e quindi la separazione delle stesse, attraverso la cessione del biglietto, in qualsiasi modo
essa avvenga;
• il sovraffollamento è evitato lasciando che sia l'infrastruttura stessa dello stadio a determinare il contingente
di biglietti da mettere in vendita sul mercato. Per prevenire il sovraffollamento è anche necessario lottare
contro l'emissione di biglietti falsi o falsificati;
• qualora in determinate circostanze non sia possibile assicurare la separazione delle tifoserie rivali, si
prevedono, nelle rispettive tribune, misure di sicurezza alternative, quali una videosorveglianza intensificata,
la mobilitazione di sorveglianti di rinforzo, accessi separati, ecc.;
• L'applicazione del divieto di accedere allo stadio è ottenuta con l'istituzione del sistema di richiesta e
distribuzione di biglietti e con misure contro la cessione, in qualsiasi forma, dei biglietti distribuiti.
Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire
e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è
interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore: assicurare la politica in materia di
assegnazione dei biglietti e la sua gestione
La gestione dei biglietti a cura dell'organizzatore costituisce una fonte importante di informazioni per quest'ultimo, per
l'amministrazione e per la polizia.
La gestione dei biglietti, orientata verso la procedura di accesso allo stadio, riguarda:
• la distribuzione dei titoli accesso,
• il controllo dell'accesso.
Per l’attuazione, il titolo di accesso deve soddisfare i seguenti rigorosi requisiti di qualità.
• Sono riportate informazioni sulla partita e sullo stadio.
• Sono indicate le regole di comportamento per il tifoso.
• Sono specificate, nella lingua del tifoso, le condizioni per l'accesso e la permanenza.
• Sono indicati il nome del possessore e quello del venditore/distributore.
• In linea di principio l'acquirente del biglietto ne è anche l'utilizzatore finale.
• Il biglietto è a prova di frode.
• Il biglietto è corredato delle cosiddette "istruzioni", in cui l'organizzatore precisa:
• quali oggetti è vietato introdurre nello stadio,
• che è vietato il possesso di bevande alcoliche e/o di droghe all'entrata dello stadio o durante la permanenza
nello stadio,
• che saranno presi provvedimenti contro il lancio di prodotti pirotecnici o di altri oggetti nello stadio,
• che saranno presi provvedimenti contro qualsiasi forma di comportamento delfensivo o razzista,
• che il fatto di occupare un posto che non corrisponde a quello indicato sul biglietto può dar luogo all'espulsione
dallo stadio,
• che gli spettatori della partita devono sottostare ad una perquisizione all'entrata dello stadio e che, al momento
della presentazione del titolo di accesso, sono tenuti, su richiesta, a fornire una prova della propria identità.
Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di
dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore: Assicurare la politica in materia di
assegnazione dei biglietti e la sua gestione
Per la distribuzione dei biglietti sono fissati i seguenti requisiti:
• L'organizzatore fa conoscere, tramite campagne di informazione, i punti di vendita ufficiali e le modalità di vendita e
annuncia al pubblico in modo inequivocabile che non è possibile acquistare biglietti al di fuori di detti punti di vendita
e che il sistema di distribuzione non lascia spazio per il cosiddetto bagarinaggio.
• L'organizzatore sa in permanenza, per ogni paese e per ogni distributore, dove si trovano i biglietti.
• La ripartizione dei biglietti disponibili tra i gruppi della stessa tifoseria avviene per quanto possibile in modo che il
pubblico in generale e i tifosi delle squadre partecipanti in particolare possano ragionevolmente, e nella misura
consentita delle regole comunitarie di concorrenza, disporre di biglietti in numero sufficiente.
• L'organizzatore rende obbligatoria per le leghe nazionali una disposizione di ritiro dei biglietti per i paesi in cui la
vendita risulti insufficiente.
• L'organizzatore impone al distributore ufficiale un obbligo di restituzione dei biglietti d'ingresso invenduti.
• L'organizzatore tiene conto del fatto che la distribuzione e la vendita di titoli di accesso per quote aumenta la
gestibilità del processo di vendita; l'organizzatore fissa per i distributori dei requisiti di affidabilità.
• In caso di irregolarità l'organizzatore può intervenire in qualsiasi fase del processo di distribuzione.
• Il distributore comunica all'organizzatore come si è svolta le vendita dei biglietti, se possibile unitamente al
programma di viaggio e ai luoghi di soggiorno dei tifosi.
• Se la richiesta di un biglietto non è presentata esclusivamente alla lega nazionale o al circolo di appartenenza dello
spettatore/del tifoso, il richiedente dichiara di quale squadra è sostenitore. Al momento dell'assegnazione definitiva
del biglietto è possibile tenerne conto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
• I titoli di accesso non sono trasferibili.
• | Il titolo di accesso è negato a coloro cui è stato imposto un divieto di accedere agli stadi.
• Il giorno della partita non vengono venduti biglietti.
• Agli acquirenti non vengono messi a disposizione più di due biglietti. I biglietti rilasciati sono nominativi.
• La consegna definitiva dei biglietti ha luogo il più tardi possibile (coupon da scambiare/voucher).
• L'organizzatore deve assicurare che la persona al cui nome è stato emesso un biglietto, ossia il titolare del biglietto,
riceva al momento debito il proprio biglietto.
Ticketing: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di
dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore:
Assicurare la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la sua gestione
Per una politica e un controllo adeguati in materia di accesso sono fissati i seguenti requisiti:
• L'organizzatore comunica in anticipo agli spettatori i percorsi di accesso allo stadio e le strade non accessibili.
• Non sono ammessi in nessun caso coloro cui è stato imposto un divieto di accedere allo stadio.
• Non sono ammessi gli spettatori in evidente stato di ubriachezza.
• Non sono ammessi gli spettatori in possesso di oggetti che possono costituire un pericolo per la sicurezza e/o
l'ordine nello stadio.
• Non sono ammessi gli spettatori in possesso di oggetti che, in qualsiasi modo, si possano qualificare come attinenti
alla lotta politica, alla discriminazione, al razzismo o alla diffamazione.
• Il controllo dell'accesso è qualitativamente soddisfacente, incluse le perquisizioni e l'applicazione del divieto di
accesso agli stadi.
• Un controllo agevole dell'accesso impedisce che si formino lunghe code.
• Il controllo dell'accesso consente di verificare che non vi sia sovraffollamento dei settori.
• Se si utilizzano sistemi di accesso automatizzati, questi soddisfano requisiti elevati di affidabilità e di continuità.
Accreditamento
Accanto alla politica in materia di assegnazione dei biglietti, la strategia in materia di accreditamento costituisce uno degli
strumenti chiave per garantire la sicurezza nello stadio. Il sistema di accreditamento deve prevenire il sovraffollamento e
consentire di gestire e controllare il flusso dei visitatori.
• Il titolo di accreditamento è concesso soltanto a coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo funzionale in una
determinata zona dello stadio, ed è valido soltanto per quella determinata zona.
• Il titolo di accreditamento non dà di per sé diritto ad un posto a sedere nello stadio.
• I titoli di accreditamento non sono trasferibili.
• I titoli di accreditamento devono essere a prova di frode.
Tiketing: Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA
Recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC
Raccomanda di
Definire una nuova disciplina dell’emissione dei titoli di accesso agli impianti:
•
Nominativi
•
di colore diverso per ciascun settore
•
Antifalsificazione
•
contenenti clausole espresse di accettazione del regolamento dello stadio
•
divieto di emissione in numero superiore ai posti a sedere di ciascun settore
•
Possibilità di limitare le capienze dei settori e la conseguente emissione di tagliandi in occasione di incontri
giudicati a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica
Definire gli obblighi delle Società sportive:
•
Obbligo di porre a disposizione dei tifosi ospiti almeno il 5% dei posti disponibili nello stadio
•
disciplinare i sistemi di vendita/cessione dei titoli in maniera tale da non determinare promiscuità tra le
opposte tifoserie
•
divieto di vendita dei titoli di accesso per il settore ospiti nel giorno di disputa della gara e comunque
all’interno dell’area di servizio annessa all’impianto per tutti gli spettatori
•
divieto di vendita o cessione di titoli di accesso a persone sottoposte a divieto di accesso agli impianti sportivi
Videosorveglianza: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del
4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di
Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S.
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore
Per la durata della partita, deve essere operativa una sala in grado di accogliere i rappresentanti dei servizi di soccorso e
d'ordine e dell'organizzatore funge da punto di coordinamento ed è attrezzata con le apparecchiature tecniche necessarie
alla videosorveglianza e alla trasmissione di messaggi al pubblico. Le telecamere consentono di individuare qualsiasi
incidente nonché di identificare i responsabili di disordini,
Legge n. 88 del 24 aprile 2005
Gli impianti sportivi ove si disputano incontri di calcio aventi capienza superiore a 7.500 posti, devono essere dotati di
strumenti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue
immediate vicinanze (art. 1-quater, comma 3).
Tali disposizioni sono attuate dalle società utilizzatrici di detti impianti in accordo con i proprietari degli stessi.
Mancata dotazione degli strumenti che
consentono la registrazione televisiva delle
aree riservate al pubblico sia all'interno
dell'impianto
che nelle
sue immediate
vicinanze.
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a
51.645 euro e revoca delle concessioni per l'utilizzo
degli impianti sportivi, che comunque non possono
essere utilizzati per ospitare incontri di calcio
organizzati dalla Federazione italiana Giuoco Calcio
(art. 1 quinquies, comma 2)
Videosorveglianza:
Decreto Ministeriale
del 18.03.96
Ministero dell’Interno
- Dipartimento
della
P.S.
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Art.18 - Dispositivi di controllo degli spettatori
Negli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di
manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un
locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio
annessa all’impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve
essere posizionato in una zona dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva,
totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui sopra in tutti gli impianti in cui ne
ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo.
L’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno,
di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6
giugno 2005 in attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
Sicurezza impianti: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del
4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Norme di sicurezza applicabili all'infrastruttura
L'infrastruttura dello stadio deve consentire un'efficace separazione delle tifoserie rivali, tanto agli ingressi quanto all'interno
dello stadio stesso.
Possono essere utilizzati esclusivamente uno stadio o parti di uno stadio che soddisfino le norme di sicurezza stabilite a
livello nazionale e/o internazionale.
Norme minime di sicurezza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i confini esterni dello stadio sono delimitati da una recinzione concepita per impedire la penetrazione incontrollata di
persone, oggetti o materiali,
vi è un numero sufficiente di uscite (di emergenza) che non possono fungere allo stesso tempo da ingressi, e offrono
una garanzia di sicurezza sufficiente nell'eventualità di un'evacuazione, tanto all'esterno dello stadio, quanto verso il
campo da calcio,
lo stadio soddisfa in tutte le sue parti i requisiti necessari in materia di sicurezza antincendio, resistenza e stabilità
strutturale,
per la durata della partita, una sala operativa in grado di accogliere i rappresentanti dei servizi di soccorso e d'ordine e
dell'organizzatore funge da punto di coordinamento ed è attrezzata con le apparecchiature tecniche necessarie alla
videosorveglianza e alla trasmissione di messaggi al pubblico. Le telecamere consentono di individuare qualsiasi
incidente nonché di identificare i responsabili di disordini,
lo stadio è dotato di posti di pronto soccorso nonché di installazioni sanitarie sufficienti adeguate alla sua capacità,
le tifoserie rivali sono separate in maniera adeguata,
all'interno dello stadio sono apposti le indicazioni e i pittogrammi necessari per dirigere gli spettatori verso le uscite
d'emergenza e/o le singole tribune alle quali dà accesso il biglietto di ingresso,
in funzione della capienza massima di sicurezza dello stadio, per ciascuna tribuna viene determinata una capienza
massima,
lo stadio è oggetto di regolari manutenzioni, in occasione delle quali viene riparato qualsiasi elemento staccato o
danneggiato e viene rimosso qualsiasi detrito o oggetto atto ad essere utilizzato quale proiettile,
gli impianti tecnici, elettrici e a gas sono installati e mantenuti in efficienza in conformità delle norme generali vigenti.
Sicurezza impianti: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del
4 dicembre 2006 “Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore
L'organizzatore di una partita nazionale o internazionale di calcio stipula con le autorità, i servizi di polizia e i
servizi di soccorso interessati un accordo, che permette di fissare contrattualmente e rendere esecutivi gli
obblighi che incombono all'organizzatore.
Detto accordo è concluso entro un termine ragionevole anteriormente alla partita, al torneo o alla competizione e
stabilisce gli obblighi e le responsabilità dell'organizzatore.
Detto accordo contiene per lo meno le disposizioni seguenti:
•
il numero massimo di spettatori che possono essere ammessi nello stadio,
•
le disposizioni relative alle norme di sicurezza dello stadio,
•
il piano d'emergenza e il piano d'evacuazione applicabili,
•
la piantina dello stadio,
•
gli accordi conclusi vertenti sugli obblighi e sulle responsabilità dell'organizzatore, tra l'altro per quanto
concerne la politica in materia di assegnazione dei biglietti e la politica di accreditamento, l'intervento dei
sorveglianti, le intese in materia di videosorveglianza, la politica in materia di consumo di alcolici, le intese
in materia di oggetti vietati, le intese relative allo scambio di informazioni con l'organizzatore (in particolare
qualsiasi informazione, destinata ai servizi di polizia, concernente il calendario delle partite in ambito
internazionale (di campionato o amichevoli), il che implica una consultazione prima che sia fissata la data
della partita), ecc.
Sicurezza impianti: Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA
Recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC
Caratteristiche essenziali degli stadi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le capienze devono essere al netto dei posti riservati ai rappresentanti dei media e dei posti persi per le
telecamere e le postazioni per le radio/telecronache, nonché dei posti la cui visuale è ostruita, per esempio, a
seguito di istallazioni intorno al campo, o interdetta per motivi di sicurezza
I parcheggi devono essere interni allo stadio per gli spettatori designati dalla UEFA (da 135 a 225 per i
pullman e da 1050 a 1750 per le autovetture ), e nelle immediate adiacenze dello stadio per gli spettatori
(da 270 a 450 per i pullman e da 3900 a 6500 per le autovetture).
Le Aree espositive definite “aree per i tifosi” devono essere interne all’impianto sportivo, di almeno 1000
m2 , ovvero in strade chiuse al traffico durante i giorni della competizione. In tali aree i patners commerciali
dovranno poter esporre i propri articoli e intrattenere il pubblico con iniziative interattive. Le spese ed i
costi relativi alle strutture, alla locazione dei siti e alla sicurezza saranno da considerarsi a carico delle città in
cui verranno creati tali spazi dedicati al pubblico;
I posti a sedere, oltre ad essere numerati, dovranno avere uno schienale di 30 cm. e la prima fila di posti
dovrà essere sopraelevata di almeno 1 m. dal livello del terreno di gioco.
Non ci devono essere separatori tra spalti e terreno di gioco. Peraltro la distanza tra la linea del campo e
gli spalti deve essere di almeno 6 metri (7,50 m. dietro le porte) ed in tale spazio, oltre alle panchine per le
riserve ed i tecnici sportivi, potranno essere posizionati i cartelloni pubblicitari alti 90 cm. e vi potranno
accedere anche fotografi, micrdeloni e telecamere .
La tribuna d’onore e quella stampa deve essere separata dagli altri settori. In particolare, la tribuna stampa
deve essere dotata di separatori in plexiglas o simili dispositivi
L’accesso in campo dei tesserati deve avvenire attraverso un tunnel telescopico e le panchina per le
riserve ed i tecnici sportivi deve essere coperta.
Gli stadi devono essere dotate di sale business, Skybox e locali amministrativi
Gli spettatori disabili devono avere posti riservati che garantiscano la loro sicurezza e la sicurezza degli altri
spettatori in caso di evacuazione d’emergenza (pag. 32)
Le postazioni di ripresa limiteranno la capienza degli impianti in quanto prevedono l’istallazione di
piattaforme rialzate (pag. 34 e 37).
Steward: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di
dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore
Ai fini dell'accoglienza e dell'inquadramento degli spettatori un numero sufficiente di sorveglianti,
debitamente reclutati e formati, devono svolgere i seguenti compiti.
•
accogliere e inquadrare gli spettatori,
•
ispezionare le attrezzature dello stadio prima e dopo la partita,
•
comunicare agli spettatori ogni informazione utile concernente l'organizzazione, l'infrastruttura e i servizi
di soccorso,
•
svolgere controlli limitati dell'abbigliamento e del bagaglio, ove ve ne siano giustificati motivi e per quanto
possibile ai sensi della normativa nazionale applicabile,
•
controllare l'osservanza del regolamento d'ordine interno,
•
badare che il pubblico non acceda alle zone alle quali gli è vietato l'accesso,
•
contribuire ad un'agevole circolazione degli spettatori all'ingresso nello stadio e all'uscita dallo stesso,
•
trasmettere ai servizi di soccorso e di polizia tutte le informazioni concernenti gli spettatori che
potrebbero perturbare l'ordine pubblico,
•
prendere tutte le opportune misure in attesa dell'intervento dei servizi di soccorso e di sicurezza,
•
intervenire preventivamente in qualunque situazione che possa minacciare l'ordine pubblico.
•
All'atto del reclutamento dei sorveglianti occorre accertarsi che questi possiedano le attitudini fisiche e il
profilo psicologico richiesti per svolgere le loro mansioni.
Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti
I servizi di polizia e l'organizzazione degli steward dovrebbero cooperare su base complementare, fatti salvi
la responsabilità e i compiti specifici delle singole parti.
Steward: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006
“Manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di
dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro”
Requisiti da imporre all'organizzatore
La formazione degli steward verte sulle seguenti materie teoriche e pratiche:
•
organizzazione e procedure di sicurezza in occasione delle partite di calcio,
•
legislazione e normativa di base applicabili, compreso il regolamento d'ordine interno,
•
tecniche di comunicazione,
•
tecniche di osservazione e di identificazione,
•
tecniche di controllo degli accessi,
•
gestione dei conflitti,
•
pronto soccorso e misure da adottare in caso di incendio,
•
procedure di evacuazione dello stadio,
•
cooperazione con i servizi di soccorso e di polizia,
•
un tirocinio di un certo numero di partite.
Con periodicità regolare, agli steward sono impartiti corsi di aggiornamento in relazione con gli sviluppi e con
eventuali mutamenti intervenuti nelle materie summenzionate.
Prima di ciascuna partita, gli steward partecipano a riunioni di informazione, finalizzate alla comunicazione di ogni
informazione utile alla luce delle peculiarità di ciascuna partita.
Nell'esercizio delle loro funzioni i sorveglianti indossano abiti fluorescenti con la menzione “steward", in modo da
poterli distinguere esteriormente dai comuni spettatori.
L'organizzatore o l'autorità competente può fare appello agli steward della squadra ospite. Questo sostegno è
utile esclusivamente qualora detti sorveglianti possano apportare un valore aggiunto, da valutarsi in base a una serie di
criteri quali esperienza necessaria nell'esercizio delle proprie funzioni e la conoscenza dei propri tifosi.
PROGETTO STEWARD:
FONTI
DIl’ottenimento
COGNIZIONE
Steward: Manuale
per
della licenza uefa
recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC
Impiego degli steward
La società sportiva deve:
curare il reclutamento e l’addestramento del personale delegato al servizio d’ordine,
stabilendone, in accordo con la LNP, le necessarie qualifiche, il numero minimo (in generale: un
addetto per ogni 250 spettatori) in relazione alle caratteristiche dello stadio ed i compiti
specifici.
Il/la Responsabile della sicurezza, nominato/a dalla società, deve:
•
Predisporre l’organigramma dei soggetti delegati all’organizzazione e all’attivazione delle
procedure inerenti la sicurezza;
•
provvedere al loro reclutamento
•
Predisporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli
addetti alla sicurezza.
•
provvedere a fornire a tali addetti un manuale contenente tutti gli aspetti relativi ai
compiti loro assegnati, nonché tutte le informazioni riguardanti lo stadio e le specifiche
mansioni: planimetrie, piani di emergenza ed evacuazione, organigramma con i numeri
telefonici e le mansioni specifiche assegnate ad ogni soggetto incaricato della gestione
della sicurezza.
Steward: Manuale per l’ottenimento della licenza uefa
recepito in data 31 luglio 2003 dalla FIGC
Gli addetti saranno in particolare tenuti ad assicurare
le seguenti
procedure:
• Sorveglianza permanente di ciascuna porta e portone di uscita dello stadio, compresi
tutti quelli che conducono dalle tribune verso l’area di gioco, per evitare gli abusi
(passaggi non autorizzati e/o abusivi) e per consentirne l’immediata apertura in caso di
evacuazione di emergenza (essi non devono in alcun caso essere chiusi a chiave quando gli
spettatori si trovano all’interno dello stadio)
• accoglienza ed assistenza di tutti i soggetti che accedono allo stadio suddivisi in
categorie (delegati UEFA, atleti ed accompagnatori, arbitri, rappresentanti delle società di
calcio, tesserati addetti alla gara, VIP, sponsor e partner commerciali, giornalisti, operatori
radio-tv, fotografi, sostenitori della squadra ospite, spettatori, addetti alla ristorazione, addetti
alle attività commerciali varie, addetti alla manutenzione ed il pronto intervento sull’impianto,
ecc.).
• controllo della bigliettazione, degli accrediti e della procedura di ingresso di tutti i
soggetti che accedono alo stadio
• controllo che, durante lo svolgimento della manifestazione, nessun oggetto o
ingombro, anche temporaneo, ostacoli il libero deflusso degli spettatori lungo le vie
d’esodo, in corrispondenza di passaggi, corridoi, scale, porte, varchi e portoni,
nonché negli spazi sicuri
Le modalità di impiego
delle Forze dell’Ordine
Il governo delle manifestazioni
Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi
Primo livello
è costituito dalle attività di natura preventiva che si sostanziano nelle vigilanze, ispezioni e bonifiche che devono
essere eseguite, con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, presso tutti i luoghi interessati, i quali acquistano varia
sensibilità in base alle informazioni fornite dalle Questure dei luoghi di partenza e dalle attività svolte dalle Squadre
tifoserie delle Digos delle Autorità Provinciali di P.S. interessate.
LE AUTORITA’ PROVINCIALI DI P.S.
• pianificano gli itinerari stradali, ferroviari e cittadini interessati alla presenza di tifosi ed i relativi servizi di
osservazione, vigilanza, controllo e tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, tenendo presente che, ove possibile,
essi dovranno essere modulati per evitare momenti di criticità con altre tifoserie in transito o stanziali.
IL DELEGATO ALLA SICUREZZA IN SENO AL GOS
• testa e valuta periodicamente, anche con apposite esercitazioni, il “sistema di organizzazione della sicurezza”
adottato.
• instaura e mantiene rapporti con i propri omologhi presso le altre società calcistiche, scambiando con gli stessi
notizie riguardanti la movimentazione dei sostenitori della squadra;
• Verifica il numero dei biglietti messi in vendita per la tifoseria ospite;
• Verifica i sistemi di emissione e distribuzione degli stessi sul territorio nazionale;
• verifica la reale consistenza numerica dei biglietti venduti sia per i tifosi locali e per gli ospiti e della disponibilità di
biglietti da acquistare il giorno dell’incontro per settori diversi da quello riservato agli ospiti;
• Verifica le condizioni di sicurezza dell’impianto e di efficienza ed efficacia dei sistemi e degli apparati.
Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi: organo consultivo del Questore
Il Gruppo Operativo Sicurezza
Funzionario responsabile del GOS
Il Gruppo Operativo di Sicurezza
costituisce la sede primaria ove
devono essere elaborati tutti gli
elementi informativi prodromici
Vigili del
Fuoco
Delegato alla
sicurezza
alla gestione dell’evento e, in tale
consesso, anche a seguito di
Responsabile del
pronto intervento
strutturale ed
impiantistico
all’interno dello stadio
sopralluoghi e verifiche, occorre
Prono
Intervento
Sanitario
pianificare, in sinergia con tutti
gli
Delegato alla
sicurezza della
squadra ospite
Polizia
Municipale
altri
Enti,
compartecipi
a
alla
vario
titolo
gestione,
le
attività finalizzate a fornire un
momento di supporto all’Autorità
Provinciale.
Altri
Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica:
Il G.O.S.: i compiti
•
•
•
verifica la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali
prescrizioni imposte, in base alla Check List delle attività da espletare, in occasione dello svolgimento di incontri di
calcio
vigila sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
adotta le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità ed emergenziali, fatte salve le
direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia
Il G.O.S.: le attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partecipa ai sopralluoghi della CPV, con propri componenti
Elabora le relazioni tecniche sugli impianti per le valutazione di sicurezza
Approva il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
dispone gli elenchi nominativi delle persone, diverse dagli spettatori, autorizzate all’accesso all’impianto sportivo e
delle mansioni svolte.
Esprimere, a richiesta del Questore, parere su esigenza elevazione separatori o presenza combinazioni parapetti
e altre misure di sicurezza aggiuntive e perimetrazione con steward;
verifica i requisiti soggettivi dei soggetti incaricati, escludendo dall’ “organigramma” e dalle conseguenti attività i
soggetti privi dei requisiti medesimi e quelli che “non diano garanzia di non abusare” dello specifico servizio cui sono
preposti.
Valuta tempi di apertura dei cancelli in maniera adeguata all’esecuzione dei servizi di prefiltraggio e filtraggio
Prescrive le modalità di utilizzo dei metal detector
Valuta le richieste di introduzione/esposizione di striscioni ed altre manifestezioni esteriori pervenute alle
società sportive e verifica le procedure autorizzatorie
Dall’apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della
manifestazione e Centro di gestione delle emergenze
Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005 in materia di ticketing
Obblighi delle società organizzatrici dell’evento
• avere
disponibilità,
in
tempo
reale,
del
numero
totale,
per
settore
e
per
tipologia
(abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da
fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza;
• associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo
sicuro e protetto.
• assicurare l’immediata disponibilità dei dati relativi all’associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità
dell’acquirente o utente da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
• assicurare che nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze
per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell’impianto e che, con l’atto
d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti dello stesso. Dovrà essere
comunque evidenziato:
• Il possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione corretta dei dati personali, costituirà requisito
indispensabile per l’accesso degli spettatori all’area di servizio esterna, nonché per la permanenza nella
zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso.
• che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle norme del regolamento;
• che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori
nell’impianto sportivo;
• che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di
prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati
esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o
suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi
Il Questore provvede a:
•
La cura dello scambio informativo, costante e
continuo, sia con la Questura che origina la
trasferta che quelle interessate agli itinerari
percorsi per raggiungere lo stadio; nonché con le
specialità polstrada e polfer le quali, a loro volta,
assicurano continui contatti operativi con le
strutture delle società Autogrill e con l’Ente
Ferrovie.
•
L’approvazione del sistema di afflusso degli
spettatori dai varchi di ingresso dell’area di servizio
esterna e dai tornelli
•
La determinazione della capienza dei settori per
incontri a rischio (art. 2, co. 2 del DM 6 giugno 2005
sui biglietti)
•
•
Elevazione dei separatori fino a 2,20 m.
Realizzazione di tutti e tre gli elementi di
separazione ovvero ulteriori misure di sicurezza
Perimetrazione della zona di attività sportiva con
steward
(art. 19 ter del DM 18 marzo 1996 come modificato dal
DM 6 giugno 2005)
•
•
variazione di settore dei tagliandi di ingresso per
motivi di ordine e sicurezza pubblica,
documentando la determinazione (artt. 2 e 3 DM 6
giugno 2005 sui biglietti)
• Richiesta informazioni alle Questure
interessate
• Informazione al C.P.O.S.P.
• Ordinanza e note preventive
• Ordinanza di servizio
• Acquisizione del progetto
• Istruttoria
• Approvazione con eventuali
prescrizioni
• Trasmissione al C.P.O.S.P.
RICHIESTA PARERE GOS PER LA
TRATTAZIONE NELL’AMBITO DEL
C.P.O.S.P.
RICHIESTA PARERE GOS
RICHIESTA PARERE DIRIGENTE DEI
SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA
PUBBLICA
Art. 7 – bis della legge 401/89
Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di
manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico
e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI,
il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad
altra data ritenuta idonea, ovvero, in situazioni connotate dalla
permanenza del periodo di grave turbativa, il divieto dello
svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di
durata non superiore ai 30 giorni.
Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi
Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi
Secondo livello
è costituito dai lineamenti operativi da assicurare per l’accoglienza e l’instradamento delle tifoserie ove occorre,
in linea di massima, per il principio della normalizzazione della gestione, prediligere dispositivi che consentano l’arrivo
allo stadio in via quanto più possibile autonoma, utilizzando la viabilità ordinaria.
Occorre operare una selezione in base alle informazioni provenienti dalle Questure di partenza e/o dei servizi di scorta
in atto delle frange esagitate, o notoriamente turbolente che devono essere dirottate in aree collettore, per un loro
giungere allo stadio in sicurezza, mediante l’utilizzo di mirati dispositivi e l’impegno di percorsi differenziati.
IL DELEGATO ALLA SICUREZZA IN SENO AL GOS
•
Individuazione di idonee e sufficienti aree di parcheggio separate per le opposte tifoserie e per le varie tipologie di
mezzi utilizzati dai tifosi per raggiungere lo stadio;
•
Eventuale predisposizione di brochure informative o diffusione di comunicati stampa per avvisi alla cittadinanza e/o
ai tifosi;
LE AUTORITA’ PROVINCIALI DI P.S.
•
Individuazione e allestimento con idonea cartellonistica o provvedimenti di variazione della viabilità ordinaria, di
itinerari riservati e separati per le opposte tifoserie;
•
Valutazione dell’eventuale attivazione dei sistemi di videosorveglianza in ambito cittadino nelle zone interessate
alla presenza, al transito ed al trasporto dei tifosi;
•
per movimentazioni non organizzate, la predisposizione di nuclei di osservazione, anche attraverso gli equipaggi
preposti al controllo del territorio, ai seguenti punti sensibili:
-
arterie cittadine costituenti nodi nevralgici per la viabilità urbana in concorso con comandi di Polizia
Municipale;
-
caselli autostradali e stazioni ferroviarie, d’intesa con le specialità stradale e polfer.
Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza
superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del
mantenimento delle condizioni di sicurezza. (…)
Detti soggetti, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza che tenga conto delle specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
• disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
• prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso
dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
• contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra
emergenza;
• garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
• garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
• garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
• garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori;
• garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti;
• contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al
personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
• prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici. In tale registro devono essere annotati anche i dati
relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Il governo delle manifestazioni in impianti sportivi
Pianificazione dei servizi per livelli concentrici progressivi
Terzo livello
Comporta la pianificazione di un “dispositivo standard” di sicurezza e di salvaguardia della pubblica
incolumità, da attivare in occasione di ciascun incontro disputato presso l’impianto attraverso l’impiego di
contingenti prestabiliti di Forze di Polizia territoriali e di pronto intervento antisommossa, da un adeguato
numero di steward ed altre professionalità tecniche, che permetta di garantire il mantenimento delle
condizioni di funzionalità dell’impianto sia per gli aspetti di “safety” che di “security”.
Strutture che assicurano l’efficienza e l’efficacia del dispositivo
Ministero
dell’Interno
Ministero per le
politiche
giovanili e le
attività sportive
Organi centrali
Organi periferici
Dipartimento
della P.S.
CONI
Osservatorio
Ufficio sicurezza
ambientale
Proprietario
degli impianti
Ferrovie dello
Stato
C.P.V
CNIMS
Polizia di Stato
Sala Unificata
Polfer e Polstrada
Comuni
Polizia
Municipale
Prefetto e
Questore
Ministero
delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
GOS
Aziende di
trasporto locale
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Lega Nazionale
Prdelessionisti A e B
Lega Professionisti
Serie C
Lega Nazionale
Dilettanti
Ufficio Indagini
Ufficio Indagini
Ufficio Indagini
Giudice Sportivo
Giudice Sportivo
Giudice Sportivo
Autostrade
Sicurezza Impianti: Decreto Ministeriale del 18.03.96
come mod. dal D.M. 6 giugno 2005
Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione
E’ un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà
ospitare il GOS, individuato al fine di:
•
creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e
la sicurezza pubblica (Art. 19 ter lett. a DM 18.3.96)
•
Coordinare le operazioni da effettuare in situazioni di emergenza (Centro di gestione delle emergenze di
cui all’art. 19 DM 18.3.96)
•
Ospitare la Sala controllo monitor del sistema di video sorveglianza interna ed esterna all’impianto
che deve avere una capienza adeguata ad ospitare l’apparato di regia ed il personale tecnico adibito alla sua
gestione (Art. 1 DM 6.6.05 sulla videosorveglianza)
Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio
antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante
altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico e apparati ricetrasmittenti in
numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso
sanitario. All’interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell’intera
struttura riportanti l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio
specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza,
l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra
indicazione necessaria.
La gestione delle manifestazioni in impianti sportivi
Gruppo Operativo Sicurezza
Organigramma di impiego del personale
I servizi degli steward sono svolti la
Gruppo Operativo
Sicurezza
direzione ed il controllo del Delegato alla
Centro per la Sicurezza
dell’evento
sicurezza e sotto la vigilanza del
responsabile del Gruppo Operativo
Funzionario responsabile del GOS
Direttore del servizio OP
Delegato alla Sicurezza
Capo degli Steward
Sicurezza, di seguito denominato “G.O.S.”,
nominato ai sensi dell’articolo 19-ter del
decreto del Ministro dell’interno del 18
Training top level
Funzionari designati con
ordinanza del Questore
Responsabili di Funzione
marzo 1996, concernente “Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di
impianti sportivi”, come successivamente
idem
Funzionari designati dal
Dirigente del servizio OP
idem
First Training
Level
Coordinatore
modificato ed integrato, nonché degli
ufficiali di pubblica sicurezza designati dal
Questore con propria “ordinanza”, i quali
assicurano gli interventi che richiedono
l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego
di appartenenti alle Forze di polizia
Personale delle
Forze di Polizia
Personale delle
Forze di Polizia
Capo Unità e
steward
Capo Unità e
steward
Basic
Training
Level
Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi
Prima della gara
In Questura, tutti i dirigenti ed i funzionari impiegati nei servizi, compresi quelli dei reparti mobili ed i
rappresentanti delle altre forze di polizia inviate di rinforzo, nonché gli specialisti di cui si intenderà avvalersi (unità
cinofile, elicotteristi ecc.), parteciperanno al “tavolo tecnico” del questore, finalizzato tra l’altro a conseguire il
coinvolgimento e la consapevolezza operativa di tutto il personale. Nella circostanza, dovrà essere illustrata ai
reparti non territoriali la toponomastica della città, con particolare riferimento agli itinerari seguiti dai tifosi per
l’afflusso allo stadio ed il deflusso dalla città.
Presso lo stadio, verrà attivato il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva dove
siederanno il GOS e il Dirigente del Servizio di OP, oltre al personale che opera utilizzando le tecnologie di
controllo dell’impianto. Questi attori, per tutta la durata di apertura al pubblico dell’impianto, lasceranno
solo eccezionalmente, e comunque temporaneamente, il Centro per raggiungere altri settori dello stadio.
Il Funzionario responsabile del GOS, ovvero lo stesso Dirigente del servizio qualora rivesta anche tale incarico,
riunirà tutti i componenti di tale organismo per analizzare collegialmente le problematiche legate all’evento
sportivo, le esigenze o fatti di rilievo, le conseguenti determinazioni adottate e delle relative incombenze cui
dare attuazione. In tale circostanza saranno definiti operativamente, tra l’altro, i compiti specifici da affidare
agli steward (es.: uso dei metaldetector, perimetrazione del campo, divisione interna dei settori, ecc.)
Tali informazioni, determinazioni e relative incombenze sono comunicate dai componenti il Centro per la
gestione della sicurezza della manifestazione sportiva per via gerarchica, ciascuno al proprio personale.
Il Responsabile del GOS ed il Dirigente del servizio, sulla base delle direttive impartite dal questore con
l’ordinanza, attuerà il piano operativo dei servizi di O.P., e, da questo momento, dirigeranno, coordineranno
e controlleranno i servizi delle Forze di Polizia all’interno ed all’esterno stadio avvalendosi direttamente dei
Funzionari, Ufficiali ed agenti posti a sua disposizione, vigilando sull’attuazione dei Piani di impiego degli
steward.
Analogamente, il Delegato alla sicurezza, sulla base dei Piani di impiego precedentemente approvati dal
GOS, da questo momento dirigerà, coordinerà e controllerà i servizi degli steward avvalendosi direttamente
dei Responsabili di Funzione e del personale che, attraverso essi, opera alle sue dipendenze (Coordinatori,
Capo Unità, Steward).
Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi
Prima della gara
In ambito cittadino, tutti i funzionari ed il personale impiegato, compresi quelli dei reparti mobili ed i
rappresentanti delle altre forze di polizia inviate di rinforzo, nonché gli specialisti daranno attuazione alle misure ed i
servizi preventivi disposti dal Questore con propria ordinanza, mantenendo stretti e tempestivi contatti con il
Dirigente del Servizio O.P., che siede presso il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva
dello stadio, per la segnalazione di ogni rilievo.
Presso lo stadio, tutti i funzionari, Ufficiali ed Agenti delle Forze di Polizia nonché i Responsabili di Funzione,
Coordinatori, Capi Unità e steward, gli specialisti e i tecnici parteciperanno a briefings operativi di settore nel
corso dei quali verranno condivise informazioni, determinazioni e relative incombenze disposte dal Centro per la
gestione della sicurezza della manifestazione sportiva.
Tutto il personale, darà attuazione ai rispettivi piani di impiego raggiungendo le località, aree e settori di servizio
presso cui svolgerà le attività preventive di ispezione, bonifica e verifica, segnalando e risolvendo qualsiasi
anomalia, richiedendo, se del caso, l’intervento dei soggetti competenti.
Al termine di tali attività, ciascuno raggiungerà le postazioni di servizio loro assegnate dandone
comunicazione, per via gerarchica, al Centro.
Il Delegato alla Sicurezza, accertato che tutti gli steward, presa visione dei compiti e delle procedure di competenza,
verifica l’elenco nominativo, corredato di sigle radio ed utenze telefoniche, dei Responsabili di funzione e dei
coordinatori.
Analogamente procederà il Responsabile del GOS ed il Dirigente dei servizi O.P. in riferimento ai Funzionari e Capi
squadra delle Forze di Polizia posti a loro disposizione per i servizio all’interno ed all’esterno dell’impianto.
Solo quando tali operazioni si saranno positivamente concluse, saranno attivati i dispositivi ed i sistemi di
accesso, nonché le relative attività di sicurezza e controllo e l’impianto sarà aperto al pubblico.
Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi
Per tutta la durata di apertura al pubblico dell’impianto:
Il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva assicura la circolazione interna delle
notizie ed informazioni provenienti dai canali a ciascun componente riservati, nonché la celere e univoca
diramazione ai soggetti dipendenti addetti alla sicurezza, delle informazioni e/o disposizioni necessarie per
il buon svolgimento dell’evento sportivo, in relazione alle indicazioni ricevute dal Responsabile del GOS.
Quest’ultimo in caso di indicazioni su diverse modalità di svolgimento dei servizi, avrà cura di specificare
eventuali variazioni gerarchiche ed i collegamenti operativi che richiedono collaborazione e/o operatività
congiunta, al fine delle opportune integrazioni con i servizi di ordine e sicurezza pubblica,.
I responsabili di Funzione – assicurando il raccordo e l’esatta attivazione delle procedure proprie dello loro
specifiche funzioni per le attività di sicurezza pubblica (controllo varchi area riservata ed area di massima
sicurezza, controllo aree parcheggio, separazione tra settori, osservazione e controllo interno settori e dal perimetro
del terreno di giuoco, ecc.) e per gli aspetti di incolumità pubblica (antincendio, soccorso pubblico e sanitario,
procedure emergenziali ed evacuazione impianto, ecc.) - riferiscono e prendono disposizioni direttamente dal
Delegato alla Sicurezza dandone comunicazione ai Coordinatori dei settori interessati. Si relazionano e
collaborano costantemente con i Funzionari di P.S. designati dal Questore con propria ordinanza di
servizio.
I coordinatori – assicurando, nei settori dell’impianto a cui sono addetti, l’attivazione e la supervisione delle
procedure connesse agli specifici aspetti di sicurezza e incolumità pubblica e l’assolvimento dei connessi
compiti da parte degli steward attraverso il coordinamento dell’attività di più Capi squadra, addetti allo
stesso settore dell’impianto pur se a diverse funzioni - riferiscono e prendono disposizioni direttamente dai
competenti Responsabili di Funzione dandone comunicazione ai Capi Unità dei settori interessati. Si
relazionano e collaborano costantemente con i Funzionari di P.S. designati dal Dirigente del servizio O.P..
I Capi unità - individuati dal Delegato alla Sicurezza su parere conforme del G.O.S. – nel garantire una
capillare funzione di direzione e controllo degli addetti alla sicurezza, sovrintendono le attività di più Steward
(massimo 20), addetti, nello stesso settore dell’impianto, a identiche funzioni, fungendo da diretti referenti dei
“Coordinatori” di riferimento (ad un unico capo squadra possono fare riferimento più postazioni nel caso che le
stesse siano poste ad una distanza tale da consentire un’agevole comunicazione orale). Si relazionano e
collaborano costantemente con gli Ufficiali di P.S. e P.G. designati allo specifico settore di attività.
Riferiscono e prendono disposizioni dai Coordinatori dandone comunicazione alle loro unità.
Insorgenza di criticità
Durante lo svolgimento dell’evento ed in corso di attuazione del dispositivo di sicurezza si possono verificare criticità,
non prevedibili ed ipotizzabili, che devono essere da chiunque le rilevi tempestivamente e puntualmente
riferite, soprattutto se richiedono valutazioni di ordine superiore o di altri soggetti/enti/organismi o
l’assolvimento di pubbliche funzioni.
Se tali criticità, da un punto di vista operativo non possono essere soddisfatte con il modello flessibile di intervento
delineato, si può far ricorso ai riferimenti normativi ed ordinamentali che prevedono la possibilità di valutare la
temporanea o definitiva sospensione dell’avvio o della disputa della gara:
•
qualora gravi incidenti si verifichino, sia pure all’esterno o lontano dall’impianto sportivo, valutato che,
il reiterarsi degli stessi all’interno della struttura può esporre a rischio gli spettatori, gli atleti, gli addetti
•
nel caso di perdurante esposizione di striscioni, cartelli, emblemi o simboli non consentiti;
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a seguito dell’accensione o lancio di fumoni e/o petardi;
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per il verificarsi di incidenti all’interno dell’impianto.
In tali evenienze, risulterà fondamentale:
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che l’ordine sia impartito dal Dirigente del servizio di O.P., secondo le procedure indicate dalla FIGC,
agli organi sportivi (ovvero all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente
dell’arbitro) di non iniziare o sospendere la gara.
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che le procedure siano puntualmente partecipate agli spettatori attraverso i sistemi di diffusione sonora
dell’impianto, tramite l’intervento diretto degli steward e degli altri operatori dislocati nell’area, avendo
cura di non creare nei confronti della folla in movimento ulteriori situazioni di panico.
•
Che venga data puntale attuazione del piano di emergenza per il deflusso degli spettatori, da realizzarsi
in ogni stadio, a cui sono preposti gli addetti alla sicurezza dell’impianto nonché tutte le
amministrazioni presenti nell’ambito del centro per la gestione della sicurezza.
Anche in caso di disordini, giova ricordare che gli interventi dissuasivi e l’uso dei mezzi di coazione devono
rappresentare un rimedio estremo per fronteggiare situazioni non altrimenti gestibili.
Riferimenti:
Circ. n. 555/OP/2192/2004/CNIMS del 10 settembre 2004
Circ. n. 555/OP/1095/2005/CNIMS del 14 aprile 2005
allo svolgimento della gara e gli appartenenti alle forze di polizia;
Gestione delle manifestazioni in impianti sportivi
Dopo l’incontro
I Capi Unità rilevano, annotano e segnalano ai Coordinatori, le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di
sicurezza consegnando loro la documentazione, debitamente compilata, relativa alle attività svolte in
materia di custodia degli oggetti e materiali lasciati in consegna, l’indirizzamento e l’assistenza alle
persone diverse dagli spettatori, violazioni al regolamento d’uso dell’impianto.
I Coordinatori raccolgono la documentazione, le annotazioni e le segnalazioni dei Capi Unità che da loro
dipendono e la consegnano ai competenti Responsabili di Funzione relazionando sulle attività svolte, sui
rilievi e le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza
I Responsabili di Funzione raccolgono la documentazione, le annotazioni e le segnalazioni dei coordinatori
annotando i rilievi di verifica con esito negativo nell’apposito registro, con indicazione della data di ogni
verifica, dei riscontri specifici e delle segnalazioni d’intervento e relazionano al Delegato alla sicurezza e
rilevano, sull’attività svolta, le eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza ed i conseguenti
provvedimenti presi e da prendere. Allo stesso consegnano peraltro la documentazione, debitamente
compilata, relativa alle contravvenzioni al regolamento d’uso dell’impianto.
Analoga attività verrà svolta, per via gerarchica, dalle Forze dell’Ordine, del Servizio sanitario, dei Vigili del
Fuoco e della Polizia Municipale rappresentate nel GOS.
Presso il Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva il Responsabile del GOS:
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raccoglierà tutta la documentazione relativa ai rilievi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica
registrate all’interno ed all’esterno dell’impianto in occasione della manifestazione sportiva nonché
quella relativa alle contravvenzioni al regolamento d’uso dell’impianto registrate dagli steward per il
successivo inoltro alla Prefettura;
Presiederà un de – briefing del GOS per fare un punto di situazione dell’attività svolta e da svolgere,
a seguito dell’ultima gara ed in previsione della successiva;
Prenderà contatti unitamente al Delegato alla Sicurezza con il delegato dell’ufficio indagini della
Federcalcio per confrontarsi sui fatti accaduti all’interno ed all’esterno dello stadio.
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