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16 lezione istruttoria procedimentale

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16 lezione istruttoria procedimentale
Sono
partecipanti
eventuali
procedimento amministrativo (art. 9):



al
I portatori di interessi pubblici
I portatori di interessi privati
I portatori di interessi collettivi
cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento
I partecipanti (necessari o eventuali)
possono (artt. 10 e 11 della legge n.
241/90):



presentare memorie scritte e documenti, che
la pa ha l’obbligo di valutare se pertinenti
all’oggetto del procedimento
prendere visione degli atti del procedimento
concludere accordi con l’amministrazione
procedente
Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis
della
legge
n.
241/90):
è stata introdotta la previa comunicazione
di provvedimento negativo, che rafforza
gli
istituti
di
partecipazione
al
procedimento




“Nei procedimenti ad istanza di parte,
il responsabile del procedimento o l’autorità
competente,
prima della formale adozione di un
provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all ’ accoglimento della
domanda”.



Successivamente a tale comunicazione,
“gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni”
e “dell’eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale”
Il responsabile del procedimento (artt. 46 della legge n. 241/90)


Le pa, ove non sia già direttamente stabilito
per legge o per regolamento,
determinano
per
ciascun
tipo
di
procedimento di loro competenza l ’ unità
organizzativa responsabile (l ’ ufficio)
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell ’ adozione del
provvedimento


Il dirigente di ciascun unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente la responsabilità dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento,
nonché,
eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale
Compiti
del
procedimento
responsabile
del
 valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
di provvedimento;
 accerta d’ufficio i fatti e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria (ad es. può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali);
 propone
l'indizione
o,
avendone
la
competenza,
indìce
le
conferenze di servizi;
 cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
 adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
 L'organo
competente
per
l'adozione
del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile
del procedimento, non può discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile
del procedimento se non indicandone la
motivazione nel provvedimento finale .
La conferenza di servizi è un modello di
istruttoria orale (art. 14 e ss. della legge n.
241/90)


Nella fase istruttoria la conferenza di servizi è
lo strumento ordinario per l ’ esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti
nel procedimento
Nella fase decisoria la conferenza di servizi
conduce ad una decisione pluristrutturata,
ossia ad una decisione contestuale e
concordata tra le diverse pa coinvolte in tale
fase
Nella fase decisoria la conferenza di servizi



ha carattere obbligatorio,
ogni qual volta la pa debba “acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre pa”
e non li ottenga “entro 30 gg dalla ricezione,
da parte della pa competente, della relativa
richiesta”
Nella fase decisoria la conferenza di servizi



ha carattere facoltativo,
quando, entro 30 dalla ricezione, da parte
della pa competente, della relativa
richiesta, è intervenuto il dissenso di una o
più pa interpellate
ovvero nei casi in cui è consentito alla pa
procedente di provvedere direttamente in
assenza delle determinazioni delle pa
competenti
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16):

Gli organi consultivi delle PA sono tenuti a
rendere i PARERI a essi obbligatoriamente
richiesti entro 20 gg dal ricevimento della
richiesta
 Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso, che comunque non può
superare i 20 gg dal ricevimento della richiesta



Se entro tale termine il parere non è stato
comunicato o l’organo non abbia
rappresentato esigenze istruttorie
è in facoltà della pa richiedente il parere
di
“procedere
indipendentemente
dall’espressione del parere”.
Questo meccanismo non si applica in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da
PA “preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini”.
VALUTAZIONI TECNICHE (art. 17):
 Ove per LEGGE O REGOLAMENTO sia previsto debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi
 e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro 90 gg dal ricevimento della richiesta,
 il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad ALTRI ORGANI della PA o a enti pubblicI dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.

La sostituzione non è possibile quando la valutazioni tecniche
debbano essere prodotte da PA “preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”


I PARERI presuppongono una situazione di
fatto chiarita e esprimono un punto di vista già
correlato al provvedimento da emanare; la PA
procedente non è vincolata a decidere secondo
il parere, ma è vincolata a tenerne conto
Le VALUTAZIONI TECNICHE servono a chiarire
la situazione di fatto e appartengono alla fase
iniziale dell’istruttoria
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