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CODICE AMBIENTALE Parte Quarta - Rifiuti

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CODICE AMBIENTALE Parte Quarta - Rifiuti
IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152
SALA CONVEGNI CONFINDUSTRIA VERONA
5 GIUGNO 2006
Confindustria
1
PARTE QUARTA – RIFIUTI
Cosa cambia per le
aziende
Dott. Guido Morini
Confindustria
Confindustria
2
ASPETTI GENERALI
Rifiuti

Rifiuti:

Parte IV del Codice: Artt. 177- 238
(+ bonifiche Artt. 239-253)
 Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263
 Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266

Il nuovo testo affronta molte delle difficoltà operative
incontrate negli ultimi anni nell’attuazione del decreto
Ronchi, limitando le incertezze interpretative in linea
con le sentenze della Corte di giustizia.
Confindustria
3
Campo di applicazione: Direttive
assorbite (Art. 177)






Rifiuti
Oli usati
Batterie esauste
Rifiuti di imballaggio
PCB
Discariche






Confindustria
Inceneritori
Rifiuti elettrici ed
elettronici
Rifiuti portuali
Veicoli fuori uso
Rifiuti sanitari
Rifiuti contenenti
amianto
4
Limiti al campo di applicazione
(Art. 185)

Aggiunti:
 Le
emissioni (come da definizione);
 Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi
costituiti da acque reflue (prima era
indicato “esclusi i rifiuti allo stato liquido”);
il convogliamento non è più condizione
necessaria alla qualifica di “scarico” (art.
74, c. 1)
Confindustria
5
Finalità (1) – (Art. 178)

Principio di precauzione
 Anche
in assenza di certezza scientifica, si devono
adottare le possibili misure per prevenire i rischi
ambientali;

Principio di proporzionalità
 L’intensità
delle misure da adottare deve essere
proporzionata al rischio;
Confindustria
6
Priorità nella gestione (Art. 179)


Prevenzione e riduzione della produzione e della
nocività
Misure dirette al recupero mediante:
 Riciclo
 Reimpiego
 Riutilizzo
 Altre
azioni volte ad ottenere MPS
 Energia
Confindustria
7
Prevenzione della produzione di
rifiuti (Art. 180)
Si attua con:
 Strumenti economici, certificazione, LCA,
informazione;
 Clausole di gara che valorizzino capacità e
competenza nella prevenzione;
 Accordi di programma;
 Attuazione IPPC.
Confindustria
8
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (1)




Disincentivare lo smaltimento attraverso il recupero di
materia, l’impiego dei materiali recuperati, il recupero di
energia;
Priorità nella concessione di agevolazioni ex Fondo
innovazione tecnologica per le modifiche dei cicli
produttivi ai fini di ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti
o di favorire il recupero;
Accordi volontari per favorire il recupero, con
semplificazioni (alternativa a DM sulle procedure
semplificate: vd slide succ.);
Le caratteristiche dei materiali recuperati sono fissate
con apposito decreto (DM procedure semplificate).
Confindustria
9
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (2)

I metodi di recupero, le caratteristiche e la
tracciabilità dei materiali recuperati possono
essere fissati con Accordi di programma (con
indicazione dei tipi, delle quantità e delle
condizioni per accedere alle procedure
semplificate); gli accordi di programma
diventano un alternativa al DM sul recupero in
procedura semplificata;
Confindustria
10
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (3)

Il recupero è completato quando i materiali
possono essere usati in un processo industriale
o commercializzati; materiali (MPS), prodotti e
combustibili ottenuti dal recupero escono dal
regime dei rifiuti
Confindustria
11
Decreto 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97- Art. 3 comma 3
Non sono sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le
materie prime e le materie prime secondarie ottenuti
dalle attività di recupero che vengono destinati in modo
effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o
di produzione
“Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le
materie prime e le materie prime secondarie ottenuti
dalle attività di recupero che non vengono destinati in
modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di
consumo o di produzione”
Confindustria
12
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (3)

I materiali che presentano le caratteristiche delle
MPS non sono sottoposti al regime dei rifiuti.
Confindustria
13
Circolare Ministro Ronchi 28 giugno 1999
(mercuriali - chiarimenti sulla definizione di rifiuto)
“i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli
produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non
si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e
che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o
trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del
recupero o dello smaltimento, purché abbiano le
caratteristiche delle materie prime secondarie indicate
dal Dm 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate
in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo
produttivo, sono sottoposti al regime delle materie
prime e non a quello dei rifiuti”
Confindustria
14
Smaltimento dei rifiuti (Art. 182)
Smaltimento dei rifiuti previa verifica
tecnica ed economica di recupero;
 Autosufficienza per i rifiuti urbani;
 Principio di prossimità;
 Incenerimento solo con recupero
energetico.

Confindustria
15
Definizioni – (Art. 183)

Nuove:
 Smaltimento










Recupero
Sottoprodotto
Luogo di produzione dei
rifiuti
Frazione umida
Frazione secca
Materia prima secondaria
Materia prima secondaria
per attività siderurgiche e
metallurgiche
Gestore del servizio di
gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti
Emissioni
Scarichi idrici



Inquinamento atmosferico
Gestione integrata dei rifiuti
Spazzamento delle strade

Modificate:
 Deposito temporaneo
 Raccolta differenziata
 Smaltimento
 Recupero

Ritoccate:
 Produttore
 Gestione
 Raccolta
Confindustria
16
Definizioni nuove (1)

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a
sottrarre definitivamente una sostanza, un
materiale o un oggetto dal circuito economico
e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell’Allegato B alla parte quarta del
presente decreto.
Confindustria
17
Definizioni nuove (2)

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti
per generare materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, attraverso trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, incluse
la cernita o la selezione e, in particolare, le
operazioni previste nell’Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
Confindustria
18
Definizioni nuove (3)

Sottoprodotto (sintesi): intesi come i prodotti
dell’attività dell’impresa che, pur non costituendone
l’oggetto principale, scaturiscono in via continuativa
dal processo industriale dell’impresa stessa e sono
impiegati direttamente dall’impresa o da essa
commercializzati a condizioni favorevoli, per essere
consumati tal quali o impiegati in un successivo
processo produttivo, senza necessità di ulteriori
trasformazioni preliminari (i principi sono ripresi dalla
sentenza della CdG europea C416/02) E’ richiesto in
più il rispetto di standard merceologici e la
tracciabilità del sottoprodotto.
Confindustria
19
RESIDUI DI LAVORAZIONE
DM 5.2.98
CA Art. 183
Possono essere impiegati direttamente
senza trasformazioni preliminari?
Crc 28.6.99
NO
SI
Hanno le caratteristiche
merceologiche delle
MPS?
RIFIUTI
smaltimento
Recupero
SI
Rispettano
condizioni
Sottoprodotti?
NO
MPS
NON RIFIUTI
NO: RIFIUTI
Confindustria
SI:
Sottoprodotti
20
EUROPEAN COURT OF JUSTICE
Cases C-416/02 and C-121/03
On 8 September 2005, the
ECJ issued two waste
related rulings in which
the Court clarified under
which
conditions
a
material has to be
qualified as a by-product
and not as a waste:
1.
the undertaking does
not seek to discard the
material but intends to
exploit or market it in a
subsequent process,
L’8 settembre 2005 la CdG
ha chiarito, in due
sentenze,
a
quali
condizioni un materiale
costituisce
un
sottoprodotto e non un
rifiuto:
1.
Confindustria
L’impresa non intende
disfarsene ma utilizzarlo
o commercializzarlo in
un
successivo
processo,
21
Sottoprodotto: le condizioni
poste dalla CdG



The good/material has an
economic value as
products without any
further processing prior to
reuse,
the good/material is
subject to the legislation
applicable to those
products,
provided that such
reuse is a certainty;



Confindustria
Il bene/materiale ha un
valore economico come
prodotto senza alcuna
ulteriore trasformazione
prima del riuso,
Il bene/materiale è
soggetto alla
legislazione applicabile
ai prodotti,
Il riuso deve essere
certo;
22
Sottoprodotto: gli aspetti
ininfluenti secondo la CdG



A by-product may meet the
needs
of
economic
operators other than that
which produced it
The inclusion of a material
in the EWC is not decisive
for the qualification of a
material as waste
A by-product remains a byproduct even in the case of
failure to comply with certain
regulations
or
good
practices.



Confindustria
Il sottoprodotto può
soddisfare le necessità
economiche di operatori
diversi dal produttore
L’inclusione del materiale
nel CER non comporta
che esso sia un rifiuto
Un sottoprodotto rimane
tale anche se non rispetta
particolari prescrizioni o
buone pratiche
23
Definizioni modificate

Deposito temporaneo
 La
definizione è stata chiarita: il produttore può
scegliere se asportarli con cadenza trimestrale
(rifiuti non pericolosi) o con cadenza bimestrale
(rifiuti pericolosi) oppure quando raggiungono i 20
mc (non pericolosi) o i 10mc (pericolosi). In
quest’ultimo caso il deposito temporaneo non può
comunque superare l’anno.
 Deve essere effettuato per
categorie omogenee
(prima era per tipi omogenei)
Confindustria
24
Classificazione (Art. 184)

Sostanzialmente invariata:
 Precisazioni
su terre e rocce da scavo (v. art.
186);
 Come rifiuti speciali aggiunti quelli che
derivano dalle attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani.
Confindustria
25
Terre e rocce da scavo (Art.
186)




Escluse se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati come da progetto (sia VIA
che non) e, laddove necessario, con parere Arpa, ma la
concentrazione di inquinanti deve rispettare determinati
limiti;
Chiarimenti per progetti sottoposti a VIA;
Novità per progetti non sottoposti a VIA
(autodichiarazione del committente, poteri sostitutivi alla
Regione);
Con apposito decreto sarà disciplinata la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali,
comprese le terre e le rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore
ai 6mila m3 di materiale) - (Art. 266, c.7)
Confindustria
26
Catasto dei rifiuti (Art. 189)
MUD solo per:
 attività
a titolo professionale di raccolta, trasporto
rifiuti, commercianti e intermediari senza
detenzione, recupero e smaltimento;
 Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
(se non conferiti al servizio pubblico di raccolta).
NON E’ PIU’ PREVISTO IL MUD PER I PRODUTTORI
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Confindustria
27
Registri di carico e scarico – (1)
- (Art. 190)




Allungati i tempi di registrazione;
I registri seguono le procedure e le modalità
fissate dalla normativa sui registri IVA;
Possibile utilizzo di carta formato A4
regolarmente numerata;
Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e
i mc, ma solo 1 dei tre.
Confindustria
28
Registri di carico e scarico – (2)
- (Art. 190)

Tempi di registrazione:
 Produttori:
entro 10 gg. lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico (era una settimana);
 Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. lavorativi
dal trasporto (era una settimana);
 Commercianti e intermediari: entro 10 gg.
lavorativi dalla transazione (era una settimana) ;
 Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. lavorativi
dalla presa in carico (erano 24 ore).
Confindustria
29
Trasporto (art. 193)





Solo i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal
produttore in modo occasionale e saltuario e che
non eccedano i 30 Kg/l possono viaggiare senza
formulario;
Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai
trasporti transfrontalieri;
Microraccolta: nei formulari devono essere indicate
tutte le tappe intermedie previste;
Sosta tecnica: è stata regolamentata e non rientra
nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni;
Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F
degli oli.
Confindustria
30
Spedizioni transfrontaliere (Art.
194)

Saranno fissate le garanzie finanziarie che
saranno ridotte:
 del
50% per imprese registrate EMAS
 del 40% per imprese certificate ISO 14001
Confindustria
31
Autorizzazioni e iscrizioni (Artt.
208-213)






Autorizzazione unica (costruzione e gestione) per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208);
Rinnovo delle autorizzazioni agevolato per le imprese in
possesso di certificazione ambientale (Art. 209);
Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210);
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
(Art. 211);
Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212);
Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213).
Confindustria
32
Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti (Art. 208)





Autorizzazione unica (costruzione e gestione);
Tempistica: 150 gg per il rilascio o diniego;
Durata decennale (era di cinque anni);
L’autorizzazione deve essere comunicata all’Albo
dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione;
Se impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi
fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
Confindustria
33
Rinnovo delle autorizzazioni alle
imprese in possesso di certificazione
ambientale (Art. 209)

Le imprese EMAS o ISO possono autocertificare alle
autorità competenti:




Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto;
Nuovo certificato iscrizione Albo e suo rinnovo.
L’autocertificazione ha valore sino a 180 gg dalla
comunicazione di decadenza della
registrazione/certificazione;
L’Amministrazione deve comunicare i nominativi delle
imprese all’Albo.
Confindustria
34
Autorizzazioni in ipotesi
particolari (Art. 210)

Deve inviare domanda alla regione competente:





Le garanzie finanziarie sono ridotte:



Chi ha già presentato domanda di autorizzazione alla
gestione ma non l’ha ancora ottenuta;
Chi intende richiedere una modifica dell’autorizzazione alla
gestione;
Chi intende chiedere il rinnovo;
Chi intende avviare un’attività di recupero o smaltimento in
un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attività.
del 50% per imprese registrate Emas
del 40% per imprese certificate ISO 14001
Tempistica: 90 gg
Confindustria
35
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(1) - (Art. 212)





Nuova denominazione con medesima
articolazione nazionale e regionale;
Più componenti (ministeriali, sindacati e
rappresentanti imprenditoriali);
Nuove categorie soggette ad iscrizione;
Validità iscrizione: 5 anni (ordinaria/semplificata);
Le garanzie finanziarie sono ridotte:
 del
50% per imprese registrate Emas
 del 40% per imprese certificate ISO 14001

Istituzione di registri pubblici per tutte le tipologie
di imprese autorizzate (senza scadenza)
Confindustria
36
Procedure semplificate (Artt. 214 –
216)




Viene mantenuto l’impianto giuridico attuale (ex 31 e 33 del Ronchi);
Le comunicazioni vanno indirizzate alle sezione dell’Albo e non più
alle Province;
Mantenimento delle condizioni e dei limiti di emissione fissati dal
D.Lgs. 133/2005 per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento;
L’avvio delle operazioni di recupero di:




Rifiuti elettrici ed elettronici
Veicoli fuori uso
Impianti di coincenerimento
è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte
della Provincia, come previsto dalle norme settoriali;
Messa in riserva di rifiuti pericolosi solo se effettuate presso
l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
(da R1 a R9).
Confindustria
37
Gestione degli imballaggi (Artt.
217-226)

I produttori partecipano a Conai salvo:

la possibilità di organizzare autonomamente
la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
 Attestare che si è attuato un sistema di resi;

Potranno essere costituiti più consorzi per
ogni filiera.
Confindustria
38
Tariffa (art. 238)




Commisurata a quantità e qualità dei rifiuti per unità di
superficie, sulla base di parametri predeterminati;
Viene soppresso l’art. 49 del Ronchi all’entrata in vigore
del nuovo articolo;
Fino all’emanazione delle nuove norme previste si
continuano ad applicare i regolamenti vigenti.
Non saranno più tassate alcune aree. Di norma non
potranno essere assimilati i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di
materie prime e di prodotti finiti (Art 195).
Confindustria
39
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