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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Consulenti del lavoro

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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Consulenti del lavoro
VIDEOCONFERENZA DEL
10 NOVEMBRE 2009
ULTIME NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI
SU
TREMONTI – TER E COMPENSAZIONI
DEI CREDITI IVA
Ernesto Gatto
TREMONTI - TER
PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE
AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP)
IL 50% DEL VALORE DEGLI
INVESTIMENTI IN MACCHINARI
ED ATTREZZATURE NUOVI
I BENI DEVONO ESSERE
COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
DELLA TABELLA ATECO 2007
L’INVESTIMENTO DEVE ESSERE
PERFEZIONATO NEL PERIODO:
01/07/2009 – 30/06/2010
2
TREMONTI - TER
L’AGEVOLAZIONE SPETTA SIA IN CASO DI
ACQUISTO DIRETTO DA TERZI CHE MEDIANTE
COSTRUZIONE DEL BENE IN ECONOMIA
ANCHE I CONTRATTI DI LEASING
FINANZIARIO GARANTISCONO
L’AGEVOLAZIONE
AGEVOLAZIONE CHE E’ INVECE
ESCLUSA PER I CONTRATTI DI
LEASING OPERATIVO
3
TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI DALLA
AGEVOLAZIONE I SEGUENTI SOGGETTI
PROFESSIONISTI E
STUDI ASSOCIATI
AGRICOLTORI CON SOLI
REDDITI FONDIARI
SONO INVECE
INCLUSE LE
SOCIETA’ AGRICOLE
ENTI NON
COMMERCIALI
ECCETTO LE ATTIVITA’
COMMERCIALI CHE SONO
INVECE AGEVOLATE
4
TREMONTI - TER
POSSONO GODERE DELLA DETASSAZIONE
TREMONTI–TER I SEGUENTI SOGGETTI
CONTRIBUENTI
MINIMI
(ART.1, COMMI DA 96 A 117
DELLA LEGGE 244/2007)
NUOVE INIZIATIVE
PRODUTTIVE
(ART.13 LEGGE 388/2000)
5
TREMONTI - TER
IN PARTICOLARE PER I CONTRIBUENTI
MINIMI IL CRITERIO E’ IL SEGUENTE
LA DETASSAZIONE
TREMONTI-TER AVVIENE
NELL’ESERCIZIO DI
CONSEGNA DEL BENE
LA DEDUZIONE DEL
COSTO AVVIENE
NELL’ESERCIZIO DI
PAGAMENTO DEL BENE
6
TREMONTI - TER
MENTRE INVECE PER I SOGGETTI IN
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
LA DETASSAZIONE TREMONTITER AVVIENE
NELL’ESERCIZIO DI
CONSEGNA DEL BENE
LA DEDUZIONE DEGLI
AMMORTAMENTI AVVIENE
DALL’ESERCIZIO IN CUI IL
BENE ENTRA IN FUNZIONE
7
TREMONTI - TER
LA TREMONTI – TER SI APPLICA
ANCHE ALLE IMPRESE
CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ DOPO
IL 1^ LUGLIO 2009
8
TREMONTI - TER
IL MOMENTO IN CUI IL
RISPARMIO FISCALE SARA’
EFFETTIVAMENTE PERCEPITO
PER CHI INVESTE
NEL 2^ SEMESTRE 2009
A GIUGNO 2010 IN SEDE DI
VERSAMENTO A SALDO 2009
NON SI POTRA’ MAI TENER
CONTO
DELL’AGEVOLAZIONE IN
SEDE DI VERSAMENTO
DEGLI ACCONTI
PER CHI INVESTE
NEL 1^ SEMESTRE 2010
A GIUGNO 2011 IN SEDE DI
VERSAMENTO A SALDO 2010
9
TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI
DALL’AGEVOLAZIONE I SEGUENTI BENI
IMMOBILI
AUTOVEICOLI
COMPUTER
10
TREMONTI - TER
SONO COMUNQUE AGEVOLATI I COMPONENTI O
PARTI INDISPENSABILI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI BENI COMPLESSI
COME AD ESEMPIO COMPUTER E SOTWARE
CHE SERVONO A FAR FUNZIONARE I
MACCHINARI E LE APPARECCHIATURE
11
TREMONTI - TER
COSTITUISCE CAUSA DI
REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
LA CESSIONE, O DESTINAZIONE A FINALITA’ DIVERSE, DEI BENI
PRIMA DEL 2^ PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO
(2011 PER GLI ACQUISTI 2009 – 2012 PER GLI ACQUISTI 2010)
12
TREMONTI - TER
SE SCATTA LA REVOCA
DELL’AGEVOLAZIONE PER LA CESSIONE
RAVVICINATA DEL BENE
SI OPERA UNA VARIAZIONE
IN AUMENTO DEL REDDITO
NELL’ESERCIZIO DI
CESSIONE DEL BENE
LA VARIAZIONE SARA’ PARI
AL MINORE VALORE TRA IL
50% DEL COSTO DI
ACQUISTO E IL
CORRISPETTIVO DI VENDITA
13
TREMONTI - TER
NON COSTITUISCONO CAUSE DI
REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
FURTO DEL BENE
ROTTAMAZIONE DEL BENE
SALE & LEASE BACK
OPERAZIONI STRAORDINARIE
14
TREMONTI - TER
LA TREMONTI-TER NON E’ CUMULABILE
CON LA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL
55% SUGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
MENTRE E’ INVECE COMULABILE CON IL CREDITO
D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI NELLE AREE
SVANTAGGIATE (LEGGE 296/2006)
15
TREMONTI - TER
L’AMMORTAMENTO SARA’ OVVIAMENTE
CONTABILIZZATO SULL’INTERO COSTO DI
ACQUISTO DEL BENE
IL COSTO DEL BENE AI FINI DELLA
DETASSAZIONE VA’ ASSUNTO AL NETTO DI
EVENTUALI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
16
TREMONTI - TER
E’ CONSENTITO IL CUMULO DELLA
TREMONTI-TER CON IL BONUS
RICAPITALIZZAZIONE SOCIETARIE
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO
ALL’INVESTIMENTO IN MACCHINARI O ATTREZZATURE
CHE PUO’ PORTARE SINO ALLA DETASSAZIONE
DEL 65% DELL’INVESTIMENTO (50% + 15%)
17
TREMONTI - TER
L’INVESTIMENTO SI RITIENE REALIZZATO:
BENI MOBILI:
AL MOMENTO DELLA
CONSEGNA O SPEDIZIONE
BENI IMMOBILI:
BENI COMPLESSI:
AL MOMENTO DELLA
STIPULA DELL’ATTO
AL MOMENTO DELLA
ACCETTAZIONE S.A.L.
18
TREMONTI - TER
L’ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI
NON COSTITUISCE CONDIZIONE
PER LA FRUIZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
19
TREMONTI - TER
IL REQUISITO DELLA NOVITA’
SUSSISTE ANCHE SE IL BENE
NON E’ COMPRATO DAL
PRODUTTORE
PURCHE’ IL VENDITORE
ATTESTI CHE IL BENE NON
E’ STATO MAI UTILIZZATO
E CHE NON SONO STATE MAI
DEDOTTE QUOTE DI
AMMORTAMENTO
20
TREMONTI - TER
IN PRESENZA DI BENI COMPLESSI
REALIZZATI IN ECONOMIA
IL COSTO DI EVENTUALI
PARTI USATE NON
DETERMINA LA PERDITA
DELL’AGEVOLAZIONE
PURCHE’ IL COSTO DI
TALI PARTI NON SIA
PREVALENTE RISPETTO AL
COSTO COMPLESSIVO
21
TREMONTI - TER
A DIFFERENZA CHE NEL PASSATO NON
BISOGNERA’ TENER CONTO DI:
- DISINVESTIMENTI DI BENI NELLO STESSO PERIODO
- MEDIA INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE
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TREMONTI - TER
PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IL
MACCHINARIO DEVE RIENTRARE NELLA
TABELLA 28 ATECO 2007
INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
SVOLTA DAL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE
SONO AGEVOLATI ANCHE GLI ACQUISTI DA
IMPRESE ESTERE
23
TREMONTI - TER
EFFETTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIATO DA TERZI
SULLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
DILAZIONI
DA FORNITORI
DILAZIONI
DA BANCHE
NON OPERA IL LIMITE
POSTO AL 30% DEL ROL
RETTIFICATO
ATTENZIONE (SPA - SRL)
AL LIMITE POSTO AL 30%
DEL ROL RETTIFICATO
24
TREMONTI - TER
LA DETASSAZIONE POTRA’ PORTARE L’IMPRESA A
DICHIARARE UNA PERDITA DI ESERCIZIO
LE IMPRESE MINORI
POTRANNO DEDURRE LA
PERDITA DAL REDDITO
COMPLESSIVO
LE IMPRESE ORDINARIE
POTRANNO RIPORTARE
LA PERDITA SINO AL 5^
ESERCIZIO SUCCESSIVO
LE PERDITE DEI PRIMI 3 PERIODI D’IMPOSTA SONO
RIPORTABILI SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO
25
TREMONTI - TER
LEGAMI CON ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
STUDI DI
SETTORE
SOCIETA’ DI
COMODO
SI DOVRA’ TENER CONTO DEL
VALORE DEI BENI
STRUMENTALI ACQUISTATI CON
LA TREMONTI-TER
LE SOCIETA’ DI COMODO
MANTENGONO IL DIRITTO A
FRUIRE DELLA TREMONTI-TER
26
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
DAL 2010 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO
ANNUALE/TRIM. PER IMPORTI COMPLESSIVI ANNUI
OLTRE € 10.000 PUO’ ESSERE EFFETTUATA
DAL GIORNO 16 DEL MESE
SUCCESSIVO ALLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE O ISTANZA
PER QUESTO MOTIVO LA
DICHIARAZIONE ANNUALE
IVA PUO’ ESSERE TRASMESSA
IN FORMA AUTONOMA
27
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
RESTANO INVARIATE LE MODALITA’ DI
COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI
(IRPEF, IRES, IRAP, INPS, ETC..)
CHI PRESENTA LA
DICHIARAZIONE IVA
AUTONOMA E’ ESONERATO
DALLA PERIODICA ANNUALE
NULLA CAMBIA PER LE
ISTANZE DI RIMBORSO IVA
ANNUALI O TRIMESTRALI
28
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
CIO’ SIGNIFICA CHE DAL 01/02/2010 SI POTRA’
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2009
E CHE DAL 16/03/2010 IL CONTRIBUENTE
POTRA’ COMPENSARE IL CREDITO CHE
DOVESSE SUPERARE € 10.000
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NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
DAL 2010 LE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE DEL
CREDITO IVA SARANNO LE SEGUENTI :
1
DAL 01/01/2010
COMPENSAZIONE LIBERA
SINO A € 10.000
3
2
DAL 16/03/2010
PER IMPORTI TRA € 10.000 - € 15.000 SOLO SE
E’ STATA TRASMESSA NEL MESE
PRECEDENTE LA DICHIARAZIONE IVA
DAL 16/03/2010
PER IMPORTI > € 15.000 SOLO SE LA DICHIARAZIONE
IVA 2009 CONTIENE IL VISTO DI CONFORMITA’
30
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
IN PRESENZA DI CREDITO IVA RICHIESTO IN
COMPENSAZIONE CON ISTANZA INFRANNUALE
LA COMPENSAZIONE
DI DETTO CREDITO
POTRA’ ESSERE EFFETTUATA SOLO
DAL GIORNO 16 DEL MESE
SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE
QUALUNQUE SIA L’IMPORTO DEL CREDITO
31
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
SE IL CONTRIBUENTE INTENDE UTILIZZARE
ANNUALMENTE IN COMPENSAZIONE > € 15.000 LA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DOVRA CONTENERE
IL VISTO DI CONFORMITA’ DI CUI
ALL’ART. 35, 1^ COMMA – LETTERA “A”
DEL D. LGS. 241/97
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NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
IL VISTO DI CONFORMITA’ PUO’
ESSERE APPOSTO DA :
- DOTTORI/RAGIONIERI COMMERCIALISTI ;
- CONSULENTI DEL LAVORO ;
- RESPONSABILI ASSISTENZA FISCALE DEI CAF ;
- PERITI/ESPERTI TRIBUTARI ISCRITTI NEI RUOLI
CAMERALI ALLA DATA DEL 30/09/1993 ;
- SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE
33
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
IL PROFESSIONISTA NON E’
COSTRETTO AD APPORRE IL VISTO
DI CONFORMITA’
PUO’ ESSERE RICHIESTO UN
ONORARIO PER L’APPOSIZIONE
DEL VISTO DI CONFORMITA’
34
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
ADEMPIMENTI PRELIMINARI RISPETTO AL
RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
COMUNICAZIONE
PREVENTIVA ALLA
D.R.E.
STIPULA POLIZZA
ASSICURATIVA
PROFESSIONALE
AVERE TENUTO DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE LE SCRITTURE
CONTABILI DEL CONTRIBUENTE
35
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
NATURA DEI CONTROLLI AI FINI DEL VISTO DI CONFORMITA’ :
VERIFICA REGOLARE TENUTA E
CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI AI FINI IVA
VERIFICA CORRISPONDENZA DATI
DICHIARAZIONE CON RISULTANZE
DELLE SCRITTURE CONTABILI
VERIFICA CORRISPONDENZA
RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI
CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE
TALE VERIFICA NON COMPORTA
VALUTAZIONI DI MERITO MA SOLO
RISCONTRI FORMALI
36
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
NATURA DELLE SANZIONI APPLICABILI PER
IL RILASCIO DEL VISTO INFEDELE :
SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 258 A € 2.582
IN CASO DI RIPETUTE O GRAVI
VIOLAZIONI PUO’ ESSERE SOSPESA
SINO A 3 ANNI LA FACOLTA’ DI
RILASCIO DEL VISTO
IN CASO DI RIPETUTE VIOLAZIONI
COMMESSE DOPO LA SOSPENSIONE
TALE FACOLTA’ PUO’ ESSERE
DEFINITIVAMENTE INIBITA
SI CONSIDERA VIOLAZIONE
PARTICOLARMENTE GRAVE IL
MANCATO PAGAMENTO DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
37
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
COINVOLGIMENTO DEGLI ORDINI
DI APPARTENENZA :
LE SANZIONI SONO IRROGATE
DALLA D.R.E. COMPETENTE
SECONDO IL DOMICILIO FISCALE
DEL TRASGRESSORE
I PROVVEDIMENTI SONO TRASMESSI
AGLI ORDINI DI APPARTENENZA PER
L’EVENTUALE ADOZIONE DI
ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI
38
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
ATTENZIONE
I CONTRIBUENTI CHE INTENDANO EFFETTUARE LA
COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA > € 10.000 DEVONO
UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PER LA TRASMISSIONE
DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE O DELLA
ISTANZA INFRANNUALE
PER LA TRASMISSIONE
DEL MOD. F24 (VIETATA
LA PRESENTAZIONE
CARTACEA IN BANCA)
39
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
DOPO LA STRETTA OPERATA DAL D.L. 185/2008 CHE HA
INASPRITO LE SANZIONI (DAL 100% AL 200%
DELL’IMPORTO INDEBITAMENTE COMPENSATO)
DA LUGLIO 2009 VIENE ABROGATA LA FACOLTA’ DI
RIDURRE LA SUDDETTA SANZIONE AD ¼ DEL MINIMO
IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELL’ATTO
40
Grazie e arrivederci
41
Fly UP