Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei
by user
Comments
Transcript
Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei
17/11/2014 Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei danni subiti - Il Quotidiano Giuridico TRASPORTO AEREO Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei danni subiti Francesco Ruggiero - Avvocato in Bari Il passeggero di un volo intracomunitario che subisca un ritardo inferiore alle tre ore, non potendo accedere alla tutela indennitaria prevista dal Reg. CE 261/2004, è tenuto alla prova dei danni subiti. Lo si legge nella sentenza n. 928 del 27 ottobre 2014 del G.d.P. di Palmi che ha confermato, uniformandosi all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l'inapplicabilità della tutela indennitaria prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 alle fattispecie relative a ritardi aerei inferiori alle tre ore. Giudice di pace Palmi, Sentenza 27/10/2014, n. 928 La sentenza n. 928 del 27.10.2014 emessa dal G.d.P. di Palmi, ha confermato, uniformandosi all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l’inapplicabilità della tutela indennitaria prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 alle fattispecie relative a ritardi aerei inferiori alle tre ore, precisando che le stesse sono regolate dalla Convenzione di Montreal del 1999, così come recepita dal Regolamento CE n. 2027/97 (modificato dal successivo Regolamento CE n. 889/2002) e dalla Legge n. 12/2004. La vicenda processuale traeva origine da una domanda giudiziale proposta dal passeggero di un volo a/r relativo alla tratta Reggio Calabria / Roma / Venezia, del quale lamentava l’arrivo a destinazione in ritardo rispetto alla prenotazione originaria, con conseguente perdita di taluni impegni professionali. In ragione di tali accadimenti, l’attore domandava la condanna del vettore al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche ai sensi del Reg. CE 261/2004. La Compagnia aerea si costituiva eccependo: - l’impossibilità di qualificare in termini di inadempimento contrattuale l’arrivo a destinazione in orario diverso da quello programmato, tenuto conto delle Condizioni Generali di Contratto (cui aveva aderito il passeggero al momento dell’acquisto del titolo di viaggio); - la non applicabilità al caso di specie della tutela indennitaria prevista del Reg. CE 261/2004 (in considerazione del tenuità del ritardo accumulato dal vettore nell’esecuzione dei voli); - l’irrisarcibilità, in mancanza di corrispondente supporto probatorio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla controparte, richiamando sul punto l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nelle note sentenze di “San Martino” del 2008. A supporto della propria tesi difensiva, il vettore richiamava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia CE in data 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C- 402/07 e 432/07, la quale aveva individuato la soglia di “importanza” del ritardo in tre ore, escludendo che, al di sotto di tale limite, il passeggero possa accedere, in via analogica, alla tutela indennitaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE 261/2004 nei casi di cancellazione aerea. La convenuta evidenziava come la fattispecie de qua fosse disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999, la quale, se da un lato statuisce che il vettore è sottoposto, in caso di ritardo aereo, ad un limite di responsabilità fissato in 4.150 DSP, dall’altro prevede, all’art. 29, che la natura della richiesta di condanna nei confronti del medesimo vettore non ha titolo né punitivo né “esemplare”, risultando meramente risarcitoria e, dunque, soggetta alle comuni regole di diritto di ciascuno Stato e del relativo ordinamento. Il Giudice di Pace di Palmi, quindi, non essendo stata raccolta nel corso del giudizio alcuna prova dei danni asseritamente subiti dall’istante in conseguenza dell’asserito ritardo aereo, ritenendo fondate le argomentazioni difensive della Compagnia aerea, rigettava la domanda attorea. Asseriva il Giudicante nella parte più saliente della motivazione: “Non bisogna infatti confondere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. (CE) 261/2004 esclusivamente nei casi di negato imbarco e cancellazione del volo, con il risarcimento del danno previsto anche in caso di ritardo aereo, ma esclusivamente da parte della Convenzione di Montreal. Diversamente, la Convenzione di Montreal del 1999, recepita in Italia dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 (che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore in caso di incidenti) prevede, anche in caso di tempestiva assistenza durante l’attesa, il diritto del passeggero ad ottenere dalla Compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (es. la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all’importo massimo di 4.150 DSP, corrispondenti a circa 4.831 Euro, TUTTAVIA con l’obbligo di circostanziare ed documentare il danno subito”. Tale sentenza ha l’indubbio merito di fare definitiva chiarezza sulla differenza esistente tra il sistema riparatorio previsto dal Reg. CE 261/2004, e dalla relativa giurisprudenza interprativa, e quello disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999. Infatti, la suddetta fonte comunitaria determina un sistema di tipo “indennitario”, tale da garantire al passeggero un importo forfetario (c.d. compensazione pecuniaria), determinato sulla base della lunghezza del viaggio, per il solo fatto della dimostrazione dell’an del proprio diritto (cioè l’allegazione di ritardo non inferiore alle tre ore), a prescindere dalla prova dei danni subiti. http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/ritardo_aereo_sotto_le_tre_ore_per_il_risarcimento_occorre_la_prova_dei_danni_subiti_id1164562_art.aspx 1/2 17/11/2014 Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei danni subiti - Il Quotidiano Giuridico Diversamente, il Legislatore pattizio non istituisce alcun meccanismo automatico di risarcimento danni, né di compensazione, in danno dei vettori aerei, limitandosi ad indicare un limite quantitativo massimo, laddove vengano ravvisati gli estremi della risarcibilità. In tale prospettiva, il passeggero non può ottenere un risarcimento sulla base della mera allegazione del ritardo aereo poiché, se da un lato può godere della ‘posizione favorevole’ spettante al creditore in base alle presunzioni negoziali, dall’altro è comunque tenuto a fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (ex multis Cfr. Cass., sent. 10 ottobre 2007, n. 21140). In assenza di tanto, non vi sarà nessun danno, in concreto, da risarcire, pur ricorrendo, in linea di principio, un’ipotesi di responsabilità del debitore (e cioè un’ipotesi in cui, se vi fossero stati dei pregiudizi, sarebbero stati risarciti). Il ritardo aereo inferiore alla soglia delle tre ore, quindi, non costituisce autonomo motivo di risarcimento ma, al massimo, può rappresentare circostanza dalla quale sorgono danni per il passeggero, al pari di quanto comunemente previsto per l’inadempimento dalle norme in tema di responsabilità negoziale. Il passeggero, quindi, in casi analoghi alla fattispecie analizzata dalla sentenza in commento, al pari di qualsiasi altro soggetto processuale, è obbligato alla prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria. Copyright © - Riproduzione riservata http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/ritardo_aereo_sotto_le_tre_ore_per_il_risarcimento_occorre_la_prova_dei_danni_subiti_id1164562_art.aspx 2/2