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17/11/2014
Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei danni subiti - Il Quotidiano Giuridico
TRASPORTO AEREO
Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la
prova dei danni subiti
Francesco Ruggiero - Avvocato in Bari
Il passeggero di un volo intracomunitario che subisca un ritardo inferiore alle tre ore, non potendo accedere alla tutela
indennitaria prevista dal Reg. CE 261/2004, è tenuto alla prova dei danni subiti. Lo si legge nella sentenza n. 928 del 27
ottobre 2014 del G.d.P. di Palmi che ha confermato, uniformandosi all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza
comunitaria, l'inapplicabilità della tutela indennitaria prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 alle
fattispecie relative a ritardi aerei inferiori alle tre ore.
Giudice di pace Palmi, Sentenza 27/10/2014, n. 928
La sentenza n. 928 del 27.10.2014 emessa dal G.d.P. di Palmi, ha confermato, uniformandosi all’orientamento
già espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l’inapplicabilità della tutela indennitaria prevista dagli articoli 5
e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 alle fattispecie relative a ritardi aerei inferiori alle tre ore, precisando che
le stesse sono regolate dalla Convenzione di Montreal del 1999, così come recepita dal Regolamento CE n.
2027/97 (modificato dal successivo Regolamento CE n. 889/2002) e dalla Legge n. 12/2004.
La vicenda processuale traeva origine da una domanda giudiziale proposta dal passeggero di un volo a/r
relativo alla tratta Reggio Calabria / Roma / Venezia, del quale lamentava l’arrivo a destinazione in ritardo
rispetto alla prenotazione originaria, con conseguente perdita di taluni impegni professionali. In ragione di tali
accadimenti, l’attore domandava la condanna del vettore al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche ai sensi del Reg. CE 261/2004.
La Compagnia aerea si costituiva eccependo: - l’impossibilità di qualificare in termini di inadempimento
contrattuale l’arrivo a destinazione in orario diverso da quello programmato, tenuto conto delle Condizioni
Generali di Contratto (cui aveva aderito il passeggero al momento dell’acquisto del titolo di viaggio); - la non
applicabilità al caso di specie della tutela indennitaria prevista del Reg. CE 261/2004 (in considerazione del
tenuità del ritardo accumulato dal vettore nell’esecuzione dei voli); - l’irrisarcibilità, in mancanza di
corrispondente supporto probatorio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla
controparte, richiamando sul punto l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione nelle note sentenze di “San Martino” del 2008.
A supporto della propria tesi difensiva, il vettore richiamava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia CE in
data 19.11.2009 nei procedimenti riuniti C- 402/07 e 432/07, la quale aveva individuato la soglia di
“importanza” del ritardo in tre ore, escludendo che, al di sotto di tale limite, il passeggero possa accedere, in via
analogica, alla tutela indennitaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE 261/2004 nei casi di cancellazione aerea.
La convenuta evidenziava come la fattispecie de qua fosse disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999,
la quale, se da un lato statuisce che il vettore è sottoposto, in caso di ritardo aereo, ad un limite di
responsabilità fissato in 4.150 DSP, dall’altro prevede, all’art. 29, che la natura della richiesta di condanna nei
confronti del medesimo vettore non ha titolo né punitivo né “esemplare”, risultando meramente risarcitoria e,
dunque, soggetta alle comuni regole di diritto di ciascuno Stato e del relativo ordinamento.
Il Giudice di Pace di Palmi, quindi, non essendo stata raccolta nel corso del giudizio alcuna prova dei danni
asseritamente subiti dall’istante in conseguenza dell’asserito ritardo aereo, ritenendo fondate le
argomentazioni difensive della Compagnia aerea, rigettava la domanda attorea.
Asseriva il Giudicante nella parte più saliente della motivazione: “Non bisogna infatti confondere la
compensazione pecuniaria prevista dal Reg. (CE) 261/2004 esclusivamente nei casi di negato imbarco e
cancellazione del volo, con il risarcimento del danno previsto anche in caso di ritardo aereo, ma
esclusivamente da parte della Convenzione di Montreal. Diversamente, la Convenzione di Montreal del 1999,
recepita in Italia dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 (che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla
responsabilità del vettore in caso di incidenti) prevede, anche in caso di tempestiva assistenza durante l’attesa,
il diritto del passeggero ad ottenere dalla Compagnia aerea il risarcimento dei conseguenti danni subiti (es. la
perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino
all’importo massimo di 4.150 DSP, corrispondenti a circa 4.831 Euro, TUTTAVIA con l’obbligo di circostanziare
ed documentare il danno subito”.
Tale sentenza ha l’indubbio merito di fare definitiva chiarezza sulla differenza esistente tra il sistema
riparatorio previsto dal Reg. CE 261/2004, e dalla relativa giurisprudenza interprativa, e quello disciplinato
dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Infatti, la suddetta fonte comunitaria determina un sistema di tipo “indennitario”, tale da garantire al
passeggero un importo forfetario (c.d. compensazione pecuniaria), determinato sulla base della lunghezza del
viaggio, per il solo fatto della dimostrazione dell’an del proprio diritto (cioè l’allegazione di ritardo non
inferiore alle tre ore), a prescindere dalla prova dei danni subiti.
http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/ritardo_aereo_sotto_le_tre_ore_per_il_risarcimento_occorre_la_prova_dei_danni_subiti_id1164562_art.aspx
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Diversamente, il Legislatore pattizio non istituisce alcun meccanismo automatico di risarcimento danni, né di
compensazione, in danno dei vettori aerei, limitandosi ad indicare un limite quantitativo massimo, laddove
vengano ravvisati gli estremi della risarcibilità. In tale prospettiva, il passeggero non può ottenere un
risarcimento sulla base della mera allegazione del ritardo aereo poiché, se da un lato può godere della
‘posizione favorevole’ spettante al creditore in base alle presunzioni negoziali, dall’altro è comunque tenuto a
fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (ex multis
Cfr. Cass., sent. 10 ottobre 2007, n. 21140). In assenza di tanto, non vi sarà nessun danno, in concreto, da
risarcire, pur ricorrendo, in linea di principio, un’ipotesi di responsabilità del debitore (e cioè un’ipotesi in cui,
se vi fossero stati dei pregiudizi, sarebbero stati risarciti).
Il ritardo aereo inferiore alla soglia delle tre ore, quindi, non costituisce autonomo motivo di risarcimento ma,
al massimo, può rappresentare circostanza dalla quale sorgono danni per il passeggero, al pari di quanto
comunemente previsto per l’inadempimento dalle norme in tema di responsabilità negoziale.
Il passeggero, quindi, in casi analoghi alla fattispecie analizzata dalla sentenza in commento, al pari di qualsiasi
altro soggetto processuale, è obbligato alla prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa
risarcitoria.
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