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Programma di Formazione Integrata per il superamento dell

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Programma di Formazione Integrata per il superamento dell
Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Programma di Formazione Integrata per il
superamento dell’emergenza e
l’innovazione dei processi organizzativi di
accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri e comunitari
1° Giornata – Modulo B
(ottobre 2010)
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di
sicurezza e necessità di semplificazione
amministrativa. Conoscere i fattori fondamentali
per incrementare l’efficacia e l’efficienza
dell’organizzazione comunale.
Modulo B:
La registrazione anagrafica del cittadino immigrato
presupposto per l’esercizio di diritti e il rispetto di doveri.
L’integrazione delle banche dati pubbliche e l’esigenza
della corretta ed univoca identificazione
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dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari
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Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
LA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul
principio della
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
Inizialmente essere regolarmente soggiornanti significava
possedere un permesso di soggiorno valido.
Solo chi aveva un permesso di soggiorno in corso di validità
poteva iscriversi all’anagrafe.
Oggi non è più così !
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dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari
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REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
Art. 6 comma 7 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286
Art. 15 comma 1 DPR 31.8.1999, n. 394
FISSANO UN PRINCIPIO FONDAMENTALE
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri
previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico
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dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari
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Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
E’ la condizione fondamentale per l’applicazione della
disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri
alle medesime condizioni degli italiani.
Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide
puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di
soggiorno
Al contrario, vi coincide sempre meno e deve essere
ricavato da un’analisi complessiva del sistema.
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CHI È REGOLARMENTE SOGGIORNANTE ?
Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998
“Possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell’art. 4 che siano muniti di carta o di permesso di
soggiorno …”
Ai fini anagrafici …
La regolarità del soggiorno deve essere valutata distintamente per gli stranieri:
 già iscritti in anagrafe
 non ancora iscritti in APR, ma in possesso di permesso scaduto e ricevuta per
il rinnovo
 non iscritti in APR ma rientranti in una delle casistiche previste dalle circolari
che regolano casi specifici (es. lavoro subordinato, ricongiungimento familiare,
ecc. ….)
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STRANIERI E ANAGRAFE
Le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni anagrafiche dei cittadini
stranieri si effettuano nei casi e alle stesse condizioni dei cittadini
italiani. Esiste, poi, un motivo di cancellazione riservato solamente
ai cittadini stranieri; è quello previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c)
d.P.R. n. 223/1989 e cioè “per mancato rinnovo del titolo di
soggiorno”
Questo motivo di cancellazione non è
applicabile ai comunitari !!!
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ISCRIZIONE PER NASCITA
Anche per i neonati stranieri l’iscrizione in anagrafe si effettua per
nascita, sulla base della comunicazione dell’ufficiale di stato civile (art.
12 DPR 223/1989) entro il termine di tre giorni (art. 17 D.P.R. 223/1989).
L’iscrizione anagrafica per nascita, dunque, non può essere subordinata
all’inserimento del nato nel titolo di soggiorno del genitore.
Questo orientamento, sostenuto vigorosamente da Anusca e dall’Istat
(circolare n. 47/2002) è stato confermato dal Consiglio di stato con
argomentazioni solide (parere n. 5453/03 del 4.2.2004) riprese dal
Ministero dell’interno con circolare DCSD 12.7.2004 n. 32
DECORRE DAL GIORNO DELLA NASCITA !
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ISCRIZIONE PER NASCITA
Il neonato sarà iscritto:
a)
nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori
b)
nell’anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i
genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi
c)
nell’anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo
questi sia iscritto in anagrafe
d)
nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il nato viene
affidato.
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ISCRIZIONE PER NASCITA
L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello della nascita
occasionale in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori
“irregolari” o, comunque da genitori dei quali nessuno sia iscritto in anagrafe
In questo caso, l’ufficiale dello stato civile iscriverà l’atto di nascita, ma non
potrà inviare la comunicazione di nascita a nessun ufficio d’anagrafe per
l’iscrizione in Apr
L’eventuale situazione di “clandestinità” dei genitori potrà essere solo
“presunta” dall’ufficiale di stato civile, che, pertanto, non dovrà fare alcuna
segnalazione.
Quand’anche l’ufficiale di stato civile, abbia notizia, per conoscenza personale,
della situazione di clandestinità dei genitori, senza avere elementi formali a
conferma di ciò, non è tenuto a fare nessuna segnalazione.
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ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE
IDENTIFICAZIONE
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
ABITUALITÀ DELLA DIMORA
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L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI
Il primo problema che si pone per l’ufficiale d’anagrafe di fronte
a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, è quello di:
Accertare l’identità della persona
Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989
sancisce l’obbligo, per tutti coloro che rendono le
dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria
identità mediante l’esibizione di un documento di
riconoscimento.
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L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE
DALL’ESTERO
Art. 14 del regolamento anagrafico:
vale per tutti, italiani e stranieri !
Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della
dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o
altro documento equipollente.
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o
apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione,
rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità
consolari.
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LEGALIZZAZIONE DI FIRME DI ATTI DA E PER L'ESTERO
ARTICOLO 33 D.P.R. 445/2000
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. […]
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
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L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI
Oltre alla prova documentata della propria identità, sono due i
requisiti fondamentali richiesti al cittadino straniero per poter
ottenere l’iscrizione all’APR e cioè:
La dimora abituale
La regolarità del soggiorno
(che non coincide sempre e necessariamente con il possesso
di un titolo di soggiorno in corso di validità)
Per l’accertamento della dimora abituale si agisce con gli stessi criteri
utilizzati per i cittadini italiani
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L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE
DALL’ESTERO
In pratica
Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il
cittadino straniero deve esibire:
•
•
•
•
Permesso o carta di soggiorno
Passaporto o documento equipollente (es. titolo di viaggio). In mancanza
(assoluta) di passaporto, il permesso di soggiorno può valere anche come
documento equipollente
Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e
la composizione del nucleo familiare
Codice fiscale (D.M. 18.12.2000)
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L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO
Tuttavia...
Iscrizione degli stranieri con P.d.S. scaduto
I cittadini stranieri non ancora iscritti in APR, in attesa di RINNOVO del
permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti.
Perciò, potranno essere ISCRITTI in anagrafe dietro esibizione della ricevuta
della richiesta di rinnovo e della fotocopia del titolo scaduto.
Direttiva Ministero interno 5.8.2006
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DIRETTIVA MINISTERO INTERNO 5.8.2006
Il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del
procedimento di rinnovo del P.d.S. non incide sulla piena legittimità del
soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se:
 la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60
giorni dalla scadenza dello stesso;
 [è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della
richiesta di rinnovo;]
 è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso in questione.
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CIRC. MIN. INTERNO N. 42 DEL 17.11.2006
Si può procedere all’iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari:
• mai inseriti nei registri della popolazione residente
• o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente
a condizione che:
• la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro
60 giorni dalla scadenza dello stesso,
• sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo
Nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla competente Questura, andrà
evidenziato che si tratta di una iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del
5.8.2006, ciò anche al fine dell’ adozione dei conseguenti provvedimenti
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ISCRIZIONE MINORI IN ATTESA DI ADOZIONE
Direttiva 21.2.2007 Min. interno/politiche per la famiglia
Convenzione di New York diritti del fanciullo (20.11.1989)
Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori (29.5.1993)
Art. 34 L. 184/1983
La Comm. adozioni internazionali, nell’autorizzare l’ingresso e la residenza in
Italia del minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità
dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione NON è richiesto il permesso di soggiorno
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ISCRIZIONE MINORI IN ATTESA DI ADOZIONE
Direttiva 21.2.2007 Min. interno/politiche per la famiglia
•
Se l’adozione è pronunciata all’estero e il T.d.M. si limita a riconoscerne
l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. della L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può
essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il
Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia
già riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero.
•
Se l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il T.d.M.
riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come
“convivente”
•
L’ufficiale d’anagrafe, se vi sono le condizioni necessarie (dimora abituale), dovrà
iscrivere il minore con le generalità desunte dal passaporto, anche se questo
riporta già il cognome del padre adottivo.
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L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO
Iscrizione nelle more del rilascio del I° P.d.S. per lavoro subordinato
Direttiva 20.02.2007: diritti dello straniero nelle more del rilascio del
primo P.d.S. per lavoro subordinato
Il lavoratore straniero che ha sottoscritto presso lo Sportello Unico per
l’immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del
P.d.S. per motivi di lavoro può legittimamente esercitare i diritti da
esso derivanti.
Fra tali diritti deve essere compreso
quello all’iscrizione anagrafica
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ISCRIZIONE NELLE MORE DEL RILASCIO
DEL I° P.D.S. PER LAVORO SUBORDINATO
Documenti per l’iscrizione anagrafica
Oltre al passaporto e agli altri documenti attestanti gli status personali,
l’iscrizione deve essere subordinata all’esibizione:
a) del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per
l’immigrazione;
b) della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di permesso;
c) della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
presentata allo Sportello Unico.
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L’ISCRIZIONE PER RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
Circolare n. 43 del 2.8.2007
In analogia con quanto già disposto per i lavoratori subordinati, si può
procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia chiesto il P.d.S.
per motivi familiari nelle more del suo rilascio. A tal fine dovrà essere esibita
la seguente documentazione:
Il VISTO DI INGRESSO
La RICEVUTA rilasciata dall’Ufficio
presentazione della richiesta
postale
attestante
l’avvenuta
Fotocopia non autenticata del NULLA OSTA al ricongiungimento rilasciato
dallo Sportello unico
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L’ISCRIZIONE PER COESIONE FAMILIARE
circolare del Min. interno del 2 agosto 2007
Questa ipotesi riguarda il cittadino straniero, entrato in Italia con
visto rilasciato per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (ad
es. visto turistico), e che chiede il permesso di soggiorno per
“coesione familiare”.
In tal caso, poiché manca il nulla osta al ricongiungimento,
l’iscrizione anagrafica può essere effettuata solo previa esibizione
del permesso di soggiorno, non potendo, fino a diversa disposizione
ministeriale, trovare applicazione la procedura prevista dalla circ.
n. 43/2007.
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L’ISCRIZIONE DI DISCENDENTI DA AVO
ITALIANO
per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Circolare n. 32 del 13.6.2007
Per i discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura
per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” la ricevuta
della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione
anagrafica.
Resta tuttavia necessario dimostrare il requisito della “residenza” in Italia
Pertanto, per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza è necessaria
la preventiva iscrizione anagrafica per “residenza”, accertata nei modi e con
le procedure previste dalla legge e dal regolamento anagrafico.
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L’ISCRIZIONE DI DISCENDENTI DA AVO
ITALIANO
per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Circolare n. 52 del 28.9.2007
Ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non
applicano l’Accordo Schengen e che intendono chiedere il riconoscimento
della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, è sufficiente – ai fini della
dimostrazione della regolarità del soggiorno – l’esibizione del timbro
Schengen apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera.
Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo Schengen dovranno
esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni
dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa ai gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive
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L’ISCRIZIONE PER IL RIACQUISTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Circolare n. 14 del 31.10.2008
La procedura di iscrizione anagrafica prevista per il riconoscimento
della cittadinanza italiana jure sanguinis si applica anche al
riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
•
Richiedenti asilo: sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui
hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il
timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una
domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".
•
Rifugiati (o, più diffusamente, rifugiati politici) sono persone fuggite o
espulse a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal loro
Paese e che trovano ospitalità in un Paese straniero. Giuridicamente,
sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di
rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• La protezione sussidiaria. In applicazione della normativa europea, il
decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status
di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello
di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non
possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa
essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di
residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un
grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.
Al titolare dello ‘status di protezione sussidiaria’ la Questura rilascia un
permesso con motivo ’protezione sussidiaria’.
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri soggetti a protezione
internazionale è subordinata al possesso del permesso di soggiorno
La sola ricevuta della domanda di permesso non è sufficiente ai fini
dell’iscrizione anagrafica
I cittadini stranieri “richiedenti asilo” – “rifugiati” – in stato di “protezione
sussidiaria” sono, spesso
privi di passaporto o documenti equipollenti
In questo caso all’ufficiale d’anagrafe si pongono due problemi:
•
L’identificazione e quindi il diritto all’iscrizione anagrafica
•
La registrazione dei dati personali
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• Identificazione e diritto all’iscrizione anagrafica
L’art. 14 del d.P.R. n. 223/1989 prevede che la persona (italiano o straniero), che fa
istanza di iscrizione anagrafica per provenienza dall’estero, presenti il passaporto (o
altro titolo di viaggio previsto da specifiche convenzioni o accordi internazionali) e,
allorquando il trasferimento concerna anche la famiglia, “atti autentici che ne
dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di
provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.”
È possibile iscrivere un cittadino straniero soggetto a protezione
internazionale (richiedente asilo, rifugiato o i stato di protezione
sussidiaria) privo di passaporto o documento equipollente, in deroga
alle disposizioni dell’art. 14 del d.P.R. n. 223/89
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
A tale categoria di persone si dovranno applicare, anche in materia
anagrafica, norme e principi appositamente previsti in relazione al loro
status di “persone soggette a protezione internazionale”; se così non fosse,
a tali persone verrebbero negati, nella maggior parte dei casi, il
fondamentale diritto all’iscrizione anagrafica e i diritti connessi a tale
iscrizione.
Pertanto:
Il permesso di soggiorno, solo per questa particolare categoria di cittadini
stranieri, potrà supplire alla mancanza di passaporto come documento di
riconoscimento e identificazione utile ai fini dell’iscrizione anagrafica
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• Riferimenti normativi
Convenzione di Ginevra del 1951
Art. 25 (“Assistenza amministrativa”), commi 2 e 3:
“Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il
loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno
straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali
rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede
fino a prova del contrario.
Art. 27 “Documenti d’identità”
“Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono
sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”.
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• Min. interno - risposta a quesito del 4.7.2006
“…Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi
cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto
all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione,
valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine,
mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro
identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell’art. 1 lett. c del DPR 445/2000
riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare”.
Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o
prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici, sempre sulla base delle
considerazioni sopra espresse in materia di definizione e di valore dei documenti di
riconoscimento, di cui agli articoli 1 e 35 del citato d.P.R. 445/2000…”
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dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• La registrazione dei dati personali
Ministero dell’interno – Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo – nota prot. n.
1409/CS del 24.04.2009, indirizzata al comune di Pordenone e, p.c. all’ICS – Ufficio
Rifugiati ONLUS di Trieste:
“Pertanto, la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli
interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura
di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la
documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”.
La disposizione è condivisibile per quanto riguarda i rifugiati e i richiedenti
asilo; meno giustificata per gli stranieri soggetti a protezione sussidiaria.
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L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
In conclusione...
I cittadini stranieri soggetti a protezione internazionale hanno diritto:
•All’iscrizione anagrafica ancorchè privi di passaporto o documento
equipollente, a condizione che siano in possesso del permesso di
soggiorno
•Alla registrazione dei loro status personali e familiari desunti dal
permesso di soggiorno e/o dalla certificazione della Commissione
Nazionale per il Diritto d’Asilo
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L’ISCRIZIONE PER IMMIGRAZIONE DA ALTRO
COMUNE
Il cittadino straniero non decade dall’iscrizione anagrafica nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7 DPR 223/1989 come modificato
dal DPR 334/2004 ).
Ciò significa che ai fini dell’iscrizione per provenienza da altro comune non
è indispensabile che il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità, ma è sufficiente che esibisca “la ricevuta
comprovante l’avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste,
della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia
di quest’ultimo titolo” (circ. n. 12/2005 DCSD).
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LA CANCELLAZIONE DALL’APR
La cancellazione dei cittadini stranieri
 per morte
 per trasferimento di residenza in altro comune o all’estero
 per trasferimento del domicilio in altro comune per le
persone senza fissa dimora;
NON presenta particolarità di rilievo
rispetto alla cancellazione dei cittadini italiani
INVECE…
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LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ
E PER MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
L’art. 15, comma 3 del DPR n. 394/99 ha sostituito l’art. 11 comma
1 lett. c) del regolamento anagrafico e prevede che i cittadini
stranieri debbano essere cancellati
•
Per irreperibilità accertata
•
Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da
rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei
mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni
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CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA
Malgrado la norma si esprima in modo diverso, la cancellazione per
irreperibilità del cittadino straniero deve avvenire alle stesse
identiche condizioni della cancellazione dei cittadini italiani
e cioè
a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati.
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CANCELLAZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 3 DEL DPR 223/1989
L’ufficiale d’anagrafe, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno, deve
invitare il cittadino straniero, con raccomandata AR, a rinnovare la dichiarazione di
dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato (Art. 11 comma 1 lett.
c come modificato dall’art. 1 comma 28 della Legge n. 94/2009)
Se lo straniero non provvede nei 30 giorni successivi all’invito
l’ufficiale d’anagrafe deve cancellarlo con apposito provvedimento
ATTENZIONE !
Se il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo NON si potrà
procedere alla cancellazione !!!
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI
I principi fondamentali
Direttiva n. 2004/38/CE
•
La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO primario e individuale
conferito a ciascun cittadino comunitario dal possesso della cittadinanza
dell’Unione e rappresenta il principio cardine dell’Unione europea
•
Le limitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono previste dal
Trattato e dalle relative disposizioni applicative
•
La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei
cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e
soggiorno
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LO STATO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
Le “Linee guida” della Commissione europea
Il 2 luglio 2009 è stato adottato un documento (cc.dd.”Linee Guida)
contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi
in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di
recepimento emanate da ciascuno Stato membro: “Guida ad una migliore
trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE”.
Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite
con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che contiene
chiarimenti
• sulla copertura dei rischi sanitari
• sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”
• sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea
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I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLE “LINEE GUIDA”
Accanto ad indicazioni su specifiche questioni (risorse, copertura dei rischi
sanitari, ordine e sicurezza pubblica ecc.) le “Linee guida” enunciano numerosi
principi fondamentali in materia di circolazione e soggiorno nell’intento di
rafforzare tale diritto.
“La libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà
fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo”
“Il diritto alla libera circolazione è uno dei pilastri dell’Unione europea e,
conseguentemente, ogni deroga a tale principio dev’essere interpretata in
modo rigoroso. Tuttavia, il diritto alla libera circolazione all’interno
dell´Unione non è illimitato e comporta alcuni obblighi a carico dei
beneficiari, tra i quali il rispetto delle legge dello Stato membro ospitante.”
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A CHI SI APPLICA IL D. LGS. N. 30/2007 ?
 a QUALSIASI CITTADINO dell'Unione che si rechi o soggiorni in
uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza
 ai suoi FAMILIARI ai sensi dell'art. 2, punto 2, che
accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo
Inoltre…
Il D. lgs. n. 30/2007 si applica ai cittadini di Norvegia,
Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino,
Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano
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I CITTADINI STRANIERI - LA CERTIFICAZIONE
Che cos’è un certificato
DPR n. 445/2000, Art. 1, comma 1, lett. f): “CERTIFICATO: il documento rilasciato
da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”
DPR n. 223/89, art. 33: “L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo
stato di famiglia.
Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni
previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata e certificata …”
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I CITTADINI STRANIERI - LA CERTIFICAZIONE
Ai cittadini stranieri devono essere rilasciati tutti i certificati e gli
attestati desunti dagli atti anagrafici e dello stato civile,
esattamente come per i cittadini italiani.
Anche per questo motivo, occorre fare molta attenzione al momento
dell’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, poiché tutti i dati
registrati in anagrafe saranno poi oggetto di certificazione.
I certificati non hanno mai valore probatorio assoluto, ma limitato;
fanno fede fino a prova contraria.
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