introduzioni di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e
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introduzioni di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga INTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL’INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO ART. 1) DEFINIZIONE Agli effetti e all’applicazione del presente Regolamento sono definite armi: a) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla persona o all’animale; b) tutti gli strumenti atti ad offendere, di cui la legge vieta il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; c) le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti. ART.2) RESIDENTI I residenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l’attività venatoria, intendono trasportare armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, per recarsi in una qualsiasi località, oppure presso ambiti di caccia, ovvero in zone ove è consentita l’attività venatoria, devono comunicare per iscritto all’Ente Parco (come da modello indicato nell’allegato 1) il percorso che intendono effettuare. La comunicazione va inoltrata al Comando Stazione Forestale operante nel Parco, nella cui circoscrizione è compresa la residenza dell’interessato. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai residenti nel territorio del Parco che intendono trasportare armi per uso sportivo. La comunicazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell’interessato, gli estremi del porto d’armi, l’elenco delle armi da trasportare, con l’indicazione della matricola e del tipo di materiale destinato al trasporto, nonché del percorso che si intende compiere e delle motivazioni per le quali si effettua il trasporto. Il tragitto comunicato all’Ente deve essere scelto tenendo conto del percorso più idoneo e più breve per il raggiungimento della zona prefissata. Coloro che praticano l’attività venatoria sono tenuti ad inoltrare la domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e ad allegare alla stessa una dichiarazione che attesti l’iscrizione all’Ambito di Caccia da raggiungere. Le comunicazioni pervenute saranno valutate dall’Ente Parco, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà non approvare il percorso indicato dall’interessato; in tal caso l’Ente ne comunicherà per iscritto i motivi al richiedente. L’Ente Parco, inoltre, si riserva la facoltà di indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello comunicato, motivandone le ragioni. Trascorso il termine di 30 giorni, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, la comunicazione s’intende formalmente approvata (silenzio-assenso). L’autorizzazione, al permanere di tutte le condizioni precisate nella comunicazione (residenza, estremi del porto d’armi, tipo di arma, tragitto da effettuare e motivazione del trasporto), ha durata indeterminata. Il mancato rispetto delle prescrizioni fornite dall’Ente o di tutti i dati identificativi, compresi quelli dell’arma, contenuti nella comunicazione comporterà la decadenza dall’autorizzazione. 1 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ART. 3) NON RESIDENTI Tutti coloro non residenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l’attività venatoria, intendono attraversare il territorio del Parco trasportando armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, oppure per raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è consentita l’attività venatoria, devono essere autorizzati dall’Ente Parco, previa richiesta presentata per iscritto dall’interessato (come da modello indicato nell’allegato 2). La domanda va inoltrata ad uno dei Comandi Stazione Forestali operanti nel Parco, nella cui circoscrizione è compreso il tragitto da compiere. Alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono tenuti anche coloro che intendono trasportare armi per uso sportivo. La richiesta è personale e dovrà contenere, oltre alle generalità dell’interessato, gli estremi del porto d’armi, l’elenco delle armi che si intendono trasportare, con l’indicazione della matricola e del tipo di materiale destinato al trasporto, nonché del percorso che si intende compiere e delle motivazioni per le quali si chiede il trasporto. Il tragitto comunicato all’Ente deve essere scelto tenendo conto del percorso più idoneo e più breve per il raggiungimento della zona prefissata Coloro che praticano l’attività venatoria sono tenuti ad inoltrare la domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e ad allegare alla stessa una dichiarazione che attesti l’iscrizione all’Ambito di Caccia da raggiungere. Le richieste saranno valutate dall’Ente Parco, che potrà rilasciare l’autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle domande. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per esigenze istruttorie, senza necessità di comunicazione all’interessato. L’Ente Parco si riserva la facoltà di rilasciare l’autorizzazione indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente, motivandone le ragioni. L’autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di sessanta giorni dalla ricezione delle domande (silenzio-assenso). L’autorizzazione avrà durata annuale e potrà essere concessa la proroga solo su espressa e motivata richiesta dell’interessato. Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi, compresi quelli dell’arma, contenuti nell’autorizzazione, comporterà la decadenza dall’autorizzazione medesima. ART. 4) ESPLOSIVO Chiunque nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, debba trasportare e/o utilizzare materiale esplosivo destinato ad attività edile pubblica e privata o ad attività estrattiva, oltre ad ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, dovrà inoltrare richiesta all’Ente Parco, che potrà rilasciare l’autorizzazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per esigenze istruttorie, senza necessità di comunicazione all’interessato. L’autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di sessanta giorni dalla ricezione (silenzio-assenso). La domanda va inoltrata ad uno dei Comandi Stazione Forestali operanti nel Parco, nella cui circoscrizione è compreso il tragitto da compiere. 2 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga La durata dell’autorizzazione è limitata al periodo indicato nella domanda e potrà essere concessa eventuale proroga solo su espressa e motivata richiesta dell’interessato. Le autorizzazioni rilasciate dall’Ente Parco non sono comunque valide per armi e/o esplosivi e/o altri mezzi di distruzione e cattura o parti di essi non consentiti ovvero non previsti o ammessi dalle vigenti leggi in materia. ART. 5) NORMATIVA Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento incorre nelle sanzioni di cui al D.P.R. 05.06.1995 e relativi regolamenti e alla legge n. 394 del 06.12.1991. ART. 6) ESENTI Sono esenti dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione: a) i Corpi Armati limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari; b) le Forze di Polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei Corpi di appartenenza; c) gli agenti dipendenti degli Enti Locali con qualifiche di agenti di polizia giudiziaria (art. 57, 3° comma, Codice di Procedura Penale) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza; gli addetti alla polizia municipale muniti della qualità di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza; d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, limitatamente al trasporto di tali armi; e) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite, purché esentati dall’obbligo della denuncia delle armi (art. 10, Legge 110/75). Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsivoglia attività di vigilanza non espressamente sopramenzionata. ART. 7) NORMA TRANSITORIA Le limitazioni temporali di cui agli articoli 2) e 3) del presente regolamento non trovano applicazione per l’anno 2002. 3 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ALLEGATO 1 (COMUNICAZIONE TRASPORTO ARMI NEL PARCO DA PARTE DI RESIDENTI NELL’AREA PROTETTA) ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA tramite il Comando Stazione Forestale di ____________________________________ Il sottoscritto …………………………. nato a …………………………..il ………………………… residente ……………………………….Via ………………………………Tel……………………… (ricadente all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) comunica di voler trasportare armi all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, relativamente all’anno ………................. Si forniscono di seguito i seguenti dati: - Estremi del porto d’armi: n.………………rilasciato da……………………………………… Scadenza: ………………………. - Tipo di arma: …………………….. Matricola: ……………………………. tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. Tipo di arma: …………………….. Matricola: ……………………………..tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. Tipo di arma: …………………….. Matricola: ………………………………tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. Altri mezzi di cattura e distruzione:…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Motivi del trasporto e percorso da effettuare: …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni in un atto pubblico, circa la propria identità e stato, ovvero attesta dati falsi o sostituisce illegittimamente la sua persona all’altrui, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Si allega la seguente documentazione: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ______________________, lì ______________ IN FEDE 4 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ALLEGATO 2 (RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE ARMI NEL PARCO DA PARTE DI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AREA PROTETTA) ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA tramite il Comando Stazione Forestale di ___________________________________ Il sottoscritto …………………………. nato a …………………………..il ………………………… residente ……………………………….Via ………………………………Tel……………………… chiede l’autorizzazione per poter trasportare armi all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, relativamente all’anno ………........... Si forniscono di seguito i seguenti dati: - Estremi del porto d’armi: n.………………rilasciato da……………………………………… Scadenza: ………………………. - Tipo di arma: …………………….. Matricola: ……………………………..tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. - Tipo di arma: …………………….. Matricola: ……………………………..tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. - Tipo di arma: …………………….. Matricola: ……………………………..tipo di munizioni: ………………………………………………………………………………………………….. - Altri mezzi di cattura e distruzione:…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... - Motivi del trasporto e percorso da effettuare: …………………………………….……………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze cui si espone colui che fa mendaci dichiarazioni in un atto pubblico, circa la propria identità e stato, ovvero attesta dati falsi o sostituisce illegittimamente la sua persona all’altrui, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Si allega la seguente documentazione: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ______________________, lì ______________ IN FEDE 5