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dal bilancio d`esercizio al reddito d`impresa
DAL BILANCIO D'ESERCIZIO
AL REDDITO D'IMPRESA
Latina, 24 marzo 2011
Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Condizioni per la redazione del bilancio abbreviato
L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile contiene le
seguenti indicazioni:
- possono redigere il bilancio in forma abbreviata solo
le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui
mercati regolamentati;
- la possibilità di redazione del documento è collegata
al non superamento, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, di due
dei limiti quantitativi indicati nella slide successiva.
2
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Condizioni per la redazione del bilancio abbreviato
Parametri
D.Lgs.
7 novembre 2006,
n. 285
D.Lgs.
3 novembre 2008,
n. 173
Totale dell'attivo
€ 3.650.000
€ 4.400.000
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
€ 7.300.000
€ 8.800.000
Dipendenti occupati
in media
50
50
3
IL BILANCIO CONSOLIDATO
Condizioni per l'esonero
Parametri
D.Lgs.
7 novembre 2006,
n. 285
D.Lgs.
3 novembre 2008,
n. 173
Totale dell'attivo
€ 14.600.000
€ 17.500.000
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
€ 29.200.000
€ 35.000.000
Dipendenti occupati
in media
250
250
4
IL BILANCIO CONSOLIDATO
L'esonero indicato nella precedente slide
non si applica se l'impresa controllante o
una delle imprese controllate abbia
emesso titoli quotati in borsa.
5
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Le disposizioni del D.Lgs. 3 novembre
2008, n. 173 si applicano ai bilanci e alle
relazioni relativi agli esercizi aventi inizio
da una data successiva a quella della sua
entrata in vigore.
21 novembre 2008
6
IL FORMATO XBRL
A partire dal 2010, la maggior parte delle
società di capitali e cooperative (fatti salvi
gli esoneri previsti dalla legge) devono
depositare al Registro delle Imprese lo
stato patrimoniale e il conto economico in
formato XBRL.
7
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA
S.R.L.
L'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, avviene
di regola tramite deliberazione assembleare ai
sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.
In questo caso ai fini del deposito nel Registro
delle Imprese, al bilancio dovrà essere allegata la
copia del verbale di assemblea dei soci che lo
hanno approvato.
8
IL VERBALE
ESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,
anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il
capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì
indicare le modalità e il risultato delle votazioni e
deve consentire, anche per allegato, l'identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,
le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il
verbale deve essere redatto senza ritardo, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito o di pubblicazione.
9
LA REDAZIONE DEL VERBALE
In questo caso, il verbale dell'assemblea che
approva il bilancio d'esercizio può essere redatto
sia contestualmente all'assemblea alla quale fa
riferimento, sia in un momento successivo alla
stessa.
Esempio
Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel
quale si verbalizza che in data 28 aprile 2011
si è riunita l'assemblea per l'approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2010.
10
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
Presso il competente Registro delle Imprese,
entro 30 giorni dall'approvazione, deve
essere depositata la seguente documentazione:
- copia del bilancio d'esercizio;
- copia degli atti comprovanti la decisione dei
soci (verbale di assemblea, consenso espresso
per iscritto, consultazione scritta) che ha
approvato il bilancio;
- copia della relazione sulla gestione, ove
obbligatoria;
- copia delle relazioni degli organi di controllo, se
esistenti.
11
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel quale
si verbalizza che in data 28 aprile 2011 si è
riunita l'assemblea per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2010.
In questa ipotesi la data di riferimento per valutare se la
domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata
presentata nei termini di legge, è quella di approvazione
del bilancio (28 aprile 2011) e non quella del verbale.
12
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel quale
si verbalizza che in data 28 aprile 2011 si è
riunita l'assemblea per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2010.
Nel modello B, la data da indicare in corrispondenza
del campo “verbale di assemblea” è la data della
verbalizzazione (29 aprile 2011) e non la data di
approvazione del bilancio.
13
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• L'art. 2423, comma 2, del codice civile, fissa
la clausola generale ovvero la finalità
primaria del bilancio secondo la quale
quest'ultimo «deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società
e il risultato economico dell'esercizio».
14
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• La formula «rappresentare in modo veritiero e
corretto» ha inteso costituire la fedele traduzione
dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la
Direttiva.
• Secondo la Relazione Ministeriale, «l'uso dell'aggettivo
veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, non significa pretendere dai
redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una
verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai
valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio
operino correttamente le stime e ne rappresentino il
risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art.
2217, comma 2, del codice civile)».
15
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• Il terzo comma dell'art. 2423 del codice civile
stabilisce che se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta si
devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
• Pertanto è già previsto che non è possibile per le
norme di legge regolare tutte le situazioni che si
possono manifestare.
16
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• L'art. 2423, comma 3, del codice civile introduce
l'obbligo della deroga qualora, in casi
eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge
sia incompatibile con una rappresentazione veritiera
e corretta.
• La disposizione rafforza la portata del principio
generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di
rappresentazione o valutazione al fine di ottenere
un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale
e non solo formale.
17
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• Sono stati esplicitati i seguenti postulati:
• 1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
• 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio;
• 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
18
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
• 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
• 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
devono essere valutati separatamente;
• 6. i criteri di valutazione non possono essere modificati
da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono
consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa
motivi la deroga e indichi l'influenza sulla
rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico.
19
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
PROSPETTIVA DI
FUNZIONAMENTO
DELL'IMPRESA
numero 1 di cui sopra
PREVALENZA DELLA
SOSTANZA SULLA
FORMA
numero 1 di cui sopra
PRUDENZA
numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra
COMPETENZA
numeri 3 e 4 di cui sopra
CONTINUITÀ DEI
CRITERI DI
VALUTAZIONE
numero 6 di cui sopra
20
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
• I principi contabili, intesi come regole
tecnico-ragionieristiche, sono la matrice
del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni
criteri che ritiene fondamentali e che
introduce nella legge.
• La legge può solamente statuire i principi
basilari, per cui deve essere integrata e
interpretata sulla base di quei principi da cui
ha preso origine.
21
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
• Il legislatore richiama indirettamente i
principi contabili. A tale riguardo, si citano:
• 1. Le informazioni complementari, richieste dall'art.
2423, comma 3, del codice civile, che si devono fornire
se le informazioni richieste dalle specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Queste
costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria
delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia
con i principi contabili.
22
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
• 2. L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla
redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del
medesimo art. 2423, per i casi definiti «eccezionali».
Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle
regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è
demandata l'identificazione delle corrette regole di
valutazione e rappresentazione.
• Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina
sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii
alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme
di legge considerare tutte le situazioni che si possono
manifestare.
23
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
• La funzione dei principi contabili è duplice.
• La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme
di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi
generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente
a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni
ed interpretazioni di tipo applicativo.
• La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge
risultano insufficienti.
• Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:
24
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
• i principi di dettaglio che consentano di definire i termini
adottati dal legislatore;
• i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per
fattispecie previste o non previste dalla legge;
• i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali»
dall'art. 2423 del codice civile;
• gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da
includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.
25
POSTULATI DEL BILANCIO
• I principi contabili si distinguono in principi
contabili generali o postulati del bilancio di
esercizio e principi contabili applicati.
• I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e
le regole di carattere generale cui devono informarsi
i principi contabili applicati alle singole poste di
bilancio incluse quelle relative ad imprese che
operano in settori specialistici.
26
POSTULATI DEL BILANCIO
• I principali postulati sono i seguenti:
• Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e
completezza dell'informazione.
• Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
• Comprensibilità (chiarezza).
• Neutralità (imparzialità).
• Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio
con l'inclusione delle valutazioni prospettiche
dell'investitore.
• Prudenza.
27
POSTULATI DEL BILANCIO
• Periodicità della misurazione del risultato
economico e del patrimonio aziendale.
• Comparabilità.
• Omogeneità.
• Continuità (costanza) di applicazione dei principi
contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.
• Competenza.
• Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini
della loro presentazione in bilancio.
28
POSTULATI DEL BILANCIO
• Il costo come criterio base delle valutazioni di
bilancio dell'impresa in funzionamento.
• Conformità del complessivo procedimento di
formazione del bilancio ai principi contabili.
• Funzione informativa e completezza della
nota integrativa e delle altre informazioni
necessarie.
• Verificabilità dell'informazione.
29
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI
• Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi
contabili costituisce un insieme unitario ed
organico di documenti e deve essere composto
da:
• 1) stato patrimoniale, redatto secondo lo
schema previsto dall'art. 2424 del codice civile,
integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;
• 2) conto economico, redatto secondo lo
schema previsto dall'art. 2425 del codice civile,
integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;
30
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI
• 3) nota integrativa, contenente tutte le
informazioni previste dall'art. 2427 del codice civile
e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella
nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla
relazione di gestione necessari per specifici
argomenti; e devono essere fornite tutte le
informazioni complementari indispensabili per la
chiara redazione e la veritiera e corretta
rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
31
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI
• Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio
richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle
complementari
eventualmente
necessarie.
Tra
le
informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa
vi sono quelle riguardanti:
• a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio
netto;
• b)
le
variazioni
avvenute
nella
situazione
patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e
passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da
evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.
32
IL WORK PLAN DELL'OIC
Progetti
Pubblicazione attesa
Progetti nazionali sui principi contabili nazionali
Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
T1 2011
Aggiornamento dei principi contabili nazionali
— Fase 1
— Fase 2
— Fase 3
— Fase 4
S1 2011
S2 2011
S1 2012
S2 2012
Conferimenti
S1 2011
Certificati ambientali
S2 2011
Il passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi
contabili nazionali
S2 2011
Progetti nazionali sui principi contabili internazionali
Applicazione IFRS “Impairment e avviamento” per il settore assicurativo
T1 2011
Progetti nazionali sulla contabilità pubblica
Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli Enti locali
S1 2011
33
LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO
Art. 2425 del codice civile
Prescrive lo schema e il contenuto
obbligatorio del conto economico
34
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
CONTO ECONOMICO
FORMA ESPOSITIVA SCALARE, considerata più adatta a evidenziare
risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee
CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA, che la Relazione
Ministeriale considera "più idonea di quella dell'art. 25 (a costi
classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci
già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e
correlazioni con lo stato patrimoniale"
Lo
schema
di
conto
economico
prevede
CINQUE
RAGGRUPPAMENTI DI VOCI o classi (indicati con lettere maiuscole
e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi
35
IL CONTO ECONOMICO
A - Valore della produzione
B - Costi della produzione
Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)
C - Proventi e oneri finanziari
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
E - Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio
IL CONTO ECONOMICO
A - Valore della produzione
B - Costi della produzione
Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)
Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi
costituenti il valore della produzione con i costi della
produzione classificati per natura, cioè sulla base della
ragione economica del costo. I due raggruppamenti
sopra indicati si riferiscono alla gestione caratteristica e
alla gestione accessoria.
37
IL CONTO ECONOMICO
Lo schema legislativo è basato sulla distinzione
tra attività o gestione ordinaria e straordinaria
Nella gestione ordinaria è separatamente
evidenziata quella finanziaria, mentre, a
differenza della prassi e dottrina più evolute, non
viene distinta la gestione caratteristica o tipica da
quella accessoria.
38
LA GESTIONE ORDINARIA
In sostanza la gestione ordinaria si considera
formata da:
- gestione tipica o caratteristica,
- gestione accessoria,
- gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi e
oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di
valore di attività finanziarie", che il legislatore
evidenzia separatamente.
39
LA GESTIONE CARATTERISTICA
Nel caso in cui la gestione caratteristica sia
costituita da più categorie di attività è opportuno
fornire specifiche informazioni sulle singole
categorie nella nota integrativa. Nella nota
integrativa tali informazioni sono richieste dal n.
10 dell'art. 2427 del codice civile secondo il quale
deve essere indicata "la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo
categorie di attività e secondo aree geografiche".
40
LA GESTIONE STRAORDINARIA
Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è
necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale
che chiarisce il significato dell'aggettivo
straordinario. Secondo la Relazione "l'aggettivo
straordinario, riferito a proventi ed oneri, non
allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento,
bensì all'estraneità, della fonte del provento o
dell'onere, alla attività ordinaria".
41
IL CONTO ECONOMICO
Secondo la Relazione dunque non è
sufficiente per considerare un componente
di reddito straordinario l'ecezionalità (a
livello temporale) o l'anormalità (a livello
quantitativo) dell'evento; è necessaria
l'estraneità
rispetto
alla
gestione
ordinaria della fonte del provento o
dell'onere.
42
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
A.1
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di
prestazione dei servizi relativi alla gestione
caratteristica dell'impresa vanno indicati per
competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi, nonché delle imposte connesse con la
vendita.
Gli sconti sono quelli di natura
commerciale, non gli sconti di natura
finanziaria (es.: sconto di cassa per
pagamento contanti) che costituiscono
oneri finanziari da rilevare alla voce C.17.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
PRINCIPI CONTABILI
SCONTI FINANZIARI
SCONTI
COMMERCIALI
NO
Rettifiche ai ricavi
Rettifiche ai ricavi
C.17
A.1
se di competenza
E.20 E.21
se NON di competenza
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
A.1
Vanno compresi nella voce A.1 anche i
ricavi derivanti dall'eventuale vendita
(occasionale) di materie, materiali e
semilavorati acquistati per essere
impiegati nella produzione.
45
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN
CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E
FINITI
A.2
Le variazioni, se positive (rimanenze
finali maggiori di quelle iniziali),
incrementano il valore della
produzione; se negative, lo riducono.
46
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN
CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E
FINITI
A.2
L'importo della voce A.2 è influenzato
non solo da variazioni quantitative, ma
anche da variazioni nei valori unitari dei
prodotti, semilavorati ecc., a seguito del
confronto fra costo e valore di
realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato.
47
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU
ORDINAZIONE
A.3
Lavori in corso a fine
esercizio
+
-
Rimanenze finali >
Rimanenze iniziali
Rimanenze finali <
Rimanenze iniziali
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che
danno luogo a iscrizioni all'Attivo dello stato
patrimoniale nelle voci delle classi B.I
Immobilizzazioni immateriali e B.II Immobilizzazioni
materiali, purché si tratti di costi interni (es.: costi di
personale, ammortamenti), oppure anche di costi
esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari)
sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle
immobilizzazioni indicate.
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
Pertanto, gli importi imputati alla voce A.4
devono essere stati già rilevati in una o più
voci dell'aggregato B Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati
devono essere compresi nell'importo di
questa voce e non portati a rettifica
dell'importo della voce C.17.
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
D.7 Diversi
a Debiti Vs/Fornitori
12.000,00
B.6
Merci c/acquisti
10.000,00
C.II.4bis
IVA a credito
2.000,00
51
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
D.7 Diversi
B.7
Lavorazioni
esterne
C.II.4bis
IVA a credito
a Debiti Vs/Fornitori
4.800,00
4.000,00
800,00
52
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
C.1
7
C.IV.1 Interessi passivi
a Banca c/c
500,00
53
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI
A.4
B.II.5 A.4 Immobilizzazioni in a Incrementi di
corso
Immobilizzazioni
14.500,00
54
ALTRI RICAVI E PROVENTI
A.5
Questa voce, di natura residuale,
comprende tutti i componenti
positivi di reddito non finanziari,
di natura ordinaria, riguardanti
le gestioni accessorie.
55
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi derivati dalla
gestione ordinaria
Caratteristica
Accessoria
Macroclasse A
Macroclasse A
A.1
A.5
56
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi derivati dalla
gestione
Finanziaria
Straordinaria
Macroclasse C
Macroclasse E
C.15 C.16
E.20
57
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Proventi derivanti dalle gestioni accessorie
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti,
macchinari ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi,
diritti d'autore ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.
58
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Plusvalenze da alienazione di beni
strumentali impiegati nella normale
attività produttiva, commerciale o di
servizi
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica
sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico
da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva
dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es:
alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento
dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza
ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20.
59
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Plusvalenze da alienazione di beni
strumentali impiegati nella normale
attività produttiva, commerciale o di
servizi
Rientrano nella voce A.5 i ripristini di valore (nei
limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni
delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché
dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni
sono state iscritte alla voce B.10).
60
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Sopravvenienze e insussistenze relative a
valori stimati, che non derivino da errori,
ossia che siano causate dal normale
aggiornamento di stime compiute in
precedenti esercizi
Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri
rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es:
fondi per oneri per garanzie a clienti).
61
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi diversi, di natura non
finanziaria
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come per
esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti ecc..
Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo
definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei
quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni
contratto (definitivo o preliminare), come per esempio per le
concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di
costruzione e vendita di immobili.
62
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi diversi, di natura non
finanziaria
Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce
B.14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha
natura straordinaria (e si rileva alle voci E.20 ed E.21) quando
è connessa a operazioni non di routine (es.: l'acquisto della
nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno
inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano
sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di
oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi
assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla
voce E.20.
63
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in c/esercizio
Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a
disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per
competenza e non per cassa e indicati distintamente
in apposita sottovoce della voce A.5.
I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui
è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche
successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.
64
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in c/esercizio
Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione
dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie
diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e
oneri.
65
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in c/esercizio
esclusi dalla voce A.5
Di natura finanziaria
Erogati in occasione
di fatti eccezionali
Vanno portati in detrazione
alla voce C.17
Es.: calamità naturali
Vanno compresi nella voce C.16 se rilevati
in esercizi successivi a quelli di
contabilizzazione degli interessi passivi
Vanno compresi nella voce E.20
66
ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI
C/ESERCIZIO
C/CAPITALE
Conferimenti in denaro o in natura che vengono
destinati al finanziamento di esigenze di gestione
Conferimenti destinati a sostenere il potenziamento,
la crescita o la ristrutturazione del patrimonio
aziendale
Somme di denaro erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese
per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla
riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali
OIC 16
67
ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI IN
C/CAPITALE
C/IMPIANTI
Conferimenti concessi specificamente per consentire
l'acquisizione agevolata di beni strumentali
ammortizzabili
ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI IN
C/IMPIANTI
CONTABILIZZAZIONE
Metodo del ricavo
pluriennale
Metodo della
rappresentazione netta
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DEL RICAVO PLURIENNALE
Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00
Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00
Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%
Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008
Anno di concessione del contributo: 2008
Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano
identici
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DEL RICAVO PLURIENNALE
Esercizio
Ammortamento
economico
Fondo
Ammortamento
economico
Ammortamento
fiscale
Fondo
Ammortamento
fiscale
Quota del
contributo in
conto impianti
2008
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
2009
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
7.000,00
2010
10.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
7.000,00
2011
10.000,00
40.000,00
10.000,00
40.000,00
7.000,00
2012
10.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
7.000,00
2013
10.000,00
60.000,00
10.000,00
60.000,00
7.000,00
2014
10.000,00
70.000,00
10.000,00
70.000,00
7.000,00
2015
10.000,00
80.000,00
10.000,00
80.000,00
7.000,00
2016
10.000,00
90.000,00
10.000,00
90.000,00
7.000,00
2017
10.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
7.000,00
100.000,00
70.000,00
Totale
100.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DEL RICAVO PLURIENNALE
D.7 Diversi
a Debiti Vs/Fornitori
120.000,00
B.II.2
Macchinario
100.000,00
C.II.4bis
IVA a credito
20.000,00
C.II.5
A.5 Crediti
Vs/Regione
a Contributo in
c/impianti
70.000,00
A.5
E
a Risconti passivi
pluriennali
63.000,00
B.10.b
B.II.2 Ammortamento a Fondo
Immobilizzazioni
ammortamento
materiali
Contributo in
c/impianti
10.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA
Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00
Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00
Valore netto del cespite: € 30.000,00
Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%
Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008
Anno di concessione del contributo: 2008
Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano
identici
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA
Esercizio
Ammortamento
economico
Fondo
Ammortamento
economico
Ammortamento
fiscale
Fondo
Ammortamento
fiscale
2008
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2009
3.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
2010
3.000,00
9.000,00
3.000,00
9.000,00
2011
3.000,00
12.000,00
3.000,00
12.000,00
2012
3.000,00
15.000,00
3.000,00
15.000,00
2013
3.000,00
18.000,00
3.000,00
18.000,00
2014
3.000,00
21.000,00
3.000,00
21.000,00
2015
3.000,00
24.000,00
3.000,00
24.000,00
2016
3.000,00
27.000,00
3.000,00
27.000,00
2017
3.000,00
30.000,00
3.000,00
30.000,00
Totale
30.000,00
30.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA
D.7 Diversi
a Debiti Vs/Fornitori
120.000,00
B.II.2
Macchinario
100.000,00
C.II.4bis
IVA a credito
20.000,00
C.II.5
A.5 Crediti
Vs/Regione
a Contributo in
c/impianti
A.5
B.II.2 Contributo in
c/impianti
B.10.b
B.II.2 Ammortamento a Fondo
Immobilizzazioni
ammortamento
materiali
a Macchinario
70.000,00
70.000,00
3.000,00
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI
B.6
Anche per le voci dell'aggregato B
gli importi sono al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi. Gli sconti
finanziari si rilevano alla voce
C.16, costituendo proventi
finanziari.
76
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI
PRINCIPI CONTABILI
SCONTI FINANZIARI
SCONTI
COMMERCIALI
NO
Rettifiche ai costi
Rettifiche ai costi
C.16
B.6
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI
PRINCIPI CONTABILI
COSTI ACCESSORI
Inclusione nel prezzo di
acquisto
Inclusione nel prezzo di
acquisto
B.6
NO B.7
PER SERVIZI
B.7
• trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di
materie e merci);
• assicurazioni (se non addebitate come sopra);
• energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas e altre
utenze;
• viaggio e soggiorno;
• riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
• lavorazioni eseguite da terzi;
• consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e
commerciali e revisione contabile;
• pubblicità e promozione;
79
PER SERVIZI
B.7
provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
servizi esterni di vigilanza;
servizi esterni di pulizia;
royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce
seguente B.8 (es.: management fees corrisposte,
nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
• compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e
revisori esterni;
• costi per il personale distaccato presso l'impresa e
dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo,
per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è
classificabile nella voce A.5).
•
•
•
•
80
PER SERVIZI
B.7
• Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di
servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce
B.9, come le seguenti:
• prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per
mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.;
• costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto,
di somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto
dei costi addebitati ai dipendenti;
• costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
• costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
• costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
81
PER SERVIZI
B.7
• Nella voce B.7 vanno rilevati anche i costi per i servizi
eseguiti da banche e imprese finanziarie, diversi dagli
oneri finanziari veri e propri, come:
• noleggio di cassette di sicurezza,
• servizi di pagamenti di utenze,
• costi per la custodia di titoli,
• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate
all'ottenimento di finanziamenti),
82
PER SERVIZI
B.7
• spese e commissioni di factoring (ma non quelle
aventi natura di oneri finanziari),
• spese per valutazioni di immobili per la
concessione di mutui, spese di istruttoria di
mutui e finanziamenti ecc. (in generale tutti i
costi diversi da interessi e sconti passivi,
commissioni passive su finanziamenti e spese
bancarie a essi accessorie).
83
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
B.8
• Canoni per affitto di azienda;
• Canoni per la locazione di beni immobili e oneri accessori
(spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta
di registro ecc.);
• Canoni e royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how,
software, concessioni ecc.;
• Canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti,
macchinari, autoveicoli ecc..
• Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a
terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili, l'enfiteusi e la
concessione del diritto di superficie su immobili.
84
IL LEASING FINANZIARIO
I METODI DI RILEVAZIONE
Il leasing può essere rappresentato in bilancio
secondo due modalità:
Metodo
patrimoniale
Metodo
finanziario
85
IL LEASING FINANZIARIO
Metodo
patrimoniale
Utilizzo dei conti d'ordine
Rilevazione del canone
Contabilizzazione del cespite al riscatto
86
IL LEASING FINANZIARIO
Metodo
finanziario
Iscrizione del cespite
Rilevazione del debito verso la società di leasing
Contabilizzazione nel conto economico degli interessi
Imputazione nel conto economico degli ammortamenti
87
IL LEASING FINANZIARIO
88
IL LEASING FINANZIARIO
89
IL LEASING FINANZIARIO
Non è necessario che l'impresa utilizzatrice conduca
in locazione il bene per l'intera durata del contratto,
ben potendo, successivamente alla stipula:
- riscattare anticipatamente il bene ovvero,
- cedere il contratto (Risoluzione 4 dicembre 2000,
n. 183).
È sufficiente che il contratto preveda alla sua stipula
una durata non inferiore a quella fissata nell'art. 102,
comma 7, del TUIR.
90
IL RISCATTO ANTICIPATO
In caso di riscatto anticipato, l'utilizzatore acquisirà il
bene ad un costo superiore a quello originariamente
stabilito per il riscatto (la società di leasing
addebiterà oltre al prezzo di riscatto anche i canoni
residui al netto degli interessi impliciti, e
presumibilmente anche oneri aggiuntivi), con
conseguente applicazione, sul costo così determinato,
di ammortamenti calcolati in conformità al D.M. 31
dicembre 1988.
91
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Quando l'impresa cede a terzi il contratto di
locazione finanziaria o meglio consente ad un terzo
soggetto di subentrare (con l'assenso della società di
leasing) nel contratto stesso, tale cessione genera
(rectius, potrebbe generare), in base a quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 88 del TUIR, un
componente positivo di reddito.
92
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
+ Valore normale
–
Canoni residui attualizzati
–
Prezzo di riscatto attualizzato
= Valore normale netto
Tale componente positivo di
reddito si determina in base al
valore normale del cespite
ridotto dei canoni a scadere
attualizzati in base al tasso
d'interesse
previsto
dal
contratto nonché del prezzo di
riscatto (C.M. 3 marzo 1996, n.
108/E).
Per ottenere l'attualizzazione dei canoni a scadere nonché del prezzo
di riscatto si può utilizzare la formula VAN di Excel
VAN(tasso;importo rata …; importo rata …; importo rata …; importo
riscatto)
93
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
CEDENTE
VALORE
NORMALE
NETTO
Risoluzione
8 agosto 2007
n. 212/E
ECCEDENZA
ACQUIRENTE
Sopravvenienza
attiva
Costo sospeso
nell'attivo dello stato
patrimoniale (in
ammortamento con
il riscatto)
Ricavo
Spesa relativa
a più esercizi
+ Corrispettivo pagato
- Valore normale netto
94
PER IL PERSONALE
B.9
In questa voce vanno
iscritti tutti i costi
sostenuti nel corso
dell'esercizio per il
personale dipendente
Salari e
stipendi
Oneri
sociali
TFR
Trattamento
di
quiescenza
Altri costi
95
PER IL PERSONALE
COSTI CHE
NON VANNO
IN B.9
costi sostenuti a favore del
personale dipendente i quali,
in base alla loro causale di
sostenimento, sono
classificabili in
B.6
B.7
B.8
96
PER IL PERSONALE
COSTI CHE NON VANNO IN B.9
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza
vincolo di subordinazione
B.7
97
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
In questa voce vanno rilevati tutti gli
ammortamenti
e
le
svalutazioni
delle
immobilizzazioni materiali e immateriali e le
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide.
98
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
Riforma del diritto societario
Abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del
codice civile
Eliminazione delle interferenze fiscali nel
bilancio
Quadro EC
99
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
Finanziaria per il 2008
Abrogazione delle deduzioni extracontabili
Mantenimento del quadro EC in via
transitoria
Periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007
100
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10.a) B.10.b)
In questa voce vanno rilevati tutti gli
ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali e materiali.
101
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
B.10.a) B.10.b)
Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un
suo riesame periodico per verificare che non siano
intervenuti cambiamenti tali da richiedere una
modifica delle stime effettuate nella determinazione
della residua possibilità di utilizzazione. Se
quest'ultima va modificata, il valore contabile
dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli
ammortamenti fino a quel momento effettuati) al
tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova
vita utile residua del cespite, e tale modifica deve
essere motivata nella nota integrativa.
102
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
L'Amministrazione
finanziaria può
disconoscere
gli ammortamenti
gli accantonamenti
e
le altre rettifiche di
valore
Contabilizzati
in modo
incoerente
rispetto al
passato
Salvo che l'impresa dimostri la giustificazione economica
in base a corretti principi contabili.
103
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
• Politica di ammortamento nel bilancio 2007 costituisce
precedente sistematico .
• OIC 16:
 la sistematicità degli ammortamenti significa un non
loro utilizzo per politiche di bilancio;
 gli ammortamenti possono variare in funzione della
variazione dei piani di utilizzo aziendali.
• OIC 29: adeguata informativa di bilancio.
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2008.
104
L'AMMORTAMENTO ANTICIPATO
È stata eliminata la possibilità di stanziare quote di
ammortamento anticipato e accelerato a decorrere dal
periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
È stata programmata la revisione delle tabelle di
ammortamento di cui al D.M. del 31 dicembre 1988.
105
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
Costo storico dell'impianto:
Aliquota ordinaria:
Quota di ammortamento:
Vita utile:
Vita utile residua:
Fondo ammortamento economico-tecnico:
Valore contabile residuo:
100.000,00
5%
5.000,00
20 anni
12 anni
40.000,00
60.000,00
106
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
Nuova aliquota ordinaria: 7,5%
Nuova vita utile residua stimata:
Nuova quota di ammortamento:
Nuova aliquota di ammortamento:
8 anni
(60.000,00/8) = 7.500,00
(7.500,00/100.000,00) = 7,5%
107
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO
Con riferimento all'impianto (INDICARE LA TIPOLOGIA) è
stata riveduta la stima relativa alla vita utile residua dello
stesso, che è stata ridotta da 12 a 8 anni, con conseguente
aliquota da applicare al costo storico dal 5% al 7,5%.
Il cambiamento della stima di vita utile dell'impianto è
dovuto all'obsolescenza tecnologica dello stesso e alla
conseguente previsione di acquisto di un nuovo impianto
che è già stato identificato.
Qualora la società non avesse mutato la stima di vita utile
dell'impianto, l'utile dell'esercizio, al netto dell'effetto
fiscale, e il patrimonio netto sarebbero stati maggiori,
rispettivamente, di € ............. ed € ............. .
108
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI
B.11
In questa voce vanno iscritte le differenze fra
rimanenze iniziali e rimanenze finali relative
ai beni da magazzino indicati alla voce B.6.
Le differenze in più (rimanenze finali
maggiori di quelle iniziali) assumono segno
negativo mentre le differenze in meno
assumono segno positivo.
109
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
B.12
Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai
fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello stato
patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi
Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte
(a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B.14,
oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a
precedenti esercizi, alla voce E.21, in base al principio della
classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli
che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
110
ALTRI ACCANTONAMENTI
B.13
Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili
nella classe B del Passivo dello stato patrimoniale,
diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza
e assimilati e dal TFR; accantonamenti che
rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di
importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in
questa voce sono diversi dagli accertamenti, già
menzionati, iscrivibili alle voci precedenti
dell'aggregato B del conto economico.
111
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B.14
Questa voce, di tipo residuale, comprende
tutti i costi della gestione caratteristica non
iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) e i
costi delle gestioni accessorie (diverse da
quella finanziaria) che non abbiano natura
di costi straordinari.
112
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B.14
Classificazione analoga
a quella effettuata per la
voce A.5.
113
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Costi derivanti dalle gestioni accessorie
Minusvalenze da alienazione di beni strumentali
impiegati nella normale attività produttiva,
commerciale o di servizi
Sopravvenienze e insussistenze passive relative a
valori stimati, che non derivino da errori
Imposte indirette, tasse e contributi
Costi e oneri diversi, di natura non finanziaria
114
114
GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA
Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali)
 di proprietà
 posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …)
sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa”
Il reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESA
115
GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ
COMMERCIALI
“immobili che costituiscono
beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa”
“immobili che costituiscono
beni alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività
dell'impresa”
IMMOBILI
STRUMENTALI
IMMOBILI
MERCE
“altri immobili”
IMMOBILI
PATRIMONIO
Tuir
Art. 90
Reddito si rileva dal C.E.
Metodo
Catastale 116
GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA
IMMOBILI
STRUMENTALI
PER
DESTINAZIONE
Categoria
catastale
Qualsiasi
categoria
PER
NATURA
B
C
D
E
A/10
IMMOBILI
MERCE
IMMOBILI
PATRIMONIO
PRO
TEMPORE
A
eccetto
A/10
Qualsiasi
categoria
A
eccetto
A/10
117
GLI IMMOBILI
STRUMENTALI
PER
DESTINAZIONE
PER
NATURA
PRO
TEMPORE
Tra cui:
 abitazione del custode di opificio industriale
 abitazione utilizzata come ufficio
 terreno adibito a deposito da imprese edili
118
GLI IMMOBILI
Immobile
“utilizzato
ESCLUSIVAMENTE
per l'esercizio
dell'impresa
commerciale da parte
del possessore”
È
IMMOBILE
STRUMENTALE
PER
DESTINAZIONE
Tuir
Immobile
“utilizzato
PROMISCUAMENTE”
IMMOBILE
STRUMENTALE
DELL'IMPRESA
NON È
119
GLI IMMOBILI STRUMENTALI
Categoria cat. A/10
Gruppo cat. B
Gruppo cat. C
Gruppo cat. D
Risoluzione
3 marzo
1989, n.
3/330
Min. Fin.
Dir. Gen.
Catasto
Immobili
“non suscettibili
di altra
destinazione
senza radicali
trasformazioni”
Tuir
Gruppo cat. E
IMMOBILI
STRUMENTALI
PER
NATURA
Anche se:
 non
utilizzati
 concessi in
locazione o
 concessi in
comodato
GLI IMMOBILI STRUMENTALI
Tuir
IMMOBILI
STRUMENTALI
PRO
TEMPORE
richiama
Immobili di
civile abitazione
dati in uso ai
dipendenti
che hanno
trasferito la
residenza per
motivi di
lavoro
Tuir
 di proprietà dell'impresa
 ubicati nel Comune di
svolgimento dell'attività
121
LO SCORPORO DELLE AREE
Circolare
19 gennaio 2007
n. 1/E
La norma si applica anche agli impianti e ai
macchinari
infissi
al
suolo
che
costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano.
Se in sede di acquisto del fabbricato,
nell'unico atto o in atti autonomi, sono
indicati corrispettivi distinti per l'area e
per il fabbricato sovrastante, si effettua
comunque lo scorporo forfetario.
Circolare
16 febbraio 2007
n. 11/E
Le disposizioni si
applicano anche alle
singole unità
immobiliari presenti
all'interno di un
fabbricato, ossia
anche per gli
immobili che non
possono essere
definiti cieloterra”.
122
122
LA NOZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE
Circolare
19 gennaio 2007
n. 1/E
“Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge
sia un'attività di produzione o trasformazione di
beni, che attività diverse da questa […], l'intero
immobile potrà considerarsi industriale qualora gli
spazi […] utilizzati per l'attività di produzione o
trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli
destinati ad altre attività”.
La qualificazione del fabbricato non può
essere successivamente modificata nel caso
di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di
variazione catastale della destinazione
d'uso.
123
IL TRATTAMENTO DEI TERRENI
VALORE FISCALE
ATTRIBUITO
AL TERRENO
ISCRIZIONE IN
BILANCIO DI UN UNICO
VALORE PER TERRENO
E FABBRICATO
ACQUISTO CONGIUNTO
MA ISCRIZIONE
DISTINTA
ACQUISTO TERRENO
E SUCCESSIVA
COSTRUZIONE
SCORPORO 20%-30%
MAGGIORE TRA VALORE
CONTABILE E
SCORPORO 20%-30%
VALORE CONTABILE
124
ESEMPIO
Fabbricato industriale acquistato al prezzo complessivo di €
1.000.000,00
Terreno
Valore civilistico
€ 100.000,00
Terreno
Valore fiscale
(30%)
€ 300.000,00
Terreno
Valore civilistico
(Perizia, collegio
sindacale, società di
revisione, etc.)
€ 400.000,00
Terreno
Valore fiscale
€ 400.000,00
125
IL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILE
Acquisto separato dell'area
e successiva costruzione
del fabbricato strumentale
Ammortamento
Valore dell'area
=
Prezzo di acquisto
Solo sul costo di
costruzione del
fabbricato strumentale
126
L'UTILIZZO DEL BENE
Periodo
d'imposta
in corso al
4 luglio
2006
Fabbricati
posseduti ante
Rileva l'utilizzo del bene nel
periodo di imposta
precedente
Fabbricati
acquistati dal
Rileva l'utilizzo nel periodo
d'imposta in cui è entrato in
funzione l'immobile
127
I COSTI INCREMENTATIVI
Costo su cui applicare il 20% o 30%
è al netto
dei costi incrementativi capitalizzati
e delle rivalutazioni effettuate
Costi incrementativi
Oneri di urbanizzazione, spese per interventi di manutenzione,
riparazione, ammodernamento, trasformazione e
ampliamento che siano state portate ad incremento del
costo dei fabbricati strumentali, sostenute successivamente
all'acquisto o alla costruzione.
Si ritiene assimilabile alla
rivalutazione l'ipotesi in cui, a
seguito di un'operazione di fusione, il
relativo disavanzo venga allocato
su un fabbricato oggetto di
ammortamento
I COSTI INCREMENTATIVI
Per i fabbricati acquistati nei periodi
precedenti a quello in corso al 4
luglio 2006, gli ammortamenti
precedentemente dedotti devono
essere imputati prioritariamente
al valore del fabbricato.
Disposizione
abrogata
Modifica Finanziaria per il 2008
Il fondo va imputato il proporzione
Effetto retroattivo al 2006!
129
IL LEASING
Soggetto locatore
Leasing
operativo
Leasing
finanziario
Risoluzione
20 settembre 2007
n. 256/E
Non scorpora il
terreno
(il cespite è un
“credito”)
Scorpora
il terreno
(ammortamento)
130
IL DIRITTO DI SUPERFICIE
Diritto costituito
A TEMPO
DETERMINATO
A TEMPO
INDETERMINATO
Corrispettivo
corrisposto
Diritto
contabilizzato
Diritto
fiscalmente
SCORPORO
DEL
TERRENO
UNA TANTUM
B.II.1
(Attivo)
ONERE accessorio
al fabbricato
DEDUCIBILE
ex art. 102 del TUIR
NO
UNA TANTUM
Autonomamente
B.I.7
(Attivo)
DEDUCIBILE
ex art. 103, comma
2, del TUIR
in base alla durata
del diritto
NO
Con RATE
PERIODICHE
B.8
(conto economico)
DEDUCIBILE
per competenza
ex art. 109 del TUIR
NO
È assimilato all'acquisto del terreno
SI
131
IL DIRITTO DI SUPERFICIE
Risoluzione
27 luglio 2007
n. 192/E
CASO: Società che detiene in leasing un immobile, costruito su
un terreno sul quale vanta un diritto di superficie a tempo
determinato
Con il diritto di superficie si consente al titolare di costruire un
fabbricato sul suolo altrui (ius aedificandi) oppure di acquistare la
proprietà di una costruzione già esistente (cosiddetta proprietà
superficiaria) senza però acquistare la proprietà del suolo sul quale
insiste la costruzione.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo lo scorporo finalizzato ad
evitare la deducibilità del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto di
un terreno di per sé non ammortizzabile, la norma non trova
applicazione per il diritto di superficie a tempo determinato costituito
a favore del superficiario.
In caso di acquisizione in leasing (ovvero in proprietà, Risoluzione n. 157
del 2007) di un fabbricato strumentale con diritto di superficie a tempo
determinato, la quota capitale del canone di leasing è deducibile in
quanto non comprensivo del valore del terreno.
Si applica lo scorporo nel caso di diritto di superficie a tempo
indeterminato.
132
IL FABBRICATO CONCESSO
IN COMODATO
Comodante
È
schiavo
Risoluzione
20 settembre 2007
n. 256/E
Comodatario
Scorporo
30%
Attività
produttiva
Scorporo
20%
Attività non
produttiva
133
FABBRICATO INDUSTRIALE
ACQUISTATO AD € 1.000.000
E ISCRITTO IN BILANCIO PER TALE
VALORE SENZA EFFETTUARE LO
SCORPORO DEL TERRENO
BENE
VALORE IN
BILANCIO
AMMORTAMENTO
CIVILISTICO
3%
TERRENO
FABBRICATO
TOTALE
1.000.000
1.000.000
30.000
30.000
VALORE FISCALE
300.000
700.000
1.000.000
AMMORTAMENTO
FISCALE
3%
21.000
21.000
134
FABBRICATO INDUSTRIALE
DEL VALORE DI € 1.000.000
CON ACQUISTO DEL TERRENO (€
150.000) E SUCCESSIVA
COSTRUZIONE (€ 850.000)
BENE
VALORE IN
BILANCIO
TERRENO
150.000
850.000
1.000.000
FABBRICATO
TOTALE
AMMORTAMENTO
CIVILISTICO
3%
25.500
25.500
VALORE FISCALE
150.000
850.000
1.000.000
AMMORTAMENTO
FISCALE
3%
25.500
25.500
135
LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
D'IMPRESA
Relazione di accompagnamento al D.L. n. 185 del 2008
"Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione dei beni,
la finalità che si intende perseguire è quella di consentire a tali soggetti
l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei
beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione
ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.".
136
LA NORMA
D.L. n. 185 del
2008
Art. 15
(commi da 16 a
23)
Legge n. 342 del
2000
Artt. 11-13-15
D.M. n. 162
del 2001
D.M. n. 86
del 2002
137
LE TIPOLOGIE
CIVILISTICA
Possibilità di
affrancamento
della riserva
CIVILISTICOFISCALE
Possibilità di
affrancamento
della riserva
RIVALUTAZIONE
DEGLI IMMOBILI
138
I BENI NON RIVALUTABILI
"Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione
e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."
Art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
IMMOBILI NON RIVALUTABILI
1
Aree fabbricabili
2
Immobili alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività d'impresa (cosiddetti immobili
"merce")
139
LE ESCLUSIONI
31/12/2007
31/12/2008
Magazzino
Immobilizzazione
Ininterrotto possesso
Leasing
Proprietà
Riscatto
140
LE ESCLUSIONI
31/12/2007
31/12/2008
Magazzino
Immobilizzazione
Ininterrotto possesso
Videoconferenza
Italia Oggi del
17 gennaio 2009
Come si evince dai commi 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto legge
in esame, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel
bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in
relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre
2007.
Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le
immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio
successivo.
LE ESCLUSIONI
31/12/2008
31/12/2007
:..., coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E
del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione
prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.
266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di
leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore
a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto
entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Ininterrotto possesso
Leasing
Proprietà
Riscatto
142
LE CATEGORIE
Categorie
omogenee
Immobili
ammortizzabili
Immobili strumentali
per natura
Immobili strumentali
per destinazione
Immobili non
ammortizzabili
Immobili
“patrimonio”
Terreni
non edificabili
143
LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
È gratuita
Vantaggio
Copertura
perdite
RATING
BASILEA 2
144
I METODI DI RIVALUTAZIONE
I metodi di
rivalutazione
Rivalutazione sia dei
costi storici sia dei
fondi di
ammortamento
Rivalutazione
dei soli costi storici
Riduzione in tutto
o in parte dei fondi di
ammortamento
Il valore attribuito ad ognuno degli immobili oggetto di
rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può essere
superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore
che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione
della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione
economica nell'impresa. È, peraltro, possibile far emergere in
bilancio valori inferiori al predetto limite.
145
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Documento n. 25 OIC
I.I. Imposte differite imputate direttamente a patrimonio netto.
Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato
direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico,
sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della
posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Tali
fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da: rivalutazione di beni
iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve
e fondi in sospensione di imposta; conferimenti di aziende in regime di
sospensione di imposta.
Devo ragionevolmente ritenere che
distribuirò la riserva
146
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione
socio
Tassato
Saldo attivo
D
i
s
t
r
i
b
u
i
s
c
o
Capitale
sociale
Riserva di
rivalutazione
D.L. n. 185/2008
Tassata
società
147
L'EFFICACIA FISCALE DELLA
RIVALUTAZIONE
Imposta
sostitutiva per
l'efficacia fiscale
Immobili
ammortizzabili
D.L. n. 185/2008
10%
7%
3%
Immobili non
ammortizzabili
4%
L. n. 2/2009
D.L. INCENTIVI
7%
1,5%
L. n. 2/2009
D.L. INCENTIVI
148
IL PAGAMENTO
Unica soluzione
3 rate
Saldo Unico 2009
1. Saldo Unico 2009
2. Saldo Unico 2010
3. Saldo Unico 2011
Mod. F24
anche in
compensazione
Interessi 3% anno
149
L'EFFICACIA FISCALE DELLA
RIVALUTAZIONE
Il maggior valore attribuito ai
beni in sede di rivalutazione
può essere riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere
dal quinto esercizio successivo
a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è stata
eseguita
Ossia
dall'1/1/2013
Immobili ammortizzabili
Doppio binario
civilistico - fiscale
Unico
Quadro RV
Imposte
anticipate
150
L'EFFICACIA FISCALE DELLA
RIVALUTAZIONE
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore
dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del
sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del
bene prima della rivalutazione.
Ossia
Dall'1/1/2014
151
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione
100
Meno imposta sostitutiva
Saldo attivo
97
Capitale
sociale
Riserva di
rivalutazione
D.L. n.
185/2008
socio
Tassato 97
Tassata 97 + 3
società
152
L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA
Prescinde dall'opzione per il riconoscimento
fiscale della rivalutazione
Imposta sostitutiva
dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali
10%
EFFETTI
Distribuisc
o la riserva
socio
società
153
L'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATI
L'ammortamento dell'esercizio 2008 è stato calcolato sui
valori non rivalutati.
I maggiori valori sono ammortizzati a partire dall'esercizio
successivo alla loro iscrizione in bilancio per la residua vita
utile dell'immobile.
DOCUMENTO
INTERPRETATIVO 3
Ossia
dall'esercizio 2009
154
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
• La nota integrativa espone informazioni di
natura
patrimoniale,
finanziaria
ed
economica.
• Le informazioni sulla situazione della società
e sull'andamento della gestione vanno incluse
in un altro documento, la relazione sulla
gestione (di cui all'art. 2428 del codice civile),
che deve corredare il bilancio.
155
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile
possono essere raggruppate in quattro categorie
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI CONTABILI ADOTTATI
INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI
E, IN TALUNI CASI, DELLE MOTIVAZIONI RELATIVI
ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NELLO STATO
PATRIMONIALE
156
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile
possono essere raggruppate in quattro categorie
INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI
E, IN TALUNI CASI, DELLE MOTIVAZIONI RELATIVI
ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NEL CONTO ECONOMICO
UNA SERIE DI ALTRE INFORMAZIONI
157
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
• 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello
Stato;
• 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio;
• ….
158
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Il n. 1) (i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello
Stato) richiede l'indicazione dei criteri applicati nella
valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si
tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i
criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in
entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della
chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere
fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica.
159
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, del codice civile)
• I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/20xx non
si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità
dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti
dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario.
• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
• L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle
attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
160
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
•
•
•
•
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci
della società nei vari esercizi.
La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti.
161
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni Immateriali
• Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente
alle singole voci.
• I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { }
esercizi.
• L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il
consenso del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso
sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di { } esercizi. La scelta di
un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da
esigenze di carattere { }, in quanto { }. Tale periodo non supera
comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.
•
162
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
•
•
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una
aliquota annua del { }%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti
dalla durata del contratto.
163
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Immobilizzazioni Materiali
• Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
• Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori
e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
• Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle
seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• - Fabbricati: { }%
• - Impianti: { }%
164
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
•
•
•
•
•
•
- Macchinari: { }%
- Attrezzature: { }%
- Autovetture: { }%
- Autoveicoli: { }%
- Altri beni: { }%
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le
valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
165
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Locazione Finanziaria
• Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio
secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i
canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In una apposita
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei
contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
• Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di
lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico
secondo il criterio di competenza, mediante l'iscrizione di risconti
passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico,
sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
166
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Crediti
• Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali e di settore.
• I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente
trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
• Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Risconti
• Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.
167
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Rimanenze di magazzino
• Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il
costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il
• - metodo LIFO (a scatti annuali);
• - metodo FIFO;
• - costo medio ponderato;
• - costo specifico.
• I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti
nell'esercizio.
168
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Partecipazioni
• Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
• - al costo di acquisto o sottoscrizione
• - con il metodo del patrimonio netto.
• Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio
della società partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata,
rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n.
21.
• Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione.
• Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un
investimento duraturo e strategico da parte della società.
• Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate
perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
169
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Fondi per rischi e oneri
• Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
• Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi
rischi generici privi di giustificazione economica.
• Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi
in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza
l'ammontare del relativo onere.
170
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
• Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
• Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
171
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Imposte sul reddito
• Le imposte sono accantonate secondo il principio di
competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
• l'ammontare
delle
imposte
differite
o
pagate
anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto
della variazione dell'aliquota IRAP intervenuta nel corso
dell'esercizio.
172
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
Riconoscimento dei ricavi
• I ricavi per le vendite delle merci sono riconosciuti al
momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione
dei beni.
• I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
173
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OIC
Le quote di ammortamento, imputate al
conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio della residua possibilità di
utilizzazione.
174
LA MODIFICA DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OIC
Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo
riesame periodico per verificare che non siano intervenuti
cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime
effettuate nella determinazione della residua possibilità di
utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore
contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto
degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo
di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua
del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota
integrativa.
175
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
Art. 2426 del codice civile
Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile le
rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico
e il valore di mercato.
Il Documento n. 13 OIC afferma che il principio di valutazione
delle rimanenze di magazzino "del minore tra costo storico (o
prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o
semplicemente mercato)", si fonda sull'esigenza che
allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal
valore (costo) originario si riduce, si rende necessario
modificare tale valore utilizzando il valore di mercato.
176
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO È SOLO UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
Se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del
bilancio e quella della sua preparazione mostra che il
valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non
può essere più recuperato, tale minor valore netto di
realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione
del «mercato» per evitare di differire perdite con una
errata valutazione della posta in bilancio.
177
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
ART. 92, COMMA 5, DEL TUIR
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato
a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio
di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al
comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il
valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il
minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle
disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi
successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello
stato patrimoniale per un valore superiore.
178
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
• 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine
rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
• Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico
indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente
(e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che
non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni
intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano
identificare, almeno per le voci che presentano variazioni
significative, i principali motivi che le hanno determinate.
179
31/12/x
Incrementi
Decrementi
31/12/x+1
Descrizione
Capitale
90.000
90.000
Riserve di rivalutazione
30.108
30.108
Riserva legale
18.000
18.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per conversione/
arrotondamento in Euro
Riserva versamento in conto futuro
aumento del capitale sociale
652.712
573.055
(1)
1.225.767
(1)
333.566
333.566
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
573.055
959.492
573.055
959.492
1.697.440
1.532.547
573.054
2.656.933
180
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
90.000
Riserva
legale
18.000
Riserva
straordinaria
396.779
Altre
riserve
Risultato
d'esercizio
363.673
255.933
Destinazione del risultato dell'esercizio
Totale
1.124.385
(255.933)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
255.933
255.933
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente
573.055
90.000
18.000
652.712
363.673
573.055
Destinazione del risultato dell'esercizio
1.697.440
(573.055)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
573.055
Altre variazioni
573.055
1
1
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente
959.492
90.000
18.000
1.225.767
363.674
959.492
2.656.933
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
• 7-bis) le voci di patrimonio netto devono
essere
analiticamente
indicate,
con
specificazione in appositi prospetti della loro
origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
182
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
ORIGINE
183
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE
184
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
185
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
186
Natura/Descrizione
Capitale
Importo
Possibilità di
utilizzazione
Quota
disponibile
Utilizzazioni effettuate
nei 3 esercizi
precedenti per
copertura perdite
Utilizzazioni
effettuate nei 3
esercizi precedenti
per altre ragioni
100.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
150.000
20.000
A, B, C
150.000
B
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve (riserva straordinaria)
850.000
A, B, C
850.000
Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
1.000.000
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
1.000.000
187
LA GESTIONE ANTIECONOMICA
Cassazione: sentenza n. 1908 del 2007
Ha riconosciuto la legittimità di un avviso di
accertamento fondato sul metodo sintetico, nei
confronti di un contribuente che, pur dichiarando
modesti redditi, continuava a finanziare le proprie
società.
188
IL MUTUO
Interessi
(art. 1815 del codice civile)
"Salvo diversa volontà
delle parti, il mutuatario
deve corrispondere gli
interessi al mutuante".
Se le scadenze non
sono
stabilite per iscritto:
1. gli interessi si presumono
percepiti nell'ammontare
maturato nel periodo
d'imposta;
2. gli interessi si computano
al saggio legale.
189
I VERSAMENTI
Non vi è obbligo di
restituzione
Questo non significa che
non possano essere
restituiti
Per la restituzione occorrono
specifici presupposti
(assemblea ordinaria)
1. In conto aumento del
capitale sociale
2. In conto futuro
aumento del capitale
sociale
3. Per copertura perdite
4. A fondo perduto
Incrementano il costo
fiscale della partecipazione
190
I FINANZIAMENTI DEI SOCI
• Attenzione alla causale degli articoli in PD
(importantissima la prima nota cassa)
• Precostituirsi scambio di lettera a firma
degli amministratori (sia per i versamenti
sia per le restituzioni)
I soci litigano
Restituzione del
finanziamento
La società fallisce
La società è sotto
verifica fiscale
Quadratura della
cassa "negativa"
191
I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA
DELLE ENTRATE
• Il finanziamento per cassa non avviene per
esigenze operative, se non quella di evitare
che il conto cassa possa apparire negativo.
• Se realmente esistenti, le esigenze
operative sono affrontate mediante il
ricorso al credito bancario e non
utilizzando il conto cassa.
192
I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA
DELLE ENTRATE
• Sulla base delle dichiarazioni dei redditi
dell'amministratore egli non è in grado di
eseguire i versamenti, salvo diverse fonti
reddituali.
• L'ammontare del credito complessivo del
socio amministratore nei confronti della
società risulta particolarmente elevato e
non fondato sul piano della convenienza
economica.
193
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.
2427 DEL CODICE CIVILE
• 14) un apposito prospetto contenente:
• a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto
all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati
a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse
dal computo e le relative motivazioni;
• b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in
bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non
ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione;
194
LE IMPOSTE
Il principio di derivazione
Art.
83
TUIR
Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile
o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta […], le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione.
195
LE IMPOSTE
IRES: permangono criteri e principi diversi tra
codice civile e TUIR
• Codice civile: determinazioni
estimative
• Codice civile:
competenza
quantum
• TUIR: determinazione certa
• TUIR: quantum cassa
196
LE IMPOSTE
IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997
Affermazione dell'esclusiva rilevanza dei valori di bilancio
per la base imponibile IRAP
197
LE IMPOSTE
L. 24 dicembre 2007, n. 244
RILEVANTI MODIFICHE AL TUIR
198
LE IMPOSTE
Nuova aliquota dell'imposta sul reddito
delle società nella misura del 27,5 per cento
Nuova aliquota e disciplina dell'imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 3,90 per cento
Abrogati gli artt. 97 (Pro rata patrimoniale) e 98 (Contrasto
all'utilizzo fiscale
della sottocapitalizzazione) del TUIR
Sostituito conseguentemente l'art. 96
del TUIR con la previsione di nuove regole di deducibilità dal
reddito
199
LE IMPOSTE
Soppresso il comma 3 dell'art. 102 del TUIR con l'eliminazione
quindi della facoltà di operare ammortamenti accelerati o
anticipati sui beni materiali
Nuove regole concernenti la durata minima dei contratti di
locazione finanziaria che si applicano a decorrere dai contratti
stipulati a partire dal 1° gennaio 2008
Modifica del comma 2 dell'art. 108 del TUIR con la previsione che
le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta
di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità
Soppressione della facoltà prevista dall'art. 109,
comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni extracontabili
dei componenti negativi
200
LE ALIQUOTE
IRES 2007: 33%
IRES 2008: 27,5%
IRAP 2007: 4,25%
IRAP 2008: 3,9%
MA
MA
Ampliamento della
base imponibile
Ampliamento della
base imponibile
Invarianza di gettito
201
LA FISCALITÀ DIFFERITA
Il rispetto dei principi di competenza e di
rappresentazione
veritiera
e
corretta
della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
d'impresa nella prospettiva di continuità aziendale,
comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia il
medesimo di quello dei costi sostenuti dall'impresa nella
produzione del reddito, da contabilizzare conseguentemente
nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i
ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente
dalla data di pagamento delle medesime.
202
LA FISCALITÀ DIFFERITA
Generalmente l'ammontare delle imposte dovute,
determinato in sede di dichiarazione dei redditi, non
coincide con l'ammontare delle imposte di
competenza dell'esercizio, in quanto frequentemente i
valori attribuiti ad un elemento dell'attivo o del passivo
secondo criteri civilistici differiscono dai valori attribuiti a
tali elementi ai fini fiscali, per effetto delle differenze tra le
norme di redazione del bilancio civilistico e quelle fiscali.
DIFFERENZE
PERMANENTI
DIFFERENZE
TEMPORANEE
203
LA FISCALITÀ DIFFERITA
DIFFERENZE
PERMANENTI
DIFFERENZE
TEMPORANEE
Differenze tra valutazioni
civilistiche e fiscali che
sorgono in un determinato
esercizio e che non
producono effetti negli
esercizi successivi
Differenze tra valutazioni
civilistiche e fiscali che
sorgono in un determinato
esercizio e che sono
destinate ad annullarsi
negli esercizi successivi
NO FISCALITÀ
DIFFERITA
FISCALITÀ
DIFFERITA
204
205
LA FISCALITÀ DIFFERITA
ESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTI
• Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i
limiti fiscali (art. 95 del TUIR)
• Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR)
• Spese generali (art. 109 del TUIR)
• Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR)
205
LA FISCALITÀ DIFFERITA
DIFFERENZE TEMPORANEE
DEDUCIBILI
DIFFERENZE TEMPORANEE
TASSABILI
Le differenze temporanee
deducibili sono le
differenze
temporanee che si
tradurranno in importi
deducibili
negli esercizi futuri
Le differenze temporanee
tassabili sono le differenze
temporanee che si
tradurranno in importi
imponibili
negli esercizi futuri
206
IL DOCUMENTO N. 25 OIC
«Le imposte differite e le imposte
anticipate sono conteggiate ogni anno
sulla base delle aliquote in vigore al
momento in cui le differenze temporanee
si riverseranno, apportando adeguati
aggiustamenti in caso di variazione di
aliquota rispetto agli esercizi precedenti,
purché la norma di legge che varia
l'aliquota sia già stata emanata alla data
di redazione del bilancio».
207
IL DOCUMENTO N. 25 OIC
«L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato:
- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da
liquidare per l'esercizio;
- dall'ammontare delle imposte che si ritiene
risulteranno dovute o che si ritiene siano state
pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio in
corso, e
- dalle rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di
imposte differite per tener conto sia delle
variazioni delle aliquote che dell'istituzione di
nuove imposte».
208
IL BILANCIO 2008
Fiscalità
corrente
(voce 22
CE)
Fiscalità
differita
(voce 22 CE)
Aliquota IRES 33% e IRAP 4,25%
Rigiro nel 2007 dei
disallineamenti pregressi
Vecchie aliquote 33% e 4,25%
Disallineamenti pregressi
"residui" dopo rigiro nel 2007
Ricalcolo imposte differite e anticipate
con nuove aliquote 27,5% e 3,9%
Disallineamenti originati nel
2007
Calcolo imposte differite e anticipate
con nuove aliquote 27,5% e 3,9%
209
IL BILANCIO 2009
Fiscalità
corrente
(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,90%
Fiscalità
differita
(voce 22 CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
210
IL BILANCIO 2010
Fiscalità
corrente
(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
Fiscalità
differita
(voce 22 CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
211
IL BILANCIO 2011
Fiscalità
corrente
(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
Fiscalità
differita
(voce 22 CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
212
LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI
BILANCIO
Attivo
• C.II.4-bis
• C.II.4-ter
Crediti tributari
Imposte anticipate
Passivo
• B Fondi per rischi e oneri:
• 2) Per imposte, anche differite
213
LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI
BILANCIO
• 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
214
LE IMPOSTE ANTICIPATE
Le imposte anticipate non possono essere rilevate, in
rispetto al principio della prudenza, se non vi è la
ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno
portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito
imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
In presenza di tali condizioni, la rilevazione è
obbligatoria
215
LE IMPOSTE ANTICIPATE
La ragionevole certezza
È comprovata da elementi oggettivi di
supporto, quali piani previsionali
pluriennali attendibili
216
LE IMPOSTE ANTICIPATE
L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è
rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se
continua a sussistere la ragionevole certezza di
conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi
la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
Le imposte anticipate non contabilizzate in
passato in quanto non sussistevano i requisiti per
il loro riconoscimento, vengono iscritte
nell'esercizio in cui tali requisiti emergono
217
DIFFERENZE TEMPORANEE
DEDUCIBILI
TASSABILI
Variazione in aumento nel
modello UNICO
Variazione in diminuzione nel
modello UNICO
Imposte correnti maggiori
delle imposte di competenza
Imposte correnti minori
delle imposte di competenza
IMPOSTE
ANTICIPATE
IMPOSTE DIFFERITE
218
LE IMPOSTE ANTICIPATE
Art. 95, comma 5, del TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili,
anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche
se non imputati al conto economico.
Esempio:
Compenso all'amministratore unico determinato
100.000,00 per il periodo d'imposta 2009*
Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010
in
€
* Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12
dicembre 2001, n. 105/E)
219
LE IMPOSTE ANTICIPATE
Esercizio 2009
CE: contabilizzazione di € 100.000,00 (compenso)
Rilevazione del compenso
______________________
_______________
Compenso amministratore (B.7) a Altri debiti (D.14)
100.000,00
Calcolo delle imposte anticipate: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)
Rilevazione delle imposte anticipate
______________________
_______________
Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22)
27.500,00
IRES
Modello UNICO 2010 SC: variazione in
100.000,00
aumento di €
220
100.000
221
LE IMPOSTE ANTICIPATE
Esercizio 2010
Calcolo delle imposte: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)
Rilevazione delle imposte
________________
_____________________
Imposte anticipate (22) a Imposte anticipate (C.II.4-ter)
IRES
27.500,00
Modello UNICO 2011 SC: variazione in diminuzione di €
100.000,00
222
LE IMPOSTE ANTICIPATE
100.000
223
IL DOCUMENTO N. 15 OIC
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data
scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle
imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva
di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti
includono anche gli ammontari che devono essere incassati
per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le
normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a
clienti ed altri.
224
LE CARATTERISTICHE
ORIGINE
NATURA DEL
DEBITORE
SCADENZA
Crediti sorti in
relazione a ricavi
Crediti verso
clienti
Crediti a breve
scadenza
Crediti sorti per
prestiti e
finanziamenti concessi
Crediti verso
consociate
Crediti a media
scadenza
Crediti sorti per altre
ragioni
Crediti verso altri
Crediti a lunga
scadenza
225
LA VALUTAZIONE
I crediti vanno esposti in bilancio al valore di
presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il
loro valore nominale, che va però rettificato per
tenere conto di:
perdite per
inesigibilità
resi e rettifiche di
fatturazione
interessi non
maturati
sconti ed abbuoni
altre cause di
minor realizzo
226
LA SVALUTAZIONE
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato,
tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le
perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste
e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per
coprire, nel rispetto del principio di competenza:
- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,
-sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute
o latenti.
Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti
ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.
227
LA SVALUTAZIONE
Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve
avvenire tramite:
analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per
ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi
stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle
ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in
essere alla data di bilancio
valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti
rispetto a quelli degli esercizi precedenti
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese
228
ESEMPIO
Percentuali di svalutazione applicabili
Crediti al legale (status):
- Fallimento
- Concordato preventivo
- Pignoramento
- Decreto ingiuntivo
- Altro
100%
60%
50%
30%
100%
229
ESEMPIO
Percentuali di svalutazione applicabili
Crediti
- Scaduti da meno di 30 giorni
- Scaduti da oltre 30 giorni e fino a 90 giorni
- Scaduti da oltre 90 giorni e fino a 150 giorni
- Scaduti da oltre 150 giorni
0%
10%
15%
20%
230
IL TUIR
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su
crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data:
della sentenza dichiarativa del fallimento
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi
LA GIURISPRUDENZA
In assenza dell'esperimento negativo di procedure esecutive, la giurisprudenza ha
considerato sufficienti, per dimostrare l'effettività della perdita, i seguenti
elementi:
L'IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE
UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE COMPROMESSA
LA SITUAZIONE DI NULLATENENZA DEL DEBITORE
È necessaria la
documentazione
232
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
L'amministrazione finanziaria ha fornito un'interpretazione molto restrittiva del
concetto di elementi certi e precisi:
L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI
LA RINUNCIA AL CREDITO PER UN CALCOLO DI CONVENIENZA
ECONOMICA
R.M. del 6 settembre
1980, n. 9/517
233
R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517
Tenuto conto però che principio generale di deducibilità fiscale è quello
che pone come condizione il requisito della "inerenza" dei costi e degli
oneri, inteso non soltanto nella obiettiva riferibilità dell'onere
all'esercizio d'impresa, ma anche nella ricorrenza di quel concetto di
"inevitabilità" dello stesso, potrebbe dubitarsi, sotto questo aspetto, che
una rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere
inerente.
È stato evidenziato, tuttavia, come, in tema di gestione aziendale,
l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta
per il solo fatto che tale costo od onere si pone in una scelta di
convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito
è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.
Ovviamente, l'accertamento di un siffatto carattere va condotto con
riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza
allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di
convenienza per l'impresa.
LE CAUTELE
PER I CREDITI DI AMMONTARE PIÙ ELEVATO È NECESSARIO
ESPERIRE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO
RECUPERO
È NECESSARIO VERIFICARE CHE NON SI TRATTI DI UNA
SITUAZIONE DI TEMPORANEA ILLIQUIDITÀ DEL DEBITORE
PER I CREDITI PER I QUALI NON SI SONO ESPERITE TUTTE LE
AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO RECUPERO È NECESSARIA
IDONEA DOCUMENTAZIONE LEGALE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ O
L'INUTILITÀ AD AGIRE
PER I CREDITI DI MODESTA ENTITÀ È NECESSARIO ACQUISIRE
IDONEA DICHIARAZIONE DEL LEGALE CHE SCONSIGLIA L'AZIONE
IN QUANTO PIÙ ONEROSA DELLA SOMMA RECUPERABILE
ESEMPIO
Esercizio x
Valore nominale dei crediti
Svalutazione civilistica iscritta nell'esercizio
Svalutazione fiscalmente deducibile
Fondo svalutazione crediti «civilistico»
Fondo svalutazione crediti «fiscale»
1.000
30
5
100
15
236
Esercizio x + 1 – Esempio n. 1
Nell'esercizio X + 1 l'impresa consegue una perdita di 12.
Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti
12
La perdita non comporta l'iscrizione di un componente
negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione
crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla
perdita subita (12).
La perdita conseguita non è deducibile fiscalmente in quanto
l'ammontare della stessa è inferiore a quanto già dedotto nei
precedenti esercizi (15).
Esercizio x + 1 – Esempio n. 2
Nell'esercizio x + 1 l'impresa consegue una perdita di 25.
Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti
25
La perdita non comporta l'iscrizione di un componente
negativo nel conto economico in quanto il fondo
svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è
superiore alla perdita subita (25).
Fiscalmente l'ammontare della perdita è superiore a
quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15) e pertanto
l'impresa deduce la quota eccedente (25 – 15 = 10).
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IMPORTO
RILEVANTI
OPERAZIONI
CON PARTI
CORRELATE
NATURA
ALTRE
IMFORMAZIONI
IN NON
NORMALI
CONDIZIONI
DI MERCATO
239
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:
a. direttamente, o indirettamente attraverso uno o più
intermediari, la parte:
1.controlla la società, ne è controllata, oppure è sotto comune
controllo (ivi incluse le società controllanti, le controllate e le altre
società del gruppo);
2.detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare
un'influenza notevole su quest'ultima; o
3.controlla congiuntamente la società;
b. la parte è una società collegata;
c. la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante;
240
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:
d. la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della
società o della sua controllante;
e. la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti
a) o d);
f. la parte è una società controllata, controllata congiuntamente o
soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai
punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o
indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
g. la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto
di lavoro a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi
altra società a essa correlata.
241
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
I FAMILIARI STRETTI
Si considerano "familiari stretti" di un soggetto, quei
familiari che ci si attende possano influenzare, o essere
influenzati da un soggetto interessato nei loro rapporti
con la società. Essi possono includere:
1. il convivente e i figli del soggetto;
2. i figli del convivente; e
3. le persone a carico del soggetto o del convivente.
242
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ
STRATEGICHE
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei
soggetti che hanno il potere e la responsabilità,
direttamente o indirettamente, della pianificazione,
della direzione e del controllo delle attività della
società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno)
della società stessa).
243
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
1. acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
2. acquisti o vendite di immobili e altre attività;
3. prestazione o ottenimento di servizi;
4. leasing;
5. trasferimenti per ricerca e sviluppo;
6. trasferimenti a titolo di licenza;
7. trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli
apporti di capitale in denaro o in natura);
8. clausole di garanzia o pegno; estinzione di passività per conto
della società ovvero da parte della società per conto di un'altra
parte;
9. retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
244
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IL BILANCIO N FORMA ABBREVIATA
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma
abbreviata, è consentito, in riferimento alle
informazioni di cui al n.22-bis, limitarsi a quelle
inerenti le operazioni realizzate, direttamente o
indirettamente, con i maggiori azionisti e con i membri
degli organi di amministrazione e controllo.
245
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
Con l'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
vengono modificati, in base a quanto stabilito dalla
Direttiva n. 2003/51/Ce, gli artt. 2409, 2428, 2429
del codice civile, gli artt. 40 e 41 del D.Lgs. 9 aprile
1991, n. 127, sul bilancio consolidato, l'art. 3 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, su banche e società
finanziarie e gli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, sulle società di assicurazione.
246
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
1.
Art. 2428 del codice civile: contenuto della relazione sulla gestione
2.
Art. 2409-ter del codice civile: articolazione del giudizio sul bilancio
Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi
inizio dalla data successiva a quella della sua entrata
in vigore
247
IL CONTENUTO
Art. 2428, comma 1, del codice civile
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione della società e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in
cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti,
nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la
società é esposta. … .
248
IL CONTENUTO
ANALISI
Fedele
Equilibrata
Esauriente
VISUALE
Attuale
Prospettica
PERIODI
Esercizio corrente
e preferibilmente i
due precedenti
249
IL CONTENUTO
Art. 2428, comma 2, del codice civile
L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità
degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione della società e dell'andamento e del
risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del
caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi
contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
250
IL CONTENUTO
SITUAZIONE
Patrimoniale
Finanziaria
Economica
INDICATORI
Finanziari
Non finanziari
INFORMAZIONI
Ambiente
Personale
251
IL CONTENUTO
Gli amministratori
possono fornire le
notizie richieste dalla
norma attraverso una
riclassificazione del
conto economico,
utilizzando quella più
adatta ai fini esplicativi
della gestione sulla
relazione.
Il criterio di riclassificazione
del conto economico a ricavi
e costi del venduto
evidenzia, dal lato dei ricavi, la
ricchezza creata dall'impresa a
seguito delle vendite, senza
considerare le variazioni del
magazzino; dal lato dei costi,
vengono evidenziati
esclusivamente quelli relativi
alla produzione venduta.
252
IL CONTENUTO
Gli amministratori
possono fornire le
notizie richieste dalla
norma attraverso una
riclassificazione del
conto economico,
utilizzando quella più
adatta ai fini esplicativi
della gestione sulla
relazione.
Il criterio di riclassificazione a
valore aggiunto riclassifica i
costi per natura e li suddivide
in interni ed esterni
all'azienda.
253
IL CONTENUTO
La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il metodo finanziario
permette di riaggregare le poste patrimoniali in funzione della loro scadenza e di
analizzare la solvibilità della società nel breve termine e la stabilità patrimoniale
della società nel lungo termine.
Attivo a breve, composto da tutte le
poste che si trasformeranno in moneta
entro 12 mesi e suddiviso a sua volta
in:
- liquidità immediate;
- liquidità differite;
- rimanenze.
Attivo a lungo, composto da tutte le
poste che si trasformeranno in moneta
in un arco temporale di medio lungo
periodo.
Passività correnti, che hanno
scadenza entro l'esercizio
successivo.
Passività consolidate, che hanno
scadenza oltre l'esercizio
successivo.
Patrimonio netto.
254
GLI INDICATORI ECONOMICI
ROE (return on equity)
Risultato netto d'esercizio
Patrimonio netto medio
dell'esercizio
È un indicatore della
redditività complessiva
dell'azienda, risultante dalla
gestione operativa, finanziaria, straordinaria e
tributaria.
Rappresenta la remunerazione percentuale del
capitale di pertinenza degli
azionisti (capitale proprio).
255
GLI INDICATORI ECONOMICI
ROI (return on
investment)
Rappresenta l'indicatore
della redditività della
gestione operativa.
Reddito operativo
Capitale operativo investito
medio dell'esercizio
256
GLI INDICATORI ECONOMICI
ROS (return on sales)
Reddito operativo
Ricavi di vendita
Analizza la gestione
operativa dell'azienda e
rappresenta l'incidenza
percentuale del risultato
operativo sul fatturato,
ovvero, la capacità
remunerativa del flusso dei
ricavi tipici dell'azienda.
257
GLI INDICATORI ECONOMICI
EBIT
Somma algebrica dell'utile
d'esercizio, del risultato
della gestione finanziaria,
di quella straordinaria e
delle imposte
Esprime il risultato
operativo al lordo della
gestione finanziaria,
straordinaria e tributaria.
258
GLI INDICATORI ECONOMICI
Incidenza OF
Oneri finanziari
Fatturato
Mette in evidenza
l'incidenza degli oneri
finanziari sul fatturato.
259
GLI INDICATORI PATRIMONIALI
Indice di autonomia
patrimoniale
Patrimonio netto
Patrimonio netto +
passività correnti +
passività non correnti
Ha un campo di variabilità
ben definito, essendo
compreso fra zero (assenza
di capitale proprio) e uno
(assenza di debiti).
260
GLI INDICATORI PATRIMONIALI
Rapporto di
indebitamento
Passività correnti +
passività non correnti
Patrimonio netto
L'indice pone in evidenza la
proporzione esistente tra i
debiti ed il capitale proprio.
261
GLI INDICATORI PATRIMONIALI
Patrimonio netto
tangibile
Patrimonio netto – attività
immateriali
Rappresenta, in termini
assoluti, il patrimonio netto
residuo dopo aver coperto
le immobilizzazioni
immateriali, in particolare
marchi e avviamento.
262
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE
Indice di liquidità
primaria
Liquidità immediate + liquidità
differite
Passività correnti
Il quoziente esprime
l'attitudine dell'impresa
a svolgere la sua
gestione in condizioni di
adeguata liquidità.
263
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE
Indice di liquidità
generale
Attività correnti
Passività correnti
Indica l'attitudine
dell'impresa a far fronte alle
uscite future derivanti
dall'estinzione delle
passività correnti, con i
mezzi liquidi a disposizione
e con le entrate future
provenienti dal realizzo
delle attività correnti.
264
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE
Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi
che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle
incertezze che possono riguardare alcune poste di bilancio.
I rischi che possono gravare sulla gestione aziendale sono di
tipo economico e produttivo e possono essere determinati:
- dall'andamento del mercato di riferimento in cui opera la
società;
- dalle dinamiche concorrenziali;
- dalle innovazioni tecnico-produttive;
- dalla stabilità del personale interno qualificato e
dirigenziale.
265
IL CONTENUTO
Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi
che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle
incertezze che possono riguardare alcune poste di bilancio.
Le poste di bilancio, di cui gli amministratori sono chiamati
a descrivere l'incertezza, potrebbero essere:
- il valore delle partecipazioni in portafoglio;
- il fondo svalutazione crediti;
- il valore di magazzino;
- la capacità della società di ristrutturare i debiti;
- la capacità della società di ottenere affidamenti bancari.
266
IL CONTENUTO
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale
corrispondente;
267
IL CONTENUTO
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di società controllanti acquistate o
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
268
IL CONTENUTO
6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione
del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per
ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di
credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi
secondarie della società.
269
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