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Comunicazione pubblica
Trasparenza nella pubblica amministrazione dossier di documentazione “Tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sull’ operato” Associazione italiana per l'Open Government a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia P.O. Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione Unione Europea - fonti • EUR – Lex - L'accesso al diritto dell'Unione europea Unione Europea - fonti • COM (2001) 354 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni: “Un nuovo quadro di cooperazione per le attività di Politica dell'informazione e della comunicazione nell'Unione europea” • COM (2001) 428 - La Governance europea un libro bianco • COM (2002) 350 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni su: “Una strategia di informazione e di comunicazione per l'Unione Europea” • COM (2002) 704 - Comunicazione della Commissione “Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo. Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della commissione” COM (2003) 567 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni: Il ruolo dell’eGovernment per il futuro dell’Europa • Direttiva 2003 / 98 / CE - del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico Unione Europea - fonti • COM (2004) 196 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni sulla attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea • COM (2006) 35 - Libro bianco su una politica europea di comunicazione • COM (2007) 568 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni: “Insieme per comunicare l’Europa” Normativa italiana • Normattiva – Il portale della legge vigente • Rete civica Jesinet– Gazzette ufficiali Normativa italiana Legge 7 giugno 2000, n. 150 del 2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle PA. (GU n. 136 del 13/06/2000 ) Dir.P.C.M 27 settembre 2000, Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato. (G.U. n. .254 del 30/10/2000) Circolare 13 marzo 2001, n. 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 65 del 19/03/2001) Circolare 6 settembre 2001, n. 32, Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili. (GU n. 214 del 14/09/2001) Direttiva 7 febbraio 2002, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 74 del 29/03/2002) Dir.P.C.M 30 maggio 2002, Conoscenza ed uso del dominio internet «.gov.it» ed efficace interazione del portale nazionale «italia.gov.it» con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali. (GU n. 161 del 11/07/2002) Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (GU n. 13 del 17/01/2004 ) Direttiva 24 marzo 2004, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Rilevazione della qualità percepita dai cittadini. (GU n. 80 del 5/04/2004) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. (GU n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (GU n. 101 del 3/05/2005) Normativa italiana Decreto 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. (GU n. 183 del 8/08/2005) Direttiva 18 novembre 2005, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per l’Innovazione e la tecnologia, Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale. (GU n. 16 del 20/01/2006) Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. (GU n. 37 del 14/02/2006 ) Direttiva 17 febbraio 2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche. (G. U. n. 63 del 16/03/2006) Direttiva 1 febbraio 2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione. (GU n. 70 del 24/03/2007) Direttiva 23 maggio 2007, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. (GU n. 173 del 27/07/2007) Legge 4 marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. (GU n. 53 del 5/03/2009) Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile. (GU n. 140 del 19-6-2009 Suppl. Ordinario n.95) Artt. 3, 4, 5, 21, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37) [Semplificazione – Piano industriale della Pubblica Amministrazione] Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 254 del 31/10/2009 - Suppl. Ordinario n.197) Normativa italiana Direttiva 26 novembre 2009, n. 8. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva per la riduzione dei siti web delle Pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino Circolare 14 gennaio 2010, n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche Amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; Consoc Deliberazione 25 febbraio 2010, n. 6, CiVIT, Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità Decreto 12 marzo 2010, Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 75 del 31/03/2010) Deliberazione 15 ottobre 2010, n. 105, CiVIT, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) Deliberazione 25 novembre 2010, n. 120, CiVIT, Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile della trasparenza” Decreto legislativo 30 dicembre 2010 , n. 235, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU n. 6 del 10/01/2011) Normativa regionale • Camera dei Deputati – Leggi regionali Normativa regionale • Abruzzo L.R. 14 luglio 2010, n. 26, Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione. B.U. Abruzzo 30 luglio 2010, n. 50 L.R. 22 dicembre 2010, n. 61, Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari. B.U. Abruzzo 12 gennaio 2011, n. 2. • Basilicata L.R. 9 febbraio 2001, n. 7, Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata. B.U. Basilicata 14 febbraio 2001, n. 10. L.R. 28 aprile 2009, n. 13, Istituzione e promozione del bilancio sociale. B.U. Basilicata 2 maggio 2009, n. 22. • Calabria L.R. 13 giugno 2008 n. 15, Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Art. 12, Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale. B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1 • Campania L.R. 6 agosto 2010, n. 9, Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione. B.U. Campania 11 agosto 2010, n. 56. • Emilia-Romagna L.R. 24 maggio 2004, n. 11, Sviluppo regionale della società dell'informazione. B.U. Emilia-Romagna 25 maggio 2004, n. 65 L.R. 9 febbraio 2010, n. 3, Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. B.U. Emilia-Romagna 9 febbraio 2010, n. 18 Normativa regionale • Friuli Venezia Giulia L.R. 16 novembre 2010, n. 20, Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia. B.U. Friuli Venezia Giulia 17 novembre 2010, n. 46 • Lazio L.R. 28 dicembre 2006, n. 27, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Art. 44 , Bilancio sociale. B.U. Lazio 30 dicembre 2006, n. 36, suppl. ord. n. 5. • Liguria L.R. 11 marzo 2004, n. 3, Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria. B.U. Liguria 17 marzo 2004, n. 2, parte prima L.R. 17 agosto 2006, n. 25, Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria. Art 14, Attività di informazione e di comunicazione istituzionale. B.U. Liguria 30 agosto 2006, n. 13, parte prima. L.R. 1 agosto 2008, n. 26, Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria. B.U. Liguria 6 agosto 2008, n. 11, parte prima • Molise L.R. 22 ottobre 2004, n. 24, Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise. B.U. Molise 30 ottobre 2004, n. 22. • Piemonte L.R. 18 marzo 2009, n. 8, Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere. B.U. Piemonte 26 marzo 2009, n. 12. L.R. 26 ottobre 2009, n. 25, Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica. B.U. Piemonte 29 ottobre 2009, n. 43 Normativa regionale • Piemonte L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. B.U. Piemonte 21 ottobre 2010, n. 42. • Puglia L.R. 21 marzo 2007, n. 7, Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia. Artt. 17, Integrazione di genere in tutte le attività regionali e sistema di governo; 19, Bilancio di genere; 23, Comunicazione istituzionale B.U. Puglia 26 marzo 2007, n. 43. L.R. 20 giugno 2008, n. 15, Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia. B.U. Puglia 27 giugno 2008, n. 102. • Toscana L.R. 18 gennaio 2002, n. 5, Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana. B.U. Toscana 28 gennaio 2002, n. 2, parte prima. L.R. 25 giugno 2002, n. 22, Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni. B.U. Toscana 3 luglio 2002, n. 15, parte prima L.R. 23 aprile 2007, n. 23, Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti). B.U. Toscana 2 maggio 2007, n. 10, parte prima L.R. 2 aprile 2009, n. 16, Cittadinanza di genere. Art. 13, Bilancio di genere. B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima • Umbria L.R. 15 aprile 2009, n. 6, Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria. Art.3, Bilancio di genere. B.U. Umbria 22 aprile 2009, n. 18. Dottrina in rete & Documentazione Dottrina in rete Ambriola Vincenzo e Cignoni, Giovanni A - Un centro di ricerca e di servizi per promuovere il riuso in Toscana In: Centro regionale di competenza per il riuso in Toscana Bertelli, Rossella et al - La comunicazione pubblica nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione In: ISS – Innovazione – Semplificazione – Soluzioni, 2009, n. 13 Chiappa, Roberto et al. - Metodo e pratica del Bilancio Sociale : il caso della Regione Lazio In: QER Quaderni di economia regionale, 2006, n. 6 Corio, Gian Franco - La Comunicazione Integrata tra Uffici per le Relazioni con il Pubblico della Pubblica Amministrazione In: Ceris-CNR WP, 2005, n. 6 Fabiano, Santo - La comunicazione istituzionale nelle pubbliche amministrazioni. 2007 In: Archivio istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale "SSPAL.doc" Freschi, Anna Carola - Dall’e- Government all’e- Governance - C’è bisogno di e- Democracy In: Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2004, n. 21 Dottrina in rete Grande, Martino – La rendicontazione sociale in Piemonte XXIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali Bari, 24-26 settembre 2008 Guidi, Leda - La comunicazione Pubblica : strategie, norme, strumenti, canali... dall' URP al portale multicanale. 2009 In: Archivio istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale "SSPAL.doc" Iurlano, Franco – Bilancio sociale . Aspetti di responsabilità e rencicontazione In: ANSDIPP, 2009, ago-set Mazzoleni, Mario e Bertochhi, Marco – La rendicontazione sociale negli enti locali quale strumento a supporto delle relazioni con gli Stakeholder: una riflessione critica In: Università degli studi di Brescia, Dipartimento di Economia aziendale, Paper, 2006, n. 54 Pasaro, Gianluva - La comunicazione nella P.A. e per la P.A. 2007 In: Archivio istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale "SSPAL.doc" Patriarca, Stefano - La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica : presupposti sociali e giuridici di un concetto in evoluzione. Novembre 2003 Dottrina in rete Rosini, Monica - La comunicazione normativa : verso nuove forme di pubblicità della legge? In Federalismi, 2008, n. 22 Rubini, Saverio - In Italia, nuove disposizioni normative sull’accessibilità In: Comunicazione digitale, 2010, n. 3-4 Sepe, Stefano (a cura di) - Comunicazione istituzionale e modernizzazione del sistema pubblico. 2005 In: L'Archivio istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale "SSPAL.doc" Simonetti, Cristiana at al. – La comunicazione nella P.A . Marketing nella P.A. In: ISS – Innovazione – Semplificazione – Soluzioni, 2009, n. 13 Sorrentino, Maddalena - Piano nazionale di e-Government : siamo sulla strada giusta? Il ruolo delle tecnologie dell'informazione nel cambiamento del settore pubblico In: Working Papers del Dipartimento di studi sociali e politici, 2004, n. 2 Vernier, Federica (a cura di) - Rete Pubblica. Il dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadino: linguaggi e architettura dell’informazione. Introduzione. Zuanelli, Elisabetta - Amministrazione digitale ed economia in Rete : principi, obblighi, applicazioni, soluzioni In: Comunicazione digitale, 2010, n. 3-4 Documentazione • Governo italiano - Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale . Roma, 22 novembre 2010 • Governo italiano - Il piano di e-government 2012 • Governo italiano - Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità per i contenuti e i servizi forniti per mezzo di applicazioni basate su tecnologie Web. Revisione dell'allegato A del DM 8 luglio 2005 • Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 8 aprile 2009. Piano di e-Government 2012 • Ministero dell’Interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali – Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali. 7 giugno 2007 • Progetto PACTO. Portale per la produzione e l'accesso agli Atti dei Comuni e degli altri enti locali della Toscana. Area: Strumenti per la redazione di Atti amministrativi. Area: Banca Dati di Atti Comunali Monografie & Articoli di dottrina • Dalla Biblioteca “Livio Paladin” del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Monografie Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Rendiconto sociale 8. legislatura 2005-2010 /Sintesi. - Bologna : Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna, 2010 Bertolo, Claudia - L'interfaccia e il cittadino : comunicazione pubblica, tra tecniche e riflessività /Milano : Guerini studio, 2005 Bruni, Emanuela - La comunicazione istituzionale per immagini /Roma : Carocci, 2008 Bruno, Donatella e Sarti, Maurizio - Rendicontazione e partecipazione sociale : dal bilancio sociale al bilancio partecipativo : cosa sono e a cosa servono /prefazione di Franco Archibugi. - Milano : Angeli, 2009 Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Attivita' eventi informazioni : rendiconto sociale /Trento : Consiglio della Provincia autonoma di Trento, [2010 D’Amanzo, Simona - Codice della comunicazione istituzionale /con CD-ROM contenente l'appendice normativa. - Gorle : CEL, 2004 De Visintini, Fabio - Innovazione e comunicazione nell'amministrazione pubblica / prefazione di Riccardo Illy. - Milano : Angeli, 2010 Ducci, Gea - Pubblica amministrazione e cittadini : una relazionalità consapevole : gli sviluppi di una comunicazione pubblica integrata /prefazione di Pierpaolo Donati. Milano : F. Angeli, [2007] ERDISU, Ente regionale per il diritto allo studio universitario - Bilancio sociale /[Trieste : Erdisu], stampa 2008 Farneti, Giuseppe e Bozzoli, Alberto (a cura di) - Bilancio sociale di mandato : il ciclo integrato di strategia e controllo sociale /[Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2005] Monografie Firrincieli, Giuseppe e Motta, Giuseppe - Tecniche e norme della comunicazione pubblica /introduzione di Sabrina Cipriani. - Sarzana : Agorà, [2004] Fontana, Federico e Rossi, Marco – La rilevazione della customer satisfaction negli enti locali /Matelica : Halley, [2005] Forghieri, Claudio e Mele, Valentina - Gestire i rapporti con i cittadini : comunicazione, multicanalità e citizen relationship management nella pubblica amministrazione /Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2005] Fornari, Giancarlo - La nuova comunicazione pubblica : strategie e tecnologie per avvicinare le istituzioni ai cittadini /prefazione di Giuseppe De Rita. - Milano : Il sole-24 ore, 2004 Gabardi, Emanuele (a cura di) - Comunicazione pubblica : otto casi di comunicazione efficace della pubblica amministrazione /prefazione di Stefano Rolando. - Milano : F. Angeli, [2005] Gramigna, Annalisa (a cura di) - Amministrazioni in ascolto : esperienze di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche /Napoli : Edizioni scientifiche italiane, [2005] Gruppo di studio per il bilancio sociale, Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale - Il bilancio sociale. Documenti di ricerca /Milano : Giuffrè, 2007 Hinna, Luciano - Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche : processi, strumenti, strutture e valenze /Milano : F. Angeli, 2004 Ingrassia, Raimondo - Organizzazione e comunicazione dell'azione amministrativa : le norme sul procedimento e la comunicazione pubblica in una prospettiva organizzativa /Milano : F. Angeli, [2007] Monografie Lovari, Alessandro e Masini, Maurizio (a cura di) - Comunicazione pubblica 2.0 : tecnologie, linguaggi, formati /Milano : F. Angeli, [2008] Manici, Paolo - Manuale di comunicazione pubblica /Nuova ed. aggiornata. - Roma : GLF editori Laterza, 2002 Margheri, Andrea - Qualità e customer satisfaction negli enti locali /Padova : CEDAM, 2002 Marsocci, Paola - Poteri e pubblicità : per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale /Padova : Cedam, 2002 Mazzoleni, Mario - Il governo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini : il bilancio sociale come strumento di comunicazione e di controllo strategico /Milano : F. Angeli, [2004] Miani, Mattia - Comunicazione pubblica e nuove tecnologie : la pubblica amministrazione dall'e-democracy all'e-government /Bologna : Il Mulino, [2005] Nieto, Alfonso - Economia della comunicazione istituzionale /Milano : F. Angeli, [2006]. Pezzani, Fabrizio (a cura di) - Logiche e strumenti di accountability per le amministrazioni pubbliche /prefazione di Francesco Staderini ; scritti di Carlo Conte, [et al.] Milano : EGEA, 2005 Poulakas, Emanuele - La comunicazione pubblica in internet e il link "fvgeuropa" del sito www.regione.fvg.it /relatore: Eugenio Ambrosi. - Trieste : Università degli studi, 2000-2001 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione della comunicazione - Piano di Comunicazione : principi e linee guida della comunicazione istituzionale /[Trieste : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia], 2008 Monografie Rizzo, Maria Virginia e Bordi, Alberto - La comunicazione istituzionale sul web : alla ricerca del sito perfetto /Milano : Il gruppo 24 ore, 2009 Rolando, Stefano (a cura di) - Teoria e tecniche della comunicazione pubblica : dallo stato sovraordinato alla sussidiarieta /prefazione di Giuseppe De Rita. - 2. ed. - Milano : Etas, 2003 Rogate, Cristiana e Tarquini, Tarciso - Fiducia e responsabilita nel governo dell'ente pubblico : il bilancio sociale nelle pubbliche amministrazioni territoriali /Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2008] Romolini, Alberto - Accountability e bilancio sociale negli enti locali /Milano : F. Angeli, [2007] Rovinetti, Alessandro - Comunicazione pubblica, sapere & fare /3. ed. - Milano : Il Sole 24 ore, 2007 Rovinetti, Alessandro - Fare comunicazione pubblica : normative, tecniche, tecnologie /con i contributi di Elisabetta Benesatto [et al.]. - Roma : Comunicazione Italiana, stampa 2006 Rubino, Franco - Il bilancio sociale nelle aziende pubbliche locali /Rende : Centro editoriale e librario Universita della Calabria, [2007] Siboni, Bendetta - La rendicontazione sociale negli enti locali : analisi dello stato dell'arte /Milano : F. Angeli, [2007] Simonetti, Emilio (a cura di) - Guida alla comunicazione istituzionale on line per gli URP e gli altri servizi di comunicazione pubblica /[Bologna : Regione Emilia Romagna, dopo il 2001] Zuanelli, Elisabetta (a cura di) - Manuale di comunicazione istituzionale : teoria e applicazioni per aziende e amministrazioni pubbliche /A. Bernini et al. ; appendice normativa aggiornata sullo stato di attuazione della Legge n. 150 del 2000 - 2. ed. /Roma : Colombo, stampa 2003 Articoli di dottrina Ambriola, Vincenzo e Martini, Francesca - Gestione e fruibilità del patrimonio informativo pubblico In: Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2002, n. 4/5 Barbiero, Alberto - Comunicazione e informazione nell'ente locale. Una lettura critica della legge 7 giugno 2000, n. 150 In: Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2000, n. 19 Bellini, Deanna e Facchin Claudio - La responsabilità sociale nella dimensione territoriale: il caso del Comune di Faenza In: Azienitalia, 2008, n. 7 Bisio, Luca e Tanese, Angelo - Bilancio sociale, la guida alle scelte di trasparenza. Focus In: Guida agli Enti locali. Il Sole 24 ore, 2006, n. 14 Bisio, Luca e Farneti, Giuseppe - Le linee guida per la rendicontazione sociale. Focus In: Guida agli Enti locali. Il Sole 24 ore, 2007, n. 38 Celestino, Luigi e Molinari, Antonio - Bilancio sociale e linee guida dell'Osservatorio: il bilancio sociale della provincia di Cosenza In: Azienitalia, 2008, n. 9 Caligiuri, Mario - Il valore della democrazia. Misurare l'efficacia della comunicazione pubblica In: Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2006, n. 30 Carloni Enrico - La "casa di vetro" e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa In: Diritto Pubblico, 2009, n. 3 Casadei, Andrea e Siboni, Benedetta - Responsabilità sociale nell'ente locale e bilancio sociale In. La finanza locale, 2005, n. 5 Contaldo, Alfonso - Dalla teleamministrazione all'e- government: una complessa transizione in fieri In: Il Foro amministrativo CdS, 2002, n. 4 Articoli di dottrina Cossiga, Carmine - Linee guida per la rendicontazione sociale degli enti locali In: La Finanza locale, 2007, n. 10 Costanzo, Pasquale - La pubblicazione delle leggi approda ufficialmente su Internet (osservazioni a margine della Legge regionale Toscana n. 23 del 2007) In: Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2007, n. 3 Cudia, Chiara - Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all'informazione In. Diritto pubblico, 2007, n. 1 De Angelis, Monica - La cultura dell'amministrazione pubblica in Italia fra tradizione e riforme. In: Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2006, n. 3 Di Giannatale, Barbara - La comunicazione pubblica nella democrazia contemporanea: effetti e conseguenze giuridico-istituzionali In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2001, n. 6 Garabuggio, Marta (a cura di) -Il dato è pubblico… allora pubblichiamolo. La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in Piemonte: modelli e strumenti In: e-Gov, 2010, n. 5 Farneti, Giuseppe e Siboni, Benedetta - Presentazione delle 'Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali' In. La finanza locale, 2007, n. 10 Grandis, Fabio - La 'riforma Brunetta' del lavoro pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance In: Giornale di diritto amministrativo, 2010, n. 1 Articoli di dottrina Lucca, Maurizio - Controllo sociale e bilancio sociale In. Comuni, d’Italia, 2008, n. 4 Maggipinto, Andrea - Internet e pubbliche amministrazioni: quale democrazia elettronica? In: Il Diritto dell’informazione dell’informatica, 2008, n. 1 Marcon, Giuseppe e Russo, Salvatore - Significatività dell'informazione contabile nel bilancio sociale delle aziende pubbliche In: Azienda pubblica, 2008, n. 2/3 Manetti, Giacomo et al. - Sulla rendicontazione sociale negli enti locali. Osservazioni in merito alle linee guida dell'osservatorio In: La Finanza locale, 2008, n. 1/2 Margheri, Andrea - Come comunicano le Assemblee legislative : Risultati di una ricerca sui Consigli regionali e le Province autonome In: Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2007, n. 34 Marsocci, Paola - Informazione e comunicazione istituzionale: la legge n. 150 del 2000 come nuovo passo per la riforma amministrativa In: Giurisprudenza di merito, 2000, n. 4/5 Mercuri, Sandro e Caruso, Roberto - L'Ufficio relazioni con il pubblico "digitale" In: La Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2001, n. 24 Morigi, Paola – La rendicontazione sociale negli anti locali In: La Finanza locale. 2006, n. 6 Orsi, Roberto - Il bilancio sociale, strumento di relazione e di comunicazione In: Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2006, n. 27 Articoli di dottrina Pennone, Domenico – Open data, i Comuni a lezione di trasparenza In: Guida agli enti locali. Il sole 24 ore, 2011, n. 6 Pozzoli, Stefano et al - Le linee guida per la rendicontazione sociale. Riflessioni a confronto In: Azienditalia, 2007, n. 10 Ricci, Paolo - Il valore aggiunto nello standard di base GBS per la rendicontazione sociale nel settore pubblico In: La Finanza locale, 2006, n. 6 Ricci, Paolo - Rendicontazione sociale: le linee guida dell'Osservatorio In: Azienditalia, 2007, n. 8 Rolando, Stefano, - La legge regionale come atto comunicativo. Riaprire un dibattito sull’autonomia legislativa delle Regioni in materi adi comunicazione istituzionale In: Parlamenti regionali, 2004, n. 12 Salvinelli, Daniela e Lorenzini, Paola - La voce dei cittadini attraverso le indagini di customer satisfaction: l'esperienza del Comune di Brescia In. Azienditalia, 2008, n. 4 Siboni, Benedetta - La rendicontazione sociale negli enti locali: un fenomeno composito In: Azienditalia, 2007, n. 5 Strocchia, Francesco - Impieghi per il bilancio sociale In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2008, n. 8 Testa, Vincenzo – Visite fiscali nella PA: ora chi le paga? In: Pubblico Impiego – Il Sole 24 ore, 2010, n. 7/8 Articoli di dottrina Toschei, Stefano - L'ambiguo significato del termine 'trasparenza' e le suggestioni prodotte (anche nella disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi) dal c.d. decreto Brunetta In: I Comuni d’Italia, 2010, n. 4 Vallone, Cinzia - Il sistema di rendicontazione sociale nel settore pubblico In: Azienda Pubblica, 2009, n. 4 Varriale, Giuseppe – Profili della comunicazione pubblica In: La Finanza Locale, 2006, n .6 Verde, Giancarlo - L'accountability nelle amministrazioni locali: strumento a garanzia dell'effettività dei diritti civili e sociali del cittadino In: Azienditalia, 2008, 11 Vignudelli, Aljs - Genesi fenomenologica della comunicazione pubblica dallo stato autoritario "secretante" alla "trasparenza" dello stato democratico (Intervento al Convegno "Istituzioni e dinamiche del diritto") In: Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2005, n. 2 Zambuco, Maddalena - La comunicazione legislativa e amministrativa in Internet: breve rassegna delle principali attuazioni In: L’Amministrazione italiana, 2005, n. 12 Zeno-Zencovich, Vincenzo - Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza In: Il Diritto dell’informazione dell’informatica, 2006, n. 1 Sitografia Sitografia • UNESCO - Policy guidelines for the development and promotion of governmental public domain information/Principes directeurs pour le développement et la promotion de l'information du domaine public gouvernemental. Parigi, 2004 (en, es, fr) • Commissione europea – Trasparenza (de, en, fr) • Commissione europea – Comunicazione (de, en, fr) • Commissione europea – Legiferare meglio (en, fr) • Commissione e europea – e-Governement (en) • Governo italiano – Il motore dell’amministrazione digitale • Governo italiano – Comunicazione pubblica in rete. URP • Governo italiano - PubbliAccesso.gov.it e CNIPA Sitografia • Governo italiano - DigitPA • Governo italiano - Accessibile - Osservatorio sull’accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni tramite Web • CIVIT - Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche • Regione Piemonte– I dati pubblici sono di tutti • Regione Emilia-Romagna – PartecipaNet. Dialogare per decidere • Regione Emilia-Romagna – Regione digitale • Regione Veneto – E-laborando • Com-Pa - Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese • Formez - Comunicazione pubblica. Iniziative, esperienze, attori della comunicazione nella Pubblica Amministrazione Sitografia • Lau – Laboratorio accessibilità e usabilità • Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale • Associazione italiana per l'Open Government • Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale • FERPi – Federazione Relazioni Pubbliche italiana • Openpolis • CNCU – Comitato nazionale dei consumatori e degli utenti • Cittadinanzattiva Allegati • I testi della normativa sono tratti dall'opera: Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA. D.Lgs. 27 ottobre 2009, 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (artt. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16) Pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità 1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63. 2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. • Capo III Trasparenza e rendicontazione della performance • Art. 11. Trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all' articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 , agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. • Capo IV • Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance • Art. 12. Soggetti 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono: a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13; b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14; c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. • Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15 , è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8. 3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. 4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine: a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche; b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali; d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione; e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative. 6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all' articolo 10; c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all' articolo 7 in termini di efficienza e produttività; e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all' articolo 11, comma 8, lettera a); f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all' articolo 14; h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all' articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all' articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche; m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti (4) . 12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. (4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2010 e il D.M. 1° luglio 2010 • Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all' articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 , e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. • Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a) e b); c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali. • Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. . L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (artt. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37) Pubblicato nella G.U. 19 giugno 2009, n. 140, S.O. • Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale) 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. (10) 2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito». 3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (10) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183. • Art. 22. (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane) 1. Dopo l’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è inserito il seguente: «Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ». 2. All’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dall’ articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»; b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». • Art. 23. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico) 1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici. 2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale. 4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali. 5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee: a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente. 6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti. • Art. 24. (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione) (11) 1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a); c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica; d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. (11) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi, per il CNIPA, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, per l'SSPA, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178 e, per il FORMEZ, il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 • Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (13). 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (12) 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (12) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. (13) Per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10. • Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) (14) 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice; b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione; c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti; d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’ articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza; e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali; f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; g) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’ articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie; h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità; i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali; l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano; m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi; n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico; p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati; q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività. 2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (14) In attuazione della delega prevista nel presente articolo vedi il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. • Art. 34. (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti) 1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’ articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»; b) all’ articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche». 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali. 3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. • Art. 35. (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali. 2. All’ articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»; b) al comma 6: 1) la parola: «unicamente» è soppressa; 2) dopo le parole: « decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,». Art. 36. (VOIP e Sistema pubblico di connettività) 1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’ articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’ articolo 83 del medesimo codice. 2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004. 3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica. 4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’ articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate. 5. All’ articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative». • Art. 37. (Carta nazionale dei servizi) 1. All’ articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica». 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’ articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse; b) all’ articolo 8, il comma 5 è abrogato. 3. All’ articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , l’ultimo periodo è soppresso. Circ. 14 gennaio 2010, n. 1/2010 (1). Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche Amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; Consoc. (1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni. Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale. Con circolare 17 luglio 2009, n. 3/2009 e con circolare 12 ottobre 2009, n. 5/2009 ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni. Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa. L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica Amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con la circolare 20 aprile 2009, n. 1/2009 e la circolare 12 novembre 2009, n. 7/2009, la circolare 17 luglio 2008, n. 7/2008 e la circolare 5 settembre 2008, n. 8/2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18 dicembre 2009 (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009). Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie. - Art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche Amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma. L'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche Amministrazioni, intesa come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni» relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività. In particolare, il comma 8 impone ad ogni Amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lettere f) e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni. - Amministrazioni destinatarie A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il D.Lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più D.P.C.M., siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall' art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009. A norma del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato. Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire «la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance», nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16. - Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. f) del D.Lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i dirigenti, sia i titolari di posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009). Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. g), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere f) e g), a differenza dell' art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, la ratio di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009. Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del D.Lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a «coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo». La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti. - Sanzioni Il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione" di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel «divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti». Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae. - Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale L'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito". A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare 17 luglio 2009, n. 3/2009. 2. Anagrafe delle prestazioni L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche Amministrazioni L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle Amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi. Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle Amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi. In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi. Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare 31 maggio 2001, n. 198 di questo Dipartimento. Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare: - i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico; - i dati descrittivi dell'incarico affidato; - i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati. Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili. Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole. È indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione. Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni. Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti «l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza». Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni. 3. Consoc Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it. A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009. Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche Amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle Amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare. Il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 71 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies - .Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11 - L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 2 -L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 21 Circ. 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI (1). Uso della posta elettronica certificata nelle Amministrazioni pubbliche (2). (1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica. (2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 19 aprile 2010, n. 2/2010/DDI e circolare 3 settembre 2010, n. 12/2010, entrambe emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 Aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica rappresenta uno dei principali obiettivi dell’azione di governo, a cui tutte le amministrazioni sono chiamate a rispondere. Uno degli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti. Rilievo, in particolare, è dato alla Posta Elettronica Certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque Amministrazione pubblica, perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale. Molte le iniziative che il governo sta promuovendo su questo fronte: dall’obbligatorietà introdotta per i professionisti di dotarsi di Posta Elettronica Certificata, all’intervento in atto sul fronte della fornitura gratuita di una casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini che ne faranno richiesta. D’altro canto, il contesto normativo - oltre che il quadro tecnologico - appare oggi sufficientemente maturo per consentire un uso esteso della Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione. Di seguito si richiamano cronologicamente i principali riferimenti normativi. Il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico, ha previsto, all’articolo 11, che gli indirizzi di posta associati al protocollo siano comunicati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA) che li gestisce attraverso l'Indice delle Amministrazioni pubbliche, ovvero attraverso l’elenco telematico dove sono pubblicate le caselle istituzionali di tutte le pubbliche Amministrazioni organizzate secondo le aree organizzative omogenee (accessibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it). Successivamente, nella direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie Dir.Min. 18 novembre 2005, recante le "Linee guida per la pubblica Amministrazione digitale", si è sottolineato come lo strumento della posta elettronica, inteso come mezzo di trasmissione di documenti, informazioni e dati (sia all'interno della pubblica Amministrazione, che nei confronti dei terzi), debba essere considerato uno strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il “Codice dell’amministrazione digitale” (poi aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 recante disposizioni integrative e correttive), ha sancito, all’articolo 6, l’uso della Posta Elettronica Certificata «per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata». Lo stesso Codice dell’amministrazione digitale, all’articolo 47, ha, in particolare, stabilito che «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche Amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati». Il medesimo obbligo è stato ribadito dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale, in particolare: a) articolo 16, comma 8: «le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica Amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica»; b) articolo 16-bis, comma 6: «per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni Amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra Amministrazione pubblica». La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all’articolo 34 ha stabilito: «entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice». Si ricorda, infine, che la recente legge 3 agosto 2009, n. 102 ha istituito l'Indice degli indirizzi delle pubbliche Amministrazioni, che affiancherà il citato indice associato al protocollo: «al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'Indice degli indirizzi delle Amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni ed i cittadini». I riferimenti normativi richiamati sanciscono, dunque, chiaramente l’obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle amministrazioni e tra amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese. Inoltre, nella situazione oramai imminente in cui qualunque professionista, cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire con le amministrazioni in modalità elettronica, quest’ultime hanno l’obbligo di gestire tramite lo stesso mezzo le istanze veicolate in questa forma. Le stesse amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo, dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti [1] a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la posta elettronica certificata. È altresì indispensabile che le predette amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle Amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA. Le amministrazioni si adopereranno inoltre affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta Elettronica Certificata [2], non solo realizzando il collegamento tra le caselle di posta elettronica ed i sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge. Si rammenta che l’attuazione delle disposizioni qui richiamate è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni. La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l'inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico. Il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione Brunetta _________________ [1] Si ricorda che il suddetto sistema deve essere conforme al D.P.C.M. 31 ottobre 2000. [2] Si ricorda che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", prevede, all’art. 1, comma 589: «Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea» Dir.Min. 18 novembre 2005 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16-bis D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 8 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 9 D.P.C.M. 31 ottobre 2000, art. 11 L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 34 Deliberazione del 25 febbraio 2010, n. 6 - CIVIT (1) (1) Emanata dalla Commissione per la valutazione la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 1. Il valore della trasparenza Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento egli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m). Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative. La trasparenza è un’importante area di azione che la legge ha affidato alla Commissione, attribuendole una serie di compiti e di funzioni il cui esercizio richiede un’azione graduale, ma costante e in continuo sviluppo, in collaborazione e coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. La Commissione ritiene utile fornire, con la presente delibera, alcune prime indicazioni di carattere generale al fine di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti, di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le amministrazioni interessate e di avviare i processi di formazione ed elaborazione degli strumenti generali che la legge le chiede di definire. Si ritiene utile, quindi, in primo luogo riepilogare i tratti essenziali del contesto istituzionale e normativo, per poi indicare gli elementi sui quali si concentrerà l’azione della Commissione in questa prima fase di avvio. 2. I compiti della Commissione La legge istitutiva attribuisce alla Commissione un ruolo centrale nella politica della trasparenza, prevedendo che essa: a) istituisca la Sezione per l’integrità, con la funzione di favorire la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità (art. 13, comma 8). La Sezione, a sua volta, deve svolgere importanti attività, quali: • la predisposizione delle linee guida per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da parte di ciascuna amministrazione (art. 13, commi 6, lett. e, e 8); • la verifica dell’effettiva adozione del detto Programma triennale (e gli aggiornamenti annuali) da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 11, comma 2, art. 13, comma 8, e art. 15, comma 1, lett. d); • la vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza (anche sulla base dell’attività di promozione e attestazione di competenza degli OIV) (art. 13, comma 8, e art. 14, comma 4, lett. g); b) garantisca la trasparenza dei sistemi di valutazione e dei risultati conseguiti (art. 13, commi 1 e 5, lett. b); c) favorisca la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione (art. 13, comma 5, lett. d, e comma 8); d) assicuri la disponibilità, per le associazioni dei consumatori, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale al Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta (art. 13, commi 1 e 9). Si tratta di disposizioni che trovano immediata applicazione anche per gli enti territoriali. 3. Gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche Tutte le amministrazioni pubbliche devono, quindi, procedere ai seguenti adempimenti: a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, commi 3, 5 e 6); b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, comma 1); c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti), da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7); d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla performance, l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti, l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti, i nominativi e i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance, i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti con particolare riguardo alle componenti variabili e alla valutazione di risultato, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo, gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (art. 11, comma 8); e) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, comma 3); f) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del d. lgs n. 279 del 1997, alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4); g) provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta certificata previsti dalla normativa vigente (art. 11, comma 5); h) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, comma 6); Per completezza, è utile ricordare che ai fini della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, si deve tenere conto di quanto espressamente previsto anche dai provvedimenti legislativi previgenti in tema di trasparenza e di pubblicità (riportati nella tabella allegata). 4. La necessità del coordinamento e di una prima verifica sugli adempimenti L’intervento della Commissione in tema di trasparenza e integrità si deve naturalmente coordinare con le competenze del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, sotto altro profilo, con la funzione di controllo esercitato dalla Corte dei Conti. Analoga esigenza si pone con riferimento alle competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di anticorruzione e trasparenza. La Commissione si impegna quindi a stabilire tutti i contatti e i raccordi necessari per assicurare il coordinamento e la collaborazione con le altre Autorità competenti, anche al fine: a) di individuare ed adottare progressivamente tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di integrità, anche prima del completamento dei processi finalizzati alla produzione dei dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali (ad es. il Piano e la Relazione sulla performance); b) di valutare l’opportunità di prevedere ulteriori adempimenti comunque ricavabili dal dato normativo, nell’esercizio del potere di individuazione di strumenti idonei a limitare il rischio della corruzione per l’azione e l’organizzazione amministrative, nonché di iniziative – quali, ad es., l’adozione, da parte delle categorie interessate, di codici etici e di prassi virtuose – volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità. La Commissione ritiene, inoltre, che nel corso dell’istruttoria necessaria per l’elaborazione delle linee guida sulla trasparenza (art. 13, commi 6, lett. e) e 8 del d.lgs. n. 150/2009) sia opportuno sollecitare le amministrazioni pubbliche al puntuale adempimento delle disposizioni vigenti e raccogliere tutte le informazioni e gli elementi utili sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, anche al fine di verificare le criticità e i possibili sviluppi e miglioramenti. La Commissione, quindi, DELIBERA a) di richiedere alle amministrazioni pubbliche: - di comunicare se è stata istituita sul sito istituzionale una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”; - nel caso in cui tale sezione non sia stata istituita, di indicare il termine entro il quale l’amministrazione abbia in programma la sua istituzione; - di indicare quali tipologie di informazioni sono state o saranno pubblicate sulla detta sezione del sito istituzionale; - di comunicare, in ogni caso, se sul sito istituzionale siano stati comunque pubblicati dati rientranti nel campo di applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009; - di trasmettere una reportistica dei dati relativi all’accesso al sito istituzionale. Si richiama l’attenzione sulla necessità che la citata sezione sia di facile accesso e consultazione e contenga tutti i dati desumibili dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2009 e negli altri provvedimenti legislativi previgenti (indicati nella tabella allegata), ferma restando la necessità di successive integrazioni e del continuo aggiornamento, nonché dalle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con particolare riferimento alla Direttiva n. 4/2010 sull’attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 198 del 2009; b) di richiedere altresì, a fini istruttori, quali iniziative siano state adottate o siano comunque previste per favorire la diffusione della cultura della trasparenza e della legalità; c) di prendere contatti con la Corte dei Conti, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di un coordinare le rispettive competenze in tema di trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche, alla luce anche dei Protocolli stipulati in materia; d) di invitare le associazioni dei consumatori e degli utenti a formulare osservazioni sulla presente delibera e proposte di successive iniziative. . Le informazioni richieste dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 30 marzo ([email protected]). La presente delibera viene comunicata alle aziende e amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, agli altri enti pubblici nazionali, ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché – perché provvedano a darne diffusione – ai Presidenti di Anci, Upi, Crui e Unioncamere. La presente delibera viene altresì comunicata al Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, al Ragioniere generale dello Stato, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti. Principali provvedimenti normativi che prevedono la pubblicazione di dati rilevanti ai fini della trasparenza - legge n. 69 del 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (art. 21, comma 1) Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”. (art. 32) Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 1. “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. - decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (art. 61, comma 4, che ha modificato l’art. 53, commi 12, 13, 14 e 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, già modificato dall’art. 34, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi”. - legge 244 del 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 3, comma 44) “Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. (…) Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma”. - d.lgs. n. 82 del 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 52) “… I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica”. (art. 54) “I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; (…) d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; (…) 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”. - d.p.r. n. 108 del 2004 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo” (art. 1, comma 7) Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato “Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (art. 2, comma 3) Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti “Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario; c) data di primo inquadramento nell’amministrazione; d) incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza”. (art. 2, comma 4) “I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all’inserimento e all’aggiornamento della banca dati prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. - d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (art. 10, comma 1) Diritto di accesso e di informazione “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”. (art. 124, commi 1 e 2) Pubblicazione delle deliberazioni 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. - d.p.r. n. 118 del 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59” (art. 1) Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica “1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. 2. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità”. (art. 2) Informatizzazione ed accesso agli albi “I soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica”. - legge n. 127 del 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (art. 17, comma 22) “Le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (… in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive…), si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo”. - legge n. 441 del 1982 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” (artt. 2 e ss.) recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, impone obblighi di pubblicità in reazione ai livelli stipendiali e alla condizione patrimoniale di titolari di cariche elettive, tra i quali parlamentari e consiglieri di enti locali; - d.p.r. n. 3 del 1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (art. 55, comma 5) “ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale”. Roma, 25 febbraio 2010 • Segreteria generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – P.O. Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione - Dossier di • Ultimo aggiornamento: gennaio 2011 documentazione a cura di Marina Romi