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Il Codice dei Beni Culturali - Archivio di Stato di Piacenza

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Il Codice dei Beni Culturali - Archivio di Stato di Piacenza
Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio
relazione di
Gian Paolo Bulla
22 marzo 2014
Introduzione
Visto che trattiamo di beni culturali (archivi) ecclesiastici
toccheremo non solo le norme dello stato italiano ma anche quelle
della chiesa cattolica; tutte implicano sempre, come vedremo, gli
accordi che le due parti hanno sottoscritto. In questa serie di
diapositive si prendono in considerazione la posizione e le
caratteristiche delle due “parti” come vengono appunto designate nel
Concordato. Repubblica italiana e Santa sede sono rappresentati
rispettivamente dagli organi del Ministero per i beni e le attività culturali
e il turismo e da quelli della Chiesa cattolica a partire dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
Questo corso segue di tre anni un altro precedente - tenuto sempre da
Anna Riva e Ugo Bruschi - e di ben diciotto un primo approccio (19961997) effettuato proprio in questa Sala delle Colonne da Maria Parente
della Soprintendenza Archivistica e dal sottoscritto. In questi anni molto
si è discusso e si è fatto a proposito di archivi ecclesiastici, in EmiliaRomagna ad esempio come non ricordare i convegni che annualmente
si svolgono a Fiorano Modenese e a Ravenna a cura del Centro
nazionale di studi sugli archivi ecclesiastici.
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A che servono gli archivi ecclesiastici?
• Un recente esempio di uso delle
fonti archivistiche piacentine
(altomedievali): i Diplomatici
dell’Archivio capitolare della
Cattedrale, di S. Antonino, di S.
Colombano di Bobbio.
• Fonti edite fra l’altro in: Codice
Diplomatico Longobardo, a cura
di Luigi Schiaparelli, Roma 19291933; Chartae Latinae
Antiquiores (ChLA), vol. 27, 64,
68 – Italia; C. Cipolla e G.
Buzzi, Codice Diplomatico del
Monastero di S. Colombano di
Bobbio fino all'anno MCCVIII,
vol. 1, Roma 1918.
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Accordo tra Stato e Santa sede del 18 feb. 1984
(Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica)
• Il nuovo Concordato rinvia a successive intese sui diversi temi
(sostentamento del clero, riforma enti e beni ecclesiastici,
insegnamento religione cattolica, ecc.) e in particolare sulla tutela
dei beni culturali di interesse religioso e degli archivi e biblioteche
ecclesiastici.
• Articolo 12, comma 1. «La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel
rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed
artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con
le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due
Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e
la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche
dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla
base di intese tra i competenti organi delle due Parti».
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Intese attuative dell'Accordo tra l’Italia (MiBAC) e la Santa
Sede del 18 feb. 1984. Operative nell’ordinamento canonico
• DPR 26 settembre 1996, n. 571 (G.U. n. 262 del’8 nov. 1996)
• Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali ed ambientali
ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13
settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
• DPR 16 maggio 2000, n. 189 (G.U. n. 159 del 10 lug. 2000)
• Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e
il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile
2000.
• DPR 4 febbraio 2005, n. 78 (G.U. n. 103 del 5 mag. 2005)
• Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali ed ambientali
ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26
gennaio 2005 e sancita dalla C.E.I. con decreto di promulgazione n.
88 del 31 gennaio 2005.
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D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 sulla « conservazione e
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche».
Definizioni e impegni.
Parte I. Disposizioni relative agli archivi d'interesse storico.
• Art. 1. Sono archivi storici quelli in cui sono conservati documenti
anteriori ai settanta anni e quelli dichiarati di notevole interesse; per
«agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi (storici)
vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico
della diocesi competente per territorio»; gli archivi delle parrocchie o
delle diocesi soppresse sono trasferiti presso le parrocchie o le
diocesi a cui sono assegnate.
• Art. 2. La Chiesa si impegna ad assicurare la conservazione e a
disporre l'apertura alla consultazione degli archivi storici.
• Art. 3. Il MiBACT fornisce, tramite le Soprintendenze Archivistiche,
collaborazione tecnica e contributi finanziari per la salvaguardia e la
valorizzazione degli archivi storici.
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
D.lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni.
Definizioni e obblighi.
• Art. 1, c. 5. «I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la
conservazione, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti».
• Art. 10, c. 1. «Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico».
• Art. 30, c. 2. I soggetti … e le persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli
archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal
soprintendente.
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
D.lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni.
Alienazioni.
• L’alienazione o la vendita di beni culturali ecclesiastici è
soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali e del turismo (art. 56).
• Nell’ambito dell’Unione Europea, i beni culturali
ecclesiastici usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro devono essere restituiti (art. 75)
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D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell'intesa
fra il MiBACT e la CEI firmata il 26 gennaio 2005.
Figure competenti e programmi.
• Il DPR considera le norme contenute nel Codice D.Lgs n. 42/2004 e
nella Legge n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione,
nonché le precedenti intese.
• Competenti per l'attuazione dell’intesa: a) a livello centrale, il
ministro e ... i direttori generali del ministero; il Presidente della Cei
e le persone da lui eventualmente delegate; b) a livello regionale, i
direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali
o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi; c) a
livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i
vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi (Art. 1, c. 2).
• I competenti organi centrali e periferici del ministero, allo scopo della
definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali
e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi
piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi
ecclesiastici (art. 1, c. 4)
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D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell'intesa
fra il MiBACT e la CEI firmata il 26 gennaio 2005.
Buoni propositi.
• L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e
immobili ... costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni
successivo intervento; gli interventi di conservazione dei beni
culturali ... sono eseguiti da personale qualificato; la sicurezza dei
beni culturali ... riveste primaria importanza; l'accesso e la visita ai
beni culturali ... sono garantiti; il prestito dei medesimi beni è
autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia
(art. 2).
• Verifica della collaborazione tramite l'Osservatorio centrale per i beni
culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica (art. 7).
• Le disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate
tra le regioni o le province autonome e gli enti ecclesiastici, fatte
salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica (art. 8).
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Codex juris canonicis, 25 Ianuarii 1983.
Diritto canonico e archivi ecclesiastici.
Libro II – Il cancelliere, gli altri notai e gli archivi.
• Can. 486 - § 1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le
parrocchie devono essere custoditi con la massima cura.
• Archivio o tabularium diocesano affidato al vescovo e al cancelliere
(can. 486) e archivio segreto affidato al vescovo (can. 487)
• Can. 491 - § 1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i
documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate,
parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio
vengano diligentemente conservati e che compilino inventari o
cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio
della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano. § 2. Il
Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un
archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si
custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.
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Codex juris canonicis, 25 Ianuarii 1983.
Diritto canonico e tipologie d’archivio.
• Archivio storico ecclesiastico: nel CJC non c’è un’esatta definizione
cronologica (riconosciuta dal D.P.R. 189/2000 in anni 70…) ma
l’obbligo di conservare atti e documenti con diligenza e ordine,
riconoscendo implicitamente la loro natura di bene culturale.
• Secondo Badini e Plessi, in base al CJC (e al Regolamento
approvato nel 1995 dalla CEI), gli archivi ecclesiastici si possono
distinguere in pubblici ovvero attribuiti a pubbliche autorità: pontifici,
diocesani e/o vescovili, parrocchiali (per i libri parrocchiali);
semipubblici: di capitoli, collegi, confraternite, luoghi pii vigilati
dall’ordinario diocesano; privati: i restanti.
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Schema-tipo di Regolamento
degli archivi ecclesiastici italiani
• Schema-tipo di Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani.
Preparato dall’Associazione Archivistica Ecclesiastica e approvato
dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-30
marzo 1995. Proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana ai
Vescovi diocesani perché lo approvino e lo promulghino.
• Si occupa degli archivi pubblici dipendenti dall’autorità del vescovo e
può funzionare come «riferimento per gli archivi di tutti gli altri enti
pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono ed operano
all'interno della Chiesa (ordini e congregazioni religiose,
associazioni, gruppi, movimenti...)». (Titolo I – Principi generali e
tipologia degli archivi, art. 4, c. 1).
• «Pur conservando la loro autonomia, gli archivisti ecclesiastici
abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli Archivi di
Stato un cordiale rapporto di collaborazione». (Titolo IV –
Disposizioni finali, art. 47).
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DEFINIZIONE DI ARCHIVIO (ECCLESIASTICO)
• Una categoria concettuale, un «orientamento indicativo» (G. Plessi
– G. Badini) in quanto negli enti ecclesiastici non si usano di solito
titolari d’archivio o registri di protocollo per la corrispondenza.
• «Complesso delle carte prodotte o acquisite, secondo uno
spontaneo nesso di contenuto e competenza, da un ente
nell’esercizio dell’attività esplicata per il raggiungimento delle proprie
finalità pratiche o per l’espletamento delle proprie funzioni».
• I documenti degli archivi ecclesiastici sono consultabili liberamente
solo anteriormente ai 70 anni, sempre che non siano considerati
riservati.
Da G. Plessi, L’archivio, in «Questioni di archivistica e scienze
ausiliarie della storia », Bologna, Patron, 1972 e G. Badini, Archivi e
Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna,
Patron, 2005.
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UNBCE: 4 aree d’interesse. Per gli archivi Censimento archivi istituzioni religiose e
Progetto CEIAr per il riordinamento e l’inventariazione degli archivi diocesani e altri
AAE: dal 1956 ha sede presso la Pontificia Università Gregoriana – fondata dai Gesuiti
nel Collegio Romano – ora in Piazza della Pilotta (Zona Quirinale)
DGA: è la Direzione Centrale del MiBACT che si occupa di beni archivistici
SIUSA: Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, punto di
accesso primario per la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato,
conservato al di fuori degli Archivi di Stato. Per ora fra le “tipologie documentarie”
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spiccano i libri parrocchiali dell’Umbria.
DGA FUNZIONI – STAFF
Acquisizioni; archivi degli enti
ecclesiastici; restauro: M. Calzolari,
archivista di Stato
Acquisti; rivendiche; cessione allo Stato;
rapporti con le confessioni religiose …
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Bibliografia minima
• Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica, a
cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze,
Giunti, 2003.
• Daniela Milani, La tutela dei dati personali nell’ordinamento
canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto, 2005,
per OLIR – Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose in
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canoni
ci.pdf
• Geraldina Boni, Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici,
Torino, G. Giappichelli, 2005
• Elio Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, F. Angeli,
2008
• Paola Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione,
Roma, Carocci, 2008
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