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NOVITA` DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

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NOVITA` DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
IL PROCESSO TRIBUTARIO
di Massimiliano Tasini
INDICE DELL’INTERVENTO
QUESTIONI GENERALI
 le novità della riforma del processo civile
applicate al processo tributario
 l’oggetto della giurisdizione tributaria
 l’onere della prova nell’accertamento e nel
processo
 sovrapposizioni ed interferenze tra processo
tributario e processo penale
INDICE DELL’INTERVENTO
PROFILI PROCESSUALI
 vizi nel conferimento dell’incarico alla difesa
 la nozione di atto impugnabile
 termini e modalità di notificazione del ricorso
 funzione della costituzione di parte resistente
 il contenuto ed i vizi della sentenza di primo
grado ed i casi di rimessione degli atti alla CTP
 profili strutturali del processo di secondo grado
ed asimmetrie con quello di primo grado
 requisiti di forma dell’appello
 l’autorizzazione all’appello
 ulteriori spunti critici desumibili dalla
giurisprudenza di legittimità
INDICE DELL’INTERVENTO
VICENDE PARTICOLARI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
 sospensione, interruzione ed estinzione del
processo tributario
 novità in materia di sospensione cautelare
dell’atto impugnato
 l’adozione delle misure cautelari
 la conciliazione giudiziale tra poteri del
giudice e perfezionamento dell’istituto
 l’efficacia del giudicato nel processo tributario
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Al processo tributario si applicano anche le
regole del codice di procedura civile
Le situazioni che possono porsi nella pratica
sono tre:



nel processo tributario è già prevista una regola: in
questo caso, non occorre ricercare una regola nel
processo civile;
nel processo tributario non è prevista alcuna regola:
in questo caso, occorre ricercare una regola nel
processo civile. Ammesso che troviamo questa regola
potrebbe essere:
 che essa è compatibile con il processo tributario
 che essa NON è compatibile con il processo
tributario
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE


Un esempio del caso a). secondo il Cpc, in
caso di interruzione del processo, per esempio
per morte del difensore, il processo andava
riassunto entro sei mesi; la nuova previsione
accorcia questo termine a tre mesi.
Ma, l’art. 43 del processo tributario ci dice che
il processo sospeso o interrotto va riassunto
entro tre mesi: dunque, c’è un termine
specifico, e pertanto il fatto che il Cpc
preveda ora un termine ridotto della metà è
irrilevante
6
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
 Vediamo le principali modifiche e gli
effetti pratici, premettendo che le
nuove regole si applicano ai processi
incardinati dopo il 4 luglio 2009.
7
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
PROCURA ALLE LITI – art. 83 Cpc
La norma disciplina il contenuto della procura alle
liti. Le modifiche sono due:
 In primo luogo, la nuova previsione stabilisce
che la nomina può essere effettuata anche in
calce o a margine della memoria difensiva,
cosa che in passato non era prevista.
 In secondo luogo, la norma detta regole in
caso di processo telematico …
8
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
CONDANNA ALLE SPESE – art. 92 Cpc
 La norma oggi prevede che la condanna alle
spese è la regola. La compensazione alle
spese è ammessa solo se vi è soccombenza
reciproca o se “concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente indicate
nella motivazione”
9
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
RESPONSABILITA’ AGGRAVATA – art. 96 Cpc
 La norma potenzia l’istituto. Nella versione già
vigente,
se
risultava
che
la
parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, il giudice, su
istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, anche al risarcimento dei danni,
che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza
 La nuova previsione consente al giudice di
procedere anche d’ufficio, ma solo in casi
limitati
10
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – art. 101
 La disposizione oggi prevede che il giudice, se
ritiene di porre a fondamento della decisione
una questione rilevata d’ufficio, riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine non inferiore a venti e non
superiore
a
quaranta
giorni
dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla
medesima questione (sentenza “sul rito”,
abuso del diritto),
11
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – art. 101
 L’eventuale
sentenza
emessa
in
violazione di tale principio sarebbe
“nulla”
 La nullità va però fatta valere nel
successivo grado di giudizio con
appello (o ricorso per Cassazione, l
quale ultima deve “rinviare” al grado
precedente se la questione invocata
involge anche “il fatto”)
12
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DISPONIBILITA’ DELLE PROVE – art. 115 C.p.c.
 Il giudice, nel decidere la causa, deve porre a
fondamento della decisione anche i fatti non
specificatamente contestati dalla parte
costituita
 Si chiama tecnicamente “principio di non
contestazione”, e la Corte di Cassazione lo
riteneva già applicabile al rito del lavoro –
prima – ed a quello civile e tributario – dopo -
13
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DISPONIBILITA’ DELLE PROVE – art. 115 C.p.c.
 Sul giudice incombe il dovere di ritenere non
abbisognevole
di
prova
i
fatti
non
espressamente contestati
 Se la CT viola tale principio incorre nel vizio di
ultrapetizione ex art. 112 Cpc
 Il giudice dovrà astenersi da qualunque
controllo probatorio del fatto non contestato e
dovrà ritenerlo sussistente
- Cass. SS.UU.
7631/2002)
14
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
RIMESSIONE IN TERMINI – art. 153 C.p.c.
 In deroga alla regola della improrogabilità dei
termini processuali perentori, il nuovo comma
due stabilisce che “la parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile può chiedere al giudice di
essere rimessa in termini”
 Per esempio: ricorso tardivamente presentato
 Il giudice provvede con ordinanza
15
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DIFETTO DI RAPPRESENTAZIONE O DI
AUTORIZZAZIONE – art. 182 Cpc
 Quando rileva un vizio di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio
che determina la nullità della procura al
difensore, il giudice assegna alle parti un
termine perentorio per la costituzione della
persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della
stessa
16
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DIFETTO DI RAPPRESENTAZIONE O DI
AUTORIZZAZIONE – art. 182 Cpc
 L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si
producono fin dal momento della prima
notificazione.
 E’ una norma che “salva” eventuali errori nel
ricorso. Il precedente art. 182 Cpc prevedeva
la mera facoltà del giudice, mentre ora la
norma, che è più ampia anche in termini di
contenuti, impone al giudice un ben preciso
onere.
17
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
NOMINA CTU - art. 195 Cpc
 Il giudice deve anticipare la formulazione dei
quesiti già nel momento in cui dispone con
ordinanza la nomina del CTU
 La relazione del CTU deve essere trasmessa
alle parti costituite nel termine fissato dal
giudice
con
ordinanza
subito
dopo
l’accettazione dell’incarico
 Nella stessa ordinanza vengono anche fissati i
termini entro il quale le parti trasmettono al
CTU le loro osservazioni
18
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE – art. 327 Cpc
Se la sentenza non è notificata a mezzo giudiziario,
il termine per:
 l’appello
 il ricorso per Cassazione
 il ricorso per revocazione
è ridotto da un anno a sei mesi dal deposito della
sentenza.
19
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
PRODUZIONE DI DOCUMENTI – art. 345 Cpc
 La norma stabilisce che nel giudizio di secondo
grado non possono essere ammessi nuovi
mezzi di prova, salvo che il collegio non li
ritenga indispensabili ai fini della decisione, o
che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado
per causa ad essa non imputabile. La norma
oggi stabilisce che nel secondo grado di
giudizio
non
possono
essere
ammessi
nemmeno nuovi documenti
20
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
PRODUZIONE DI DOCUMENTI – art. 345 Cpc
 Sono introdotte limitazioni ulteriori alla
possibilità di produrre documenti in appello,
che sono però inapplicabili al processo
tributario. infatti, l’art. 58/546 stabilisce che:

Il giudice d'appello non può disporre nuove
prove, salvo che non le ritenga necessarie
ai fini della decisione o che la parte dimostri
di non averle potute fornire nel precedente
grado di giudizio per causa ad essa non
imputabile

É fatta salva la facoltà delle parti di
produrre nuovi documenti
21
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
RICORSO PER CASSAZIONE – art. 360 bis Cpc
 È introdotto il nuovo art. 360 bis relativo alle
cause di inammissibilità del ricorso per
Cassazione

Quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e
l’esame dei motivi e l’esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa
22
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
RICORSO PER CASSAZIONE – art. 360 bis Cpc
 È introdotto il nuovo art. 360 bis relativo alle
cause di inammissibilità del ricorso per
Cassazione

Quando è manifestamente infondata la
censura relativa alla violazione dei principi
regolatori del giusto processo
 È abrogato l’art. 366 bis sulla “formulazione dei
motivi”
23
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE – art. 59 Legge 69
 Il giudice che dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresì, se esistente, il
giudice nazionale munito di giurisdizione
 La pronuncia resa a SS.UU. dalla Cassazione è
vincolante sul successivo giudice
24
NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE – art. 59 Legge 69
 Se entro il termine perentorio di tre mesi dal
passaggio in giudicato della pronuncia con
cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione la
domanda è riproposta al giudice ivi indicato,
sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali
che la domanda avrebbe prodotto se il
giudizio fosse stato sin da subito incardinato
innanzi tale ultimo giudice
 In caso di mancata proposizione della
domanda nei termini il giudizio si estingue
25
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010
Art.
3
Deflazione
del
contenzioso
e
razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione
concentrando e razionalizzando le risorse
dell'Amministrazione finanziaria, si dispone
quanto segue per deflazionare e semplificare il
contenzioso tributario in essere e accelerarne
la riscossione:
26
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010
a) all‘art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e
notificazione della sentenza - …
[2] Le parti hanno l' onere di provvedere
direttamente alla notificazione della sentenza
alle altre parti a norma dell'articolo 16
depositando, nei successivi trenta giorni
l'originale o copia autentica dell' originale
notificato …
27
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010
a) all‘art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e
notificazione della sentenza - …
[2] … ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con
fotocopia della ricevuta di deposito o della
spedizione per raccomandata a mezzo del
servizio postale unitamente all'avviso di
ricevimento nella segreteria, che ne rilascia
ricevuta e l' inserisce nel fascicolo d' ufficio.
28
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010
b) all‘art. 48 c. 3/546 – conciliazione giudiziale –
[3] … Il processo verbale costituisce titolo per
la riscossione delle somme dovute mediante
versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, ovvero in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano i cento milioni di lire, previa
prestazione, se l'importo delle rate successive
alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea
garanzia…
29
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010
c) il comma 2 dell‘art. 52/546 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui all‘art. 68/546 relative
alle sentenze delle commissioni tributarie
regionali, si intendono applicabili alle decisioni
della Commissione tributaria centrale.
30
ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Novità ulteriori:
 Abrogazione dell’art. 7 c. 3
 Inserimento lett e) bis ter nell’art. 19
 Modifica art. 22 c. 1
 Inserimento art. 47 bis
 Modifica art. 53 c. 2
31
OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
NOZIONE DI ATTO IMPUGNABILE
 Esame comparato artt. 2/19 d. lgs. 546
 Valutazione funzione dei c. 3 delle due
disposizioni
 Studio di casi
ONERE DELLA PROVA NELL’ACCERTAMENTO
E NEL PROCESSO
Sintesi delle regole sull’onere della prova
nell’accertamento
 Analisi delle regole sull’onere della prova nel
processo:

7/546

Prova testimoniale

Poteri istruttori del giudice: quando e quali

Disapplicazione di atti amministrativi

Prova e liti sui rimborsi

SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA
PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE




Trasmissione atti dal penale al tributario
(ammessa previa autorizzazione: artt. 32 e 33
DPR 600/73)
Autorizzazione: valutazione degli interessi
protessi e conseguenze della sua eventuale
mancanza (Cass. 22555/2007)
Sovrapposizione indagini penali e tributarie:
nessuna violazione del diritto di difesa (Corte
Cost. ord. 33/2002)
La sentenza penale non esplica automatica
efficacia di giudicato sul tributario (Cass.
17799/2007)
SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA
PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE




In contrasto a tale ultimo principio Cass.
1191/2003 sull’ipotesi che il fisco non si adegui
alla sentenza penale di assoluzione (azione di
danno sull’A.F.)
Sentenza di patteggiamento: è elemento di
prova sebbene non coperto dalla regola del
giudicato (Cass. 2213/2006)
Costi riconducibili a fatti, atti o attività
qualificabili come reato: indeducibilità degli
stessi (art. 14 c. 4 bis Legge 537/1993)
Proventi riconducibili a fatti, atti o attività
qualificabili come illecito civile,penale o
amministrativo: loro tassabilità (art. 14 c. 4/537)
35
SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA
PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE
 Obbligo di comunicazione da parte di
soggetti pubblici che
 svolgono attività ispettive o di vigilanza
 organi giurisdizionali (requirenti o
giudicanti penali, civili o amministrativi)
 Polizia Giudiziaria – previa autorizzazione
–
dei fatti che possono determinare violazioni
tributarie
36
ATTI IMPUGNABILI
RICORSO: TERMINI E MODALITA’
 Analisi artt. 19 – 21
 Allargamento nozione atti impugnabili
 Calcolo dei termini perla proposizione
del
ricorso:
sospensione
estiva,
presentazione istanza di adesione (e
relative modalità)
 Studio di casi
COSTITUZIONE DI PARTE RICORRENTE/RESISTENTE
 Analisi comparata artt. 22 e 23
 Termini e modalità di proposizione
 Funzione della costituzione
SENTENZA: CONTENUTO, VIZI, RIMESSIONE
 Artt. 36 e 59
 Studio di casi
ART. 53: FORMA DELL’APPELLO
-
-
La norma quanto a contenuto dell’atto ricalca
l’art. 18/546;
ma richiede l’indicazione dei “motivi specifici
dell’impugnazione” e l’esposizione dei fatti;
analogamente, sono richiamati gli artt.
20 c. 1 e 2 quanto a modalità di
proposizione del ricorso/appello
22 c. 1, 2 e 3 per la costituzione in giudizio
della parte ricorrente/appellante.
40
INTERESSE AD IMPUGNARE
-
È della sola parte soccombente;
presuppone una divergenza tra:
-
-
-
chiesto
pronunciato
se questa divergenza non esiste, sono
indifferenti le motivazioni/argomentazioni del
giudice, che potrebbero essere addirittura
diverse da quelle prospettate dalla parte;
si fa pertanto riferimento all’art. 100 C.p.c.: la
soccombenza non deve essere teorica ma
concretamente lesiva degli interessi e delle
pretese delle parti.
41
… ANCORA SUL CONCETTO DI
SOCCOMBENZA
-
La soccombenza può essere totale o parziale:
si ha soccombenza totale quando tutte le
domande avanzate dalla parte sono respinte;
Si
ha
soccombenza
parziale
quando
solamente alcune domande della parte sono
state accolte.
Nel caso in cui una o più domande della parte
non siano state accolte nella sentenza che,
nel suo complesso, dà ragione totalmente alla
stessa parte, non sussiste l’interesse ad
impugnare
42
INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA
SULLA QUESTIONE


Cas. Sent. 7948 del 23.07.99: ha precisato che “qualora
la sentenza sia sorretta da più ragioni, distinte ed
autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficienti a giustificare la decisione
adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende
inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa
alle altre, atteso che quest’ultima, essendo divenuta
definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non
potrebbe mai condurre all’annullamento della
sentenza”.
Non esiste soccombenza nel caso in cui una parte risulti
vittoriosa sulla base di motivazioni diverse da quelle
presenti nei propri atti difensivi (Cass. 31.05.82, n. 3333).
43
ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA
Erronea indicazione degli
estremi della sentenza
nell’appello
Appello cumulativo di più
sentenze relative a distinti
procedimenti
Appello per relationem
 non determina inammissibilità
se dal testo sia comunque
possibile
desumere
la
sentenza impugnata (Cass.
6084/2001);
è ammesso se: - stesse parti, identiche questioni, - chiara
indicazione delle sentenze
impugnate e della volontà di
impugnarle
tutte
(Cass.
10499/2003);
è
inammissibile anche se fa
riferimento alla causa madre
(cd
pregiudicante:
Cass.
10145/2000) Es. socio di Snc;
44
ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA
Mancata contestazione
sentenza
Mancanza di firma
 Se
non emergono le
ragioni di dissenso rispetto
alla sentenza l’appello è
inammissibile
(rilevabile
anche d’Ufficio) (Cass.
11271/2001);
 … nell’appello contenuto
nel fascicolo: determina
inammissibilità anche se
l’altra copia è firmata e se
la controparte non pone la
questione
(Cass.
13969/2001);
45
ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA
Mancata
costituzione
giudizio in termini
 determina
inammissibilità
a
prescindere dalla
condotta
processuale
dell’appellato
(Cass. 463/2002);
46
ART.54 CONTRODEDUZIONI
DELL’APPELLATO E APPELLO
INCIDENTALE


Le parti diverse dall’appellante debbono
costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23
(costituzione in giudizio della parte resistente)
depositando apposito atto di controdeduzioni;
nello stesso atto depositato nei modi e termini
di cui al precedente comma può essere
proposto, a pena d’inammissibilità, appello
incidentale.
47
ART.54 CONTRODEDUZIONI
DELL’APPELLO E APPELLO INCIDENTALE


La parte appellata totalmente vittoriosa nel
giudizio
di
primo
grado
non
deve
necessariamente
depositare
atto
di
controdeduzioni nei termini di cui sopra, è
sufficiente la redazione di una memoria (Cass.
4/6/1999 n. 5495) anche se vi sono domande
ed eccezioni non accolte in primo grado;
in linea con quanto statuito nel C.p.c. anche
nel processo tributario è ammesso l’appello
incidentale tardivo (Cass. 30/8/2001 n. 11349).
Esso però ex art. 334 Cpc segue le sorti
dell’appello principale (Cass. N. 881/1996)
48
ART. 56: QUESTIONI ED ECCEZIONI
NON RIPROPOSTE



Principio: le questioni e le eccezioni non
accolte
dalla
CTP
che
non
sono
specificatamente riproposte in appello si
intendono rinunciate;
norma sostanzialmente analoga al 346 Cpc
(che parla di “domande ed eccezioni”);
è dubbio se la norma produca o meno effetti
anche per le parti appellate che non si siano
costituite in giudizio (per la positiva Cass.
10501/2004 e Cass. 7316/2003; per la negativa
Cass. 13482/2001 che sostiene che in tal caso
le domande devono essere esaminate
d’ufficio dal giudice);
49
ART. 56: QUESTIONI ED ECCEZIONI
NON RIPROPOSTE


la norma si riferisce non solo a questioni ed
eccezioni non accolte ma anche a quelle non
esaminate perché ritenute assorbite (Cass.
2544/2003);
il generico rinvio al contenuto di atti della
precedente fase processuale non soddisfa il
requisito della “specifica riproposizione” ex art.
56/546 (Cass 4958/2003)
50
ART.57: DOMANDE ED ECCEZIONI
NUOVE
 Sono vietate domande nuove, pena la
dichiarazione di inammissibilità d’ufficio;
 sono vietate nuove eccezioni, salvo
quelle rilevabili anche d’ufficio
51
DOMANDE NUOVE

Sono quelle in cui, rispetto a quelle proposte in
primo grado, sono diverse:
a) le parti
b) il cd “petitum”, cioè la richiesta formulata al
giudice per tutelare un proprio diritto che si
ritiene leso
c) la “cause petendi”, cioè i fatti giuridici posti
a fondamento della domanda (es: presenza di
vizi propri dell’atto, violazione di norme
tributarie)
52
DOMANDE NUOVE


è comunque arduo fornire una esatta nozione
di domanda “nuova”;
sono
ritenute
ammissibili
le
domande
parzialmente nuove cioè quelle che si basano
sulle circostanze e sulle domande già dedotte
in primo grado, di cui costituiscono il logico
svolgimento.
53
DOMANDE NUOVE

è nuova la domanda che introduce

un nuovo tema di indagine,

una diversa richiesta al giudice,

un diverso fatto costitutivo posto a
giustificazione
del
provvedimento
domandato rispetto al procedimento di
primo grado, con la sola eccezione della
richiesta di interessi maturati dopo la
sentenza impugnata (Cass. S.S.U.U. n. 1955
dell’11.3.1996);
54
DOMANDE NUOVE

costituiscono domande nuove le situazioni
giuridiche non prospettate in primo grado ed
in particolare un fatto giuridico radicalmente
diverso (Cass. n. 2080/2001).
55
ECCEZIONI NUOVE


L’eccezione è il mezzo di cui una parte si
avvale per contrastare le domande della
controparte;
il divieto di nuove eccezioni non opera nel
caso in cui sopraggiunga una nuova legge
che interferisca sulla materia del contendere
delineata in primo grado; non opera inoltre
per le eccezioni in senso improprio, volte a
minare la fondatezza delle tesi avversarie;
56
ECCEZIONI NUOVE

in giurisprudenza sono state considerate
eccezioni nuove:

la minor spesa per incremento patrimoniale
ai fini art. 38/600 (Cass. 867/2001);

l’eccezione
di
nullità
dell’avviso
di
accertamento per difetto di motivazione
(Cass. 8114/2002);

la decadenza dell’A.F. dal potere di liq. DR
ex 36 bis (Cass. 8352/2002);
57
ECCEZIONI NUOVE

in giurisprudenza sono state considerate
eccezioni nuove:

l’affermato
mancato
rispetto
del
contraddittorio nella fase amministrativa
(Cass. 11265/2003);

NON SONO TALI le decadenze stabilite dalle
leggi fiscali a favore dell’A.F., in quanto
indisponibili (Cass. 9940/2000; 10591/2002;
contro però 5634/1999).
58
ART. 58 D.LGS 546/92
In sede di appello il giudice non può disporre
nuove prove, a meno che:
 esse siano ritenute necessarie ai fini della
decisione;
 la parte dimostri di non averle potute produrre
per cause a lei non imputabili.
59
ART. 58 D.LGS 546/92
-
-
I precedenti giurisprudenziali, la legge e gli
articoli di dottrina non sono ritenuti documenti
né prove in senso stretto;
essi possono essere presentati al giudice
anche oltre il termine fissato per la
presentazione di memorie e documenti e
quindi anche in sede di discussione in pubblica
udienza;
si possono invece presentare nuovi documenti.
60
ART. 58 D.LGS 546/92
L’art. 58 fa salva la facoltà delle parti di
produrre in appello nuovi documenti. Il
documento deve ritenersi nuovo quando
viene per la prima volta prodotto in grado di
appello o allorché la produzione nel giudizio di
primo grado debba ritenersi per qualche
ragione irrituale: ciò indipendentemente dalla
impossibilità della parte di produrlo in primo
grado per causa ad essa non imputabile,
requisito richiesto dall’art. 345, u.c. C.p.c. ma
non dall’art. 58 c. 2 (temperamento del
processo tributario legato alla sua natura
essenzialmente
documentale
(Cass.
9604/2000; 2021/2003 ).
61
ART. 58 D.LGS 546/92


nel giudizio innanzi la CTR le parti hanno
facoltà di depositare nuovi documenti, a nulla
rilevando la eventuale irritualità della loro
produzione in primo grado. (Cass. Sent.
13/5/2003 n. 7329);
L’ampia dizione dell’art. 58, c. 2, va inteso nel
senso di consentire l’introduzione nel processo
di appello di documenti nuovi, non prodotti
per qualsiasi motivo in primo grado,
sempreché essi non siano diretti ad ampliare il
tema del decidere oltre i limiti delle eccezioni
ammissibili in sede di gravame secondo il
dettato dell’art. 57 stesso decreto. (Comm.
Trib. Reg. Toscana, sez. XXX, sent. 7/1/1999 n.
158);
62
PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO:
SENTENZA




Se
non
interviene
uno
dei
seguenti
PROVVEDIMENTI PRELIMINARI:
dichiarazione di inammissibilità dell’appello;
dichiarazione di sospensione del processo;
dichiarazione di interruzione del processo;
dichiarazione di estinzione del processo
63
PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO:
SENTENZA


il collegio emette sentenza nelle stesse ipotesi
previste in I ° grado, nonché quando rimette la
controversia alla CTP al verificarsi di casi
tassativamente indicati all’art. 59 D.lgs. 546/92:
dichiara la competenza declinata o la
giurisdizione negata dal primo giudice, al fine
di non far perdere un grado di giudizio;
riconosce che nel giudizio di primo grado il
contraddittorio non è stato regolarmente
costituito o integrato. Tale ipotesi è
configurabile solamente in caso di litisconsorzio
necessario e non in presenza di litisconsorzio
facoltativo (Cass. Sent. 281 del 15.01.1987);
64
PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO:
SENTENZA



riconosce che la sentenza impugnata,
giudicando erroneamente, ha dichiarato
estinto il processo in sede di reclamo contro il
provvedimento presidenziale;
riconosce che il Collegio della Comm.
Tributaria Provinciale non era legittimamente
composto;
riscontra la mancata sottoscrizione della
sentenza da parte del Giudice di I° grado.
65
ART. 60 E 61
Art. 60 – Non riproponibilità dell’appello dichiarato
inammissibile
L’appello dichiarato inammissibile non può
essere riproposto anche se non è decorso il
termine stabilito dalla legge.
Art 61 – Norme applicabili
Nel procedimento d’appello si osservano in
quanto applicabili le norme dettate per il
procedimento di primo grado, se non sono
incompatibili con le disposizioni della presente
sezione
66
SOSPENSIONE DEL PROCESSO art. 39
 Si
verifica per effetto degli eventi
contemplati
all’art.
2
(querela;
stato/capacità persone)
 Provvedimento presidenziale (decreto) o
collegiale (ordinanza)
 Effetti

Impossibilità compiere atti

Termini interrotti fino istanza ripresa
 Causa sospensione: viene meno con
istanza trattazione entro sei mesi, pena
estinzione ex art. 45
INTERRUZIONE art. 40
Eventi



Momento dell’interruzione





a) Morte, perdita capacità contribuente
b) Morte, sospensione, radiazione difensore
a) verificazione
b) dichiarazione del giudice
Effetti: se la situazione a) interviene entro il
termine di proposizione del ricorso, lo sospende
per sei mesi
Adempimenti: istanza di ripresa entro sei mesi
da quando è stato interrotto il processo, pena
estinzione ex art. 45
68
ESTINZIONE artt. 44, 45 e 46
Fattispecie

Rinuncia al ricorso

Inattività delle parti

Cessazione della materia del contendere:
 Condoni
 Transazione fiscale
 Rinuncia del fisco:
 La previsione dell’art. 46 c. 3, al di fuori
dell’ipotesi del condono, è illegittima

69
SOSPENSIONE CAUTELARE
 Profili strutturali
 Evoluzione del pensiero costituzionale
 Cfr. art. 19/472
SOSPENSIONE CAUTELARE – art. 47
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli
2.
un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere
alla commissione provinciale competente la
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con
istanza motivata proposta nel ricorso o con atto
separato notificata alle altre parti e depositato in
segreteria sempre che siano osservate le
disposizioni di cui all'art. 22.
Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di
consiglio utile disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima.
71
SOSPENSIONE CAUTELARE – art. 47
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, con lo stesso decreto,
puo' motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia
del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e
delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile.
72
SOSPENSIONE CAUTELARE - art. 47
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione di idonea garanzia
mediante cauzione o fideiussione bancaria o
assicurativa, nei modi e termini indicati nel
provvedimento.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata
non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte può
revocare o modificare il provvedimento cautelare
prima della sentenza, osservate per quanto
possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
73
ESECUZIONE DELLE SANZIONI art. 19/472
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie,
2.
3.
anche nei casi in cui non e' prevista riscossione
frazionata, si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario.
La commissione tributaria regionale puo'
sospendere l'esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La sospensione deve essere concessa se viene
prestata idonea garanzia anche a mezzo di
fideiussione bancaria o assicurativa …
74
ESECUZIONE DELLE SANZIONI art. 19/472
6. Se in esito alla sentenza di primo o di
secondo grado la somma corrisposta
eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio
deve provvedere al rimborso entro novanta
giorni dalla comunicazione o notificazione
della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite
quando il provvedimento di irrogazione e'
divenuto definitivo.
75
MISURE CAUTELARI
 Evoluzione normativa art. 22/472:


DL 185/2008
DL 78/2009
MISURE CAUTELARI
 Evoluzione normativa art. 22/472:


DL 185/2008
DL 78/2009
77
MISURE CAUTELARI
1.
In base all'atto di contestazione, al
provvedimento di irrogazione della sanzione o
al processo verbale di constatazione e dopo la
loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha
fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito, puo' chiedere, con istanza
motivata, al presidente della commissione
tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui
beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in
solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo
di
ufficiale
giudiziario,
al
sequestro
conservativo dei loro beni, compresa
l'azienda.
78
MISURE CAUTELARI
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle
parti interessate, le quali possono, entro venti
giorni dalla notifica, depositare memorie e
documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma
2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza
per la prima camera di consiglio utile,
disponendo che ne sia data comunicazione
alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza.
79
MISURE CAUTELARI
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza,
provvede con decreto motivato. Contro il
decreto e' ammesso reclamo al collegio entro
trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in
camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie …
80
MISURE CAUTELARI
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione
o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal
caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il
procedimento puo' non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento
richiesto.
81
MISURE CAUTELARI
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se,
nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto di
contestazione o di irrogazione. In tal caso, il
presidente
della
commissione
tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono, su istanza di parte e sentito
l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione
dell'ipoteca. …
82
MISURE CAUTELARI
7. … I provvedimenti perdono altresi' efficacia a
seguito della sentenza, anche non passata in
giudicato, che accoglie il ricorso o la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di
accoglimento parziale, su istanza di parte, il
giudice che ha pronunciato la sentenza riduce
proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del
sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la cui
sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.
83
MISURE CAUTELARI – art. 27 DL 185 “vecchio”
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, si applica anche alle somme
dovute per il pagamento di tributi e dei relativi
interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1
del medesimo articolo, in base ai processi
verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la
notifica, da parte dell'ufficio o ente, del
provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, si applicano, per tutti gli
importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
84
MISURE CAUTELARI – art. 27 DL 185 “vecchio”
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai
provvedimenti indicati al comma 6 del
presente articolo, perdono efficacia dal giorno
successivo alla scadenza del termine di
pagamento della cartella di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli
importi iscritti a ruolo.
85
MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche
del potere di cui agli articoli 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
86
MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale
anche del potere di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
87
MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai
provvedimenti indicati al comma 6 del
presente articolo, le misure cautelari adottate
ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, conservano, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, …
88
MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009
8-quater. … la loro validita' e il loro grado a favore
dell'agente della riscossione che ha in carico il
ruolo.
Quest'ultimo
puo'
procedere
all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'articolo 76 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, e successive modificazioni.».
89
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE




Profili strutturali
Poteri del giudice
Perfezionamento
Effetti penali
Fly UP