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NOVITA` DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
IL PROCESSO TRIBUTARIO di Massimiliano Tasini INDICE DELL’INTERVENTO QUESTIONI GENERALI le novità della riforma del processo civile applicate al processo tributario l’oggetto della giurisdizione tributaria l’onere della prova nell’accertamento e nel processo sovrapposizioni ed interferenze tra processo tributario e processo penale INDICE DELL’INTERVENTO PROFILI PROCESSUALI vizi nel conferimento dell’incarico alla difesa la nozione di atto impugnabile termini e modalità di notificazione del ricorso funzione della costituzione di parte resistente il contenuto ed i vizi della sentenza di primo grado ed i casi di rimessione degli atti alla CTP profili strutturali del processo di secondo grado ed asimmetrie con quello di primo grado requisiti di forma dell’appello l’autorizzazione all’appello ulteriori spunti critici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità INDICE DELL’INTERVENTO VICENDE PARTICOLARI DEL PROCESSO TRIBUTARIO sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario novità in materia di sospensione cautelare dell’atto impugnato l’adozione delle misure cautelari la conciliazione giudiziale tra poteri del giudice e perfezionamento dell’istituto l’efficacia del giudicato nel processo tributario NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE Al processo tributario si applicano anche le regole del codice di procedura civile Le situazioni che possono porsi nella pratica sono tre: nel processo tributario è già prevista una regola: in questo caso, non occorre ricercare una regola nel processo civile; nel processo tributario non è prevista alcuna regola: in questo caso, occorre ricercare una regola nel processo civile. Ammesso che troviamo questa regola potrebbe essere: che essa è compatibile con il processo tributario che essa NON è compatibile con il processo tributario NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE Un esempio del caso a). secondo il Cpc, in caso di interruzione del processo, per esempio per morte del difensore, il processo andava riassunto entro sei mesi; la nuova previsione accorcia questo termine a tre mesi. Ma, l’art. 43 del processo tributario ci dice che il processo sospeso o interrotto va riassunto entro tre mesi: dunque, c’è un termine specifico, e pertanto il fatto che il Cpc preveda ora un termine ridotto della metà è irrilevante 6 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE Vediamo le principali modifiche e gli effetti pratici, premettendo che le nuove regole si applicano ai processi incardinati dopo il 4 luglio 2009. 7 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE PROCURA ALLE LITI – art. 83 Cpc La norma disciplina il contenuto della procura alle liti. Le modifiche sono due: In primo luogo, la nuova previsione stabilisce che la nomina può essere effettuata anche in calce o a margine della memoria difensiva, cosa che in passato non era prevista. In secondo luogo, la norma detta regole in caso di processo telematico … 8 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE CONDANNA ALLE SPESE – art. 92 Cpc La norma oggi prevede che la condanna alle spese è la regola. La compensazione alle spese è ammessa solo se vi è soccombenza reciproca o se “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” 9 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE RESPONSABILITA’ AGGRAVATA – art. 96 Cpc La norma potenzia l’istituto. Nella versione già vigente, se risultava che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza La nuova previsione consente al giudice di procedere anche d’ufficio, ma solo in casi limitati 10 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – art. 101 La disposizione oggi prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (sentenza “sul rito”, abuso del diritto), 11 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – art. 101 L’eventuale sentenza emessa in violazione di tale principio sarebbe “nulla” La nullità va però fatta valere nel successivo grado di giudizio con appello (o ricorso per Cassazione, l quale ultima deve “rinviare” al grado precedente se la questione invocata involge anche “il fatto”) 12 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DISPONIBILITA’ DELLE PROVE – art. 115 C.p.c. Il giudice, nel decidere la causa, deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita Si chiama tecnicamente “principio di non contestazione”, e la Corte di Cassazione lo riteneva già applicabile al rito del lavoro – prima – ed a quello civile e tributario – dopo - 13 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DISPONIBILITA’ DELLE PROVE – art. 115 C.p.c. Sul giudice incombe il dovere di ritenere non abbisognevole di prova i fatti non espressamente contestati Se la CT viola tale principio incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 Cpc Il giudice dovrà astenersi da qualunque controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente - Cass. SS.UU. 7631/2002) 14 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE RIMESSIONE IN TERMINI – art. 153 C.p.c. In deroga alla regola della improrogabilità dei termini processuali perentori, il nuovo comma due stabilisce che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” Per esempio: ricorso tardivamente presentato Il giudice provvede con ordinanza 15 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DIFETTO DI RAPPRESENTAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE – art. 182 Cpc Quando rileva un vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa 16 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DIFETTO DI RAPPRESENTAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE – art. 182 Cpc L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. E’ una norma che “salva” eventuali errori nel ricorso. Il precedente art. 182 Cpc prevedeva la mera facoltà del giudice, mentre ora la norma, che è più ampia anche in termini di contenuti, impone al giudice un ben preciso onere. 17 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE NOMINA CTU - art. 195 Cpc Il giudice deve anticipare la formulazione dei quesiti già nel momento in cui dispone con ordinanza la nomina del CTU La relazione del CTU deve essere trasmessa alle parti costituite nel termine fissato dal giudice con ordinanza subito dopo l’accettazione dell’incarico Nella stessa ordinanza vengono anche fissati i termini entro il quale le parti trasmettono al CTU le loro osservazioni 18 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE – art. 327 Cpc Se la sentenza non è notificata a mezzo giudiziario, il termine per: l’appello il ricorso per Cassazione il ricorso per revocazione è ridotto da un anno a sei mesi dal deposito della sentenza. 19 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE PRODUZIONE DI DOCUMENTI – art. 345 Cpc La norma stabilisce che nel giudizio di secondo grado non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione, o che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La norma oggi stabilisce che nel secondo grado di giudizio non possono essere ammessi nemmeno nuovi documenti 20 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE PRODUZIONE DI DOCUMENTI – art. 345 Cpc Sono introdotte limitazioni ulteriori alla possibilità di produrre documenti in appello, che sono però inapplicabili al processo tributario. infatti, l’art. 58/546 stabilisce che: Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile É fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti 21 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE RICORSO PER CASSAZIONE – art. 360 bis Cpc È introdotto il nuovo art. 360 bis relativo alle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione Quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa 22 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE RICORSO PER CASSAZIONE – art. 360 bis Cpc È introdotto il nuovo art. 360 bis relativo alle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione Quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo È abrogato l’art. 366 bis sulla “formulazione dei motivi” 23 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DIFETTO DI GIURISDIZIONE – art. 59 Legge 69 Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale munito di giurisdizione La pronuncia resa a SS.UU. dalla Cassazione è vincolante sul successivo giudice 24 NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DIFETTO DI GIURISDIZIONE – art. 59 Legge 69 Se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudizio fosse stato sin da subito incardinato innanzi tale ultimo giudice In caso di mancata proposizione della domanda nei termini il giudizio si estingue 25 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010 Art. 3 Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione 1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione: 26 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010 a) all‘art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza - … [2] Le parti hanno l' onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell' originale notificato … 27 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010 a) all‘art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza - … [2] … ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l' inserisce nel fascicolo d' ufficio. 28 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010 b) all‘art. 48 c. 3/546 – conciliazione giudiziale – [3] … Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia… 29 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Modifiche dell’art. 3 DL 40/2010 c) il comma 2 dell‘art. 52/546 è abrogato. 2. Le disposizioni di cui all‘art. 68/546 relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale. 30 ALTRE NOVITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO Novità ulteriori: Abrogazione dell’art. 7 c. 3 Inserimento lett e) bis ter nell’art. 19 Modifica art. 22 c. 1 Inserimento art. 47 bis Modifica art. 53 c. 2 31 OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA NOZIONE DI ATTO IMPUGNABILE Esame comparato artt. 2/19 d. lgs. 546 Valutazione funzione dei c. 3 delle due disposizioni Studio di casi ONERE DELLA PROVA NELL’ACCERTAMENTO E NEL PROCESSO Sintesi delle regole sull’onere della prova nell’accertamento Analisi delle regole sull’onere della prova nel processo: 7/546 Prova testimoniale Poteri istruttori del giudice: quando e quali Disapplicazione di atti amministrativi Prova e liti sui rimborsi SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE Trasmissione atti dal penale al tributario (ammessa previa autorizzazione: artt. 32 e 33 DPR 600/73) Autorizzazione: valutazione degli interessi protessi e conseguenze della sua eventuale mancanza (Cass. 22555/2007) Sovrapposizione indagini penali e tributarie: nessuna violazione del diritto di difesa (Corte Cost. ord. 33/2002) La sentenza penale non esplica automatica efficacia di giudicato sul tributario (Cass. 17799/2007) SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE In contrasto a tale ultimo principio Cass. 1191/2003 sull’ipotesi che il fisco non si adegui alla sentenza penale di assoluzione (azione di danno sull’A.F.) Sentenza di patteggiamento: è elemento di prova sebbene non coperto dalla regola del giudicato (Cass. 2213/2006) Costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato: indeducibilità degli stessi (art. 14 c. 4 bis Legge 537/1993) Proventi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile,penale o amministrativo: loro tassabilità (art. 14 c. 4/537) 35 SOVRAPPOSIZIONI ED INTERFERENZE TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE Obbligo di comunicazione da parte di soggetti pubblici che svolgono attività ispettive o di vigilanza organi giurisdizionali (requirenti o giudicanti penali, civili o amministrativi) Polizia Giudiziaria – previa autorizzazione – dei fatti che possono determinare violazioni tributarie 36 ATTI IMPUGNABILI RICORSO: TERMINI E MODALITA’ Analisi artt. 19 – 21 Allargamento nozione atti impugnabili Calcolo dei termini perla proposizione del ricorso: sospensione estiva, presentazione istanza di adesione (e relative modalità) Studio di casi COSTITUZIONE DI PARTE RICORRENTE/RESISTENTE Analisi comparata artt. 22 e 23 Termini e modalità di proposizione Funzione della costituzione SENTENZA: CONTENUTO, VIZI, RIMESSIONE Artt. 36 e 59 Studio di casi ART. 53: FORMA DELL’APPELLO - - La norma quanto a contenuto dell’atto ricalca l’art. 18/546; ma richiede l’indicazione dei “motivi specifici dell’impugnazione” e l’esposizione dei fatti; analogamente, sono richiamati gli artt. 20 c. 1 e 2 quanto a modalità di proposizione del ricorso/appello 22 c. 1, 2 e 3 per la costituzione in giudizio della parte ricorrente/appellante. 40 INTERESSE AD IMPUGNARE - È della sola parte soccombente; presuppone una divergenza tra: - - - chiesto pronunciato se questa divergenza non esiste, sono indifferenti le motivazioni/argomentazioni del giudice, che potrebbero essere addirittura diverse da quelle prospettate dalla parte; si fa pertanto riferimento all’art. 100 C.p.c.: la soccombenza non deve essere teorica ma concretamente lesiva degli interessi e delle pretese delle parti. 41 … ANCORA SUL CONCETTO DI SOCCOMBENZA - La soccombenza può essere totale o parziale: si ha soccombenza totale quando tutte le domande avanzate dalla parte sono respinte; Si ha soccombenza parziale quando solamente alcune domande della parte sono state accolte. Nel caso in cui una o più domande della parte non siano state accolte nella sentenza che, nel suo complesso, dà ragione totalmente alla stessa parte, non sussiste l’interesse ad impugnare 42 INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA SULLA QUESTIONE Cas. Sent. 7948 del 23.07.99: ha precisato che “qualora la sentenza sia sorretta da più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, atteso che quest’ultima, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe mai condurre all’annullamento della sentenza”. Non esiste soccombenza nel caso in cui una parte risulti vittoriosa sulla base di motivazioni diverse da quelle presenti nei propri atti difensivi (Cass. 31.05.82, n. 3333). 43 ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA Erronea indicazione degli estremi della sentenza nell’appello Appello cumulativo di più sentenze relative a distinti procedimenti Appello per relationem non determina inammissibilità se dal testo sia comunque possibile desumere la sentenza impugnata (Cass. 6084/2001); è ammesso se: - stesse parti, identiche questioni, - chiara indicazione delle sentenze impugnate e della volontà di impugnarle tutte (Cass. 10499/2003); è inammissibile anche se fa riferimento alla causa madre (cd pregiudicante: Cass. 10145/2000) Es. socio di Snc; 44 ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA Mancata contestazione sentenza Mancanza di firma Se non emergono le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza l’appello è inammissibile (rilevabile anche d’Ufficio) (Cass. 11271/2001); … nell’appello contenuto nel fascicolo: determina inammissibilità anche se l’altra copia è firmata e se la controparte non pone la questione (Cass. 13969/2001); 45 ART. 53 ANALISI GIURISPRUDENZA Mancata costituzione giudizio in termini determina inammissibilità a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato (Cass. 463/2002); 46 ART.54 CONTRODEDUZIONI DELL’APPELLATO E APPELLO INCIDENTALE Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 (costituzione in giudizio della parte resistente) depositando apposito atto di controdeduzioni; nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale. 47 ART.54 CONTRODEDUZIONI DELL’APPELLO E APPELLO INCIDENTALE La parte appellata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado non deve necessariamente depositare atto di controdeduzioni nei termini di cui sopra, è sufficiente la redazione di una memoria (Cass. 4/6/1999 n. 5495) anche se vi sono domande ed eccezioni non accolte in primo grado; in linea con quanto statuito nel C.p.c. anche nel processo tributario è ammesso l’appello incidentale tardivo (Cass. 30/8/2001 n. 11349). Esso però ex art. 334 Cpc segue le sorti dell’appello principale (Cass. N. 881/1996) 48 ART. 56: QUESTIONI ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE Principio: le questioni e le eccezioni non accolte dalla CTP che non sono specificatamente riproposte in appello si intendono rinunciate; norma sostanzialmente analoga al 346 Cpc (che parla di “domande ed eccezioni”); è dubbio se la norma produca o meno effetti anche per le parti appellate che non si siano costituite in giudizio (per la positiva Cass. 10501/2004 e Cass. 7316/2003; per la negativa Cass. 13482/2001 che sostiene che in tal caso le domande devono essere esaminate d’ufficio dal giudice); 49 ART. 56: QUESTIONI ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE la norma si riferisce non solo a questioni ed eccezioni non accolte ma anche a quelle non esaminate perché ritenute assorbite (Cass. 2544/2003); il generico rinvio al contenuto di atti della precedente fase processuale non soddisfa il requisito della “specifica riproposizione” ex art. 56/546 (Cass 4958/2003) 50 ART.57: DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE Sono vietate domande nuove, pena la dichiarazione di inammissibilità d’ufficio; sono vietate nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili anche d’ufficio 51 DOMANDE NUOVE Sono quelle in cui, rispetto a quelle proposte in primo grado, sono diverse: a) le parti b) il cd “petitum”, cioè la richiesta formulata al giudice per tutelare un proprio diritto che si ritiene leso c) la “cause petendi”, cioè i fatti giuridici posti a fondamento della domanda (es: presenza di vizi propri dell’atto, violazione di norme tributarie) 52 DOMANDE NUOVE è comunque arduo fornire una esatta nozione di domanda “nuova”; sono ritenute ammissibili le domande parzialmente nuove cioè quelle che si basano sulle circostanze e sulle domande già dedotte in primo grado, di cui costituiscono il logico svolgimento. 53 DOMANDE NUOVE è nuova la domanda che introduce un nuovo tema di indagine, una diversa richiesta al giudice, un diverso fatto costitutivo posto a giustificazione del provvedimento domandato rispetto al procedimento di primo grado, con la sola eccezione della richiesta di interessi maturati dopo la sentenza impugnata (Cass. S.S.U.U. n. 1955 dell’11.3.1996); 54 DOMANDE NUOVE costituiscono domande nuove le situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare un fatto giuridico radicalmente diverso (Cass. n. 2080/2001). 55 ECCEZIONI NUOVE L’eccezione è il mezzo di cui una parte si avvale per contrastare le domande della controparte; il divieto di nuove eccezioni non opera nel caso in cui sopraggiunga una nuova legge che interferisca sulla materia del contendere delineata in primo grado; non opera inoltre per le eccezioni in senso improprio, volte a minare la fondatezza delle tesi avversarie; 56 ECCEZIONI NUOVE in giurisprudenza sono state considerate eccezioni nuove: la minor spesa per incremento patrimoniale ai fini art. 38/600 (Cass. 867/2001); l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione (Cass. 8114/2002); la decadenza dell’A.F. dal potere di liq. DR ex 36 bis (Cass. 8352/2002); 57 ECCEZIONI NUOVE in giurisprudenza sono state considerate eccezioni nuove: l’affermato mancato rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa (Cass. 11265/2003); NON SONO TALI le decadenze stabilite dalle leggi fiscali a favore dell’A.F., in quanto indisponibili (Cass. 9940/2000; 10591/2002; contro però 5634/1999). 58 ART. 58 D.LGS 546/92 In sede di appello il giudice non può disporre nuove prove, a meno che: esse siano ritenute necessarie ai fini della decisione; la parte dimostri di non averle potute produrre per cause a lei non imputabili. 59 ART. 58 D.LGS 546/92 - - I precedenti giurisprudenziali, la legge e gli articoli di dottrina non sono ritenuti documenti né prove in senso stretto; essi possono essere presentati al giudice anche oltre il termine fissato per la presentazione di memorie e documenti e quindi anche in sede di discussione in pubblica udienza; si possono invece presentare nuovi documenti. 60 ART. 58 D.LGS 546/92 L’art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti. Il documento deve ritenersi nuovo quando viene per la prima volta prodotto in grado di appello o allorché la produzione nel giudizio di primo grado debba ritenersi per qualche ragione irrituale: ciò indipendentemente dalla impossibilità della parte di produrlo in primo grado per causa ad essa non imputabile, requisito richiesto dall’art. 345, u.c. C.p.c. ma non dall’art. 58 c. 2 (temperamento del processo tributario legato alla sua natura essenzialmente documentale (Cass. 9604/2000; 2021/2003 ). 61 ART. 58 D.LGS 546/92 nel giudizio innanzi la CTR le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. (Cass. Sent. 13/5/2003 n. 7329); L’ampia dizione dell’art. 58, c. 2, va inteso nel senso di consentire l’introduzione nel processo di appello di documenti nuovi, non prodotti per qualsiasi motivo in primo grado, sempreché essi non siano diretti ad ampliare il tema del decidere oltre i limiti delle eccezioni ammissibili in sede di gravame secondo il dettato dell’art. 57 stesso decreto. (Comm. Trib. Reg. Toscana, sez. XXX, sent. 7/1/1999 n. 158); 62 PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO: SENTENZA Se non interviene uno dei seguenti PROVVEDIMENTI PRELIMINARI: dichiarazione di inammissibilità dell’appello; dichiarazione di sospensione del processo; dichiarazione di interruzione del processo; dichiarazione di estinzione del processo 63 PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO: SENTENZA il collegio emette sentenza nelle stesse ipotesi previste in I ° grado, nonché quando rimette la controversia alla CTP al verificarsi di casi tassativamente indicati all’art. 59 D.lgs. 546/92: dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice, al fine di non far perdere un grado di giudizio; riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato. Tale ipotesi è configurabile solamente in caso di litisconsorzio necessario e non in presenza di litisconsorzio facoltativo (Cass. Sent. 281 del 15.01.1987); 64 PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO: SENTENZA riconosce che la sentenza impugnata, giudicando erroneamente, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; riconosce che il Collegio della Comm. Tributaria Provinciale non era legittimamente composto; riscontra la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice di I° grado. 65 ART. 60 E 61 Art. 60 – Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge. Art 61 – Norme applicabili Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione 66 SOSPENSIONE DEL PROCESSO art. 39 Si verifica per effetto degli eventi contemplati all’art. 2 (querela; stato/capacità persone) Provvedimento presidenziale (decreto) o collegiale (ordinanza) Effetti Impossibilità compiere atti Termini interrotti fino istanza ripresa Causa sospensione: viene meno con istanza trattazione entro sei mesi, pena estinzione ex art. 45 INTERRUZIONE art. 40 Eventi Momento dell’interruzione a) Morte, perdita capacità contribuente b) Morte, sospensione, radiazione difensore a) verificazione b) dichiarazione del giudice Effetti: se la situazione a) interviene entro il termine di proposizione del ricorso, lo sospende per sei mesi Adempimenti: istanza di ripresa entro sei mesi da quando è stato interrotto il processo, pena estinzione ex art. 45 68 ESTINZIONE artt. 44, 45 e 46 Fattispecie Rinuncia al ricorso Inattività delle parti Cessazione della materia del contendere: Condoni Transazione fiscale Rinuncia del fisco: La previsione dell’art. 46 c. 3, al di fuori dell’ipotesi del condono, è illegittima 69 SOSPENSIONE CAUTELARE Profili strutturali Evoluzione del pensiero costituzionale Cfr. art. 19/472 SOSPENSIONE CAUTELARE – art. 47 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli 2. un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 71 SOSPENSIONE CAUTELARE – art. 47 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. 4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 72 SOSPENSIONE CAUTELARE - art. 47 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. 8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 73 ESECUZIONE DELLE SANZIONI art. 19/472 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, 2. 3. anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa … 74 ESECUZIONE DELLE SANZIONI art. 19/472 6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. 7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. 75 MISURE CAUTELARI Evoluzione normativa art. 22/472: DL 185/2008 DL 78/2009 MISURE CAUTELARI Evoluzione normativa art. 22/472: DL 185/2008 DL 78/2009 77 MISURE CAUTELARI 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. 78 MISURE CAUTELARI 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. 79 MISURE CAUTELARI 4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza. 5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie … 80 MISURE CAUTELARI 6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 81 MISURE CAUTELARI 7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. … 82 MISURE CAUTELARI 7. … I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione. 83 MISURE CAUTELARI – art. 27 DL 185 “vecchio” 5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione. 6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 84 MISURE CAUTELARI – art. 27 DL 185 “vecchio” 7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo. 85 MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.». 86 MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009 8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 87 MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009 8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, … 88 MISURE CAUTELARI – art. 15 c. 7 DL 78/2009 8-quater. … la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.». 89 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Profili strutturali Poteri del giudice Perfezionamento Effetti penali