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Diapositiva 1 - Agenzia Liguria Lavoro

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Diapositiva 1 - Agenzia Liguria Lavoro
INSERIMENTI LAVORATIVI:
Aspetti legislativi
Gianrenato De Gaetani –Responsabile Servizio Legislativo e AA.GG.
Realizzazione documentale in collaborazione con il Servizio Fasce deboli dell’Agenzia Liguria
Lavoro, dott- Valerio Spano e dott.ssa Lucia Savasta, dott.Enrico Comunelli e la
revisione normativa del dott. Stefano Tarigo
Quali attori ?
Rete dei servizi
P.A.
Distretti Sociosanitari
(Comune; ASL)
Province
Soggetti privati
Cooperazione sociale;
Volontariato
QUALI STRUMENTI per
l’INSERIMENTO?
•
•
•
•
Borse Lavoro
Tirocini
L. 68/99
Cooperazione Sociale
Il quadro normativo nazionale
La Legge n. 68/1999
finalità della norma: la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso l’insieme di strumenti che definiscono
il concetto di collocamento mirato
le innovazioni:la Legge Finanziaria n. 244/2007 all’art. 3, c. 123, estende le disposizioni di cui
all’art. 1, c. 2, della legge n. 407/98 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di
coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi
delle mutilazioni sofferte. È pertanto estesa a questi soggetti la normativa in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e godono del diritto al collocamento
obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di
titoli.
È quindi ammessa per questa categoria di soggetti l’assunzione presso la P.A. per chiamata
nominativa diretta. Viene pertanto ampliata la gamma dei diritti in capo ad orfani e coniugi dei
deceduti per fatti di lavoro che all’interno della legge n. 68 beneficiavano esclusivamente della
quota di riserva residuale prevista all’art. 18 al pari di profughi italiani rimpatriati e coniugi ed
orfani dei soggetti riconosciuti grandi invalidi.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori beneficiari
delle disposizioni della legge, in proporzione alle dimensioni dell’ente o dell’impresa.
I datori di lavoro soggetti ad obbligo devono inoltrare la richiesta di avviamento entro 60
giorni dal giorno successivo alla data in cui insorge l’obbligo stesso. Si corrisponde alla
richiesta di avviamento anche tramite l’invio del prospetto informativo.
Il prospetto informativo deve infatti essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno. La
legge n. 133/2008 ha novellato l’articolo 9, c. 6, della legge n. 68, introducendo
l’obbligo dell’invio in via telematica del prospetto quale modalità esclusiva di
adempimento.
La norma si inserisce in un percorso di semplificazione nella tenuta dei documenti inerenti il
rapporto di lavoro e di altri adempimenti formali già iniziato con il sistema delle
comunicazioni obbligatorie.
Per ciò che concerne l'obbligatorietà dell'invio ai sensi del c. 6 qualora “rispetto all’ultimo
prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
modificare l’obbligo od incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro
non è tenuto ad inviare il prospetto”
Un’ ulteriore innovazione è stata operata in merito ai soggetti obbligati e più precisamente in
merito alle ipotesi di esclusione previste dall’art. 5 della legge. Ai datori di lavoro
pubblici e privati del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (personale
viaggiante), e del settore impianti a fune si aggiungono tramite l’art. 1, c. 53, della legge
n. 247/2007 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore
L’esperienza ormai più che decennale nell’applicazione della legge 68/99 ha confermato il
ruolo centrale della convenzione quale punto qualificante del processo di collocamento
mirato, improntato a favorire l’inserimento attraverso programmi specifici di integrazione
della persona disabile, nonché a valorizzare il ruolo di altre realtà operanti nel campo
della mediazione, come sede di crescita professionale. Le convenzioni vengono
concordate tra il datore di lavoro e l’Ufficio provinciale per il collocamento disabili. In
particolare attraverso le Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11, gli Uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro, sulla base dei programmi presentati e nei limiti
delle risorse disponibili:
Contributo all’assunzione nella misura massima del 60% del costo salariale annuo
relativo ad ogni assunzione di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79%, ovvero con handicap intellettivo e psichico
Contributo all’assunzione nella misura massima del 25% del costo salariale annuo
relativo ad ogni assunzione di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 ed il 79%
Il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche
Possono essere ammesse ai contributi le sole assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell’anno
antecedente l’erogazione del contributo. La concessione dello stesso è subordinata alla verifica della
permanenza del rapporto di lavoro o dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo se
previsto. Gli incentivi verranno erogati nel rispetto delle disposizione del Regolamento CE n.
2204/2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell’occupazione (De Minimis)
Per “costo salariale” si intende, sempre ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002, art. 2, lett. i),
l’importo desumibile dalla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, vale a dire prima
dell’applicazione delle imposte sul reddito, sommato ai contributi di sicurezza sociale obbligatori.
Il sistema del contributo all’assunzione è stato introdotto dalla legge n. 244/2007 attuativa del
Protocollo sul Welfare (art. 1, c. 37), e sostituisce il sistema delle fiscalizzazioni totali o parziali
dei contributi previdenziali e assistenziali applicato sin dall’entrata in vigore della normativa,
novellando l’art. 13 della legge n. 68/99.
Le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi provengono dal Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e ripartito annualmente fra le Regioni e le Province
autonome proporzionalmente alle richieste presentate e secondo i criteri definiti definiti che da un
idoneo decreto del Ministro del Lavoro.
Va segnalato che a seguito della legge di stabilità( L.220/2010) , del decreto 21 dicembre 2010 e delle
successive misure di contenimento della spesa pubblica, il Fondo nazionale è stato praticamente
azzerato, per cui non vi è alcuna certezza di poter erogare contributi alle assunzioni a partire da quelle
effettuate nel 2010; problema rilevante soprattutto se si collega il mancato incentivo per l’assunzione
dei disabili all’attuale situazione di crisi del mercato del lavoro.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare i fondi residui a seguito del saldo dei contributi per gli
anni 2008 e 2009, per coprire la quota relativa all’anno 2010
Il sistema delle convenzioni prevede molteplici tipologie per il combinato disposto di numerose disposizioni
legislative. Distinguiamo pertanto:
Convenzioni ordinarie (art. 11, c.1 e 2), permettono la realizzazione di un programma mirato al
conseguimento dell’obiettivo occupazionale di cui alla legge 68, al fine di rendere compatibili le
esigenze imprenditoriali con le attitudini e le capacità professionali dei lavoratori. Tra le modalità
possono essere convenute la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini, l’assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi.
Convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11, c. 4), per le ipotesi di avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative (art. 12), stipulate con cooperative
sociali di tipo b), imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori non obbligati (soggetti ospitanti),
individuando un percorso formativo personalizzato finalizzato all’inserimento, rivolte ai destinatari della
legge n. 68/99 ai sensi dell’art. 1.
Convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12 bis), introdotte dalla legge n. 247/07, stipulate con
cooperative sociali di tipo a), b) e loro consorzi, imprese sociali, datori non obbligati (soggetti
destinatari), rivolte a disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo.
Le modalità e i criteri di attuazione delle convenzioni di inserimento lavorativo non sono ancora stati definiti
con Decreto del Ministero del lavoro.
Convenzioni quadro per l’inserimento di lavoratori svantaggiati (art. 14 D.Lgs.vo n. 276/03), stipulate
con le Associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di tipo b) e
loro consorzi, rivolte a soggetti disabili destinatari della legge 68/99 ai sensi dell’art. 1, anche con
particolari
caratteristiche
e
difficoltà
di
inserimento
nel
ciclo
lavorativo
Articolo abrogato dalla legge n. 247/07 e successivamente reintrodotto dalla legge n. 133/08.
Si evidenziano le seguenti peculiarità degli strumenti convenzionali attivabili con il mondo della
cooperazione sociale:
IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE
Legge Regionale n.12/2006 “ Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari”
•Art.40 comma 5: Per la rimozione delle cause di disagio sociale gli enti locali, unitamente a enti preposti
alla formazione professionale e alle attività occupazionali, realizzano programmi e percorsi protetti per
la qualificazione professionale e l’avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno
economico (borse lavoro), per facilitare l’ingresso della persona con disagio nelle attività produttive.
Legge Regionale n. 30/2008 “Norme Regionali per la Promozione del Lavoro”
La legge, ponendosi tra le finalità il rafforzamento della “…coesione ed integrazione sociale, promuovendo
l’inserimento e la permanenza al lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare
riferimento alle aree della disabilità e del disagio sociale, nella prospettiva della centralità e della piena
valorizzazione del capitale umano” (art. 2, c. 1, lett. g), dedica al tema all’interno del Titolo III
(Interventi per la Piena e Buona Occupazione), l’intero Capo IV “Sostegno all’Occupazione delle
Persone Disabili e Svantaggiate”, delineando il quadro degli interventi e la loro conseguente
programmazione e pianificazione, prevedendo una forte integrazione con la L.R.n.12/06
Occorre inoltre sottolineare che ai sensi dell’art. 11, c. 2, tutti gli interventi previsti dalla L.R. n. 30/2008
“sono rivolti con titolo di preferenza, secondo i criteri stabiliti nel Programma Triennale, alle
persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e alle persone in stato di svantaggio
sociale”.
Per il perseguimento delle finalità della legge la Regione “…attua iniziative di politica formativa e del
lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il Sistema dei servizi al lavoro, in raccordo
e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi
della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone
disabili (…) coordinando gli interventi con quelli attuati nell’ambito del sistema integrato di
servizi sociali e sociosanitari di cui alla L.R. n. 12/2006” (art. 52, c. 4-5). Viene dunque recepito
anche in questo campo un procedere metodologico che vede nell’integrazione dei servizi e degli
interventi, nel lavoro di rete, nell’integrazione con le attività formative e di orientamento, nella
concertazione con le parti sociali e nella realizzazione di idonee forme di consultazione con
associazioni e organizzazioni del terzo settore, un insieme di strumenti comuni ad una molteplicità di
interventi.
Ai sensi dell’art. 53 nell’ambito del Programma Triennale sono infatti “contenuti gli indirizzi programmatici,
gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell’inserimento al lavoro delle persone disabili,
con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato nonché gli indirizzi per la promozione
dell’occupazione delle persone in stato di svantaggio sociale, in una logica di sistema integrato tra tutti
gli enti, le istituzioni ed i servizi deputati a vario titolo a garantire il diritto alla formazione ed al lavoro”.
Sono previsti in particolare indirizzi circa:
-
la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l’integrazione degli
interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi,
la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di
collocamento mirato e di supporto,
i criteri generali per il riparto tra la Regione e le Province del Fondo regionale per l’occupazione delle
persone disabili (art. 60), riservando alla Regione una quota, non superiore al 30%, per iniziative ed
azioni di interesse regionale dirette a favorire l’occupazione delle persone disabili.
L.R. n. 12/2006 “Promozione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali e Sociosanitari”.
La pianificazione degli interventi da realizzare annualmente avviene, ai sensi dell’art. 54, attraverso il Piano
d’Azione Regionale che individua le azioni da attuare stabilendo titoli di preferenza in conformità ai
seguenti criteri:
-
-
assunzioni di persone disabili in aziende non soggette all’obbligo di cui alla legge n. 68/1999;
progetti di assunzione di persone in condizione di svantaggio sociale con particolari complessità
e criticità di inserimento lavorativo certificato dai competenti servizi pubblici;
progetti che garantiscano un’occupazione stabile e duratura, coerente con le caratteristiche
professionali del lavoratore e con il suo progetto di inserimento.
La molteplicità degli interventi previsti dal Piano d’Azione Regionale (art. 54, c. 2-3), consente di individuare
e calibrare costantemente le priorità degli interventi da mettere periodicamente in campo. Si sottolinea
tuttavia la centralità della “metodologia della mediazione”, quale strumento per la piena
realizzazione degli interventi personalizzati di inserimento lavorativo, collocamento e
mantenimento del posto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 55 è ammesso il ricorso a Progetti Integrati ai sensi dell’art. 14, iniziative dunque promosse
dalle Province che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un
percorso organico di transizione al lavoro. Sempre in un’ottica di integrazione dei servizi sono inoltre
previsti “particolari percorsi protetti di inserimento al lavoro per le persone disabili e
svantaggiate in raccordo con le iniziative di cui all’articolo 40, comma 5, della L.R. n. 12/2006.
Tali percorsi sono realizzati, in regime di convenzione con le Province, dagli Enti locali e dai
soggetti accreditati”. Si valorizzano quindi, anche all’interno di questa legge, strumenti formativi a
carattere socio-assistenziale e/o riabilitativo quali tirocini, laboratori e forme di sostegno economico
(borse-lavoro), per facilitare l’ingresso della persona con disabilità nelle attività produttive.
Relativamente al Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili, si sottolinea che lo stesso
è costituito dalla quota del Fondo regionale per l’occupazione riservata al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi. Il Fondo è
alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero di cui all’articolo
5 della legge n. 68/1999 e dagli importi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 15 della medesima
legge, nonché dai contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e soggetti comunque interessati.
L’organo amministrativo del Fondo è la Commissione di Concertazione integrata di cui all’art. 59.
Indirizzi Operativi in ordine ai Servizi per l’Impiego rivolti alle persone disabili
Si segnala infine che per favorire l’attuazione degli strumenti necessari per rendere effettiva e garantita
l’occupabilità delle persone con disabilità, in coerenza con i principi del collocamento mirato di cui alla
legge n. 68/1999, la Regione Liguria ha definito, con delibera di G.R. n.1589 del 28/11/2008, gli
“Indirizzi Operativi in ordine ai Servizi per l’Impiego rivolti alle persone disabili”, ai sensi
dell’art. 27 della L.R. n. 30/2008 (Standard essenziale delle prestazioni).
Problemi aperti sulla Legge 68
A seguito di convenzione con la Regione L’Agenzia Liguria Lavoro sta predisponendo le tabelle relative ai
conteggi dei contributi spettanti le aziende che hanno assunto i soggetti disabili negli anni 2008 e 2010
ai sensi dell’art 13 della Legge 68
Le quote verranno liquidate dalla Filse sulla base di tre tranche pari:
al 60% per la prima annualità
al 30% per la seconda annualità
al 10% per la terza annualità
Il contributo per le assunzioni nell’anno 2008, se la persona presta ancora servizio presso l’azienda
beneficiaria verrà erogato in un’unica soluzione
Per l’anno 2010 e 2011 il Ministero del Lavoro non ha dato indicazioni, quindi non è possibile avere
certezze sul Fondo Nazionale.
Nessuno può escludere che la Regione Liguria utilizzi i residui delle precedenti annualità nonché ieventuali
altri Fondi regionali
La borsa Lavoro
Lo specifico strumento di inserimento socio-lavorativo denominato “Borsa Lavoro” trova per la sua
peculiarità attuazione, sui proprii generis, nella normativa della Regione Liguria, che di seguito si
richiama:
•
-“Piano triennale dei Servizi Sociali 92-93-94, approvato con delibera n.81 del 31/7/91
Al P.O area 3 sono previste forme di inserimento lavorativo protetto per persone con handicap o in altre
situazioni di svantaggio sociale, come meglio precisato in una comunicazione del 30/7/93 inviata
dall’assessore Banti ai comuni capofila dei distretti, alle segreterie tecniche e ai servizi socioassistenziali delle ASL
•
-Delibere Commissione regionale per l’impiego del 9/9/1993 e dell’8/6/94
Ribadiscono i contenuti delle borse lavoro, della formazione in situazione e dell’inserimento lavorativo
socio-assistenziale
Viene indicato che la borsa lavoro è uno strumento riabilitativo che si pone l’obiettivo dell’inserimento
sociale o lavorativo; non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, perché il fine prioritario è
educativo-formativo. La durata è da 6 a 18 mesi
I soggetti promotori sono enti pubblici, associazioni, cooperative sociali, fondazioni
I destinatari sono persone disabili e persone in situazione di svantaggio, prese in carico da un tutor: la
prestazione del borsista è gratuita per l’azienda ospitante che , alla fine del percorso non ha alcun
obbligo di assunzione
L’assicurazione INAIL e RCT sono a carico dell’ente gestore/promotore
•
-Nel 1999 il Presidente della Giunta regionale Mori, con una nota circolare approfondisce modalità e
elementi di natura operativo-gestionale delle diverse forme di lavoro protetto, riferitì però solo a
persone con disabilità
•
-Cenni storici sulla fattispecie si rinvengo anche nelle L.L.RR. 21/88 e 30/88
•
-L.R.n12 del 24/5/2006 “ Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari”
Art.40 comma5: Per la rimozione delle cause di disagio sociale gli enti locali, unitamente a enti preposti alla
formazione professionale e alle attività occupazionali, realizzano programmi e percorsi protetti per la
qualificazione professionale e l’avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno
economico (borse lavoro), per facilitare l’ingresso della persona con disagio nelle attività produttive.
•
-L.R. n.30 del 1/8/2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro”
Art.55 “Particolari interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate”
Comma 1 : la regione e le province , in collaborazione con i Comuni,sostengono e incentivano interventi, in
raccordo con le politiche di cui alla L.R.12/2006, finalizzati all’inserimento e al reinserimento lavorativo
delle persone disabili e svantaggiate…….
Comma 3: Nell’ambito degli interventi di cui al presente articolo sono previsti in particolare percorsi protetti
di inserimento al lavoro per le persone disabili e svantaggiate in raccordo con le iniziative di cui
all’art.40 comma 5 della L.R.12/06.
Tali percorsi sono realizzati, in regime di convenzione con le province, dagli enti locali e dai soggetti
accreditati ai sensi della presente legge.
In particolare la Borsa Lavoro nel suo progetto individuale può evidenziare particolari modalità di
inserimento sociale del soggetto “Debole” anche con il coinvolgimento di più servizi (ASL:SSM,SERT
ecc.; Servizi sociali comunali., Servizi convenzionati con la P.A.), nella fattispecie, indicando
espressamente nel progetto la specifica dicitura viene correntemente richiamato dai soggetti attuatori
che si tratta di sussidio a titolo assistenziale disposto da un ente pubblico e come tale esente da
imposte ai sensi dell'articolo 34 comma 3 del dpr 601-1973".
La borsa lavoro con scopo terapeutico o riabilitativo e non di inserimento occupazionale non rientra
nell’obbligo delle comunicazioni di cui alla L.296/06, attuativa del nuovo sistema di comunicazioni
obbligatorie ai centri per l’Impiego previsto dalla finanziaria 2007, pluriefficace anche nei confronti di
INPS e INAIL
( fonte www.lavoro.gov. > Comunicazioni obbligatorie > FAQ Tipologie contrattuali)
Pertanto la comunicazione all’INAIL ( DNA )( indispensabile) va fatta utilizzando il modello cartaceo .
Si segnala, in altre Regioni, la presenza di ulteriori strumenti con la medesima denominazione di “Borsa
Lavoro” ma che vengono attivati con finalità differenti da quelle in esame e quindi , essendo emesse
sulla base di altre normative e di diversi obiettivi, applicano altro trattamento fiscale.
Ipotesi di progetto dell’Agenzia Liguria
Lavoro
PROGETTO SPERIMENTALE SULL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE
DELLA RETE DI ENTI E SERVIZI : REALIZZAZIONE DELLE BORSE DI LAVORO SOCIALI (
BLS )
Premessa
I percorsi di borsa lavoro oggi vengono attivati per raccogliere la sempre più crescente esigenza espressa da una
fascia di popolazione inserita in quadri di fragilità per grave disagio sociale.
Le borse lavoro sono spesso frutto di isolate progettualità, collegate a fonti finanziarie straordinarie:
programmi europei di promozione dell’inclusione sociale, progetti comunali, provinciali, regionali. In
assenza di un quadro organico di riferimento, la giusta esigenza di dare risposte a gravi criticità sociali,
psicologiche ed economiche ha frequentemente creato attese e aspettative falsate nei destinatari delle
borse e ha generato ambiguità sulle modalità operative su cui basare la realizzazione di efficaci
strumenti.
Finalità
La finalità del progetto è quella di sostenere e promuovere percorsi di inclusione sociale, disegnando le direttrici che
ne garantiscano criteri di omogeneità e correttezza, pur nel rispetto dell’autonomia gestionale e organizzativa
dei singoli enti attuatori.
Partendo dal presupposto che ogni persona deve poter beneficiare di concrete misure attive intese a favorirne
l’inserimento sociale e professionale, si intende promuovere una sperimentazione
volta a favorire
l’integrazione socio-lavorativa delle persone a “inserimento critico”, tramite percorsi di inclusione che
utilizzano linee di azione comuni.
Borse lavoro : contesti di riferimento
Le borse lavoro trovano in Regione Liguria una serie di riferimenti in delibere, piani, circolari, dal 1991 al 1999
I riferimenti più recenti si ritrovano nella L.R.n. 12 del 24/5/2006 “ Promozione del sistema integrato dei servizi
sociali e socio-sanitari” e nella L.R. n.30 del 1/8/2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro”
Altri riferimenti si ritrovano, a livello nazionale e comunitario, in note del Ministero del Lavoro , nel
Regolamento CE n.2204/2002 e nel Programma comunitario PROGRESS (2007-2013 )
Definizione del servizio Borse Lavoro Sociali ( BLS )
La BLS è una particolare forma di tirocinio protetto, strumento parziale di sostegno e promozione d’inclusione sociale
, inserito in un progetto più globale per la persona svantaggiata,
Il presupposto non è nell’immediato l’inserimento lavorativo, obiettivo di cui si terrà conto in una successiva
fase progettuale, anche in relazione agli esiti del percorso di BLS
Obiettivo della BLS è attivare la persona all’interno di un percorso condiviso di autonomia, attraverso la
riacquisizione, acquisizione, sviluppo e consolidamento delle sue capacità, autonomie e potenzialità ,
utilizzando un approccio graduale di conoscenza dell’ambiente lavorativo, del ruolo professionale e delle regole
socio-relazionali ad esso connesse.
La BLS, come percorso di reinserimento socio-lavorativo è finalizzata a migliorare l’occupabilità delle persone più
fragili, formulando nuove modalità di prevenzione e interventi sul disagio, all’interno delle quali
l’avvicinamento al lavoro assume un ruolo attivo e centrale.
Nelle more di un quadro organico regionale, nel quale comprendere i progetti attivati come BLS, la procedura degli
interventi sarà equiparata alla disciplina delle esperienze di tirocinio ( L.196/97 e DM 142/98).
L’entità dell’incentivo erogato al borsista è legato al progetto individuale della persona e quindi può variare in
ragione di possibili sviluppi della capacità produttiva e conseguente successivo inserimento in percorsi
finalizzati all’inserimento lavorativo.
Va evidenziato che il rimborso mensile che viene erogato al borsista non deve essere inteso come
emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione ma come
riconoscimento dell’impegno ad integrarsi in un contesto lavorativo e nell’assolvere i compiti affidati
Nelle BLS la funzione socio –assistenziale appare nettamente prevalente su quella retributiva, posto che le stesse non
realizzano un vero e proprio inserimento in attività lavorative; pertanto, trattandosi di borsa lavoro con scopo
terapeutico o riabilitativo e non di inserimento occupazionale non rientra nell’obbligo delle comunicazioni di
cui alla L.296/06, attuativa del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie ai centri per l’Impiego previsto
dalla finanziaria 2007.
Destinatari
Lo svantaggio da tutelare e proteggere nelle BLS è prioritariamente di ordine economico, psicologico e sociale :
infatti il sistema di protezione di questi aspetti, che incrementano processi di esclusione, non è oggi definito
attraverso la strutturazione di percorsi preferenziali.
Pertanto le persone che rientrano nel target primario delle BLS sono quelle che hanno incontrato nel proprio ciclo di
vita eventi critici di varia natura ( precarizzazione o perdita del lavoro, non autosufficienza, movimenti
migratori, sfaldamento del nucleo familiare, perdita della casa, malattia…….)
Tale vulnerabilità sociale, spesso caratterizzata da situazioni multiproblematiche, difficilmente è riconosciuta come
tale dalla norma che storicamente ha un orientamento indirizzato a precise categorie.
Le caratteristiche soggettive di queste persone hanno come denominatore comune il loro stato di grave disagio
sociale, riconosciuto dai servizi competenti e lo stato di disoccupazione o in occupazione
Soggetti coinvolti e loro ruolo
Ente promotore :Agenzia Liguria Lavoro
Coordinamento Tavolo tecnico, predisposizione modulistica coerente e omogenea, monitoraggio e istituzione
Osservatorio BLS
Enti attuatori: responsabili dell’ attuazione del progetto socio.riabilitativo ( Cooperative sociali, Enti senza scopo di
lucro, Aziende ….)
Monitoraggio e valutazione
Agenzia Liguria Lavoro, all’interno di un Tavolo tecnico a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti, valuterà i
materiali prodotti in corso di svolgimento delle BLS e i report di valutazione finale, sulla base di
indicatori di processo e di risultato predefiniti.
Osservatorio borse lavoro sociali
Agenzia Liguria Lavoro istituisce un osservatorio BLS
In corrispondenza a determinati nodi dei percorsi di BLS, visti in un’ottica integrata e coordinata di sistema,
al fine di attuare un’azione sinergica che concorra al raggiungimento dello scopo generale di
individuare gli interventi necessari per sostenere lo sviluppo dei percorsi di inserimento sociolavorativo delle fasce più deboli, Agenzia Liguria Lavoro offre:
1. la possibilità di un confronto e supporto tecnico-amministrativi ai Soggetti promotori
2. la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni qualitative e quantitative delle esperienze in corso
La regione Liguria in movimento
Significative innovazioni che coinvolgono tutte le Pubbliche Amministrazioni della Liguria ed il Terzo Settore
sono state indicate dalla regione con la DGR 846 del 15/7/2001:
Approvazione linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni
locali e soggetti privati senza finalità di profitto
LA COOPERAZIONE SOCIALE
NELL’INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA’
La collaborazione tra Enti Pubblici e cooperazione sociale di inserimento
lavorativo
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