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254 - 261 Modi di estinzione diversi dall
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento (compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della prestazione) Prof. Daniela Valentino 254-261 Compensazione (artt.1241-1252 c.c.) • Nozione: l’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di soggetti) estingue il rapporto obbligatorio. • Funzione: - economia degli atti di adempimento - autotutela (neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale inadempimento della controparte). • Tipi di compensazione: - legale, - giudiziale, - volontaria. 254 Compensazione legale Presupposti: • obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica; • liquidità, intesa quale esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito; • esigibilità, intesa quale possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione dovuta dal debitore. Questo presupposto non va confuso con l'esistenza e l'azionabilità del credito; • omogeneità, intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo stesso genere; • fungibilità, intesa quale equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni reciproche. 255 Compensazione legale Operatività • Non è necessario che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano quantitativamente, • In assenza di equivalenza quantitativa i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.) Effetti (art. 1242 c.c.) • L’estinzione dei debiti reciproci opera dal giorno della loro coesistenza. • il giudice non può rilevare la compensazione d’ufficio. • è necessario che la parte interessata sollevi l’eccezione di compensazione. 256 Compensazione giudiziale • Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione. • Sono necessari gli altri requisiti previsti per la compensazione legale (esigibilità, omogeneità e fungibilità). • La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza (ex nunc). 257 Compensazione volontaria • La compensazione volontaria integra una deroga alla disciplina legale ed è espressione di autonomia delle parti. L’eventuale pronuncia del giudice ha un ruolo dichiarativo. • Unico requisito necessario è la reciprocità dei debiti e dei crediti. L’effetto estintivo si produce anche qualora non siano ravvisabili i requisiti della esigibilità, della fungibilità, omogeneità e della liquidità. • L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento compensativo preventivo. 258 Confusione (artt. 1253-1255 c.c.) • Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.). • L'effetto estintivo non si produce al venir meno della dualità di soggetti ma in tutti i casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità di centri di interesse o di patrimoni. • Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si riconosca la possibilità di successione nel credito e debito naturale. 259 Impossibilità sopravvenuta Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi, libera il medesimo (1256 c.c.). Caratteri L’impossibilità deve essere • sopravvenuta (l’impossibilità originaria impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio) • oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore • assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento • totale • definitiva • non imputabile al debitore (costui deve provare che il mancato adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore). 260 Impossibilità sopravvenuta • Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono estinguersi per impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi la prestazione è sempre possibile (genus numquam perit). • Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale), il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.). • Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi ha più interesse (1256, II comma, c.c.). 261