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Presentazione Marco Roggi

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Presentazione Marco Roggi
Il punto di vista dell’Istituto
Assicuratore
(INAIL)
Dottor Marco Roggi
Dirigente medico di II livello
INAIL AREZZO
AI FINI
AI FINI
DELLA
DELLA
DENUNCIA DENUNCIA/
SEGNALAZIONE
QUALI CERTIFICATI
Siamo sicuri
che ci sia da
ridere?
2
SCOPI DIVERSI
D E N U N C I A ( A R T. 5 3
DPR 1124/1965)
)
OTTENERE
UNA
PRESTAZIONE
DENUNCIA/SEGNALAZIONE
( A R T. 1 3 9 D P R 1 1 2 4 / 1 9 6 5 E
A R T. 1 0 D. L G S. 3 8 / 2 0 0 0 )
REVISIONE
DELLE TABELLE
DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
(ma anche protezione
della salute e di
sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro)
3
Alcuni prestazioni:
Pagamento per l’inabilità
temporanea assoluta
Corresponsione di
liquidazione in capitale
(postumi da 6 a 15%)
Corresponsione di rendita
(postumi da 16%)
Protesi (es. apparecchio
acustico)
Cure termali
Rimborso di alcuni farmaci
Rendita ai superstiti
Iscrizione alle liste per il
collocamento mirato
Assegno d’incollocabilità
Assegno di assistenza
personale continuativa
• Il certificato da allegare alla denuncia ha
come obiettivo il riconoscimento
dell’origine professionale di una
patologia per
OTTENERE
UNA
PRESTAZIONE
PERSONALE
AI FINI DELLA DENUNCIA
4
•
(1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da
certificato medico (2).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa
sempre con le modalità di cui all'art. 13 (2) dal datore di lavoro
all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque
giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto
denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il
certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio
dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una
relazione particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I
medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore
tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la
denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (3).
•
(1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma.
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
Art. 53 dPR 1124/1965
5
ART. 53, COMMA 4 CASS. CIV. SEZ.
LAV. 15/11/2012 N° 20022
… il lavoratore non ha l'onere di
qualificare la malattia professionale
denunciata, bensì soltanto di allegare alla
denuncia una relazione particolareggiata
della sintomatologia da lui accusata e di
quella rilevata dal medico certificatore …
6
«Del resto, pur non potendo … che prendere atto
dell’impostazione giurisprudenziale … si ritiene che essa strida
con la realtà emergente laddove il grande aumento delle denunce
di malattie professionali, in particolare nei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commercio, pone la cogente necessità di
confrontarsi sull’attualità di un articolo che, per come
formulato, lascia l’interrogativo sui compiti, e forse anche sui
limiti, delle funzioni dell’Istituto rispetto all’onere probatorio di
“diagnosi” della malattia»
(C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014)
7
«in altri termini ci si chiede se sia dapprima corretto, quindi se
risponda ai tempi e ai compiti dell’Istituto,
sostituirsi
all’assicurato
più
o
meno
“completamente” nella formulazione della diagnosi
di malattia, impegnando l’Istituto in accertamenti,
necessariamente anche strumentali che sono, per la gran parte delle
malattie denunciate (patologie da sovraccarico biomeccanico –
ipoacusie), evidentemente ormai indispensabili»
(C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014)
8
• «Emerge quindi che se negli anni ‘60 e ‘70, e
sostanzialmente sino alla fine degli anni ’80 con
l’apertura al regime misto, fosse accettabile che il
lavoratore potesse “limitarsi” ad indicare una
sintomatologia riconducibile ad una delle poche malattie
tabellate, senza quindi gravarlo ulteriormente di
accertamenti o approfondimenti clinici oltremodo
specialistici e quindi non sempre ma anzi di difficile
accesso, si ritiene che tale approccio debba essere
rivisto non potendosi applicare, in senso letterale,
l’art. 53»
•
(C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014)
•
L’art. 53 va interpretato?
9
• «In altri termini, nell’epoca di introduzione dell’articolo,
poteva dirsi “accettabile” la richiesta all’assicurato ed al suo
medico certificatore, per lo più il suo curante, di una relazione
sui sintomi, posto che se essa fosse stata idonea ad inquadrare
una delle poche malattie tabellate diveniva compito
dell’Istituto sovvertire l’onere probatorio: in tal senso può
forse interpretarsi l’assenza, nel tenore letterale dell’articolo, di
ogni riferimento ad una formulazione di “diagnosi”, pur
essendo evidente, richiedendosi comunque un certificato
medico, la necessità di una valutazione medica la quale era
ritenuta in ogni caso fase propedeutica necessaria
nell’apportare elementi di obiettività, secondo i mezzi comuni
disponibili.»
•
(C. Cortucci et al., X Convegno di Medicina Legale Previdenziale, Rimini 2014)
L’art. 53 va interpretato?
10
11
Risulta comunque indiscusso
«I
medici certificatori
hanno l'obbligo di fornire
all'Istituto assicuratore
tutte le notizie che esso
reputi necessarie»
12
Il 5SS
È
il modello di certificato di
malattia professionale, che
ha subito varie
modificazioni nel tempo
Speriamo che sia
questa la
segnalazione
giusta ….
13
14
Art. 139 T.U.
È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la
denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco
da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per
territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni .
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto
dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , contenente norme generali
per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o
dell'ammenda da lire un milione (€ 516) a lire cinque milioni (€ 2582).
15
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
(GU n.21 del 26-1-1995 - Suppl. Ordinario n. 9 )

46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel
terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire
4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni"; b) nel
quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire
24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti:
"la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o
dell'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni".
16
Art. 139
 Non
è necessario
che il soggetto sia
assicurato con
l’INAIL o con
un’altra
assicurazione
pubblica per fare
la denuncia
segnalazione.
È
sufficiente che la
patologia rivesta
carattere
professionale e sia
contenuta
nell’elenco.
•
Art. 10. Malattie professionali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica
per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle
Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di
funzionamento della commissione stessa. 2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del
testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative. 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie
di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da
tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del
testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di
cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla
azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente
articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso
correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione
di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti
pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
17
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche
quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di
cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di
probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto
osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie
professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta
della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della
denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda
sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore
competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito,
presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate
18
dal lavoro ovvero ad esso correlate. …
Il Registro Nazionale Malattie Professionali
(RNMP)
Ai fini del presente articolo, è istituito, presso
la banca dati INAIL, il registro nazionale
delle malattie causate dal lavoro ovvero ad
esso correlate. Al registro possono accedere
… oltre la commissione di cui al comma 1, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, le
direzioni provinciali del lavoro e gli altri
soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in
materia di protezione della salute e di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
19
Dall’art. 10 d. lgs. 38/2000
«Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati
con cadenza annuale con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su
proposta della commissione di cui al comma 1»
L’ultimo aggiornamento:
DM 10 giugno 2014,
pubblicato in G.U. 212 del 12
settembre 2014
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Lettera INAIL del 22 settembre 2014
Motivi delle difficoltà per la piena
operatività del RNMP:
1) scarsa conoscenza dell'obbligo di
denuncia/segnalazione
2) complessità del flusso
3) carenza di specifica e unica
modulistica obbligatoria
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Segnalazioni da parte di medici esterni
- aumentata
- non significativa e comunque non sufficiente
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Nell'ultimo quinquennio, in media
6.800 segnalazioni/anno
44.700 denunce/anno
23
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
segnalazioni
denunce
IL NUOVO 5 SS BIS
Può essere considerato equivalente alla
denuncia/segnalazione
Permette di ricondurre le patologie denunciate
all’elenco di cui al DM 10 giugno 2014
È disponibile sulla sezione «modulistica» del
portale
INAIL
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/
groups/internet/documents/document/ucm
_087308.pdf
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Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014
29/09/14
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Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014
29/09/14
29
Marco Roggi Arezzo 3 ottobre 2014
29/09/14
• Solo per le malattie professionali
in soggetti tutelati dall’INAIL
• Non risolve il problema dell’invio
alla ASL e alla Direzione
provinciale del lavoro
Due limiti
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Ma ...
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Male ma si legge
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33
34
Fly UP