certficato-denuncia-referto - Corso di laurea in tecniche della
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certficato-denuncia-referto - Corso di laurea in tecniche della
I ° CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA LEGALE Trapani 23 maggio 2003 - CERTIFICATO - REFERTO DENUNCIA Dr. Livio Milone Qualifiche giuridiche del medico: Ai soli effetti della legge penale, cioè quando il medico deve rispondere di un reato, egli assume tre differenti qualifiche: PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ Pubblico Ufficiale Art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. è pubblica la funzione amministrativa discliplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla fomazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi Incaricato di un pubblico servizio Art. 358 c.p.: “Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale Esercenti un servizio di pubblica necessità Art. 359, c.p.: Agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: “I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”. CERTIFICATO E’ una attestazione scritta di verità, di indole tecnica riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constatati dal medico nell’esercizio della sua attività. Requisiti del certificato: Veridicità Chiarezza Completezza Requisiti formali del certificato Data e luogo del rilascio Firma del certificante Qualifica del certificante Intelligibilità della grafia Intellegibilità della diagnosi CERTIFICATI OBBLIGATORI FACOLTATIVI Sono obbligatori quei certificati che debbono essere rilasciati in conformità di precise disposizioni di legge. Sono facoltativi quelli che si rilasciano a richiesta dell’interessato o del legale rappresentante ( in caso di minore o di interdetto) destinati ad uso strettamente privato. L’attestazione riguarda solo la persona del richiedente ed a questi deve essere consegnato, dovendo riguardare solo la qualità del fatto tecnico di cui si vuole attestata la veridicità. Il rilascio del certificato ad estranei oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall’interessato (e che questi intenda non siano rese note) può integrare gli estremi di “rivelazione di segreto professionale”. I certificati possono essere: Atti pubblici: redatti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’espletamento delle sue funzioni (il medico di famiglia nei riguardi dei propri assistiti, SDO, relazione dimissione) Atti di rilevanza pubblica: redatti da privati che compiono operazioni professionali sottoposte a particolari controlli dall’Autorità o da soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità (il medico libero professionista) Il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente richieste dalla normativa vigente per determinati tipi di certificati. Per i medici pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio il rifiuto alla certificazione può configurarsi come omissione di atti d’ufficio. Ogni medico deve rifiutarsi di rilasciare certificati non corrispondenti al vero. CERTIFICATO COMPIACENTE E’ quella certificazione che tende, con terminologia volutamente imprecisa e criptica, ad alterare una situazione o minimizzandola o ipertrofizzandola. Da un punto di vista giuridico tale certificazione - in quanto dichiarazione mendace - si configura come REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA. CERTIFICATI OBBLIGATORI Sono obbligatori i certificati richiesti da normative aventi per oggetto la tutela di interessi pubblici, la cui esibizione costituisce un onere per chi intende esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo. CERTIFICATI OBBLIGATORI: I certificati di assistenza al parto I certificati di gravidanza I certificati di morte I certificati di esenzione di vaccinazioni obbligatorie I certificati di vaccinazione I certificati di cessata contagiosità di malattie infettive per la riammissione in collettività I certificati di tutela della lavoratrice madre I certificati di abitabilità I certificati di cremazione, di imbalsamazione o conservazione temporanea di cadavere I certificati di infortuni agricoli I certificati di idoneità alla guida di veicoli I certificati di porto d’armi Altri certificati: Certificati assicurativi Certificazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (industria e artigianato; agricoltura) Certificato di infortunio Certificato di infortunio sul lavoro e malattie professionali Certificazione al militare di leva Certificato prematrimoniale Certificato per la riammissione a scuola Certificato di idoneità fisica al lavoro Certificato di rientro al lavoro per gli addetti alle industrie alimentari Certificato per il rilascio di patente di guida Certificato per il porto d’armi Certificato per il trattamento obbligatorio Certificato di malattia Il certificato di malattia può essere rilasciato da un medico del SSN o da un libero professionista. Il certificato medico di malattia deve riportare controlli e constatazioni dirette e non riportare affermazioni di pazienti o di colleghi. Il rilascio del certificato di malattia fa parte anche dei compiti del medico convenzionato previsti dalla convenzione di medicina generale (art. 38 DPR 484 del 22 Luglio 1996). Certificato di malattia (2) Lo stesso articolo (art.38 DPR 484 del 22 Luglio 1996) prevede che le certificazioni relative all’assenza di lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia. Nei casi di malattia, comprovante l’incapacità al lavoro, il medico di fiducia, scelto nell’elenco della USL, redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di malattia per l’assenza dal lavoro. Di queste due copie, una copia viene recapitata al datore di lavoro, priva della diagnosi, la seconda copia, sempre a cura del lavoratore, deve essere trasmessa entro 2 giorni all’ente erogatore dell’indennità di malattia (INPS). Il certificato di malattia prevede: il cognome e il nome dell’assistito la prognosi clinica dei giorni di malattia * la diagnosi clinica * la dichiarazione del paziente di essere ammalato dal giorno … la data in cui viene rilasciato il certificato in presenza dell’assistito il timbro e la firma del medico. Il certificato può riportare un inizio di malattia o una continuazione. In caso di furto o di smarrimento del blocchetto di certificati, sul previsto modulario INPS, il medico deve denunciare il fatto all’Autorità di Pubblica Sicurezza, all’A.U.S.L. e all’INPS. NORME PENALI ART. 476: (falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio della sua funzione, forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. C.C.), la reclusione è da tre a dieci anni. (482, 490, 492, 493). NORME PENALI ART. 477: (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificazioni o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.(480, 492, 493). ART. 478. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati o in attestati del contenuto di atti): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diverso dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (482, 493). ART. 481: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provarne la verità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano anche se il fatto è commesso a scopo di lucro. ART. 479: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute attestazioni a lui non rese ovvero altera o omette dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene sancite dall’art. 476. ART. 485: Falsità in scrittura privata: Chiunque al fine di procurare ad altri o a sé un vantaggio, o al fine di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. DENUNCE DENUNCE Atto con il quale il sanitario informa una pubblica autorità di fatti o notizie appresi nell’esercizio della professione di cui è obbligato per legge a riferire • DENUNCE AMMINISTRATIVE: Dichiarazione di nascita Dichiarazione di morte Destinatario: Ufficiale di Stato civile b) DENUNCE SANITARIE: Denuncia delle cause di morte Denuncia di nascita di infanti deformi Segnalazione di nascita di infanti immaturi Denuncia dei casi di lesioni invalidanti Notifica delle malattie infettive e diffusive Notifica dei casi di AIDS Denuncia delle malattie veneree Denuncia delle malattie di interesse sociale Comunicazione delle vaccinazioni obbligatorie Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive Segnalazione degli interventi interruttivi della gravidanza c) DENUNCE ASSICURATIVE: Denuncia degli infortuni sul lavoro industriale Denuncia degli infortuni sul lavoro artigiano Denuncia degli infortuni sul lavoro agricolo Denuncia delle malattie professionali dell’industria Denuncia delle malattie professionali dell’agricoltura Denuncia di lesioni dei medici esposti a radiazioni ionizzanti d) DENUNCE GIUDIZIARIE: Autorità Giudiziaria Denuncia - Referto Denuncia - Rapporto OBBLIGO DI INFORMATIVA DEL SANITARIO ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA Denuncia - Referto Denuncia - Rapporto Anche il medico, in virtù del ruolo sociale derivante dalla sua professione, è chiamato a collaborare al funzionamento dell'amministrazione della giustizia mediante un'attività d'informativa concernente i fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione. Questa attività si esplica attraverso due particolari forme di denuncia: il rapporto (che come già visto riguarda il medico laddove si trovi a ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio); il referto che il medico è tenuto a presentare nella sua veste di incaricato di servizio di pubblica necessità. (art.365 c.p). Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (Art. 361 c.p.): “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (Art. 362 c.p.) “L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa”. E' attraverso la denuncia (rapporto) presentata dalle persone che si trovano a ricoprire le funzioni indicate ai precedenti articoli che l'Autorità Giudiziaria ha notizia di un reato (notizia criminis) e può avviare un procedimento giudiziario. Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio: Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 332 c.p.p.- Contenuto della denuncia La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art. 333 c.p.p.- Denuncia da parte di privati Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 DENUNCIA ALLA Autorità Giudiziaria Art. 364 C.P. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. “ Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione…”. Omissione di referto: Art. 365 - Omissione di referto: “Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pell quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”. Non per tutti i reati il sanitario è tenuto a presentare referto, ma soltanto per i delitti per i quali si debba procedere d'ufficio: 1) delitti contro la vita: tutti gli omicidi nelle loro varie specie. 2) delitti contro l'incolumità individuale: tutte le lesioni personali dolosi lievi, gravi e gravissime; le lesioni colpose gravi e gravissime nonchè le lesioni personali comunque aggravate, indipendentemente dalla loro durata. 3) delitti contro l'incolumità pubblica; 4) delitti sessuali (laddove perseguibili d'ufficio); 5) delitti di aborto; 6) delitti di manomissione del cadavere; 7) delitti contro la libertà individuale; 8) delitti contro la famiglia. Affinché sorga l'obbligo del referto occorrono le seguenti condizioni: 1) che l'esercente una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera 2) che si tratti di casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio 3) che non ricorrano le cause di esenzione dall'obbligo del referto ESIMENTI 1) Quando la presentazione del referto esporrebbe, la persona assistita a procedimento penale. Questa disposizione è stata dettata per ragioni umanitarie, allo scopo di garantire a tutti quanti, sia pure colpevoli di delitto, adeguate cure ed assistenza sanitaria; ovviamente tale eccezione riguarda soltanto la persona assistita e non un suo parente o un familiare o l'offensore a cui la vittima voglia perdonare. 2) “Nei casi previsti dagli articoli 361,362,363,364,365,366,369,371bis,371-ter, 372,373,374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore” ). (art. 384 c.p.p. - Casi di non punibilità). Art. 334 c.p.p.- Referto : “ Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”). Le modalità di presentazione prevedono che questo venga presentato direttamente all'A.G. o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, con questo intendendo gli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza od all'Arma dei Carabinieri, agli ufficiali del Corpo della Polizia Penitenziaria, oppure in caso di assenza delle sopra citate figure- anche al Sindaco del Comune in cui si opera. Il referto, deve contenere oltre le generalità del refertante, anche le generalità dell'assistito o comunque tutte le indicazioni utili alla sua identificazione, nonchè il luogo, la data e le circostanze che hanno dato luogo al referto. In caso di interventi di più sanitari, ciascuno potrà presentare un singolo referto oppure procedere ad una comune compilazione di un unico referto, sottoscritto da tutti gli intervenuti. Art. 354 c.p.p.- Accertamenti urgenti sui luoghi sulle cose e sulle persone: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Art. 352 c.p.p.- Perquisizioni: 1. Nella flagranza del reato... gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse “….. Art. 245 c.p.p.- Perquisizioni Personali: “...2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto”. Art. 245 c.p.p.- Ispezione Personale: “...2. La ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. 3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’Autorità Giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni”. Art. 359 c.p.p.- Consulenti tecnici del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. Art. 360 c.p.p.- Accertamenti tecnici non ripetibili 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Art. 220 c.p.p.- Perizia La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche od artistiche. Art. 336 c.p.p.- Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito…. ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito… Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte. Art. 321 c.p.p.- Nomina del perito 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio... Art. 225 c.p.p.- Nomina del consulente tecnico 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Art. 230 c.p.p.- Attività dei consulenti tecnici 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve.... 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve...