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certficato-denuncia-referto - Corso di laurea in tecniche della
I ° CORSO DI FORMAZIONE IN
MEDICINA LEGALE
Trapani 23 maggio 2003
- CERTIFICATO - REFERTO DENUNCIA
Dr. Livio Milone
Qualifiche giuridiche del medico:
Ai soli effetti della legge penale, cioè quando il
medico deve rispondere di un reato, egli
assume tre differenti qualifiche:
 PUBBLICO UFFICIALE
 INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
 ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA
UTILITA’
Pubblico Ufficiale
Art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge
penale sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
è pubblica la funzione amministrativa discliplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e
caratterizzata dalla fomazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi e certificativi
Incaricato di un pubblico servizio
Art. 358 c.p.: “Sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio”.
Per pubblico servizio deve intendersi una attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale
Esercenti un servizio di pubblica
necessità
Art. 359, c.p.: Agli effetti della legge
penale sono persone che esercitano un
servizio di pubblica necessità: “I privati
che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza
una speciale abilitazione dello Stato,
quando dell’opera di essi il pubblico sia
per legge obbligato a valersi”.
CERTIFICATO
E’ una attestazione scritta
di verità, di indole tecnica
riguardante fatti di rilevanza
giuridica, direttamente constatati
dal medico nell’esercizio
della sua attività.
Requisiti del certificato:

Veridicità
 Chiarezza
 Completezza
Requisiti formali del certificato
Data e luogo del rilascio
 Firma del certificante
 Qualifica del certificante
 Intelligibilità della grafia
 Intellegibilità della diagnosi

CERTIFICATI
OBBLIGATORI
FACOLTATIVI
Sono obbligatori quei certificati che
debbono essere rilasciati in
conformità di precise disposizioni di
legge.
Sono facoltativi quelli che si
rilasciano a richiesta dell’interessato
o del legale rappresentante ( in caso
di minore o di interdetto) destinati ad
uso strettamente privato.
L’attestazione riguarda solo la persona
del richiedente ed a questi deve essere
consegnato, dovendo riguardare solo la
qualità del fatto tecnico di cui si vuole
attestata la veridicità.
Il rilascio del certificato ad estranei oppure
anche la certificazione di circostanze
non richieste dall’interessato (e che
questi intenda non siano rese note) può
integrare gli estremi di “rivelazione di
segreto professionale”.
I certificati possono essere:

Atti pubblici:
redatti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell’espletamento delle sue
funzioni (il medico di famiglia nei riguardi dei
propri assistiti, SDO, relazione dimissione)

Atti di rilevanza pubblica:
redatti da privati che compiono operazioni
professionali sottoposte a particolari controlli
dall’Autorità o da soggetti che esercitano un
servizio di pubblica necessità (il medico libero
professionista)
Il medico non può certificare quando
non riveste particolari qualifiche
espressamente richieste dalla normativa
vigente per determinati tipi di certificati.
Per i medici pubblici ufficiali e per gli
incaricati di pubblico servizio il rifiuto alla
certificazione può configurarsi come
omissione di atti d’ufficio.
Ogni medico deve rifiutarsi di rilasciare
certificati non corrispondenti al vero.
CERTIFICATO COMPIACENTE
E’ quella certificazione che tende, con
terminologia volutamente imprecisa e
criptica, ad alterare una situazione o
minimizzandola o ipertrofizzandola.
Da un punto di vista giuridico tale
certificazione - in quanto dichiarazione
mendace - si configura come
REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA.
CERTIFICATI OBBLIGATORI
Sono obbligatori i certificati richiesti da
normative aventi per oggetto la tutela di
interessi pubblici, la cui esibizione
costituisce un onere per chi intende
esercitare un diritto soggettivo o un
interesse legittimo.
CERTIFICATI OBBLIGATORI:

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

I certificati di assistenza al parto
I certificati di gravidanza
I certificati di morte
I certificati di esenzione di vaccinazioni obbligatorie
I certificati di vaccinazione
I certificati di cessata contagiosità di malattie infettive per la
riammissione in collettività
I certificati di tutela della lavoratrice madre
I certificati di abitabilità
I certificati di cremazione, di imbalsamazione o conservazione
temporanea di cadavere
I certificati di infortuni agricoli
I certificati di idoneità alla guida di veicoli
I certificati di porto d’armi
Altri certificati:


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
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
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

Certificati assicurativi
Certificazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (industria e artigianato; agricoltura)
Certificato di infortunio
Certificato di infortunio sul lavoro e malattie professionali
Certificazione al militare di leva
Certificato prematrimoniale
Certificato per la riammissione a scuola
Certificato di idoneità fisica al lavoro
Certificato di rientro al lavoro per gli addetti alle industrie
alimentari
Certificato per il rilascio di patente di guida
Certificato per il porto d’armi
Certificato per il trattamento obbligatorio
Certificato di malattia
Il certificato di malattia può essere rilasciato da un
medico del SSN o da un libero professionista.
Il certificato medico di malattia deve riportare controlli e
constatazioni dirette e non riportare affermazioni di
pazienti o di colleghi.
Il rilascio del certificato di malattia fa parte anche dei
compiti del medico convenzionato previsti dalla
convenzione di medicina generale
(art. 38
DPR 484 del 22 Luglio 1996).
Certificato di malattia (2)
Lo stesso articolo (art.38 DPR 484 del 22 Luglio 1996)
prevede che le certificazioni relative all’assenza di
lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie
eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta
non spettano al medico di fiducia.
Nei casi di malattia, comprovante l’incapacità al lavoro,
il medico di fiducia, scelto nell’elenco della USL,
redige in duplice copia e consegna al lavoratore il
certificato di malattia per l’assenza dal lavoro.
Di queste due copie, una copia viene recapitata al
datore di lavoro, priva della diagnosi, la seconda
copia, sempre a cura del lavoratore, deve essere
trasmessa entro 2 giorni all’ente erogatore
dell’indennità di malattia (INPS).
Il certificato di malattia prevede:
il cognome e il nome dell’assistito
la prognosi clinica dei giorni di malattia
* la diagnosi clinica *
la dichiarazione del paziente di essere
ammalato dal giorno …
 la data in cui viene rilasciato il certificato
in presenza dell’assistito
 il timbro e la firma del medico.
Il certificato può riportare un inizio di
malattia o una continuazione.




In caso di furto o di smarrimento del
blocchetto di certificati, sul previsto
modulario INPS, il medico deve
denunciare il fatto all’Autorità di
Pubblica Sicurezza, all’A.U.S.L. e
all’INPS.
NORME PENALI

ART. 476: (falsità materiale commessa dal
Pubblico Ufficiale in atti pubblici):
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio della sua
funzione, forma in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero, è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto,
che faccia fede fino a querela di falso (2699
ss. C.C.), la reclusione è da tre a dieci anni.
(482, 490, 492, 493).
NORME PENALI

ART. 477: (falsità materiale commessa dal
pubblico
ufficiale
in
certificato
o
autorizzazioni amministrative):
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue
funzioni, contraffa o altera certificazioni o
autorizzazioni
amministrative,
ovvero
mediante contraffazione
o
alterazione, fa apparire adempiute le
condizioni richieste per la loro validità, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.(480, 492, 493).

ART. 478. (falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in copie autentiche di atti
pubblici o privati o in attestati del contenuto di
atti):
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni,
supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne
simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero
rilascia una copia di un atto pubblico o privato diverso
dall’originale, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di
un atto , che faccia fede fino a querela di falso, la
reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è
commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul
contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della
reclusione da uno a tre anni (482, 493).

ART. 481: Falsità ideologica in certificati
commessa da persone esercenti un servizio di
pubblica necessità:
Chiunque, nell’esercizio di una professione
sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a
provarne la verità, è punito con la reclusione
fino a un anno e con la multa da lire
centomila a un milione. Tali pene si applicano
anche se il fatto è commesso a scopo di
lucro.

ART. 479: Falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici:
Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando
un atto nell’esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un fatto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o
attesta come da lui ricevute attestazioni a lui
non rese ovvero altera o omette dichiarazioni
da lui ricevute, o comunque attesta
falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità, soggiace alle pene sancite
dall’art. 476.

ART. 485: Falsità in scrittura privata:
Chiunque al fine di procurare ad altri o a sé un
vantaggio, o al fine di recare ad altri un danno,
forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa
o altera una scrittura privata vera è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia
uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si
considerano alterazioni anche le aggiunte
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo
che questa fu definitivamente formata.
DENUNCE
DENUNCE
Atto con il quale il sanitario
informa una pubblica autorità di
fatti o notizie appresi nell’esercizio
della professione di cui è
obbligato per legge a riferire
•
DENUNCE AMMINISTRATIVE:
Dichiarazione di nascita
 Dichiarazione di morte

 Destinatario:
Ufficiale di Stato civile
b) DENUNCE SANITARIE:












Denuncia delle cause di morte
Denuncia di nascita di infanti deformi
Segnalazione di nascita di infanti immaturi
Denuncia dei casi di lesioni invalidanti
Notifica delle malattie infettive e diffusive
Notifica dei casi di AIDS
Denuncia delle malattie veneree
Denuncia delle malattie di interesse sociale
Comunicazione delle vaccinazioni obbligatorie
Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari
Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e di sostanze
radioattive
Segnalazione degli interventi interruttivi della gravidanza
c) DENUNCE ASSICURATIVE:






Denuncia degli infortuni sul lavoro industriale
Denuncia degli infortuni sul lavoro artigiano
Denuncia degli infortuni sul lavoro agricolo
Denuncia delle malattie professionali
dell’industria
Denuncia delle malattie professionali
dell’agricoltura
Denuncia di lesioni dei medici esposti a
radiazioni ionizzanti
d) DENUNCE GIUDIZIARIE:
Autorità Giudiziaria
Denuncia - Referto
 Denuncia - Rapporto

OBBLIGO DI INFORMATIVA DEL
SANITARIO ALLA AUTORITA’
GIUDIZIARIA
Denuncia - Referto
 Denuncia - Rapporto

Anche il medico, in virtù del ruolo sociale derivante dalla
sua professione, è chiamato a collaborare al
funzionamento dell'amministrazione della giustizia
mediante un'attività d'informativa concernente i fatti
criminosi riscontrati nell'esercizio della professione.
Questa attività si esplica attraverso due particolari
forme di denuncia:
 il rapporto (che come già visto riguarda il medico
laddove si trovi a ricoprire la qualifica di pubblico
ufficiale od incaricato di pubblico servizio);
 il referto che il medico è tenuto a presentare nella
sua veste di incaricato di servizio di pubblica
necessità. (art.365 c.p).
Omessa denuncia di reato da parte
del pubblico ufficiale (Art. 361 c.p.):
“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di
denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni, è punito con la multa da
lire sessantamila a un milione. La pena è della
reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha
avuto comunque notizia di un reato del quale
doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti
non si applicano se si tratta di delitto punibile a
querela della persona offesa”.
Omessa denuncia da parte di un
incaricato di pubblico servizio
(Art. 362 c.p.)
“L'incaricato di un pubblico servizio,
che
omette o ritarda di denunciare all'Autorità
indicata nell'articolo precedente un reato
del quale abbia avuto notizia nell'esercizio
o a causa del servizio, è punito con la
multa fino a lire duecentomila. Tale
disposizione non si applica se si tratta di
un reato punibile a querela della persona
offesa”.
E' attraverso la denuncia (rapporto) presentata
dalle persone che si trovano a ricoprire le
funzioni indicate ai precedenti articoli che
l'Autorità Giudiziaria ha notizia di un reato
(notizia criminis) e può avviare un
procedimento giudiziario.
Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio:
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata
la persona alla quale il reato è attribuito.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,
emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero.
Art. 332 c.p.p.- Contenuto della denuncia
La denuncia contiene la esposizione degli
elementi essenziali del fatto e indica il giorno
dell'acquisizione della notizia nonché le fonti
di prova già note. Contiene inoltre, quando è
possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona
alla quale il fatto è attribuito, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti.
Art. 333 c.p.p.- Denuncia da parte
di privati
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di
ufficio può farne denuncia. La legge determina i
casi in cui la denuncia è obbligatoria.
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto, è
sottoscritta dal denunciante o da un suo
procuratore speciale.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso,
salvo quanto disposto dall'articolo 240
DENUNCIA ALLA
Autorità Giudiziaria
Art. 364 C.P. - Omessa denuncia di reato da
parte del cittadino.
“ Il cittadino, che avendo avuto notizia di un
delitto contro la personalità dello Stato, per
il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo, non ne fa immediatamente
denuncia all'Autorità indicata nell'articolo
361, è punito con la reclusione…”.
Omissione di referto:
Art. 365 - Omissione di referto: “Chiunque,
avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od
opera in casi che possono presentare i
caratteri di un delitto pell quale si debba
procedere d'ufficio, omette o ritarda di
riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361,
è punito con la multa fino a un milione.
Questa disposizione non si applica quando il
referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale”.
Non per tutti i reati il sanitario è tenuto a
presentare referto, ma soltanto per i delitti
per i quali si debba procedere d'ufficio:
1) delitti contro la vita: tutti gli omicidi nelle loro varie
specie.
2) delitti contro l'incolumità individuale: tutte le lesioni
personali dolosi lievi, gravi e gravissime; le lesioni
colpose gravi e gravissime nonchè le lesioni
personali comunque aggravate, indipendentemente
dalla loro durata.
3) delitti contro l'incolumità pubblica;
4) delitti sessuali (laddove perseguibili d'ufficio);
5) delitti di aborto;
6) delitti di manomissione del cadavere;
7) delitti contro la libertà individuale;
8) delitti contro la famiglia.
Affinché sorga l'obbligo del referto
occorrono le seguenti condizioni:
1) che l'esercente una professione
sanitaria abbia prestato la propria
assistenza od opera
2) che si tratti di casi che possono
presentare i caratteri di un delitto
perseguibile d'ufficio
3) che non ricorrano le cause di
esenzione dall'obbligo del referto
ESIMENTI
1)
Quando la presentazione del referto
esporrebbe, la persona assistita a
procedimento penale.
Questa disposizione è stata dettata per
ragioni umanitarie, allo scopo di garantire a
tutti quanti, sia pure colpevoli di delitto,
adeguate cure ed assistenza sanitaria;
ovviamente tale eccezione riguarda soltanto
la persona assistita e non un suo parente o
un familiare o l'offensore a cui la vittima
voglia perdonare.
2)
“Nei casi previsti dagli articoli
361,362,363,364,365,366,369,371bis,371-ter, 372,373,374 e 378, non è
punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità
di salvare se medesimo o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà o nell'onore” ).
(art. 384 c.p.p. - Casi di non punibilità).
Art. 334 c.p.p.- Referto :
“ Chi ha l'obbligo del referto deve farlo
pervenire entro quarantotto ore o, se vi
è pericolo nel ritardo, immediatamente
al pubblico ministero o a qualsiasi
ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in
cui ha prestato la propria opera o
assistenza ovvero, in loro mancanza,
all'ufficiale di polizia giudiziaria più
vicino.
Il referto indica la persona alla quale è stata
prestata assistenza e, se è possibile, le sue
generalità, il luogo dove si trova attualmente
e quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento; dà inoltre le notizie che
servono a stabilire le circostanze del fatto, i
mezzi con i quali è stato commesso e gli
effetti che ha causato o può causare. Se più
persone hanno prestato la loro assistenza
nella medesima occasione, sono tutte
obbligate al referto, con facoltà di redigere e
sottoscrivere un unico atto”).


Le modalità di presentazione prevedono che questo
venga presentato direttamente all'A.G. o per il tramite
di un ufficiale di polizia giudiziaria, con questo
intendendo gli appartenenti alla Polizia di Stato, alla
Guardia di Finanza od all'Arma dei Carabinieri, agli
ufficiali del Corpo della Polizia Penitenziaria, oppure in caso di assenza delle sopra citate figure- anche al
Sindaco del Comune in cui si opera.
Il referto, deve contenere oltre le generalità del
refertante, anche le generalità dell'assistito o
comunque tutte le indicazioni utili alla sua
identificazione, nonchè il luogo, la data e le
circostanze che hanno dato luogo al referto. In caso
di interventi di più sanitari, ciascuno potrà presentare
un singolo referto oppure procedere ad una comune
compilazione di un unico referto, sottoscritto da tutti
gli intervenuti.
Art. 354 c.p.p.- Accertamenti urgenti sui
luoghi sulle cose e sulle persone:

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e
delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1
si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e
delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle
persone diversi dalla ispezione personale.
Art. 352 c.p.p.- Perquisizioni:


1. Nella flagranza del reato... gli ufficiali di polizia
giudiziaria procedono a perquisizione personale o
locale quando hanno fondato motivo di ritenere
che sulla persona si trovino occultate cose o tracce
pertinenti al reato che possono essere cancellate o
disperse “…..
Art. 245 c.p.p.- Perquisizioni Personali:
“...2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della
dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi
vi è sottoposto”.
Art. 245 c.p.p.- Ispezione Personale:
“...2. La ispezione è eseguita nel rispetto
della dignità e, nei limiti del possibile, del
pudore di chi vi è sottoposto.
 3. L’ispezione può essere eseguita anche per
mezzo di un medico. In questo caso
l’Autorità Giudiziaria può astenersi
dall’assistere alle operazioni”.

Art. 359 c.p.p.- Consulenti tecnici del
pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad
accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per
cui sono necessarie specifiche competenze, può
nominare e avvalersi di consulenti, che non
possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal
pubblico ministero ad assistere a singoli atti di
indagine.
Art. 360 c.p.p.- Accertamenti tecnici non
ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo
359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazione, il pubblico ministero
avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa dal reato e i difensori
del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento dell'incarico e della facoltà di
nominare consulenti tecnici.
Art. 220 c.p.p.- Perizia

La perizia è ammessa quando occorre svolgere
indagini od acquisire dati o valutazioni che
richiedano specifiche competenze tecniche,
scientifiche od artistiche.
Art. 336 c.p.p.- Rifiuto di uffici legalmente
dovuti.

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito….
ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di
comparire o di prestare il suo ufficio, è punito… Se il
colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa
l'interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 321 c.p.p.- Nomina del perito

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli
iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di
particolare competenza nella specifica disciplina.
Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice
cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia
affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a
più persone quando le indagini e le valutazioni
risultano di notevole complessità ovvero
richiedono distinte conoscenze in differenti
discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio...
Art. 225 c.p.p.- Nomina del consulente
tecnico

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti
private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici
in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
periti.
Art. 230 c.p.p.- Attività dei consulenti
tecnici

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste,
osservazioni e riserve....
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali,
proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve...
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