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Apprendistato in Lombardia

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Apprendistato in Lombardia
Apprendistato
Regione
Lombardia
1
Apprendistato di 1° livello
Dal 25/10/2011
(se interverranno le
Regioni e i CCNL)
Prima
(tutti i contratti in essere rimarranno
regolati dalle norme previgenti)
D.lgs 167/2011 -T.U.
Apprendistato
D.lgs 276/2003 (artt. da
47 a 53)
L. 196/97 (art.16)
art 3) apprendistato per la
qualifica e il diploma
professionale per acquisire un
titolo di studio in ambiente di
lavoro.
Età: dai15 ai 25 anni
Durata: max 3 anni (4 per il
diploma quadriennale)
Formazione: monte ore
congruo alla qualifica da
conseguire.
art 48) apprendistato per
l'espletamento del
diritto-dovere dovere
di istruzione e
formazione.
conseguimento di una
qualifica professionale
ai sensi della L. 53/03
Età: dai 16 ai 18 anni
Durata: max 3 anni
Attivato in Lombardia
da settembre 2010
(anche per i 15enni)
Formazione: min 400
ore annue.
art 16) apprendistato
unico dai 16 ai 24 anni,
applicato anche dopo
l'introduzione del D.lgs
276/2003: per i
minorenni quando l'art.
48 non era attuato.
Durata: max 4 anni (5
settore artigiano)
Formazione: min 240
ore annue per i
minorenni.
2
Apprendistato di 2° livello
Dal 25/10/2011
(se interverranno le
Regioni e i CCNL)
Prima
(tutti i contratti in essere rimarranno
regolati dalle norme previgenti)
D.lgs 167/2011 -T.U.
Apprendistato
D.lgs 276/2003 (artt. da
47 a 53)
art 4) apprendistato
professionalizzante o
contratto di mestiere.
Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg
(anche 17enni se in possesso di
una qualifica professionale)
Durata: max 3 anni (5 settore
artigiano)
Formazione: max 120 ore in tre
anni su competenze di base e
trasversali, tenendo conto di
età, studi e competenze
dell'apprendista
art 49) apprendistato
professionalizzante:
conseguimento di una
qualificazione attraverso
formazione sul lavoro e
l’acquisizione di
competenze di base/
trasversali e tecnicoprofessionali.
Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg
(anche 17enni se in
possesso di una qualifica
professionale)
Durata: max 6 anni
Formazione: min 120 ore
annue.
L. 196/97 (art.16)
art 16) apprendistato
unico dai 16 ai 24
anni, applicato anche
dopo l'introduzione del
D.lgs 276/2003:
applicato per i
maggiorenni quando i
CCNL non
regolamentavano
l'appr. profess. art. 49.
Durata: max 4 anni (5
settore artigiano)
Formazione: min 120
ore annue.
3
Apprendistato di 3° livello
Dal 25/10/2011
D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato
art 5) apprendistato di alta formazione
e ricerca: per titoli di studio specialistici,
universitari, per la formazione di
ricercatori e il praticantato per le
professioni ordinistiche.
Età: 18 e i 29 anni 364 gg (anche 17enni
se in possesso di una qualifica
professionale)
Durata e Formazione: definite dalle
Regioni in accordo con i datori e i
prestatori di lavoro, le Università e le altre
istituzioni formative
In assenza di regolamentazione
regionale l'attivazione è rimessa a
convenzioni tra imprese e istituzioni
formative
Prima
(tutti i contratti in essere rimarranno
regolati dalle norme previgenti)
D.lgs 276/2003 (artt. da 47 a 53)
art 50) apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi alta formazione:
conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, il conseguimento di un titolo di
studio universitario e della alta formazione, la
specializzazione tecnica e dottorati di ricerca
Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg (anche 17enni se
in possesso di una qualifica professionale)
Durata e Formazione: definite dalle Regioni in
accordo con le associazioni territoriali dei
datori e dei prestatori di lavoro, le Università
e le altre istituzioni formative.
4
Apprendistato per lavoratori in mobilità
Dal 25/10/2011
(se interverranno le Regioni e i CCNL)
D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato
art 7, comma 4: apprendistato per la
riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi
dai processi produttivi.
5
Periodo transitorio, fino al 24/04/2012
Profili formativi sono materia delle Regioni, disciplina
contratti rimandata agli accordi interconfederali e ai
CCNL.
Per le Regioni e i settori che non disciplinano
l'apprendistato secondo il D.Lgs. 167/2011, si
applicano le norme previgenti, in via transitoria per 6
mesi.
Applicazione del decreto nel settore pubblico è
rimandata a un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri entro 12 mesi.
6
Benefici contributivi per i datori di lavoro
I benefici contributivi per l’apprendistato restano gli
stessi (10 % della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, 1,5% il 1° anno e 3% il 2° anno fino a
9 dipendenti) e sono mantenuti per un anno dopo il
“consolidamento” del rapporto, al termine del
periodo formativo.
In materia di apprendistato la L. 183/2011 (Legge di
stabilità per il 2012) prevede che, a partire dal
primo gennaio 2012, verrà azzerata per tre anni la
contribuzione a carico del datore di lavoro nelle
aziende che hanno fino a 9 dipendenti.
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