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Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Ing. Paolo Tattoli • Entrato in vigore il 15 maggio 2008 • Sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94, il D.Lgs. 494/96 e altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro • Tra le molte novità contenute nel nuovo Testo Unico, verranno analizzate in particolare le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26 Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Scadenze • L’obbligo per i datori di lavoro di predisporre il Documento di valutazione dei rischi è stato differito dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 • L’adempimento previsto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) era stato già rinviato una prima volta al 1° gennaio 2009 • Inoltre, è stata prorogata al 16 maggio 2009 la norma che impone la comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno • La data del 16 maggio coincide con la scadenza entro cui il Governo potrà approvare i decreti correttivi e integrativi del Dlgs 81/2008 Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Titoli • • • • • • • • • • • • • titolo I Disposizioni generali titolo II Luoghi di lavoro titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI titolo IV Cantieri temporanei o mobili titolo V Segnaletica di sicurezza titolo VI Movimentazione manuale dei carichi titolo VII Videoterminali titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,cancerogeni…) titolo X Agenti biologici titolo XI Atmosfere esplosive titolo XII Disposizioni penali titolo XIII Disposizioni finali Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Campo di applicazione • Estesi, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione – tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio – tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari – per i contratti di somministrazione (Dlgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori – lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente – lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Principali figure coinvolte nella sicurezza e salute dei luoghi di lavoro • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari • responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) –interno o esterno alla azienda– ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno; nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro • rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST) (riconfermato) • medico Competente • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 15 - Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 15 - Misure generali di tutela • e) la riduzione dei rischi alla fonte; • f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; • h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 15 - Misure generali di tutela • i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • l) il controllo sanitario dei lavoratori; • m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; • n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; • o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 15 - Misure generali di tutela • p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; • r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; • s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 15 - Misure generali di tutela • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; • u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; • v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Obblighi del datore di lavoro • • • • • • • • • • • • • • • • • valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nominare il medico competente designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro aggiornare le misura di prevenzione comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 17 -Obblighi del datore di lavoro non delegabili a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi: • a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare • b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • I datori di lavoro e i subappaltatori: • a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro • b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze • Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione • Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto • Il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza … Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi … d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Art. 28 comma 2, lettera a): • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa • Cosa si intende per criteri adottati? Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro • Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro composta da: • un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; • un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori…, dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro… • COMPLESSIVAMENTE 40 MEMBRI Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro • La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: • … • f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel decreto Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento relativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 • Le attività di cui al precedente punto sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati (in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate • Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • • • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Definizioni • Cantiere temporaneo o mobile • qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell’Allegato X • Committente • soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro • Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione Anacam di lavori edili o di ingegneria civile Ing. P. Tattoli Firenze,aprile 2009 Definizioni • Responsabile dei lavori • soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il 1 progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il 2 direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Definizioni • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (Coordinatore per la progettazione) • Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di redazione del PSC e fascicolo di cui all’All. XV • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) • Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che NON può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Definizioni • Impresa affidataria • Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Definizioni • Piano operativo di sicurezza • Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Struttura del Titolo IV • Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori • Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione • Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori • Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi • Art. 95. Misure generali di tutela • Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti • Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Struttura del Titolo IV • Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Art. 99. Notifica preliminare • Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento • Art. 101. Obblighi di trasmissione • Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza • Art. 103. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora • Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Art. 90 e richiami vari • Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Fasi di espletamento degli obblighi • Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione • Progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Prima dell'affidamento dei lavori • Prima dell'inizio dei lavori In qualsiasi momento Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione • Designa il coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice • Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Il coordinatore per la progettazione … • … non va nominato nel caso di lavori privati ed in presenza di lavori non soggetti a permesso di costruire • “Si applica in ogni caso quanto disposto di seguito” • Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti a lui assegnati dall’art. 92 comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Progettazione dell'opera … … ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Progettazione dell'opera … … ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere • Prevede nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Progettazione dell'opera • Valuta il piano della sicurezza (All. XV) Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Progettazione dell'opera • Valuta il fascicolo di cui all’All.XVI, composto da 3 capitoli con – descrizione sintetica dell’opera – individuazione dei rischi e misure preventive e protettive – documentazione di supporto esistente • Nota: Il fascicolo (All.XVI) non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del T.U. dell’edilizia DPR 380/2001, il quale stabilisce che sono «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Prima dell'affidamento dei lavori • Designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice) • Nota: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti necessari (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Prima dell'affidamento dei lavori • Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Prima dell'inizio dei lavori • Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII • Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) 2. a) b) c) d) e) 3. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Prima dell'inizio dei lavori • Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa • Nota: In caso di lavori privati il requisito di cui sopra si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Prima dell'inizio dei lavori • Trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle precedenti slide, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa • Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 In qualsiasi momento • Ha facoltà di sostituire, anche personalmente, se in possesso dei requisiti necessari (art. 98), il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori • In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 • … Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Art. 99 Notifica preliminare Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda USL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: • a) cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; • b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; • c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente • Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Art. 101 Obblighi di trasmissione Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori • … Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • L’allegato XV contiene le prescrizioni già previste nel D.P.R. 222 del 2003 Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 81/2008, in riferimento al singolo cantiere interessato • Esso contiene almeno gli elementi di seguito riepilogati Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; • c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; • l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • l'esito del rapporto di valutazione del rumore; • l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; • l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Allegato XV - 3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza • la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Alcuni esempi Esempio 1 • Installazione di un ascensore nuovo in un nuovo edificio • In presenza di varie ditte nel cantiere • Dal momento che la costruzione è soggetta a permesso di costruire, il Committente, deve nominare sia il Coordinatore per la progettazione che il Coordinatore per l’esecuzione Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 2 • Installazione di un ascensore nuovo in un edificio preesistente • Lavoro privato, in presenza di una sola ditta • Dal momento che la tipologia di lavoro non necessita di un permesso di costruzione, non vi è obbligo da parte del Committente di nominare i Coordinatori e quindi di redigere il piano di sicurezza e coordinamento • L’installatore dovrà comunque redigere il piano operativo di sicurezza, rientrando i lavori nell’ambito del campo di applicazione della normativa sui Cantieri temporanei o mobili Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 3 • Installazione di un ascensore nuovo in un edificio preesistente • Lavoro privato, con più ditte collaboranti • Il Committente non deve nominare il Coordinatore per la progettazione ma deve nominare il Coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il fascicolo di cui all'allegato XVI Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 4 • Svecchiamento degli impianti, con demolizione ed installazione di un “quasi nuovo” ascensore • Lavoro privato, in presenza di una sola ditta • Non richiedendo il lavoro un permesso di costruzione, il Committente non deve nominare i Coordinatori e di conseguenza non deve far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento • Rientrando il lavoro nell’ambito dei Cantieri temporanei o mobili, il datore di lavoro-ascensorista deve redigere il POS per la particolare lavorazione Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 5 • Svecchiamento degli impianti, con demolizione ed installazione di un “quasi nuovo” ascensore • Lavoro privato, in presenza di più ditte collaboranti • Il Committente non deve nominare il Coordinatore per la progettazione ma deve nominare il Coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il fascicolo di cui all'allegato XVI Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 6 • La situazione cambia nel caso di un lavoro rientrante nelle opere pubbliche, perché in presenza di più ditte collaboranti, il Committente deve nominare i Coordinatori e deve far redigere il piano di sicurezza e coordinamento Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 7 • Lavori di modifica di un impianto con la sostituzione di alcuni elementi, tipo la sostituzione dell’argano, del quadro di manovra, delle porte di piano • I lavori vengono effettuati in contemporanea ad opere murarie ma in presenza di una sola ditta • Il campo di applicazione è quello dei Cantieri temporanei o mobili, non sussiste l’obbligo per il committente di nominare i Coordinatori, dovendo comunque rispettare tutti gli altri obblighi previsti dal Titolo IV del TU Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Esempio 8 • Se i lavori NON richiedono opere murarie, come ad esempio la sola sostituzione di un argano che viene appoggiato sulla stessa base esistente, o la sostituzione di un quadro elettrico, non ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo IV del TU, ma si dovranno applicare tutte le norme generali di sicurezza del lavoro, come per qualsiasi altra attività lavorativa, che richiede comunque una organizzazione aziendale da parte della ditta ascensoristica così come indicata al Titolo I del TU Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Documento in corso di preparazione • La prima parte contiene riferimenti derivati anche dall’Allegato ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - del D.Lgs.81/2008 • Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.81/2008 in riferimento al singolo cantiere interessato Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Documento in corso di preparazione • La seconda parte contiene elementi della valutazione dei rischi, compresa la parte generale in cui si descrivono i criteri adottati e la seconda parte in cui si specifica l’analisi dei rischi relativa alle singole fasi di lavoro, con conseguente individuazione delle l'individuazione delle misure preventive e protettive e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Il Piano Operativo della Sicurezza Piano Operativo Sicurezza • è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17 del decreto 81/2008 • in riferimento al singolo cantiere interessato • contiene elementi definiti nello stesso Allegato XV Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Contenuti POS • L’Allegato XV riporta i contenuti minimi del POS che possono essere riepilogati in 3 sezioni: • Parte anagrafica • Parte tecnico/descrittiva • Parte operativa Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 \ Parte anagrafica • Dati identificativi dell’impresa esecutrice • Dati relativi al cantiere • Dati relativi ad ogni figura coinvolta nella sicurezza di cantiere nominata dall’impresa esecutrice e sue mansioni Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Parte tecnico/descrittiva e Parte operativa • La parte tecnico/descrittiva e la parte operativa sono strettamente legate • Alcune indicazioni contenute nella parte tecnico/descrittiva dipendono dalle valutazioni svolte nella parte operativa e viceversa Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 • Descrizione delle attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro • Elenco di ponteggi, ponti su ruote a torre, e di altre opere provvisionali di notevole importanza • Elenco delle macchine e degli impianti • Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con le relative schede di sicurezza • Elenco DPI Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Attrezzature Parte tecnico/descrittiva • Esito del rapporto di valutazione del rumore (e vibrazione) • Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere • Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, quando previsto • Documentazione in merito alla formazione ed informazione dei lavoratori Ing. P. Tattoli Anacam Firenze,aprile 2009 Valutazione Rischi Parte operativa Fine della presentazione Grazie per l’attenzione [email protected]