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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 - 01

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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 - 01
Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici
inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere
al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e
suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
L’obiettivo perseguito è l’attuazione ed il miglioramento delle condizioni
di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili.
Per adempiere a tali scopi l’Ente si avvale di una struttura tecnica o di
altre strutture paritetiche o di soggetti pubblici, competenti in materia;
organizza corsi di prevenzione, per insegnamento di discipline
antinfortunistiche ed interventi informativi e formativi in materia di
sicurezza.
Promuove la diffusione di materiale sui temi della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Presentazione dell’Ente C.P.T. Vercelli
Di concerto con l’Ente Scuola, svolge funzioni di orientamento e
promozione di iniziative formative nei confronti di lavoratori.
Collabora attivamente con i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriali (RLST) fornendo assistenza logistica e strumentale
per affrontare le soluzioni tecniche e procedurali più idonee alla
eliminazione di condizioni di rischio particolarmente complesse emerse
nello svolgimento delle proprie attività nei cantieri.
L’Ente esercita procedure di opportuno intervento nei luoghi di lavoro, al
fine di favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le
misure di prevenzione sull’igiene del lavoro.
Nel corso delle visite in cantiere si forniscono chiarimenti e consigli al
rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti;
vengono analizzate le situazioni di rischio e impartite le istruzioni ritenute
più opportune per la loro eliminazione, indicandone i tempi di attuazione.
Si verifica la documentazione antinfortunistica che le imprese sono
tenute a produrre secondo le normative vigenti in materia di sicurezza.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi
vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al
comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di
cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 15 – Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione
del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno
pericoloso;
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 15 – Misure generali di tutela
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 15 – Misure generali di tutela
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
3.
Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
4.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 98.
5.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
6.
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori.
Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori
in caso di violazione di quanto sopra:
Arresto 3 - 6 mesi - Ammenda € 2.500,00 - 6.400,00
7.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati
nel cartello di cantiere.
Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori
in caso di violazione di quanto sopra:
Sanzione amministrativa € 500,00 - 1.800,00
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
8.
Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in
qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII;
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (ALLEGATO XVII)
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al
committente o al direttore dei lavori:
1
Iscrizione alla CCIA
2
DVR o autocertificazione, dove prevista
3
Documentazione attestante la conformità alla normativa sulla sicurezza
4
Elenco DPI forniti ai lavoratori
5
Nomina del RSPP, degli ASPP e del medico competente
6
Nominativo del RLS
7
Attestati di formazione del RSPP, degli ASPP e del RLS
8
Elenco dei lavoratori sul libro matricola ed idoneità lavorativa
9
D.U.R.C.
10
Dichiarazione di assenze di sospensione prevista dalla presente normativa
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (ALLEGATO XVII)
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi
dovranno esibire al committente o al direttore dei lavori:
1
Iscrizione alla CCIA
2
Documentazione attestante la conformità alla normativa sulla sicurezza
3
Elenco DPI in dotazione
4
Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
5
D.U.R.C.
Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori
in caso di violazione
Arresto 2 - 4 mesi - Ammenda € 1.000,00 - 4.800,00
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento
unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
Sanzioni a carico di Committente e Responsabile dei lavori
in caso di violazione di quanto sopra
Sanzione amministrativa € 500,00 - 1.800,00
DECRETO
DECRETO LEGISLATIVO
LEGISLATIVO 9
9 APRILE
APRILE 2008,
2008, n.
n. 81
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Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 99 - Notifica preliminare
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
DECRETO
DECRETO LEGISLATIVO
LEGISLATIVO 9
9 APRILE
APRILE 2008,
2008, n.
n. 81
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Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 99 - Notifica preliminare
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
ALLEGATO XII – Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
10.
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica
l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati
non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal
caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono
svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Circ. N°.30 del 29/10/2009
Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’art. 90, comma 11 del D. Lgs.
Aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
9
A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla
corretta interpretazione della norma di cui all’oggetto, con particolare
riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione
Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009, l’art. 90,
comma 11, dispone quanto segue: “ La disposizione di cui al comma 3 non si
applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000,00. In tal
caso, le funzioni del Coordinatore per la progettazione sono svolte dal
Coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Circ. N°.30 del 29/10/2009
Tale norma persegue la finalità di consentire al Committente la nomina del
solo Coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi
nei quali gli obblighi del Coordinatore per la progettazione sono di entità tale
da poter essere affidati all’unica figura del Coordinatore per l’esecuzione.
Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto
dalla norma citata – in tali casi il Coordinatore per l’esecuzione svolge, senza
eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’art. 91 attribuisce al
Coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti
durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, comma 3, prevede
che il Committente o il Responsabile dei lavori designi il Coordinatore per la
progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Analogamente, nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 11, il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena
realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di Coordinatore per la
progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto da Coordinatore
per l’esecuzione.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza
Art. 90 COMMA 11
NOMINA DEI
COORDINATORI
IN FASE DI PROG.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL
RESPONSABILE DEI LAVORI
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice,
o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
NEI CANTIERI PRIVATI NON SOGGETTI A
11. La disposizione di cui
al comma 3 non si
PDC IN BASE ALLA NORMATIVA
applica…..
INFERIORE A 100.000 EURO
VIGENTE E COMUNQUE DI IMPORTO
RELAZIONE CON NORMATIVA URBANISTICA E IMPORTO LAVORI
NOMINA DEI COORDINATORI
SETTORE DEI LAVORI EDILI
PUBBLICO
SONO PREVISTE
PIU’ IMPRESE
ESECUTRICI ?
NO
NO COORDINATORI
PRIVATO
NO
SI
SONO PREVISTE
PIU’ IMPRESE
ESECUTRICI ?
SI
I LAVORI SONO SOGGETTI A P.D.C. ?
NOMINA COORDINATORE IN
FASE DI PROGETTAZIONE
SI
NOMINA
COORDINATORE IN
NO
FASE DI
ESECUZIONE
SI
NO
I LAVORI
SONO DI
IMPORTO
INFERIORE
A 100.000
EURO ?
Corte Cassazione Penale, sezione quarta
Sentenza n. 36581/2009
Qualora l'appaltatore sia sfornito della capacità tecnica e professionale per
assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure
antinfortunistiche il committente dei lavori è responsabile in prima persona
del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione
degli infortuni. Ciò è quanto ha statuito la Corte di Cassazione Penale con la
sentenza n. 36581 del 21/09/2009.
Nel caso di specie un privato è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio
colposo avendo commissionato la ristrutturazione della sua casa ed il
rifacimento del tetto ad un operaio non titolare di una impresa edile, ma
dipendente in mobilità di altra impresa, privo dei mezzi necessari per
eseguire le opere. L'operaio cadendo, nel corso dei lavori, aveva perso la
vita.
Il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto vigilare, a parere della Corte,
trattandosi di lavoro pericoloso, affinché le opere da realizzare fossero poste
in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa
antinfortunistica.
Corte Cassazione Penale, sezione quarta
Sentenza n. 15081del 19/04/2010
In tema di responsabilità del committente in relazione ad infortuni riferibili a
lavori oggetto di un contratto di appalto è necessaria una attenta disamina
delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la
scelta dell’appaltatore, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte
del committente di eventuali situazioni di pericolo.
Di regola infatti, il contratto d’appalto determina il trasferimento dal
committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori,
salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella
conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane
destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore.
Solo nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di
sicurezza, quando tale omissione sia immediatamente percepibile
(consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il
committente, in grado di accorgersi senza particolari indagini
dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle
conseguenze dell’infortunio.
Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Piano straordinario contro le mafie
Art. 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri.
L`art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 stabilisce che la tessera di
riconoscimento di cui all`art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile n.
81 deve contenere, oltre agli elementi gia` presenti (fotografia, generalita`
del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`art.
21, comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 81/08 deve contenere anche
l`indicazione del committente.
Restando in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle amministrazioni
competenti, con riferimento all`art. 5 della Legge n. 136/2010, l`obbligo
sussiste per tutti quegli appalti stipulati a far data dall`entrata in vigore della
legge ( 7 Settembre 2010 ).
Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Piano straordinario contro le mafie
Art. 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri.
Relativamente al regime sanzionatorio, in attesa dei chiarimenti del
dicastero, si deve precisare che il mancato adempimento della disposizione
di cui all`art. 5 della Legge in oggetto parrebbe non comporti l`applicazione
delle sanzioni di cui agli artt. 59, comma 1 lett. b) e 55, comma 5, lett. i) che
fanno rispettivamente riferimento alla tessera di riconoscimento di cui agli
artt. 20 e 26 dello stesso Testo Unico.
Vista la finalita` della norma volta ad una maggiore identificazione degli
addetti nei cantieri, si ritiene in ogni caso necessario aggiornare i cartellini di
riconoscimento con i suddetti ulteriori dati.
RLS - RLST



Secondo l’art. 47 del Dl.Lgs. 81/08 ogni unità produttiva ha l’obbligo
di avere un proprio rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
Tale figura, eletta dai lavoratori stessi può anche essere esterna:
esiste infatti la possibilità, qualora all’interno dell’impresa nessun
lavoratore si proponga per la figura del RLS di nominarne uno
esterno chiamato RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale art. 48 D.Lgs. 81/08).
In Edilizia gli RLST lavorano con il CPT e nel particolare caso della
Provincia di Vercelli sono 3 e sono divisi per zona geografica: basso
vercellese, Vercelli e zone limitrofe, Valsesia.
Gli RLST cambiano zona di competenza ogni anno (periodo 1 luglio
– 30 giugno) e sono di nomina sindacale (Filca Cisl – Feneal Uil –
Fillea Cgil).
RLS - RLST



In caso di RLS interno, l’Impresa, dopo che il lavoratore è stato
eletto dai propri colleghi deve fargli fare un corso di formazione della
durata non inferiore a 32 ore; come prevede il comma 12 dell’art. 37
D.Lgs. 106/09 la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Un RLS non formato non può firmare il POS. Solo dopo l’avvenuta
formazione il RLS sarà a tutti gli effetti operativo.
Le imprese che non hanno un proprio RLS interno devono avvalersi
del RLST. Nei giorni antecedenti (almeno 10 giorni prima) l’apertura
del cantiere l’Impresa che si avvale del RLST ha l’obbligo di mettere
a disposizione il POS relativo a quel cantiere per la consultazione
del RLST.
RLS - RLST



Gli RLST non possono svolgere altre funzioni sindacali operative
(comma 8 art. 48 del D.Lgs. 81/08).
Un’impresa può scegliere liberamente quale posizione avere:
qualora nell’impresa abbia un dipendente disposto a rappresentare i
propri colleghi si avvarrà del RLS interno; altrimenti dovrà dotarsi di
uno esterno.
Qualora il RLS interno all’Impresa per un qualsiasi motivo
interrompa il rapporto di lavoro l’Impresa, se non ha un altro
dipendente, eletto dai colleghi e disposto ad assumermi l’incarico,
dovrà avvalersi del RLST.
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