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Modulo 2 – L`impresa_Natura giuridica11-12 - AUP.it

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Modulo 2 – L`impresa_Natura giuridica11-12 - AUP.it
L’impresa
•
Impresa: un’attività economica esercitata
professionalmente e organizzata al fine della
produzione e dello scambio di beni o di servizi.
(Art. 2082 CC: imprenditore).
1.
2.
3.
4.
Professionalità
Organizzazione
Produzione e scambio
Scopo di lucro (?)
L’azienda
• Azienda: il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa
(Art. 2555 CC).
• Si può affittare l’azienda, non l’impresa.
L’imprenditore: un po’ di storia
• Cantillon (1680-1734): entrepreneur =
colui che compra a prezzi certi e rivende a
prezzi incerti.
• Say
(1767-1832):
imprenditore
=
intermediario dei fattori di produzione che
svolge un “lavoro di direzione”.
Imprenditore = innovatore
Schumpeter (1883-1950):
1. Produzione di nuovi beni o servizi
2. Nuovi processi produttivi
3. Nuovi mercati di sbocco
4. Nuovi mercati di approvvigionamento
5. Nuove
organizzazioni
del
settore
(monopolio, “cartelli”, consorzi, ecc.)
Iniziativa e rischio
• Imprenditore dirigente e innovatore: combina i
fattori di produzione.
• Imprenditore capitalista: rischia il capitale
investito.
Profitto = remunerazione del lavoro e del rischio.
Profitto e valore aggiunto
•
•
1.
2.
3.
4.
Valore aggiunto: differenza tra valore
della produzione e costo dei fattori
acquistati.
Il valore aggiunto remunera:
Il lavoro dei dipendenti
Il capitale di terzi
Il capitale di rischio >
profitto
L’imprenditorialità
>
profitto
Altri obiettivi dell’impresa
•
•
•
•
Sopravvivenza
Quote di mercato
Diversificazione
Carriera e benessere dei dirigenti
Altri “portatori di interessi”
Stakeholders:
1. Lavoratori dipendenti
2. Fornitori
3. Finanziatori
4. Organizzazioni sindacali
5. Consumatori
6. Pubblica Amministrazione
Tipologie d’imprenditore / 1
Piccoli imprenditori (Art. 2083 CC):
coltivatori
diretti,
artigiani,
piccoli
commercianti, imprese familiari.
•
•
N.B.: è una definizione qualitativa, non
quantitativa.
La piccola impresa non è soggetta al
fallimento.
Tipologie d’imprenditore / 2
1. Imprenditore agricolo
2. Imprenditore commerciale:
– Attività industriale di produzione di beni
e/o servizi.
– Intermediazione nella circolazione di
beni.
– Trasporto.
– Credito e assicurazioni.
– Attività ausiliarie alle precedenti.
Obblighi delle imprese commerciali
• Sono soggette a fallimento
• Devono essere iscritte al Registro delle
Imprese
• Sono obbligate a tenere le scritture
contabili
Tipologie d’imprenditore / 3
• Imprenditore individuale: attività svolta da
un singolo individuo.
• Impresa collettiva: attività svolta da più
persone
congiuntamente
(società,
cooperativa, associazione, ecc.).
Segni distintivi dell’impresa / 1
• Ditta: nome commerciale dell’impresa
individuale (deve contenere il nome
dell’imprenditore).
• Ragione sociale: nome commerciale della
società di persone.
• Denominazione sociale: nome commerciale
della società di capitali.
Segni distintivi dell’impresa / 2
•
Insegna: segno (emblematico e/o nominativo)
distintivo dell’azienda; può essere tutelato se
originale e non generico.
• Marchio: segno distintivo del prodotto; ad
esempio:
1. Di fabbrica
2. Di commercio
3. Collettivo
4. ecc.
Forme giuridiche d’impresa
S.s.
individuale
società di
persone
S.n.c.
S.a.s.
Impresa
società
lucrativa
collettiva
S.p.a.
società di
capitali
società
mutualistica
cooperativa
S.a.p.a.
S.r.l.
Impresa individuale
• Imprenditore = proprietario dei mezzi di
produzione
• Non si attua alcuna separazione tra beni
“aziendali” e beni “personali”
• Responsabilità illimitata
• Assenza di autonomia patrimoniale
• Normalmente di piccole dimensioni
(propensione al rischio)
Le società
•
•
Con il contratto di società più persone si
organizzano per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili.
Elementi distintivi:
1. Pluralità di soci
2. Conferimento di beni e/o servizi da parte di
ciascun socio
3. Attività economica in comune
4. Scopo di lucro a favore dei soci
5. Termine della società, rinnovabile.
Elementi caratteristici delle società
• Responsabilità dei soci per le obbligazioni
sociali
• Personalità giuridica
• Autonomia patrimoniale
Le società di persone / 1
• Socio = prevalenza dell’aspetto personale
rispetto a quello patrimoniale
• Responsabilità del socio = sussidiaria,
solidale e illimitata
• Personalità giuridica = non riconosciuta
• Autonomia patrimoniale = imperfetta
Le società di persone / 2
• Socio (illimitatamente responsabile) = amministratore
• Quote non trasferibili senza il consenso unanime
degli altri soci
• Fallimento della società = fallimento del socio
• Conoscenza e fiducia reciproca tra i soci
• Creditore sociale / creditore “particolare”
La Società Semplice (S.s.)
• Attività
non
commerciale
(agricola,
artigianale, professioni intellettuali).
• Atto costitutivo: anche solo verbale.
• Socio = amministratore (salvo diversa
pattuizione).
• Responsabilità dei soci: solidale e illimitata.
• I creditori particolari possono chiedere la
liquidazione della quota del socio debitore
anche prima del termine.
Società in Nome Collettivo (S.n.c.)
• Atto costitutivo: scritto
• Iscrizione al Registro delle Imprese
• Ragione sociale: deve contenere il nome
di uno o più soci
• Responsabilità dei soci: sussidiaria,
solidale e illimitata
• Patto di non concorrenza (salvo consenso
degli altri soci)
Società in Accomandita Semplice (S.a.s.)
• Soci accomandatari (responsabilità illimitata)
• Soci accomandanti (responsabilità limitata)
• L’atto costitutivo deve distinguere accomandanti
da accomandatari
• Solo i soci accomandatari sono amministratori
• La ragione sociale non può contenere il nome di
nessun socio accomandante
• Trasferimento delle quote: unanimità per i soci
accomandatari; maggioranza del capitale per i
soci accomandanti.
Le società di capitali / 1
• Autonomia patrimoniale perfetta
• Personalità giuridica autonoma
• Responsabilità limitata dei soci
• Il socio non è (automaticamente)
amministratore
(separazione
tra
imprenditore capitalista e imprenditore
gestore-innovatore)
Le società di capitali / 2
• Atto costitutivo per atto pubblico
• Obbligo di redazione e deposito del
bilancio
• Capitale sociale minimo
• Assemblea dei soci
• Consiglio di Amministrazione
• Collegio sindacale
Società per Azioni (S.p.A.) / 1
•
Costituzione:
1. In modo simultaneo
2. Per pubblica sottoscrizione
•
Atto costitutivo (e statuto):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Soci e azioni sottoscritte
Denominazione sociale
Oggetto sociale
Capitale sociale (sottoscritto / versato)>100.000 €
Norme di ripartizione degli utili
Numero degli amministratori e loro poteri
Società per Azioni (S.p.A.) / 2
• Azioni ordinarie: diritto di voto; dividendo;
rimborso; opzione; impugnativa; recesso.
• Azioni privilegiate: diritto di prelazione
nella ripartizione degli utili e/o nel rimborso;
voto solo nelle assemblee straordinarie.
• Azioni di risparmio: privilegiate nella
ripartizione degli utili e/o nel rimborso; non
votano.
Società per Azioni (S.p.A.) / 3
•
Obbligazioni (bond): titoli di credito
(nominativi o al portatore); danno diritto:
1. A un rendimento periodico fisso o indicizzato
2. Al rimborso – a valore nominale – alla
scadenza.
•
Obbligazioni convertibili: possibilità, alla
scadenza, di trasformazione in azioni a
condizioni predeterminate.
Società per Azioni (S.p.A.) / 4
Azioni
Obbligazioni
Titolo di partecipazione
Titolo di credito
Nominative
Nominative o al portatore
Socio
Creditore
Dividendo variabile
Interesse prefissato
Società per Azioni (S.p.A.) / 5
L’assemblea dei soci:
1. Nomina gli amministratori e ne stabilisce
il compenso
2. Nomina il collegio sindacale
3. Approva il bilancio
4. Decide in merito alla destinazione degli
utili
5. Delibera su variazioni al capitale sociale
e/o allo statuto (assemblea straordinaria)
Società per Azioni (S.p.A.) / 6
Amministratori:
1. Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione
2. Possono (o no) essere soci
3. In carica per 3 anni, rieleggibili
4. Presidente (nominato dall’Assemblea o dal
Consiglio)
5. Eventuale/i Amministratore/i Delegato/i
6. Responsabili in solido alla società in caso di colpa /
negligenza
Società per Azioni (S.p.A.) / 7
•
Collegio sindacale:
1. Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili
2. 3 o 5, più 2 supplenti
3. Controllano l’operato degli amministratori,
rendendone conto ai soci
4. Possono essere soci
5. Non possono essere amministratori
Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
• Simile alla S.p.A.
• Presenza di soci accomandatari, con
responsabilità sussidiaria, solidale e illimitata
= amministratori.
• La denominazione sociale deve contenere il
nome di almeno un socia accomandatario.
• Esempi: Pirelli & C S.a.p.a.; Giovanni Agnelli
& C S.a.p.a.
Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)
• Quote e non azioni
• Capitale > 10.000 €
• Collegio sindacale obbligatorio solo per
capitale sociale > 103.291 € (200.000.000 £)
• Non possono emettere obbligazioni
• Possibilità di un solo socio
La riforma del diritto societario
• La riforma del diritto societario, operativa a
partire dal 2003, con modalità transitorie via via
pubblicate, introduce notevoli cambiamenti nella
regolamentazione e nella vita delle principali
tipologie di società previste dal Codice Civile
Italiano.
• Volontà di armonizzare l’impianto nazionale a
quello Comunitario.
• Necessità di aggiornare una serie di norme
oramai divenute obsolete.
• L’elemento determinante della riforma è
l’ampliamento
dello
spazio
riservato
all'autonomia statutaria.
Le Società per Azioni
• Possibilità di costituirsi con un unico socio,
che versa integralmente l’intero capitale.
• Durata illimitata.
• Nel caso di più soci, la quota minima dei
versamenti immediati passa dai 3/10
dell’attuale normativa, al 25%.
• Il capitale minimo è di € 120.000,00.
• Una società di capitali può partecipare al
capitale di una società di persone.
Le Società a responsabilità
limitata
• Il versamento iniziale dei 3/10 è sostituito con il
25% del capitale della società.
• Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo
suscettibili
di
valutazione
economica.
• Tale norma apre la strada alla successiva
previsione per cui il versamento del capitale può
essere sostituito con la stipula di idonea polizza
assicurativa o fideiussione bancaria che
garantisca il conferimento del socio.
I titoli azionari
• Le azioni potranno essere sia nominative che al
portatore, in questo secondo caso, il capitale da
esse rappresentato dovrà essere stato
interamente versato.
• Lo statuto può escludere l'emissione materiale e
cartacea delle azioni, può prevederne la loro
emissione e assegnazione non proporzionale
al valore dei conferimenti, le azioni possono
omettere di riportare il loro valore nominale.
L’amministrazione e controllo
• Nelle S.p.a. vengono introdotti il sistema
dualistico e il sistema monistico.
– Sistema dualistico. L’amministrazione è affidata
ad un Consiglio di Gestione di minimo 2 membri in
carica per 3 anni e rieleggibili, nominati da un
Consiglio di Sorveglianza.
– Sistema monistico. L’amministrazione è affidata al
Consiglio
d’Amministrazione
nominato
dall’Assemblea come nel sistema ordinario attuale.
• Nelle Società a responsabilità limitata,
l’amministrazione rimane affidata a uno o più
soci, salvo decisione assembleare di
nominare terzi esterni alla società.
I patti parasociali
• Per la prima volta viene introdotta nel codice
civile la disciplina di alcuni tipi di patti
parasociali: per il controllo del diritto di voto,
per porre limiti al trasferimento di azioni al
fini di ottenere stabilità dell’assetto
proprietario, per l’esercizio di influenze
dominanti sulle società controllate.
• Se il patto è a tempo determinato non può
durare oltre 5 anni, se il patto è a tempo
indeterminato è previsto il diritto di recesso
con preavviso di 6 mesi.
(Società) cooperative / 1
• Scopo mutualistico
• Minimo 9 soci (piccola società cooperativa:
da 3 a 8 soci)
• Autogestione
• A responsabilità limitata o illimitata
• “Porta aperta” (ammissione di nuovi soci
deliberata dal Consiglio di Amministrazione)
• “Una testa, un voto”
(Società) cooperative / 2
•
Esempi di cooperative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Di produzione e lavoro
Di consumo
Di abitazione
Di credito
Di assicurazione
Di istruzione
Fly UP