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Diapositiva 1
IL NUOVO MODELLO DI
GESTIONE DELLE CRISI
Pier Luigi Conti – Enrica Giorgiantonio
Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi
Corso di Economia dei gruppi e delle aggregazioni
aziendali
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi
Roma – Università la Sapienza – 19 aprile 2016
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS) e il progetto EDIS
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS) e il progetto EDIS
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
Alcuni elementi (1)
 2000: scoppio della bolla «Dot-com»
 2002: drastica riduzione dei tassi da parte della
Fed (dal 6,5% all’1,75%) e forte crescita dei
prezzi degli immobili (USA, UK, Irlanda Spagna)
 2007: scoppio della bolla immobiliare e crisi dei
«mutui subprime»
 2008:
 fallimento di Lehman Brothers, crisi Northern Rock e Royal
Bank of Scotland
 Piano Paulson (TARP - Troubled asset relief program): aiuti
per 700 mld di dollari per stabilizzare il sistema finanziario
americano
 Salvataggio del colosso della assicurazioni AIG e
dell’industria automobilistica di Detroit (GM e Chrysler)
Alcuni elementi (2)
 2010 – 2011: contagio all’Europa e crisi dei debiti
sovrani
Grecia: prestito «Troika» (UE, BCE, FMI) per € 110 mld a maggio
2010
Irlanda: prestito per € 85 mld a novembre 2010
Portogallo: prestito per € 78 mld a maggio 2011
Italia: spread a 570 bp a novembre 2011
Circolo vizioso debito pubblico - debito delle banche
 2012:
Progetto di costituzione della Banking Union (SSM, SRM,
Schema Unico Tutela Depositi)
Mario Draghi: «Within our mandate, the ECB is ready to do
whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it
will be enough»
 2014: avvio SSM e approvazione BRRD
 2016: avvio SRM
Ratio dell’introduzione della
BRRD
 Ordinata fuoriuscita dell’intermediario in crisi dal
mercato senza compromettere la stabilità sistemica
 Rimozione della garanzia statale implicita in favore di intermediari sistemici con
conseguente mitigazione del legame debito sovrano e debito bancario
 Costi della crisi a carico di azionisti e creditori
 Disincentivo all’assunzione di rischi eccessivi
 Necessità di disporre di un quadro comune per
l’efficace gestione delle crisi a livello europeo: da un
sistema di armonizzazione minima a un approccio di
armonizzazione massima
 Inadeguatezza dei sistemi normativi di alcuni Stati membri rispetto alle crisi
manifestatesi negli ultimi anni e insufficienza delle discipline domestiche rispetto
alla dimensione internazionale delle crisi
Aiuti pubblici alle banche in Europa al
31.12.2014
Fonte: BCE, bollettino mensile 6/2015.
Gli obiettivi del SRM
 Allentare il legame debito Stati sovrani – debito
banche
 Evitare il rischio di frammentazione nel mercato
interno, in presenza di intermediari operanti crossborder
 livellando il terreno di gioco all’interno del mercato unico
 assicurando uniformità e neutralità nella gestione delle crisi
 allineando la funzione di risoluzione con la funzione di vigilanza
 Garantire una maggiore stabilità finanziaria in
relazione anche alla disponibilità di risorse
comuni per il finanziamento della resolution
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La nuova direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS)
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
I destinatari e le Autorità
 A chi si applica?
 Tutte
le banche e le imprese di investimento soggette a requisiti di
capitale, società del gruppo e impresa capogruppo, società incluse nella
vigilanza consolidata aventi sede nell’Unione, succursali di enti stabiliti
fuori dall’Unione
 Chi la applica?
 Resolution Authority (RA)
 una o più Resolution Authorities, autorità amministrative indipendenti,
già esistenti o di nuova istituzione
 discrezionalità degli Stati membri nell’attribuire le funzioni di RA a
Banche centrali, Autorità di vigilanza, Ministri delle Finanze o altre
Autorità amministrative
 nel caso le funzioni siano affidate all’autorità competente per la vigilanza,
va garantita indipendenza operativa tra le due funzioni; in ogni caso, va
garantita stretta collaborazione
 Competent Authority (CA)
 all’autorità competente per la vigilanza sono attribuiti poteri in fase di
prevention (RRPs), early intervention nonché di avvio della resolution
La progressione degli
interventi
Al progredire delle difficoltà corrisponde
maggiore incisività dei poteri
Prevention
Early intervention
Resolution
Le misure preparatorie
Recovery plans
 Resolution plans
 Valutazione di risolvibilità e misure
per migliorarla (separazione attività
critiche, modifiche della struttura legale
e operativa)
Le misure di early intervention (1)
Misure di intervento precoce:
 Quando?
 Violazione attuale o prospettica dei requisiti prudenziali stabiliti dalla
regolamentazione comunitaria in materia
 Quali?
 chiedere al management di implementare il recovery plan, di esaminare la
situazione dell’intermediario o di presentare un piano di ristrutturazione, di
convocare l’assemblea dei soci fissando l’ordine del giorno;
 chiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più amministratori;
 chiedere un piano per la ristrutturazione del passivo con i creditori;
 chiedere modifiche della strategia di business e della struttura legale e operativa
 raccogliere anche tramite ispezioni e fornire all’Autorità di Risoluzione le
informazioni utili all’aggiornamento del piano di risoluzione;
 sostituire coattivamente l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione (removal) al
ricorrere di ulteriori condizioni
Le misure di early intervention (2)
Temporary administration
 trigger: significativo deterioramento della situazione finanziaria
o gravi violazioni di legge ove non sia sufficiente la rimozione di
amministratori
 funzione: temporanea sostituzione o affiancamento del
management con un commissario che agisce sotto la
supervisione delle autorità
 finalità: accertare la situazione aziendale, gestire l’azienda per
ristabilire l’equilibrio finanziario e adottare misure per
ripristinare una sana e prudente gestione
Resolution: i presupposti
 L’ente è in dissesto o a rischio di dissesto
(failing or likely to fail)
 Non si possono prospettare misure alternative
(intervento del settore privato o azione di
vigilanza) per evitare il dissesto in tempi
ragionevoli
 L’azione di risoluzione è necessaria
nell’interesse pubblico (public interest test)
Resolution: gli obiettivi
 Assicurare la continuità dei servizi essenziali
 Preservare la stabilità finanziaria e mantenere
la disciplina di mercato
 Tutelare i fondi pubblici (no bail-out)
 Proteggere i depositanti assicurati e gli
investitori
 Riducendo i costi della resolution e evitando
distruzione non necessaria di valore
Resolution: i principi





Le perdite devono gravare in primo luogo sugli
azionisti seguiti dai creditori
No creditor worse off principle e parità di
trattamento tra i creditori di una stessa classe
Salvaguardia depositi protetti
Sostituzione del management e affermazione
responsabilità civile e penale dei responsabili del
dissesto
Applicazione norme tutela lavoratori dipendenti
La crisi bancaria è una situazione che resta pressoché
estranea alla cognizione del giudice: procedura
amministrativa
I Resolution Tools
 Quali?




Vendita dell’attività di impresa (Sale of business)
Ente-ponte (Bridge Bank)
Separazione delle attività (bad bank)
Bail-in
 Strumenti utilizzabili in via coattiva: non è
necessario il consenso degli azionisti (né dei
creditori)
Sale of business



Che cos’è?
 Cessione – integrale o parziale – delle attività e delle passività
dell’ente in resolution
La cessione deve:
 avvenire a condizioni di mercato e secondo criteri di
trasparenza
 non determinare conflitti di interesse o discriminazioni tra
potenziali cessionari, né conferire vantaggi competitivi
 tenere conto della necessità di velocizzare l’azione di resolution
e, per quanto possibile, di quella di massimizzare il prezzo
La residual entity
 deve essere liquidata entro un congruo lasso di tempo, tenuto
conto dell’eventuale necessità di prestare i servizi necessari a
permettere lo svolgimento delle attività e dei servizi trasferiti
Bridge Bank




Che cos’è?
 veicolo costituito dalle autorità per acquisire le attività e
passività di uno o più enti in resolution, in vista di una cessione
ad acquirenti di mercato
 totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, che
ne nominano il management
Quando si applica
 mancanza di controparti disponibili ad acquisire attività e
passività
Azionisti e creditori non ceduti
 per il trasferimento non è richiesto il loro consenso
 non hanno alcun diritto sulla bridge bank o sulla sua proprietà
Obiettivi
 gestione nella prospettiva di vendere l’ente e le sue attività,
diritti o passività a uno o più acquirenti privati quando le
condizioni lo permettono
Bad bank



Che cos’è?
 veicolo per la gestione di attività (deteriorate)
 totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, che
ne nominano il management
Quando si applica
 condizioni di mercato tali che la liquidazione delle attività
potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari
 cessione necessaria per garantire il funzionamento dell’ente
sottoposto a risoluzione o dell’ente-ponte
 cessione necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla
liquidazione
 solo in combinazione con altri strumenti (contenere il moral
hazard)
Obiettivi
 amministrare le attività cedute con l’obiettivo di massimizzarne
il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione
della società veicolo medesima
Bail-in (1)



Che cos’è?
 Riduzione forzosa del valore di alcune tipologie di debiti della
banca in crisi e conversione di tali debiti in azioni
Obiettivo
 Assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione dell’ente
 Capitalizzazione della bridge bank o della bad bank
MREL
 Le istituzioni sono tenute a rispettare un requisito minimo di
passività bail-inable sulle passività totali per assicurare che
queste siano disponibili in quantità adeguata e per contrastare
l’incentivo degli intermediari a finanziarsi in tutto o in buona
parte attraverso passività esenti
Bail-in (2)


Esclusioni
 sono esclusi dall’ambito di applicazione i depositi protetti dai sistemi di
garanzia, le passività garantite, passività derivanti dalla detenzione di
beni della clientela, i crediti interbancari o derivanti dalla partecipazione
a sistemi di pagamento a brevissimo termine, i debiti commerciali,
debiti da lavoro dipendente, debiti fiscali e previdenziali purché
privilegiati
Esclusioni discrezionali in circostanze
eccezionali
 i) mantenimento della continuità dei servizi essenziali; ii)

minimizzazione dei rischi di contagio; iii) distruzione di valore non
necessaria; iv) tempistica
Gerarchia nell’assorbimento delle
perdite
 i) azionisti; ii) detentori di titoli di capitale; iii) gli altri creditori
subordinati; iv) i crediti chirografari; v) i depositi delle persone fisiche e
PMI per importo eccedente i 100.000 Euro; vi) i crediti del fondo di
garanzia dei depositi intervenuto a favore dei depositanti protetti
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS) e il progetto EDIS
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
Ambito di applicazione e
ripartizione di competenze
 Ambito di applicazione:
 banche,
 imprese capogruppo soggette a vigilanza consolidata BCE
 imprese di investimento e società finanziarie soggette
consolidata BCE
a vigilanza
 Ripartizione di competenze tra SRB e NRAs
SRB:
 enti significativi ai sensi del Reg. SSM
 enti non significativi la cui vigilanza è stata avocata dalla BCE
 enti per la cui risoluzione è previsto l’utilizzo del Fondo
 gruppi transfrontalieri
NRAs:
 tutti gli altri enti
Composizione e modalità di
funzionamento del SRB
 Presidente e 4 membri a tempo pieno, un
rappresentate per ciascun Stato membro, due
osservatori permanenti (BCE e Commissione)
 Sessione plenaria: questioni di carattere generale e
uso delle risorse del SRF
 Sessione esecutiva: decisioni che riguardano i singoli
intermediari:
 piani di risoluzione, MREL, proposta del programma di
risoluzione
 in mancanza di accordo decidono il presidente e i quattro
membri permanenti minimizzando impatti su gruppo, componenti
del gruppo e stabilità finanziaria
Le funzioni del SRB
 Responsabilità del funzionamento efficace e
coerente del SRM
 Funzioni che la BRRD attribuisce alla NRA
Pianificazione della risoluzione (resolution plan,
resolvability, MREL)
Early intervention (è informato dalla competent
authority)
Risoluzione (decide l’avvio, i resolution tools,
l’utilizzo del SRF e adotta il programma di
risoluzione)
I poteri del SRB
 Richiesta di informazioni agli enti ai singoli dipendenti o a
terzi (anche attraverso le NRA)
 Indagini generali attraverso la richiesta di documenti,
l’esame di documenti contabili e la richiesta di spiegazioni
(anche attraverso le NRA)
 Ispezioni sia in via diretta, previa notifica alla NRA e alla
NCA competenti, sia in cooperazione con queste ultime
Solo banche accentrate?
Il processo decisionale (1)
 Accertamento condizioni per la risoluzione
Ente failing or likely to fail (BCE)
Assenza di misure alternative sotto forma di
intervento del settore privato o di azione di
vigilanza (SRB in cooperazione con BCE)
Pubblico interesse (SRB)
Il processo decisionale (2)
 Il Board definisce il programma di risoluzione
(decisione di avviare la resolution, strumenti,
utilizzo SRF)
 Il programma è approvato secondo una
procedura di silenzio assenso della
Commissione
 È prevista una sub-procedura eventuale di
opposizione
 La NRA da esecuzione al piano sulla base delle
istruzioni del SRB
Il processo decisionale (3)
 La sub-procedura di opposizione
 1°ipotesi: la Commissione contesta aspetti discrezionali o
propone di obiettare sulla misura dell’intervento del SRF al
Consiglio e quest’ultimo approva
Il Comitato modifica il programma
 2°ipotesi:
la Commissione propone di contestare la
sussistenza dell’interesse pubblico al Consiglio e quest’ultimo
approva
L’ente è liquidato secondo la procedura
ordinaria
La NRA italiana
 Istituita una nuova Unità di Risoluzione e gestione
delle crisi con compiti istruttori e operativi previsti dal
SRM
 Collocata alle dirette dipendenze del Direttorio
(indipendenza operativa e prevenzione conflitti di
interesse sancite normativamente)
 Comitato consultivo per la risoluzione e la gestione
delle crisi con funzioni consultive e di supporto al
Direttorio (anche scambio informativo e stretta
collaborazione con la funzione di vigilanza)
 Attività trasversali (normativa e metodi,
sfruttamento base dati, attività ispettiva e
sanzionatoria) in collaborazione con altri Servizi anche
sulla base di appositi accordi
Il Single Resolution Fund – I contributi
 Target level:
1% dei covered deposits (€ 55 mld) da raggiungere entro 8 anni
dal 1/1/2016
 Le risorse del Fondo :
sono costituite da:




contributi ex ante
contributi straordinari ex post
prestiti volontari tra meccanismi di finanziamento
mezzi di finanziamento alternativi
sono detenute e amministrate dal Comitato
sono raccolte dalle NRA e poi trasferite al Fondo in base all’IGA
Il Single Resolution Fund – utilizzo
risorse
 Funzione
 garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e dei poteri
di risoluzione
 Utilizzo
 fornire linee di liquidità, garanzie e contributi al capitale della
bridge bank e della bad bank
 mai per assorbire direttamente le perdite o per ricapitalizzare
l’ente se non in casi eccezionali e per un ammontare limitato
(5% delle passività totali dell’ente e solo dopo aver applicato il
bail-in ad almeno l’8% delle passività totali)
Il Fondo di risoluzione nazionale
 Istituito con provvedimento della Banca
d’Italia in qualità di Autorità Nazionale di
Risoluzione
 Patrimonio distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio della Banca d’Italia
 Gestito nel perseguimento degli obiettivi della
risoluzione
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La nuova direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS) e il progetto EDIS
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
Gli obiettivi delle direttiva DGS
Armonizzazione livelli di tutela e
meccanismi di intervento
Semplificazione modalità di rimborso dei
depositanti e riduzione tempi
Sviluppo meccanismi accesso DGS a
informazioni riguardanti le banche
Istituzione modello uniforme di funding
incentrato su schema misto (ex ante ed ex
post)
Possibilità mutuo finanziamento tra sistemi
La copertura e il rimborso
La copertura:
 Livello della garanzia: 100.000 euro
 Estensione: depositi in senso stretto
 Non obbligazioni, certificati e strumenti che ricadono nella definizione di
strumenti finanziari ai sensi MIFID
 Non i depositi delle istituzioni finanziarie, assicurazioni e autorità, i depositi
al portatore e derivanti da antiriciclaggio
Il rimborso:
 entro 7 giorni lavorativi dal 10 gennaio 2024
 20 gg fino al 31.12.2018
 15 gg fino al 31.12.2020
 10 gg fino al 31.12.2023
Gli interventi
 Rimborso dei depositanti in liquidazione
 Contributo al finanziamento della risoluzione
 Interventi alternativi nell’ambito di procedure di
liquidazione
 Interventi preventivi
 la banca non è sottoposta risoluzione
 sistemi per monitorare i rischi e selezionare e attuare misure preventive
Regola del minor onere e posizione della CE
Il progetto EDIS – i principali elementi
 Sottoposta a dicembre scorso dalla CE all’Ecofin una
proposta di creazione di uno European Deposit
Insurance Scheme (EDIS) incentrato su un Deposit
Insurance Fund (DIF)
 Protezione in tutti i Paesi aderenti al SRM
 Obiettivo di accrescere la fiducia nel sistema bancario europeo
 Trasferimento progressivo dai fondi nazionali esistenti
al DIF delle risorse raccolte dalle banche aderenti
 Tre fasi:
 Fino al 2019: riassicurazione (il DIF copre fino al 20%
dell’intervento solo una volta esaurite le risorse nazionali)
 Dal 2020 al 2023 : coassicurazione (il DIF si fa progressivamente
carico di una quota dell’intervento fino all’80%)
 Dal 2024: assicurazione integrale (il DIF sopporta l’intero costo
dell’intervento)
Il progetto EDIS – debolezze
Non previsto alcun backstop pubblico
Transizione temporale lunghissima
Ciò nonostante, ferma opposizione di alcuni
Paesi (Germania, Olanda e Finlandia) che
chiedono:
 la previa armonizzazione di normative nazionali
(disposizioni fallimentari, disciplina garanzie,
ordinamento fiscale, tutela consumatori)
 l’introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato
nei bilanci bancari
La sfiducia lungo i confini nazionali tuttora
sembra prevalere
Agenda
 I prodromi
 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
(BRRD)
 Il Single Resolution Mechanism (SRM)
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei
depositanti (DGS) e il progetto EDIS
 La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di
Risparmio di Ferrara
Il programma di risoluzione
 Svalutazione partite in sofferenza e assorbimento perdite
tramite write-down azioni e obbligazioni subordinate per la restante
parte tramite intervento del SRF
 Separazione attivi sani da attivi deteriorati:
 Costituzione 4 bridge banks
Tutti gli attivi tranne partite in sofferenza
Capitalizzazione a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale (9% attivo
ponderato)
Amministratori nominati da Unità Risoluzione e Gestione Crisi della Banca
d’Italia (per tutte, ex D.G. Unicredit quale presidente)
Prevista vendita in tempi ravvicinati (bando pubblicato il 19.1.2016)
 Costituzione di una bad bank unica
Partite in sofferenza (valore lordo euro 8,5 mld svalutate a euro 1,5 mld)
Capitalizzazione a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale
Prevista cessione sofferenze a società specializzate ovvero gestione per
massimizzare il recupero
 Vecchie banche sottoposte a liquidazione coatta
amministrativa
Il costo dell’intervento
Nessun onere per le finanze pubbliche
Costo intervento ripartito tra:
 Svalutazione (per un totale di euro 870 milioni)

azionisti e titolari di obbligazioni subordinate (euro
789 milioni)
Fondo di Risoluzione Nazionale (euro 3,6 mld)
euro 1,7 mld a copertura perdite
euro 1,8 mld per capitalizzazione bridge banks
euro 140 mln per capitalizzazione bad bank
Liquidità fornita al Fondo di Risoluzione
Nazionale da Intesa, Unicrediti e Ubi banca
(tassi di mercato, scadenza massima 18 mesi)
Schema dell’intervento
Banca 1, 2, 3, 4
Bridge Bank 1, 2, 3, 4
Bridge Bank dopo la vendita delle
sofferenze e l’aumento di capitale
1, 2, 3, 4
Cessione delle
attività e delle
passività delle
banche
Steps principali
‒
Svalutazione sofferenze
e write-down capitale e
subordinati computabili
nei fondi propri
‒
Cessione attività e
passività alle Bridge
Banks
‒
‒
Costituzione della Bad
Bank con iniezione di
capitale da parte del
SRF
Cessione delle
sofferenze da parte
delle Bridge Banks alla
Bad Bank
Attività
Sofferenze
Passività
Attività
Passività
Attivi
Sofferenze
Crediti vs Bad
Bank
Liquidità dal SRF
per coprire perdite
Liquidità dal SRF
per coprire perdite
Subordinati non
computabili nei
fondi propri
Liquidità per
aumento capitale
Passività
Capitale
Subordina
Equity
Cessione delle
sofferenze alla Bad
Bank
Bad Bank
Copertura
perdite ulteriori
da parte del
SRF
Residual entity
Debito verso SRF
Sofferenze
Debito verso
Bridge Banks
Cassa
Capitale
La Bad Bank è un
intermediario finanziario
capitalizzato dal SRF
Aumento di capitale da
parte del SRF
Conclusioni (1)
La disciplina delle crisi come tassello di un più
ampio disegno di riforme internazionali per contenere
rischi sistemici e rafforzare fiducia e stabilità
Risoluzione come opzione di ultima istanza
Rafforzamento del progetto riformatore nell’area
euro con la transizione all’Unione bancaria:



SSM: sta funzionando nonostante i tempi brevi di costituzione e
le iniziali difficoltà di coordinamento e cooperazione
SRM: diverso dal progetto originario e problemi di applicazione
Sistema unico tutela depositi: non c’è e le opzioni sul progetto
sono ancora aperte
L’Unione bancaria non è ancora né perfetta né
completa e si renderà necessaria una rinnovata
determinazione per rafforzarla
Conclusioni (2)
Raccordo tra supervisione, risoluzione e funzione di
tutela della clientela
Importanza degli interventi precoci considerata la
discontinuità delle nuove regole sul trattamento dei
creditori
Potenziamento tutela e consapevolezza degli
investitori per un sistema che coniughi protezione del
risparmio e sostegno all’economia reale
Gestione della fase transitoria attraverso il ricorso
all’intervento dei Fondi volontari
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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