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Nessun titolo diapositiva - Provincia di Reggio Emilia

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Nessun titolo diapositiva - Provincia di Reggio Emilia
LE NORME REGIONALI IN MATERIA
DI PUBBLICI ESERCIZI
 LEGGE REGIONALE N.14 DEL 2003 come modificata
dalla legge regionale n. 6 del 21 maggio 2007
 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1825 DEL
2003 (requisiti professionali ai fini esercizio attività)
 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 DEL
2006 (corsi professionali SAB)
 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N 1814 DEL 2004
(istituzione Commissione regionale pubblici esercizi)
 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1879 del 2009
CONTENENTI AGGIORNAMENTO DIRETTIVE
REGIONALI
Nuove direttive regionali
Con delibera della giunta regionale n.
1879 del 23 novembre 2009 si è operato
un AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE
REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA
PARTE DEI COMUNI, DEI CRITERI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI
PUBBLICI ESERCIZI
Norme regionali
Perché si è reso necessario un
aggiornamento?
Per la modifica del quadro generale di
riferimento
Nuovo contesto generale di
riferimento
Quali sono state le novità:
 Segnalazioni Antitrust
 D.L. 223/2006 (pubblicato nella G.U. n. 153 del 4
luglio 2006), con le modifiche introdotte dalla legge di
conversione n.248/2006 (pubblicata nella G.U. 11
agosto 2006, n. 186)
 Numerosa e conforme giurisprudenza
 Direttiva Bolkenstein concernente i servizi
decreto legge 223 del 2006
Art 3 ,comma 1 , lettera b) abolisce:
Il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra
attività commerciali appartenenti alla medesima
tipologia di esercizio ( esclusivamente in
riferimento alle attività commerciali di cui al
D.Lgs. n.114 del 1998 e alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande )
Paola Castellini
decreto legge 223 del 2006
Art.3, comma 1 , lettera d) prevede che le attività
commerciali, come individuate dal D. Lgs. N. 114
del 1998 e di somministrazione di alimenti e
bevande sono svolte senza il rispetto di limiti
riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale.
Paola Castellini
decreto legge 223 del 2006
Il ministero dello sviluppo economico aveva
chiarito, nella circolare n.3603 del 28/9/2006, che
la disposizione sancisce l’inammissibilità di
programmazioni fondate sulla fissazione di volumi
di vendita o quote massime di mercato riferite ad
ambiti territoriali predefiniti in quanto potrebbe
provocare
ingiustificate distorsioni della
concorrenza
Paola Castellini
decreto legge 223 del 2006
riguardo ai parametri numerici, la circolare
ministeriale, al punto 9.1, affermava che “sono da
ritenersi abrogati…l’art. 2, comma 2, della legge 5
gennaio 1996, n. 25” e non anche il comma 1.
Paola Castellini
decreto legge 223 del 2006
In prima istanza si è ritenuto che :
la
disposizione
non
incidesse
sulla
competenza di
programmazione
dei
Comuni in materia di pubblici esercizi di
somministrazione, qualora i criteri di
programmazione
comunale
non
introducessero vincoli basati su "quote di
mercato predefinite" .
Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
La legittimità dell’ordinanza del Comune di Milano
del 19.4.2005, in base alla quale sono stati
adottati gli specifici atti di diniego ivi impugnati,
deve essere riesaminata alla luce delle novità
contenute nell’art. 3 del decreto legge 223/2006,
convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
In primo luogo, l’art. 3 non appare lesivo delle prerogative legislative
regionali in materia di commercio (e neppure di quelle regolamentari
del Comune); posto che il legislatore statale (art. 3, comma 1), ha
cura di precisare che le disposizioni da esso introdotte attengono a
due materie riservate (ex art. 117, comma 2, della Costituzione), alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire la <<tutela della
concorrenza>> (art. 117, comma 2, lett. e), oltre che la
<<determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale>> (art. 117, comma 2, lett. m).
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
Un’ulteriore precisazione sull’art. 3 legge 248/2006 è nel senso
che lo stesso si applica non solo alla disciplina generale del
commercio di cui al D.Lgs. 114/1998 ma anche al settore
specifico della somministrazione di alimenti e bevande, attesa
non solo la “ratio” della nuova disciplina, rivolta alla maggiore
liberalizzazione del mercato ed alla promozione della
concorrenza, ma anche la chiara dizione del comma 1 dell’art.
3 circa il proprio ambito applicativo (<<… le attività
commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono
svolte …>>).
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
In materia, occorre altresì ricordare l’importante parere reso
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del
7.6.2007 (pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 22/2007), nel
quale l’Autorità stessa ha dapprima evidenziato la necessità di
ricomprendere nell’ipotesi dell’art. 3, comma 1, lett. d), della
legge 248/2006, anche le attività di somministrazione di
alimenti e bevande, posto che la scelta contraria costituirebbe
un <<ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del
mercato>>.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
Ancora, si mette in luce nel parere
come
la
programmazione
degli
insediamenti commerciali fondata su
limiti quantitativi predeterminati si
traduce
in
una
ingiustificata
pianificazione quantitativa dell’offerta,
in contrasto con gli interessi generali.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
Sulla base di quanto premesso,
l’Autorità
sottolinea
come
l’interpretazione della legge 248/2006
contenuta nella Risoluzione ministeriale
del 10.10.2006 appaia in evidente
contrasto con lo stesso art. 3 della
legge 248/2006.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
Infatti, dopo aver ribadito, come già sopra esposto,
che le novità della legge 248/2006 non si
riferiscono certo alle sole attività di cui al D.Lgs.
114/1998, reputa il Tribunale che l’attuale assetto
regolatorio comunale appare in contrasto con la
lettera d), del citato art. 3, in forza della quale è
illegittimo imporre il rispetto di <<limiti riferiti a
quote di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite a livello territoriale sub
 Paola Castellini
regionale>>.
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
……In particolare, ai sensi del comma 2 della citata
legge 131/2003, le disposizioni normative
regionali vigenti nelle materie appartenenti alla
legislazione esclusiva statale continuano a trovare
applicazione fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni statali in materia.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza TAR Lombardia 6259
del 2007
Di conseguenza, attesa la finalità dell’art. 3 della legge
248/2006, devono ritenersi ormai prive di efficacia,
quanto meno a partire dal 1 gennaio 2007 (termine
per l’adeguamento da parte delle Regioni e degli
Enti Locali), le prescrizioni della legge regionale
30/2003 (in particolare l’art. 8, commi 1, 2 e 3
della succitata legge), non più compatibili con la
legge 248/2006. Parimenti appaiono prive di
efficacia le disposizioni regionali di cui alla delibera
di Giunta 17.5.2004, laddove attuative dei tre
commi del suindicato art. 8 della l.r. 30/2003
 Paola Castellini
Giurisprudenza: sentenza consiglio di stato
Con ordinanza 28 marzo 2008 n. 1641, la Sezione
ha accolto la domanda cautelare, considerato che
“ da una comparazione degli interessi pubblici e
privati coinvolti nella vicenda, appare opportuno –
onde evitare di lasciare le amministrazioni
senza alcun quadro
di riferimento nel
settore – accogliere l’istanza cautelare
limitatamente agli effetti della sentenza
impugnata sugli atti generali intervenuti in
materia, salve restando le autorizzazioni già
rilasciate alla data di adozione
della presente
 Paola Castellini
ordinanza;”.
Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 2808/2009
“Va
quindi confermato che il sistema difeso
dall’appellante
e
dagli
intervenienti
ad
adiuvandum si pone in contrasto con le
disposizioni della legge 248/2006, che, in
attuazione del principio di libera concorrenza,
impediscono alle Amministrazioni di adottare
misure regolatorie che incidano, direttamente o
indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e
offerta, che deve invece determinarsi in base alle
sole regole del mercato.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 2808/2009
limitazioni all’apertura di nuovi esercizi
commerciali sono astrattamente possibili
purché non si fondino su quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle
vendite,
ossia,
in
altri
termini,
sull’apprezzamento
autoritativo
dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta
entità della domanda.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 2808/2009
I principi del Trattato e del nostro
ordinamento costituzionale impongono che i
poteri pubblici non interferiscano sul libero
giuoco della concorrenza, astenendosi dallo
stabilire inderogabilmente il numero
massimo degli esercenti da autorizzare in
una determinata area.
 Paola Castellini
Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 2808/2009
Anche ammesso che l’esigenza di interventi
limitativi sia collegabile alla tutela di valori di
rango equivalente al principio di libera iniziativa
economica, posto che questa non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana (art. 41, comma
2, Cost.), tra tali valori non può farsi rientrare la
salvaguardia di una quota di mercato in favore
degli esercizi esistenti.
 Paola Castellini
Direttiva Servizi 2006/123/CE
La direttiva 2006/123/CE stabilisce le disposizioni
generali che permettono di agevolare l’esercizio di
libertà di stabilimento dei prestatori nonché la
libera circolazione dei servizi nel mercato interno
europeo.
 Paola Castellini
Direttiva Servizi 2006/123/CE
Viene chiesto con questa direttiva agli stati
membri di esaminare le procedure e le
formalità relative all’accesso ad un’attività
di servizi ed al suo esercizio, e laddove tali
procedure
e
formalità
non
siano
sufficientemente semplici e non rispettino i
criteri di non discriminazione, necessità e
proporzionalità, gli stati membri sono tenuti
a semplificarle
 Paola Castellini
Direttiva Servizi 2006/123/CE
 Il termine per il recepimento della direttiva è il
28/12/2009.
 Paola Castellini
Direttiva Servizi 2006/123/CE
 Al fine del monitoraggio erano state
predisposte dal Dipartimento delle Politiche
Comunitarie delle schede di monitoraggio
per il censimento relativo alla normativa regionale
in materia di regimi di autorizzazione
 Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 (Disposizioni generali sull’accesso e l’esercizio delle attività di




servizi)
Art. 10
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di
servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e
non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o
discriminatorie.
2. Nei casi in cui l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi sono
subordinati alla presentazione all’amministrazione competente di una
dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si
applica l’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
 Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 Art. 11
 (Requisiti vietati)
 1. L’accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono
essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
 a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente
sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione
della sede legale,
 …………………………….
 e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che
subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un
bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli
effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione
dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione
economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione
che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi

Paola Castellini
imperativi d'interesse generale;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri
italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato
periodo.

Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.





Capo II
Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori
Art. 14
(Regimi autorizzatori)
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi
professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se
giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al
presente titolo.

Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 Art. 15








(Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione)
1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è
subordinato l’accesso e l’esercizio alle attività di servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.

Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a
finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro,
sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle
condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o
le autorità competenti dell’altro Stato membro forniscano al riguardo le
informazioni necessarie.

Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
 Art. 18
 (Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)
 1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi ed organismi
professionali e di organi collegiali che agiscono in
qualità di autorità competente, ai fini del rilascio
dei titoli autorizzatori o dell’adozione di altri
provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell’attività
di servizi è vietata la partecipazione diretta o
indiretta alla decisione, anche in seno ad organi
consultivi, di operatori concorrenti.
 Paola Castellini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.






TITOLO I
(Disposizioni relative ai
procedimenti di competenza regionale)
Art. 84
(clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva
regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto
si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della
direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
 Paola Castellini
d.lgs di attuazione della direttiva 2006/123/ce
(approvato CdM 12 dicembre 2006)
 Art. 63
 (Somministrazione di alimenti e bevande)
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della
gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente
comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da
presentare allo sportello unico per le attività produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 Paola Castellini
d.lgs di attuazione della direttiva 2006/123/ce
(approvato CdM 12 dicembre 2006)
 E’ subordinata alla dichiarazione di inizio di
attività anche l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande riservata a particolari
soggetti elencati alle lettere a), b), c), d),
e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3
della legge. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2001, n. 235.
 Paola Castellini
d.lgs di attuazione della direttiva 2006/123/ce
(approvato CdM 12 dicembre 2006)
 Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore
i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da
sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di
programmazione delle aperture degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di
garantire sia l’interesse della collettività inteso
come fruizione di un servizio adeguato che quello
dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.

Paola Castellini
d.lgs di attuazione della direttiva 2006/123/ce
(approvato CdM 12 dicembre 2006)
 Tale programmazione può prevedere, sulla base di
parametri oggettivi e indici di qualità del servizio,
divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture
limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti
risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di
viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona
senza incidere in modo gravemente negativo sui
meccanismi di controllo in particolare per il
consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei
residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità. ,
 Paola Castellini
d.lgs di attuazione della direttiva 2006/123/ce
(approvato CdM 12 dicembre 2006)
 In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela
e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storco, architettonico e ambientale e sono
vietati criteri legati alla verifica di natura
economica o fondati sulla prova
dell’esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di mercato,
quali entità delle vendite di alimenti e
bevande e presenza di altri esercizi di
somministrazione.
 Paola Castellini
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Adeguare la normativa regionale
ai nuovi principi affermati dal legislatore
italiano e comunitario
 agli indirizzi consolidati della giurisprudenza
METODO UTILIZZATO
processo di condivisione con i rappresentanti
degli Enti locali (CAL 9 novembre 2009),
delle associazioni del commercio, del turismo
e dei servizi, delle associazioni dei
consumatori (5 ottobre 2009)
Premessa delle nuove
direttive regionali
Il nuovo contesto di riferimento delinea un
rinnovato concetto del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
che supera l'originaria impostazione della
pianificazione numerica e si apre ad obiettivi di:
 promozione della concorrenza
"utilità sociale" da rendere al consumatore e, in
generale, all'intero sistema dell'economia urbana
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
La rete degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande ricopre un ruolo
fondamentale ai fini del mantenimento
della vitalità di un organismo urbano e,
allo stesso tempo, nella sua funzione di
aggregazione e socialità per i
consumatori, i quali rappresentano i
principali fruitori del servizio.
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
I pubblici esercizi possono determinare
modificazioni strutturali nell'utilizzo dei
luoghi della città e generare impatti
ambientali positivi o negativi a seconda
della distribuzione e dei livelli di
addensamento o di rarefazione degli
esercizi a scala urbana e in relazione al
diverso grado di residenzialità delle
singole porzioni del territorio.
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
La giurisprudenza riconosce l’esigenza di
interventi limitativi se collegati alla tutela
di valori di rango equivalente al principio
di libera iniziativa economica, posto che
questa non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana (art. 41, comma 2, Cost.),
tra tali valori non può farsi rientrare la
salvaguardia di una quota di mercato in favore
degli esercizi esistenti.
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
La giurisprudenza del Consiglio di Stato dichiara
espressamente che limitazioni all’apertura di
nuovi esercizi commerciali sono
astrattamente possibili purché non si
fondino su quote di mercato predefinite o
calcolate sul volume delle vendite, ossia,
in altri termini, sull’apprezzamento
autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta
alla presunta entità della domanda.
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Anche l’ordinanza con cui era stata accolta
l’istanza cautelare dichiarava “da una
comparazione degli interessi pubblici e
privati coinvolti nella vicenda, appare
opportuno – onde evitare di lasciare le
amministrazioni senza alcun quadro
di riferimento nel settore – accogliere
l’istanza cautelare”
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Pertanto si parte dal presupposto che
Un quadro di riferimento nel settore
ci deve essere ( per le modificazioni
strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città
e per gli impatti ambientali positivi o
negativi -a seconda della distribuzione e
dei livelli di addensamento o di
rarefazione- che i pubblici esercizi
possono determinare)
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
il quadro di riferimento non può
essere definito sul concetto della
salvaguardia di una quota di mercato in
favore degli esercizi esistenti
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Il principio della libera concorrenza
trova il limite dell’utilità sociale, della
sicurezza, della libertà e dignità
umana (art. 41, comma 2, Cost.),
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Ulteriore fondamentale presupposto:
l’evoluzione del settore deve tenere conto delle
caratteristiche
Sociali
Fisiche
Funzionali del territorio
Per evitare
Conflitti di interesse che
incidano sul concetto della qualità della vita
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
obiettivo e compito del pubblico(Trattato di
Amsterdam)
Promozione di uno sviluppo sostenibile
delle attività economiche
Elevato livello di protezione e
miglioramento dell’ambiente anche di
vita
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
La legge regionale n. 14 stabilisce all’art.
1 il principio della valorizzazione delle
attività di somministrazione al fine della
promozione della qualità sociale delle
città e del territorio
OBIETTIVO DELLE NUOVE
DIRETTIVE REGIONALI
Garantire coerenza ed uniformità al
comparto a livello regionale
ADEMPIMENTI DEI COMUNI
I Comuni, sentite le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi, le
organizzazioni sindacali e le associazioni
dei consumatori maggiormente
rappresentative, adottano i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
ADEMPIMENTI DEI COMUNI
I criteri sono soggetti a revisione quinquennale
I Comuni possono avvalersi per la definizione e
l’aggiornamento dei criteri dei CAT
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la trasparenza e la qualità del
mercato, la libera concorrenza e
la libertà d'impresa,
queste condizioni possono infatti
garantire
 le migliori condizioni dei prezzi
la maggiore efficienza ed efficacia della rete
distributiva.
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
l'evoluzione e l'innovazione della rete dei
pubblici esercizi per favorire l’efficacia e la
qualità del servizio. A tal fine devono essere
favorite le scelte imprenditoriali che
promuovono:
- la qualità del lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori e dei
dipendenti;
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la valorizzazione della attività di
somministrazione per le ricadute che
queste hanno
per la qualità sociale delle città e del
territorio,
per la promozione del turismo,
dell'enogastronomia e delle produzioni
tipiche locali.
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
l'armonizzazione e l'integrazione del
settore con altre attività economiche
al fine di consentire lo sviluppo e il
diffondersi di formule innovative (
nuovi concept-store, librerie-caffetterie,ecc.,)
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la tutela dei cittadini-consumatori, per
quanto riguarda la salute con particolare
riferimento a
Inquinamento acustico
Inquinamento ambientale
Prevenzione dell’alcolismo
Tutela dell’integrità psichica delle
persone
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la tutela dei cittadini-consumatori,
per quanto riguarda
la tutela della sicurezza stradale
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la tutela dei cittadini-consumatori, per
quanto riguarda:
una corretta informazione sui
prezzi e sui prodotti.
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la salvaguardia, la tutela e il
miglioramento della qualità
dell'ambiente e dell’ambiente urbano
e rurale;
OBIETTIVI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
la salvaguardia del paesaggio e del
patrimonio storico, artistico e
culturale.
CARATTERISTICHE DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE
ALLA LUCE DEI PRINCI DELINEATI
SONO DA RITENERSI IN OGNI MODO
ESCLUSI:
UTILIZZO PARAMETRI NUMERICI
utilizzo contingenti di superficie
individuazione di distanze minime
INDIRIZZI STABILITI DALLA
NORMATIVA REGIONALE
favorire l'efficacia e la qualità del
servizio da rendere al consumatore
con particolare riguardo
all'adeguatezza della rete e
all'integrazione degli esercizi di
somministrazione nel contesto
sociale ed ambientale;
INDIRIZZI STABILITI DALLA
NORMATIVA REGIONALE
salvaguardare e riqualificare le zone di
pregio ARTISTICO, STORICO,
ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO,
AMBIENTALE con una presenza di attività
di somministrazione adeguate alle esigenze di
dotazione di servizio, ma anche alle esigenze
di tutela
INDIRIZZI STABILITI DALLA
NORMATIVA REGIONALE
salvaguardare e riqualificare la rete nelle
zone meno densamente popolate (Comuni
montani, rurali, centri minori, frazioni, )
per incrementarne l’attrattività e
contrastare il rischio di desertificazione
Le zone comunali
 vengono individuate qualora il
comune abbia un territorio con
differenti vocazioni
Vengono individuate alla luce degli
obiettivi fissati dalla normativa
regionale prima illustrati ("utilità
sociale" , promuovere la massima
competitività del sistema, ecc.)
Vocazione delle aree
L’individuazione della delle diverse parti
del territorio comunale costituisce un
elemento di notevole interesse dal punto di
vista qualitativo: può permettere infatti di
sviluppare scelte strategiche collegate alla
qualità della vita e della gestione del
territorio
Vocazione delle aree
Il criterio può essere utilizzato per determinare
caratteristiche qualitative
 requisiti prestazionali
coerenti con l’area di insediamento
Vocazione delle aree
Requisiti e vincoli, al fine di rendere le attività consone
alle zone di insediamento, in termini :
di modalità di svolgimento delle attività, (orari,
tipologie degli alimenti e bevande somministrabili,
modalità di erogazione del servizio soprattutto se
svolto all’esterno o in aree visibili all’esterno, ecc.)
strutturali (dimensioni degli esercizi, caratteristiche
delle insegne, degli arredi, delle apparecchiature)
Vocazione delle aree
Le scelte che i comuni potranno effettuare
comportano necessariamente una forte
integrazione con le normative urbanistiche e
igienico-sanitario
Finalità della zonizzazione comunale
la zonizzazione consente di fissare le
caratteristiche indispensabili ai fini
del rilascio dell’autorizzazione
Le zone comunali: requisiti obbligatori da
definire da parte del comune
Al fine di promuovere la migliore
accessibilità e promuovere adeguate
condizioni di sostenibilità ambientale, i
Comuni fissano, in relazione alle diverse
parti del territorio,
gli standard di parcheggio obbligatori per i
nuovi esercizi di somministrazione, ad
eccezione di quelli ubicati in ZTL;
Le zone comunali: requisiti obbligatori da
definire da parte del comune
i requisiti di insonorizzazione delle
nuove unità immobiliari sede di
attività di somministrazione;
la dotazione di adeguate aree per lo
scarico merci;
requisiti facoltativi da valutare da parte
del comune
 La presenza di almeno un servizio
igienico di cortesia, dotato di lavabo
e WC, distinto e separato da quelli
destinati agli addetti dell'impresa di
somministrazione. Il servizio,
accessibile ai soggetti diversamente
abili, deve essere opportunamente
segnalato.
requisiti facoltativi da valutare da parte
del comune
 Adeguati spazi funzionali alla
gestione differenziata ed igienica
dei rifiuti, degli imballaggi e dei
contenitori a perdere prodotti
dall'attività, tali da ridurre
progressivamente il numero dei
cassonetti stradali su suolo
pubblico e incrementare la raccolta
differenziata.
requisiti facoltativi da valutare da parte
del comune
 Identificazione di locali di
conservazione, magazzinaggio e
stoccaggio di derrate alimentari, di
convenienti dimensioni in relazione
all’attività svolta, che consentano
approvvigionamenti periodici e non
giornalieri, limitando l'uso di veicoli
di trasporto merci ed inquinamento.
requisiti facoltativi da valutare da parte
del comune
 L'accessibilità alla totalità dei locali
destinati alla somministrazione al
pubblico da parte dei soggetti
diversamente abili, e non limitata a
parti dell'esercizio.
requisiti facoltativi da valutare da parte
del comune
 Un equilibrato riparto della superficie
complessiva dell'unità immobiliare fra
superficie destinata alla preparazione,
conservazione e produzione di alimenti e
bevande, compresa quella dei locali
destinati ai dipendenti, e superficie
destinata alla somministrazione cui i
clienti hanno libero accesso:
quest'ultima non dovrebbe di norma
essere inferiore al 40% della superficie
totale dell'unità immobiliare.
Richiesta di autorizzazione
 Nella domanda di autorizzazione
deve essere dichiarato il rispetto
delle vigenti norme in materia di
sicurezza con particolare
riferimento alla normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e di misure si prevenzione
antincendio.
Individuazione di problemi di sostenibilità
da parte del Comune
 Qualora il Comune ravvisi, sulla base di
indicatori accertati oggettivamente,
oggettivi problemi di sostenibilità sociale
ed ambientale e di accessibilità
in parti identificate e delimitate del
territorio,
il Comune può inibire limitatamente a tali
aree l'avvio di ulteriori attività
Aree di interesse storico-archeologico
tali aree vanno espressamente
individuate da parte dei Comuni alla
luce delle indicazioni stabilite nei
criteri di programmazione
Aree di interesse storico-archeologico
nelle aree individuate l’attività di
somministrazione può essere
sottoposta:
 a divieti
a semplici limitazioni.
Aree di interesse storico-archeologico
le limitazioni possono riguardare:
- il dimensionamento dell'esercizio
(superficie di somministrazione non
superiore ad una certa soglia);
- le modalità di erogazione del servizio
(ad esempio, limiti sui prodotti
somministrabili o altri anche derivanti
dall'applicazione di altre normative di
settore);
- la tipologia architettonica (insegne,
arredi, apparecchiature, ecc. …).
Autorizzazioni in deroga ai criteri
comunali
la possibilità di rilasciare
autorizzazioni in deroga ai criteri
deve essere prevista nell'ambito dei
criteri medesimi
Autorizzazioni in deroga ai criteri
comunali
Le autorizzazioni possono essere rilasciate
in deroga nei seguenti casi:
nell'ambito di progetti di valorizzazione
commerciale di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 14 del 1999
nell’ambito di programmi di intervento
locali per la promozione e l’attivazione di
centri commerciali naturali ai sensi
dell’art. 10 bis della l.r.41 del 1997,
Autorizzazioni in deroga ai criteri
comunali
Le autorizzazioni possono essere
rilasciate in deroga nei seguenti
casi:
nell’ambito di altri progetti volti al
recupero e alla riqualificazione di
edifici di particolare valore storico;
all'interno di grandi strutture di
vendita autorizzate ai sensi della L.R.
14/1999.
Attività stagionali
 Nell'ambito dei Criteri di programmazione i
Comuni stabiliscono i criteri relativi all'apertura e
al trasferimento delle attività stagionali.
 E' facoltà dei Comuni stabilire altresì le condizioni
per l'esercizio dell'attività di somministrazione in
forma stagionale. Tali condizioni potranno avere
ad oggetto, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 - la zonizzazione del territorio;
 - la apertura o la chiusura obbligatoria in
determinati periodi dell'anno solare.
Autorizzazioni temporanee
Nell'ambito dei criteri di programmazione
i Comuni possono determinare il termine
temporaneo che deve intercorrere fra le
autorizzazioni temporanee, di cui all'art.
10 della legge regionale n. 14 del 2003,
rilasciate al medesimo organizzatore, nelle
stesso luogo e/o con l'utilizzo delle
medesime strutture.
Disciplina dei piccoli trattenimenti
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 14 del 2003, le
autorizzazioni all'esercizio della
somministrazione di alimenti e
bevande abilitano anche allo
svolgimento di piccoli trattenimenti
musicali senza ballo,
piccoli trattenimenti senza
ballo
Spettacoli,
trattenimenti
(divertimenti,attrazion
i,rappresentazioni
musicali, esposizione
di opere
artistiche,presentazio
ne libri,conferenze e
manifestazioni
similari)
 il pubblico assiste in
modo
prevalentemente
passivo, può anche
attivamente
partecipare, no
danza, non deve
essere pubblico
spettacolo,
piccoli trattenimenti senza
ballo
Il comune può stabilire caratteristiche e
modalità di svolgimento inerenti, fra gli
altri,
orari
modalità di pubblicizzazione
tipo di strumenti musicaliutilizzati
somministrazione di alcolici
 Per governare fenomeni che possono suscitare
allarme sociale
 per prevenire l'abuso di alcolici i
 Comuni possono impedire la somministrazione di
bevande alcoliche in relazione a comprovate
esigenze di interesse pubblico e possono altresì
graduare il divieto di somministrazione di bevande
alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti
sportivi presenti sul territorio comunale.
sentiti i competenti assessorati comunali settori sociale
e sanitario
somministrazione di alcolici
Come disposizione generale per tutti gli esercizi
di un’area
 in particolari occasioni di tempo e di luogo
 in determinate fasce orarie
come prescrizione temporanea o permanente per
determinati esercizi(art 9 TULPS)
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE SVOLTA
 CONGIUNTAMENTE A ATTIVTA’ DI SPETTACOLO,
TRATTENIMENTO E SVAGO
 IN STRUTTURE DI SERVIZIO
Purché
 SIA FUNZIONALMENTE E LOGISTICAMENTE
COLLEGATA ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE
 LA SUPERFICIE DEDICATA ALLA SOMMINISTRAZIONE
NON SIA PREVALENTE
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
NEGLI ESERCIZI ALL’ INTERNO DI AREE
DI SERVIZIO DI STRADE EXTRAURBANE
PRINCIPALI E AUTOSTARDE
NELLE STAZIONI
SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
NEGLI ESERCIZI SITUATI NELL’AMBITO DI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
PURCHE’
 L’IMPIANTO SIA DOTATO DI SISTEMA POST-PAY
 L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE SIA FUNZIONALMENTE E
LOGISTICAMENTE COLLEGATA CON L’ATTIVITA’ DI
DISTRIBUZIONE
 L’AUTORIZZAZIONE SIA RILASCIATA AL TITOLARE DI LICENZA
UTF
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
Il 25 febbraio è stata pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna la
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208
del 2009, contenente le modifiche alle Norme
regionali di indirizzo programmatico per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete
distributiva carburanti già contenute nella
Delibera di Consiglio Regionale n. 355 del 2002.
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
La modifica della normativa regionale in
materia di distribuzione carburanti è stata
determinata dalla esigenza di conformare
la disciplina regionale alle disposizioni
introdotte dall’ art. 83bis, commi da 17 a
21, del DL 112/2008, come convertito
dalla legge 133/2008.
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
 La norma nazionale ha risposto alle contestazioni mosse allo Stato
italiano dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione
2004/4365. La Commissione europea aveva infatti ritenuto che le
norme in materia di impianti di distribuzione carburanti
confliggessero con il principio di libertà di stabilimento (articolo 43
del Trattato CE), in particolare per gli aspetti relativi all'obbligo di
distanze minime e di superfici minime per i nuovi impianti,
all'obbligo e alle limitazioni relative alle attività non-oil nell'ambito
dell'impianto, agli orari massimi di apertura degli impianti e alle
disposizioni relative ai tecnici abilitati a presentare i progetti relativi
ai nuovi impianti
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
 Le principali novità introdotte dalla disciplina statale si
sono sostanziate in:
 abolizione delle distanze minime per la realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione carburanti e per
l'aggiunta di ulteriori carburanti negli impianti esistenti;
 eliminazione dell'obbligo di superfici minime commerciali
per la realizzazione dei nuovi impianti;
 eliminazione dell'obbligo di attività accessorie
non-oil e di limiti alle dimensioni delle
medesime.l
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
NEGLI ESERCIZI ANNESSI AI RIFUGI
ALPINI
NEGLI ESERCIZI POLIFUNZIONALI
NELLE MENSE AZIENDALI E ALTRE
ATTIVITA’ NON APERTE AL PUBBLICO
INDIVIDUATE DAI COMUNI
NELLE ATTIVITA’ RICETTIVE
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
PER LE ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE IL COMUNE RILASCIA
L’AUTORIZZAZIONE NEL RISPETTO DI
TUTTI I REQUISITI E VINCOLA
L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE A
MANTENERE IL COLLEGAMENTO
FUNZIONALE E LOGISTICO CON
L’ATTIVITA’ PRINCIPALE
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’ SVOLTE AL DOMICILIO DEL
CONSUMATORE E RIVOLTE SOLO AL
CONSUMATORE, SUOI FAMILIARI E
INVITATI
DOMICILIO:PRIVATA DIMORA, LOCALE IN
CUI IL CONSUMATORE SI TROVI PER MOTIVI
DI LAVORO, STUDIO,CERIMONIE,CONVEGNI E
CONGRESSI
ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA
PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’ SVOLTE IN FORMA
TEMPORANEA (ART.10 L.R.14/2003)
IL COMUNE PUO’ STABILIRE L’INTERVALLO
DI TEMPO CHE DEVE INTERCORRERE
FRA DIVERSE AUTORIZZAZIONI
TEMPORANEE RILASCIATE AL MEDESIMO
SOGGETTO,NELLO STESSO LUOGO CON
LE MEDESIME STRUTTURE
BED&BREAKFAST
ALLE ATTIVITA’ DI BED&BREAKFAST NON
POSSONO ESSERE RILASCIATE
AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL
DISPOSTO DELL’ART.13 DELLA LEGGE
REGIONALE N.16 DEL 2004 SULLE
STRUTTURE RIVCETTIVE
Fly UP