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Nutrition Claims e Health Claims

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Nutrition Claims e Health Claims
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI:
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
(Nutrition Claims e Health Claims)
(dal Reg. CE n. 1924/06 smi al Reg. UE n. 1169/2011;)
dott.ssa Miria Catta & dott agr. Giovanni Pica
15 febbraio 2016
ARSIAL – CCIAA DI RIETI
Le etichette alimentari per un acquisto consapevole
…sia in ambito nazionale che comunitario molto è stato fatto sul piano
normativo per indurre i consumatori ad un acquisto consapevole…
Fonti Comunitarie
Fonti Nazionali
Direttiva 79/112/CEE del 18.12.1978
Direttiva 87/250/CEE del 15.04.1987
DPR 18.05.1982, n. 322
(titolo alcolimetrico)
Direttive 89/395/CE
Direttiva 89/396/CE del 14.06.89
Direttiva 90/496/CEE del 24.09.1990
(et.nutrizionale)
Direttiva 2000/13/CE del 20.03.2000
(divieto di attribuzioni proprietà medicamentose)
Direttiva 2003/89/CE del 10.11.2003
(indicazione ingredienti)
D.Lgs 27.01.1992 , n. 109
D. Lgs 16.02.1993 n.77
D.Lgs 23.06.2003, n. 181
D.Lgs 08.02.2006, n. 114
D.Lgs 08.04.2010, n. 61 (vino)
Decreto 13.08.2010 (vino)
Reg. CE 1924/2006 del 20.12.2006 (smi)
Reg UE 1169/2011 del 25.10.2011
Reg UE 1308/2013 del 17.12.2013
Reg UE 1335/2013 del 13.12.2013
Reg UE 1337/2013 del 13.12.2013
…conoscere un proprio diritto resta il punto di partenza, l’elemento fondante
per farlo valere e rispettare; ignorarlo equivale ad una autopenalizzazione.
Cos’è e cosa contiene un’etichetta (1)
E’ la carta d’identità dell’alimento.
Offre:
• Informazioni complete su caratteristiche,
ingredienti e qualità dei prodotti
alimentari
• Indicazioni utili per scelte d’acquisto
informate
Cos’è e cosa contiene un’etichetta (2)
L'etichetta, proprio per il suo contenuto informativo, non deve rivolgersi in
alcun modo al consumatore dandogli l’illusione di caratteristiche
qualitative e nutrizionali diverse da quelle reali, ma deve, garantirgli:
• la chiarezza delle informazioni
• la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni
Le
indicazioni
obbligatorie
che
appaiono
sull’imballaggio o sull’etichetta sono stampate in
modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la
cui parte mediana (altezza della x) è => a 1,2 mm
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie
=< di 80 cm2, l’altezza della x è => a 0,9 mm
• la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano riportate in uno
spazio in cui l'occhio del consumatore riesca subito a coglierne la visione
d'insieme
• l'indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il
prodotto per tutta la sua vita commerciale.
Cos’è e cosa contiene un’etichetta
L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di:
• indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, qualità, composizione
e luogo di origine del prodotto;
• evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti
alimentari analoghi le possiedono;
• attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una
malattia umana o accennare proprietà farmacologiche.
Leggere sempre l’etichetta è importante
delle indicazioni promozionali; se, per esempio….
anche per non fidarsi
….in una etichetta compare l’indicazione senza zucchero sarebbe
opportuno leggere tutte le altre indicazioni apposte nell’elenco
riguardo gli ingredienti perché si potrebbe trovare la presenza di
sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di
succo d’uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti
ad alto indice glicemico….
...considerando del Reg CE 1924/2006
(1) ……alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla
salute……garantire un elevato livello di tutela dei consumatori…….i prodotti immessi sul mercato
devono essere sicuri e adeguatamente etichettati.
(2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera
circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali……È pertanto necessario
adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti
alimentari.
(8) ……ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico,
compresi, … vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante
ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un
prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi
generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello
di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano
scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per
l'industria alimentare.
(20)…..istituzione di un elenco delle indicazioni nutrizionali…..
(22)….indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate…….dopo valutazione scientifica…..
Reg CE 1924/2006 – art. 1 oggetto e ambito di
applicazione
comma 2….si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in
comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella
pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli
commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa.
Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività.
comma 3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia
riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto
alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute
può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste
dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità
rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme
alle disposizioni del presente regolamento.
Esempio di indicazione nutrizionale su un marchio, denominazione
commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura
(Fonte: E. Monica Russo)
Reg.1924/06 (Art. 1, co 5)
rapporti con altre normative
Il regolamento si applica FATTE SALVE le norme su:
Alimentazione particolare (89/398/CEE - D.Lgs n. 111/92 e Reg UE n. 609/13)
Acque minerali naturali (80/77/CCE – Dlgs n. 105/92)
Acque destinate al consumo umano (98/83/CE – Dlgs 31/01)
Integratori alimentari (2002/46/CE – Dlgs m. 169/04)
Reg CE 1924/2006 – definizioni e tre diverse categorie di indicazioni
sostanza nutritiva: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati
nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di
tali categorie (es: colesterolo, Omega 3 perché componente dei grassi);
indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (valore calorico) (kcal)
che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro
tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene;
indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di
un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: qualunque indicazione sulla salute che
affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno
dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 3
Principi generali per tutte le indicazioni
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla
salute non può:
essere falso, ambiguo o fuorviante;
dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in
generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze
nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono
essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, deroghe e le
relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente
negli Stati membri;
fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o
sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche.
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 4 condizioni d’uso…
Comma 1. ….. I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per
l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in
considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare:
delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto
alimentare: grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;
del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della
popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;
della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze
nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.
I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta,
nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute……
(fondatezza scientifica…..artt. 5, 6)
Valutazione EFSA
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 4 condizioni d’uso…
Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare:
a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto
alcolico o energetico.
In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la
riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono
Alcol possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.
(es: alcuni integratori alimentari con più del 1,2% di alcol non sono considerate bevande
alcoliche e possono contenere Claims).
Ammesse indicazioni nutrizionali riguardanti:
 Un basso tenore alcolico;
 Una riduzione del tenore alcolico;
 Una riduzione del valore energetico
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 6 Fondatezza scientifica
 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici
generalmente accettati.
 2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla
salute giustifica l'impiego di tale indicazione.
 3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del
settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli
elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI
art. 8 condizioni specifiche
Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle
condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi)
ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione
A BASSO CONTENUTO
CALORICO
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal
(170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si
applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.
A RIDOTTO CONTENUTO
CALORICO
L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il
30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale
dell'alimento.
SENZA CALORIE
L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100
ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un
cucchiaino di zucchero.
A BASSO CONTENUTO DI
GRASSI
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di
grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso
del latte parzialmente scremato).
SENZA GRASSI
L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato
per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o
100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI» sono tuttavia proibite.
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI
art. 8 condizioni specifiche
Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle
condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi)
ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione
A BASSO CONTENUTO DI
GRASSI SATURI
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi
e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per
i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a
più del 10 % dell'apporto energetico.
SENZA GRASSI SATURI
L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi
trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.
A BASSO CONTENUTO DI
ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di
zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.
SENZA ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri
per 100 g o 100 ml.
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o
disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se
l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta:
«CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI
art. 8 condizioni specifiche
Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle
condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi)
ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione
A BASSO CONTENUTO DI
SODIO/SALE
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere
lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di
sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali
naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve
superare 2 mg di sodio per 100 ml.
SENZA SODIO o SENZA SALE
L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di
sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.
FONTE DI FIBRE
L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100
g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre
per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
LEGGERO/LIGHT
L'indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»;
l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il
prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».
NATURALMENTE/NATURALE
Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di
un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE» può essere inserito all'inizio
dell'indicazione.
REG. (UE) N. 116/2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda
l’elenco di indicazioni nutrizionali
REG. (UE) N. 1047/2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda
l’elenco di indicazioni nutrizionali
IL CASO……MULINO BIANCO
«Non lo mangio perché è buono, lo mangio perché è sano».
Fonte: Il Fatto Alimentare
Reg CE 1924/2006 – CAPO IV
INDICAZIONI SULLA SALUTE - art. 10 Condizioni specifiche
1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali
del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente
regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di
etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:
una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano;
la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere
l'effetto benefico indicato;
se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di
consumare l'alimento,
un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un
rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
Reg CE 1924/2006 – art. 12
Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute
Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:
indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato
consumo dell'alimento;
indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;
indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e
altre associazioni non contemplate dall'art. 11 (ovvero Ass. mediche nazionali e Ass. di
volontariato).
Reg CE 1924/2006 – art. 15 Autorizzazione
Per l’uso delle INDICAZIONI SULLA SALUTE (nuove) e /o MODIFICA DELL’ELENCO l’operatore deve presentare una domanda di autorizzazione a norma
dei paragrafi seguenti:
La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro (es: Italia è MINISTERO DELLA SALUTE) .
a) La competente autorità nazionale:
i) rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;
ii) informa senz'indugio l'Autorità (EFSA) e iii) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal
richiedente.
b) L'Autorità (EFSA):
i) informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni
supplementari fornite dal richiedente;
ii) rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g).
3. La domanda riporta:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue
caratteristiche particolari;
c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute,
nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento;
d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile;
e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;
f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del
caso, le condizioni d'impiego specifiche;
g) una sintesi della domanda.
4. Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le norme di attuazione del
presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda.
5. Per assistere gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nella stesura e nella presentazione della domanda di valutazione scientifica
la Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, mette a disposizione assistenza tecnica e strumenti adeguati.
INDICAZIONI SULLA SALUTE
 INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE
 INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DI UN FATTORE DI RICHIO DI MALATTIA
 INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI
Reg CE 1924/2006 – art. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si
riferiscono alla riduzione del rischio di malattia
INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE
Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:
il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni
dell'organismo, o
funzioni psicologiche e comportamentali, o
fatta salva la direttiva 96/8/CE (per alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso), il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o
un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare.
…e che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 (elenco comunitario) possono
essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli
articoli da 15 a 18, purché siano:
i) basate su dati scientifici generalmente accettati e
ii) ben comprese dal consumatore medio.
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2012
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti
alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo
e alla salute dei bambini.
Applicabile dal 14/12/2012
Modificato dal reg. 536/2013
Reg. UE 1066/2013 e Reg UE 1017/2013 rifiuto dell’autorizzazione
alcune indicazioni salutistiche
Articolo 1
Indicazioni sulla salute consentite
1. L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti
alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.
INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato
IL CASO……PECORINO ARGIOLAS
Fonte: Il Fatto Alimentare
Reg CE 1924/2006 – art. 14
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla
riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato,
secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in
un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie
per il loro impiego.
(fondatezza scientifica…..artt. 5, 6)
Valutazione EFSA & AUTORIZZAZIONE
“Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
Due diciture riguardano la riduzione di fattori di rischio di malattia.
- Fitosteroli ed esteri di stanoli: permettono la riduzione del colesterolo nel sangue
(reg. UE 384/2010). Il consumatore deve essere informato che l’effetto si ottiene con
una dose giornaliera di 1,5-2,4g. Il riferimento all’entità della riduzione (7-10%) è
ammesso solo per alcuni prodotti (burro, margarina e grassi light, prodotti caseari,
maionese, condimenti per insalata), precisando che il consumo deve avvenire per
almeno 2-3 settimane.
- Gomma da masticare addolcita con 100% di xilitolo: permette di ridurre la placca
dentale (reg. UE 1024/09). Il consumatore deve sapere che per il beneficio bisogna
consumare almeno 2 o 3 gomme al giorno, dopo i pasti.
“Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini.
- Acido alfa-linoleico (ALA) e acido linoleico (LA). Hanno un ruolo nella crescita. Va
precisato che l’effetto positivo si realizza con una dose giornaliera di 2 g (reg. UE
983/09 modificato dal successivo reg. UE 376/10).
- Calcio e vitamina D. Funzionali nella crescita e nello sviluppo delle ossa dei bambini
(reg. UE 983/2009). L’indicazione può essere utilizzata quando il prodotto si qualifica
come “fonte di” calcio o di vitamina D, secondo il regolamento claims (reg. CE
1924/06).
- Fosforo. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 1024/09). Sono
richieste le condizioni previste per affermare che il prodotto è “fonte di fosforo”, ai
sensi dell’Allegato del reg. CE 1924/06.
“Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini.
- Iodio. Importante per la crescita e le ossa (reg. UE 957/10). L’indicazione può venire
fornita in relazione ai soli alimenti che costituiscono “fonte di iodio”, in applicazione del
reg. 1924/06.
- Ferro. Funzionale nello sviluppo cognitivo dei bambini (reg. UE 957/10). Il claim può
essere usato solo per i cibi qualificabili come “fonte di ferro”.
- Proteine. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 983/2009). Il claim
può essere usato solo per alimenti che costituiscono “fonte di proteine”, cioè a
condizione che almeno il 12% dell’apporto energetico dell’alimento derivi dalle proteine.
“Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
La Commissione europea ha accolto le indicazioni relative a:
- Acqua- Concentrato di pomodoro solubile: aiuta l’aggregazione delle piastrine
(decisione CE 2009/980). Il consumatore deve essere informato che l’effetto
positivo si ha con un consumo giornaliero di 3g di WSTC I o 150 mg di WSTC II
(water-soluble tomato concentrate, nella variante in sciroppo e in polvere), in una
porzione giornaliera non superiore a 250 ml di succhi di frutta o bevande
aromatizzate o yogurt da bere.
LA PRESENZA IN ETICHETTA DI CLAIMS
NUTRIZIONALI O SALUTISTICI
COMPORTA L’OBBLIGO DELLA
“DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE”
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Articolo 49
Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla
salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire
consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. Qualora sia formulata un’indicazione
nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità
degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.
La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che
non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo
dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento
(UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono
appropriate alle singole sostanze interessate
(Fonte: E. Monica Russo)
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 30 par. 1
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca :
a) il valore energetico
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale
Una dicitura indicante che il contenuto di
sale è dovuto esclusivamente al sodio
naturalmente presente può figurare,
ove
opportuno,
immediatamente
accanto alla dichiarazione nutrizionale.
+ indicazioni volontarie (par. 2)
a. acidi grassi monoinsaturi
b. acidi grassi polinsaturi
c. Polioli
d. amido
e. Fibre
f. sali minerali o vitamine qualora presenti in quantità uguale o
superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento (7,5% se bevanda).
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
Art. 30 par. 3: In etichetta quando è presente la dichiarazione nutrizionale
obbligatoria possono essere ripetute le seguenti informazioni:
• Valore energetico oppure
• Valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi
saturi, zuccheri e sale
Art. 34: campo visivo principale
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
Grazie per l’attenzione!!!!
Dott.ssa Miria Catta – ARSIAL
[email protected][email protected]
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